Gazzetta n. 287 del 9 dicembre 2022 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del partito politico «Italia al Centro» |
|
|
STATUTO DEL PARTITO POLITICO «Italia al Centro» Art. 1. Denominazione e sede
E' costituito, nello spirito della Costituzione della Repubblica italiana, il Partito politico denominato «Italia al Centro» con sede legale in Roma in piazza Madama n. 9. |
| Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2 Principi generali e ispiratori
«Italia al Centro» e' un partito politico che nasce da un'associazione di liberi cittadini che credono nei valori democratici e liberali, conservatori dei principi fondamentali della civilta' occidentale e riformatrice delle politiche al fine di garantire modernizzazione e crescita. «Italia al Centro» promuove la meritocrazia, uguaglianza, giustizia e solidarieta' sociale e nella partecipazione civica alla vita politica, economica e sociale del paese. «Italia al Centro» e' un partito politico libero e democratico, organizzato su base territoriale e fondato sui principi di democrazia interna, pari opportunita', solidarieta', pluralismo, secondo lo spirito della Costituzione della Repubblica italiana e con l'obiettivo della piu' ampia partecipazione alle decisioni che riguardano l'indirizzo politico, basato sulla contendibilita' di tutte le cariche interne con meccanismi di selezione democratici e meritocratici. «Italia al Centro» e' aperto a tutti coloro che si riconoscano nei principi e nelle finalita' previste dal presente Statuto attraverso tutte le forme di discussione, partecipazione e condivisione comprese le piu' innovative piattaforme tecnologiche e sempre pronto ad aggiornarsi alle evoluzioni e alle esigenze della societa'. «Italia al Centro» ha l'obiettivo di proporsi come luogo di incontro e di aggregazione di esperienze politiche e civiche e di competenze culturali e scientifiche, per dar vita ad una forte e solida area politico culturale in grado di sviluppare la conoscenza delle trasformazioni economiche, sociali, politiche ed istituzionali in relazione ai nuovi scenari nazionali ed europei e allo scopo di contribuire al rinnovamento del Paese negli assetti istituzionali e nello sviluppo economico per anticipare i bisogni della societa' del futuro. «Italia al Centro» ha altresi' l'obiettivo di concorrere con metodo democratico alla determinazione della azione politico-amministrativa, stimolando la partecipazione dei cittadini alla vita civile, politica, sociale, culturale ed amministrativa. «Italia al Centro» intende promuovere e sostenere in ogni forma e modalita' le proprie liste che potranno partecipare alle elezioni amministrative, regionali, politiche, europee, nonche' presentare e sostenere referendum. |
| Art. 3 Simbolo
«Italia al Centro» e' contraddistinto dal simbolo che si trova allegato al presente statuto sotto la lettera «B», ed e' contraddistinto dalla seguente descrizione: «Cerchio suddiviso all'interno in due porzioni. La porzione in alto e' di colore blu. In questa porzione compare la scritta in colore bianco e in carattere maiuscolo grande "ITALIA". Al centro, tra la porzione in alto e quella in basso, compare la scritta in colore bianco e in carattere maiuscolo piccolo "AL". La porzione in basso e' di colore arancio. In questa porzione compare la scritta in colore bianco e in carattere maiuscolo grande "CENTRO". Sullo sfondo di entrambe le porzioni, dall'alto verso il basso, compare un'immagine stilizzata dell'Italia che assume un colore blu chiaro nella porzione in alto e arancio chiaro nella porzione in basso. Il tutto e' delimitato da un segno di circonferenza di colore blu.» Il Coordinatore nazionale di «Italia al Centro» e' titolare del simbolo e della denominazione del Partito e rilascia le autorizzazioni per il loro uso e ha il diritto di revocare le medesime. Tutti i simboli derivati, confluiti, che potranno confluire, modificati, sostituiti e comunque contenenti la dicitura «Italia al Centro» rientrano nella disponibilita' esclusiva del Partito. Analogamente l'utilizzazione del simbolo e/o della denominazione del Partito da parte o comunque nell'ambito dei social network e' disciplinata dalle regole dinanzi esposte. |
| Art. 4 Gli iscritti
Tutti i cittadini e le cittadine italiane o di altro stato membro dell'Unione europea e gli stranieri in regola con il permesso di soggiorno, che abbiano compiuto il sedicesimo anno di eta', possono essere iscritti al Partito. L'iscrizione ha valore annuale ed e' individuale. L'iscritto accetta, mediante l'atto stesso dell'iscrizione, di essere registrato nell'anagrafe degli iscritti tenuta presso la sede nazionale. La qualita' di iscritto si perde nei seguenti casi: a) recesso, comunicato per iscritto a mezzo raccomandata o PEC alla Direzione nazionale; b) in caso di morte; c) per decadenza automatica a seguito di mancato rinnovo dell'iscrizione al Partito; in caso di mancato versamento della quota di iscrizione annuale si verifichera' l'automatica decadenza dell'iscrizione medesima; d) per espulsione, inflitta a seguito di provvedimento disciplinare, nei casi in cui l'iscritto non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Partito o qualora l'iscritto svolga o tenti di svolgere attivita' contrarie agli interessi del Partito o qualora l'iscritto, in qualunque modo, arrechi o tenti di arrecare gravi danni, anche morali, al Partito, e comunque in tutti i casi in cui il comportamento dell'iscritto sia incompatibile con la sua permanenza nel Partito. La richiesta di iscrizione vale come riconoscimento dei principi, degli scopi e delle finalita' presenti in questo Statuto ed in rispetto dello stesso. All'atto dell'iscrizione si autorizza il Partito al trattamento dei dati personali secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni anche in ambito europeo. Il numero degli iscritti e' illimitato. Possono iscriversi al Partito tutte le persone fisiche che condividono gli scopi del Partito e si impegnano, in qualsiasi modo ed ognuno per le proprie possibilita' e capacita', a realizzarli. E' esclusa ogni forma di partecipazione temporanea al partito. La qualifica di iscritto al Partito e' intrasmissibile. Non possono iscriversi a «Italia al Centro» coloro che aderiscano ad associazioni e/o movimenti aventi finalita' politiche o ideali contrastanti con quelle del partito. La perdita della qualita' di iscritto comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta negli organismi e non attribuisce alcun diritto al rimborso della quota annuale versata. |
| Art. 5 Diritti e doveri degli iscritti
Ciascun iscritto a «Italia al Centro» ha diritto di: a) partecipare attivamente alla vita del partito, contribuendo alla formazione della proposta politica, alla determinazione del suo indirizzo e della sua attuazione; b) candidarsi, cioe' di poter essere designato o nominato a cariche interne secondo le norme dello Statuto; c) conoscere le determinazioni dei gruppi dirigenti ed avere accesso a tutti gli aspetti della vita democratica interna; d) proporre la propria candidatura nelle liste elettorali ad ogni livello territoriale, secondo le regole del presente Statuto; e) vedere garantito il rispetto della vita privata e la protezione dei dati personali ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni del regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali n. 107 del 6 marzo 2014 e n. 146 del 5 giugno 2019; f) ricorrere al Collegio dei probiviri qualora si ritengano violate le norme del presente Statuto. Ogni iscritto ha il dovere di: a) osservare il presente statuto e le deliberazioni degli organi del Partito; b) tenere una irreprensibile condotta morale in tutte le attivita' politiche; c) tenere nei confronti degli altri iscritti un comportamento leale e corretto, con il massimo rispetto della dignita' e della personalita' di ciascun iscritto; d) concorrere a sostenere l'attivita' del partito; in particolare, gli eletti ad ogni livello e gli amministratori hanno il dovere di versare la quota stabilita; e) contribuire alla discussione, alla elaborazione delle proposte e all'iniziativa politica; f) favorire l'ampliamento delle adesioni al partito; g) avere particolare riguardo alla tutela delle minoranze interne. |
| Art. 6 Struttura organizzativa nazionale
Sono organi nazionali di «Italia al Centro»: a) il Congresso nazionale; b) il Coordinatore nazionale; c) l'Assemblea nazionale; d) la Direzione nazionale; e) la Segreteria nazionale; f) il Segretario amministrativo nazionale; g) il Presidente della Assemblea nazionale; h) il Collegio dei probiviri. Il compito di coordinare ed attuare le delibere degli organi nazionali e' affidato al Coordinatore nazionale e alla Segreteria nazionale. |
| Art. 7 Il Congresso nazionale
Il Congresso nazionale e' la piu' alta assise del Partito e ne definisce ed indirizza la linea politica, e' convocato in via ordinaria ogni tre anni dall'Assemblea nazionale, e' composto da tutti gli iscritti in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione. Esso puo', inoltre, essere convocato in via straordinaria dal Coordinatore nazionale su richiesta di almeno due terzi dei componenti l'Assemblea nazionale in carica. Il Congresso nazionale, attraverso il metodo delle primarie aperte, elegge il Coordinatore nazionale e la Direzione nazionale. Spetta al Coordinatore nazionale convocare l'Assemblea nazionale per la prima seduta successiva ad ogni Congresso nazionale. |
| Art. 8 Il Coordinatore nazionale
Il Coordinatore nazionale e' eletto dal Congresso nazionale con il metodo delle primarie «aperte» sulla base di mozioni presentate collegate alle liste delle candidature anche per la Direzione nazionale. Il Coordinatore nazionale esprime l'indirizzo politico, ne dirige l'organizzazione, ha la rappresentanza politica ed elettorale del partito. Il Coordinatore nazionale ha la rappresentanza legale e giudiziale del partito, in tutti i gradi di giudizio e davanti ad ogni giurisdizione, per ogni attivita' e rapporto del partito, puo' intraprendere liti e resistere in giudizio e nominare difensori. Il Coordinatore nazionale e' titolare del simbolo. Il Coordinatore nazionale rilascia le autorizzazioni e le deleghe per la presentazione delle liste elettorali e per l'utilizzo del simbolo. Il Coordinatore nazionale resta in carica tre anni. Il Coordinatore nazionale, inoltre: a) convoca e presiede la Direzione nazionale, e ne stabilisce l'ordine del giorno; b) guida la delegazione del partito nelle consultazioni del Presidente della Repubblica e nei rapporti con le altre forze politiche; c) nomina e revoca i responsabili dei settori e i membri della Segreteria nazionale; d) propone all'Assemblea nazionale la nomina del Segretario amministrativo nazionale; e) puo' nominare fino a due vicecoordinatori nazionali; f) puo' avocare a se' decisioni spettanti agli organismi territoriali in caso di particolari necessita'. Il Coordinatore nazionale puo' essere revocato o dichiarato decaduto dall'Assemblea nazionale con una maggioranza dei due terzi dei componenti. Se il Coordinatore nazionale cessa la carica prima del termine del suo mandato, l'Assemblea nazionale entro trenta giorni elegge un nuovo Coordinatore nazionale che rimane in carica sino alla celebrazione del Congresso nazionale. |
| Art. 9 La Segreteria nazionale
La Segreteria nazionale e' organo di collaborazione del Coordinatore nazionale che ne nomina e rimuove i membri delegando a ciascuno le responsabilita' dei vari settori relativi alle varie questioni politico-sociali necessari all'organizzazione del partito. Fanno parte di diritto della Segreteria nazionale il Coordinatore nazionale, il Segretario amministrativo nazionale e vicecoordinatori nazionali. Oltre ai membri di diritto, la Segreteria nazionale e' composta da altri 9 componenti. La Segreteria nazionale svolge il ruolo di coadiuvare il Coordinatore nazionale nell'indirizzo politico del Partito e nell'esecuzione delle deliberazioni degli altri organi. La Segreteria nazionale ha la stessa durata del coordinatore nazionale. |
| Art. 10 L'Assemblea nazionale e il Presidente dell'Assemblea nazionale
L'Assemblea nazionale e' il massimo organo deliberativo tra un Congresso nazionale e il successivo; e' convocata e presieduta dal Presidente dell'Assemblea, eletto dall'Assemblea stessa nella prima seduta successiva al Congresso nazionale, promuove e coordina l'azione politica del partito e ne definisce le linee strategiche e organizzative. Il Presidente dell'Assemblea nazionale ha la durata di tre anni. L'Assemblea nazionale e' convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo richieda il Coordinatore nazionale, la Direzione nazionale o almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea nazionale. Il Presidente convoca l'Assemblea nazionale mediante comunicazione via posta elettronica e/o pubblicazione sul sito internet di «Italia al Centro», almeno quindici giorni prima, e stabilisce il luogo, la data, l'ora e l'ordine del giorno. L'Assemblea nazionale e' validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi degli aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. Sia in prima sia in seconda convocazione le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei voti espressi. In caso di parita' prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. Delle riunioni dell'Assemblea nazionale sara' redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che sara' sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario verbalizzante. Gli avvisi di convocazione dell'Assemblea nazionale, le relative deliberazioni, i bilanci e/o rendiconti vengono pubblicati nel sito internet di «Italia al Centro». L'Assemblea nazionale approva annualmente i bilanci e ha facolta' di avanzare proposte politiche nazionali. L'Assemblea nazionale, in particolare: a) svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo della politica nazionale; b) puo', tra un Congresso e il successivo, modificare ed integrare lo Statuto nazionale, modificare il simbolo e la denominazione con voto a maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti; c) stabilisce, su proposta del Coordinatore nazionale, l'adesione e/o federazione ad altre associazioni e/o organizzazioni nazionali od internazionali; d) elegge, su proposta del Coordinatore nazionale, il Segretario amministrativo nazionale; e) elegge i probiviri; f) delibera la convocazione del Congresso nazionale, stabilendone la data; g) approva, entro il 31 maggio di ogni anno, il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale, e ne assume la responsabilita'; h) decide l'eventuale revoca o decadenza del Coordinatore nazionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti. L'Assemblea nazionale viene rinnovata ad ogni Congresso nazionale. Sono membri dell'Assemblea nazionale: a) Il Presidente dell'Assemblea; b) il Coordinatore nazionale; c) i Coordinatori regionali; d) i Coordinatori provinciali e delle grandi citta'; e) i membri della Direzione nazionale; f) i membri della Segreteria nazionale; g) i membri delle Direzioni regionali; h) i parlamentari nazionali ed europei; i) i presidenti di regione; l) gli assessori regionali; m) i consiglieri regionali; n) i presidenti di provincia; o) i sindaci dei comuni con oltre 15mila abitanti. |
| Art. 11 La Direzione nazionale
La Direzione nazionale e' composta da 100 membri compreso il Coordinatore nazionale, eletti dal Congresso nazionale, con il metodo delle primarie aperte, contestualmente al Coordinatore nazionale, garantendo la presenza di eventuali minoranze e ha la durata di tre anni. La Direzione nazionale e' convocata e presieduta dal Coordinatore nazionale. Sono, comunque, membri di diritto della Direzione nazionale, a titolo consultivo, se non gia' eletti dal Congresso nazionale, i parlamentari, i consiglieri e assessori regionali, i coordinatori regionali, il Segretario amministrativo nazionale, i presidenti di regione e i sindaci di comune capoluogo iscritti a «Italia al Centro», i componenti la Segreteria nazionale e il Responsabile nazionale dei giovani. La Direzione nazionale attua le linee politiche del Partito in conformita' agli orientamenti del Congresso nazionale e dell'Assemblea nazionale, coadiuva il Coordinatore nazionale nella direzione del lavoro del partito, ne controlla la realizzazione ed e' consultata sulle questioni politiche ed organizzative di particolare rilievo. La Direzione nazionale e' convocata dal Coordinatore nazionale almeno ogni tre mesi e, in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti. La Direzione nazionale delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' di voto, prevale quello espresso dal Coordinatore nazionale. La Direzione nazionale, in particolare: a) approva i dati del tesseramento; b) approva le liste per le elezioni regionali; c) determina sia l'importo della quota associativa annuale dovuta dagli associati che il contributo dovuto dagli amministratori e dagli eletti nelle assemblee rappresentative; d) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre all'Assemblea nazionale; e) nomina la societa' di revisione contabile o il revisore unico; f) delibera il commissariamento o lo scioglimento delle strutture territoriali; g) definisce il numero di componenti delle direzioni regionali, provinciali e delle citta' metropolitane tenendo conto degli abitanti e degli iscritti del territorio considerato; h) approva lo Statuto dell'organizzazione giovanile ed ogni sua modifica. La Direzione nazionale puo' dar vita a proprie articolazioni operative interne per meglio condurre la propria attivita'. |
| Art. 12 Il Segretario amministrativo nazionale
Il Segretario amministrativo nazionale ha la responsabilita' della gestione delle risorse economiche di «Italia al Centro». Il Segretario amministrativo nazionale e' inoltre intestatario dei poteri di firma e per tutti i rapporti giuridici e economico-finanziari nonche' i poteri di disposizione dei conti correnti bancari del Partito, provvede all'esecuzione delle riscossioni e dei pagamenti. Su delega scritta del Segretario amministrativo nazionale, singoli iscritti possono essere delegati con rappresentanza al fine di incassare donazioni in nome e per conto di «Italia al Centro» anche in caso di eventi e/o iniziative coorganizzati da «Italia al Centro». Il Segretario amministrativo nazionale e' eletto dalla Assemblea nazionale a maggioranza dei presenti, su proposta del Coordinatore nazionale e ha la durata di tre anni. Il Segretario amministrativo nazionale fa parte della Segreteria nazionale. Il Segretario amministrativo nazionale nomina i Segretari amministrativi regionali, sentito il rispettivo Coordinatore regionale. Nell'ipotesi in cui, per qualunque motivo, il Segretario amministrativo nazionale cessi dalla carica prima del termine, il Coordinatore nazionale designa un Segretario amministrativo nazionale che rimane in carica sino alla successiva convocazione dell'Assemblea nazionale per l'elezione del nuovo Segretario amministrativo nazionale. Il Segretario amministrativo nazionale puo' essere revocato dall'Assemblea nazionale con voto a maggioranza assoluta, quando ne faccia richiesta il Coordinatore nazionale o almeno un terzo dei componenti l'Assemblea nazionale. Il Segretario amministrativo nazionale, in particolare: a) cura la tenuta e l'aggiornamento dei registri contabili, amministrativi e sociali previsti dalla legge; b) gestisce ogni attivita' relativa alle erogazioni liberali in denaro o a contributi in beni o servizi effettuate da persone fisiche o da persone giuridiche; c) compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione aventi rilevanza economica e finanziaria in nome e per conto di «Italia al Centro»; d) e' responsabile della gestione amministrativa, contabile, finanziaria e patrimoniale del Partito; e) agisce nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario, di cui ha la responsabilita' autonoma, individuale ed esclusiva; f) e' legittimato alla riscossione delle entrate di legge; g) incassa crediti ed effettua pagamenti; h) stipula convenzioni con gli enti locali per l'uso di locali per lo svolgimento di convegni, assemblee, riunioni o altre iniziative di natura politica, ai sensi ed alle condizioni di cui all'art. 8 della legge n. 96/2012; i) recluta il personale, determinandone stato giuridico, trattamento economico ed eventuali promozioni; richiede l'ammissione a trattamenti straordinari di integrazione salariale consentiti dalla legge; decide le sanzioni disciplinari e i licenziamenti nei casi e nelle forme previste dalla legge; assume la qualifica di datore di lavoro ad ogni effetto di legge ed e' il responsabile per la sicurezza sul luogo di lavoro; l) puo' avvalersi della consulenza e assistenza di professionisti in materia legale e di adempimenti contabili, fiscali, previdenziali e giuslavoristici; m) instaura rapporti bancari continuativi nel rispetto della vigente normativa antiriciclaggio sulla tracciabilita' delle operazioni aprendo conti correnti, richiedendo fidi, aperture di credito e anticipazioni, contraendo mutui e prestiti e in generale compiendo tutte le operazioni bancarie ritenute necessarie; n) predispone il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale con i relativi allegati in conformita' alla disciplina di legge applicabile e ne cura, ai fini anche della trasparenza, la pubblicazione entro i termini di legge sul sito internet del Partito. Ogni organo delle strutture regionali, provinciali e territoriali e' tenuto a uniformarsi alle disposizioni del Segretario amministrativo nazionale; la mancata osservanza di tale disposizioni e' motivo di azione disciplinare nei confronti dei singoli iscritti e puo' costituire causa di commissariamento. Il Segretario amministrativo nazionale non puo', senza preventiva autorizzazione della Segreteria nazionale da richiedersi presentando apposita relazione, concludere operazioni eccedenti il limite di spesa di euro 200.000,00 (duecentomila virgola zero zero). Egli provvede a tutti gli adempimenti connessi ai controlli ed agli obblighi di trasparenza e pubblicita' del rendiconto di esercizio previsti dalla legge. |
| Art. 13 Gli organi territoriali e periferici
Sono organi territoriali e periferici del Partito: a) nelle regioni: il Congresso regionale; il Coordinatore regionale; la Direzione regionale; la Segreteria regionale; il Segretario amministrativo regionale; b) nelle province: il Congresso provinciale; il Coordinatore provinciale; la Direzione provinciale, la Segreteria provinciale. c) nelle citta' metropolitane: il Congresso della citta' metropolitana; il Coordinatore della citta' metropolitana; la Direzione della citta' metropolitana, la Segreteria della citta' metropolitana. I Coordinatori regionali, provinciali e delle citta' metropolitane vengono eletti dai rispettivi congressi tramite primarie aperte. I Coordinatori politici restano in carica tre anni al pari delle rispettive Direzioni, di cui coordinano i lavori. Essi detengono ogni delega politica ed elettorale del Partito per il territorio di propria competenza, all'interno delle linee guida della Direzione nazionale e dell'Assemblea nazionale, nel rispetto dell'indirizzo congressuale. Le Direzioni regionali sono composte da 20 membri nelle regioni dove vi siano fino a 500 iscritti e da 40 membri nelle regioni con oltre 500 iscritti; le Direzioni provinciali sono composte da 20 membri nelle province dove vi siano fino a 500 iscritti e da 40 membri nelle province con oltre 500 iscritti; le Direzioni delle citta' metropolitane sono composte da 20 membri nelle citta' metropolitane dove vi siano fino a 500 iscritti e da 40 membri nelle citta' metropolitane con oltre 500 iscritti e vengono elette assieme al rispettivo Coordinatore. Direzioni e Coordinatori vengono eletti dai rispettivi congressi, con il metodo delle primarie «aperte» sulla base delle mozioni presentate collegate alle liste delle candidature. Le mozioni e le liste possono avere carattere meramente locale, oppure essere collegate ad una mozione nazionale. |
| Art. 14 Gli organi regionali
Il Congresso regionale e' il massimo organo della struttura regionale di «Italia al Centro», ne fanno parte tutti gli iscritti della regione in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, determina la linea politica del partito nella regione e, in conformita' alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri della Direzione regionale e il Coordinatore regionale. Fanno, comunque, parte di diritto della Direzione regionale, a titolo consultivo, se non eletti dal Congresso regionale, gli esponenti della Direzione nazionale del partito iscritti nella regione, i Coordinatori provinciali, i Coordinatori della citta' metropolitana ove presenti, i parlamentari eletti nella regione, i consiglieri e assessori regionali, i presidenti di provincia, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e il responsabile regionale dei giovani. La Direzione regionale, in particolare: a) attua nella regione la linea politica del partito b) approva le relazioni annuali del Coordinatore regionale e del Segretario amministrativo regionale, il rendiconto di esercizio, le linee programmatiche per l'attivita' del partito nella regione, nel rispetto dei deliberati congressuali e degli indirizzi della Direzione nazionale; c) formula proposte agli organi nazionali del partito; d) approva il programma e le candidature al Consiglio regionale e le sottopone alla Direzione nazionale per la successiva approvazione. La Direzione regionale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La Direzione regionale ha la stessa durata del Coordinatore regionale. Il Coordinatore regionale ha la rappresentanza politica del partito nella regione, egli svolge azione di indirizzo e di coordinamento dell'attivita' degli organi del partito regionale ed impartisce le direttive sull'attivita' e sull'organizzazione nella regione sulla base delle deliberazioni dei competenti organi statutari. Il Coordinatore regionale, in particolare: a) convoca e presiede la Direzione regionale, ed e' responsabile dell'esecuzione dei suoi deliberati; b) effettua consultazioni periodiche con i Coordinatori provinciali e della citta' metropolitana ove presente; c) cura i rapporti con le istituzioni, i partiti, la societa' civile e con gli organismi politici, sociali ed economici regionali; d) esprime al Segretario amministrativo nazionale il proprio parere sulla nomina del Segretario amministrativo regionale. Il Coordinatore regionale puo' nominare una segreteria regionale e al suo interno puo' assegnare deleghe specifiche. Il Segretario amministrativo regionale e' responsabile della gestione amministrativa e del rispetto delle procedure impartite dal Segretario amministrativo nazionale e la sua azione e' sempre indirizzata alla realizzazione degli obiettivi politici individuati dal Coordinatore regionale e dagli organi regionali. Il Segretario amministrativo regionale resta in carica tre anni e decade con lo scioglimento della Direzione regionale. Il Segretario amministrativo regionale puo' essere revocato e sostituito in qualsiasi momento, sentito il Coordinatore regionale, dal Segretario amministrativo nazionale. |
| Art. 15 Attivita' negoziale degli organi regionali
Ai fini dell'attuazione degli obiettivi politici individuati in ambito regionale sotto la diretta responsabilita' politica dei coordinatori regionali, i fondi regionali destinati all'organizzazione regionale sono gestiti dal Segretario amministrativo regionale, il quale agisce per procura rilasciata dal Segretario amministrativo nazionale. La procura conferita ai tesorieri regionali non potra' comunque comprendere la facolta' di stipulare i seguenti atti: a) compravendita di beni immobili; b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); c) costituzione di societa'; d) acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; e) concessioni di prestiti; f) contratti di mutuo; g) rimesse di denaro all'estero; h) apertura di conti correnti all'estero o in valuta; i) acquisto di valuta; l) richiesta e rilascio di avallo; m) fidejussioni o altra forma di garanzia. Le norme contabili per coordinare la gestione regionale con la gestione nazionale sono predisposte dal Segretario amministrativo nazionale anche secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge relative ai bilanci dei partiti politici. |
| Art. 16 Gli organi provinciali e delle citta' metropolitane
Il Congresso e' il massimo organo della struttura provinciale e della struttura della citta' metropolitana di «Italia al Centro», ne fanno parte tutti gli iscritti nella provincia o nella citta' metropolitana in regola con il versamento delle quote al momento della convocazione, determina la linea politica del partito nella area territoriale di competenza, in conformita' alle linee guida espresse dagli organi nazionali, elegge i membri della Direzione e il Coordinatore. Fanno, comunque, parte di diritto delle rispettive direzioni, a titolo consultivo, se non eletti dal congresso, gli esponenti della Direzione nazionale del partito iscritti nella provincia o nella citta' metropolitana, i parlamentari eletti nella provincia o nella citta' metropolitana, i consiglieri e assessori regionali iscritti nella provincia o nella citta' metropolitana, il presidente della provincia, il sindaco e il capigruppo del comune capoluogo e il responsabile provinciale o della citta' metropolitana dei giovani. Il Coordinatore ha la rappresentanza politica di «Italia al Centro» nell'area territoriale di competenza, promuove e coordina l'attivita' degli organi, convoca e presiede la Direzione, puo' nominare una segreteria, assegnando al suo interno deleghe specifiche. Il Coordinatore provinciale e il Coordinatore della citta' metropolitana durano in carica tre anni. La Direzione nazionale puo' deliberare l'individuazione di aree territoriali di estensione minore o maggiore delle province o della grande citta', ai fini di una migliore organizzazione territoriale. |
| Art. 17 I Comitati locali
Il Comitato locale e' l'elemento di base in cui si articola l'iniziativa politico-organizzativa di «Italia al Centro», e' il luogo primario di aggregazione degli iscritti e di partecipazione alla vita del partito. I Comitati locali, inoltre, attraverso una capillare ramificazione sul territorio e nelle categorie, rappresentano un presidio per promuovere il perseguimento di tali finalita', anche attraverso una costante interazione con le istituzioni a livello locale. I Comitati locali devono render conto del loro operato in base all'accordo base recante le condizioni di autorizzazione all'uso del simbolo e della denominazione del Partito, nonche' i presupposti per la revoca immediata della medesima. Il Comitato locale puo' essere: a) di tipo territoriale e quindi rappresentare un ambito territoriale, quartiere, comune, unione comunale; b) di tipo ambientale, all'interno di ambienti lavorativi o scolastici o di aree di interesse. Ogni Comitato locale deve eleggere al proprio interno, tra gli iscritti, per la durata di tre anni, il proprio Coordinatore. Organi del Comitato locale sono: a) L'Assemblea; b) Il Coordinatore. L'Assemblea del comitato locale e' l'organo deliberativo ed e' composta da tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota. Essa svolge le funzioni di indirizzo per l'attivita' politica nel territorio o nell'area di responsabilita' ed attua le decisioni degli organi provinciali, regionali e nazionali di «Italia al Centro». In particolare l'Assemblea decide, secondo le indicazioni di massima degli organi sovracomunali, in ordine alle alleanze politiche ed alla composizione delle liste per le elezioni comunali. In caso di piu' comitati locali in uno stesso comune le decisioni, riguardo le alleanze o la formazione delle liste, sono prese dalla riunione congiunta di tutte le assemblee dei comitati locali di quel comune e la riunione e' presieduta dal coordinatore del comitato locale piu' numeroso. L'Assemblea del comitato locale elegge il Coordinatore. Il Coordinatore del comitato locale ha la rappresentanza politica nel territorio o nell'ambito di competenza, promuove, indirizza e coordina l'attivita' del Comitato locale, convoca e presiede l'Assemblea del comitato locale, cura i rapporti con gli organi politici e istituzionali, puo' assegnare deleghe specifiche ai componenti del Comitato locale per un miglior funzionamento dello stesso. |
| Art. 18 Autonomia amministrativa territoriale e di Comitato locale
Le organizzazioni territoriali e i Comitati locali rette da un organo elettivo hanno autonomia amministrativa e negoziale nei limiti delle attivita' riguardanti l'ambito territoriale di appartenenza. Ogni previsione di spesa deve essere sempre accompagnata dall'indicazione della fonte di finanziamento. Gli organi territoriali e i comitati locali sono direttamente responsabili dei contributi e dei finanziamenti che ricevono e devono provvedere autonomamente a tutti gli incombenti di legge relativi, ivi compresi quelli relativi alla trasparenza in ordine a detti contributi e finanziamenti, alla loro pubblicazione e comunicazione ai sensi di legge ed agli organi previsti. I membri degli organi locali rispondono personalmente delle obbligazioni assunte al di fuori dei limiti consentiti. E' in ogni caso esclusa la facolta' di stipulare i seguenti atti: a) compravendita di beni immobili; b) compravendita di titoli (titoli di Stato, obbligazioni, azioni e simili); c) costituzione di societa'; d) acquisto di partecipazioni in societa' gia' esistenti; e) concessioni di prestiti; f) contratti di mutuo; g) rimesse di denaro all'estero; h) apertura di conti correnti all'estero e valutari; i) acquisto di valuta; l) richiesta e rilascio di avallo, fidejussioni o altra forma di garanzia. |
| Art. 19 Commissariamento e scioglimento delle strutture territoriali
La Direzione nazionale puo', in presenza di gravi motivi e su proposta del Coordinatore nazionale, commissariare gli organi periferici, anche regionali, con contestuale nomina di un Commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento della Direzione nazionale e' immediatamente esecutivo. E' fatta salva la possibilita' per gli iscritti ritenuti responsabili di comportamenti o azioni censurabili di far valere il diritto di difesa sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio mediante la predisposizione di memorie o scritti difensivi o con altri mezzi ritenuti all'uopo utili. Avverso il provvedimento di commissariamento puo' essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio dei probiviri. Sono da considerarsi gravi motivi che comportano il commissariamento: a) mancata nomina degli organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto; b) mancata indizione del congresso nei termini previsti dallo Statuto; c) inadeguatezza dell'organo a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo; d) irregolarita' amministrative; e) irregolarita' economiche e finanziarie. Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione dell'organo periferico con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire l'organo. |
| Art. 20 Finanziamento e patrimonio
Il patrimonio e le entrate di «Italia al Centro» sono costituiti: a) dalle quote di iscrizione annuali degli iscritti; b) dalle quote versate dagli eletti e dagli amministratori iscritti a «Italia al Centro»; c) da contributi concessi da enti privati, da persone giuridiche e fisiche anche in beni e servizi; d) dai contributi di legge e da ogni altra entrata prevista dalla legge; e) dai proventi derivanti da manifestazioni del partito, feste di partito e da eventuali raccolte di fondi; f) dai proventi derivanti da distribuzione di oggetti riportanti il simbolo del partito; g) dai proventi derivanti da iniziative di raccolta di micro donazioni e altri finanziamenti mediante crowdfunding, e in generale attraverso internet; h) dai proventi ordinari o straordinari provenienti da alienazione di beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili; i) da erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche o giuridiche nei limiti previsti dalla legge, lasciti mortis causa da ogni altra entrata che concorrera' ad incrementare l'attivo sociale, dal ricavato di qualsiasi tipo di attivita' promossa dal partito nel rispetto degli scopi associativi. Il patrimonio e' costituito, oltre che dalle suddette entrate, anche: a) dai diritti sui beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili del Partito; b) dai valori mobiliari e dai diritti patrimoniali, reali e personali, acquisiti dal partito a seguito di atti tra vivi o mortis causa; c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio accantonate e destinate a questo scopo. Il patrimonio puo' essere utilizzato - nel rispetto del principio di economicita' - all'unico scopo di soddisfare le finalita' previste dal presente Statuto e per garantire il funzionamento dei suoi organi e delle sue attivita' istituzionali. E' esplicitamente vietata l'assegnazione, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, distribuzione di fondi, riserve o di qualunque capitale tra gli iscritti durante la vita del Partito politico, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. I criteri con cui vengono assicurate le risorse ai vari organi e strutture territoriali - nonche' alla promozione delle azioni positive in favore dei giovani e della rappresentanza di genere nella partecipazione politica e per l'accesso alle cariche elettive ad ogni livello - sono quelli di proporzionalita' in base al numero degli iscritti, alle attivita' svolte e alla economicita' conseguita dall'organo o struttura periferica. Ogni organo amministrativo periferico, anche se dotato di autonomia contabile e gestionale, e' tenuto a conformarsi alle direttive del Segretario amministrativo nazionale in materia di bilanci e contabilita' e di relative scadenze, incluse quelle di trasmissione dei bilanci al Segretario amministrativo nazionale affinche' si possa provvedere al consolidamento prescritto dalla legge. La loro inosservanza e' passibile di commissariamento e di sanzione disciplinare. Cosi' come disposto dell'art. 9 del decreto-legge n. 149/2013 «Italia al Centro» prevede di destinare una quota pari al 10% delle somme ad esso spettanti ai sensi dell'art. 12 dello stesso decreto ad iniziative volte ad accrescere la partecipazione attiva delle donne alla politica. La gestione amministrativa e finanziaria si conforma alla normativa vigente sul funzionamento e sul finanziamento dei partiti politici; ogni intervenuta modifica legislativa che dovesse confliggere con lo Statuto si intende automaticamente recepita nello stesso, in attesa di adeguarlo formalmente. |
| Art. 21 Rendiconto e bilancio
L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. L'amministrazione e la tenuta della contabilita' del partito politico sono affidate al Segretario amministrativo nazionale nel pieno rispetto della normativa speciale sulla contabilita' dei partiti politici, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, corredato da una relazione sull'andamento della gestione. Il Segretario amministrativo nazionale deve redigere annualmente il bilancio o rendiconto economico e finanziario da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea nazionale entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro sei mesi quando particolari esigenze lo richiedono, in ogni caso rispettando i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza. Al bilancio del partito politico si applicano gli stessi principi di chiarezza e verita' applicabili alle societa' di capitali. Entro il 15 luglio di ogni anno, e comunque entro i termini di legge, nel sito internet del partito deve essere pubblicato lo Statuto al momento in vigore, il rendiconto di esercizio relativo all'anno precedente, la relazione del Segretario amministrativo nazionale e la relazione della societa' di revisione o del revisore unico. Il bilancio preventivo ed il rendiconto di esercizio e stato patrimoniale sono approvati dal Assemblea nazionale rispettivamente entro il 31 dicembre ed entro il 31 maggio di ogni anno, comunque entro i termini di legge per la relativa pubblicazione e comunicazione agli organi istituzionali di trasparenza. |
| Art. 22 Il controllo interno
Il controllo sulla gestione amministrativa e' esercitato da un revisore dei conti interno al partito, eletto dalla Assemblea nazionale, su proposta del coordinatore nazionale, tra gli iscritti dotati di adeguati requisiti morali e professionali, che svolge anche funzioni ispettive sulla gestione finanziaria e contabile e redige la relazione sulla regolarita' contabile da allegare al rendiconto di esercizio annuale. |
| Art. 23 Trasparenza e controllo del rendiconto
Allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza della gestione contabile e finanziaria, il partito si avvale di una societa' di revisione o di un revisore unico, iscritti nei rispettivi albi speciali ai sensi delle normative vigenti, aventi caratteri di terzieta' rispetto al partito. La societa' di revisione o il revisore unico e' nominata dalla Direzione nazionale su proposta del Coordinatore nazionale. La societa' di revisione o il revisore unico certifica la regolare tenuta della contabilita' sociale ed esprime un giudizio sul rendiconto di esercizio allo scopo di garantire la trasparenza e la correttezza nella gestione contabile e finanziaria, in applicazione dell'art. 9, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2012, n. 96 |
| Art. 24 Il Collegio dei probiviri
Il Collegio dei probiviri e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dall'Assemblea nazionale con metodo proporzionale, e dura in carica tre anni. I membri del Collegio dei probiviri non possono ricoprire altre cariche all'interno del partito. Il Presidente del Collegio viene eletto dai membri effettivi a maggioranza. Per la validita' delle decisioni e' richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto del Presidente. Il Collegio dei probiviri: a) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello Statuto, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne; b) si pronuncia sulle questioni attinenti l'elezione ed il corretto funzionamento degli organi nazionali; c) si pronuncia sulle controversie insorte tra organi locali, provinciali, regionali e nazionali; d) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello Statuto; e) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente Statuto; f) decide in ordine alle controversie tra singoli iscritti e/o con il partito; g) espelle gli iscritti condannati per reati che comportino incompatibilita' sostanziale con le finalita' e gli obiettivi del partito. |
| Art. 25 Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari
Il Collegio dei probiviri puo' irrogare le seguenti sanzioni derivanti dalle violazioni allo Statuto: a) richiamo: dichiarazione scritta e motivata di biasimo, irrogata per lievi trasgressioni; b) sospensione: provvedimento inflitto per trasgressioni ai doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta; essa non puo' superare la durata di dodici mesi; c) espulsione: provvedimento inflitto per gravi violazioni dei doveri morali e politici che l'appartenenza al partito comporta. I provvedimenti sono comunicati alla Direzione nazionale. Gli iscritti possono presentare ricorso al Collegio dei probiviri in ordine al mancato rispetto del presente Statuto. Il Collegio dei probiviri puo' anche procedere d'ufficio. La contestazione viene notificata dal Coordinatore nazionale agli iscritti interessati con lettera raccomandata o PEC, contenente la notizia dell'apertura del procedimento disciplinare e dei fatti che gli vengono contestati. E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento e puo' farsi assistere nel giudizio disciplinare da soggetto dal medesimo designato, deve far pervenire ogni osservazione entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione. Il Collegio dei probiviri emette la decisione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione o del ricorso. Ogni iscritto puo' presentare istanza scritta, con raccomandata a/r o per posta elettronica certificata, per la tutela dei propri diritti associativi innanzi al Comitato dei probiviri. Sulle decisioni del Collegio dei probiviri e' ammesso reclamo alla Direzione nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. La Direzione nazionale entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo puo' accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. In tale specifica occasione, il Coordinatore nazionale non prende parte in quanto e' il soggetto che ha avviato l'azione disciplinare. Pertanto, la Direzione nazionale viene convocata e presieduta dal vice coordinatore nazionale o da altro membro designato dalla Direzione stessa. E' garantito il diritto di difesa dell'iscritto sulla base del principio della contestazione degli addebiti e del contraddittorio, ha il diritto di accedere agli atti del procedimento e puo' farsi assistere nel giudizio disciplinare da soggetto dal medesimo designato, deve far pervenire ogni osservazione entro trenta giorni dalla ricezione della contestazione. Scaduti i termini le decisioni sono definitive. |
| Art. 26 Giurisdizione esclusiva
Gli iscritti a «Italia al Centro» e tutti i rappresentanti di tutti gli organi territoriali e gli esponenti degli organi nazionali sono tenuti a ricorrere preventivamente al Collegio dei probiviri in caso di controversie riguardanti la loro attivita' nei confronti del partito, l'applicazione dello Statuto, i rapporti del partito con gli organi territoriali regionali, provinciali e cittadini, nonche' i rapporti tra questi ultimi. |
| Art. 27 Elezioni e candidature
Per tutte le candidature, a esclusione di quelle relative a elezioni con preferenze e amministratori uscenti, nonche' ad esclusione dei casi di candidature concordate da una coalizione di alleati, ove vi siano piu' pretendenti si ricorre, di base, al principio delle Primarie aperte. Le candidature per le elezioni al Parlamento nazionale e per i membri del Parlamento europeo sono ratificate dalla Direzione nazionale, garantendo in modo proporzionale la presenza di eventuali minoranze. Le candidature per i consigli delle regioni e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano, nonche' per l'elezione del presidente di regione e di provincia autonoma, sono approvate dalla Direzione regionale competente e trasmesse alla Direzione nazionale per la ratifica, e devono essere garantite in modo proporzionale eventuali minoranze. Le proposte di candidatura alle elezioni dei consigli comunali, nonche' per le cariche di sindaco nei comuni capoluogo e nei comuni superiori ai 15.000 abitanti sono ratificate dalla direzione provinciale, mentre nei comuni inferiori ai 15.000 abitanti sono deliberate dall'Assemblea del comitato locale interessato all'elezione e trasmesse al Direttivo provinciale per la ratifica. In caso di assenza del comitato locale le competenze sono affidate alla Direzione provinciale. Nel caso di decisioni che comportino un'alleanza politica con partiti non coalizzati con «Italia al Centro» a livello nazionale, l'organo territoriale competente e' tenuto a chiedere l'autorizzazione alla Direzione nazionale. Tutte le candidature dovranno essere conformi ai criteri stabiliti dal presente Statuto. I criteri si attengono ai seguenti principi: a) uguaglianza di tutti elettori; b) rappresentativita' sociale e territoriale dei candidati; c) merito e competenza; d) trasparenza nella procedura di selezione; e) garanzia dell'obiettivo della parita' tra i generi; f) rappresentanza delle eventuali minoranze interne; g) rappresentanza di entrambi i generi. Non sono candidabili ad ogni tipo di elezione, anche di carattere interno al partito, coloro nei cui confronti, ricorra una delle seguenti condizioni: a) sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per delitti di corruzione e di concussione nelle diverse forme previste o sia stata emessa sentenza di condanna definitiva, anche a seguito di patteggiamento, per reati inerenti a fatti che presentino, per modalita' di esecuzione o conseguenze, carattere di particolare gravita'; b) sia stata disposta l'applicazione di misure di prevenzione personali o patrimoniali, ancorche' non definitive, dalle funzioni espletate, previste dalla legge antimafia. Ove sopravvengano le condizioni di cui ai commi precedenti, gli eletti, i titolari di incarichi all'interno del partito, ovvero il personale di nomina politica, rassegnano le dimissioni dal relativo incarico. |
| Art. 28 Doveri degli eletti
Gli eletti ad ogni livello devono: a) conformarsi alle iniziative e agli orientamenti del partito; b) versare al partito una quota dell'indennita' di carica ed ogni emolumento derivanti dalla carica ricoperta in virtu' del loro mandato; c) collaborare con lealta' e correttezza con gli altri esponenti di «Italia al Centro» per attuare la linea politica del partito. |
| Art. 29 Gruppi parlamentari e consiliari
I Gruppi parlamentari e consiliari di «Italia al Centro» hanno piena autonomia per la loro gestione nell'ordinaria attivita' istituzionale, favorendo la cooperazione e la partecipazione al dibattito. Per le decisioni inerenti scelte politiche di rilievo e straordinarie attuano le deliberazioni dell'organo politico corrispondente. |
| Art. 30 Rappresentanza di genere
«Italia al Centro» promuove azioni concrete volte a favorire le pari opportunita' nell'accesso alla composizione degli organi del partito ad ogni livello, e nella formulazione delle liste per la partecipazione alle competizioni elettorali, in attuazione dell'art. 51 della Costituzione. In ogni organismo collegiale un genere non potra' superare il 60% dei componenti. |
| Art. 31 I giovani
«Italia al Centro» riconosce l'importanza, la ricchezza e l'originalita' del contributo dei giovani alla vita del partito, promuove attivamente la formazione politica delle nuove generazioni e favorisce la partecipazione giovanile ed una rappresentanza equilibrata di tutte le generazioni nella vita politica ed istituzionale del Paese. «Italia al Centro» riconosce al proprio interno un'organizzazione giovanile, dotata di un proprio Statuto e di propri organismi dirigenziali autonomi. Tale organizzazione persegue i medesimi scopi del partito con particolare attenzione al mondo giovanile nell'ambito della scuola, dell'universita', del lavoro, dello sport e delle attivita' sociali e di solidarieta'. Lo Statuto dell'organizzazione giovanile ed ogni sua modifica e' sottoposto all'approvazione della Direzione nazionale del partito. |
| Art. 32 Organizzazione estera
«Italia al Centro» favorisce la partecipazione politica, sociale e culturale degli italiani residenti all'estero, organizza le proprie strutture negli altri Paesi, anche attraverso la cooperazione e collaborazione di fondazioni ed associazioni. Le regole per le intese con le forze politiche e sociali dei paesi di residenza sono definite in accordo con la Direzione nazionale. L'Organizzazione degli italiani all'estero sara' strutturata secondo lo schema delle ripartizioni elettorali estere. |
| Art. 33 Trattamento dei dati personali
«Italia al Centro» garantisce i diritti di riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento UE 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e delle direttive e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Per il perseguimento degli scopi statutari, cosi' come da provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 146 del 5 giugno 2019 recante le prescrizioni relative al trattamento di categorie particolari di dati, ai sensi dell'art. 21, comma 1 del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, i dati personali riferiti agli associati/aderenti possono essere comunicati agli altri associati/aderenti anche in assenza del consenso degli interessati, per le seguenti finalita': a) consentire agli associati/aderenti di partecipare attivamente alla vita del partito; b) consentire la formazione di un database centrale degli iscritti/aderenti accessibile da parte degli associati/aderenti specificamente designati ed autorizzati; c) rendere noto quali associati/aderenti ricoprono cariche e/o ruoli all'interno degli organi statutari, cosi' come la loro eventuale decadenza, revoca o dimissione da tali cariche e/o ruoli; d) consentire agli associati/aderenti il pieno esercizio dei loro diritti come previsti all'art. 5 del presente Statuto; e) verificare l'osservanza dei doveri al cui rispetto sono tenuti gli associati/aderenti ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto, attivare i procedimenti disciplinari previsti e quindi comminare le sanzioni previste nel caso di loro violazione; f) per tutte le finalita' connesse all'applicazione delle disposizioni previste nel presente Statuto e per l'adempimento ad obblighi di legge. Le modalita' di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679. |
| Art. 34 Modifiche dello Statuto, del simbolo e della denominazione
Lo Statuto, il simbolo e la denominazione del partito politico «Italia al Centro» possono essere modificati con il voto favorevole dei due terzi dal Congresso nazionale. |
| Art. 35 Scioglimento
Lo scioglimento del partito e' deliberato dall'Assemblea nazionale con la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti. Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento del partito, l'Assemblea nazionale stabilira' le modalita' della liquidazione e della devoluzione del Fondo comune residuo ad altre associazioni senza scopo di lucro, con esclusione degli iscritti di «Italia al Centro», sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge. |
| Art. 36 Norme di coordinamento e di rinvio
Per la regolazione degli aspetti non previsti in questo Statuto, si applicano le norme del codice civile e le norme di legge vigenti in materia. |
| Norme transitorie
I
Fino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, «Italia al Centro» e' diretto da un Comitato promotore nazionale. Il Comitato promotore nazionale e' dotato di tutti i poteri per adottare con atto pubblico, anche a maggioranza, ogni modifica statutaria che si rendesse necessaria per il miglior funzionamento e la miglior organizzazione del Partito e per l'ottemperanza ad obblighi di legge, con particolare riferimento alle ulteriori modifiche che si renderanno necessarie - su richiesta della Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei partiti politici - per l'iscrizione di «Italia al Centro» al registro dei partiti politici previsto dal decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149 convertito in legge n. 13 del 21 febbraio 2014.
II
Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale il Comitato promotore nazionale, su proposta del Presidente, adotta tutti i provvedimenti opportuni per il funzionamento e l'organizzazione del partito mediante proprie deliberazioni, eventualmente anche nominando organi a cui delegare parte delle attivita' organizzative. In particolare il Comitato promotore nazionale, su proposta del Presidente, prende tutte le deliberazioni necessarie per la costituzione dei comitati locali e per la presentazione del Partito ad ogni genere di elezioni, decide le candidature e le liste e provvede ad ogni incombente relativo, ai sensi di legge, eventualmente delegando anche uno dei propri componenti. Il Presidente puo' individuare un ufficio di segreteria politica e un ufficio organizzativo nazionale che su indicazioni del Presidente coordina le attivita' di costituzione e insediamento del partito sul territorio.
III
Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale ogni cooptazione nel Comitato promotore nazionale e' affidata al Presidente del Comitato promotore.
IV
Sino alla celebrazione dei primi Congressi regionali e provinciali la nomina dei Comitati promotori regionali e provinciali e' affidata al Comitato promotore nazionale su proposta del Presidente. Il ruolo di componente degli organismi nazionali e' incompatibile con ruoli apicali regionali e provinciali.
V
Ha immediata applicazione l'art. 12 del presente Statuto in ordine alle prerogative, competenze e responsabilita' del Segretario amministrativo nazionale.
VI
Il primo Congresso nazionale si terra' entro il 30 giugno 2023 attraverso il metodo delle primarie aperte per eleggere nella stessa giornata il Coordinatore nazionale e la Direzione nazionale tramite liste bloccate collegate a mozioni politiche. Spetta al Coordinatore nazionale convocare l'Assemblea nazionale per la sua prima seduta successiva al Congresso nazionale.
VII
Sino alla celebrazione del primo Congresso nazionale, in caso di federazioni con partiti, movimenti e associazioni che intendano considerarsi «promotori», la loro presenza negli organismi promotori di ogni livello e' deliberata nella forma e nelle modalita' dal Comitato promotore nazionale tenendo conto della dimensione del movimento e la sua estensione geografica. |
|
|
|