Gazzetta n. 289 del 12 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 20 ottobre 2022
Modalita' di funzionamento del «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico».


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», volto al rafforzamento degli interventi pubblici di sostegno al settore biomedico;
Viste le disposizioni dettate per la predetta finalita' dallo stesso comma 951, il quale, in particolare, prevede che:
a) per velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che, nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale;
b) a tal fine, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del citato art. 42;
c) il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione;
d) per la realizzazione dei predetti interventi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea tech e biomedical ai sensi del medesimo art. 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
Visto l'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come modificato dall'art. 31, comma 7, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo per il trasferimento tecnologico» e che autorizza Enea - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile alla costituzione di una nuova fondazione, denominata «Fondazione Enea tech e biomedical», posta sotto la vigilanza del medesimo Ministero;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 4 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2021, recante «Modalita' di funzionamento e di intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico e altre misure urgenti per la difesa ed il sostegno dell'innovazione», adottato ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24 novembre 2021, con il quale, ai sensi dell'art. 42, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e successive modificazioni, e' stato adottato, sentita l'Enea, lo statuto della Fondazione di diritto privato Enea tech e biomedical, allegato al medesimo decreto e parte integrante dello stesso;
Visto il comma 1-bis del precitato art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, relativo alla destinazione al Fondo per il trasferimento tecnologico di ulteriori somme, nel limite massimo di 400 milioni di euro, a valere sul fondo di cui al comma 3 dell'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e, successivamente, per effetto dell'art. 1, comma 951, legge 30 dicembre 2021, n. 234, al Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico;
Visto l'art. 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, relativo alla semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa, in attuazione del quale e' stata dettata la disciplina dello strumento agevolativo dei «contratti di sviluppo»;
Visto l'art. 23, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 ai sensi del quale le risorse di cui all'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'art. 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, destinate a finalita' e interventi per i quali il Ministero dello sviluppo economico si avvale, sulla base della vigente normativa, della Fondazione Enea tech e biomedical, sono accreditate su un conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla stessa Fondazione;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 29 aprile 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2022, che, in attuazione dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, definisce le risorse del «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», prevedendo, a tal fine, che al predetto fondo sono destinati:
a) euro 200.000.000,00 (duecentomilioni/00), a valere sul fondo di cui all'art. 43, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 13;
b) quota parte delle assegnazioni annuali del pertinente capitolo di bilancio del «Fondo per il trasferimento tecnologico» disposte dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, corrispondente al 70 (settanta) per cento del relativo ammontare e pari a euro 35.000.000,00 (trentacinquemilioni/00) per ciascuno degli anni 2022 e 2023; euro 49.000.000,00 (quarantanovemilioni/00) per il 2024; euro 56.000.000,00 (cinquantaseimilioni/00) per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2014/C198/01, in materia di «Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la comunicazione della Commissione europea del 16 dicembre 2021 (2021/C 508/01) recante gli «Orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 508/1 del 16 dicembre 2021;
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 262/1 del 19 luglio 2016;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti pubblici» e successive modifiche e integrazioni;
Visto l'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, che prevede, tra l'altro, che, al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati, istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante «Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300»;
Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Ritenuto necessario definire le modalita' di funzionamento del «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico», sulla base del quadro normativo sopra individuato;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono adottate le seguenti definizioni:
a) «codice dei contratti pubblici»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni;
b) «decreto-legge n. 34/2020»: il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e successive modifiche e integrazioni;
c) «equity»: il conferimento di capitale in un'impresa, quale corrispettivo di una quota del capitale di rischio dell'impresa anche attraverso la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi e strumenti rappresentativi di capitale (warrant);
d) «Fondazione Enea tech e biomedical»: la fondazione istituita ai sensi dell'art. 42, commi da 5 a 8 del decreto-legge n. 34/2020, sottoposta alla vigilanza del Ministero;
e) «Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico»: il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero ai sensi dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
f) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
g) «quasi equity»: un tipo di finanziamento che si colloca tra equity e debito e ha un rischio piu' elevato del debito di primo rango (senior) e un rischio inferiore rispetto al capitale primario (common equity), il cui rendimento per colui che lo detiene si basa principalmente sui profitti o sulle perdite dell'impresa destinataria e che non e' garantito in caso di cattivo andamento dell'impresa. Gli investimenti in quasi-equity possono essere strutturati come debito, non garantito e subordinato, compreso il debito mezzanino e in alcuni casi convertibile in equity o come capitale privilegiato (preferred equity);
h) «regolamento di esenzione»: il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modifiche e integrazioni;
i) «settore biomedico»: il settore noto come «scienze della vita», che include le industrie farmaceutiche, delle biotecnologie, dei dispositivi medicali, delle applicazioni dell'informatica alla sanita' e alla medicina.
 
Art. 2

Ambito di applicazione e finalita' dell'intervento

1. Il presente decreto definisce le modalita' di funzionamento del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, individuando le forme di intervento dello stesso volte a realizzare le finalita' di potenziare la ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedico per la produzione di farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 e dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
 
Art. 3

Soggetto attuatore

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal presente decreto, il Ministero si avvale, ai sensi del comma 1-bis, dell'art. 42 del decreto-legge n. 34/2020 e dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, della Fondazione Enea tech e biomedical. I reciproci rapporti formano oggetto di atti convenzionali tra il Ministero e la Fondazione Enea tech e biomedical.
2. Gli atti di cui al comma 1, in ogni caso, prevedono la presentazione, da parte della Fondazione Enea tech e biomedical, di un piano triennale di attivita', sottoposto all'approvazione del Ministero, con il quale in via programmatica (i) sono illustrati i principi guida della strategia di azione e (ii) sono definiti i principi guida degli interventi previsti per il triennio di riferimento tra quelli previsti dall'art. 5, le relative modalita' e i tempi di attuazione, nonche' la stima del fabbisogno finanziario per gli stessi interventi. Ferma restando l'estensione triennale della programmazione, il piano e' aggiornato e presentato annualmente ed accompagnato dalla rendicontazione delle attivita' svolte dalla Fondazione.
 
Art. 4

Risorse

1. La dotazione del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, in sede di prima applicazione definita ai sensi dell'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' alimentata da stanziamenti di bilancio o comunque previsti da disposizioni normative o amministrative, ferma restando la possibilita' di destinare alle finalita' degli interventi del Fondo ulteriori risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati secondo quanto previsto dall'art. 42, comma 6, del decreto-legge n. 34/2020.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono versate su un apposito conto infruttifero aperto presso la Tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione Enea tech e biomedical, ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
 
Art. 5

Modalita' di intervento del Fondo per la ricerca
e lo sviluppo industriale biomedico

1. Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico opera per le finalita' di cui all'art. 2, sulla base di procedure che garantiscono la trasparenza delle iniziative, attraverso le seguenti modalita' di intervento:
a) finanziamento del rischio e sostegno delle imprese della filiera del settore biomedico, attraverso investimenti diretti e indiretti;
b) finanziamento e sostegno di attivita' di ricerca e sviluppo nel settore biomedico;
c) creazione di poli di alta specializzazione nel settore biomedico;
d) altri interventi a sostegno del settore biomedico, definiti sulla base del piano di attivita' di cui all'art. 3, comma 2, approvato dal Ministero, che possono includere la realizzazione di ulteriori forme di collaborazione o partenariato nel settore biomedico, anche attraverso la partecipazione a strutture associative in qualsiasi forma costituite, inclusa quella societaria, messa in rete delle conoscenze e competenze, realizzazione di attivita' di studio e analisi, attivita' di promozione dell'ecosistema nazionale e di animazione anche volta all'attrazione di investimenti dall'estero.
2. Qualora funzionale alla maggiore efficacia dell'intervento e tenuto conto delle caratteristiche e delle specifiche esigenze del progetto da sostenere, nei limiti di quanto ammesso dalla normativa applicabile, le modalita' di intervento di cui al comma 1 possono operare in modo concorrente, con facolta' di ammettere una singola iniziativa a beneficiare delle diverse forme di sostegno ivi previste anche in combinazione tra loro.
3. Indipendentemente dalle modalita' di intervento, non sono ammessi al sostegno del Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico i soggetti che versino in situazioni di incompatibilita' o incapacita' a beneficiare delle agevolazioni ovvero a contrattare con la pubblica amministrazione, inclusa l'applicazione di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni o il caso di condanna dei legali rappresentanti o amministratori, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. E' fatta salva, in ogni caso, l'applicazione delle ulteriori cause di esclusione previste dalla predetta normativa, ove gli interventi siano adottatati nel quadro della stessa, nonche', in via generale, il rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla normativa di settore caso per caso applicabile all'intervento attuato dal Fondo.
 
Art. 6

Finanziamento del rischio e sostegno alle imprese

1. Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico, in conformita' con la normativa applicabile, puo' realizzare investimenti ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), in favore di start-up con elevato potenziale di sviluppo e imprese che realizzano progetti innovativi nel settore biomedico ponendo in essere interventi in equity e quasi equity, prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione, contratti e grant anche contenenti opzioni convertibili, in funzione delle caratteristiche e delle specifiche esigenze di finanziamento delle imprese e dei progetti da sostenere.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati nel rispetto delle condizioni previste dagli articoli 21 o 22 del regolamento di esenzione o delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili all'operazione di investimento interessata ovvero dei regolamenti di esenzione per categoria di aiuti o degli orientamenti della Commissione europea vigenti in materia di aiuti di Stato, nonche' ai sensi delle vigenti disposizioni relative alla concessione di aiuti «de minimis». Gli interventi nel capitale di rischio possono, altresi', essere realizzati a condizioni di mercato, ricorrendone le condizioni previste dagli orientamenti sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti per il finanziamento del rischio forniti dalla Commissione europea.
3. In funzione delle caratteristiche dell'operazione e dell'impresa beneficiaria, il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico interviene, per ciascuna impresa, nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina agevolativa di volta in volta applicabile.
4. Gli interventi di cui al presente articolo possono esser effettuati, nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti Stato, dalla Fondazione Enea tech e biomedical sia in modo autonomo, quale unico investitore, anche aggregando risorse proprie in aggiunta a quelle del Fondo, sia in coordinamento o co-investimento con imprese, fondi istituzionali o privati, organismi e enti pubblici, inclusi quelli territoriali, nonche' attraverso l'utilizzo di risorse dell'Unione europea.
5. Gli interventi di partecipazione effettuati ai sensi del presente articolo possono, a termine, essere valorizzati e trasferiti a operatori di mercato, imprese, altri soggetti pubblici o privati che svolgono attivita' industriale o commerciale, secondo una logica di mercato e con modalita' tali da garantire la massima trasparenza e partecipazione all'operazione, fatti salvi eventuali diritti di prelazione o obbligo di riacquisto da parte dei soci.
 
Art. 7

Promozione della ricerca e lo sviluppo
nel settore biomedico

1. Gli interventi previsti dall'art. 5, comma 1, lettera b), si rivolgono alla promozione di attivita' di ricerca e sviluppo di rilevanza strategica nel settore biomedico, realizzata attraverso:
a) il finanziamento di iniziative proposte da imprese di qualunque dimensione, anche in collaborazione con strutture di ricerca, per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo che prevedono attivita' di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale nel settore biomedico, finalizzate alla realizzazione di farmaci, vaccini, prodotti per la diagnostica, dispositivi medicali di cui all'art. 42, comma 3, del decreto-legge n. 34/2020 e all'art. 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nonche' nuovi servizi e processi per il settore biomedico ovvero finalizzate al notevole miglioramento di quelli esistenti. Gli interventi sopra menzionati sono realizzati ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui all'art. 25 del regolamento di esenzione o delle altre disposizioni del predetto regolamento, ovvero degli altri vigenti orientamenti della Commissione europea e disposizioni eventualmente applicabili in relazione alla procedura attivata e possono prevedere diverse forme di aiuto, anche in combinazione tra di loro;
b) il ricorso agli strumenti della domanda pubblica di innovazione, inclusi i partenariati per l'innovazione di cui all'art. 65 del codice dei contratti pubblici, l'acquisto di servizi di ricerca e sviluppo e gli appalti pubblici pre-commerciali, ai sensi dell'art. 158 del medesimo codice ovvero l'acquisto realizzati attraverso appalti pubblici per soluzioni innovative («Public procurement of innovative solutions - PPI»).
 
Art. 8

Sostegno alla creazione di poli di alta specializzazione

1. Il Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico promuove la creazione di poli di alta specializzazione, che consentano di realizzare una sinergia tra istituzioni scientifiche pubbliche e private, riunendo attori della ricerca e imprese e creando un ambiente di supporto alla produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali. A tal fine, il Fondo sostiene:
a) investimenti materiali e immateriali per la costituzione di nuovi poli e/o l'ammodernamento o la riconversione con specializzazione nel settore biomedico di poli e hub esistenti;
b) il funzionamento di poli nel settore biomedico costituiti, ammodernati o riconvertiti ai sensi della lettera a), in relazione alle attivita' di gestione del polo, svolte sulla base di un programma di attivita', comprensivo di iniziative di animazione e promozione del polo volte ad agevolare la collaborazione e la messa in comune delle risorse e l'attrazione di partner anche internazionali.
2. Il sostegno del Fondo alla creazione dei poli ai sensi del comma 1 e' prestato attraverso la sottoscrizione di accordi con amministrazioni pubbliche, enti di ricerca, imprese, fondazioni e organizzazioni, di qualsiasi genere, aventi analoghe finalita', con i quali sono definiti i reciproci impegni e le risorse rese disponibili. Gli accordi possono prevedere la concessione di aiuti alle imprese, nel rispetto della pertinente disciplina europea in materia di aiuti di Stato, nonche' forme di acquisizione di prodotti e servizi innovativi anche ai sensi del codice dei contratti pubblici.
3. Il sostegno alla creazione dei poli puo' altresi' essere prestato attraverso il riconoscimento di aiuti ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esenzione, qualora ne ricorrano le condizioni. In tale evenienza, gli aiuti sono concessi al soggetto che assume funzioni di gestione e coordinamento delle attivita' svolte all'interno del polo, curando, sulla base del programma di attivita' concordato con i soggetti aggregati al polo, l'offerta di servizi, la funzionalita' della strumentazione, l'organizzazione delle iniziative di animazione e promozione del polo e quant'altro diretto ad assicurare le attivita' del polo nonche', per i poli costituendi, alla relativa costituzione, supportando o assumendo la responsabilita' anche nelle attivita' amministrative necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni o delle attivita' contrattuali connesse alle attivita' del polo.
4. Per accedere al sostegno del Fondo e fermo restando il rispetto delle condizioni previste dalla disciplina applicabile in materia di aiuti di Stato o di affidamenti pubblici, il polo interessato dal progetto potra' promuovere:
a) in relazione alla composizione e ai profili partecipativi, e indipendentemente dalla forma giuridica assunta (persona giuridica autonoma o raggruppamento di soggetti indipendenti), l'aggregazione di soggetti pubblici e privati - quali imprese, enti del Servizio sanitario nazionale, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), universita', centri e organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza;
b) in relazione alle attivita' svolte, una rete di ricerca traslazionale, organizzata e finalizzata agli sviluppi applicativi in metodi di prevenzione, diagnosi e terapia e in dispositivi all'avanguardia a livello nazionale e internazionale. A tali fini, il polo e' finalizzato a far convergere attivita' di ricerca, di sperimentazione e di trasferimento tecnologico, garantendo la presenza di strutture, ambienti e competenze adeguati e offrire un ambiente di supporto per lo sviluppo della produzione e prevedere servizi di incubazione di nuove imprese e per la promozione di spin-off nel settore biomedico.
 
Art. 9

Disposizioni finali

1. Fatto salvo il rispetto delle norme in materia di pubblicita' e trasparenza la Fondazione Enea tech e biomedical fornisce adeguata diffusione delle informazioni in merito agli interventi di cui al presente decreto, anche attraverso pubblicazione delle indicazioni utili nel proprio sito internet.
2. La Fondazione Enea tech e biomedical provvede, altresi', agli adempimenti e alle comunicazioni previsti dalla disciplina europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 20 ottobre 2022

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1171