Gazzetta n. 282 del 2 dicembre 2022 (vai al sommario)
CAMERA DEI DEPUTATI
DELIBERAZIONE 30 novembre 2022
Modifiche al Regolamento relative ad adeguamenti conseguenti alla riduzione del numero dei deputati.


All'articolo 13, al comma 2, secondo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette».
All'articolo 14 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»;
b) al comma 2, le parole: «meno di venti iscritti» sono sostituite dalle seguenti: «un numero di iscritti inferiore a quello previsto al comma 1»;
c) al comma 5, primo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette» e all'ultimo periodo la parola: «tre» e' sostituita dalla seguente: «due».
All'articolo 16, al comma 3-ter, terzo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici».
All'articolo 17, al comma 1, primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti».
All'articolo 17-bis, al comma 1, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici».
All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, la parola: «ventuno» e' sostituita dalla seguente: «quindici»;
b) il comma 2-bis e' abrogato.
All'articolo 18-ter, al comma 6, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici».
All'articolo 27, al comma 2, secondo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti».
All'articolo 40, al comma 1, secondo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette».
All'articolo 46, al comma 4, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre».
All'articolo 51, al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre»; al secondo periodo la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti».
All'articolo 63, al comma 3, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette».
All'articolo 69, al comma 1, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette».
All'articolo 72, al comma 1, il secondo periodo e' soppresso.
All'articolo 79, al comma 6, primo periodo, la parola: «quattro» e' sostituita dalla seguente: «tre».
All'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»;
b) il comma 4 e' abrogato.
All'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, secondo periodo, la parola: «Trenta» e' sostituita dalla seguente: «Venti»;
b) al comma 8, secondo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici».
All'articolo 92, al comma 3, secondo periodo, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette».
All'articolo 96-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
b) al comma 3, primo periodo, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici».
All'articolo 110, al comma 1, la parola: «dieci» e' sostituita dalla seguente: «sette».
All'articolo 111, il comma 2 e' abrogato.
All'articolo 114 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici»;
b) al comma 2, la parola: «venti» e' sostituita dalla seguente: «quattordici».
All'articolo 138-bis, al comma 1, primo periodo, la parola: «trenta» e' sostituita dalla seguente: «venti».
Dopo l'articolo 153-quater e' aggiunto il seguente:

«Art. 153-quinquies

1. Le modifiche al Regolamento approvate dalla Camera il 30 novembre 2022 entrano in vigore il 1° gennaio 2023, ad eccezione delle modifiche agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2 e 5, 17, comma 1, e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere dalla XX legislatura».
Roma, 30 novembre 2022

Il Presidente: Fontana

N O T E

Avvertenza:
Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto al
solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni
modificate, delle quali restano invariati il valore e
l'efficacia.
Nota alla deliberazione:
Il testo degli articoli del Regolamento della Camera
dei deputati, quale risulta a seguito delle modificazioni
approvate dall'Assemblea nella seduta del 30 novembre 2022,
sopra riportate, e' il seguente:
«Art. 13. - 1. La Conferenza dei presidenti di Gruppo
e' convocata dal Presidente della Camera, ogniqualvolta lo
ritenga utile, anche su richiesta del Governo o di un
presidente di Gruppo, per esaminare lo svolgimento dei
lavori dell'Assemblea e delle Commissioni. Il Governo e'
sempre informato dal Presidente del giorno e dell'ora della
riunione per farvi intervenire un proprio rappresentante.
2. Alla Conferenza possono essere invitati i
Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle
Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la
straordinaria importanza della questione da esaminare lo
richieda, puo' altresi' invitare a partecipare un
rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del
Gruppo misto alle quali appartengano almeno sette deputati,
nonche' un rappresentante della componente formata dai
deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui
all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti
l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24,
si considera soltanto la posizione espressa a nome del
Gruppo misto dal suo presidente».
«Art. 14. - 01. I Gruppi parlamentari sono associazioni
di deputati la cui costituzione avviene secondo le
disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi
parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento
della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e
dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio
della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della
loro attivita'.
1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un
numero minimo di quattordici deputati.
2. L'Ufficio di Presidenza puo' autorizzare la
costituzione di un Gruppo con un numero di iscritti
inferiore a quello previsto al comma 1 purche' questo
rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia
presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti
collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano
ottenuto almeno un quoziente in un collegio ed una cifra
elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista
validi.
3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati
devono dichiarare al Segretario generale della Camera a
quale Gruppo appartengono.
4. I deputati i quali non abbiano fatto la
dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad
alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.
5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono
chiedere al Presidente della Camera di formare componenti
politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna
consista di almeno sette deputati. Possono essere altresi'
formate componenti di consistenza inferiore, purche' vi
aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali
rappresentino un partito o movimento politico la cui
esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la
Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e
inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente
con altri, liste di candidati ovvero candidature nei
collegi uninominali. Un'unica componente politica
all'interno del Gruppo misto puo' essere altresi'
costituita da deputati, in numero non inferiore a due,
appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla
Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati
eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse
siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono
tutelate».
«Art. 16. - 1. La Giunta per il Regolamento della
Camera e' composta di dieci deputati nominati dal
Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari.
Essa e' presieduta dallo stesso Presidente della Camera, il
quale, udito il parere della stessa Giunta, puo' integrarne
la composizione ai fini di una piu' adeguata
rappresentativita' tenendo presenti, per quanto possibile,
criteri di proporzionalita' tra i vari Gruppi.
2. Alla Giunta sono deferiti lo studio delle proposte
relative al Regolamento, i pareri sulle questioni di
interpretazione del Regolamento medesimo nonche' la
soluzione dei conflitti di competenza tra le Commissioni
nei casi previsti nel comma 4 dell'articolo 72 e nel comma
4 dell'articolo 93.
3. La Giunta propone all'Assemblea le modificazioni e
le aggiunte al Regolamento che l'esperienza dimostri
necessarie.
3-bis. La proposta della Giunta e' discussa secondo le
norme del capo VIII. Nel corso della discussione ciascun
deputato puo' presentare una proposta contenente principi e
criteri direttivi per la riformulazione del testo della
Giunta. Al termine della discussione le proposte possono
essere illustrate per non piu' di dieci minuti ciascuna e
sono poste in votazione previa dichiarazione di voto di un
deputato per Gruppo per non piu' di cinque minuti ciascuno.
Il Presidente concede la parola ai deputati che intendono
esprimere un voto diverso rispetto a quello dichiarato dal
proprio Gruppo, stabilendone le modalita' ed i limiti di
tempo. E' ammessa la richiesta di votazione per parti
separate in relazione a singoli principi e criteri
direttivi.
3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e
criteri direttivi siano state respinte, si passa alla
votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento
delle dichiarazioni di voto. Ove una o piu' di tali
proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo
testo che recepisce i principi e i criteri direttivi
approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un presidente di
Gruppo o quattordici deputati esprimano dissenso sul modo
in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite,
possono presentare proposte interamente sostitutive del
testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai
principi e criteri direttivi approvati. Per
l'ammissibilita' delle proposte si applica l'articolo 89.
4. Il testo della Giunta e' approvato a maggioranza
assoluta dei componenti la Camera, a norma dell'articolo 64
della Costituzione. In caso di mancata approvazione di tale
testo sono poste in votazione, con le stesse modalita', le
proposte sostitutive di cui al comma 3-ter, cominciando
dalla proposta che piu' si avvicina al testo della Giunta.
E' consentita una dichiarazione di voto ad un deputato per
Gruppo. Non e' ammessa la votazione per parti separate.
4-bis. La domanda di votazione nominale o per scrutinio
segreto deve essere presentata, a norma del comma 2
dell'articolo 51, prima dell'inizio della discussione.
Qualora non sia stata richiesta la votazione qualificata,
si procede con votazione nominale allorche' sia necessario
constatare la maggioranza di cui all'articolo 64 della
Costituzione.
5. Le disposizioni modificative e aggiuntive al
Regolamento sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica».
«Art. 17. - 1. La Giunta delle elezioni e' composta di
venti deputati, nominati dal Presidente non appena
costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla
Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla
regolarita' delle operazioni elettorali, sui titoli di
ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilita',
di incompatibilita' e di decadenza previste dalla legge,
formulando le relative proposte di convalida, annullamento
o decadenza.
2. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente,
due vicepresidenti e tre segretari. Essa esercita le
proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che,
previo esame della Giunta per il Regolamento, deve essere
approvato dalla Camera con le modalita' previste nel comma
4 dell'articolo 16. Nel procedimento davanti alla Giunta
delle elezioni deve essere assicurato in ogni fase il
principio del contraddittorio e, nella fase del giudizio
sulla contestazione, il principio della pubblicita'.
3. I deputati componenti la Giunta delle elezioni non
possono rifiutare la nomina, ne' dare le dimissioni;
quand'anche queste siano date, il Presidente della Camera
non le comunica all'Assemblea. Possono essere sostituiti,
su loro richiesta, i deputati che siano chiamati a far
parte del Governo ovvero ad assumere la presidenza di un
organo parlamentare.
4. Qualora la Giunta non risponda per un mese alla
convocazione, sebbene ripetutamente fatta dal suo
presidente, o non sia possibile ottenere durante lo stesso
tempo il numero legale, il Presidente della Camera provvede
a rinnovare la Giunta».
«Art. 17-bis. - 1. Qualora una proposta della Giunta
delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda
esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici,
l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende
approvata, salvo che, prima della conclusione della
discussione, quattordici deputati chiedano, con ordine del
giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori
verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno,
s'intende approvata la proposta della Giunta.
2. Il Presidente comunica all'Assemblea, che ne prende
atto senza procedere a votazioni, le dimissioni dal mandato
parlamentare motivate in relazione alla volonta' di optare
per una carica o per un ufficio con esso incompatibile.
3. Qualora un seggio, per qualsiasi causa, rimanga
vacante, e la legge elettorale non preveda che esso venga
attribuito mediante lo svolgimento di elezioni suppletive,
il Presidente della Camera proclama eletto il candidato che
segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato
dalla Giunta delle elezioni.
4. Per le deliberazioni su proposte formulate dalla
Giunta delle elezioni la Camera puo' essere convocata anche
successivamente al suo scioglimento».
«Art. 18. - 1. La Giunta per le autorizzazioni
richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e'
composta di quindici deputati nominati dal Presidente della
Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa
riferisce alla Assemblea nel termine tassativo di trenta
giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della
Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento
penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della
liberta' personale o domiciliare riguardanti deputati. Per
ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di
concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta,
prima di deliberare, invita il deputato interessato a
fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.
2. Trascorso il termine previsto nel comma 1 senza che
la relazione sia presentata, ne' la Giunta abbia richiesto
proroga, il Presidente della Camera nomina fra i componenti
la Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente,
e iscrive senz'altro la domanda al primo punto dell'ordine
del giorno nella seconda seduta successiva a quella in cui
e' scaduto il termine.
2-bis. (Abrogato)
3. La stessa procedura prevista nei precedenti commi si
applica quando la domanda di autorizzazione a procedere
abbia per oggetto il reato di vilipendio delle Assemblee
legislative. In tal caso la Giunta puo' incaricare uno o
piu' componenti per un preventivo esame comune con
incaricati della competente Giunta del Senato.
4. La Giunta elegge nella prima riunione un presidente,
due vicepresidenti e tre segretari ed esercita le proprie
funzioni sulla base di un regolamento interno che, previo
esame della Giunta per il Regolamento, deve essere
approvato dalla Camera con le modalita' previste nel comma
4 dell'art. 16».
«Art. 18-ter. - 1. La Giunta di cui all'articolo 18
riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine
tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla
trasmissione degli atti da parte del Presidente della
Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento
penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della
Costituzione. Prima di deliberare, la Giunta invita
l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi
opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili,
consentendogli altresi', qualora ne faccia richiesta, di
prendere visione degli atti del procedimento.
2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta
deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai
sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio
1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti
all'autorita' giudiziaria.
3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta
propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la
concessione o il diniego dell'autorizzazione.
4. La richiesta di autorizzazione e' iscritta di norma
al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta
successiva alla data in cui viene presentata la relazione
da parte della Giunta, e comunque osservando quanto
disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del
termine previsto nel comma 1 senza che la relazione sia
stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i
componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a
riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di
autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del
giorno della seconda seduta successiva alla data in cui e'
scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto
dal successivo comma 5.
5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma
del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui
all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16
gennaio 1989, n. 1, la Camera e' appositamente convocata
entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di
autorizzazione a procedere.
6. Fino alla conclusione della discussione in
Assemblea, quattordici deputati o uno o piu' presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte
in difformita' dalle conclusioni della Giunta, mediante la
presentazione di appositi ordini del giorno motivati.
7. L'Assemblea e' chiamata a votare, in primo luogo,
sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste
ultime siano respinte e non siano state formulate proposte
diverse, la seduta e' sospesa per consentire alla Giunta di
presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in
votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le
quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito
il voto favorevole della maggioranza assoluta dei
componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte e'
intesa come deliberazione di concessione
dell'autorizzazione.
8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione
dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte
diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi
senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.
9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a
procedere contro piu' soggetti indicati come concorrenti in
uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei
confronti di ciascuno di tali soggetti».
«Art. 27. - 1. L'Assemblea o la Commissione non puo'
discutere ne' deliberare su materie che non siano
all'ordine del giorno.
2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie
che non siano all'ordine del giorno, e' necessaria una
deliberazione con votazione palese mediante procedimento
elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei
tre quarti dei votanti. La proposta relativa puo' essere
presentata da venti deputati o da uno o piu' presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della
seduta o quando si stia per passare ad altro punto
dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata
sospesa».
«Art. 40. - 1. La questione pregiudiziale, quella cioe'
che un dato argomento non debba discutersi, e la questione
sospensiva, quella cioe' che la discussione debba rinviarsi
al verificarsi di scadenze determinate, possono essere
proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la
discussione stessa. Quando, pero', questa sia gia'
iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da sette
deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede
legislativa.
2. Le questioni pregiudiziale e sospensiva sono
discusse e poste in votazione prima che abbia inizio la
discussione sulle linee generali, se preannunziate nella
Conferenza dei presidenti di Gruppo contestualmente alla
predisposizione del relativo calendario; negli altri casi,
sono discusse e votate al termine della suddetta
discussione.
3. Uno solo dei proponenti ha facolta' di illustrare la
questione per non piu' di dieci minuti. Puo' altresi'
intervenire nella discussione un deputato per ognuno degli
altri Gruppi, per non piu' di cinque minuti.
4. Nel concorso di piu' questioni pregiudiziali ha
luogo un'unica discussione. Nei casi in cui il Presidente
ritenga, per il loro contenuto, diversi gli strumenti
presentati da deputati dello stesso Gruppo, puo'
intervenire anche piu' di un proponente del medesimo
Gruppo. Chiusa la discussione, l'Assemblea o la Commissione
decide con unica votazione sulle questioni pregiudiziali
sollevate per motivi di costituzionalita' e poi, con altra
unica votazione, sulle questioni pregiudiziali sollevate
per motivi di merito.
5. In caso di concorso di piu' questioni sospensive
comunque motivate, ha luogo un'unica discussione e
l'Assemblea o la Commissione decide con unica votazione
sulla sospensiva e poi, se questa e' approvata, sulla
scadenza».
«Art. 46. - 1. Le deliberazioni dell'Assemblea e delle
Commissioni in sede legislativa non sono valide se non e'
presente la maggioranza dei loro componenti. Per le
deliberazioni delle Commissioni in sede diversa da quella
legislativa e' sufficiente la presenza di un quarto dei
loro componenti.
2. I deputati che sono impegnati per incarico avuto
dalla Camera, fuori della sua sede, o, se membri del
Governo, per ragioni del loro ufficio sono computati come
presenti per fissare il numero legale.
3. Nelle votazioni per la cui validita' e' necessaria
la constatazione del numero legale, i deputati presenti, i
quali, prima che si dia inizio alla votazione, abbiano
dichiarato di astenersi, sono computati ai fini del numero
legale.
4. La Presidenza non e' obbligata a verificare se
l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero
legale per deliberare, se non quando cio' sia richiesto
rispettivamente da quattordici o tre deputati e l'Assemblea
o la Commissione stia per procedere ad una votazione per
alzata di mano.
5. Non puo' essere chiesta la verifica del numero
legale prima dell'approvazione del processo verbale, ne' in
occasione di votazioni che si debbano fare per alzata di
mano per espressa disposizione del Regolamento.
6. I firmatari di una richiesta di votazione
qualificata, cosi' come i richiedenti la verifica del
numero legale, sono sempre considerati presenti agli
effetti del numero legale».
«Art. 51. - 1. Salve le votazioni riguardanti persone,
che si effettuano a scrutinio segreto, l'Assemblea e le
Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno
che sia richiesta la votazione nominale o, nei casi
consentiti dall'articolo 49 e limitatamente all'Assemblea,
la votazione per scrutinio segreto.
2. La votazione nominale puo' essere richiesta in
Assemblea da quattordici deputati o da uno o piu'
presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica; in
Commissione da tre deputati o da uno o piu' rappresentanti
di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica nella medesima
Commissione. La votazione per scrutinio segreto puo' essere
richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o piu'
presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente,
risultino di almeno pari consistenza numerica.
3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di
votazione per scrutinio segreto».
«Art. 63. - 1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.
La pubblicita' dei lavori, nella forma della trasmissione
televisiva diretta, e' disposta dal Presidente della
Camera.
2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati
un resoconto sommario e un resoconto stenografico.
3. Su richiesta del Governo o di un presidente di
Gruppo, o di sette deputati, l'Assemblea puo' deliberare di
riunirsi in seduta segreta».
«Art. 69. - 1. All'atto della presentazione di un
progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un
presidente di Gruppo o sette deputati possono chiedere che
ne sia dichiarata l'urgenza.
2. La dichiarazione d'urgenza e' adottata dalla
Conferenza dei presidenti di Gruppo con la maggioranza
prevista dall'articolo 23, comma 6. Qualora non si
raggiunga tale maggioranza, la richiesta e' sottoposta
all'Assemblea, relativamente ai progetti di legge inseriti
nel programma dei lavori. Sulla richiesta l'Assemblea
delibera con votazione palese mediante procedimento
elettronico con registrazione dei nomi.
3. Per ciascun programma dei lavori non possono essere
dichiarati urgenti piu' di cinque progetti di legge, se il
programma e' predisposto per tre mesi, ovvero piu' di tre,
se il programma e' predisposto per due mesi. Non puo'
essere dichiarata l'urgenza dei progetti di legge
costituzionale ne' dei progetti di legge di cui
all'articolo 24, comma 12, ultimo periodo».
«Art. 72. - 1. Il Presidente della Camera assegna alle
Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui
quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne da' notizia
in Aula.
2. Non possono essere assegnati alle Commissioni
progetti di legge che riproducano sostanzialmente il
contenuto di progetti precedentemente respinti, se non
siano trascorsi sei mesi dalla data della reiezione.
3. Dopo l'assegnazione di un progetto di legge, due
Commissioni possono chiedere al Presidente della Camera di
deliberare in comune.
4. Qualsiasi questione di competenza, insorta fra due o
piu' Commissioni, e' deferita al Presidente della Camera.
Questi, se lo ritenga necessario, puo' sottoporre la
questione alla Giunta per il Regolamento».
«Art. 79. - 1. Le Commissioni in sede referente
organizzano i propri lavori secondo principi di economia
procedurale. Per ciascun procedimento, l'ufficio di
presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la
maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in
mancanza di questa, il presidente della Commissione
determina i modi della sua organizzazione, compreso lo
svolgimento di attivita' conoscitive e istruttorie;
stabilisce altresi', di norma dopo la scelta del testo
base, i termini per la presentazione e le modalita' per
l'esame degli emendamenti. Il procedimento e' organizzato
in modo tale da assicurare che esso si concluda almeno
quarantotto ore prima della data stabilita nel calendario
dei lavori per l'iscrizione del progetto di legge
all'ordine del giorno dell'Assemblea.
2. Il procedimento per l'esame dei progetti di legge in
sede referente e' costituito dall'esame preliminare con
l'acquisizione dei necessari elementi informativi, dalla
formulazione del testo degli articoli e dalla deliberazione
sul conferimento del mandato a riferire all'Assemblea.
3. La discussione in sede referente e' introdotta dal
presidente della Commissione o da un relatore da lui
incaricato, che richiede al Governo i dati e gli elementi
informativi necessari per i fini indicati ai commi 4 e 11.
4. Nel corso dell'esame in sede referente, la
Commissione provvede ad acquisire gli elementi di
conoscenza necessari per verificare la qualita' e
l'efficacia delle disposizioni contenute nel testo.
L'istruttoria prende a tal fine in considerazione i
seguenti aspetti:
a) la necessita' dell'intervento legislativo, con
riguardo alla possibilita' di conseguirne i fini mediante
il ricorso a fonti diverse dalla legge;
b) la conformita' della disciplina proposta alla
Costituzione, la sua compatibilita' con la normativa
dell'Unione europea e il rispetto delle competenze delle
regioni e delle autonomie locali;
c) la definizione degli obiettivi dell'intervento e la
congruita' dei mezzi individuati per conseguirli,
l'adeguatezza dei termini previsti per l'attuazione della
disciplina, nonche' gli oneri per la pubblica
amministrazione, i cittadini e le imprese;
d) l'inequivocita' e la chiarezza del significato delle
definizioni e delle disposizioni, nonche' la congrua
sistemazione della materia in articoli e commi.
5. Per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 4,
la Commissione puo' richiedere al Governo di fornire dati e
informazioni, anche con la predisposizione di apposite
relazioni tecniche. La Commissione si avvale inoltre delle
procedure di cui al capo XXXIII e agli articoli 146 e 148.
6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse
quando ne facciano richiesta almeno tre componenti della
Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato
dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista
dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa,
il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della
richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria
legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai
rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista
dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa,
il presidente della Commissione stabilisce, sentito il
Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve
comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti
relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma
dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle
deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino
a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al
riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di
non poterli fornire, indicandone il motivo.
7. Qualora il Governo non fornisca nei tempi stabiliti
i dati e le informazioni richiesti dalla Commissione senza
indicarne il motivo, la Conferenza dei presidenti di
Gruppo, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma
6, ovvero, in mancanza di questa, il Presidente della
Camera stabilisce un nuovo termine per la presentazione
della relazione all'Assemblea di cui all'articolo 81. Del
tardivo o mancato adempimento da parte del Governo e' dato
conto in tale relazione.
8. Nell'esame in sede referente eccezioni
pregiudiziali, sospensive o comunque volte ad impedire
l'adempimento dell'obbligo della Commissione di riferire
all'Assemblea non possono essere poste in votazione; di
esse dovra' pero' farsi menzione nella relazione della
Commissione.
9. La Commissione puo' nominare un Comitato ristretto,
composto in modo da garantire la partecipazione
proporzionale delle minoranze, al quale affida l'ulteriore
svolgimento dell'istruttoria e la formulazione delle
proposte relative al testo degli articoli.
10. Per garantire il rispetto del termine previsto dal
comma 1, terzo periodo, le deliberazioni per la
formulazione del testo degli articoli possono avere luogo
secondo principi di economia procedurale, assicurando
comunque che per ogni articolo siano posti in votazione, di
norma, almeno due emendamenti, indicati da ciascun Gruppo,
anche interamente sostitutivi del testo proposto dal
relatore.
11. La Commissione introduce nel testo norme per il
coordinamento della disciplina da esso recata con la
normativa vigente, curando che siano espressamente indicate
le disposizioni conseguentemente abrogate.
12. Al termine della discussione la Commissione nomina
un relatore, al quale conferisce il mandato di riferire sul
testo da essa predisposto; nomina altresi' un Comitato di
nove membri, composto in modo da garantire la
partecipazione proporzionale delle minoranze, per la
discussione davanti all'Assemblea e per il compito indicato
nel comma 3 dell'articolo 86. I Gruppi dissenzienti possono
designare, anche congiuntamente, relatori di minoranza.
Ciascuna relazione di minoranza reca un proprio testo,
anche parzialmente alternativo al testo della Commissione,
formulato in articoli corrispondenti a quest'ultimo.
13. Le relazioni per l'Assemblea danno conto delle
risultanze dell'istruttoria legislativa svolta dalla
Commissione con riguardo agli aspetti indicati nel comma 4.
14. La relazione della maggioranza e, se presentate,
quelle di minoranza sono stampate e distribuite almeno
ventiquattro ore prima che si apra la discussione, tranne
che, per urgenza, l'Assemblea deliberi un termine piu'
breve. Qualora l'Assemblea autorizzi la relazione orale,
sono stampati e distribuiti nello stesso termine il testo
della Commissione e i testi alternativi eventualmente
presentati dai relatori di minoranza.
15. Qualora un progetto di legge sia approvato
integralmente da una Commissione permanente all'unanimita',
tanto nelle sue disposizioni quanto nella motivazione della
sua relazione, la Commissione stessa puo' proporre
all'Assemblea che si discuta sul testo del proponente
adottandone la relazione».
«Art. 83. - 1. La discussione sulle linee generali di
un progetto di legge consiste negli interventi dei relatori
per la maggioranza e di quelli di minoranza, per non piu'
di venti minuti ciascuno, del Governo e di un deputato per
Gruppo. Il Presidente concede la parola ad un deputato per
ciascuna delle componenti politiche costituite nel Gruppo
misto e ai deputati che intendano esporre posizioni
dissenzienti rispetto a quelle dei propri Gruppi,
stabilendo le modalita' e i limiti di tempo degli
interventi.
1-bis. I relatori, nello svolgimento della relazione,
possono chiedere al Governo di rispondere su questioni
determinate attinenti ai presupposti e agli obiettivi dei
disegni di legge d'iniziativa del Governo stesso, nonche'
alle conseguenze di carattere finanziario e ordinamentale
derivanti dall'applicazione delle norme contenute nei
progetti di legge. Il Governo puo' rispondere
immediatamente o chiedere di differire la risposta al
momento della replica; puo' chiedere altresi' che la seduta
o l'esame del progetto di legge siano sospesi per non piu'
di un'ora, ovvero dichiarare di non poter rispondere,
indicandone il motivo.
2. Quando quattordici deputati o uno o piu' presidenti
di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica
richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare,
ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50.
La richiesta di ampliamento della discussione va formulata
nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata
non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della
discussione in Assemblea.
3. I relatori e il Governo possono replicare al termine
della discussione.
4. (Abrogato).
5. La Conferenza dei presidenti di Gruppo puo' essere
convocata dopo l'inizio della discussione ampliata a norma
del comma 2 per stabilire, sentiti anche gli iscritti del
Gruppo misto che lo richiedano, l'ordine degli interventi
nonche' il numero delle sedute necessarie e le loro date».
«Art. 86. - 1. Gli articoli aggiuntivi e gli
emendamenti sono, di regola, presentati e svolti nelle
Commissioni. Possono comunque essere presentati in
Assemblea nuovi articoli aggiuntivi ed emendamenti, e
quelli respinti in Commissione, purche' nell'ambito degli
argomenti gia' considerati nel testo o negli emendamenti
presentati e giudicati ammissibili in Commissione, entro il
giorno precedente la seduta nella quale avra' inizio la
discussione degli articoli.
2. Qualora i nuovi articoli aggiuntivi o emendamenti
importino maggiori spese o diminuzione di entrate, sono
trasmessi appena presentati alla Commissione bilancio e
programmazione affinche' siano esaminati e valutati nelle
loro conseguenze finanziarie. A tal fine, il Presidente
della Camera stabilisce, ove occorra, il termine entro il
quale deve essere espresso il parere della Commissione
bilancio.
3. Il Comitato dei nove previsto dall'articolo 79 si
riunisce prima della discussione con l'intervento del
presidente della Commissione, per esaminare i nuovi
emendamenti e articoli aggiuntivi presentati direttamente
in Assemblea. Il presidente della Commissione, se ne
ravvisa l'opportunita', puo' convocare per tale esame la
Commissione plenaria.
4. I subemendamenti possono essere presentati fino a
un'ora prima della seduta nella quale saranno discussi gli
articoli cui si riferiscono. Essi sono esaminati, a norma
del comma 3, dal Comitato dei nove o dalla Commissione, che
possono chiedere un breve rinvio della votazione.
4-bis. Quando un progetto di legge contenga
disposizioni su cui la Commissione bilancio abbia espresso
parere contrario o parere favorevole condizionatamente a
modificazioni specificamente formulate, e la Commissione
che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia
adeguata, s'intendono presentate come emendamenti, e sono
poste in votazione a norma dell'articolo 87, commi 2 e 3,
le corrispondenti proposte di soppressione o di
modificazione del testo motivate con esclusivo riferimento
all'osservanza dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione. Non e' ammessa la presentazione di
subemendamenti ne' la richiesta di votazione per parti
separate.
5. La Commissione e il Governo possono presentare
emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a
che sia iniziata la votazione dell'articolo o
dell'emendamento cui si riferiscono, purche' nell'ambito
degli argomenti gia' considerati nel testo o negli
emendamenti presentati e giudicati ammissibili in
Commissione. Venti deputati o uno o piu' presidenti di
Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di
almeno pari consistenza numerica possono presentare
subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli
aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine
stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza
puo' presentare, entro il medesimo termine, un solo
subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo
aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a
norma del presente comma.
5-bis. Il Presidente della Camera puo' rinviare per non
piu' di tre ore l'esame degli emendamenti e articoli
aggiuntivi presentati ai sensi del comma 5. Qualora
comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate,
i suddetti emendamenti e articoli aggiuntivi non possono
essere esaminati prima del giorno successivo a quello nel
quale sono stati presentati. Il Presidente, apprezzate le
circostanze, stabilisce a questo fine un termine congruo,
entro il quale la Commissione bilancio esprime il proprio
parere.
6. I relatori e il Governo esprimono il loro parere
sugli emendamenti prima che siano posti in votazione.
Nell'esprimere il parere, i relatori possono chiedere al
Governo di rispondere su specifiche questioni attinenti
alle conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme,
da esso proposte, contenute nell'articolo in esame o in
emendamenti presentati dal Governo medesimo. Il Governo
puo' rispondere immediatamente o chiedere di differire la
risposta non oltre la conclusione dell'esame dell'articolo;
puo' chiedere altresi' che la seduta o l'esame del progetto
di legge siano sospesi per non piu' di un'ora, ovvero
dichiarare di non poter rispondere, indicandone il motivo.
7. Il relatore illustra all'Assemblea le proposte,
deliberate dalla Commissione, di stralciare parti del
progetto di legge, o di rinviare il testo alla Commissione
medesima; e' interpellato su ogni altra proposta, attinente
all'ordine dei lavori, che abbia conseguenze sul seguito
dell'esame. Sulle proposte di cui al presente comma hanno
altresi' facolta' di esprimersi i relatori di minoranza,
per non piu' di cinque minuti ciascuno.
8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la
ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un
emendamento ritirato dal proponente puo' essere fatto
proprio soltanto da quattordici deputati o da un presidente
di Gruppo.
9. Gli emendamenti presentati ai sensi del comma 1 si
distribuiscono stampati almeno tre ore prima della seduta
nella quale saranno discussi gli articoli cui si
riferiscono.
10. E' in facolta' del Presidente della Camera, in casi
particolari, anche in relazione al tempo disponibile per la
conoscenza delle conclusioni della Commissione, di
modificare i termini per la presentazione e la
distribuzione degli emendamenti in Assemblea».
«Art. 92. - 1. Quando un progetto di legge riguardi
questioni che non hanno speciale rilevanza di ordine
generale il Presidente puo' proporre alla Camera che il
progetto sia assegnato a una Commissione permanente o
speciale, in sede legislativa, per l'esame e
l'approvazione. La proposta e' iscritta all'ordine del
giorno della seduta successiva; se vi e' opposizione, la
Camera sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per
alzata di mano. Alla votazione non si fa luogo e il
progetto e' assegnato in sede referente se l'opposizione e'
fatta dal Governo o da un decimo dei componenti della
Camera. La stessa procedura puo' essere adottata per i
progetti di legge che rivestano particolare urgenza.
2. La procedura normale di esame e di approvazione
diretta da parte dell'Assemblea e' sempre adottata per i
progetti di legge in materia costituzionale ed elettorale e
per quelli di delegazione legislativa, autorizzazione a
ratificare trattati internazionali, approvazione di bilanci
e consuntivi.
3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente
della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di
assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno
otto giorni prima della data di convocazione della
Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un
presidente di Gruppo o sette deputati si oppongono, la
proposta di assegnazione e' iscritta all'ordine del giorno
della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.
4. Un progetto di legge e' rimesso all'Assemblea se il
Governo o un decimo dei deputati o un quinto della
Commissione lo richiedono.
5. La richiesta prevista nel comma 4 puo' essere
presentata al Presidente della Camera prima che il progetto
sia stato iscritto all'ordine del giorno della Commissione.
Dopo tale termine, la richiesta e' presentata al presidente
della Commissione.
6. Il Presidente della Camera puo' proporre
all'Assemblea il trasferimento di un progetto di legge,
gia' assegnato in sede referente, alla medesima Commissione
in sede legislativa. Tale proposta del Presidente deve
essere preceduta dalla richiesta unanime dei rappresentanti
dei Gruppi nella Commissione o di piu' dei quattro quinti
dei componenti la Commissione stessa, dall'assenso del
Governo e dai pareri, effettivamente espressi, delle
Commissioni affari costituzionali, bilancio e lavoro, che
devono essere consultate a norma del comma 2 dell'articolo
93, nonche' delle Commissioni il cui parere sia stato
richiesto ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 73».
«Art. 96-bis. - 1. Il Presidente della Camera assegna i
disegni di legge di conversione dei decreti-legge alle
Commissioni competenti, in sede referente, il giorno stesso
della loro presentazione o trasmissione alla Camera e ne
da' notizia all'Assemblea nello stesso giorno o nella prima
seduta successiva, da convocarsi anche appositamente nel
termine di cinque giorni dalla presentazione, ai sensi del
secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione. I
disegni di legge di cui al presente articolo sono altresi'
assegnati al Comitato per la legislazione di cui
all'articolo 16-bis, che, nel termine di cinque giorni,
esprime parere alle Commissioni competenti, anche
proponendo la soppressione delle disposizioni del
decreto-legge che contrastino con le regole sulla
specificita' e omogeneita' e sui limiti di contenuto dei
decreti-legge, previste dalla vigente legislazione.
2. Nella relazione del Governo, che accompagna il
disegno di legge di conversione, e' dato conto dei
presupposti di necessita' e urgenza per l'adozione del
decreto-legge e vengono descritti gli effetti attesi dalla
sua attuazione e le conseguenze delle norme da esso recate
sull'ordinamento. La Commissione, alla quale il disegno di
legge di conversione e' assegnato ai sensi del comma 1,
puo' chiedere al Governo di integrare gli elementi forniti
nella relazione, anche con riferimento a singole
disposizioni del decreto-legge.
3. Entro il quinto giorno dall'annunzio all'Assemblea
della presentazione o della trasmissione alla Camera del
disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o
quattordici deputati possono presentare una questione
pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo
decreto-legge. La deliberazione sulla questione
pregiudiziale e' posta all'ordine del giorno entro il
settimo giorno dal suddetto annunzio all'Assemblea. Le
questioni pregiudiziali sono discusse secondo le
disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la
discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul
complesso delle questioni pregiudiziali presentate.
Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge
di cui al presente capo non possono proporsi questioni
pregiudiziali o sospensive.
4. Il disegno di legge di conversione e' iscritto al
primo punto dell'ordine del giorno delle sedute della
Commissione cui e' assegnato. La Commissione riferisce
all'Assemblea entro quindici giorni, decorsi i quali il
disegno di legge e' posto all'ordine del giorno
dell'Assemblea, tenendo conto dei criteri di cui al comma 3
dell'articolo 24; prima di tale termine, puo' essere preso
in considerazione per la programmazione dei lavori soltanto
qualora la Commissione ne abbia concluso l'esame in sede
referente, ovvero con deliberazione assunta all'unanimita'
dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.
5. E' in facolta' del Presidente, in casi particolari,
anche in relazione alla data di trasmissione del disegno di
legge di conversione dal Senato, di modificare i termini di
cui ai commi 3 e 4.
6. Per l'esame dei disegni di legge di conversione gia'
approvati dalla Camera e modificati dal Senato i termini
per l'esame in sede referente di cui al comma 4 sono
stabiliti dal Presidente; non si applicano le disposizioni
di cui al comma 3.
7. Il Presidente dichiara inammissibili gli emendamenti
e gli articoli aggiuntivi che non siano strettamente
attinenti alla materia del decreto-legge. Qualora ritenga
opportuno consultare l'Assemblea, questa decide senza
discussione per alzata di mano».
«Art. 110. - 1. Un presidente di Gruppo o sette
deputati possono presentare una mozione al fine di
promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un
determinato argomento».
«Art. 111. - 1. Quando chi ha proposto la mozione lo
richieda, l'Assemblea, sentiti il Governo e un oratore a
favore e uno contro, fissa la data della discussione.
2. (Abrogato)».
«Art. 114. - 1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi,
devono di regola essere presentati per iscritto almeno
ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla
quale si riferiscono; se sono firmati da quattordici
deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi che,
separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari
consistenza numerica, possono essere presentati anche il
giorno stesso della discussione, purche' la presentazione
avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere
presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da
quattordici deputati o da uno o piu' presidenti di Gruppi
che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno
pari consistenza numerica.
3. Il Governo puo' presentare emendamenti o emendamenti
a emendamenti fino a che sia iniziata la votazione della
mozione.
4. Gli ordini del giorno presentati in riferimento alla
materia oggetto di una mozione possono essere solo messi ai
voti, senza svolgimento, dopo la votazione della mozione.
5. La votazione di una mozione puo' farsi per parti
separate».
«Art. 138-bis. - 1. I presidenti dei Gruppi
parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un
numero di deputati non inferiore a venti possono presentare
interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo puo'
sottoscrivere non piu' di due interpellanze urgenti per
ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato puo'
sottoscriverne non piu' di una per il medesimo periodo.
2. Le interpellanze urgenti, presentate ai sensi del
presente articolo entro la seduta del martedi' precedente,
sono svolte di norma in ciascuna settimana nella seduta del
giovedi' mattina.
3. Lo svolgimento delle interpellanze urgenti di cui al
presente articolo ha luogo a norma dell'articolo 138».
«Art. 153-quinquies. - 1. Le modifiche al Regolamento
approvate dalla Camera il 30 novembre 2022 entrano in
vigore il 1° gennaio 2023, ad eccezione delle modifiche
agli articoli 13, comma 2, 14, commi 1, 2 e 5, 17, comma 1,
e 18, comma 1, che entrano in vigore a decorrere dalla XX
legislatura».