Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 12 ottobre 2022
Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali per «Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 2020 Dubai», di cui al decreto n. 937 del 4 agosto 2022. (Decreto n. 377/2022).


IL DIRETTORE GENERALE
dell'internazionalizzazione e della comunicazione

Visto il decreto-legge del 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni, dalla legge del 5 marzo 2020, n. 12;
Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca» e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 19 febbraio 2021, n. 224, recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 agosto 2021, registrato dalla Corte dei conti al numero 2474 in data 8 settembre 2021, con cui e' stato attribuito allo scrivente l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direzione della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione, nell'ambito del Ministero dell'universita' e della ricerca, di cui all'art. 1, comma 2, lett. d) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 164;
Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, recante «Universita' non statali legalmente riconosciute»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, recante «Riforma delle accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche, dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati»;
Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante «Semplificazione delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'art. 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124»;
Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;
Visto l'art. 25-ter (Progetto di rilevante interesse internazionale «Legacy Expo 2020 Dubai») del citato decreto-legge n. 152/2021 che prevede:
lo stanziamento di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per l'avvio ed il primo sviluppo dei progetti di ricerca e alta formazione nella regione mediorientale, quale legacy della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai.
l'adozione, entro sessanta giorni dalla data di conclusione di Expo 2020 Dubai, di un decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentiti i Ministri della cultura e della salute ed il Commissario generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia, che individui le modalita' di coordinamento delle amministrazioni coinvolte per la promozione di progetti concernenti la realizzazione di un: campus universitario arabo-mediterraneo; centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale ed alle nuove tecnologie; campus di ricerca e alta formazione sulla trasformazione del cibo;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 5644 in data 10 marzo 2022, recante la relativa variazione di bilancio ai sensi del richiamato art. 25-ter;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 4 agosto 2022, n. 937 (Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 214 del 13 settembre 2022), che determina le linee guida per l'utilizzo delle risorse destinate al «Progetto Legacy Expo 2020 Dubai», registrato alla Corte dei conti in data 2 settembre 2022, al nr. 2237, di seguito, anche solo «Decreto interministeriale»;
Considerata la necessita' di dare attuazione all'art. 5, commi 1 e 2, del succitato decreto interministeriale definendo la procedura per la presentazione di proposte progettuali in relazione alle risorse stanziate, garantendo il piu' ampio accesso da parte delle istituzioni interessate;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti».
Visto il decreto del Presidenza della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa»;
Considerata la necessita' di procedere in quanto le progettualita' selezionate saranno connesse all'attuazione del PNRR ed in particolare alla misura relativa all'internazionalizzazione della ricerca (M4C1 3.4);

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. «Comitato nazionale per la valutazione della ricerca» (di seguito, anche solo CNVR): il Comitato definito dall'art. 64, decreto- legge 31 maggio 2021, n. 77.
2. «CUP»: Il Codice unico di progetto (CUP) e' il codice che identifica un progetto d'investimento pubblico ed e' lo strumento cardine per il funzionamento del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici.
3. «Enti pubblici di ricerca»: Enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 218/2016.
4. «Esperto tecnico - scientifico» (di seguito anche solo ETS): Esperto nominato dal Ministero, di nazionalita' italiana o estera, individuato dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali o eurounionali.
5. «Ministro e Ministero»: il Ministro e il Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR).
6. «Misure che non costituiscono aiuti di Stato»: misure riferite ai casi in cui le attivita' dell'organismo o dell'infrastruttura di ricerca sono quasi esclusivamente di natura non economica, laddove l'utilizzo economico rimanga puramente accessorio, ossia corrisponda a un'attivita' necessaria e direttamente collegata al funzionamento dell'organismo o infrastruttura di ricerca oppure intrinsecamente legata al suo uso non economico principale e che abbia portata limitata. A norma della disciplina europea riportata nella Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione tale e' il caso laddove l'attivita' economica assorba esattamente gli stessi fattori di produzione (quali materiali, attrezzature, manodopera e capitale fisso) delle attivita' non economiche e la capacita' destinata ogni anno a tali attivita' economiche non superi il 20% della pertinente capacita' annua complessiva dell'entita';
7. «Progetto o intervento»: Specifico progetto/intervento (anche inteso come insieme di attivita' e/o procedure) selezionato e finanziato ed identificato attraverso un Codice unico di progetto (CUP).
8. «Rendicontazione delle spese»: Attivita' necessaria a comprovare la corretta esecuzione finanziaria del progetto.
9. «Soggetto attuatore»: Soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalita' dell'intervento/progetto.
10. «Soggetto proponente»: soggetto che presenta la proposta progettuale oggetto del presente avviso, tra i soggetti ammissibili di cui all'art. 5.
11. Soggetto «co-proponente»: soggetto che partecipa alla proposta progettuale come partner del soggetto proponente, nel caso di partecipazione in forma associata di cui all'art. 5, comma 2, lettera b.
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Il presente avviso, da' attuazione al decreto interministeriale prot. 937 del 4 agosto 2022.
2. In coerenza con il su citato decreto interministeriale, il presente avviso individua le procedure di selezione di progetti nell'ambito del «Progetto di rilevante interesse internazionale Legacy Expo 2020 Dubai».
3. Le misure previste dal presente avviso non costituiscono aiuti di Stato, ai sensi della Comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.
 
Art. 3

Interventi finanziabili

1. Le proposte progettuali dovranno riguardare una delle seguenti tipologie di intervento:
a) Campus arabo-mediterraneo:
b) Centro di ricerca e alta formazione per la digitalizzazione e per la ricostruzione dei beni culturali e per la produzione artistica e culturale legata all'intelligenza artificiale ed alle nuove tecnologie;
c) Campus di ricerca ed alta formazione sulla trasformazione del cibo.
 
Art. 4

Dotazione finanziaria

1. Le risorse destinate alle finalita' di cui al decreto interministeriale 4 agosto 2022, n. 937, ai sensi dell'art. 1, comma 2, sono pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ed a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, per un totale di 7 milioni di euro.
2. Le risorse di cui al precedente comma 1, sono ripartite per ciascuna tipologia di intervento, in linea con il decreto interministeriale, in base alla seguente tabella:

+-----------------------------------------------------------+
! Dotazione 2022 - 2026 |
+---------+---------+---------+---------+---------+---------+
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Tot | +-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |Tipo- | | | | | | | |logia | | | | | | | |inter- | | | | | | | |vento | 680.000 | 680.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |2.380.000| |a) | euro | euro | euro | euro | euro | euro | +-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |Tipo- | | | | | | | |logia | | | | | | | |inter- | | | | | | | |vento | 660.000 | 660.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |2.310.000| |b) | euro | euro | euro | euro | euro | euro | +-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ |Tipo- | | | | | | | |logia | | | | | | | |inter- | | | | | | | |vento | 660.000 | 660.000 | 330.000 | 330.000 | 330.000 |2.310.000| |c) | euro | euro | euro | euro | euro | euro | +-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+ | |2.000.000|2.000.000|1.000.000|1.000.000|1.000.000|7.000.000| | Tot. | euro | euro | euro | euro | euro | euro | +-------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+

 
Art. 5

Soggetti ammessi alla presentazione
della proposta progettuale

1. I soggetti ammissibili alla presentazione di proposte progettuali sono:
a) le istituzioni AFAM, come definite all'art. 1, comma 1, lett. b, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, le universita' e le istituzioni universitarie italiane, statali e non statali, comunque denominate, ivi comprese le scuole superiori ad ordinamento speciale;
b) gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218, vigilati dal MUR;
c) gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e privati, nonche' l'Istituto superiore di sanita' e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS);
d) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale di cui all'art. 35 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, nonche' gli istituti e le scuole di alta formazione e studio di cui all'art. 38 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169.
2. I soggetti di cui al precedente comma potranno presentare proposte progettuali:
a) in forma individuale, limitatamente ai soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b);
b) in forma associata tra soggetti considerati ammissibili, con l'indicazione di un unico capofila tra quelli indicati nel precedente comma 1, lettere a) e b).
3. Ciascun soggetto proponente potra' presentare sia in forma individuale che in forma associata, una sola proposta progettuale, a pena di inammissibilita'.
4. Nel caso di partecipazione in forma associata cui al comma che precede, tutti i soggetti partecipanti alla compagine dovranno stipulare un accordo, anche nella forma di accordo ex art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di disciplinare la gestione comune del finanziamento pubblico e di definire i ruoli e le responsabilita' di ciascun soggetto partecipante nella realizzazione del progetto.
 
Art. 6

Dimensione finanziaria, durata
e termini di realizzazione del progetto

1. Il finanziamento e' concesso nella forma del contributo a fondo perduto per la realizzazione degli interventi di cui al presente avviso, fino al 100% (cento per cento) dei costi ammissibili, in quanto misura che non costituisce aiuto di Stato, ai sensi della Comunicazione UE 2014/C 198/01 della Commissione europea.
2. Il finanziamento richiesto a valere sul presente avviso non deve essere inferiore a 2 milioni di euro (IVA inclusa).
3. I progetti dovranno avere una, durata minima pari a ventiquattro mesi ed una durata massima pari a sessanta mesi dalla data di avvio' delle attivita', tenendo conto della ripartizione per annualita' della dotazione finanziaria, come specificata all'art. 4, comma 2, del presente decreto.
4. E' ammessa un'unica proroga, fermo restando che la durata complessiva del progetto non puo' eccedere sessantasei mesi. La richiesta di proroga e' approvata dal Ministero solo se adeguatamente motivata dal proponente.
5. Le spese sostenute successivamente ai termini previsti nei due commi precedenti non sono considerate ammissibili.
 
Art. 7

Spese ammissibili

1. Le spese ammissibili sono quelle:
a) effettivamente sostenute dal soggetto attuatore nel periodo di ammissibilita' della spesa comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente;
b) tracciabili, ovvero verificabili attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione;
c) contabilizzate separatamente, in conformita' alle disposizioni di legge e ai principi contabili;
d) coerenti con le finalita' dell'avviso;
e) riconducibili alle tipologie di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 2018, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni.
2. I costi ammissibili, per i progetti di cui al presente avviso, sono:
a) costi di personale dedicato al progetto (nella misura massima del 25% dei costi ammessi a finanziamento);
b) costi derivanti dall'acquisto di strumenti ed attrezzature;
c) costi derivanti da contratti di visiting professor per periodi di applicazione presso la sede in considerazione;
d) costi per acquisto di suolo, di immobili o per la ristrutturazione degli stessi (nella misura massima del 25% dei costi ammessi a finanziamento);
e) altri costi di esercizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: materiali di consumo, organizzazione di eventi divulgativi all'estero, purche' sostenuti espressamente per il progetto e ad esso strettamente riconducibili;
f) spese generali (nella misura massima forfettaria del 7% dei costi diretti ammissibili a finanziamento in base a quanto stabilito dall'art. 54, comma 1, lettera a del regolamento (UE) 2021/1060, come richiamato dall'art. 10, comma 4, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito con modificazioni in legge 9 novembre 2021, n. 156).
3. Per quanto attiene ai costi di cui al comma 2, punto a), del presente articolo, i costi sono relativi a nuove assunzioni, da parte del soggetto proponente e/o degli eventuali co- proponenti, di personale impiegato nei progetti di cui all'intervento finanziato, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.
 
Art. 8

Termini e modalita' di presentazione della
domanda e documentazione da trasmettere

1. Le domande di finanziamento, di cui all'allegato A del presente avviso, devono essere presentate in lingua, italiana dai soggetti proponenti, esclusivamente per via telematica, tramite apposita piattaforma CINECA a partire dalle ore 12,00 (dodici) dell'8 novembre 2022. Il termine ultimo di scadenza della presentazione delle domande e' fissato comunque alle ore 12,00 (dodici) del 29 novembre 2022.
2. A tal fine, il Ministero, all'apertura dei termini per la presentazione della domanda, garantisce l'accesso alla piattaforma CINECA ai soggetti proponenti. Tramite tale accesso e' possibile eseguire tutte le attivita' relative alla compilazione e trasmissione della domanda.
3. La domanda deve essere firmata digitalmente da parte del legale rappresentante del soggetto proponente, o da un altro soggetto espressamente delegato.
4. La domanda e' resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico in materia di documentazione amministrativa», con assunzione delle responsabilita' di cui agli articoli 75 e 76 del medesimo decreto e dovra' contenere il consenso al trattamento dei dati, ai sensi e per gli effetti del General data protection regulation (GDPR), adottato il 27 aprile 2016, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea il 4 maggio 2016, e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni ed integrazioni.
5. A corredo della domanda, da compilare secondo l'allegato A, il proponente dovra' fornire, per ciascuna proposta progettuale, avvalendosi dei servizi telematici, i documenti di seguito indicati:
a) scheda tecnica, di cui all'allegato B al presente avviso, compilata e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente;
b) lettera di impegno sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, anche per conto di ciascun co-proponente nel caso di partecipazione «in compagine» di cui all'art. 5, comma 2, che dichiari l'impegno allo svolgimento del progetto e che indichi, altresi', che il soggetto non stia partecipando a proposte concorrenti' secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 3 (allegato C);
c) in presenza di co-proponente/i, copia dell'«accordo ex art. 15 della legge n. 241/1990», contenente le indicazioni di cui all'art. 4 del presente avviso, firmata digitalmente dal legale rappresentante del proponente e del/i co-proponente/i.
6. Tali documenti dovranno essere conformi, nei contenuti e nelle modalita' di invio, alle indicazioni previste dal presente avviso. Non saranno considerate le domande prive degli elementi di, cui al presente articolo.
7. La «Scheda tecnica» di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo dovra' fornire le seguenti informazioni:
a) anagrafica e dati del progetto;
b) ambiti d'interesse;
c) descrizione del progetto;
d) impatto del progetto impatto in termini di cambiamenti attesi, nel breve e nel medio-lungo periodo a seguito dell'implementazione;
e) budget e sua ripartizione negli anni considerati;
f) durata temporale;
g) sostenibilita' e valorizzazione del progetto in termini di indicazioni su eventuali progetti pilota gia' promossi durante EXPO Dubai 2020;
h) strategia per la valorizzazione del progetto oltre la sua durata, con particolare riferimento alla valorizzazione della continuita' concettuale tra la partecipazione dell'Italia ad EXPO Dubai 2020 e la candidatura italiana della Citta' di Roma ad ospitare EXPO 2030;
i) programmi di cooperazione gia' in atto con istituzioni ed enti della regione mediorientale.
8. Le domande presentate con modalita' e/o tempi diversi da quelli sopra descritti e/o che risultassero mancanti dei documenti elencati al comma 5 del presente articolo saranno considerate irricevibili.
 
Art. 9

Modalita' di selezione dei progetti

1. Per tutte le domande che perverranno entro i termini sopra indicati, e' effettuata, di norma, entro sessanta giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle stesse, l'istruttoria formale-amministrativa.
2. L'istruttoria formale-amministrativa e' volta alla verifica del rispetto della modalita' di presentazione e della completezza della documentazione obbligatoria richiesta, della tempistica e della sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dal presente avviso. Tale istruttoria, e' effettuata dagli uffici della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.
3. Il Ministero si riserva la facolta' di richiedere regolarizzazioni riguardanti la documentazione prodotta. Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, ad esclusione di quelle incidenti sulla «Scheda tecnica», possono essere regolarizzate attraverso la procedura del soccorso istruttorio«
4. Tutte le proposte progettuali che avranno superato positivamente la fase dell'istruttoria formale amministrativa saranno ammesse con riserva alla successiva fase di valutazione tecnico-scientifica e trasmesse alla Commissione di cui al successivo comma.
5. La valutazione tecnico scientifica sara' effettuata da una Commissione nominata con decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e della ricerca (MUR), cosi' composta:
da tre a cinque esperti tecnico scientifici, nazionali e/o internazionali individuati dal MUR;
un rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca;
un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
un rappresentante del Ministero della cultura;
un rappresentante del Ministero della salute;
un rappresentante del Commissariato generale di sezione per Expo 2020 Dubai dell'Italia.
6. Il Ministero dell'universita' e della ricerca individua i suddetti esperti tecnico scientifici avvalendosi del CNVR, che operera' secondo criteri di competenza, trasparenza e rotazione, in ossequio ai principi di imparzialita', di speditezza e di assenza di conflitti di interesse. Il numero degli esperti sara' individuato nei limiti del comma 5 sulla base del numero di proposte progettuali ricevute;
7. La valutazione tecnico-scientifica di ciascuna proposta progettuale si basa sui criteri riportati nella tabella che segue.
Tabella 1
===================================================================== | |Punteggio|Soglia | | Criterio  |massimo  |minima | +=================================================+=========+=======+ |1. Qualita' della proposta scientifica  | 5  | 2  | +-------------------------------------------------+---------+-------+ |2. Qualita' della proposta formativa  | 5  | 2  | +-------------------------------------------------+---------+-------+ |3. Impatto sull'area mediorientale e sui progetti| | | |di internazionalizzazione dell'Italia  | 5  | 2  | +-------------------------------------------------+---------+-------+ |4. Potenziale innovativo della proposta  | 5  | 2  | +-------------------------------------------------+---------+-------+ |5. Coerenza/Collegamenti con eventuali progetti | | | |pilota gia' promossi durante EXPO Dubai 2020  | 5  | 2  | +-------------------------------------------------+---------+-------+ |6. Efficacia della strategia per la | | | |valorizzazione del progetto oltre la sua durata, | | | |con particolare riferimento alla valorizzazione | | | |della continuita' concettuale tra la | | | |partecipazione dell'Italia ad EXPO Dubai 2020 e | | | |la candidatura italiana della Citta' di Roma ad | | | |ospitare EXPO 2030  | 5  | 2  | +-------------------------------------------------+---------+-------+ |7. Valore dell'iniziativa con riguardo ai temi | | | |della diplomazia scientifica  | 5  | 2  | +-------------------------------------------------+---------+-------+ |8. Appropriatezza del budget  | 5  | 2  | +-------------------------------------------------+---------+-------+ |9. Eventuale presenza di cofinanziamento  | 5  | 2  | +-------------------------------------------------+---------+-------+ | totale| 45 | 18 | +-------------------------------------------------+---------+-------+

8. La valutazione della proposta progettuale spetta collegialmente alla Commissione di cui al presente articolo, che procede alla redazione di una relazione di valutazione assegnando a ciascuna proposta progettuale un punteggio numerico intero stabilito tra zero e il punteggio massimo indicato per ciascuno dei nove criteri, secondo quanto indicato nella tabella 1 e le relative motivazioni.
9. Il Ministero, sulla scorta delle relazioni di valutazione ricevute dalla Commissione predispone ed approva, con proprio decreto, la graduatoria dei progetti.
10. Le proposte progettuali che, per ciascuno dei nove criteri raggiungeranno il punteggio individuato come soglia minima, saranno dichiarate ammissibili al finanziamento ed inserite nella graduatoria dei progetti; le proposte progettuali che, anche per un solo criterio non raggiungeranno il punteggio individuato come soglia minima, saranno dichiarate non ammissibili al finanziamento e non inserite in graduatoria.
11. A parita' di punteggio complessivo prevale la proposta progettuale con il punteggio piu' alto assegnato al criterio 1. «qualita' della proposta scientifica» - della tabella di cui al precedente comma 7. A parita' di punteggio anche sulla base del predetto criterio, prevale il progetto con il punteggio piu' alto nel criterio 2 - «qualita' della proposta formativa» -, indicato nella tabella sopra riportata. In caso di ulteriore parita', prevale la proposta progettuale con il punteggio piu' alto nel criterio 3 «Impatto sull'area mediorientale e sui progetti di internazionalizzazione dell'Italia» di cui alla tabella sopra richiamata.
12. Il Ministero provvede, inoltre, all'invio tramite PEC di apposita comunicazione ai soggetti proponenti contenente l'esito del procedimento.
13. Il Ministero, sulla base della graduatoria di cui al comma 10 del presente articolo, adotta il decreto di ammissione al finanziamento per ciascun progetto, cui e' allegata, quale parte integrante e sostanziale, la «Scheda tecnica» definitiva di ciascun progetto finanziato.
14. All'esito positivo della fase di registrazione presso i competenti organi di controllo, il decreto di ammissione al finanziamento e' trasmesso tramite PEC al soggetto proponente, il quale dovra' formalmente accettarlo entro quindici giorni, mediante sottoscrizione dell'atto d'obbligo e degli ulteriori eventuali allegati. La mancata sottoscrizione della suddetta documentazione comporta la rinuncia al finanziamento e la conseguente revoca del provvedimento di concessione.
15. I costi relativi alla fase di valutazione, ivi inclusi i compensi spettanti agli esperti esterni nominati a tal fine, sono posti a carico del Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca di cui all'art. 1, comma 550, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in conformita' a quanto previsto dall'art. 64, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito con legge 29 luglio 2021, n. 108.
 
Art. 10

Obblighi del soggetto attuatore

1. I soggetti attuatori sono obbligati, a pena di decadenza dal contributo e revoca dello stesso:
a) a rispettare tutte le condizioni previste dall'avviso e dal relativo decreto di ammissione al finanziamento;
b) ad assicurare che gli interventi realizzati non siano difformi da quelli individuati nella domanda presentata;
c) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dall'avviso e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni richieste;
d) a fornire tutta la documentazione e le informazioni richieste dal Ministero dell'universita' e della ricerca, anche dopo la conclusione delle procedure, relativamente alle attivita' svolte e alle spese rendicontate, ai fini delle relative verifiche, conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica adottata dal Ministero, e garantendone la disponibilita'.
e) ad assicurare che le attivita' previste inizino e si concludano entro i termini stabiliti dall'avviso;
f) ad assicurare la puntuale e completa realizzazione delle attivita', sotto la responsabilita' scientifica del soggetto proponente, in conformita' alla domanda presentata ed ammessa a finanziamento, salvo eventuali modifiche preventivamente autorizzate dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
g) a consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi disposti dal Ministero dell'universita' e della ricerca;
h) a garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo costantemente informato il Ministero dell'universita' e della ricerca sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto e comunicare le irregolarita', le frodi, i casi di corruzione e di conflitti di interessi riscontrati, nonche' i casi di doppio finanziamento a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dal Ministero;
i) ad assicurare il rispetto della soglia del 20% della eventuale attivita' economica svolta dagli organismi oggetto del presente avviso ai sensi del punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.
2. Il mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 1 del presente articolo comporta la non ammissibilita' della proposta progettuale.
 
Art. 11

Modalita' di erogazione del contributo
e gestione degli interventi

1. Tenuto conto della ripartizione per annualita' della dotazione finanziaria, come specificata all'art. 4, comma 2, ai progetti ammessi a finanziamento sara' erogato un contributo annuale a titolo di:
a) anticipazione nella misura del 40% delle spese stimate per i primi dodici mesi di attivita';
b) rimborso delle spese effettivamente sostenute e rendicontate.
2. Per i progetti proposti in forma associata, di cui all'art. 4, comma 2, le tt. b), il contributo sara' erogato al soggetto capofila, che provvedera' al riparto tra i soggetti partner.
3. Nel caso in cui i soggetti attuatori siano privati, ai fini dell'erogazione delle anticipazioni di cui al comma 2, lettera a del presente articolo, le stesse dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata al soggetto interessato secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento.
4. Nel corso dello svolgimento delle attivita' progettuali, nel rispetto delle disposizioni regolamentari ed in coerenza con le norme nazionali ed eurounionali applicabili in materia, il Ministero svolge i controlli di competenza, anche avvalendosi di esperti individuati ai sensi della vigente normativa.
5. Eventuali esiti negativi dei controlli sopra richiamati, determineranno l'adozione da parte del Ministero dei conseguenziali provvedimenti, adottati in coerenza con quanto previsto dalle disposizioni normative nazionali ed eurounionali.
6. Delle attivita' finanziate dovra' essere resa, alla conclusione, adeguata relazione illustrativa e rendiconto delle spese sostenute, a pena di revoca del contributo erogato.
 
Art. 12

Variazioni del progetto

1. Al fine di garantire una maggiore trasparenza ed efficacia della spesa, nonche' certezza dei tempi di realizzazione delle iniziative finanziate, e' auspicabile ridurre al minimo qualsiasi variazione rispetto al progetto originario ammesso a finanziamento.
2. Il soggetto attuatore puo' proporre variazioni alla scheda tecnica del progetto, esclusivamente nei limiti di quanto specificato ai successivi commi. Tali variazioni potranno essere autorizzate dal Ministero, acquisita la valutazione dell'esperto tecnico-scientifico della fase «in itinere» al fine di verificare il rispetto di quanto specificato ai successivi commi.
3. Il Ministero non riconosce le spese relative ad attivita' del progetto oggetto di variazione non autorizzata.
4. Le variazioni di natura soggettiva sono consentite solo nelle ipotesi di fusioni e/o incorporazioni o altri fenomeni successori derivanti da sopraggiunte modifiche legislative o regolamentari. In tali ipotesi, la compagine ridefinita dovra' garantire il raggiungimento degli obiettivi del progetto, sempre in accordo con i criteri di cui al punto 20 della Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione.
5. Le variazioni di natura oggettiva non sono consentite, salvo quanto specificato al successivo comma.
6. Posta l'invarianza dell'importo complessivo del finanziamento concesso, nella fase di attuazione del progetto e' possibile rimodulare i costi ammessi di cui all'art. 7 dell'avviso. Tali variazioni al piano dei costi non potranno in ogni caso superare, in termini cumulati, il limite del 25% rispetto al totale dei costi ammessi al finanziamento, fermo restando il rispetto, dei limiti percentuali, ove presenti, per ciascuna tipologia.
7. L'obiettivo finale del progetto non puo' essere oggetto di variazione.
 
Art. 13

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento e' il dott. Michele Mazzola - Dirigente dell'Ufficio III - internazionalizzazione della ricerca - della Direzione generale dell'internazionalizzazione e della comunicazione.
 
Art. 14

Tutela della privacy

1. Tutti i dati personali di cui il Ministero verra' in possesso in occasione del presente procedimento saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' ai sensi della disciplina del regolamento (UE) n. 679/2016.
 
Art. 15

Disposizioni finali

1. Il presente avviso sara' sottoposto al controllo preventivo di legittimita' ad opera della Corte dei conti.
2. Il presente avviso e' pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'universita' e della ricerca.
Roma, 12 ottobre 2022

Il direttore generale: Consoli

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2950

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Avvertenza:
Il decreto direttoriale e i documenti allegati sono consultabili sul sito istituzionale del Ministero, in particolare al seguente link https://www.mur.gov.it/it/atti-e-normativa/decreto-direttoriale-n-377 -del-13-10-2022 .