Gazzetta n. 284 del 5 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
DECRETO 15 settembre 2022, n. 188
Regolamento recante norme e criteri per la ripartizione degli incentivi per le funzioni tecniche del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 113, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.


IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;
Visto il decreto del Presidente del Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante «Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, a norma dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici», e, in particolare, l'articolo 113;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, recante «Direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero, ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali», e, in particolare, l'articolo 5, comma 10;
Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali, triennio 2016 - 2018, firmato il 12 febbraio 2018;
Acquisito, in data 30 marzo 2022, l'accordo dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC);
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 24 maggio 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota 88803 del 30 maggio 2022, riscontrata con nota 7784 del 6 settembre 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) «Codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici»;
b) «RUO», il responsabile dell'unita' organizzativa, che agisce come stazione appaltante;
c) «RUP», il responsabile unico del procedimento;
d) «Ministero», il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi e
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.»
- Il decreto del Presidente del Repubblica 5 gennaio
1967, n. 18, (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
esteri) e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 44 del
18 febbraio 1967 - Suppl. Ordinario.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio
2010, n. 95, (Riorganizzazione del Ministero degli affari
esteri e della cooperazione internazionale, a norma
dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del
24 giugno 2010.
- Si riporta il testo dell'art. 113 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19
aprile 2016:
«Art. 113 (Incentivi per funzioni tecniche). - 1. Gli
oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei
lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza,
ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche
di conformita', al collaudo statico, agli studi e alle
ricerche connessi, alla progettazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi
del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle
prestazioni professionali e specialistiche necessari per la
redazione di un progetto esecutivo completo in ogni
dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti per i
singoli appalti di lavori, servizi e forniture negli stati
di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni
appaltanti.
2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito
fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per
cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e
forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche
svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le
attivita' di programmazione della spesa per investimenti,
di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione
e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei
contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero
direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico
amministrativo ovvero di verifica di conformita', di
collaudatore statico ove necessario per consentire
l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a
base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti.
Tale fondo non e' previsto da parte di quelle
amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere
contratti o convenzioni che prevedono modalita' diverse per
la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri
dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di
una centrale di committenza possono destinare il fondo o
parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La
disposizione di cui al presente comma si applica agli
appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui e'
nominato il direttore dell'esecuzione.
3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del
fondo costituito ai sensi del comma 2 e' ripartito, per
ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le
modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione
decentrata integrativa del personale, sulla base di
apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo
i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del
procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche
indicate al comma 2 nonche' tra i loro collaboratori. Gli
importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e
assistenziali a carico dell'amministrazione.
L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore
stabilisce i criteri e le modalita' per la riduzione delle
risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a
fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non
conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione
dell'incentivo e' disposta dal dirigente o dal responsabile
di servizio preposto alla struttura competente, previo
accertamento delle specifiche attivita' svolte dai predetti
dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel
corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse
amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per
cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le
quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non
svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a
personale esterno all'organico dell'amministrazione
medesima, ovvero prive del predetto accertamento,
incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il
presente comma non si applica al personale con qualifica
dirigenziale.
4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie
del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse
derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti
a destinazione vincolata e' destinato all'acquisto da parte
dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a
progetti di innovazione anche per il progressivo uso di
metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione
elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture,
di implementazione delle banche dati per il controllo e il
miglioramento della capacita' di spesa e di efficientamento
informatico, con particolare riferimento alle metodologie e
strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte
delle risorse puo' essere utilizzato per l'attivazione
presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini
formativi e di orientamento di cui all'art. 18 della legge
24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di
ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti
pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con
le Universita' e gli istituti scolastici superiori.
5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale
unica di committenza nell'espletamento di procedure di
acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di
altri enti, puo' essere riconosciuta, su richiesta della
centrale unica di committenza, una quota parte, non
superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma
2.
5-bis. Gli incentivi di cui al presente articolo
fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i
singoli lavori, servizi e forniture.»
- Il decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192
(Direttive generali per disciplinare le procedure di scelta
del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi
all'estero, ai sensi dell'art. 1, comma 7, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 296 del 20 dicembre 2017.
- Si riporta il comma 10 dell'art. 5 del decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, (Disposizioni urgenti
in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali
e autostradali), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217
del 10 settembre 2021:
«10. Il regolamento di cui all'art. 113, comma 3, del
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applica agli
appalti di lavori, servizi e forniture le cui procedure di
gara sono state avviate successivamente alla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, anche
se eseguiti prima dell'entrata in vigore del predetto
regolamento. Gli oneri per la ripartizione delle risorse
finanziarie di cui all'art. 113, comma 2, del decreto
legislativo n. 50 del 2016 fanno carico agli stanziamenti
gia' accantonati per i singoli appalti di lavori, servizi e
forniture di cui al primo periodo negli stati di previsione
della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.»
 
Art. 2
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la ripartizione delle risorse da destinare agli incentivi per lo svolgimento di funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai dipendenti pubblici, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso gli uffici in Italia e all'estero del Ministero per l'effettivo svolgimento delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, relative a procedure di gara indette dal Ministero ovvero relative a procedure di gara effettuate in seguito all'adesione ad accordi quadro indetti da centrali di committenza, aventi a oggetto l'acquisizione di lavori, servizi e forniture e i contratti misti di lavori, servizi e forniture. Il presente regolamento si applica agli appalti relativi a servizi e forniture, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione, sempre che tale nomina sia prevista da disposizioni di legge e sia effettuata nel rispetto di criteri attuativi adottati dalle autorita' competenti.
3. Il 20 per cento delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e' destinato dal Ministero alle finalita' di cui all'articolo 113, comma 4, del Codice.
4. I compensi incentivanti stabiliti in base all'articolo 3, connessi alle prestazioni di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, svolte a favore del Ministero da altre amministrazioni pubbliche, sono trasferiti, secondo modalita' stabilite in appositi accordi, alle stesse amministrazioni aggiudicatrici, perche' provvedano alla loro corresponsione, nel limite di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice.
5. Salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6, sono incentivabili le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, rese nell'ambito di lavori, cosi' come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera nn), del Codice, nonche' di servizi e forniture. Sono, altresi', incentivabili le funzioni tecniche connesse alle modifiche o varianti di cui all'articolo 106 del Codice, che determinino un incremento dell'importo a base di gara, ad eccezione delle modifiche contrattuali derivanti da errori progettuali di cui all'articolo 106, comma 2, del medesimo Codice.
6. Le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, che danno titolo alla corresponsione degli incentivi, riguardano le attivita' svolte per la realizzazione di lavori e, nel caso in cui e' nominato il direttore dell'esecuzione ai sensi del comma 2, per l'acquisizione di servizi e forniture a seguito di contratti affidati mediante procedure di gara.
7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, sono esclusi gli incentivi nei casi di affidamento diretto o per somma urgenza, mera adesione a una convenzione CONSIP e informale consultazione del mercato.

Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 113 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Misura degli incentivi

1. Gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice sono costituiti da una quota non superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori, servizi e forniture posti a base di gara nella procedura di scelta del contraente, al netto dell'IVA, secondo i seguenti scaglioni e relative aliquote:
a) 2 per cento, per importi fino a cinque milioni di euro;
b) 1,8 per cento, per la parte di importo eccedente cinque milioni di euro e fino a dieci milioni di euro;
c) 1,5 per cento, per la parte di importo eccedente dieci milioni di euro e fino a venti milioni di euro;
d) 1 per cento, per la parte di importo eccedente venti milioni di euro.
2. Ai sensi all'articolo 113, comma 1, del Codice, le somme di cui al comma 1 del presente articolo sono previste nell'ambito del quadro economico del progetto o del capitolato posto a base della procedura di scelta del contraente. Tali somme sono ricomprese, con specifica clausola, nell'impegno di spesa attinente al relativo contratto e fanno capo al medesimo capitolo di spesa previsto per i singoli lavori, servizi e forniture.
3. Nel rispetto dell'articolo 113, comma 3, primo periodo, del Codice, l'80 per cento delle risorse di cui al comma 1 e' ripartito per ciascuna opera o lavoro, servizio o fornitura, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 113, comma 2, del Codice, nonche' tra i loro collaboratori. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, secondo periodo, del Codice, gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali e assistenziali a carico del Ministero.
4. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di gara aventi a oggetto opere o lavori, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:
a) dal 25 per cento al 35 per cento, da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) dal 5 per cento al 10 per cento, da ripartire tra gli incaricati della verifica dei progetti, della programmazione della spesa per investimenti, della predisposizione e del controllo delle procedure di bando;
c) dal 25 per cento al 35 per cento, da ripartire tra il direttore dei lavori e il personale tecnico assistente;
d) dal 20 per cento al 30 per cento, da ripartire tra l'incaricato del collaudo tecnico-amministrativo e il collaudatore statico.
5. Le percentuali effettive degli incentivi attribuibili per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, svolte nell'ambito di procedure di gara aventi a oggetto servizi e forniture, sono identificate, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei seguenti valori minimi e massimi e, comunque, entro il valore complessivo percentuale inferiore o uguale a 100:
a) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire tra il responsabile unico del procedimento e il personale tecnico e amministrativo di supporto;
b) dal 10 per cento al 20 per cento, da ripartire tra gli incaricati della programmazione della spesa per investimenti e gli incaricati della predisposizione e del controllo delle procedure di bando;
c) dal 25 per cento al 45 per cento, da ripartire tra il direttore dell'esecuzione contrattuale e i collaboratori, nonche' l'incaricato della verifica di conformita'.
6. Per i compiti svolti dal personale di cui all'articolo 113, comma 5, del Codice, puo' essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore a un quarto, dell'incentivo di cui al comma 1 del presente articolo.
7. Per i servizi con carattere di ripetitivita' si applica una riduzione dell'incentivo secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui ai commi 4 e 5.
 
Art. 4
Individuazione del personale

1. Per ogni lavoro, servizio o fornitura di diretta gestione del Ministero, il RUO nomina il RUP, nell'ambito del personale in servizio, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 del Codice, ovvero dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.
2. Il RUO individua gli incaricati delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, nonche' i collaboratori tecnici e amministrativi, sia del RUP, sia degli incaricati, nell'ambito del personale in servizio, di norma, nella stessa unita' organizzativa, salvo la necessita' di avvalersi di specifiche competenze non presenti nell'ambito della medesima unita' organizzativa.
3. Non possono essere conferiti incarichi a coloro che, in relazione allo svolgimento di funzioni tecniche, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ne' ai soggetti che, nei due anni antecedenti, siano stati interessati da provvedimenti disciplinari, ad esclusione del rimprovero verbale o scritto, ovvero al personale interessato da misure cautelari di sospensione dal servizio. Il RUO accerta preliminarmente la sussistenza delle predette condizioni ostative.
4. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono revocati, qualora il RUP accerti che sia intervenuta una delle cause ostative all'adozione dei provvedimenti di nomina, previste al comma 3.
5. Nel provvedimento di individuazione del personale, di cui ai commi 1 e 2, e' dato atto del rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, non discriminazione, parita' di trattamento, proporzionalita' e buon andamento dell'amministrazione. Costituiscono criteri per il provvedimento di individuazione l'esperienza acquisita, la formazione specifica e la competenza professionale del personale, valutate in relazione alla complessita' tecnico-amministrativa dei lavori, dei servizi o delle forniture da realizzare.

Note all'art. 4:
- Il testo dell'art. 31 del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50 e' il seguente:
«Art. 31 (Ruolo e funzioni del responsabile del
procedimento negli appalti e nelle concessioni). - 1. Per
ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di
una concessione le stazioni appaltanti individuano,
nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi di
cui all'art. 21, comma 1, ovvero nell'atto di avvio
relativo ad ogni singolo intervento per le esigenze non
incluse in programmazione, un responsabile unico del
procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della
progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione. Le
stazioni appaltanti che ricorrono ai sistemi di acquisto e
di negoziazione delle centrali di committenza nominano, per
ciascuno dei detti acquisti, un responsabile del
procedimento che assume specificamente, in ordine al
singolo acquisto, il ruolo e le funzioni di cui al presente
articolo. Fatto salvo quanto previsto al comma 10, il RUP
e' nominato con atto formale del soggetto responsabile
dell'unita' organizzativa, che deve essere di livello
apicale, tra i dipendenti di ruolo addetti all'unita'
medesima, dotati del necessario livello di inquadramento
giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui e' nominato; la sostituzione
del RUP individuato nella programmazione di cui all'art.
21, comma 1, non comporta modifiche alla stessa. Laddove
sia accertata la carenza nell'organico della suddetta
unita' organizzativa, il RUP e' nominato tra gli altri
dipendenti in servizio. L'ufficio di responsabile unico del
procedimento e' obbligatorio e non puo' essere rifiutato.
2. Il nominativo del RUP e' indicato nel bando o
avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del
contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle
procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si
indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.
3. Il RUP, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n.
241, svolge tutti i compiti relativi alle procedure di
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione
previste dal presente codice, che non siano
specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
4. Oltre ai compiti specificatamente previsti da
altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP: a)
formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine
della predisposizione del programma triennale dei lavori
pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonche' al
fine della predisposizione di ogni altro atto di
programmazione di contratti pubblici di servizi e di
forniture e della predisposizione dell'avviso di
preinformazione; b) cura, in ciascuna fase di attuazione
degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione,
di qualita' e di prezzo determinati in coerenza alla
copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei
programmi; c) cura il corretto e razionale svolgimento
delle procedure; d) segnala eventuali disfunzioni,
impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi; e)
accerta la libera disponibilita' di aree e immobili
necessari; f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i
dati e le informazioni relativi alle principali fasi di
svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per
l'attivita' di coordinamento, indirizzo e controllo di sua
competenza e sorveglia la efficiente gestione economica
dell'intervento; g) propone all'amministrazione
aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma,
ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria
l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
h) propone l'indizione o, ove competente, indice la
conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990,
n. 241, quando sia necessario o utile per l'acquisizione di
intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi,
licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati; i)
verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni
contrattuali nelle concessioni.
5. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, e' definita una disciplina di maggiore dettaglio
sui compiti specifici del RUP, sui presupposti e sulle
modalita' di nomina, nonche' sugli ulteriori requisiti di
professionalita' rispetto a quanto disposto dal presente
codice, in relazione alla complessita' dei lavori. Con il
medesimo regolamento di cui all'art. 216, comma 27-octies,
sono determinati, altresi', l'importo massimo e la
tipologia dei lavori, servizi e forniture per i quali il
RUP puo' coincidere con il progettista, con il direttore
dei lavori o con il direttore dell'esecuzione. Fino alla
data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art.
216, comma 27-octies, si applica la disposizione
transitoria ivi prevista.
6. Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria
e all'architettura il RUP deve essere un tecnico; ove non
sia presente tale figura professionale, le competenze sono
attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il
lavoro da realizzare.
7. Nel caso di appalti di particolare complessita' in
relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificita'
della fornitura o del servizio, che richiedano
necessariamente valutazioni e competenze altamente
specialistiche, il responsabile unico del procedimento
propone alla stazione appaltante di conferire appositi
incarichi a supporto dell'intera procedura o di parte di
essa, da individuare sin dai primi atti di gara.
8. Gli incarichi di progettazione, coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione, direzione dei
lavori, direzione dell'esecuzione coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, nonche' gli
incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili
a supporto dell'attivita' del responsabile unico del
procedimento, vengono conferiti secondo le procedure di cui
al presente codice e, in caso di importo inferiore alla
soglia di 40.000 euro, possono essere affidati in via
diretta, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a).
L'affidatario non puo' avvalersi del subappalto, fatta
eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche,
sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni,
predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio,
con esclusione delle relazioni geologiche, nonche' per la
sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il
progettista puo' affidare a terzi attivita' di consulenza
specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale,
acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline
dell'ingegneria e dell'architettura per i quali siano
richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo
ferma la responsabilita' del progettista anche ai fini di
tali attivita'. Resta, comunque, ferma la responsabilita'
esclusiva del progettista.
9. La stazione appaltante, allo scopo di migliorare
la qualita' della progettazione e della programmazione
complessiva, puo', nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e nel rispetto dei limiti previsti dalla
vigente normativa, istituire una struttura stabile a
supporto dei RUP, anche alle dirette dipendenze del vertice
della pubblica amministrazione di riferimento. Con la
medesima finalita', nell'ambito della formazione
obbligatoria, organizza attivita' formativa specifica per
tutti i dipendenti che hanno i requisiti di inquadramento
idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in
materia di metodi e strumenti elettronici specifici quali
quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture.
10. Le stazioni appaltanti che non sono pubbliche
amministrazioni o enti pubblici individuano, secondo i
propri ordinamenti, uno o piu' soggetti cui affidare i
compiti propri del responsabile del procedimento,
limitatamente al rispetto delle norme del presente decreto
alla cui osservanza sono tenute.
11. Nel caso in cui l'organico della stazione
appaltante presenti carenze accertate o in esso non sia
compreso nessun soggetto in possesso della specifica
professionalita' necessaria per lo svolgimento dei compiti
propri del RUP, secondo quanto attestato dal dirigente
competente, i compiti di supporto all'attivita' del RUP
possono essere affidati, con le procedure previste dal
presente codice, ai soggetti aventi le specifiche
competenze di carattere tecnico, economico-finanziario,
amministrativo, organizzativo e legale, dotati di adeguata
polizza assicurativa a copertura dei rischi professionali
come previsto dall'art. 24, comma 4, assicurando comunque
il rispetto dei principi di pubblicita' e di trasparenza.
Resta fermo il divieto di frazionamento artificioso delle
prestazioni allo scopo di sottrarle alle disposizioni del
presente codice. Agli affidatari dei servizi di supporto di
cui al presente comma si applicano le disposizioni di
incompatibilita' di cui all'art. 24, comma 7, comprensive
di eventuali incarichi di progettazione.
12. Il soggetto responsabile dell'unita'
organizzativa competente in relazione all'intervento,
individua preventivamente le modalita' organizzative e
gestionali attraverso le quali garantire il controllo
effettivo da parte della stazione appaltante
sull'esecuzione delle prestazioni, programmando accessi
diretti del RUP o del direttore dei lavori o del direttore
dell'esecuzione sul luogo dell'esecuzione stessa, nonche'
verifiche, anche a sorpresa, sull'effettiva ottemperanza a
tutte le misure mitigative e compensative, alle
prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica,
storico-architettonica, archeologica e di tutela della
salute umana impartite dagli enti e dagli organismi
competenti. Il documento di programmazione, corredato dalla
successiva relazione su quanto effettivamente effettuato,
costituisce obiettivo strategico nell'ambito del piano
della performance organizzativa dei soggetti interessati e
conseguentemente se ne tiene conto in sede di valutazione
dell'indennita' di risultato. La valutazione di suddetta
attivita' di controllo da parte dei competenti organismi di
valutazione incide anche sulla corresponsione degli
incentivi di cui all'art. 113.
13. E' vietata, negli appalti pubblici di lavori
aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle
altre formule di partenariato pubblico-privato,
l'attribuzione dei compiti di responsabile unico del
procedimento, responsabile dei lavori, direttore dei
lavori, di collaudatore allo stesso contraente generale o
soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato
pubblico-privato o soggetti ad essi collegati.
14. Le centrali di committenza e le aggregazioni di
stazioni appaltanti designano un RUP per le attivita' di
propria competenza con i compiti e le funzioni determinate
dalla specificita' e complessita' dei processi di
acquisizione gestiti direttamente.»
- Il testo dell'art. 4 del regolamento di cui al
decreto del Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192 e' il
seguente:
«Art. 4 (Responsabile unico del procedimento e
acquisizione di servizi per la corretta interpretazione e
applicazione delle norme locali). - 1. Il RUP, anche
avvalendosi degli incarichi a supporto dell'iniziativa
previsti al comma 3, cura le seguenti attivita': a) formula
proposte; b) predispone gli atti della procedura e ne cura
lo svolgimento; c) vigila sull'esecuzione del contratto; d)
segnala disfunzioni, impedimenti o ritardi; e) svolge ogni
altro adempimento non espressamente riservato ad altri
organi, fermo restando quanto previsto al comma 8.
2. Il RUP e' indicato nel bando, nell'avviso o
nell'invito ed e' scelto tra i dipendenti di ruolo della
sede estera o di altre amministrazioni pubbliche presenti
nel Paese. L'AICS puo' altresi' individuare il RUP tra gli
esperti di cui all'art. 32, comma 4, della legge 11 agosto
2014, n. 125 o tra il personale di cui all'art. 11, comma
1, del decreto ministeriale 22 luglio 2015, n. 113. La
nomina di personale di cui all'art. 11, comma 1, lettera
c), del decreto ministeriale n. 113 del 2015 e' subordinata
alla comprovata indisponibilita' in loco di personale di
ruolo.
3. Per i lavori e per i servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura, il RUP deve essere un
tecnico. Se nella sede estera non e' in servizio un tecnico
con idonea professionalita', la sede estera puo' conferire,
nel rispetto delle procedure previste dal presente
regolamento, incarichi a supporto dell'intera iniziativa o
di parte di essa a soggetti esterni anche locali in
possesso delle specifiche competenze richieste e di
adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
professionali e che forniscano idonee garanzie di
indipendenza rispetto ai partecipanti alle procedure di
selezione dei contraenti.
4. Gli affidatari dei servizi di supporto al RUP non
possono essere affidatari dei contratti o dei subappalti
per i quali abbiano svolto attivita' di supporto,
comprensiva di eventuali incarichi di progettazione. Il
divieto di cui al primo periodo si estende ai soggetti
controllati, controllanti e collegati agli affidatari,
nonche' ai collaboratori ed ai dipendenti dei medesimi.
5. Puo' essere nominato un solo responsabile del
procedimento per piu' interventi.
6. Per contratti di cui all'art. 7, comma 2, lettere
a), b) e c) e per le ulteriori categorie di contratti
definite dall'ANAC nelle linee guida di cui all'art. 31,
comma 5, del codice, il RUP puo' coincidere con il
progettista o con il direttore dell'esecuzione del
contratto.
7. Per la corretta interpretazione ed applicazione
delle norme locali, la sede estera puo' stipulare contratti
per l'acquisizione in loco di servizi tecnici, legali,
fiscali o previdenziali. I prestatori dei servizi di cui al
primo periodo forniscono idonee garanzie di indipendenza
rispetto ai partecipanti alle procedure di selezione dei
contraenti.
8. La competenza ad adottare gli atti, anche
endoprocedimentali, a rilevanza esterna resta disciplinata
dalle disposizioni organizzative applicabili
all'amministrazione cui appartiene la sede estera.»
 
Art. 5
Termini per le prestazioni

1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico, o con atto successivo, sono indicati, su proposta del RUP, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni.
2. I termini per la direzione dei lavori coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per l'esecuzione dei lavori. I termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme del Codice e dalle relative norme attuative.
3. Il RUP cura la tempestiva attivazione delle procedure e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
 
Art. 6
Definizione delle percentuali effettive

1. I provvedimenti di incarico di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, individuano le percentuali effettive di ripartizione dell'incentivo in ragione della complessita' del lavoro, servizio o fornitura da realizzare, del grado di responsabilita' e della durata dell'incarico delle figure coinvolte, secondo le modalita' e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, nel rispetto dei valori minimi e massimi indicati dall'articolo 3, commi 4 e 5.
2. Nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture, laddove sia nominato personale con funzioni di collaboratori tecnico-amministrativi di supporto al RUP e a coloro che svolgono le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice, il compenso previsto per questi ultimi e' ridotto secondo i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale di cui all'articolo 3, comma 3, del presente regolamento.
3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti in servizio, in quanto affidate a personale esterno al Ministero, ovvero prive dell'accertamento di cui all'articolo 7, comma 1, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 113; le ulteriori quote dell'incentivo non corrisposte al personale costituiscono economie di bilancio.
4. Nelle ipotesi previste dal Codice, in caso di modifiche o varianti in aumento che rideterminino l'importo contrattuale, le somme aggiuntive da destinare agli incentivi sono commisurate all'importo della modifica o variante rispetto all'importo iniziale posto a base di gara, al netto dell'IVA, in modo che, comunque, non venga superato il limite del 2 per cento.
5. Nel caso di modifiche al progetto derivanti da errori progettuali, il compenso spettante al direttore dei lavori e' riconosciuto solo se lo stesso non coincide con il progettista autore degli errori progettuali e il compenso spettante al RUP e' corrisposto solo nel caso in cui non coincida con il validatore.
 
Art. 7
Determinazione degli importi

1. La determinazione degli importi spettanti al personale incaricato avviene con provvedimento del RUO, previo accertamento positivo effettuato dal dirigente del RUP sulla base di apposita attestazione delle attivita' concretamente svolte rilasciata da parte del RUP.
2. La liquidazione puo' essere corrisposta anche in corrispondenza dei certificati di pagamento emessi sulla base degli stati di avanzamento lavori. Per i servizi e le forniture la liquidazione puo' essere corrisposta in concomitanza dell'emissione dei certificati di pagamento prodotti a seguito delle verifiche periodiche di conformita' o di regolare esecuzione.
3. Le prestazioni sono da considerarsi rese:
a) per la direzione lavori, con l'emissione del certificato di ultimazione lavori;
b) per il collaudo tecnico amministrativo, con l'emissione del certificato di collaudo finale;
c) per la programmazione della spesa per investimenti, con l'emanazione del relativo provvedimento;
d) per la verifica dei progetti, con l'invio al responsabile unico del procedimento della relazione finale di verifica;
e) per le procedure di bando, con la pubblicazione dell'aggiudicazione;
f) per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche;
g) per le verifiche di conformita', con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione.
4. Nel caso in cui a uno stesso dipendente siano affidati, nell'ambito della medesima opera o lavoro, piu' incarichi tecnici, la quota dell'incentivo spettante e' pari alla somma delle quote relative alle singole prestazioni svolte, nei limiti di cui al comma 6.
5. In caso di cessazione dell'incarico per motivazioni diverse da quelle di cui agli articoli 8 e 9, l'incentivo spettante e' liquidato in proporzione alle attivita' effettivamente svolte.
6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto periodo, del Codice, gli incentivi per funzioni tecniche, complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo e sono calcolati secondo il criterio di competenza, in relazione alle attivita' svolte nell'anno di riferimento.
 
Art. 8
Responsabilita' per ritardo nei tempi previsti

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, terzo periodo, del Codice, in caso di incremento, imputabile al soggetto incaricato, dei tempi previsti per l'espletamento delle attivita', fermo restando quanto previsto dall'articolo 9 del presente regolamento, l'incentivo da corrispondere e' ridotto di una penale pari all'1 per cento dell'importo spettante, per ogni settimana di ritardo o frazione di settimana superiore a tre giorni.
2. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo, qualora il ritardo di cui al comma 1 sia tale da determinare una decurtazione superiore al 20 per cento dell'importo spettante al dipendente.
 
Art. 9
Altre ipotesi di responsabilita'

1. L'incarico e' revocato e non e' corrisposto alcun incentivo al soggetto incaricato che, nello svolgimento dei compiti assegnati per l'esecuzione di funzioni tecniche, risulti responsabile di:
a) violazioni degli obblighi previsti dalla legge, dalla contrattazione collettiva di lavoro e dal codice di comportamento;
b) errori, omissioni o negligenze, non ricompresi nei casi di cui alla lettera a), tali da determinare aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per il Ministero.
 
Art. 10
Accertamento della responsabilita'

1. L'accertamento della sussistenza delle circostanze di cui agli articoli 8 e 9 e' svolto dal RUO, sentiti il RUP e il dipendente.
2. Nei confronti del RUP l'accertamento e' svolto dal RUO, sentiti il responsabile dell'unita' organizzativa presso cui prestano servizio il RUP e il RUP medesimi.
3. Il Ministero, a seguito della comunicazione del RUO, procede al recupero dell'incentivo indebitamente percepito a valere sul trattamento economico dovuto al dipendente, anche mediante rateazione in ragione degli importi dovuti.
4. L'accertamento di cui ai commi 1 e 2 non e' sostitutivo di altre forme di contestazione e accertamento previste dalle vigenti disposizioni per l'imputazione di eventuali responsabilita', anche disciplinari.
 
Art. 11
Disposizioni contabili

1. Ai fini dell'erogazione degli incentivi, il RUO, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP, in cui sono asseverate le specifiche attivita' svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate, versa la quota dell'importo posto a base di gara, determinata conformemente all'articolo 3, in un articolo all'uopo istituito del conto entrate.
2. Accertate le entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 1, il Ministero ne chiede al Ministero dell'economia e delle finanze la riassegnazione su un apposito piano gestionale dei pertinenti capitoli di spesa inerenti alle competenze fisse e accessorie del personale coinvolto nelle attivita' incentivate.
3. Il Ministero attribuisce l'80 per cento delle risorse riassegnate ai sensi del comma 3 alle strutture che svolgono funzione di stazione appaltante, per il pagamento degli incentivi in favore del personale coinvolto nelle attivita' incentivate, tramite l'applicativo «cedolino unico» di Noipa, di cui all'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
4. In presenza di incarichi conferiti da altre amministrazioni pubbliche per effetto di accordi o convenzioni, l'incentivo per funzioni tecniche e' individuato a valere sugli stanziamenti previsti per la realizzazione di lavori, servizi o forniture nei bilanci delle pubbliche amministrazioni che conferiscono gli incarichi, sulla base della ripartizione prevista dal presente regolamento secondo le rispettive disposizioni in materia. Il compenso, al lordo degli oneri a carico del Ministero, una volta riconosciuto, e' versato in conto entrata conformemente al comma 1 per essere riassegnato conformemente al comma 2. Le risorse da destinare al Fondo non possono comunque superare, nel complesso, il limite del 2 per cento dell'importo posto a base di gara.
5. Se l'incentivo per funzioni tecniche e' a carico di soggetti terzi, diversi da amministrazioni pubbliche, si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
6. Le quote dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico del Ministero oppure prive dell'accertamento positivo delle attivita' svolte, nonche' le quote eccedenti i limiti fissati dalla normativa vigente in materia di trattamento economico, incrementano la quota del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, nei limiti e per le finalita' di cui al comma 4 del medesimo articolo 113. La residua quota costituisce economia di bilancio.
7. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno solare al singolo dipendente, anche da altre amministrazioni o soggetti terzi, non possono superare l'importo del 50 per cento del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Il Ministero effettua controlli a campione sul rispetto del limite di cui al primo periodo.

Note all'art. 11:
- Si riporta il comma 197 dell'art. 2 della legge 23
dicembre 2009, n. 191:
«197. Allo scopo di semplificare, razionalizzare e
omogeneizzare i pagamenti delle retribuzioni fisse e
accessorie dei pubblici dipendenti, di favorire il
monitoraggio della spesa del personale e di assicurare il
versamento unificato delle ritenute previdenziali e
fiscali, a partire dal 30 novembre 2010 il pagamento delle
competenze accessorie, spettanti al personale delle
amministrazioni dello Stato che per il pagamento degli
stipendi si avvalgono delle procedure informatiche e dei
servizi del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e
dei servizi, e' disposto congiuntamente alle competenze
fisse mediante ordini collettivi di pagamento di cui al
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31
ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295
del 17 dicembre 2002. Per consentire l'adeguamento delle
procedure informatiche del Ministero dell'economia e delle
finanze per le finalita' di cui al presente comma e'
autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2010 e
di 12 milioni di euro per l'anno 2011. Con successivo
decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze sono stabiliti i tempi e le
modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente
comma.»
 
Art. 12
Disposizioni di coordinamento e finali

1. All'articolo 4 del regolamento, di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla rubrica, dopo le parole «del procedimento» sono inserite le seguenti «, incentivi per funzioni tecniche»;
b) dopo il comma 6, e' inserito il seguente: «6-bis. Gli incentivi per le funzioni tecniche al personale non dirigenziale sono disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dal regolamento previsto dal comma 2 del medesimo articolo.».
2. Il Ministero effettua un periodico monitoraggio e promuove verifiche sulla corretta applicazione del regolamento.
3. Il Ministero comunica annualmente alle organizzazioni sindacali rappresentative lo stato di ripartizione per tipologia di funzioni tecniche delle somme destinate agli incentivi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 15 settembre 2022

Il Ministro: Di Maio Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3001