Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 19 maggio 2022
Ripartizione alle regioni delle risorse per far fronte al fabbisogno di ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999, ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELLA CULTURA

Visto l'art. 32-sexies, comma 1 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che dispone che «Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un Fondo, con la dotazione di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2029, destinato alla ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999, ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture». Il medesimo comma specifica che «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo, sono individuate le strutture destinatarie degli interventi e sono stabiliti le modalita' e i criteri per l'assegnazione e l'utilizzo delle risorse del Fondo»;
Tenuto conto che il citato art. 32-sexies al comma 2 prevede che «Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2030, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»;
Visto l'art. 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, che stabilisce che «Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche mediante interventi volti alla riduzione della pressione fiscale, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito «Fondo per interventi strutturali di politica economica», alla cui costituzione concorrono le maggiori entrate, valutate in 2.215,5 milioni di euro per l'anno 2005, derivanti dal comma 1»;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»;
Ritenuto, pertanto, di dare attuazione alle previsioni di cui al citato art. 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 28 aprile 2022;

Decreta:

Art. 1

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 32-sexies, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, per far fronte al fabbisogno di ristrutturazione e alla riqualificazione energetica delle strutture degli ex ospedali psichiatrici dismesse nell'anno 1999, ai sensi della legge 13 maggio 1978, n. 180, nel pieno rispetto del carattere storico, artistico, culturale ed etnoantropologico di tali strutture, sono ripartite alle regioni le risorse sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2020, al netto delle quote relative alle Province di Trento e di Bolzano rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e sulla base delle relative ripartizioni annuali, secondo lo schema riportato nell'allegato A, che fa parte integrante del presente decreto.
 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

1. Le regioni presentano al Ministero della salute, Direzione generale della programmazione sanitaria, uno specifico programma per l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1.
2. Il programma riporta il fabbisogno complessivo rilevato dalla regione e l'indicazione degli interventi ritenuti prioritari e oggetto del presente finanziamento, raggruppati per stazione appaltante. Unitamente al programma le regioni presentano una breve relazione tecnica che descriva gli interventi che si intendono realizzare e che contenga, per ognuno, le seguenti informazioni:
ubicazione, denominazione e tipologia della struttura oggetto di intervento;
superficie complessiva oggetto di intervento;
tipologia di intervento che si intende realizzare (ristrutturazione/riqualificazione energetica);
cronoprogramma di realizzazione degli interventi;
quadro economico dei singoli interventi.
3. La procedura di valutazione positiva del programma si conclude con l'emanazione del nulla osta di approvazione del programma medesimo da parte della Direzione generale della programmazione sanitaria.
 
Art. 3

1. Per il programma di cui all'art. 2, le modalita' di erogazione delle risorse ripartite e la relativa documentazione necessaria, vengono regolamentate attraverso la stipula di specifiche convenzioni tra la Direzione generale della programmazione sanitaria e i legali rappresentanti delle regioni all'interno delle quali vengono regolamentate le modalita' di erogazione delle risorse ripartite secondo le dotazioni annuali stabilite nell'allegato A, di cui al presente decreto.
 
Art. 4

1. Il monitoraggio degli interventi previsti nel programma di cui all'art. 2 avviene attraverso il sistema «Osservatorio degli investimenti pubblici in sanita'».
2. Al fine di garantire il monitoraggio della spesa effettuata, gli interventi finanziati sono identificati dal Codice unico del progetto (CUP) e dal Codice identificativo di gara (CIG), ove previsti dalla normativa vigente.
Il presente decreto, comprensivo dell'allegato A, e' trasmesso alla Corte dei conti per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 maggio 2022

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro della cultura
Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 30 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, n. 1722