Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 settembre 2022, n. 189
Regolamento recante disciplina dei meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e delle misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto l'articolo 7, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e s.m.i., recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante il sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante l'ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri e, in particolare, l'articolo 29 il quale stabilisce che il Dipartimento per il coordinamento amministrativo opera nel settore dell'attuazione in via amministrativa delle politiche del Governo e, tra le altre, esercita ogni altra attivita' attinente al coordinamento amministrativo demandata alla Presidenza, anche relativa a iniziative di carattere o interesse nazionale;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale a norma dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86, recante regolamento per l'individuazione delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2014, n. 108, recante regolamento per l'individuazione delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, recante disciplina delle attivita' di coordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 35 e del decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, n. 86;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 novembre 2015, n. 5, recante «disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva»;
Visto il decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica e, in particolare, l'articolo 4-bis, come novellato dall'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, il quale modifica la disciplina dei poteri speciali nei settori di rilevanza strategica;
Visto il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 dicembre 2020, n. 179, recante regolamento per l'individuazione dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 180, recante regolamento per l'individuazione degli attivi di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56;
Visto il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, recante disposizioni urgenti in materia di cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e, in particolare, l'articolo 7, comma 1, lettera g);
Visto il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51;
Visto l'articolo 2-quater, comma 2-bis, del citato decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, che prevede che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuati i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni el caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale;
Ritenuto necessario individuare meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, e successive modificazioni ed integrazioni, nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale;
Sentito il gruppo di coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014, nella seduta del 30 agosto 2022;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2021 con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pres. Roberto Garofoli e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, in attuazione dell'art. 2-quater, comma 2-bis, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, i meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).

Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - Omissis. 3. Con decreto
ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle
materie di competenza del Ministro o di autorita'
sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente
conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di piu' ministri, possono essere adottati con
decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di
apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei ministri prima della loro emanazione.
Omissis».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300
(Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a
norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° settembre 1999, n.
205 - Supplemento Ordinario n. 167.
- Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della Pubblica Amministrazione e per la
semplificazione amministrativa):
«Art. 11 - 1. Il Governo e' delegato ad emanare,
entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi
diretti a:
a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche
attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di
Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad
ordinamento autonomo;
b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti
in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le
istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni,
controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che
operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno
pubblico al sistema produttivo nazionale;
c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli
strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei
rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle
amministrazioni pubbliche;
d) riordinare e razionalizzare gli interventi
diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca
scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti
nel settore stesso.
2. I decreti legislativi sono emanati previo parere
della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro
trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi.
Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere
comunque emanati.
3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti
legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli
stessi principi e criteri direttivi e con le medesime
procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Anche al fine di conformare le disposizioni del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, alle disposizioni della presente legge
recanti principi e criteri direttivi per i decreti
legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo,
ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , e successive
modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre
1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei
decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli
articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi
di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ,
a partire dal principio della separazione tra compiti e
responsabilita' di direzione politica e compiti e
responsabilita' di direzione delle amministrazioni,
nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli
stessi ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) completare l'integrazione della disciplina del
lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la
conseguente estensione al lavoro pubblico delle
disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti
di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di
diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti
generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche,
mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29;
b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di
cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico
interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri, articolato in modo da garantire la necessaria
specificita' tecnica;
c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure
di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare
l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche
amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza
negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della
sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche
consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai
fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva
all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti;
d) prevedere che i decreti legislativi e la
contrattazione possano distinguere la disciplina relativa
ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie
professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza
del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive
modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta
disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano
qualificate attivita' professionali, implicanti
l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di
ricerca;
e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche
autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa
nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna
amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di
contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni,
attraverso loro istanze associative o rappresentative,
possano costituire un comitato di settore;
f) prevedere che, prima della definitiva
sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione
dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta,
limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con
gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui
all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468 , e
successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo'
richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un
nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna
certificazione contrattuale, con provvedimento del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si
pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il
quale la certificazione si intende effettuata; prevedere
che la certificazione e il testo dell'accordo siano
trasmessi al comitato di settore e, nel caso di
amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi
quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il
presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato
di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce
effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in
ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire
all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere
completate entro il termine di quaranta giorni dalla data
di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo;
g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice
ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera
a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro
dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche'
concernenti in via incidentale atti amministrativi
presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo:
misure organizzative e processuali anche di carattere
generale atte a prevenire disfunzioni dovute al
sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di
conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale
estensione della giurisdizione del giudice amministrativo
alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali
conseguenziali, ivi comprese quelle relative al
risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e
di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime
processuale transitorio per i procedimenti pendenti;
h) prevedere procedure facoltative di consultazione
delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti
collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli
atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto
di lavoro;
i) prevedere la definizione da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica di un codice di comportamento dei
dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di
raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni
disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento
da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere
la costituzione da parte delle singole amministrazioni di
organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei
codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi
con il Dipartimento della funzione pubblica.
4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono
emanati previo parere delle Commissioni parlamentari
permanenti competenti per materia, che si esprimono entro
trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi
schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono
essere comunque emanati.
5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della
legge 28 dicembre 1995, n. 549 , e' riaperto fino al 31
luglio 1997.
6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti
legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le
disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le
seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2,
comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera
e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono
soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei
limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia
nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti:
«prevedere che la struttura della contrattazione, le aree
di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano
definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la
lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole:
«concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le
seguenti: «, da espletarsi a livello regionale».
7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i
procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia'
pubblicato il bando di concorso».
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri a norma dell'articolo
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 7 (Autonomia organizzativa). - 1. La
costituzione e la disciplina degli uffici di diretta
collaborazione del ministro, per l'esercizio delle funzioni
ad esso attribuite dagli articoli 3 e 14 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni ed integrazioni, l'assegnazione di personale
a tali uffici e il relativo trattamento economico, il
riordino delle segreterie particolari dei sottosegretari di
Stato, sono regolati dall'articolo 14, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto articolo 14,
comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta
collaborazione secondo criteri che consentano l'efficace e
funzionale svolgimento dei compiti di definizione degli
obiettivi, di elaborazione delle politiche pubbliche e di
valutazione della relativa attuazione e delle connesse
attivita' di comunicazione, nel rispetto del principio di
distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di
gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n.
279, anche in funzione della verifica della gestione
effettuata dagli appositi uffici, nonche' del compito di
promozione e sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al
controllo interno di diretta collaborazione con il
ministro, secondo le disposizioni del decreto legislativo
di riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche, in modo da assicurare il corretto ed efficace
svolgimento dei compiti ad essi assegnati dalla legge,
anche attraverso la provvista di adeguati mezzi finanziari,
organizzativi e personali;
d) organizzazione del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici
di cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'».
- La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto) e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 13 agosto 2007, n. 187.
- Il decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in
materia di poteri speciali sugli assetti societari nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche'
per le attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2012, n.
63, e' convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14
maggio 2012, n. 111.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
1° ottobre 2012 (Ordinamento delle strutture generali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 288 dell'11 dicembre 2012.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19
febbraio 2014, n. 35 (Regolamento per l'individuazione
delle procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei
settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma
dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo
2014, n. 66.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo
2014, n. 86 (Regolamento per l'individuazione delle
procedure per l'attivazione dei poteri speciali nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma
dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 giugno
2014 n. 129.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 giugno 2014, n. 108 (Regolamento per l'individuazione
delle attivita' di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e sicurezza nazionale, a norma dell'articolo 1,
comma 1, decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 2014, n.
176.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 agosto 2014 (Disciplina delle attivita' di coordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri propedeutiche
all'esercizio dei poteri speciali sugli assetti societari
nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, e
sulle attivita' di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni) e'
pubblicato, per comunicato, nella Gazzetta Ufficiale del 2
ottobre 2014, n. 229.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
6 novembre 2015, n. 5 (Disposizioni per la tutela
amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni
classificate e a diffusione esclusiva) e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2015, n. 284 -
Supplemento Ordinario n. 65.
- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis del
decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105 (Disposizioni
urgenti in materia di perimetro di sicurezza nazionale
cibernetica e di disciplina dei poteri speciali nei settori
di rilevanza strategica) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 21 settembre 2019, n. 222, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 133,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 20 novembre 2019, n.
272:
«Art. 4-bis (Modifiche alla disciplina dei poteri
speciali nei settori di rilevanza strategica). - 1. Al fine
di rafforzare la tutela della sicurezza nazionale in ambiti
di rilevanza strategica, al decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1:
1) al comma 1, alinea, la parola:
«contestualmente» e' sostituita dalle seguenti:
«tempestivamente e per estratto»
2) al comma 1, lettera b): 2.1) dopo le parole:
«all'adozione di delibere» sono inserite le seguenti: «,
atti od operazioni»; 2.2) le parole: «il mutamento» sono
sostituite dalle seguenti: «la modifica»; 2.3) dopo le
parole: «di vincoli che ne condizionino l'impiego» sono
aggiunte le seguenti: «, anche in ragione della
sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali»;
3) al comma 2: 3.1) dopo le parole: «derivante
dalle delibere» sono inserite le seguenti: «, dagli atti o
dalle operazioni»; 3.2) dopo le parole: «oggetto della
delibera,» sono inserite le seguenti: «dell'atto o
dell'operazione,»; 3.3) dopo le parole: «risultante dalla
delibera» sono inserite le seguenti: «, dall'atto»;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al
comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto
esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma
5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le seguenti
circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti; b) che
l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno
Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave
rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o
criminali»;
5) al comma 4: 5.1) al primo periodo, le parole:
«o sull'atto» sono sostituite dalle seguenti: «, sull'atto
o sull'operazione»; 5.2) al terzo periodo, la parola:
«quindici» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
5.3) dopo il quarto periodo e' inserito il seguente:
«Qualora si renda necessario formulare richieste
istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di
quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta, fino
al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese
entro il termine di venti giorni»; 5.4) al quinto periodo,
dopo le parole: «Le richieste di informazioni» sono
inserite le seguenti: «e le richieste istruttorie a
soggetti terzi»; 5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il
seguente: «In caso di incompletezza della notifica, il
termine di quarantacinque giorni previsto dal presente
comma decorre dal ricevimento delle informazioni o degli
elementi che la integrano»; 5.6) al decimo periodo, le
parole: «le disposizioni di cui al presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di cui al presente
comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di
esercizio del potere di cui al comma 1, lettera b),
eventualmente esercitato nella forma dell'imposizione di
specifiche prescrizioni o condizioni,»;
6) al comma 5: 6.1) al secondo periodo, le
parole: «prevista dall'articolo 120, comma 2, del testo
unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.
58, e successive modificazioni» sono sostituite dalle
seguenti: «del 3 per cento»; 6.2) al secondo periodo, le
parole: «3 per cento,» sono soppresse; 6.3) al secondo
periodo, le parole: «20 per cento e 25 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «20 per cento, 25 per cento e 50
per cento»; 6.4) dopo il secondo periodo e' inserito il
seguente: «Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto
azioni o quote di una societa' non ammessa alla
negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve
essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a
seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore
alle soglie indicate nel secondo periodo»; 6.5) al terzo
periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla
seguente: «quarantacinque»; 6.6) dopo il quarto periodo e'
inserito il seguente: «Qualora si renda necessario
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni»;
6.7) al quinto periodo, dopo le parole: «Eventuali
richieste di informazioni» sono inserite le seguenti: «e
richieste istruttorie a soggetti terzi»; 6.8) dopo il
quinto periodo e' inserito il seguente: «In caso di
incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque
giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento
delle informazioni o degli elementi che la integrano»; 6.9)
al sesto periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni»
sono inserite le seguenti: ««o quote»; 6.10) al decimo
periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni» sono
inserite le seguenti: «o quote» e dopo le parole: «dovra'
cedere le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o
quote»; 6.11) all'undicesimo periodo, dopo le parole: «la
vendita delle suddette azioni» sono inserite le seguenti:
«o quote»; 6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole:
«adottate con il voto determinante di tali azioni» sono
inserite le seguenti: «o quote»;
b) all'articolo 1-bis:
1) al comma 2, primo periodo: 1.1) le parole:
«l'acquisto» sono sostituite dalle seguenti:
«l'acquisizione, a qualsiasi titolo,»; 1.2) dopo le parole:
«ovvero l'acquisizione» sono inserite le seguenti: «, a
qualsiasi titolo,»; 1.3) le parole: «sono soggetti alla
notifica di cui all'articolo 1, comma 4» sono sostituite
dalle seguenti: «e' soggetta alla notifica di cui al comma
3-bis»;
2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al
comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa
completa sui contratti o accordi di cui al primo periodo
del medesimo comma 2, conclusi prima del 26 marzo 2019 e
che non sono in corso di esecuzione»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per
le finalita' di cui ai commi 2 e 2-bis, per soggetto
esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui
all'articolo 2, comma 5-bis»;
4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.
Entro dieci giorni dalla conclusione di un contratto o
accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha acquisito, a
qualsiasi titolo, i beni o i servizi di cui allo stesso
comma notifica alla Presidenza del Consiglio dei ministri
un'informativa completa, in modo da consentire l'eventuale
esercizio del potere di veto o l'imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni. Entro trenta giorni dalla
notifica, il Presidente del Consiglio dei ministri comunica
l'eventuale veto ovvero l'imposizione di specifiche
prescrizioni o condizioni. Qualora sia necessario svolgere
approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla
valutazione di possibili fattori di vulnerabilita' che
potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza delle
reti e dei dati che vi transitano, il termine di trenta
giorni previsto dal presente comma puo' essere prorogato
fino a venti giorni, prorogabili ulteriormente di venti
giorni, per una sola volta, in casi di particolare
complessita'. I poteri speciali sono esercitati nella forma
dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si
intendono non esercitati. Qualora si renda necessario
richiedere informazioni all'acquirente, tale termine e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di trenta giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al
ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese
entro il termine di venti giorni. Le richieste di
informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini. In caso di
incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fermo
restando quanto previsto dall'ultimo periodo del presente
comma, nel caso in cui l'impresa notificante abbia iniziato
l'esecuzione del contratto o dell'accordo oggetto della
notifica prima che sia decorso il termine per l'esercizio
dei poteri speciali, il Governo, nel provvedimento di
esercizio dei predetti poteri, puo' ingiungere all'impresa
di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore
all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che
il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli
obblighi di notifica di cui al presente articolo ovvero le
disposizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei
poteri speciali e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo
valore»;
c) all'articolo 2:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Con
uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro degli affari
esteri e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati, anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati le reti e gli
impianti, ivi compresi quelli necessari ad assicurare
l'approvvigionamento minimo e l'operativita' dei servizi
pubblici essenziali, i beni e i rapporti di rilevanza
strategica per l'interesse nazionale nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, nonche'
la tipologia di atti od operazioni all'interno di un
medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo
sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e sono aggiornati
almeno ogni tre anni»;
2) il comma 1-bis e' abrogato;
3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
«1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, del Ministro dello sviluppo economico e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa,
con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati, ai fini della verifica in ordine alla
sussistenza di un pericolo per la sicurezza e l'ordine
pubblico, compreso il possibile pregiudizio alla sicurezza
e al funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti, i beni e i rapporti
di rilevanza strategica per l'interesse nazionale,
ulteriori rispetto a quelli individuati nei decreti di cui
all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del presente
articolo, nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti
od operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali
non si applica la disciplina di cui al presente articolo. I
decreti di cui al primo periodo sono adottati entro
centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre
anni»;
4) al comma 2, primo periodo: 4.1) le parole:
«adottato da una societa'» sono sostituite dalle seguenti:
«adottato da un'impresa»; 4.2) le parole: «o 1-ter» sono
soppresse; 4.3) le parole: «il mutamento dell'oggetto
sociale» sono sostituite dalle seguenti: «la modifica
dell'oggetto sociale»; 4.4) le parole: «dalla societa'
stessa» sono sostituite dalle seguenti: «dalla stessa
impresa»;
5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: «2-bis.
Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche
della titolarita', del controllo o della disponibilita'
degli attivi medesimi a favore di un soggetto esterno
all'Unione europea, di cui al comma 5-bis, comprese le
delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione
aventi ad oggetto la fusione o la scissione della societa',
il trasferimento dell'azienda o di rami di essa in cui
siano compresi detti attivi o l'assegnazione degli stessi a
titolo di garanzia, il trasferimento di societa'
controllate che detengono i predetti attivi, ovvero che
abbia per effetto il trasferimento della sede sociale in un
Paese non appartenente all'Unione europea, e' notificato,
entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto il
cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi
delibera che abbia ad oggetto la modifica dell'oggetto
sociale, lo scioglimento della societa' o la modifica di
clausole statutarie eventualmente adottate ai sensi
dell'articolo 2351, terzo comma, del codice civile ovvero
introdotte ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come da
ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto»;
6) al comma 3: 6.1) la parola: «contestualmente» e'
sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per
estratto»; 6.2) le parole: «di cui al comma 2» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis»;
7) al comma 4: 7.1) al primo periodo, le parole:
«la notifica di cui al comma 2» sono sostituite dalle
seguenti: «le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis»; 7.2) al
terzo periodo, la parola: «quindici» e' sostituita dalla
seguente: «quarantacinque»; 7.3) dopo il quarto periodo e'
inserito il seguente: «Qualora si renda necessario
formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni»;
7.4) al quinto periodo, dopo le parole: «Le richieste di
informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste
istruttorie a soggetti terzi»; 7.5) dopo il quinto periodo
e' inserito il seguente: «In caso di incompletezza della
notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal
presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o
degli elementi che la integrano»; 7.6) all'ultimo periodo,
le parole: «di cui al comma 2 e al presente comma» sono
sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma»;
8) al comma 5: 8.1) il terzo periodo e' soppresso;
8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo che
il fatto costituisca reato e ferme restando le invalidita'
previste dalla legge, chiunque non osservi gli obblighi di
notifica di cui al presente comma e' soggetto a una
sanzione amministrativa pecuniaria fino al doppio del
valore dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per
cento del fatturato cumulato realizzato dalle imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato
approvato il bilancio»;
9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: «5-bis.
Per le finalita' di cui agli articoli 1, comma 3-bis, e
1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi 2-bis, 5 e
6 del presente articolo, per 'soggetto esterno all'Unione
europea si intende: a) qualsiasi persona fisica o persona
giuridica che non abbia la residenza, la dimora abituale,
la sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilita; b) qualsiasi persona giuridica che
abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il
centro di attivita' principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che
sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da
una persona giuridica di cui alla lettera a); c) qualsiasi
persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o
dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
qualora sussistano elementi che indichino un comportamento
elusivo rispetto all'applicazione della disciplina di cui
al presente decreto»;
10) al comma 6: 10.1) al primo periodo, la parola:
«quindici» e' sostituita dalla seguente: «quarantacinque» e
la parola: «contestualmente» e' sostituita dalle seguenti:
«tempestivamente e per estratto»; 10.2) dopo il primo
periodo sono inseriti i seguenti: «Qualora si renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente, il
termine di cui al primo periodo e' sospeso, per una sola
volta, fino al ricevimento delle informazioni richieste,
che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si
renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti
terzi, il predetto termine di quarantacinque giorni e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
venti giorni. Le richieste di informazioni e le richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non
sospendono i termini, decorsi i quali i poteri speciali si
intendono non esercitati. In caso di incompletezza della
notifica, il termine di quarantacinque giorni previsto dal
presente comma decorre dal ricevimento delle informazioni o
degli elementi che la integrano»; 10.3) all'ottavo periodo,
dopo le parole: «connessi alle azioni» sono inserite le
seguenti: «o quote» e dopo le parole: «dovra' cedere le
stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 10.4)
al nono periodo, dopo le parole: «ordina la vendita delle
suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»;
10.5) al decimo periodo, dopo le parole: «con il voto
determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o
quote»; 10.6) all'ultimo periodo, le parole: «la
circostanza che l'investitore straniero e' controllato dal
governo di un paese terzo, non appartenente all'Unione
europea, anche attraverso finanziamenti significativi» sono
sostituite dalle seguenti: «le seguenti circostanze: a) che
l'acquirente sia direttamente o indirettamente controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o
forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione
europea, anche attraverso l'assetto proprietario o
finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia gia'
stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o
sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione
europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali»;
11) al comma 8, le parole: «individuate con i
regolamenti» sono sostituite dalle seguenti: «individuate
con i decreti»; d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i
seguenti: «Art. 2-bis (Collaborazione con autorita'
amministrative di settore). - 1. La Banca d'Italia, la
Commissione nazionale per le societa' e la borsa, la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per
la vigilanza sulle assicurazioni, l'Autorita' di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante della
concorrenza e del mercato, l'Autorita' per le garanzie
nelle comunicazioni, l'Autorita' di regolazione per
energia, reti e ambiente e il gruppo di coordinamento
istituito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014
collaborano tra loro, anche mediante scambio di
informazioni, al fine di agevolare l'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto. Le autorita' indicate
al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di
coordinamento il segreto d'ufficio. Art. 2-ter (Adeguamento
della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento
(UE) 2019/452 e termini per l'esercizio dei poteri
speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione
notifichi, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, l'intenzione di formulare
osservazioni o di emettere un parere in relazione ad un
investimento estero diretto oggetto di un procedimento in
corso, i termini per l'esercizio dei poteri speciali
indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al
ricevimento delle osservazioni dello Stato membro o del
parere della Commissione europea. Se il parere della
Commissione europea e' successivo alle osservazioni dello
Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri speciali
riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del parere
della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri
speciali sono altresi' sospesi nel caso in cui il Governo,
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, del citato
regolamento (UE) 2019/452, richieda alla Commissione di
emettere un parere o agli altri Stati membri di formulare
osservazioni in relazione a un procedimento in corso ai
sensi del presente articolo. E' fatta salva la possibilita'
di esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento
del parere della Commissione o delle osservazioni degli
Stati membri, nei casi in cui la tutela della sicurezza
nazionale o dell'ordine pubblico richiedano l'adozione di
una decisione immediata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452. 2. Con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e, per i rispettivi
ambiti di competenza, con i Ministri degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, dell'interno, della
difesa, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e
dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per
settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui
agli articoli 1 e 2 del presente decreto, al fine di
individuare procedure semplificate, tenuto conto del grado
di potenziale pregiudizio per gli interessi essenziali
della difesa, della sicurezza nazionale e dell'ordine
pubblico, compresi quelli relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti, nonche' dell'esigenza
di assicurare l'armonizzazione delle procedure nazionali
con quelle relative ai meccanismi di controllo, scambio di
informazione e cooperazione definiti ai sensi del
regolamento (UE) 2019/452. 3. Il punto di contatto di cui
all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/452 e' istituito
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri.
L'organizzazione e il funzionamento del punto di contatto
sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica»; e) all'articolo 3: 1) al
comma 1, le parole: «comma 5, ultimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 5-bis» e le parole: «e
dell'articolo 2, comma 1» sono sostituite dalle seguenti:
«e dell'articolo 2, commi 1 e 1-ter»; 2) al comma 2: 2.1)
al primo periodo, le parole: «e dei regolamenti, relativi a
ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del
presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e dei
decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2,
commi 1 e 1-ter, del presente decreto»; 2.2) al secondo
periodo, le parole: «ovvero dei regolamenti» sono
soppresse.
2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del
presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al
medesimo comma 1, lettera d), capoverso art. 2-ter, si
applicano anche ai procedimenti in corso alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data,
ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono
prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal
presente articolo, se maggiore di quella anteriormente
prevista.
3. Fino alla data di entrata in vigore del primo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 15 marzo
2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
maggio 2012, n. 56, come sostituito dal comma 1, lettera
c), numero 3), del presente articolo, fatta salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge, come modificati dal presente articolo, e'
soggetto alla notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012 l'acquisto a
qualsiasi titolo di partecipazioni in societa' che
detengono beni e rapporti nei settori di cui all'articolo
4, paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e), del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 marzo 2019, intendendosi compresi nel
settore finanziario i settori creditizio e assicurativo, e,
nel settore sanitario, la produzione, l'importazione e la
distribuzione all'ingrosso di dispositivi medicali,
medico-chirurgici e di protezione individuale.
3-bis. Al fine di contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti
negativi, fino al 31 dicembre 2022: a) sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al comma 2 dell'articolo 2
del decreto-legge n. 21 del 2012, anche le delibere, gli
atti o le operazioni, adottati da un'impresa che detiene
beni e rapporti nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, lettere a), b), c), d) ed e) del regolamento
(UE) 2019/452, intendendosi compresi nel settore
finanziario i settori creditizio e assicurativo, nonche' le
delibere, gli atti o le operazioni individuati con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al citato
articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 21 del 2012,
che abbiano per effetto modifiche della titolarita', del
controllo o della disponibilita' di detti attivi o il
cambiamento della loro destinazione; b) sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al comma 5 dell'articolo 2
del medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, in relazione ai
beni e ai rapporti di cui al comma 1 dell'articolo 2, del
medesimo decreto-legge n. 21 del 2012, nonche' ai beni e
rapporti nei settori indicati alla lettera a), ovvero
individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al citato articolo 2, comma 1-ter, del
decreto-legge n. 21 del 2012, anche gli acquisti a
qualsiasi titolo di partecipazioni, da parte di soggetti
esteri, anche appartenenti all'Unione europea, di rilevanza
tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente
in ragione dell'assunzione del controllo della societa' la
cui partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
((...)); c) la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6,
lettera a), del decreto-legge n. 21 del 2012, si applica
anche quando il controllo ivi previsto sia esercitato da
un'amministrazione pubblica di uno Stato membro dell'Unione
europea.
3- ter. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2,
commi 6 e 7, del citato decreto-legge n. 21 del 2012, come
modificato dal presente articolo. 3-quater. Le disposizioni
di cui ai commi 3 e 3-bis aventi vigenza fino al 31
dicembre 2022 si applicano nei confronti di delibere, atti
o operazioni, nonche' di acquisti di partecipazioni,
rilevanti ai fini degli obblighi di notifica di cui ai
commi 2 e 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del
2012, per i quali tale obbligo sia sorto nel predetto arco
temporale, ancorche' la notifica sia intervenuta
successivamente o sia stata omessa. Restano validi, anche
successivamente al termine del 31 dicembre 2022, gli atti e
i provvedimenti adottati a seguito di esercizio dei poteri
speciali in applicazione delle disposizioni dei commi 3 e
3-bis, e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i
rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi atti e
provvedimenti successivamente al decorso del predetto
termine. Fermo restando l'obbligo di notifica, i poteri
speciali di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 21 del
2012 relativi a societa' che detengono beni e rapporti nei
settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a), b),
c), d) e e) del regolamento (UE) 2019/452, intendendosi
compresi nel settore finanziario i settori creditizio e
assicurativo, si applicano nella misura in cui la tutela
degli interessi essenziali dello Stato, ovvero la tutela
della sicurezza e dell'ordine pubblico, previsti dal
medesimo articolo 2, non sia adeguatamente garantita dalla
sussistenza di una specifica regolamentazione di settore.
4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di
cui ai commi 1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituiti dal presente
articolo, continuano ad avere efficacia i regolamenti
adottati in attuazione delle norme previgenti modificate
dal presente articolo».
- Il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 marzo 2019, (che istituisce un quadro
per il controllo degli investimenti esteri diretti
nell'Unione), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea del 21 marzo 2019, n. L 79.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
18 dicembre 2020, n. 179 (Regolamento per l'individuazione
dei beni e dei rapporti di interesse nazionale nei settori
di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE)
2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19
marzo 2019, a norma dell'articolo 2, comma 1-ter, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56) e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020,
n. 322.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
23 dicembre 2020, n. 180 (Regolamento per l'individuazione
degli attivi di rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, a norma
dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 2020, n. 322.
- Si riporta il testo dell'articolo 7 del decreto-legge
14 giugno 2021, n. 82 (Disposizioni urgenti in materia di
cybersicurezza, definizione dell'architettura nazionale di
cybersicurezza e istituzione dell'Agenzia per la
cybersicurezza nazionale) pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 14 giugno 2021, n. 140, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 agosto 2021, n.
185:
«Art. 7 (Funzioni dell'Agenzia per la cybersicurezza
nazionale). - 1. L'Agenzia:
a) e' Autorita' nazionale per la cybersicurezza e, in
relazione a tale ruolo, assicura, nel rispetto delle
competenze attribuite dalla normativa vigente ad altre
amministrazioni, ferme restando le attribuzioni del
Ministro dell'interno in qualita' di autorita' nazionale di
pubblica sicurezza, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n.
121, il coordinamento tra i soggetti pubblici coinvolti in
materia di cybersicurezza a livello nazionale e promuove la
realizzazione di azioni comuni dirette ad assicurare la
sicurezza e la resilienza cibernetiche per lo sviluppo
della digitalizzazione del Paese, del sistema produttivo e
delle pubbliche amministrazioni, nonche' per il
conseguimento dell'autonomia, nazionale ed europea,
riguardo a prodotti e processi informatici di rilevanza
strategica a tutela degli interessi nazionali nel settore.
Per le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici
attinenti alla gestione delle informazioni classificate
restano fermi sia quanto previsto dal regolamento adottato
ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera l), della legge
n. 124 del 2007, sia le competenze dell'Ufficio centrale
per la segretezza di cui all'articolo 9 della medesima
legge n. 124 del 2007;
b) predispone la strategia nazionale di
cybersicurezza;
c) svolge ogni necessaria attivita' di supporto al
funzionamento del Nucleo per la cybersicurezza, di cui
all'articolo 8;
d) e' Autorita' nazionale competente e punto di
contatto unico in materia di sicurezza delle reti e dei
sistemi informativi, per le finalita' di cui al decreto
legislativo NIS, a tutela dell'unita' giuridica
dell'ordinamento, ed e' competente all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni amministrative
previste dal medesimo decreto;
e) e' Autorita' nazionale di certificazione della
cybersicurezza ai sensi dell'articolo 58 del regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 aprile 2019, e assume tutte le funzioni in materia di
certificazione di sicurezza cibernetica gia' attribuite al
Ministero dello sviluppo economico dall'ordinamento
vigente, comprese quelle relative all'accertamento delle
violazioni e all'irrogazione delle sanzioni; nello
svolgimento dei compiti di cui alla presente lettera:
1) accredita, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo
1, del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e
del Consiglio, le strutture specializzate del Ministero
della difesa e del Ministero dell'interno quali organismi
di valutazione della conformita' per i sistemi di
rispettiva competenza;
2) delega, ai sensi dell'articolo 56, paragrafo 6,
lettera b), del regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento
europeo e del Consiglio, il Ministero della difesa e il
Ministero dell'interno, attraverso le rispettive strutture
accreditate di cui al numero 1) della presente legge, al
rilascio del certificato europeo di sicurezza cibernetica;
f) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite dalle disposizioni vigenti
al Ministero dello sviluppo economico, ivi comprese quelle
relative:
1) al perimetro di sicurezza nazionale cibernetica,
di cui al decreto-legge perimetro e ai relativi
provvedimenti attuativi, ivi incluse le funzioni attribuite
al Centro di valutazione e certificazione nazionale ai
sensi del decreto-legge perimetro, le attivita' di
ispezione e verifica di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera c), del decreto-legge perimetro e quelle relative
all'accertamento delle violazioni e all'irrogazione delle
sanzioni amministrative previste dal medesimo decreto,
fatte salve quelle di cui all'articolo 3 del regolamento
adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 luglio 2020, n. 131;
2) alla sicurezza e all'integrita' delle
comunicazioni elettroniche, di cui agli articoli 16-bis e
16-ter del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e
relative disposizioni attuative;
3) alla sicurezza delle reti e dei sistemi
informativi, di cui al decreto legislativo NIS;
g) partecipa, per gli ambiti di competenza, al gruppo
di coordinamento istituito ai sensi dei regolamenti di cui
all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 15 marzo 2012,
n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56;
h) assume tutte le funzioni attribuite alla
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, di cui al
decreto-legge perimetro e ai relativi provvedimenti
attuativi, ivi incluse le attivita' di ispezione e verifica
di cui all'articolo 1, comma 6, lettera c), del
decreto-legge perimetro e quelle relative all'accertamento
delle violazioni e all'irrogazione delle sanzioni
amministrative previste dal medesimo decreto, fatte salve
quelle di cui all'articolo 3 del regolamento adottato con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 131
del 2020;
i) assume tutte le funzioni gia' attribuite al
Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) di
cui all'articolo 4 della legge 3 agosto 2007, n. 124, dal
decreto-legge perimetro e dai relativi provvedimenti
attuativi e supporta il Presidente del Consiglio dei
ministri ai fini dell'articolo 1, comma 19-bis, del
decreto-legge perimetro;
l) provvede, sulla base delle attivita' di competenza
del Nucleo per la cybersicurezza di cui all'articolo 8,
alle attivita' necessarie per l'attuazione e il controllo
dell'esecuzione dei provvedimenti assunti dal Presidente
del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 del
decreto-legge perimetro;
m) assume tutte le funzioni in materia di
cybersicurezza gia' attribuite all'Agenzia per l'Italia
digitale dalle disposizioni vigenti e, in particolare,
quelle di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, nonche' quelle in materia di adozione di
linee guida contenenti regole tecniche di cybersicurezza ai
sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto legislativo.
L'Agenzia assume, altresi', i compiti di cui all'articolo
33-septies, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, gia' attribuiti all'Agenzia per l'Italia
digitale;
m-bis) assume le iniziative idonee a valorizzare la
crittografia come strumento di cybersicurezza, anche
attraverso un'apposita sezione dedicata nell'ambito della
strategia di cui alla lettera b). In particolare, l'Agenzia
attiva ogni iniziativa utile volta al rafforzamento
dell'autonomia industriale e tecnologica dell'Italia,
valorizzando lo sviluppo di algoritmi proprietari nonche'
la ricerca e il conseguimento di nuove capacita'
crittografiche nazionali;
m-ter) provvede alla qualificazione dei servizi cloud
per la pubblica amministrazione nel rispetto della
disciplina dell'Unione europea e del regolamento di cui
all'articolo 33-septies, comma 4, del decreto-legge 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 dicembre 2012, n. 221;
n) sviluppa capacita' nazionali di prevenzione,
monitoraggio, rilevamento, analisi e risposta, per
prevenire e gestire gli incidenti di sicurezza informatica
e gli attacchi informatici, anche attraverso il CSIRT
Italia di cui all'articolo 8 del decreto legislativo NIS. A
tale fine, promuove iniziative di partenariato
pubblico-privato per rendere effettive tali capacita';
o) partecipa alle esercitazioni nazionali e
internazionali che riguardano la simulazione di eventi di
natura cibernetica al fine di innalzare la resilienza del
Paese;
p) cura e promuove la definizione ed il mantenimento
di un quadro giuridico nazionale aggiornato e coerente nel
dominio della cybersicurezza, tenendo anche conto degli
orientamenti e degli sviluppi in ambito internazionale. A
tal fine, l'Agenzia esprime pareri non vincolanti sulle
iniziative legislative o regolamentari concernenti la
cybersicurezza;
q) coordina, in raccordo con il Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, la
cooperazione internazionale nella materia della
cybersicurezza. Nell'ambito dell'Unione europea e a livello
internazionale, l'Agenzia cura i rapporti con i competenti
organismi, istituzioni ed enti, nonche' segue nelle
competenti sedi istituzionali le tematiche di
cybersicurezza, fatta eccezione per gli ambiti in cui la
legge attribuisce specifiche competenze ad altre
amministrazioni. In tali casi, e' comunque assicurato il
raccordo con l'Agenzia al fine di garantire posizioni
nazionali unitarie e coerenti con le politiche di
cybersicurezza definite dal Presidente del Consiglio dei
ministri;
r) perseguendo obiettivi di eccellenza, supporta
negli ambiti di competenza, mediante il coinvolgimento del
sistema dell'universita' e della ricerca nonche' del
sistema produttivo nazionali, lo sviluppo di competenze e
capacita' industriali, tecnologiche e scientifiche. A tali
fini, l'Agenzia puo' promuovere, sviluppare e finanziare
specifici progetti ed iniziative, volti anche a favorire il
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel
settore. L'Agenzia assicura il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza e, in particolare, con il
Ministero della difesa per gli aspetti inerenti alla
ricerca militare. L'Agenzia puo' altresi' promuovere la
costituzione di aree dedicate allo sviluppo
dell'innovazione finalizzate a favorire la formazione e il
reclutamento di personale nei settori avanzati dello
sviluppo della cybersicurezza, nonche' promuovere la
realizzazione di studi di fattibilita' e di analisi
valutative finalizzati a tale scopo;
s) stipula accordi bilaterali e multilaterali, anche
mediante il coinvolgimento del settore privato e
industriale, con istituzioni, enti e organismi di altri
Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi di
cybersicurezza, assicurando il necessario raccordo con le
altre amministrazioni a cui la legge attribuisce competenze
in materia di cybersicurezza, ferme restando le competenze
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione
internazionale;
t) promuove, sostiene e coordina la partecipazione
italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea e
internazionali, anche mediante il coinvolgimento di
soggetti pubblici e privati nazionali, nel campo della
cybersicurezza e dei correlati servizi applicativi, ferme
restando le competenze del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale. L'Agenzia assicura il
necessario raccordo con le altre amministrazioni a cui la
legge attribuisce competenze in materia di cybersicurezza
e, in particolare, con il Ministero della difesa per gli
aspetti inerenti a progetti e iniziative in collaborazione
con la NATO e con l'Agenzia europea per la difesa;
u) svolge attivita' di comunicazione e promozione
della consapevolezza in materia di cybersicurezza, al fine
di contribuire allo sviluppo di una cultura nazionale in
materia;
v) promuove la formazione, la crescita
tecnico-professionale e la qualificazione delle risorse
umane nel campo della cybersicurezza, in particolare
favorendo l'attivazione di percorsi formativi universitari
in materia, anche attraverso l'assegnazione di borse di
studio, di dottorato e assegni di ricerca, sulla base di
apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati; nello
svolgimento di tali compiti, l'Agenzia puo' avvalersi anche
delle strutture formative e delle capacita' della
Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della
difesa e del Ministero dell'interno, secondo termini e
modalita' da definire con apposito decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
interessati;
v-bis) puo' predisporre attivita' di formazione
specifica riservate ai giovani che aderiscono al servizio
civile regolate sulla base di apposite convenzioni. In ogni
caso, il servizio prestato e', a tutti gli effetti,
riconosciuto come servizio civile;
z) per le finalita' di cui al presente articolo, puo'
costituire e partecipare a partenariati pubblico-privato
sul territorio nazionale, nonche', previa autorizzazione
del Presidente del Consiglio dei ministri, a consorzi,
fondazioni o societa' con soggetti pubblici e privati,
italiani e stranieri;
aa) e' designata quale Centro nazionale di
coordinamento ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE)
2021/887 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20
maggio 2021, che istituisce il Centro europeo di competenza
per la cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico
e della ricerca e la rete dei centri nazionali di
coordinamento.
1-bis. Anche ai fini dell'esercizio delle funzioni di
cui al comma 1, lettere r), s), t), u), v), z) e aa),
presso l'Agenzia e' istituito, con funzioni di consulenza e
di proposta, un Comitato tecnico-scientifico, presieduto
dal direttore generale della medesima Agenzia, o da un
dirigente da lui delegato, e composto da personale della
stessa Agenzia e da qualificati rappresentanti
dell'industria, degli enti di ricerca, dell'accademia e
delle associazioni del settore della sicurezza, designati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. La
composizione e l'organizzazione del Comitato
tecnico-scientifico sono disciplinate secondo le modalita'
e i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 6,
comma 1. Per la partecipazione al Comitato
tecnico-scientifico non sono previsti gettoni di presenza,
compensi o rimborsi di spese.
2. Nell'ambito dell'Agenzia sono nominati, con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, il
rappresentante nazionale, e il suo sostituto, nel Consiglio
di direzione del Centro europeo di competenza per la
cybersicurezza nell'ambito industriale, tecnologico e della
ricerca, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (UE)
2021/887.
3. Il CSIRT italiano di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo NIS e' trasferito presso l'Agenzia e assume la
denominazione di: «CSIRT Italia».
4. Il Centro di valutazione e certificazione nazionale,
istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, e'
trasferito presso l'Agenzia.
5. Nel rispetto delle competenze del Garante per la
protezione dei dati personali, l'Agenzia, per le finalita'
di cui al presente decreto, consulta il Garante e collabora
con esso, anche in relazione agli incidenti che comportano
violazioni di dati personali. L'Agenzia e il Garante
possono stipulare appositi protocolli d'intenti che
definiscono altresi' le modalita' della loro collaborazione
nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
- Il decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 (Misure urgenti
per contrastare gli effetti economici e umanitari della
crisi ucraina) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
21 marzo 2022, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 maggio 2022, n. 51, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 20 maggio 2022, n. 117.
- Si riporta il testo dell'articolo 2-quater del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 (Norme in materia di
poteri speciali sugli assetti societari nei settori della
difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le
attivita' di rilevanza strategica nei settori dell'energia,
dei trasporti e delle comunicazioni), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 2012, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 14 maggio 2012, n. 111:
«Art. 2-quater (Misure di semplificazione dei
procedimenti e prenotifica). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il gruppo di
coordinamento costituito ai sensi dell'articolo 3 del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto
2014, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, possono essere individuate misure di
semplificazione delle modalita' di notifica, dei termini e
delle procedure relativi all'istruttoria ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri di cui agli articoli 1,
1-bis e 2, senza che sia necessaria la delibera del
Consiglio dei ministri, per la definizione dei procedimenti
in caso di mancato esercizio dei poteri speciali decisa
all'unanimita' dai componenti del gruppo di coordinamento,
fatta salva in ogni caso la possibilita' per ogni
amministrazione e per le parti di chiedere di sottoporre
l'esame della notifica al Consiglio dei ministri.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1 sono
individuate le modalita' di presentazione di una
prenotifica che consenta l'esame da parte del gruppo di
coordinamento, o nelle ipotesi di cui al comma 1 del
Consiglio dei ministri, delle operazioni, anteriormente
alla formale notifica di cui agli articoli 1 e 2, al fine
di ricevere una valutazione preliminare sulla
applicabilita' dei citati articoli e sulla autorizzabilita'
dell'operazione.
2-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da adottare con le modalita' di cui al comma 1
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, sono individuati i meccanismi di
raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le
misure di semplificazione delle modalita' di notifica, dei
termini e delle procedure relative all'istruttoria dei
procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del
presente decreto nel caso di affidamento di concessioni,
anche di competenza regionale».
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
del 13 febbraio 2021 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del 15 febbraio 2021, n. 38.

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'articolo 2-quater, comma 2-bis, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda
nelle note alle premesse.
 
Art. 2

Meccanismi di raccordo in fase di prenotifica

1. La stazione appaltante, pubblica o privata, puo' trasmettere al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri una informativa sulla procedura di gara, anche anteriormente alla pubblicazione del bando di gara, fornendo tutti i documenti e le informazioni, in quanto disponibili, previsti per la formale notifica, inclusi la determina a contrarre, il bando di gara, l'avviso di indizione o qualsiasi atto di avvio del procedimento ad essi equivalente, il capitolato di gara, le ulteriori specifiche tecniche idonee a determinare il contenuto e l'oggetto della gara, nonche', qualora disponibili, la graduatoria, i dati relativi alle imprese partecipanti alla procedura e il nominativo del concorrente destinatario della proposta di aggiudicazione.
2. Entro trenta giorni dall'informativa di cui al comma 1 il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito delle deliberazioni assunte dal Gruppo di coordinamento, comunica alla stazione appaltante che:
a. l'oggetto della prenotifica non rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, non risultando conseguentemente dovuta la formale notifica;
b. l'oggetto della prenotifica e' suscettibile di rientrare nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, nel qual caso occorre eseguire la notifica prevista dagli articoli 1 e 2 decreto-legge n. 21 del 2012;
c. l'oggetto della prenotifica rientra nell'ambito applicativo del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, ma sono manifestamente insussistenti i presupposti per l'esercizio dei poteri speciali.
3. Nei casi di cui al comma 2, lettere b) e c), il Gruppo di coordinamento, su proposta del Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'eventuale esercizio dei poteri speciali, all'esito di una valutazione preliminare sull'oggetto della prenotifica, puo' prevedere raccomandazioni.
4. Nei casi di cui al comma 2, lettere a) e c), in occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o piu' amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che l'impresa partecipante alla procedura esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione del Gruppo di coordinamento per le amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento, ovvero dalla comunicazione di cui al comma 2 per la stazione appaltante, le stesse amministrazioni o la stazione appaltante possono richiedere che l'impresa partecipante alla procedura esegua una formale notifica ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica, pertanto, all'imprenditore la necessita' di eseguire una formale notifica.

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo degli articoli 1 e 2 del citato
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21 convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56:
«Art. 1 (Poteri speciali nei settori della difesa e
della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati su
proposta, per i rispettivi ambiti di competenza, del
Ministro della difesa o del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro degli affari esteri, il Ministro dello sviluppo
economico e, rispettivamente, con il Ministro dell'interno
o con il Ministro della difesa, previa comunicazione alle
Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, sono individuate le attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave, in
relazione alle quali con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, adottato su conforme deliberazione
del Consiglio dei Ministri, da trasmettere tempestivamente
e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti,
possono essere esercitati i seguenti poteri speciali in
caso di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi
essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: a)
imposizione di specifiche condizioni relative alla
sicurezza degli approvvigionamenti, alla sicurezza delle
informazioni, ai trasferimenti tecnologici, al controllo
delle esportazioni nel caso di acquisto, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
sicurezza nazionale; b) veto all'adozione di delibere, atti
od operazioni dell'assemblea o degli organi di
amministrazione di un'impresa di cui alla lettera a), che
abbiano per effetto modifiche della titolarita', del
controllo o della disponibilita' degli attivi individuati
ai sensi della medesima lettera a), compresi quelli aventi
ad oggetto la fusione o la scissione della societa', il
trasferimento dell'azienda o di rami di essa o di societa'
controllate, il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, le cessioni di
diritti reali o di utilizzo relative a beni materiali o
immateriali, l'assegnazione degli stessi a titolo di
garanzia o l'assunzione di vincoli che ne condizionino
l'impiego, anche in ragione della sottoposizione
dell'impresa a procedure concorsuali; c) opposizione
all'acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni in
un'impresa di cui alla lettera a) da parte di un soggetto
diverso dallo Stato italiano, enti pubblici italiani o
soggetti da questi controllati, qualora l'acquirente venga
a detenere, direttamente o indirettamente, anche attraverso
acquisizioni successive, per interposta persona o tramite
soggetti altrimenti collegati, un livello della
partecipazione al capitale con diritto di voto in grado di
compromettere nel caso specifico gli interessi della difesa
e della sicurezza nazionale. A tale fine si considera
altresi' ricompresa la partecipazione detenuta da terzi con
i quali l'acquirente ha stipulato uno dei patti di cui
all'articolo 122 del testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, ovvero di quelli di cui all'articolo
2341-bis del codice civile. 1-bis. I decreti di cui al
comma 1 volti ad individuare le attivita' di rilevanza
strategica per il sistema di difesa e di sicurezza
nazionale stabiliscono la tipologia di atti o operazioni
all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si applica
la disciplina di cui al presente articolo.
2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
agli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale derivante dalle delibere, dagli atti o dalle
operazioni di cui alla lettera b) del comma 1, il Governo
considera, tenendo conto dell'oggetto della delibera,
dell'atto o dell'operazione, la rilevanza strategica dei
beni o delle imprese oggetto di trasferimento, l'idoneita'
dell'assetto risultante dalla delibera, dall'atto o
dall'operazione a garantire l'integrita' del sistema di
difesa e sicurezza nazionale, la sicurezza delle
informazioni relative alla difesa militare, gli interessi
internazionali dello Stato, la protezione del territorio
nazionale, delle infrastrutture critiche e strategiche e
delle frontiere, nonche' gli elementi di cui al comma 3.
3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni di
cui alle lettere a) e c) del comma 1, il Governo, nel
rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
considera, alla luce della potenziale influenza
dell'acquirente sulla societa', anche in ragione della
entita' della partecipazione acquisita: a) l'adeguatezza,
tenuto conto anche delle modalita' di finanziamento
dell'acquisizione, della capacita' economica, finanziaria,
tecnica e organizzativa dell'acquirente nonche' del
progetto industriale, rispetto alla regolare prosecuzione
delle attivita', al mantenimento del patrimonio
tecnologico, anche con riferimento alle attivita'
strategiche chiave, alla sicurezza e alla continuita' degli
approvvigionamenti, oltre che alla corretta e puntuale
esecuzione degli obblighi contrattuali assunti nei
confronti di pubbliche amministrazioni, direttamente o
indirettamente, dalla societa' le cui partecipazioni sono
oggetto di acquisizione, con specifico riguardo ai rapporti
relativi alla difesa nazionale, all'ordine pubblico e alla
sicurezza nazionale; b) l'esistenza, tenuto conto anche
delle posizioni ufficiali dell'Unione europea, di motivi
oggettivi che facciano ritenere possibile la sussistenza di
legami fra l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i
principi di democrazia o dello Stato di diritto, che non
rispettano le norme del diritto internazionale o che hanno
assunto comportamenti a rischio nei confronti della
comunita' internazionale , desunti dalla natura delle loro
alleanze, o hanno rapporti con organizzazioni criminali o
terroristiche o con soggetti ad esse comunque collegati.
3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui
al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un soggetto
esterno all'Unione europea, di cui all'articolo 2, comma
5-bis, il Governo puo' considerare altresi' le seguenti
circostanze: a) che l'acquirente sia direttamente o
indirettamente controllato dall'amministrazione pubblica,
compresi organismi statali o forze armate, di un Paese non
appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
proprietario o finanziamenti consistenti; b) che
l'acquirente sia gia' stato coinvolto in attivita' che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno
Stato membro dell'Unione europea; c) che vi sia un grave
rischio che l'acquirente intraprenda attivita' illegali o
criminali.
4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui al
comma 1, lettera b), ((salvo che l'operazione sia)) in
corso di valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del
comma 5, l'impresa notifica alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri una informativa completa sulla delibera,
sull'atto o sull'operazione da adottare in modo da
consentire il tempestivo esercizio del potere di veto.
Dalla notifica non deriva per la Presidenza del Consiglio
dei Ministri ne' per l'impresa l'obbligo di notifica al
pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di cui
al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e
successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla
notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per una
sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Decorsi i
predetti termini l'operazione puo' essere effettuata. Il
potere di cui al presente comma e' esercitato nella forma
di imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni
ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la tutela
degli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
nazionale. Le delibere o gli atti adottati in violazione
del presente comma sono nulli. Il Governo puo' altresi'
ingiungere alla societa' e all'eventuale controparte di
ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
che il fatto costituisca reato, chiunque non osservi gli
obblighi di cui al presente comma, ivi compresi quelli
derivanti dal provvedimento di esercizio del potere di cui
al comma 1, lettera b), eventualmente esercitato nella
forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni, e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri di cui
al comma 1, lettere a) e c), chiunque acquisisce una
partecipazione in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, notifica la
stessa acquisizione entro dieci giorni alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, trasmettendo nel contempo le
informazioni necessarie, comprensive di descrizione
generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e
del suo ambito di operativita', per le valutazioni di cui
al comma 3. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata
congiuntamente da tutte le parti del procedimento indicate
al primo periodo, la societa' notificante trasmette,
contestualmente alla notifica, una informativa, contenente
gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa
notifica, alla societa' le cui partecipazioni sono oggetto
dell'acquisto, al fine di consentirne la partecipazione al
procedimento, fornendo prova della relativa ricezione. Nel
caso in cui l'acquisizione abbia a oggetto azioni di una
societa' ammessa alla negoziazione nei mercati
regolamentati, la notifica deve essere effettuata qualora
l'acquirente venga a detenere, a seguito dell'acquisizione,
una partecipazione superiore alla soglia del 3 per cento, e
sono successivamente notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 5 per cento, 10
per cento, 15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e 50
per cento. Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad oggetto
azioni o quote di una societa' non ammessa alla
negoziazione nei mercati regolamentati, la notifica deve
essere effettuata qualora l'acquirente venga a detenere, a
seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore
alle soglie indicate nel terzo periodo. Il potere di
imporre specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera
a), o di opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera
c), e' esercitato entro quarantacinque giorni dalla data
della notifica. Entro quindici giorni dalla notifica, la
societa' acquisita puo' presentare memorie e documenti alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Qualora si renda
necessario richiedere informazioni alle parti del
procedimento, il predetto termine di quarantacinque giorni
e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Eventuali richieste
di informazioni e richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali l'acquisto puo' essere effettuato. In caso di
incompletezza della notifica, il termine di quarantacinque
giorni previsto dal presente comma decorre dal ricevimento
delle informazioni o degli elementi che la integrano. Fino
alla notifica e, successivamente, comunque fino al decorso
del termine per l'imposizione di condizioni o per
l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto e
comunque quelli aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi.
Qualora il potere sia esercitato nella forma
dell'imposizione di condizioni di cui al comma 1, lettera
a), in caso di eventuale inadempimento o violazione delle
condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento o la violazione, i diritti di
voto, o comunque i diritti aventi contenuto diverso da
quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, nonche' le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto che non
osservino le condizioni imposte sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione il cessionario non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta della Presidenza
del Consiglio dei Ministri, ordina la vendita delle
suddette azioni o quote secondo le procedure di cui
all'articolo 2359-ter del codice civile. Le deliberazioni
assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
di tali azioni o quote sono nulle.
5-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di
cui al presente articolo, la costituzione di imprese il cui
oggetto sociale ricomprende lo svolgimento di attivita' di
rilevanza strategica ovvero che detengono attivi di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale e' notificata alla Presidenza del Consiglio dei
ministri entro i termini e con le procedure di cui al
presente articolo.
6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di
cui al comma 1, si riferiscono a societa' partecipate,
direttamente o indirettamente, dal Ministero dell'economia
e delle finanze, il Consiglio dei Ministri delibera, ai
fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al medesimo
comma, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze. Le notifiche di cui ai commi 4 e 5 sono
immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze.
7. I decreti di individuazione delle attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e di
sicurezza nazionale di cui al comma 1 sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il
Ministro dello sviluppo economico, sono emanate
disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
riferimento alla definizione, nell'ambito delle risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per lo
svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
poteri speciali previsti dal presente articolo. Il parere
di cui al primo periodo e' espresso entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di
regolamento alle Camere. Decorso tale termine, il
regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti, di cui ai
commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero dell'economia e
delle finanze per le societa' da esso partecipate, ovvero,
per le altre societa', al Ministero della difesa o al
Ministero dell'interno, secondo i rispettivi ambiti di
competenza. 8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e
ferme le invalidita' previste dalla legge, chiunque non
osservi gli obblighi di notifica di cui al presente
articolo e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. Nei
casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al
presente articolo, anche in assenza della notifica di cui
ai commi 4 e 5, la Presidenza del Consiglio dei ministri
puo' avviare il procedimento ai fini dell'eventuale
esercizio dei poteri di cui al comma 1, lettere a), b) e
c). A tale scopo, trovano applicazione i termini e le norme
procedurali previsti dal presente articolo nonche' dal
regolamento di cui al comma 8. Il termine di quarantacinque
giorni di cui ai commi 4 e 5 decorre dalla conclusione del
procedimento di accertamento della violazione dell'obbligo
di notifica.»
«Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi
strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro degli affari esteri e della cooperazione
internazionale e con i Ministri competenti per settore,
adottati, anche in deroga all'articolo 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti, che e' reso entro trenta giorni,
decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
sono individuati le reti e gli impianti, ivi compresi
quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo
e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni e
i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, incluse le concessioni di grande derivazione
idroelettrica e di coltivazione di risorse geotermiche, nei
settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni,
nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno di
un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di
cui al presente articolo. I decreti di cui al primo periodo
sono adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione e sono aggiornati
almeno ogni tre anni.
1-bis.
1-ter. Con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari esteri
e della cooperazione internazionale e con i Ministri
competenti per settore, adottati anche in deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti, che e'
reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della
verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo per la
sicurezza e l'ordine pubblico, compreso il possibile
pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti e
degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
nazionale, anche se oggetto di concessioni, comunque
affidate, ulteriori rispetto a quelli individuati nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al comma 1 del
presente articolo, nei settori di cui all'articolo 4,
paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, nonche' la
tipologia di atti od operazioni all'interno di un medesimo
gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
ogni tre anni.
2. Qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati
ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
titolarita', del controllo o della disponibilita' degli
attivi medesimi o il cambiamento della loro destinazione,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
della societa', il trasferimento all'estero della sede
sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa', la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto, il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
e' notificato, salvo che l'operazione sia in corso di
valutazione o sia gia' stata valutata ai sensi del comma 5,
entro dieci giorni e comunque prima che vi sia data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi termini
le delibere dell'assemblea o degli organi di
amministrazione concernenti il trasferimento di societa'
controllate che detengono i predetti attivi.
2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato
da un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
modifiche della titolarita', del controllo o della
disponibilita' degli attivi medesimi a favore di un
soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
ovvero, nei settori individuati nel secondo periodo del
comma 5, anche a favore di un soggetto appartenente
all'Unione europea, ivi compresi quelli stabiliti o
residenti in Italia, comprese le delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione aventi ad oggetto la
fusione o la scissione della societa', il trasferimento
dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi detti
attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di garanzia,
il trasferimento di societa' controllate che detengono i
predetti attivi, ovvero che abbia per effetto il
trasferimento della sede sociale in un Paese non
appartenente all'Unione europea, e' notificato, salvo che
l'operazione sia in corso di valutazione o sia gia' stata
valutata ai sensi del comma 5, entro dieci giorni e
comunque prima che vi sia data attuazione, alla Presidenza
del Consiglio dei ministri dalla stessa impresa. Sono
notificati altresi' nei medesimi termini qualsiasi
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che
detiene uno o piu' degli attivi individuati ai sensi del
comma 1-ter, che abbia per effetto il cambiamento della
loro destinazione, nonche' qualsiasi delibera che abbia ad
oggetto la modifica dell'oggetto sociale, lo scioglimento
della societa' o la modifica di clausole statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo
comma, del codice civile ovvero introdotte ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 1994, n. 474, come da ultimo modificato
dall'articolo 3 del presente decreto.
3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio
dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
alle Commissioni parlamentari competenti, puo' essere
espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
commi 2 e 2-bis, che diano luogo a una situazione
eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale ed
europea di settore, di minaccia di grave pregiudizio per
gli interessi pubblici relativi alla sicurezza e al
funzionamento delle reti e degli impianti e alla
continuita' degli approvvigionamenti.
4. Con le notifiche di cui ai commi 2 e 2-bis, e'
fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
atto o operazione in modo da consentire l'eventuale
tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
dell'articolo 114 del testo unico di cui al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla notifica,
il Presidente del Consiglio dei Ministri comunica
l'eventuale veto. Qualora si renda necessario richiedere
informazioni alla societa', tale termine e' sospeso, per
una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni.
Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
a soggetti terzi, il predetto termine di quarantacinque
giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
delle informazioni richieste, che sono rese entro il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le
richieste istruttorie a soggetti terzi successive alla
prima non sospendono i termini. In caso di incompletezza
della notifica, il termine di quarantacinque giorni
previsto dal presente comma decorre dal ricevimento delle
informazioni o degli elementi che la integrano. Fino alla
notifica e comunque fino al decorso dei termini previsti
dal presente comma e' sospesa l'efficacia della delibera,
dell'atto o dell'operazione rilevante. Decorsi i termini
previsti dal presente comma l'operazione puo' essere
effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
nella forma di imposizione di specifiche prescrizioni o
condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
la tutela degli interessi pubblici di cui al comma 3. Le
delibere o gli atti o le operazioni adottati o attuati in
violazione del presente comma sono nulli. Il Governo puo'
altresi' ingiungere alla societa' e all'eventuale
controparte di ripristinare a proprie spese la situazione
anteriore. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque
non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e al
presente comma e' soggetto a una sanzione amministrativa
pecuniaria fino al doppio del valore dell'operazione e
comunque non inferiore all'uno per cento del fatturato
cumulato realizzato dalle imprese coinvolte nell'ultimo
esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio.
5. L'acquisto a qualsiasi titolo da parte di un
soggetto esterno all'Unione europea di partecipazioni in
societa' che detengono gli attivi individuati come
strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
comma 1-ter, di rilevanza tale da determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione
dell'assunzione del controllo della societa' la cui
partecipazione e' oggetto dell'acquisto, ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile e del testo unico di
cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e'
notificato, ove possibile congiuntamente alla societa' le
cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, entro dieci
giorni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,
unitamente ad ogni informazione utile alla descrizione
generale del progetto di acquisizione, dell'acquirente e
del suo ambito di operativita'. Nei settori delle
comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute,
agroalimentare e finanziario, ivi incluso quello creditizio
e assicurativo, sono soggetti all'obbligo di notifica di
cui al primo periodo anche gli acquisti, a qualsiasi
titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti
all'Unione europea, ivi compresi quelli residenti in
Italia, di rilevanza tale da determinare l'insediamento
stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo della societa' la cui partecipazione e' oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice
civile e del testo unico di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58. Nel computo della partecipazione
rilevante si tiene conto della partecipazione detenuta da
terzi con cui l'acquirente ha stipulato uno dei patti
previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive
modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
civile. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme
restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque non
osservi gli obblighi di notifica di cui al presente comma
e' soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria fino
al doppio del valore dell'operazione e comunque non
inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. Nei casi in cui la
notifica non sia effettuata congiuntamente da tutte le
parti dell'operazione indicate al primo e al secondo
periodo, la societa' notificante trasmette, contestualmente
alla notifica, una informativa, contenente gli elementi
essenziali dell'operazione e della stessa notifica, alla
societa' le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto,
al fine di consentirne la partecipazione al procedimento,
fornendo prova della relativa ricezione. Sono soggetti
all'obbligo di notifica di cui al presente articolo anche
gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri
non appartenenti all'Unione europea, in societa' che
detengono gli attivi individuati come strategici ai sensi
dei commi 1 e 1-ter, che attribuiscono una quota dei
diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento,
tenuto conto delle azioni o quote gia' direttamente o
indirettamente possedute, quando il valore complessivo
dell'investimento sia pari o superiore a un milione di
euro, e sono altresi' notificate le acquisizioni che
determinano il superamento delle soglie del 15 per cento,
20 per cento, 25 per cento e 50 per cento del capitale.
5-bis. Per le finalita' di cui all'articolo 1 e al
presente articolo, per soggetto esterno all'Unione europea
si intende: a) qualsiasi persona fisica che non abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea; b)
qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di uno
Stato membro dell'Unione europea e che non abbia la
residenza, la dimora abituale ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea o dello
Spazio economico europeo o che non sia comunque ivi
stabilita; c) qualsiasi persona giuridica che non abbia la
sede legale o dell'amministrazione ovvero il centro di
attivita' principale in uno Stato membro dell'Unione
europea o dello Spazio economico europeo o che non sia
comunque ivi stabilita; d) qualsiasi persona giuridica che
abbia stabilito la sede legale o dell'amministrazione o il
centro di attivita' principale in uno Stato membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, o che
sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata,
direttamente o indirettamente, da una persona fisica o da
una persona giuridica di cui alle lettere a), b) e c); e)
qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia la
cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea o
dello Spazio economico europeo che abbia stabilito la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o
dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
principale in uno Stato membro dell'Unione europea, o che
sia comunque ivi stabilita, qualora sussistano elementi che
indichino un comportamento elusivo rispetto
all'applicazione della disciplina di cui al presente
decreto.
6. Qualora l'acquisto di cui al comma 5 comporti una
minaccia di grave pregiudizio agli interessi essenziali
dello Stato di cui al comma 3 ovvero un pericolo per la
sicurezza o per l'ordine pubblico, entro quarantacinque
giorni dalla notifica di cui al medesimo comma 5, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da
trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
parlamentari competenti, l'efficacia dell'acquisto puo'
essere condizionata all'assunzione, da parte
dell'acquirente e della societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, di impegni diretti a garantire la
tutela dei predetti interessi. Entro quindici giorni dalla
notifica, la societa' acquisita puo' presentare memorie e
documenti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Qualora si renda necessario richiedere informazioni
all'acquirente e alla societa' le cui partecipazioni sono
oggetto dell'acquisto, il termine di cui al primo periodo
e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle
informazioni richieste, che sono rese entro il termine di
dieci giorni. Qualora si renda necessario formulare
richieste istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine
di quarantacinque giorni e' sospeso, per una sola volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono
rese entro il termine di venti giorni. Le richieste di
informazioni e le richieste istruttorie a soggetti terzi
successive alla prima non sospendono i termini, decorsi i
quali i poteri speciali si intendono non esercitati. In
caso di incompletezza della notifica, il termine di
quarantacinque giorni previsto dal presente comma decorre
dal ricevimento delle informazioni o degli elementi che la
integrano. In casi eccezionali di rischio per la tutela dei
predetti interessi, non eliminabili attraverso l'assunzione
degli impegni di cui al primo periodo, il Governo puo'
opporsi, sulla base della stessa procedura, all'acquisto.
Fino alla notifica e, successivamente, fino al decorso del
termine per l'eventuale esercizio del potere di opposizione
o imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque
quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale
connessi alle azioni o quote che rappresentano la
partecipazione rilevante sono sospesi. Decorsi i predetti
termini, l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il
potere sia esercitato nella forma dell'imposizione di
impegni , in caso di inadempimento, per tutto il periodo in
cui perdura l'inadempimento medesimo, i diritti di voto o
comunque i diritti aventi contenuto diverso da quello
patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
tali azioni o quote, o comunque le delibere o gli atti
adottati con violazione o inadempimento delle condizioni
imposte, sono nulli. La societa' acquirente e la societa'
le cui partecipazioni sono oggetto dell'acquisto, che non
adempiano agli impegni imposti sono altresi' soggette,
salvo che il fatto costituisca reato, a una sanzione
amministrativa pecuniaria pari al doppio del valore
dell'operazione, e comunque non inferiore all'1 per cento
del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio per il quale
sia stato approvato il bilancio. In caso di esercizio del
potere di opposizione l'acquirente non puo' esercitare i
diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso
da quello patrimoniale, connessi alle azioni o quote che
rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra' cedere
le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di mancata
ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
la vendita delle suddette azioni o quote secondo le
procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con il
voto determinante di tali azioni o quote sono nulle. Per
determinare se un investimento estero possa incidere sulla
sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile prendere in
considerazione le seguenti circostanze: a) che l'acquirente
sia direttamente o indirettamente controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi organismi statali o
forze armate, di un Paese non appartenente all'Unione
europea, anche attraverso l'assetto proprietario o
finanziamenti consistenti; b) che l'acquirente sia gia'
stato coinvolto in attivita' che incidono sulla sicurezza o
sull'ordine pubblico in uno Stato membro dell'Unione
europea; c) che vi sia un grave rischio che l'acquirente
intraprenda attivita' illegali o criminali.
7. I poteri speciali di cui ai commi precedenti sono
esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri:
(2) a) l'esistenza, tenuto conto anche delle posizioni
ufficiali dell'Unione europea, di motivi oggettivi che
facciano ritenere possibile la sussistenza di legami fra
l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono i principi
di democrazia o dello Stato di diritto, che non rispettano
le norme del diritto internazionale o che hanno assunto
comportamenti a rischio nei confronti della comunita'
internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
o con soggetti ad esse comunque collegati; b) l'idoneita'
dell'assetto risultante dall'atto giuridico o
dall'operazione, tenuto conto anche delle modalita' di
finanziamento dell'acquisizione e della capacita'
economica, finanziaria, tecnica e organizzativa
dell'acquirente, a garantire: 1) la sicurezza e la
continuita' degli approvvigionamenti; 2) il mantenimento,
la sicurezza e l'operativita' delle reti e degli impianti.
b-bis) per le operazioni di cui al comma 5 e' valutata,
oltre alla minaccia di grave pregiudizio agli interessi di
cui al comma 3, anche il pericolo per la sicurezza o per
l'ordine pubblico.
7-bis. Ai fini dell'esercizio dei poteri speciali di
cui al presente articolo, la costituzione di un'impresa che
svolge attivita' ovvero detiene uno o piu' degli attivi
individuati ai sensi del comma 1 ovvero del comma 1-ter e'
notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro
i termini e con le procedure di cui al presente articolo,
qualora uno o piu' soci, esterni all'Unione europea ai
sensi del comma 5-bis, detengano una quota dei diritti di
voto o del capitale almeno pari al 10 per cento. 8. Nel
caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
individuate con i decreti di cui al comma 1 si riferiscono
a societa' partecipate, direttamente o indirettamente, dal
Ministero dell'economia e delle finanze, il Consiglio dei
Ministri delibera, ai fini dell'esercizio dei poteri
speciali di cui ai commi 3 e 6, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dello
sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, per i rispettivi ambiti di competenza. Le
notifiche di cui ai commi 2 e 5 sono immediatamente
trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri al
Ministero dell'economia e delle finanze. (6) 8-bis. Nei
casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al
presente articolo, anche in assenza della notifica di cui
ai commi 2, 2-bis e 5, la Presidenza del Consiglio dei
ministri puo' avviare il procedimento ai fini
dell'eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo,
trovano applicazione i termini e le norme procedurali
previsti dal presente articolo, nonche' dal regolamento di
cui al comma 9. Il termine di quarantacinque giorni di cui
ai commi 4 e 6 decorre dalla conclusione del procedimento
di accertamento della violazione dell'obbligo di notifica.
9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
il Ministro dell'interno, il Ministro dello sviluppo
economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, sentite le Autorita' indipendenti di settore,
ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione del
presente articolo, anche con riferimento alla definizione,
nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
oneri a carico del bilancio dello Stato, delle modalita'
organizzative per lo svolgimento delle attivita'
propedeutiche all'esercizio dei poteri speciali previsti
dal presente articolo. Il parere sullo schema di
regolamento e' espresso entro il termine di venti giorni
dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato.
Qualora i pareri espressi dalle Commissioni parlamentari
competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove non
intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere lo
schema di regolamento, indicandone le ragioni in
un'apposita relazione. I pareri definitivi delle
Commissioni competenti sono espressi entro il termine di
venti giorni dalla data di trasmissione. Decorso tale
termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
all'adozione del medesimo regolamento, le competenze
inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti, di cui
ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero dell'economia
e delle finanze per le societa' da esso partecipate,
ovvero, per le altre societa', al Ministero dello sviluppo
economico o al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza.».
 
Art. 3

Notifica e termini del procedimento

1. La stazione appaltante e l'impresa destinataria della proposta di aggiudicazione possono eseguire la notifica di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012, anche anteriormente alla proposta di aggiudicazione e fin dal momento di conclusione della fase di valutazione delle offerte e di selezione dei migliori offerenti, fermi restando gli obblighi di notifica previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 21 del 2012. La notifica di cui al precedente periodo puo' essere eseguita anche congiuntamente. Nei casi in cui la notifica non sia effettuata congiuntamente, la parte notificante trasmette alla stazione appaltante o all'impresa destinataria della proposta di aggiudicazione, contestualmente alla notifica, una informativa contenente gli elementi essenziali dell'operazione e della stessa notifica, al fine di consentirne la partecipazione al procedimento, fornendo la prova della relativa ricezione.
2. In ogni caso, il Gruppo di coordinamento e il Governo tengono in particolare considerazione, nella determinazione dei tempi di conclusione del procedimento, le esigenze imperative connesse a un interesse generale alla sollecita stipulazione del contratto e all'inizio della relativa esecuzione, anche in relazione al rispetto di scadenze imposte da norme interne, europee o internazionali.
3. I termini del procedimento per lo svolgimento di attivita' istruttoria previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, sono dimezzati.
4. Restano fermi gli obblighi di notifica previsti dal decreto-legge n. 21 del 2012 nel caso di acquisto di partecipazioni in societa' gia' titolari di concessioni, nonche' di atti che modificano la titolarita', il controllo, o la disponibilita' degli attivi strategici da esse detenuti.

Note all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge
15 marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note
all'articolo 2.
 
Art. 4

Non esercizio dei poteri speciali e affidamento di concessioni

1. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della proposta per l'esercizio dei poteri speciali, sulla base delle risultanze emerse nella riunione del Gruppo di coordinamento, tempestivamente e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza del termine per la conclusione del procedimento, di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, trasmette, in modalita' informatica, al Presidente, alle amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, la motivazione della delibera di non esercizio dei poteri speciali.
2. Entro cinque giorni dalla notifica o dalla comunicazione con cui la stazione appaltante e l'impresa sono informate di essere parti del procedimento, le stesse possono chiedere che, in caso di proposta di non esercizio dei poteri speciali, la questione sia in ogni caso rimessa alla valutazione del Consiglio dei ministri.
3. In occasione della riunione del Gruppo di coordinamento, una o piu' amministrazioni componenti il medesimo Gruppo possono richiedere che la proposta sia sottoposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri. In ogni caso, entro il termine di tre giorni dalla riunione del Gruppo di coordinamento, con nota motivata trasmessa informaticamente al Presidente, alle amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e al Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri, le amministrazioni componenti il Gruppo possono formulare la richiesta di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo, il medesimo Dipartimento per il coordinamento amministrativo predispone lo schema di provvedimento per la deliberazione del Consiglio dei ministri, allegando la proposta del Ministero responsabile, unitamente alle osservazioni pervenute dalle amministrazioni componenti il Gruppo di coordinamento e dalle parti del procedimento. Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo informa il notificante della richiesta di sottoporre la proposta alla deliberazione del Consiglio dei ministri.
4. In assenza di tempestive richieste ai sensi dei commi 2 e 3, il Gruppo di coordinamento delibera sulla proposta di non esercizio dei poteri speciali e il Dipartimento per il coordinamento amministrativo trasmette alle parti del procedimento la deliberazione del Gruppo, sottoscritta dal Presidente o suo delegato. In tali casi, la deliberazione di non esercizio puo' prevedere raccomandazioni.

Note all'art. 4:
- Per i riferimenti al decreto-legge 15 marzo 2012, n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio
2012, n. 56, si veda nelle note all'articolo 1.
 
Art. 5

Modulistica

1. Con decreto del segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Gruppo di coordinamento, puo' essere definita una modulistica di contenuto semplificato per le notifiche di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012 n. 21, relative all'affidamento di concessioni. A tal fine la modulistica deve prevedere la sottoscrizione della notifica da parte del legale rappresentante della stazione appaltante o delle imprese, ovvero da persone munite di procura speciale, e che la stessa notifica sia corredata dalle informazioni, dagli allegati e dagli elementi strettamente necessari per una completa valutazione dell'operazione di acquisizione o della delibera o dell'atto da adottare ai sensi degli articoli 5 dei citati decreti del Presidente della Repubblica n. 35 del 2014 e n. 86 del 2014. La modulistica e' pubblicata sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Note all'art. 5:
Per il testo degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15
marzo 2012, n. 21 convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 maggio 2012, n. 56, si veda nelle note
all'articolo 2.
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014,
n. 35:
«Art. 5 (Contenuto e validita' della notifica) - 1.
La notifica puo' essere trasmessa anche per via telematica,
ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con modalita' che garantiscano la sicurezza e
riservatezza dei dati trasmessi. Essa e' sottoscritta dai
legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di
procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli
allegati e gli elementi essenziali per una completa
valutazione dell'operazione di acquisizione o della
delibera o dell'atto da adottare.
2. La notifica, presentata secondo la modulistica di
cui all'articolo 2, comma 2, lettera d) e' corredata almeno
della seguente documentazione:
a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione di imprese che svolgono
attivita' di rilevanza strategica per il sistema di difesa
e sicurezza nazionale, il testo della delibera completa di
tutta la documentazione trasmessa agli organi societari per
la sua adozione, nonche' di tutte le informazioni idonee a
consentire le valutazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del decreto-legge;
b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di
partecipazioni in imprese che svolgono attivita' di
rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza
nazionale, il progetto industriale perseguito con
l'acquisizione oggetto di notifica con il relativo piano
finanziario e una descrizione generale del progetto di
acquisizione e dei suoi effetti, nonche' informazioni
dettagliate sull'acquirente, sul suo ambito di
operativita', oltre che tutte le informazioni idonee a
consentire le valutazioni di cui all'articolo 1, comma 3,
del decreto-legge;
3. Oltre a quanto indicato all'articolo 1, commi 4 e 5,
del decreto-legge, la notifica deve contenere:
a) la procura speciale;
b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o
giuridica notificante cui comunicare l'eventuale richiesta
di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del
procedimento o l'eventuale atto di esercizio dei poteri
speciali;
c) l'indicazione «la presente notifica e' effettuata
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - settori
difesa e sicurezza nazionale»;
d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per cui «I
sottoscritti assumono la responsabilita' che le
informazioni fornite sono complete e veritiere e che i
documenti allegati sono completi e conformi agli
originali».
4. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della
proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni
della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri
interessati, dando comunque immediata comunicazione alla
Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento,
informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di
notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine
per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 1,
commi 4 e 5, del decreto-legge decorre dal ricevimento
della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile
dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di
eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di
altri Ministeri interessati, dando comunque immediata
comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di
coordinamento, puo' chiedere ai sensi dell'articolo 1,
commi 4 e 5, del decreto-legge ai soggetti notificanti
ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi
necessari per la valutazione».
- Si riporta il testo dell'articolo 5 del citato
decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo, 2014, n.
86:
«Art. 5 (Contenuto e validita' della notifica) - 1.
La notifica puo' essere trasmessa anche per via telematica,
ai sensi dell'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, con modalita' che garantiscano la sicurezza e
riservatezza dei dati trasmessi. Essa e' sottoscritta dai
legali rappresentanti delle imprese, o da persone munite di
procura speciale, e contiene tutte le informazioni, gli
allegati e gli elementi essenziali per una completa
valutazione dell'operazione di acquisizione o della
delibera o dell'atto da adottare.
2. La notifica, presentata secondo la modulistica di
cui all'articolo 2, comma 2 lettera d) e' corredata almeno
della seguente documentazione:
a) nel caso di adozione di delibere dell'assemblea o
degli organi di amministrazione di imprese che operano nei
settori di rilevanza strategica per l'interesse nazionale,
nei settori dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni, il testo della delibera completa di tutta la
documentazione trasmessa agli organi societari per la sua
adozione, nonche' di tutte le informazioni idonee a
consentire le valutazioni di cui all'articolo 2, comma 7,
del decreto-legge;
b) nel caso di acquisto a qualsiasi titolo di
partecipazioni in imprese che operano nei settori di
rilevanza strategica per l'interesse nazionale, nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, il
progetto industriale perseguito con l'acquisizione oggetto
di notifica con il relativo piano finanziario e una
descrizione generale del progetto di acquisizione e dei
suoi effetti, nonche' informazioni dettagliate
sull'acquirente, sul suo ambito di operativita', oltre che
tutte le informazioni idonee a consentire le valutazioni di
cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge.
3. Oltre a quanto indicato all'articolo 2, commi 2 e 5,
del decreto-legge, la notifica deve contenere:
a) la procura speciale, per i soggetti diversi dai
legali rappresentanti delle imprese;
b) l'indicazione e gli estremi della persona fisica o
giuridica notificante cui comunicare l'eventuale richiesta
di informazioni aggiuntive, l'avvio di altre sub fasi del
procedimento o l'eventuale atto di esercizio dei poteri
speciali;
c) l'indicazione «la presente notifica e' effettuata
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56 - settori
energia trasporti e comunicazioni»;
d) in calce, la dichiarazione, ai sensi degli
articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per
cui «I sottoscritti assumono la responsabilita' che le
informazioni fornite sono complete e veritiere e che i
documenti allegati sono completi e conformi agli
originali».
4. Il Ministero responsabile dell'istruttoria e della
proposta, anche tenendo conto di eventuali indicazioni
della Presidenza del Consiglio o di altri Ministeri
interessati, dando comunque immediata comunicazione alla
Presidenza del Consiglio e al gruppo di coordinamento,
informa tempestivamente i soggetti notificanti nel caso di
notifica incompleta o irregolare. In tal caso, il termine
per l'esercizio dei poteri speciali di cui all'articolo 2,
commi 4 e 6, del decreto-legge decorre dal ricevimento
della nuova notifica completa. Il Ministero responsabile
dell'istruttoria e della proposta, anche tenendo conto di
eventuali indicazioni della Presidenza del Consiglio o di
altri Ministeri interessati, dando comunque immediata
comunicazione alla Presidenza del Consiglio e al gruppo di
coordinamento, puo' chiedere ai sensi dell'articolo 2,
commi 4 e 6, del decreto-legge ai soggetti notificanti
ovvero all'eventuale controparte gli elementi integrativi
necessari per la valutazione».
 
Art. 6

Clausola di invarianza

1. Le attivita' previste dal presente decreto sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
Art. 7

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 1° settembre 2022

p. Il Presidente del Consiglio
dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
Garofoli
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3036