All'articolo 13, al comma 2, secondo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»; b) al comma 2, le parole: «meno di venti iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1»; c) al comma 5, primo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette» e all'ultimo periodo la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «due». All'articolo 16, al comma 3-ter, terzo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 17, al comma 1, primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti». All'articolo 17-bis, al comma 1, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventuno» e' sostituita dalla seguente: «quindici»; b) il comma 2-bis e' abrogato. All'articolo 18-ter, al comma 6, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 27, al comma 2, secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti». All'articolo 40, al comma 1, secondo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 46, al comma 4, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre». All'articolo 51, al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre»; al secondo periodo la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti». All'articolo 63, al comma 3, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 69, al comma 1, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 72, al comma 1, il secondo periodo e' soppresso. All'articolo 79, al comma 6, primo periodo, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre». All'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»; b) il comma 4 e' abrogato. All'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 5, secondo periodo, la parola: «Trenta» e' sostituita dalla seguente: «Venti»; b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 92, al comma 3, secondo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 96-bis sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso; b) al comma 3, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 110, al comma 1, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette». All'articolo 111, il comma 2 e' abrogato. All'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»; b) al comma 2, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici». All'articolo 138-bis, al comma 1, primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti». Dopo l'articolo 153-quater e' aggiunto il seguente:
«Art. 153-quinquies
1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 30 novembre 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ad eccezione delle modifiche agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2 e 5, 17, comma 1, e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura». Roma, 30 novembre 2022
Il Presidente: Fontana
N O T E
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni modificate, delle quali restano invariati il valore e l'efficacia. Nota alla deliberazione: Il testo degli articoli del Regolamento della Camera dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni approvate dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2022, sopra riportate, e' il seguente: «Art. 13. - 1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo e' convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo e' sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante. 2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, puo' altresi' invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno sette deputati, nonche' un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente». «Art. 14. - 01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attivita'. 1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di quattordici deputati. 2. L'Ufficio di Presidenza puo' autorizzare la costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1 purche' questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi. 3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono. 4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto. 5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno sette deputati. Possono essere altresi' formate componenti di consistenza inferiore, purche' vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto puo' essere altresi' costituita da deputati, in numero non inferiore a due, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate». «Art. 16. - 1. La Giunta per il Regolamento della Camera e' composta di dieci deputati nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa e' presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il quale, udito il parere della stessa Giunta, puo' integrarne la composizione ai fini di una piu' adeguata rappresentativita' tenendo presenti, per quanto possibile, criteri di proporzionalita' tra i vari Gruppi. 2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di interpretazione del Regolamento medesimo nonche' la soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma 4 dell'articolo 93. 3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostri necessarie. 3-bis. La proposta della Giunta e' discussa secondo le norme del capo VIII. Nel corso della discussione ciascun deputato puo' presentare una proposta contenente principi e criteri direttivi per la riformulazione del testo della Giunta. Al termine della discussione le proposte possono essere illustrate per non piu' di dieci minuti ciascuna e sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un deputato per Gruppo per non piu' di cinque minuti ciascuno. Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal proprio Gruppo, stabilendone le modalita' ed i limiti di tempo. E' ammessa la richiesta di votazione per parti separate in relazione a singoli principi e criteri direttivi. 3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o piu' di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di Gruppo o quattordici deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilita' delle proposte si applica l'articolo 89. 4. Il testo della Giunta e' approvato a maggioranza assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64 della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale testo sono poste in votazione, con le stesse modalita', le proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando dalla proposta che piu' si avvicina al testo della Giunta. E' consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per Gruppo. Non e' ammessa la votazione per parti separate. 4-bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio segreto deve essere presentata, a norma del comma 2 dell'articolo 51, prima dell'inizio della discussione. Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata, si procede con votazione nominale allorche' sia necessario constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della Costituzione. 5. Le disposizioni modificative e aggiuntive al Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica». «Art. 17. - 1. La Giunta delle elezioni e' composta di venti deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarita' delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilita', di incompatibilita' e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza. 2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalita' previste nel comma 4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio sulla contestazione, il principio della pubblicita'. 3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non possono rifiutare la nomina, ne' dare le dimissioni; quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti, su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un organo parlamentare. 4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede a rinnovare la Giunta». «Art. 17-bis. - 1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, quattordici deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta. 2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato parlamentare motivate in relazione alla volonta' di optare per una carica o per un ufficio con esso incompatibile. 3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive, il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato dalla Giunta delle elezioni. 4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla Giunta delle elezioni la Camera puo' essere convocata anche successivamente al suo scioglimento». «Art. 18. - 1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e' composta di quindici deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della liberta' personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni. 2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia presentata, ne' la Giunta abbia richiesto proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente, e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui e' scaduto il termine. 2-bis. (Abrogato) 3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si applica quando la domanda di autorizzazione a procedere abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee legislative. In tal caso la Giunta puo' incaricare uno o piu' componenti per un preventivo esame comune con incaricati della competente Giunta del Senato. 4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente, due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere approvato dalla Camera con le modalita' previste nel comma 4 dell'art. 16». «Art. 18-ter. - 1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare, la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresi', qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento. 2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorita' giudiziaria. 3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione. 4. La richiesta di autorizzazione e' iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui e' scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. 5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera e' appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere. 6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, quattordici deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformita' dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati. 7. L'Assemblea e' chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta e' sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte e' intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione. 8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. 9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro piu' soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti». «Art. 27. - 1. L'Assemblea o la Commissione non puo' discutere ne' deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno. 2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, e' necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa puo' essere presentata da venti deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa». «Art. 40. - 1. La questione pregiudiziale, quella cioe' che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioe' che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, pero', questa sia gia' iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da sette deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa. 2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la discussione sulle linee generali, se preannunziate nella Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla predisposizione del relativo calendario; negli altri casi, sono discusse e votate al termine della suddetta discussione. 3. Uno solo dei proponenti ha facolta' di illustrare la questione per non piu' di dieci minuti. Puo' altresi' intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli altri Gruppi, per non piu' di cinque minuti. 4. Nel concorso di piu' questioni pregiudiziali ha luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti presentati da deputati dello stesso Gruppo, puo' intervenire anche piu' di un proponente del medesimo Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di costituzionalita' e poi, con altra unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate per motivi di merito. 5. In caso di concorso di piu' questioni sospensive comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione sulla sospensiva e poi, se questa e' approvata, sulla scadenza». «Art. 46. - 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle Commissioni in sede legislativa non sono valide se non e' presente la maggioranza dei loro componenti. Per le deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella legislativa e' sufficiente la presenza di un quarto dei loro componenti. 2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto dalla Camera, fuori della sua sede, o, se membri del Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati come presenti per fissare il numero legale. 3. Nelle votazioni per la cui validita' e' necessaria la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero legale. 4. La Presidenza non e' obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando cio' sia richiesto rispettivamente da quattordici o tre deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano. 5. Non puo' essere chiesta la verifica del numero legale prima dell'approvazione del processo verbale, ne' in occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di mano per espressa disposizione del Regolamento. 6. I firmatari di una richiesta di votazione qualificata, cosi' come i richiedenti la verifica del numero legale, sono sempre considerati presenti agli effetti del numero legale». «Art. 51. - 1. Salve le votazioni riguardanti persone, che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea, la votazione per scrutinio segreto. 2. La votazione nominale puo' essere richiesta in Assemblea da quattordici deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da tre deputati o da uno o piu' rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto puo' essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. 3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto». «Art. 63. - 1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicita' dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, e' disposta dal Presidente della Camera. 2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico. 3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, o di sette deputati, l'Assemblea puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta». «Art. 69. - 1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o sette deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza. 2. La dichiarazione d'urgenza e' adottata dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si raggiunga tale maggioranza, la richiesta e' sottoposta all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea delibera con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi. 3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere dichiarati urgenti piu' di cinque progetti di legge, se il programma e' predisposto per tre mesi, ovvero piu' di tre, se il programma e' predisposto per due mesi. Non puo' essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge costituzionale ne' dei progetti di legge di cui all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo». «Art. 72. - 1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne da' notizia in Aula. 2. Non possono essere assegnati alle Commissioni progetti di legge che riproducano sostanzialmente il contenuto di progetti precedentemente respinti, se non siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione. 3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di deliberare in comune. 4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o piu' Commissioni, e' deferita al Presidente della Camera. Questi, se lo ritenga necessario, puo' sottoporre la questione alla Giunta per il Regolamento». «Art. 79. - 1. Le Commissioni in sede referente organizzano i propri lavori secondo principi di economia procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione determina i modi della sua organizzazione, compreso lo svolgimento di attivita' conoscitive e istruttorie; stabilisce altresi', di norma dopo la scelta del testo base, i termini per la presentazione e le modalita' per l'esame degli emendamenti. Il procedimento e' organizzato in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge all'ordine del giorno dell'Assemblea. 2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in sede referente e' costituito dall'esame preliminare con l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea. 3. La discussione in sede referente e' introdotta dal presidente della Commissione o da un relatore da lui incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11. 4. Nel corso dell'esame in sede referente, la Commissione provvede ad acquisire gli elementi di conoscenza necessari per verificare la qualita' e l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo. L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i seguenti aspetti: a) la necessita' dell'intervento legislativo, con riguardo alla possibilita' di conseguirne i fini mediante il ricorso a fonti diverse dalla legge; b) la conformita' della disciplina proposta alla Costituzione, la sua compatibilita' con la normativa dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle regioni e delle autonomie locali; c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la congruita' dei mezzi individuati per conseguirli, l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della disciplina, nonche' gli oneri per la pubblica amministrazione, i cittadini e le imprese; d) l'inequivocita' e la chiarezza del significato delle definizioni e delle disposizioni, nonche' la congrua sistemazione della materia in articoli e commi. 5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4, la Commissione puo' richiedere al Governo di fornire dati e informazioni, anche con la predisposizione di apposite relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148. 6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno tre componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo. 7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del tardivo o mancato adempimento da parte del Governo e' dato conto in tale relazione. 8. Nell'esame in sede referente eccezioni pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di esse dovra' pero' farsi menzione nella relazione della Commissione. 9. La Commissione puo' nominare un Comitato ristretto, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle proposte relative al testo degli articoli. 10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la formulazione del testo degli articoli possono avere luogo secondo principi di economia procedurale, assicurando comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo, anche interamente sostitutivi del testo proposto dal relatore. 11. La Commissione introduce nel testo norme per il coordinamento della disciplina da esso recata con la normativa vigente, curando che siano espressamente indicate le disposizioni conseguentemente abrogate. 12. Al termine della discussione la Commissione nomina un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul testo da essa predisposto; nomina altresi' un Comitato di nove membri, composto in modo da garantire la partecipazione proporzionale delle minoranze, per la discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza. Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo, anche parzialmente alternativo al testo della Commissione, formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo. 13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4. 14. La relazione della maggioranza e, se presentate, quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine piu' breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale, sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo della Commissione e i testi alternativi eventualmente presentati dai relatori di minoranza. 15. Qualora un progetto di legge sia approvato integralmente da una Commissione permanente all'unanimita', tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della sua relazione, la Commissione stessa puo' proporre all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente adottandone la relazione». «Art. 83. - 1. La discussione sulle linee generali di un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non piu' di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo misto e ai deputati che intendano esporre posizioni dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi, stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli interventi. 1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione, possono chiedere al Governo di rispondere su questioni determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonche' alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei progetti di legge. Il Governo puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta al momento della replica; puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. 2. Quando quattordici deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea. 3. I relatori e il Governo possono replicare al termine della discussione. 4. (Abrogato). 5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo puo' essere convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi nonche' il numero delle sedute necessarie e le loro date». «Art. 86. - 1. Gli articoli aggiuntivi e gli emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle Commissioni. Possono comunque essere presentati in Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e quelli respinti in Commissione, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il giorno precedente la seduta nella quale avra' inizio la discussione degli articoli. 2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e programmazione affinche' siano esaminati e valutati nelle loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il quale deve essere espresso il parere della Commissione bilancio. 3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si riunisce prima della discussione con l'intervento del presidente della Commissione, per esaminare i nuovi emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne ravvisa l'opportunita', puo' convocare per tale esame la Commissione plenaria. 4. I subemendamenti possono essere presentati fino a un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che possono chiedere un breve rinvio della votazione. 4-bis. Quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionatamente a modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3, le corrispondenti proposte di soppressione o di modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti separate. 5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purche' nell'ambito degli argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Venti deputati o uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza puo' presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma. 5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per non piu' di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate, i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo, entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio parere. 6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere sugli emendamenti prima che siano posti in votazione. Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme, da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo; puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo. 7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte, deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione medesima; e' interpellato su ogni altra proposta, attinente all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno altresi' facolta' di esprimersi i relatori di minoranza, per non piu' di cinque minuti ciascuno. 8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto proprio soltanto da quattordici deputati o da un presidente di Gruppo. 9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta nella quale saranno discussi gli articoli cui si riferiscono. 10. E' in facolta' del Presidente della Camera, in casi particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la conoscenza delle conclusioni della Commissione, di modificare i termini per la presentazione e la distribuzione degli emendamenti in Assemblea». «Art. 92. - 1. Quando un progetto di legge riguardi questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine generale il Presidente puo' proporre alla Camera che il progetto sia assegnato a una Commissione permanente o speciale, in sede legislativa, per l'esame e l'approvazione. La proposta e' iscritta all'ordine del giorno della seduta successiva; se vi e' opposizione, la Camera sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il progetto e' assegnato in sede referente se l'opposizione e' fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della Camera. La stessa procedura puo' essere adottata per i progetti di legge che rivestano particolare urgenza. 2. La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte dell'Assemblea e' sempre adottata per i progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci e consuntivi. 3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o sette deputati si oppongono, la proposta di assegnazione e' iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1. 4. Un progetto di legge e' rimesso all'Assemblea se il Governo o un decimo dei deputati o un quinto della Commissione lo richiedono. 5. La richiesta prevista nel comma 4 puo' essere presentata al Presidente della Camera prima che il progetto sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione. Dopo tale termine, la richiesta e' presentata al presidente della Commissione. 6. Il Presidente della Camera puo' proporre all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge, gia' assegnato in sede referente, alla medesima Commissione in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti dei Gruppi nella Commissione o di piu' dei quattro quinti dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo 93, nonche' delle Commissioni il cui parere sia stato richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73». «Art. 96-bis. - 1. Il Presidente della Camera assegna i disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne da' notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I disegni di legge di cui al presente articolo sono altresi' assegnati al Comitato per la legislazione di cui all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni, esprime parere alle Commissioni competenti, anche proponendo la soppressione delle disposizioni del decreto-legge che contrastino con le regole sulla specificita' e omogeneita' e sui limiti di contenuto dei decreti-legge, previste dalla vigente legislazione. 2. Nella relazione del Governo, che accompagna il disegno di legge di conversione, e' dato conto dei presupposti di necessita' e urgenza per l'adozione del decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di legge di conversione e' assegnato ai sensi del comma 1, puo' chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti nella relazione, anche con riferimento a singole disposizioni del decreto-legge. 3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o quattordici deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale e' posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive. 4. Il disegno di legge di conversione e' iscritto al primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della Commissione cui e' assegnato. La Commissione riferisce all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il disegno di legge e' posto all'ordine del giorno dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3 dell'articolo 24; prima di tale termine, puo' essere preso in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimita' dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo. 5. E' in facolta' del Presidente, in casi particolari, anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di cui ai commi 3 e 4. 6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione gia' approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni di cui al comma 3. 7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano». «Art. 110. - 1. Un presidente di Gruppo o sette deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento». «Art. 111. - 1. Quando chi ha proposto la mozione lo richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a favore e uno contro, fissa la data della discussione. 2. (Abrogato)». «Art. 114. - 1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da quattordici deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purche' la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta. 2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da quattordici deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica. 3. Il Governo puo' presentare emendamenti o emendamenti a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della mozione. 4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione. 5. La votazione di una mozione puo' farsi per parti separate». «Art. 138-bis. - 1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a venti possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo puo' sottoscrivere non piu' di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato puo' sottoscriverne non piu' di una per il medesimo periodo. 2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del presente articolo entro la seduta del martedi' precedente, sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del giovedi' mattina. 3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138». «Art. 153-quinquies. - 1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 30 novembre 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ad eccezione delle modifiche agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2 e 5, 17, comma 1, e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura». |