Gazzetta n. 290 del 13 dicembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 2022, n. 191
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in attuazione dell'articolo 22 della legge 7 aprile 2017, n. 47, recante misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Vista la legge 7 aprile 2017, n. 47, recante disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, recante il regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
Acquisito il parere dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza in data 16 luglio 2019;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 dicembre 2019;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 20 febbraio 2020;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 27 febbraio 2020;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati in data 7 luglio 2020;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 16 settembre 2022;
Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, il Ministro dell'universita' e della ricerca e il Ministro della salute;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999,
n. 394

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 6, le parole «e all'articolo 11, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «e agli articoli 11, comma 1, lettera c), e 28, comma 1, lettere a) e a-bis)»;
b) all'articolo 11, comma 1, la lettera c-sexies) e' sostituita dalla seguente:
«c-sexies) per integrazione, previo decreto motivato del tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, per la durata fissata dall'autorita' giudiziaria e comunque non oltre il compimento del ventunesimo anno di eta'.»;
c) all'articolo 14, comma 1:
1) alla lettera c) le parole «ovvero per integrazione minore nei confronti dei minori che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 32, commi 1-bis e 1-ter, del testo unico e per i quali il Comitato per i minori stranieri ha espresso parere favorevole,» sono soppresse;
2) dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
«c-bis) i permessi di soggiorno di cui all'articolo 28, lettere a) e a-bis), consentono l'esercizio del lavoro autonomo e subordinato nonche' lo svolgimento di attivita' lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro minorile. Al compimento della maggiore eta' si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico;»;
3) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo rilasciato al minore straniero non accompagnato ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, puo' essere convertito, ai sensi dell'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del testo unico, in caso di diniego della protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento della maggiore eta'. In tal caso, la richiesta e' presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione del diniego della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ovvero entro trenta giorni dalla notifica del decreto non impugnabile con cui l'autorita' giudiziaria nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4 e 13, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.»;
d) dopo l'articolo 14, e' inserito il seguente:
«Art. 14-bis (Conversione del permesso di soggiorno del minore straniero non accompagnato). - 1. Al raggiungimento della maggiore eta', al minore straniero non accompagnato titolare del permesso di soggiorno di cui all'articolo 28, comma 1, lettere a) e a-bis), puo' essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo, ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del testo unico. Per i minori stranieri non accompagnati affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno di cui al primo periodo, e' richiesto il parere favorevole del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
2. La richiesta del parere di cui al comma 1 e' presentata non prima di novanta giorni antecedenti il compimento della maggiore eta' e, comunque, non oltre sessanta giorni dalla scadenza del permesso di soggiorno, ed e' corredata da:
a) copia del passaporto o dell'attestato di identita' rilasciato o convalidato dalla rappresentanza diplomatico-consolare del Paese di origine;
b) copia del permesso di soggiorno o della ricevuta della richiesta di rilascio;
c) documentazione attestante il percorso di integrazione sociale svolto dall'interessato durante la minore eta' e quello eventualmente da realizzare successivamente;
d) ogni altra documentazione utile ai fini dell'adozione del parere.
3. Fatta salva la valutazione del caso concreto, ai fini dell'espressione del parere di cui al comma 1, si tiene conto della durata della permanenza del minore nel territorio nazionale e dell'avvio di un percorso di integrazione.»;
e) all'articolo 28, comma 1:
1) all'alinea dopo le parole «divieto di espulsione» sono aggiunte le seguenti «o di respingimento»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) per minore eta' al minore straniero non accompagnato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge 7 aprile 2017, n. 47, fino al compimento della maggiore eta', salvo che ricorrano i presupposti per il rilascio del permesso di cui alla lettera a-bis) e al minore di quattordici anni affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante;
3) la lettera a-bis e' sostituita dalla seguente:
«a-bis) per motivi familiari al minore straniero non accompagnato infra quattordicenne affidato, anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne, affidato anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno straniero regolarmente soggiornante o di un cittadino italiano con lo stesso convivente;».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1 della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di
Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla
richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti
legislativi nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte
di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
e)».
- Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, reca:
«Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero».
- La legge 7 aprile 2017, n. 47 reca: «Disposizioni in
materia di misure di protezione dei minori stranieri non
accompagnati».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 3
novembre 1999, n. 258, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata
assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed
accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in
relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune
alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita'
montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati
in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo,
regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di
coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e
svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle
politiche del personale pubblico e sui processi di
riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli
enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita'
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane.
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di
programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre
1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.»

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli articoli 9, 11, 14 e 28,
del citato decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto 1999, n. 394, come modificato dal presente
regolamento:
«Art. 9 (Richiesta del permesso di soggiorno). - 1.
La richiesta del permesso di soggiorno e' presentata, entro
il termine previsto dal testo unico, al questore della
provincia nella quale lo straniero intende soggiornare,
ovvero allo Sportello unico in caso di ricongiungimento
familiare, di cui all'articolo 6, comma 1, ed in caso
d'ingresso per lavoro subordinato, ai sensi dell'articolo
36, comma 1, mediante scheda conforme al modello
predisposto dal Ministero dell'interno, sottoscritta dal
richiedente e corredata della fotografia dell'interessato,
in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre
sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di
soggiorno, il terzo da conservare agli atti d'ufficio e il
quarto da trasmettere al sistema informativo di cui
all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia
in piu' esemplari, allo straniero puo' essere richiesto di
farsi ritrarre da apposita apparecchiatura per il
trattamento automatizzato dell'immagine, in dotazione
all'ufficio.
1-bis. Le modalita' di richiesta del permesso di
soggiorno, diverse da quelle previste dal comma 1, sono
disciplinate con decreto del Ministro dell'interno di
attuazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio,
del 13 giugno 2002, di cui all'articolo 5, comma 8, del
testo unico.
1-ter. In caso di ricongiungimento familiare, lo
straniero, entro otto giorni dall'ingresso nel territorio
nazionale, si reca presso lo Sportello unico che, a seguito
di verifica del visto rilasciato dall'autorita' consolare e
dei dati anagrafici dello straniero, consegna il
certificato di attribuzione del codice fiscale e fa
sottoscrivere il modulo precompilato di richiesta del
permesso di soggiorno, i cui dati sono, contestualmente,
inoltrati alla questura competente per il rilascio del
permesso di soggiorno, tramite procedura telematica. Si
applica quanto previsto dagli articoli 11, comma 2-bis, e
36, comma 2.
1-quater. Lo sportello unico competente richiede
l'annullamento dei codici fiscali non consegnati nel
termine di diciotto mesi dal rilascio del nullaosta, ovvero
conferma l'avvenuta consegna, con la contestuale
comunicazione del dato relativo al domicilio fiscale dello
straniero, secondo le modalita' determinate con il decreto
del Ministro dell'interno di cui all'articolo 11, comma 2.
2. Nella richiesta di cui al comma 1 lo straniero
deve indicare:
a) le proprie generalita' complete, nonche' quelle
dei figli minori conviventi, per i quali sia prevista
l'iscrizione nel permesso di soggiorno del genitore;
b) il luogo dove l'interessato dichiara di voler
soggiornare;
c) il motivo del soggiorno.
3. Con la richiesta di cui al comma 1 devono essere
esibiti:
a) il passaporto o altro documento equipollente da
cui risultino la nazionalita', la data, anche solo con
l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonche' il visto di ingresso, quando
prescritto;
b) la documentazione, attestante la disponibilita'
dei mezzi per il ritorno nel Paese di provenienza, nei casi
di soggiorno diversi da quelli per motivi di famiglia e di
lavoro.
4. L'ufficio trattiene copia della documentazione
esibita e puo' richiedere, quando occorre verificare la
sussistenza delle condizioni previste dal testo unico,
l'esibizione della documentazione o di altri elementi
occorrenti per comprovare:
a) l'esigenza del soggiorno, per il tempo
richiesto;
b) la disponibilita' dei mezzi di sussistenza
sufficienti commisurati ai motivi e alla durata del
soggiorno, in relazione alle direttive di cui all'articolo
4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle
persone a carico;
c) la disponibilita' di altre risorse o
dell'alloggio, nei casi in cui tale documentazione sia
richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
5. Gli stranieri autorizzati al lavoro stagionale ai
sensi dell'articolo 24 del testo unico per un periodo non
superiore a trenta giorni sono esonerati dall'obbligo di
cui all'articolo 5, comma 2-bis, del medesimo testo unico.
6. La documentazione di cui ai commi 3 e 4 non e'
necessaria per i richiedenti asilo e per gli stranieri
ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli 18 e
20 del testo unico e gli articoli 11, comma 1, lettera c),
e 28, comma 1, lettere a) e a-bis).
7. L'addetto alla ricezione, esaminati i documenti
esibiti, ed accertata l'identita' dei richiedenti, rilascia
un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita di
fotografia dell'interessato e del timbro datario
dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione,
quale ricevuta, indicando il giorno in cui potra' essere
ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza che
all'atto del ritiro dovra' essere esibita la documentazione
attestante l'assolvimento degli obblighi in materia
sanitaria di cui all'articolo 34, comma 3, del testo
unico.»
«Art. 11 (Rilascio del permesso di soggiorno). - 1.
Il permesso di soggiorno e' rilasciato, quando ne ricorrono
i presupposti, per i motivi e la durata indicati nel visto
d'ingresso o dal testo unico, ovvero per uno dei seguenti
altri motivi:
a) per richiesta di asilo, per la durata della
procedura occorrente, e per asilo;
b) per emigrazione in un altro Paese, per la durata
delle procedure occorrenti;
c) per acquisto della cittadinanza o dello stato di
apolide, a favore dello straniero gia' in possesso del
permesso di soggiorno per altri motivi, per la durata del
procedimento di concessione o di riconoscimento;
c-bis) per motivi di giustizia, su richiesta
dell'Autorita' giudiziaria, per la durata massima di tre
mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la
presenza dello straniero sul territorio nazionale sia
indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso
per uno dei reati di cui all'articolo 380 del codice di
procedura penale, nonche' per taluno dei delitti di cui
all'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75;
c-ter)
c-quater) per residenza elettiva a favore dello
straniero titolare di una pensione percepita in Italia;
c-quinquies) per cure mediche a favore del genitore
di minore che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo
31, comma 3, del testo unico;
c-sexies) per integrazione, previo decreto motivato
del tribunale per i minorenni, nei casi di cui all'articolo
13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47, per la
durata fissata dall'autorita' giudiziaria e comunque non
oltre il compimento del ventunesimo anno di eta'.
1-bis.
2. Il permesso di soggiorno e' rilasciato in
conformita' al Regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio,
del 13 giugno 2002, di istituzione di un modello uniforme
per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi
terzi e contiene l'indicazione del codice fiscale. Il
permesso di soggiorno e la carta di soggiorno di cui
all'articolo 17, rilasciati in formato elettronico, possono
altresi' contenere i soli dati biometrici individuati dalla
normativa. A tale fine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono determinate le modalita' di
comunicazione, in via telematica, dei dati per
l'attribuzione allo straniero del codice fiscale e per
l'utilizzazione dello stesso codice come identificativo
dello straniero, anche ai fini degli archivi anagrafici dei
lavoratori extracomunitari. Con decreto del Ministro
dell'interno sono stabilite le modalita' di consegna del
permesso di soggiorno.
2-bis. La questura, sulla base degli accertamenti
effettuati, procede al rilascio del permesso di soggiorno
per motivi di lavoro o di ricongiungimento familiare,
dandone comunicazione, tramite procedura telematica, allo
Sportello unico che provvede alla convocazione
dell'interessato per la successiva consegna del permesso o
dell'eventuale diniego, di cui all'articolo 12, comma 1.
3. La documentazione attestante l'assolvimento degli
obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34, comma
3, del testo unico deve essere esibita al momento del
ritiro del permesso di soggiorno."
«Art. 14 (Conversione del permesso di soggiorno). -
1. Il permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro
subordinato o di lavoro autonomo e per motivi familiari
puo' essere utilizzato anche per le altre attivita'
consentite allo straniero, anche senza conversione o
rettifica del documento, per il periodo di validita' dello
stesso. In particolare:
a) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato non stagionale consente l'esercizio di lavoro
autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo o
autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che
sussistano gli altri requisiti o condizioni previste dalla
normativa vigente per l'esercizio dell'attivita' lavorativa
in forma autonoma, nonche' l'esercizio di attivita'
lavorativa in qualita' di socio lavoratore di cooperative;
b) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
autonomo consente l'esercizio di lavoro subordinato, per il
periodo di validita' dello stesso, previo inserimento
nell'elenco anagrafico o, se il rapporto di lavoro e' in
corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla
Direzione provinciale del lavoro;
c) il permesso di soggiorno per ricongiungimento
familiare o per ingresso al seguito del lavoratore consente
l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo
alle condizioni di cui alle lettere a) e b);
c-bis) i permessi di soggiorno di cui all'articolo
28, lettere a) e a-bis), consentono l'esercizio del lavoro
autonomo e subordinato nonche' lo svolgimento di attivita'
lavorativa e formativa finalizzata all'accesso al lavoro
nel rispetto delle disposizioni in materia di lavoro
minorile. Al compimento della maggiore eta' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 32, commi 1 e 1-bis, del
testo unico;
d) il permesso di soggiorno rilasciato per lavoro
subordinato, autonomo e per motivi di famiglia puo' essere
convertito in permesso di soggiorno per residenza elettiva
di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater).
1-bis. Il permesso di soggiorno per richiesta asilo
rilasciato al minore straniero non accompagnato ai sensi
dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.
142, puo' essere convertito, ai sensi dell'articolo 32,
commi 1 e 1-bis, del testo unico, in caso di diniego della
protezione internazionale, anche dopo il raggiungimento
della maggiore eta'. In tal caso, la richiesta e'
presentata entro trenta giorni dalla scadenza del termine
per l'impugnazione del diniego della Commissione
territoriale per il riconoscimento della protezione
internazionale ovvero entro trenta giorni dalla notifica
del decreto non impugnabile con cui l'autorita' giudiziaria
nega la sospensione del provvedimento impugnato, ovvero
entro trenta giorni dalla comunicazione del decreto di
rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 35-bis, commi 4
e 13 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
2. L'ufficio della pubblica amministrazione che
rilascia il titolo autorizzatorio o abilitativo, nei casi
previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione
provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1,
lettera b), comunicano alla questura, per le annotazioni di
competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno e'
utilizzato per un motivo diverso da quello riportato nel
documento.
3. Con il rinnovo, e' rilasciato un nuovo permesso di
soggiorno per l'attivita' effettivamente svolta.
4. Il permesso di soggiorno per motivi di studio o
formazione consente, per il periodo di validita' dello
stesso, l'esercizio di attivita' lavorative subordinate per
un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche
cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il
limite annuale di 1.040 ore.
5. Fermi restando i requisiti previsti dall'articolo
6, comma 1, del testo unico, le quote d'ingresso definite
nei decreti di cui all'articolo 3, comma 4, del testo
unico, per l'anno successivo alla data di rilascio sono
decurtate in misura pari al numero dei permessi di
soggiorno per motivi di studio o formazione, convertiti in
permessi di soggiorno per motivi di lavoro nei confronti di
stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio
nazionale al raggiungimento della maggiore eta'. La stessa
disposizione si applica agli stranieri che hanno conseguito
in Italia il diploma di laurea o di laurea specialistica, a
seguito della frequenza dei relativi corsi di studio in
Italia.
6. Salvo che sia diversamente stabilito dagli accordi
internazionali o dalle condizioni per le quali lo straniero
e' ammesso a frequentare corsi di studio in Italia, il
permesso di soggiorno per motivi di studio puo' essere
convertito, prima della scadenza, in permesso di soggiorno
per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a
norma dell'articolo 3 del testo unico, e previa stipula del
contratto di soggiorno per lavoro presso lo Sportello
unico, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, o, in caso di
lavoro autonomo, previo rilascio della certificazione di
cui all'articolo 6, comma 1, del testo unico da parte dello
Sportello unico, che cura gli ulteriori adempimenti
previsti dall'articolo 39, comma 9. La disposizione si
applica anche agli stranieri ammessi a frequentare corsi di
formazione ovvero a svolgere tirocini formativi in Italia.
In tali casi la conversione e' possibile soltanto dopo la
conclusione del corso di formazione frequentato o del
tirocinio svolto.»
«Art. 28 (Permessi di soggiorno per gli stranieri per
i quali sono vietati l'espulsione o il respingimento). - 1.
Quando la legge dispone il divieto di espulsione o di
respingimento, il questore rilascia il permesso di
soggiorno:
a) per minore eta' al minore straniero non
accompagnato nei casi di cui all'articolo 10, comma 1,
lettera a), della legge 7 aprile 2017, n. 47, fino al
compimento della maggiore eta', salvo che ricorrano i
presupposti per il rilascio del permesso di cui alla
lettera a-bis) e al minore di quattordici anni affidato,
anche ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 4
maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela di uno
straniero regolarmente soggiornante;
a-bis) per motivi familiari al minore straniero non
accompagnato infra quattordicenne affidato, anche ai sensi
dell'articolo 9, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n.
184, o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con
lo stesso convivente ovvero al minore ultraquattordicenne,
affidato anche ai sensi del medesimo articolo 9, comma 4,
della legge 4 maggio 1983, n. 184, o sottoposto alla tutela
di uno straniero regolarmente soggiornante o di un
cittadino italiano con lo stesso convivente;
b) per motivi familiari, nei confronti degli
stranieri che si trovano nelle documentate circostanze di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
c) per cure mediche, per il tempo attestato
mediante idonea certificazione sanitaria, nei confronti
delle donne che si trovano nelle circostanze di cui
all'articolo 19, comma 2, lettera d) del testo unico;
d)»
 
Art. 2

Disposizioni di aggiornamento

1. Le parole «Comitato per i minori stranieri» ovunque presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Lamorgese, Ministro dell'interno

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Gelmini, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie

Bonetti, Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Cartabia, Ministro della giustizia

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze

Giorgetti, Ministro dello sviluppo
economico

Giovannini, Ministro delle
infrastrutture e della mobilita'
sostenibili

Orlando, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali

Bianchi, Ministro dell'istruzione

Messa, Ministro dell'universita' e
della ricerca

Speranza, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022 Foglio n. 2869