Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 29 settembre 2022, n. 192
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, di attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 e che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione), e, in particolare, l'articolo 4;
Visti gli articoli 14 e 16 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni, in materia di norme per sicurezza degli impianti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 392, recante regolamento concernente la disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza;
Visto l'articolo 4 della legge 5 gennaio 1996, n. 25, in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative nel settore delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in materia, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, recante regolamento concernente norme per l'attuazione della direttiva n. 95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della relativa licenza di esercizio, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia (Testo A), e, in particolare, gli articoli 24 e 135-bis;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, recante regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici, e, in particolare, l'articolo 1;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di attuazione della direttiva n. 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocita';
Considerato che l'articolo 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, prevede al comma 2 che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo il Ministro dello sviluppo economico provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n. 37, ai fini della definizione delle modalita' attuative degli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta velocita' in fibra ottica a banda ultra larga di cui all'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che l'adempimento dei prescritti obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e' attestato dall'etichetta necessaria di «edificio predisposto alla banda ultra larga», rilasciata da un tecnico abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato e che tale attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
Considerato che il Comune, entro novanta giorni dalla ricezione della segnalazione certificata di cui al all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e' tenuto a comunicare i dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI);
Acquisito il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza di Sezione del 30 agosto 2022;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 0018706 del 12 settembre 2022;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Ministero dello sviluppo economico 22
gennaio 2008, n. 37

1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad ospitare tali impianti;»;
b) all'articolo 2, comma 1, lettera a), dopo le parole «presso l'utente» sono aggiunte le seguenti:
«ovvero il punto terminale di rete come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207»;
c) all'articolo 2, comma 1, la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare tali impianti;»;
d) dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Adempimenti del tecnico abilitato). - 1. Il responsabile tecnico dell'impresa, abilitato per gli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), e' responsabile dell'inserimento nel progetto edilizio dell'edificio di tutte le parti di infrastruttura fisica multiservizio passiva e degli accessi che richiedono di essere realizzati per gli interventi previsti ai sensi dall'articolo 135-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
2. Al termine dei lavori, su istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del permesso di costruire o di altro soggetto interessato, il responsabile tecnico dell'impresa di cui al comma 1 rilascia una dichiarazione di conformita' dell'impianto ai sensi di quanto previsto dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, corredata degli allegati ove sono descritte le caratteristiche degli accessi e della infrastruttura fisica multiservizi passiva.
3. Tale dichiarazione e' necessaria ai fini della presentazione allo sportello unico dell'edilizia della segnalazione certificata di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 29 settembre 2022

Il Ministro: Giorgetti
Visto, il Guardasigilli: Cartabia

Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1141

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
italiana e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di
facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23
agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12
settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario), recante:
«Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e' il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' Ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali non possono dettare norme
contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
dei Ministri prima della loro emanazione.».
- Il testo dell'art. 4, del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
Serie Generale n. 292 del 09-12-2021 - Suppl. Ordinario n.
43) di attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del
Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018 e
che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni
elettroniche (rifusione) e' il seguente:
«Art. 4 - 1. Al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'art. 24, comma 1, dopo le parole "negli
stessi installati," sono inserite le seguenti: "e, ove
previsto, di rispetto degli obblighi di infrastrutturazione
digitale";
b) all'art. 24, comma 5, dopo la lettera e), e'
aggiunta la seguente: "e-bis) attestazione di 'edificio
predisposto alla banda ultra larga', rilasciata da un
tecnico abilitato per gli impianti di cui all'art. 1, comma
2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto
dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3.";
c) all'art. 135-bis, dopo il comma 2, e' inserito
il seguente "2-bis. Per i nuovi edifici nonche' in caso di
nuove opere che richiedono il rilascio di permesso di
costruire ai sensi dei commi 1 e 2, per i quali la domanda
di autorizzazione edilizia sia stata presentata dopo la
data del 1° gennaio 2022, l'adempimento dei prescritti
obblighi di equipaggiamento digitale degli edifici e'
attestato dall'etichetta necessaria di "edificio
predisposto alla banda ultra larga", rilasciata da un
tecnico abilitato per gli impianti di cui all'art. 1, comma
2, lettera b), del decreto del Ministro dello sviluppo
economico 22 gennaio 2008, n. 37, e secondo quanto previsto
dalle Guide CEI 306-2, CEI 306-22 e 64-100/1, 2 e 3, su
istanza del soggetto che ha richiesto il rilascio del
permesso di costruire o di altro soggetto interessato. Tale
attestazione e' necessaria ai fini della segnalazione
certificata di cui all'art. 4. Il Comune entro 90 giorni
dalla ricezione della segnalazione e' tenuto a comunicare i
dati relativi agli edifici infrastrutturali al Sistema
Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture (SINFI)
ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n.133
convertito con modificazioni dalla legge n. 164 del 2014.";
d) l'art. 135-bis, comma 3, e' sostituito dal
seguente: "3. Gli edifici equipaggiati in conformita' al
presente articolo, per i quali la domanda di autorizzazione
edilizia sia stata presentata prima del 1° gennaio 2022,
possono beneficiare ai fini della cessione, dell'affitto o
della vendita dell'immobile, dell'etichetta volontaria e
non vincolante di 'edificio predisposto alla banda ultra
larga', rilasciata da un tecnico abilitato come previsto
dal comma 2-bis-".
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, il Ministro dello sviluppo economico
provvede ad adeguare il proprio decreto 22 gennaio 2008, n.
37 ai fini della definizione delle modalita' attuative
degli obblighi di infrastrutturazione digitale all'interno
degli edifici, con impianti di comunicazione ad alta
velocita' in fibra ottica a banda ultra larga di cui
all'art. 135- bis del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.».
- Il testo degli articoli 14 e 16 della legge 5 marzo
1990, n. 46 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie
Generale n. 59 del 12-03-1990), e successive modificazioni,
in materia di norme per sicurezza degli impianti, e' il
seguente:
«Art. 14 - 1. Per eseguire i collaudi, ove previsti,
e per accertare la conformita' degli impianti alle
disposizioni della presente legge e della normativa
vigente, i comuni, le unita' sanitarie locali, i comandi
provinciali dei vigili del fuoco e l'Istituto superiore per
la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) hanno
facolta' di avvalersi della collaborazione dei liberi
professionisti, nell'ambito delle rispettive competenze, di
cui all'art. 6, comma 1, secondo le modalita' stabilite dal
regolamento di attuazione di cui all'art. 15.
2. Il certificato di collaudo deve essere rilasciato
entro tre mesi dalla presentazione della relativa
richiesta.».
«Art. 16 - 1. Alla violazione di quanto previsto
dall'art. 10 consegue, a carico del committente o del
proprietario, secondo le modalita' previste dal regolamento
di attuazione di cui all'art. 15, una sanzione
amministrativa da lire centomila a lire cinquecentomila.
Alla violazione delle altre norme della presente legge
consegue, secondo le modalita' previste dal medesimo
regolamento di attuazione, una sanzione amministrativa da
lire un milione a lire dieci milioni.
2. Il regolamento di attuazione di cui all'art. 15
determina le modalita' della sospensione delle imprese dal
registro o dall'albo di cui all'art. 2, comma 1, e dei
provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti
iscritti nei rispettivi albi, dopo la terza violazione
delle norme relative alla sicurezza degli impianti, nonche'
gli aggiornamenti dell'entita' delle sanzioni
amministrative di cui al comma 1.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 392, recante regolamento concernente la disciplina
del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini
della installazione, ampliamento e trasformazione degli
impianti nel rispetto delle norme di sicurezza, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 141
del 18 giugno 1994 - Suppl. Ordinario n. 94).
- Il testo dell'art. 4, della legge 5 gennaio 1996, n.
25 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.
16 del 20 gennaio 1996) in materia di differimento di
termini previsti da disposizioni legislative nel settore
delle attivita' produttive ed altre disposizioni urgenti in
materia, e successive modificazioni, e' il seguente:
«Art. 4 - 1. I titolari delle imprese di
installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione
degli impianti di cui alla legge 5 marzo 1990, n. 46, gia'
iscritte antecedentemente alla data di entrata in vigore
della predetta legge all'albo delle imprese artigiane di
cui all'art. 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, ovvero
nel registro delle ditte di cui al testo unico approvato
con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, hanno diritto
di ottenere il riconoscimento dei requisiti
tecnico-professionali necessari ai fini dell'esercizio
dell'attivita', previa domanda da presentare, entro
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, rispettivamente, alla commissione
provinciale per l'artigianato o alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti per
territorio.
2. Il termine di cui all'art. 7, comma 3, della legge
5 marzo 1990, n. 46, e' differito al 31 dicembre 1996. Il
mancato rispetto del termine suindicato comporta
l'applicazione, nei confronti del proprietario
dell'immobile, dell'amministratore di condominio per le
utenze di uso comune o comunque del soggetto incaricato
della gestione degli impianti, di una sanzione
amministrativa da lire cinquecentomila a lire cinque
milioni, secondo le modalita' che saranno determinate con
decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14
dicembre 1999, n. 558, recante norme per la semplificazione
della disciplina in materia di registro delle imprese,
nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi
alla denuncia di inizio di attivita' e per la domanda di
iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro
delle imprese per particolari categorie di attivita'
soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 21 novembre
2000.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile
1999, n. 162, recante regolamento concernente norme per
l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di
semplificazione dei procedimenti per la concessione del
nulla osta per ascensori e montacarichi, nonche' della
relativa licenza di esercizio, e successive modificazioni,
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.1 34 del
10-06-1999.
- Il testo degli articoli 24 e 135-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 266
del 15-11-2001 - Suppl. Ordinario n. 246) recante il Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamenti in
materia edilizia (Testo A), e' il seguente:
«Art. 24 - 1. Il certificato di agibilita' attesta la
sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene,
salubrita', risparmio energetico degli edifici e degli
impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto
dispone la normativa vigente.
2. Il certificato di agibilita' viene rilasciato dal
dirigente o dal responsabile del competente ufficio
comunale con riferimento ai seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o
parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano
influire sulle condizioni di cui al comma 1.
3. Con riferimento agli interventi di cui al comma 2,
il soggetto titolare del permesso di costruire o il
soggetto che ha presentato la denuncia di inizio attivita',
o i loro successori o aventi causa, sono tenuti a chiedere
il rilascio del certificato di agibilita'. La mancata
presentazione della domanda comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da 77 a 464 euro.
4. Alla domanda per il rilascio del certificato di
agibilita' deve essere allegata copia della dichiarazione
presentata per la iscrizione in catasto, redatta in
conformita' alle disposizioni dell'art. 6 del regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, e successive
modificazioni e integrazioni.».
«Art. 135 - 1. I decreti ministeriali di cui al
presente capo entrano in vigore centottanta giorni dopo la
data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di
inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di
entrata in vigore.
2. Il decreto del Presidente della Repubblica 28
giugno 1977, n. 1052, si applica, in quanto compatibile con
il presente capo e il comma 1 degli articoli 128 e 130,
nonche' con il titolo I della legge 9 gennaio 1991, n. 10,
fino all'adozione dei decreti di cui ai commi 1, 2 e 4
dell'art. 4 della legge medesima.».
- Il testo dell'art. 1, del decreto del Ministro dello
sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37 (pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 61 del 12 marzo 2008)
recante regolamento concernente l'attuazione dell'art.
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2
dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni
in materia di attivita' di installazione degli impianti
all'interno degli edifici, e' il seguente:
«Art. 1 - 1. Il presente decreto si applica agli
impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente
dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli
stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e'
connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal
punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati
come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli
impianti elettronici in genere;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione,
di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e delle condense, e di ventilazione ed
aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione
di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti
a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della
normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non
sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
presente decreto.».
- Il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 33, di
attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocita', e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.57 del 9 marzo 2016.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 1 e 2 del decreto del
Ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37,
come modificato dal presente regolamento:
«Art. 1 - 1. Il presente decreto si applica agli
impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente
dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli
stessi o delle relative pertinenze. Se l'impianto e'
connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal
punto di consegna della fornitura.
2. Gli impianti di cui al comma 1 sono classificati
come segue:
a) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica, impianti di protezione contro le scariche
atmosferiche, nonche' gli impianti per l'automazione di
porte, cancelli e barriere;
b) impianti radiotelevisivi, le antenne, gli
impianti elettronici deputati alla gestione e distribuzione
dei segnali tv, telefono e dati, anche relativi agli
impianti di sicurezza compresi gli impianti in fibra
ottica, nonche' le infrastrutture necessarie ad ospitare
tali impianti;
c) impianti di riscaldamento, di climatizzazione,
di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura
o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti
della combustione e delle condense, e di ventilazione ed
aerazione dei locali;
d) impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o
specie;
e) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione
di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione
dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione
dei locali;
f) impianti di sollevamento di persone o di cose
per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e
simili;
g) impianti di protezione antincendio.
3. Gli impianti o parti di impianto che sono soggetti
a requisiti di sicurezza prescritti in attuazione della
normativa comunitaria, ovvero di normativa specifica, non
sono disciplinati, per tali aspetti, dalle disposizioni del
presente decreto.».
«Art. 2 - 1. Ai fini del presente decreto si intende
per:
a) punto di consegna delle forniture: il punto in
cui l'azienda fornitrice o distributrice rende disponibile
all'utente l'energia elettrica, il gas naturale o diverso,
l'acqua, ovvero il punto di immissione del combustibile nel
deposito collocato, anche mediante comodato, presso
l'utente ovvero il punto terminale di rete come definito
dall'art. 2 comma 1, lettera oo), del decreto legislativo 8
novembre 2021, n. 207;
b) potenza impegnata: il valore maggiore tra la
potenza impegnata contrattualmente con l'eventuale
fornitore di energia, e la potenza nominale complessiva
degli impianti di autoproduzione eventualmente installati;
c) uffici tecnici interni: strutture costituite da
risorse umane e strumentali preposte all'impiantistica,
alla realizzazione degli impianti aziendali ed alla loro
manutenzione i cui responsabili posseggono i requisiti
tecnico-professionali previsti dall'art. 4;
d) ordinaria manutenzione: gli interventi
finalizzati a contenere il degrado normale d'uso, nonche' a
far fronte ad eventi accidentali che comportano la
necessita' di primi interventi, che comunque non modificano
la struttura dell'impianto su cui si interviene o la sua
destinazione d'uso secondo le prescrizioni previste dalla
normativa tecnica vigente e dal libretto di uso e
manutenzione del costruttore;
e) impianti di produzione, trasformazione,
trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia
elettrica: i circuiti di alimentazione degli apparecchi
utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli
equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili,
degli apparecchi elettrici in genere. Nell'ambito degli
impianti elettrici rientrano anche quelli di autoproduzione
di energia fino a 20 kw nominale, gli impianti per
l'automazione di porte, cancelli e barriere, nonche' quelli
posti all'esterno di edifici se gli stessi sono collegati,
anche solo funzionalmente, agli edifici;
f) impianti radiotelevisivi ed elettronici: le
componenti impiantistiche necessarie alla trasmissione ed
alla ricezione dei segnali tv, telefono e dati, anche
relativi agli impianti di sicurezza, ad installazione
fissa, comprese le infrastrutture destinate ad ospitare
tali impianti;
g) impianti per la distribuzione e l'utilizzazione
di gas: l'insieme delle tubazioni, dei serbatoi e dei loro
accessori, dal punto di consegna del gas, anche in forma
liquida, fino agli apparecchi utilizzatori, l'installazione
ed i collegamenti dei medesimi, le predisposizioni edili e
meccaniche per l'aerazione e la ventilazione dei locali in
cui deve essere installato l'impianto, le predisposizioni
edili e meccaniche per lo scarico all'esterno dei prodotti
della combustione;
h) impianti di protezione antincendio: gli impianti
di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di
tipo automatico e manuale nonche' gli impianti di
rilevazione di gas, di fumo e d'incendio;
i) CEI: Comitato Elettrotecnico Italiano;
l) UNI: Ente Nazionale Italiano di Unificazione.».