Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 19 ottobre 2022 |
Criteri ambientali minimi per il servizio di organizzazione e realizzazione di eventi. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Visti gli articoli 9 e 17 del regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, che definiscono gli obiettivi ambientali e il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, «Do no significant harm») e la comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01, recante «Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza»; Visto il regolamento (UE) n. 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012; Visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita'; Vista la direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada; Vista la direttiva (UE) 2019/1161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica la suddetta direttiva 2009/33/CE; Vista la direttiva (UE) 2019/904 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019, sulla riduzione dell'incidenza di determinati prodotti di plastica sull'ambiente; Vista la direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Visto il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); Visto il regolamento (UE) n. 2017/1369 del Parlamento europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE; Visti i traguardi, gli obiettivi e le ulteriori disposizioni definiti per la Riforma 1.1 dal medesimo allegato alla citata decisione di approvazione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, e, in particolare, il traguardo M1C3.3 della Riforma 3.1 «Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali - Industria culturale e creativa 4.0»; Visti i principi trasversali previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani, del superamento dei divari territoriali e il principio di parita' di genere in relazione agli articoli 2, 3, paragrafo 3, del TUE, 8, 10, 19 e 157 del TFUE, e 21 e 23 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Atteso che il PNRR prevede principi orizzontali, quali, tra gli altri, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cosiddetto «tagging»), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani; Vista la risoluzione del Comitato delle regioni, (2014/C 174/01) - Carta della governance multilivello in Europa; Visto l'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», che prevede che con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037; Visto l'art. 1, comma 1043, della predetta legge n. 178 del 2020, ai sensi del quale, al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico; Visto il comma 1044 dello stesso art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto; Visto il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, che disciplina la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»; Visto l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, che ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato Servizio centrale per il PNRR, con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR; Visto l'art. 8 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, che stabilisce che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto l'art. 17-sexies, comma 1, del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «per il Ministero della transizione ecologica l'unita' di missione di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, la cui durata e' limitata fino al completamento del PNRR e comunque fino al 31 dicembre 2026, e' articolata in una struttura di coordinamento ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in due uffici di livello dirigenziale generale, articolati fino a un massimo di sei uffici di livello dirigenziale non generale complessivi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto-legge n. 77 del 2021; Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, e, in particolare, l'art. 10, comma 3, che precisa che la «notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante "Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia", unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»; Visti i traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolarita' di ciascuna amministrazione sono riportati nella Tabella B allegata al predetto decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, nonche' le disposizioni di cui al punto 7 del medesimo decreto, ai sensi delle quali «le singole amministrazioni inviano, attraverso le specifiche funzionalita' del sistema informatico di cui all'art. 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e secondo le indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato, i dati relativi allo stato di attuazione delle riforme e degli investimenti ed il raggiungimento dei connessi traguardi ed obiettivi al fine della presentazione, alle scadenze previste, delle richieste di pagamento alla Commissione europea ai sensi dell'art. 22 del regolamento (UE) n. 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, tenuto conto anche di quanto concordato con la Commissione europea»; Considerato che il medesimo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021 ha assegnato al Ministero della transizione ecologica la responsabilita' dell'attuazione del traguardo M1C3.3 della Riforma 3.1 Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del 15 settembre 2021, definisce le modalita' di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonche' a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», e, in particolare, l'art. 34, il quale dispone che le stazioni appaltanti contribuiscono al conseguimento degli obiettivi ambientali previsti dal Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione attraverso l'inserimento nella documentazione progettuale e di gara almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 8 novembre 1991, n. 381 recante la «Disciplina delle cooperative sociali», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 283 del 3 dicembre 1991; Vista la legge 26 ottobre 1995, n. 447, recante «Legge quadro sull'inquinamento acustico»; Vista la legge 17 maggio 2022, n. 61, recante «Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero e di quelli provenienti da filiera corta»; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare, i commi 1126 e 1127 dell'art. 1, che disciplinano il Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione volto a integrare le esigenze di sostenibilita' ambientale nelle procedure d'acquisto di beni e servizi delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 19 agosto 2016, n. 166, recante «Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2016; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 e, in particolare, l'art. 2, comma 1, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica; Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 recante la «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 31 maggio 2021; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008, che, ai sensi dei citati commi 1126 e 1127 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha approvato il Piano d'azione nazionale per la sostenibilita' ambientale dei consumi della pubblica amministrazione; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013, con il quale è stata approvata la revisione del Piano d'azione per la sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'8 maggio 2008; Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualita' delle acque destinate al consumo umano; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 recante «Attuazione dell'art. 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro»; Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112 recante «Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, (a norma dell'art. 1), comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 19 luglio 2017; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 1996; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 248 del 23 ottobre 1997; Visto il decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 recante le «Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilita', l'adattabilita' e la visitabilita' degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche»; Visto il decreto del Ministero della salute 7 febbraio 2012, n. 25, recante «Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento dell'acqua destinata al consumo umano»; Visto il decreto del Ministro della transizione ecologica 23 giugno 2022, n. 254, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell'8 agosto 2022, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per la fornitura di arredi per interni nuovi, il servizio di noleggio di arredi per interni, il servizio di riparazione per arredi in uso e il servizio di gestione a fine vita per gli arredi usati; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 5 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2015, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per l'acquisto di articoli per l'arredo urbano; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per il Servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 10 marzo 2020, n. 63, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 4 aprile 2020, con il quale sono stati adottati i criteri ambientali minimi per il servizio di gestione del verde pubblico e fornitura prodotti per la cura del verde; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017, concernente l'individuazione dei lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati, ai sensi dell'art. 31, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2018; Vista la direttiva alle amministrazioni titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilita' del Ministro per la disabilita' - decreto 9 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 29 marzo 2022; Considerato che l'attivita' istruttoria per la redazione dei criteri ambientali minimi oggetto del presente decreto ha visto il costante confronto con le parti interessate e con gli esperti; Vista la nota prot. n. 0102491 del 22 agosto 2022 della Direzione generale gestione finanziaria, monitoraggio, rendicontazione e controllo (DG GEFIM) del Dipartimento dell'unita' di missione per il Piano nazionale di ripresa e resilienza del Ministero della transizione ecologica, con la quale e' stata espressa, con riferimento allo schema di decreto, la positiva valutazione circa la coerenza programmatica e conformita' normativa al PNRR;
Decreta:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono adottati i criteri ambientali minimi di cui all'allegato al presente decreto per l'affidamento del servizio di organizzazione e realizzazione di eventi. |
| Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) evento: manifestazione, avvenimento, cerimonia o altra iniziativa a carattere culturale, artistico, celebrativo, sportivo, professionale e commerciale; b) Design for Disassembly: approccio alla progettazione di un bene che applica tecniche mirate a semplificare il montaggio/smontaggio dello stesso in modo da consentirne la riparazione, l'aggiornamento e il riciclo, allungandone la durata di vita utile o permettendo il riutilizzo dei componenti a fine vita; c) Universal design: approccio olistico e innovativo alla progettazione di prodotti, servizi e ambienti che sostiene la diversita' umana, l'inclusione sociale e l'uguaglianza consentendo a ciascuno di avere pari opportunita' di partecipazione in ogni contesto della societa' (Dichiarazione di Stoccolma dell'EIDD, 2004); d) prodotti riutilizzabili: prodotti progettati per essere utilizzati piu' volte per la stessa finalita' per la quale sono stati concepiti onde estenderne il ciclo di vita. |
| Art. 3
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 ottobre 2022
Il Ministro: Cingolani |
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