Gazzetta n. 291 del 14 dicembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 16 settembre 2022, n. 193 |
Regolamento contenente gli schemi tipo per le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui agli articoli 24, 35, 93, 103 e 104 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
di concerto con
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare, l'articolo 67, comma 1, lettera c); Visti gli articoli 103, commi 1, 6 e 9, e 104, commi 1 e 9, del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo cui le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze; Visti gli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di garanzie fideiussorie richieste in materia di lavori e servizi; Visti gli articoli 24, comma 4 e 103, commi 7 e 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, recanti disposizioni in materia di polizze assicurative richieste in materia di lavori, servizi e forniture; Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, recante il Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; Ritenuto di dover provvedere alla riunificazione della disciplina degli schemi di garanzie fideiussorie e di polizze assicurative previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in un unico provvedimento, nonche' di estendere la fase di consultazione ad altri soggetti interessati; Viste le note dell'ANIA e dell'ABI, con cui e' stato espresso l'accordo, ovvero, sono state formulate osservazioni, sulla bozza di testo normativo; Sentiti l'ANAC, l'IVASS, la Banca d'Italia, l'ANCE ed il Ministero dell'economia e delle finanze; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione Consultiva per gli Atti normativi n. 1820/2021, nell'Adunanza del 9 novembre 2021; Visto il concerto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, espresso con nota prot. n. 21283 del 17 giugno 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 13312 del 21 giugno 2022;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. Le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste dagli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, sono conformi agli schemi tipo previsti nell'Allegato A e gli offerenti e gli appaltatori, al fine della semplificazione delle procedure, presentano alla stazione appaltante le schede tecniche contenute nell'Allegato B. L'Allegato A e l'Allegato B costituiscono parte integrante del presente regolamento. 2. Le garanzie fideiussorie possono essere rilasciate anche congiuntamente da piu' garanti. In tale caso, le singole garanzie possono essere prestate sia con atti separati per ciascun garante e per la relativa quota, sia all'interno di un unico atto che indichi tutti i garanti e le relative quote. La suddivisione per quote opera nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. Nel caso di presentazione di garanzia fideiussoria pari all'importo complessivo garantito, la solidarieta' nei confronti della stazione appaltante non si estende ad eventuali cessionari del rischio e garanti del garante, ferma restando la responsabilita' piena del garante principale nei confronti della stazione appaltante. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie fideiussorie, ovvero indicate unitariamente nell'unico atto, corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 4. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai settori ordinari ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera gg), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Si applicano altresi' nei settori speciali ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera hh), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e nelle concessioni se i documenti di gara prevedono la prestazione di garanzie e di coperture assicurative della tipologia di cui agli schemi tipo e richiamano il presente regolamento.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si riporta il comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, S.O.) recante la Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.) concerne l'attuazione delle direttive nn. 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. - Si riporta il testo dell'art. 67, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 maggio 2017, n. 103, S.O.) concernente: «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»: «Art. 67 (Modifiche all'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50). - 1. All'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni: (Omissis); c) al comma 9, le parole: "Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato" sono sostituite dalle seguenti: "Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati".» - Si riporta il testo degli articoli 103, commi 1, 6 e 9 e 104, commi 1 e 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 103 (Garanzie definitive). - 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalita' di cui all'art. 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione e' indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire e' aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento e' di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione e' prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche' a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante puo' richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. (Omissis). 6. Il pagamento della rata di saldo e' subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi. (Omissis). 9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.» «Art. 104 (Garanzie per l'esecuzione di lavori di particolare valore). - 1. Per gli affidamenti a contraente generale di qualunque ammontare, e, ove prevista dal bando o dall'avviso di gara, per gli appalti di ammontare a base d'asta superiore a 100 milioni di euro, il soggetto aggiudicatario presenta sotto forma di cauzione o di fideiussione rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, in luogo della garanzia definitiva di cui all'art. 103, una garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, denominata "garanzia di buon adempimento" e una garanzia di conclusione dell'opera nei casi di risoluzione del contratto previsti dal codice civile e dal presente codice, denominata "garanzia per la risoluzione". (Omissis). 9. Gli schemi di polizza-tipo concernenti le garanzie fideiussorie di cui al comma 1, sono adottati con le modalita' di cui all'art. 103, comma 9.» - Si riporta il testo degli articoli 35, comma 18, e 93, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «18. Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del presente codice, e' subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia e' rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilita' previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attivita'. La garanzia puo' essere, altresi', rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.» «Art. 93 (Garanzie per la partecipazione alla procedura). - 1. L'offerta e' corredata da una garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" pari al 2 per cento del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante puo' motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1 per cento ovvero incrementarlo sino al 4 per cento. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2 per cento del prezzo base. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo. Nei casi di cui all'art. 36, comma 2, lettera a), e' facolta' della stazione appaltante non richiedere le garanzie di cui al presente articolo.» - Si riporta il comma 4 dell'art. 24 e i commi 7 e 8 dell'art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «4. Sono a carico delle stazioni appaltanti le polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a soggetti esterni, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.» «7. L'esecutore dei lavori e' obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento e' stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilita' civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale e' pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa e' sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo e' obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalita' avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori e' altresi' obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilita' civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.» - Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 2018, n. 83, S.O.) reca il «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.»
Note all'art. 1: - Per i riferimenti agli articoli 24, comma 4, 35, comma 18, 93, comma 1, 103, commi 1, 6, 7, 8 e 104, comma 1, si veda nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera gg) e lettera hh) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 3 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente codice, si intende per: (Omissis); gg) «settori ordinari», i settori dei contratti pubblici, diversi da quelli relativi a gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice, in cui operano le amministrazioni aggiudicatrici; hh) «settori speciali» i settori dei contratti pubblici relativi a gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come disciplinati dalla parte II del presente codice.» |
| Allegato A
Schemi Tipo (Art. 1, comma 1)
INDICE 1. Definizioni SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE 1. Normativa di riferimento 2. Schemi tipo 2.1. Schema tipo 1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria 2.2. Schema tipo 1.1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da piu' garanti 2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva 2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da piu' garanti 2.5. Schema tipo 1.3 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione 2.6. Schema tipo 1.3.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione costituita da piu' garanti 2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo 2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da piu' garanti 2.9. Schema tipo 1.5 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione 2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da piu' garanti 2.11. Schema tipo 1.6 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento 2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da piu' garanti SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE 1. Normativa di riferimento 2. Schemi tipo 2.1. Schema tipo 2.1 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori 2.2. Schema tipo 2.2 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale dei progettisti liberi professionisti o delle societa' di ingegneria 2.3. Schema tipo 2.3 (d.m. _____) Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile terzi e garanzia di manutenzione 2.4. Schema tipo 2.4 (d.m. _____) Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita' civile decennale 1. Definizioni 1. Ai fini del presente Allegato, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per: a) «Affidatario»: l'operatore economico con il quale la Stazione appaltante stipula il contratto di appalto o di concessione; b) «Aggiudicatario»: l'offerente al quale viene aggiudicato l'appalto o la concessione; c) «Appalti pubblici di lavori, servizi e forniture»: gli appalti di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, ll), ss) e tt), del Codice; d) «Assicurato»: le persone fisiche o giuridiche, portatrici dell'interesse assicurativo, specificate nei singoli Schemi Tipo; e) «Assicurazione»: il contratto di assicurazione e la relativa copertura assicurativa; f) «Azioni di Terzi»: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorita' di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti); g) «Banca»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; h) «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; i) «Commissione»: somma dovuta dal Contraente al Garante quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria; l) «Concessioni di lavori pubblici e servizi»: le concessioni di cui all'art. 3, comma 1, lettere, rispettivamente, uu) e vv), del Codice; m) «Contraente»: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria o il soggetto che stipula l'Assicurazione con la Societa'; n) «Decreto»: il presente provvedimento; o) «Esecutore dei lavori»: gli operatori economici di cui all'art. 45 del Codice ai quali sono stati dati in affidamento i lavori; p) «Fideiussione»: la garanzia fideiussoria con la quale il Garante si obbliga personalmente verso il Committente garantendo l'adempimento di un'obbligazione del Contraente; q) «Forza maggiore»: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste ed eventi simili; r) «Franchigia»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura fissa, che resta a carico del Contraente; s) «Garante»: la Banca o l'Intermediario finanziario o l'Impresa di assicurazione di cui alle lettere g), v) e u), che rilascia la garanzia fideiussoria, muniti di apposita autorizzazione ed iscritti nei relativi Albi o Registri o Elenchi, come previsto dalla legge, i cui estremi sono riportati nella garanzia e nella Scheda Tecnica; t) «Gravi difetti costruttivi»: difetti gravi che colpiscono le Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa e attuale la stabilita' e/o l'agibilita' dell'opera stessa, sempreche', in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilita' emessa dall'Autorita' competente; u) «Impresa di assicurazione»: impresa autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo n. 15 (cauzione) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348; v) «Intermediario finanziario»: societa' iscritta nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; z) «Indennizzo/Risarcimento»: la somma dovuta dalla Societa' in caso di sinistro; aa) «Lavori»: le attivita' di cui all'art. 3, comma 1, lettere nn) e oo), del Codice; bb) «Luogo di esecuzione delle opere»: il cantiere-area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicato nella Scheda Tecnica, nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate; cc) «Offerente»: l'operatore economico che presenta offerta; dd) «Opere»: le opere di cui all'art. 3, comma 1, lettera pp), del Codice o le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica; ee) «Opere preesistenti»: opere, impianti e cose, che per volume, peso e destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati; ff) «Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata»: le parti strutturali dell'opera, cioe' quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche; gg) «Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata»: le opere di completamento e finitura non rientranti nella definizione recata dalla lettera ff), come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico e acustico, infissi, basamenti per macchine e impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e opere simili; hh) «Periodo di garanzia di manutenzione»: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 7, del Codice; ii) «Premio»: somma dovuta dal Contraente al Garante o alla Societa' quale controprestazione a fronte del rilascio della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione; ll) «Progettista dei lavori»: il pubblico dipendente o i soggetti di cui all'articolo 46 del Codice; mm) «Quota di responsabilita'»: nelle garanzie di cui agli schemi tipo 1.1.1, 1.2.1, 1.3.1, 1.4.1, 1.5.1 ed 1.6.1, la percentuale di suddivisione interna della responsabilita' tra i Garanti obbligati in solido per la Somma garantita verso la Stazione appaltante; nn) «Responsabile del procedimento»: il dipendente pubblico che, ai sensi dell'art. 31 del Codice, ha la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo; oo) «Scheda Tecnica»: la scheda obbligatoria, annessa ad ogni Schema Tipo di garanzia fideiussoria o Assicurazione, che riporta, in relazione alla prima, gli elementi informativi essenziali della garanzia stessa e prova il rilascio di quest'ultima da parte del Garante firmatario nei confronti della Stazione appaltante e, in relazione alla seconda, gli elementi informativi e riepilogativi dell'Assicurazione stessa; pp) «Schema Tipo»: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole garanzie fideiussorie e delle singole Assicurazioni; qq) «Scoperto»: la parte di danno indennizzabile per sinistro, espressa in misura percentuale e calcolata sull'Indennizzo/Risarcimento, che resta a carico del Contraente; rr) «Sinistro»: il verificarsi del fatto dannoso per il quale e' prestata l'Assicurazione; ss) «Somma garantita/assicurata o importo complessivo garantito/massimale»: l'importo massimo complessivo della garanzia fideiussoria o dell'Assicurazione; tt) «Societa'»: l'impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio dell'attivita' assicurativa nel ramo 13 (responsabilita' civile generale) di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; uu) «Stazione appaltante o committente»: i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lettera o), del Codice. SEZIONE I - GARANZIE FIDEIUSSORIE 1. Normativa di riferimento 1. Le garanzie fideiussorie di cui alla presente Sezione sono: ===================================================================== | | Riferimenti | | | Titolo | normativi | Schema tipo | +==========================+==================+=====================+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 93, | 1.1 singola 1.1.1 | |la cauzione provvisoria |comma 1 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 103,| 1.2 singola 1.2.1 | |la cauzione definitiva |comma 1 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 35, | 1.3 singola 1.3.1 | |l'anticipazione |comma 18 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 103,| 1.4 singola 1.4.1 | |la rata di saldo |comma 6 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria per |50/2016, art. 104,| 1.5 singola 1.5.1 | |la risoluzione |comma 1 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ | |Decreto | | | |legislativo n. | | |Garanzia fideiussoria di |50/2016, art. 104,| 1.6 singola 1.6.1 | |buon adempimento |comma 1 | piu' garanti | +--------------------------+------------------+---------------------+ 2. Schemi tipo 2.1. Schema tipo 1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara, indicata nella Scheda Tecnica, nonche' al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice. 2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta; b) ha validita' di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validita' maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito; c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro 30 giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice); d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorche' e' automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). 2. Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purche' tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice). 3. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 4. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Somma garantita
1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al 2% dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. 2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice. 3. L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 8. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod.civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod.civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice 1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso: a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previste ai sensi dell'art. 104, comma 1, del Codice, b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice; qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario. 2. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne' qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati dall'art. 93, comma 8, secondo periodo, del Codice.
Art. 7. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 8. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e le notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 9. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 10. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.2. Schema tipo 1.1.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria provvisoria costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PROVVISORIA COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante si impegna, nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al pagamento degli importi dovuti dal Contraente per il mancato adempimento degli obblighi ed oneri inerenti alla partecipazione alla gara indicata nella Scheda Tecnica, nonche' al pagamento degli importi dovuti nei casi di escussione di cui all'art. 89, comma 1, quinto periodo, del Codice. 2. In particolare, a termini dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione per fatto del Contraente o per l'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. La garanzia: a) decorre dalla data di presentazione dell'offerta; b) ha validita' di centottanta giorni a partire dalla data indicata alla lettera a), ovvero, la validita' maggiore o minore richiesta nel bando o nell'invito; c) viene svincolata dalla Stazione appaltante qualora il Contraente non risulti aggiudicatario della gara, entro trenta giorni dall'aggiudicazione ad altra impresa concorrente, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 9, del Codice); d) cessa al momento della sottoscrizione del contratto da parte del Contraente qualora esso risulti aggiudicatario, allorche' e' automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto (art. 93, comma 6, del Codice). 2. Qualora il bando o l'invito lo richiedano, il Garante si impegna a rinnovare la garanzia, per un ulteriore periodo di durata pari a quello indicato nel bando o nell'invito stesso, su richiesta della Stazione appaltante e purche' tale richiesta pervenga al Garante entro il termine di efficacia della garanzia (art. 93, comma 5, del Codice). 3. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui ai commi primo e secondo puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 4. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'
1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al 2% dell'importo posto a base di gara, cosi' come sancito dall'art. 93, comma 1, del Codice, salva diversa indicazione contenuta nel bando o nell'invito e formulata ai sensi dell'art. 93, comma 1, secondo e terzo periodo, del Codice. 2. Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al primo comma e' ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice. 3. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 4. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 5. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia provvisoria e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 6. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione dei motivi per i quali la Stazione appaltante attiva l'escussione. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 8. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Impegno al rilascio della garanzia prevista dall'art. 103 del Codice o delle garanzie previste dall'art. 104 del Codice 1. Il Garante si impegna nei confronti del Contraente, ai sensi dell'art. 93, comma 8, del Codice, a rilasciare, a seconda del caso: a) la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 103, comma 1, del Codice; ovvero, laddove previsto dall'art. 104, comma 1, del Codice, b) la garanzia per la risoluzione e la garanzia di buon adempimento di cui all'art. 104, comma 1, del Codice, qualora il Contraente risultasse aggiudicatario o affidatario. 2. Il presente articolo non si applica qualora nella Scheda Tecnica il Garante non abbia confermato l'assunzione del relativo impegno, ne' qualora il contraente sia uno dei soggetti indicati all'art. 93, comma 8, secondo periodo del Codice.
Art. 7. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 8. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 9. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 10. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.3. Schema tipo 1.2 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme previste dalle norme sopra richiamate. 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Affidatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione, dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Somma garantita
1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed e' pari al: a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. Qualora ricorrano le condizioni, la somma garantita indicata al primo comma e' ridotta ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. 3. L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica. 4. La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente a sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.4. Schema tipo 1.2.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA DEFINITIVA COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante, in conformita' all'art. 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalla norma sopra richiamata. 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Affidatario ai sensi dell'art. 103 del Codice, in caso di: a) inadempimento di qualunque obbligazione derivante dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) della eventuale maggior spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Affidatario; iii) di quanto dovuto dall'Affidatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, ovvero, dalla data di emissione del certificato di verifica di conformita' o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 103, commi 1 e 5, del Codice), salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'
1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Codice, ed e' pari al: a) 10% dell'importo contrattuale, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta minori o uguali al 10%; b) 10% dell'importo contrattuale, aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, nel caso di aggiudicazione con ribassi d'asta superiori al 10% e, nel caso di ribassi d'asta superiori al 20%, di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. Qualora ricorrano le condizioni, l'importo complessivo indicato al primo comma e' ridotto ai sensi di quanto stabilito dall'art. 93, comma 7, del Codice, come previsto dall'art. 103, comma 1, del Codice. 3. La garanzia e' progressivamente svincolata in via automatica a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, in conformita' a quanto disposto dall'art. 103, comma 5, del Codice. 4. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 5. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 6. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia definitiva e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 7. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione e notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.5. Schema tipo 1.3 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE (Prestazioni) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice.
Art. 2. Durata della garanzia
1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Somma garantita
1. La somma garantita, cosi' come riportato nella Scheda Tecnica, e' pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 2. L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella Scheda Tecnica. 3. La garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante.
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia. 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.6. Schema tipo 1.3.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per l'anticipazione costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L'ANTICIPAZIONE COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Prestazioni) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione, totale o parziale, dell'anticipazione non recuperata mediante trattenute nel corso della prestazione, compresa la maggiorazione degli interessi legali calcolati al tasso vigente, a seguito di provvedimento di decadenza dall'anticipazione stessa assunto in conformita' all'art. 35, comma 18, del Codice.
Art. 2. Durata della garanzia
1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione dell'anticipazione; b) cessa alla data del recupero totale dell'anticipazione secondo il cronoprogramma della prestazione e, comunque, alla data di ultimazione della stessa, risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'
1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari al valore dell'importo dell'anticipazione erogata cosi' come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. 2. La garanzia e' gradualmente ed automaticamente ridotta nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Stazione appaltante. 3. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 4. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 5. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per l'anticipazione e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 6. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita alla data dell'escussione, a titolo di residua anticipazione non recuperata, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del provvedimento di decadenza assunto dalla Stazione appaltante ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice e della somma dovuta a tale titolo. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non godra' del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante. 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia. 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante, dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.7. Schema tipo 1.4 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformita' e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Somma garantita
1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari all'importo della rata di saldo erogata, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi (artt. 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). 2. L'importo della somma garantita in linea capitale e' indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente, - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente, ai sensi dell'art. 1. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC inviate agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.8. Schema tipo 1.4.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la rata di saldo costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RATA DI SALDO COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori, Servizi e Forniture) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, alla restituzione totale o parziale della rata di saldo e dei relativi interessi legali per il pagamento di quanto eventualmente dovuto dal Contraente per difformita' e vizi dell'opera, dei servizi e delle forniture oggetto del contratto ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di erogazione della rata di saldo; b) cessa in ogni caso decorsi due anni dalla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione o della verifica di conformita', allorche' si estingue ad ogni effetto. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla stazione appaltante.
Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'
1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' pari all'importo della rata di saldo erogata cosi' come riportato nella Scheda Tecnica, maggiorato degli interessi legali calcolati al tasso vigente per il periodo intercorrente tra la data di erogazione, ovvero la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformita' nel caso di appalti di servizi o forniture, e l'assunzione del carattere di definitivita' dei medesimi (articoli 103, comma 6, e 102, comma 3, del Codice). 2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita in linea capitale della garanzia per la rata di saldo e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, a titolo di restituzione della rata di saldo, oltre ai relativi interessi legali entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 1. 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante, dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.9. Schema tipo 1.5 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. La garanzia e' operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione. 2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e, comunque, nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice): a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori; c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione; d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante, da parte della Stazione appaltante, dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Somma Garantita
1. La Somma Garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice. 2. L'ammontare della Somma Garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente. 2. Tale comunicazione dovra' contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione: a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente; b) dell'importo contrattuale del riaffidamento; c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento; d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori; e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria. 3. La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 5. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Garante indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.10. Schema tipo 1.5.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria per la risoluzione costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA PER LA RISOLUZIONE COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. La garanzia e' operante per i casi di risoluzione del contratto previsti dal Codice Civile e dal Codice a cui segua il riaffidamento dei lavori non conclusi dal Contraente per effetto della risoluzione. 2. Il Garante si impegna nei confronti della Stazione appaltante, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei costi relativi alle procedure di riaffidamento dei lavori e dell'eventuale maggior costo tra importo contrattuale risultante dall'aggiudicazione originaria dei lavori e importo contrattuale del riaffidamento dei lavori stessi, sommati i pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi in base agli stati d'avanzamento.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. La garanzia (art. 104, comma 6, del Codice): a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa automaticamente alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori; c) cessa automaticamente a seguito della sua escussione; d) cessa automaticamente decorsi tre mesi dalla data del riaffidamento dei lavori. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze che precedono puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'
1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 4, del Codice. 2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia per la risoluzione e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti dei danni effettivamente subiti dalla Stazione appaltante e comunque nel limite massimo della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione, inviata per conoscenza anche al Contraente. 2. Tale comunicazione dovra' contenere in particolare, ai sensi dell'art. 104, comma 5, del Codice, l'indicazione: a) del riaffidamento dei lavori non terminati dal Contraente; b) dell'importo contrattuale del riaffidamento; c) dei costi sostenuti per la procedura di riaffidamento; d) dei pagamenti effettuati al Contraente o da effettuarsi per stati d'avanzamento lavori; e) dei conseguenti maggiori costi dell'appalto rispetto all'aggiudicazione originaria. 3. La richiesta dovra' pervenire entro i termini di cui all'art. 2 ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 4. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 5. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 6. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.11. Schema tipo 1.6 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garante
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante, in conformita' agli articoli 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Somma garantita
1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolata in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed e' pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione. 2. L'ammontare della somma garantita e' indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante, - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice). 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice).
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. 2.12. Schema tipo 1.6.1 (d.m. _____) Garanzia fideiussoria di buon adempimento costituita da piu' garanti
GARANZIA FIDEIUSSORIA DI BUON ADEMPIMENTO COSTITUITA DA PIU' GARANTI (Lavori) (Affidamento al Contraente generale o appalto di particolare valore, se prevista dal Bando o dall'Avviso di gara) Condizioni che rilevano nel rapporto tra Stazione appaltante e Garanti)
Art. 1. Oggetto della garanzia
1. Il Garante, in conformita' agli articoli 104, comma 3, e 103, commi 1 e 2, del Codice, si impegna nei confronti della Stazione appaltante, nei limiti della somma garantita indicata nella Scheda Tecnica, al risarcimento dei danni da questa subiti in conseguenza del mancato o inesatto adempimento da parte del Contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme disciplinate dalle norme sopra richiamate, con espressa esclusione dei maggiori costi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice, in quanto oggetto della garanzia «per la risoluzione». 2. Il Garante, pertanto, si impegna al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore ai sensi degli articoli 104 e 103 del Codice in caso di: a) inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto; b) risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; c) rimborso: i) delle maggiori somme pagate dalla Stazione appaltante all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilita' del maggior danno verso l'Appaltatore; ii) di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto o comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. 3. La garanzia e' estesa alle obbligazioni accertate a carico del Contraente con sentenza passata in giudicato derivanti dalla violazione degli impegni assunti con la sottoscrizione del protocollo di legalita' eventualmente presente nei documenti di gara. 4. L'estensione opera a condizione che la violazione venga comunicata dalla Stazione appaltante al Garante nel periodo di validita' della garanzia ed e' limitata ad un importo pari al 10% della somma garantita al momento della suddetta comunicazione. 5. Limitatamente a tale caso la garanzia, salvo che non venga nel frattempo integralmente escussa per altro motivo, sara' automaticamente prorogata, per il solo importo anzidetto, oltre la durata prevista dall'art. 2 e fino al decorso dei sei mesi successivi al passaggio in giudicato della sentenza che accerti la violazione dopodiche' perdera' automaticamente efficacia.
Art. 2. Efficacia e durata della garanzia
1. L'efficacia della garanzia: a) decorre dalla data di stipula del contratto; b) cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorche' si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 104, comma 3, del Codice) salvo quanto indicato nel quinto comma dell'art. 1. 2. La liberazione anticipata della garanzia rispetto alle scadenze di cui alla lettera b) del primo comma puo' aver luogo solo con la restituzione al Garante da parte della Stazione appaltante dell'originale della garanzia stessa con annotazione di svincolo o con comunicazione scritta della Stazione appaltante al Garante. 3. Il mancato pagamento del premio/commissione non puo' essere opposto alla Stazione appaltante.
Art. 3. Importo complessivo garantito o somma garantita e quota di responsabilita'
1. La somma garantita dalla presente fideiussione e' calcolato in conformita' a quanto disposto dall'art. 104, comma 3, del Codice ed e' pari al 5% dell'importo contrattuale come risultante dall'aggiudicazione. 2. La suddivisione per quote opera esclusivamente nei rapporti interni ai garanti medesimi fermo restando il vincolo di solidarieta' nei confronti della stazione appaltante o del soggetto aggiudicatore. 3. Le quote congiuntamente considerate e indicate nelle singole garanzie, ovvero, indicate unitariamente nell'unico atto corrispondono, in ogni caso, all'importo complessivo garantito. 4. L'ammontare dell'importo complessivo o somma garantita della garanzia di buon adempimento e della quota di responsabilita' e' indicato nella Scheda Tecnica. 5. La presente garanzia viene rilasciata congiuntamente alla garanzia rilasciata dagli altri garanti indicati nella Scheda Tecnica.
Art. 4. Escussione della garanzia
1. Il Garante corrispondera' l'importo dovuto dal Contraente, nei limiti della somma garantita, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della Stazione appaltante - inviata per conoscenza anche al Contraente - recante l'indicazione del titolo per cui si richiede l'escussione e l'indicazione degli importi dovuti dal Contraente ai sensi dell'art. 103, commi 1 e 2, del Codice (con espressa esclusione degli importi di cui all'art. 104, comma 5, del Codice). 2. Tale richiesta dovra' pervenire al Garante, entro i termini di cui all'art. 2, ed essere formulata in conformita' all'art. 7. 3. Il Garante non gode del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 cod. civ. e rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, cod. civ.. 4. Resta salva l'azione di ripetizione verso la Stazione appaltante per il caso in cui le somme pagate dal Garante risultassero parzialmente o totalmente non dovute dal Contraente o dal Garante (art. 104, comma 10, del Codice). 5. Ogni pagamento in base alla presente garanzia sara' effettuato dal Garante (se diverso) per il tramite del Mandatario/delegatario indicato nella Scheda Tecnica.
Art. 5. Surrogazione - Regresso
1. Il Garante, nei limiti delle somme pagate, e' surrogato alla Stazione appaltante in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 2. Il Garante ha altresi' diritto di regresso verso il Contraente per le somme pagate in forza della presente garanzia (art. 104, comma 10, del Codice). 3. La Stazione appaltante facilitera' le azioni di recupero fornendo al Garante tutti gli elementi utili in suo possesso.
Art. 6. Sanzioni internazionali
1. Nessun garante e' tenuto a fornire la copertura e a prestare beneficio conseguente o a pagare alcuna pretesa, nella misura in cui la fornitura di tale copertura, la prestazione di tali benefici o il pagamento di tale pretesa possa esporre il garante stesso a qualsivoglia sanzione, divieto o restrizione ai sensi delle risoluzioni delle Nazioni Unite ovvero sanzioni economiche o commerciali, legislative o regolamentari dell'Unione europea, degli Stati Uniti d'America, dell'Area Economica Europea e/o di qualunque altra legge nazionale applicabile in materia di sanzioni economiche o commerciali e/o di embargo internazionale.
Art. 7. Forma delle comunicazioni. Mandatario/delegatario
1. Tutte le comunicazioni e notifiche al Garante dipendenti dalla presente garanzia, per essere valide, devono essere fatte esclusivamente con lettera raccomandata o tramite PEC agli indirizzi del Mandatario/delegatario indicati nella Scheda Tecnica. 2. Parimenti, ogni comunicazione o notifica alla Stazione appaltante dipendenti dalla presente garanzia, devono essere fatte esclusivamente per il tramite del Mandatario/delegatario.
Art. 8. Foro competente
1. In caso di controversia fra il Garante e la Stazione appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 9. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge. SEZIONE II - COPERTURE ASSICURATIVE 1. Normativa di riferimento 1. Le polizze assicurative di cui alla presente Sezione sono: ===================================================================== | Titolo | Riferimenti normativi | Schema tipo | +=============================+=======================+=============+ |Copertura assicurativa della | | | |responsabilita' civile | | | |professionale del dipendente |Decreto legislativo n. | | |pubblico incaricato della |50/2016, art. 24, comma| | |progettazione dei lavori |4 | 2.1 | +-----------------------------+-----------------------+-------------+ |Copertura assicurativa della | | | |responsabilita' civile | | | |professionale dei progettisti| | | |liberi professionisti o delle|Decreto legislativo n. | | |societa' di professionisti o |50/2016, art. 24, comma| | |delle societa' di ingegneria |4 | 2.2 | +-----------------------------+-----------------------+-------------+ |Copertura assicurativa per | | | |danni di esecuzione, |Decreto legislativo n. | | |responsabilita' civile terzi |50/2016, art. 103, | | |e garanzia di manutenzione |comma 7 | 2.3 | +-----------------------------+-----------------------+-------------+ |Copertura assicurativa | | | |indennitaria decennale e per |Decreto legislativo n. | | |responsabilita' civile |50/2016, art. 103, | | |decennale |comma 8 | 2.4 | +-----------------------------+-----------------------+-------------+ 2. Schemi tipo 2.1. Schema tipo 2.1 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori Copertura assicurativa della Responsabilita' civile professionale del dipendente pubblico incaricato della progettazione di lavori
Art. 1. Oggetto dell'assicurazione
1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per i maggiori costi sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato.
Art. 2. Assicurato
1. Ai fini della presente copertura assicurativa e' considerato Assicurato il singolo dipendente pubblico o la pluralita' di dipendenti pubblici che la Stazione appaltante abbia incaricato della progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto, fermo peraltro l'onere di stipula a carico dell'Amministrazione stessa ai sensi dell'art. 24, comma 4, del Codice. 2. L'Assicurato puo' prestare previamente assenso affinche' il pagamento dell'indennizzo sia effettuato dalla Societa' direttamente al Contraente-terzo danneggiato (Stazione appaltante).
Art. 3. Condizioni di validita' dell'assicurazione
1. La presente copertura opera esclusivamente per i maggiori costi di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Societa' nei modi e nei termini di cui agli articoli 15 e 19. 2. La presente copertura non e' efficace nel caso in cui: a) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; b) i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato, il coniuge, i genitori, i figli, nonche' qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, sia proprietario, amministratore, legale rappresentante o socio a responsabilita' illimitata. 3. Nei casi di cui al secondo comma la Societa' rimborsera' al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 4. Determinazione dell'indennizzo
1. Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia incaricato l'Assicurato della progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5. Rischi esclusi dall'assicurazione
1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attivita' di direzione dei lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorita'; d) relativi al danno erariale; e) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattivita'; f) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivanti dalla legge; g) conseguenti a: furto rapina incendio smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato; h) conseguenti ad attivita' di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese; i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato; l) imputabili agli organi direttivi della Stazione appaltante; m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato un'illegittima percezione di utilita'; o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi; p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
Art. 6. Durata dell'assicurazione
1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data della consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico affidato comunicata dall'Assicurato ai sensi dell'art. 15, primo comma; b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, purche' gli eventi per i quali e' prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato entro la predetta data. 2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Societa' rimborsera' al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7. Estensione territoriale
1. L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 8. Massimale di assicurazione
1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa e' quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice. 2. Detto massimale non puo' comunque essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata. 3. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione della Societa' per uno o piu' sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 9. Pluralita' di assicurati
1. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralita' di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra loro.
Art. 10. Vincolo di solidarieta'
1. In caso di responsabilita' solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato.
Art. 11. Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. 2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. 3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Societa' e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. 4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale.
Art. 12. Dichiarazioni
1. L'assicurazione e' prestata in base alle dichiarazioni rese dal Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa. 2. Il Contraente dichiara che: a) l'Assicurato e' abilitato all'esercizio della professione e in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione; b) l'attivita' di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato; c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice. 3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 13. Premio
1. L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lettera a), sempreche' sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del suddetto premio. 2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. 3. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Societa' indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lettera b).
Art. 14. Modifiche dell'assicurazione
1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 15. Obblighi dell'Assicurato
1. L'Assicurato deve comunicare tempestivamente alla Societa' la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto. 2. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Societa', entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. 3. In particolare, l'Assicurato deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilita'.
Art. 16. Proroga dell'assicurazione
1. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato puo' chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Societa' si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 17. Oneri fiscali
1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 18. Rischio cyber
1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 4) utilizzo di cripto valute; 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 2) «Violazione del Sistema Informatico».
Art. 19. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni alle quali e' tenuto l'Assicurato debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa' ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 20. Foro competente
1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 21. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana. 2.2. Schema tipo 2.2 (d.m. _____) Copertura assicurativa della responsabilita' civile professionale dei soggetti di cui all'articolo 46 del Codice Copertura assicurativa della Responsabilita' civile professionale dei soggetti di cui all'articolo 46 del Codice
Art. 1. Oggetto dell'assicurazione
1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese), per: a) nuove spese di progettazione dell'opera o di parte di essa e b) maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara, come definiti all'art. 106, comma 10, del Codice, imputabili a colpa professionale dell'Assicurato e/o dei professionisti della cui opera egli si avvale.
Art. 2. Assicurato e Contraente
1. Ai fini della presente copertura assicurativa e' considerato Assicurato e Contraente il soggetto di cui all'art. 46, comma 1, lett. a), b), c), d), d-bis), e), f), del Codice, che la Stazione appaltante abbia incaricato di eseguire la progettazione posta a base di gara dell'opera oggetto dell'appalto. 2. Per l'onere di stipula vale quanto disposto dall'art. 24, comma 4, del Codice. 3. E' ammessa una deroga all'onere di stipula qualora il professionista sia gia' in possesso di una polizza di responsabilita' civile professionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, a condizione che la stessa presenti le medesime caratteristiche definite nel presente Schema, in termini di oggetto della copertura assicurativa e di condizioni contrattuali, e preveda un massimale specifico per il rischio oggetto della presente copertura.
Art. 3. Condizioni di validita' dell'assicurazione
1. La presente copertura opera esclusivamente per le nuove spese di progettazione e per i maggiori costi, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto posto a base di gara manifestatisi e notificati all'Assicurato entro la data di cui all'art. 6, primo comma, ultimo periodo, e denunciati alla Societa' nei modi e nei termini di cui agli articoli 16 e 20. 2. La presente copertura non e' efficace nel caso in cui: a) l'attivita' di progettazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; b) la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dal Codice o da incompetenza o da eccesso di potere; c) i lavori progettati siano eseguiti: dal Contraente e dall'Assicurato, dal coniuge, dai genitori, dai figli, nonche' da qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente, o dalla Stazione appaltante, nonche' da imprese da loro controllate, controllanti o collegate, o di cui essi o i loro amministratori o legali rappresentanti siano soci a responsabilita' illimitata, amministratori o dipendenti; da soggetti di cui l'Assicurato e Contraente si sia avvalso per la realizzazione dell'incarico di progettazione. 3. Nei casi di cui al secondo comma la Societa' rimborsera' all'Assicurato e Contraente il premio pagato al netto delle imposte. Nei casi di inefficacia della copertura per colpa imputabile alla Stazione appaltante, la stessa si fara' carico delle imposte sulla copertura assicurativa che la Societa' non rimborsa all'Assicurato e Contraente.
Art. 4. Determinazione dell'indennizzo
1. Fermo il massimale indicato all'art. 8: a) le spese di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese di nuova progettazione che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere rispetto a quelle che avrebbe sostenuto se il progetto fosse stato redatto esente da errori od omissioni e alla condizione che il nuovo progetto sia stato affidato, per motivate ragioni, a progettista diverso dall'Assicurato e Contraente; b) i costi di cui all'art. 1, comma 1, lett. b), sono indennizzabili nei limiti dei maggiori costi che la Stazione appaltante affidante l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione dell'opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.
Art. 5. Rischi esclusi dall'assicurazione
1. L'assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi: a) conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a danneggiamento di cose; b) conseguenti allo svolgimento di attivita' di direzione dei lavori; c) conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorita'; d) relativi al danno erariale; e) derivanti da obbligazioni volontariamente assunte dall'Assicurato e Contraente e non direttamente derivanti dalla legge; f) relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi di acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattivita'; g) conseguenti a: furto rapina incendio smarrimento, distruzione, danneggiamento, che abbiano per oggetto documenti (ivi compresi titoli) in custodia all'Assicurato e Contraente; h) conseguenti ad attivita' di consulenza e comunque al mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque titolo o scopo intraprese; i) derivanti dalla utilizzazione, divulgazione o comunicazione, per fini diversi da quelli istituzionali, di dati, fatti o notizie inerenti direttamente o indirettamente a terzi/utenti da parte dell'Assicurato e Contraente; l) imputabili agli amministratori dell'Assicurato e Contraente; m) derivanti dall'uso fraudolento, da chiunque effettuato, di sistemi di elaborazione dati e computer; n) conseguenti ad atti od operazioni da cui sia derivata per l'Assicurato e Contraente, l'amministratore o i dipendenti di questo un'illegittima percezione di utilita'; o) conseguenti a mancata esecuzione o ad esecuzione non a regola d'arte dei lavori da parte dell'esecutore degli stessi; p) derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto.
Art. 6 Durata dell'assicurazione
1. L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica: a) decorre dalla data di consegna della progettazione, intesa quale completamento dell'incarico; b) cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro sei mesi o dodici mesi dalla ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice, purche' gli eventi per i quali e' prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato e Contraente entro la predetta data. 2. Qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dell'esecuzione dei lavori non sia avvenuto entro ventiquattro mesi dalla data di aggiudicazione della relativa gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso la Societa' rimborsera' al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.
Art. 7. Estensione territoriale
1. L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi relativi a contratti da eseguire all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero ad uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 8. Massimale di assicurazione
1. Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa e' quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato in relazione all'importo dei lavori progettati e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 106 del Codice. 2. Detto massimale non puo' comunque essere inferiore: a) al 10% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo, iva esclusa, inferiore a 5.225.000 euro; b) al 20% dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2.500.000 euro, per lavori di importo, iva esclusa, pari o superiore a 5.225.000 euro. 3. L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione complessiva della Societa' per uno o piu' sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.
Art. 9. Pluralita' di assicurati
1. Qualora la garanzia venga prestata per una pluralita' di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilita' di piu' assicurati fra loro.
Art. 10. Vincolo di solidarieta'
1. In caso di responsabilita' solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato e Contraente.
Art. 11. Scoperto/franchigia in caso di sinistro
1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.
Art. 12. Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato e Contraente, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato e Contraente stesso. 2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato e Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda. 3. Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Societa' e Assicurato e Contraente in proporzione del rispettivo interesse. 4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato e Contraente per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale.
Art. 13. Dichiarazioni
1. L'assicurazione e' prestata in base alle dichiarazioni rese dall'Assicurato e Contraente nella proposta-questionario che forma parte integrante della presente copertura assicurativa. 2. Il Contraente dichiara che: a) l'Assicurato e/o i professionisti di cui si avvale sono regolarmente iscritti nell'Albo professionale; b) l'attivita' di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato e Contraente; c) la Stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice; d) l'Assicurato e Contraente, i rappresentanti ed i professionisti di cui si avvale sono in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione. 3. In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonche' la stessa cessazione dell'assicurazione (articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.).
Art. 14. Premio
1. L'assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6, primo comma, lettera a), sempreche' sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24,00 del giorno del pagamento del suddetto premio. 2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche. 3. Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dalla Societa' indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6, primo comma, lettera b).
Art. 15. Modifiche dell'assicurazione
1. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 16. Obblighi dell'Assicurato e Contraente
1. L'Assicurato e Contraente deve comunicare tempestivamente alla Societa' la data effettiva di inizio dell'esecuzione dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dell'esecuzione dei lavori stessi entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione del progetto. 2. In caso di sinistro, l'Assicurato e Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa oppure alla Societa', entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. 3. In particolare l'Assicurato e Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 106, comma 9, del Codice e di ogni riserva formulata dall'Esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilita'.
Art. 17. Proroga dell'assicurazione
1. Qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i sei o dodici mesi dalla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6, primo comma, lett. b), l'Assicurato e Contraente puo' chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Societa' si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate. 2. Qualora la proroga di cui al primo comma dipenda da causa non imputabile all'Assicurato e Contraente, la Societa' si impegna ad accettare il pagamento del relativo premio anche da parte della Stazione appaltante, che tuttavia non assume la qualita' di Contraente.
Art. 18. Oneri fiscali
1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato e Contraente.
Art. 19. Rischio cyber
1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 4) utilizzo di cripto valute; 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 2) «Violazione del Sistema Informatico».
Art. 20. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni alle quali e' tenuto l'Assicurato e Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa' ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 21. Foro competente
1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.
Art. 22. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana. 2.3. Schema tipo 2.3 (d.m. _____) Copertura assicurativa per danni di esecuzione, responsabilita' civile terzi e garanzia di manutenzione Copertura assicurativa per danni di esecuzione, Responsabilita' civile terzi e Garanzia di manutenzione Sezione A - Copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione e garanzia di manutenzione
Art. 1. Oggetto dell'assicurazione
1. La Societa' si obbliga a tenere indenne il Committente, anche nella qualita' di Direttore dei lavori o proprietario delle opere preesistenti, e il Contraente da tutti i rischi di esecuzione che causino danni materiali e diretti alle opere assicurate, poste nel luogo indicato nella Scheda Tecnica, per l'esecuzione delle stesse durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, da qualunque causa determinati, salvo le delimitazioni e le condizioni esposte nella presente copertura assicurativa. 2. L'obbligo della Societa' concerne esclusivamente: Partita 1 - Opere il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite delle somme assicurate - dei costi e delle spese necessari per rimpiazzare, ripristinare e ricostruire parzialmente o totalmente le opere assicurate; Partita 2 - Opere preesistenti il rimborso - per la parte eccedente l'importo della franchigia o scoperto, con il relativo minimo e massimo, convenuti e nel limite del massimale assicurato - dei danni materiali e diretti verificatisi in dipendenza della esecuzione delle opere assicurate; Partita 3 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla piu' vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile, nonche' il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.
Art. 2. Assicurato
1. Ai fini della presente copertura assicurativa e' considerato Assicurato il Contraente.
Art. 3. Condizioni di assicurazione
1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni: a) per ogni opera sia stato approvato il progetto esecutivo, se previsto, al quale la Societa' puo' in qualunque momento avere accesso; b) il progetto sia stato eseguito da progettisti abilitati e sia stato verificato, come previsto dall'art. 26 del Codice; c) venga fornita alla Societa' copia del capitolato speciale di appalto e del contratto di appalto o verbale di aggiudicazione, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa, da cui si possano desumere gli importi e la durata dei lavori; d) per le opere assicurate siano effettuati i collaudi in corso d'opera, se previsti, e siano stati presentati i relativi elaborati, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa; e) il Contraente abbia indicato alla Societa' nei termini di tempo previsti dalla legge i lavori subappaltati e le imprese subappaltatrici. 2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non e' operante. 3. Inoltre l'assicurazione e' prestata, per il periodo successivo alla ultimazione dei lavori e fino alla data di cui all'art. 6, primo comma, lettera b), con l'ulteriore condizione che sia curata e garantita la buona conservazione delle opere assicurate e la custodia del cantiere e delle opere stesse, mantenendo efficienti le misure di sicurezza e rispettando tutte le procedure di verifica e di controllo in funzione della tipologia dei luoghi e delle opere assicurate.
Art. 4. Esclusioni specifiche della Sezione A
1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, la Societa' non e' obbligata ad indennizzare: a) i costi di sostituzione di materiali difettosi, di modifica o di rifacimento di lavori eseguiti in difformita' dalle condizioni stabilite nel contratto di appalto, in altri contratti o nelle prescrizioni progettuali, negli ordini di servizio del Direttore dei lavori, oppure in contrasto con norme di legge o regolamenti o in violazione di diritti altrui, ferma restando l'indennizzabilita' per le altre parti dell'opera eventualmente danneggiate; b) i danni causati da residuati bellici esplosivi di qualsiasi tipo; c) i danni di cui deve rispondere l'Esecutore dei lavori a norma degli articoli 1667, 1668, 1669 cod. civ.; d) i danni da azioni di terzi; e) i danni da forza maggiore; f) i danni da errori di progettazione o da insufficiente progettazione (salvo specifica inclusione, su richiesta della Stazione Appaltante); g) i maggiori costi per lavoro straordinario, notturno, festivo o per trasporto a grande velocita'; h) i danni da incendio, se i dispositivi antincendio previsti dai piani di sicurezza non sono stati, compatibilmente con l'avanzamento dei lavori, installati e messi in grado di funzionare. 2. La Societa' inoltre non e' obbligata a indennizzare: i) nel caso di esecuzione di gallerie, i costi per: i.1) rimozione di materiale al di fuori della linea minima di progetto; i.2) riempimento di spazi in eccedenza alla linea minima di progetto; i.3) pompaggio di acque sotterranee ed i danni in conseguenza di mancato pompaggio di tali acque; i.4) consolidamento e compattamento di terreno sciolto, iniezioni in terreni spingenti, isolamento contro l'acqua e sua derivazione necessari a seguito di sinistro; i.5) qualsiasi misura preventiva in vista di sinistro, salvo che la stessa possa configurarsi come spesa di salvataggio risarcibile a termini di legge; l) nel caso di esecuzione di dighe: l.1) le spese per iniezioni in terreni spingenti o altre misure preventive, anche nel caso che la loro necessita' si manifesti solo durante i lavori di costruzione; l.2) le spese di pompaggio delle acque sostenute per il loro smaltimento, anche se le quantita' d'acqua originariamente previste vengano superate; l.3) le perdite o i danni dovuti al mancato funzionamento dell'impianto di pompaggio delle acque, qualora al momento del sinistro non vi sia disponibilita' di riserve pari ad almeno il 25% degli impianti di pompaggio funzionanti; l.4) le spese per isolamenti supplementari ed impianti necessari per lo scarico di acque superficiali o freatiche; l.5) le spese per la riparazione di danni di erosione alle scarpate o ad altre superfici livellate, qualora il Contraente non abbia preso le misure previste dalle disposizioni di contratto o di progetto e dalle norme della buona tecnica esecutiva; l.6) le spese per la rimozione di terreno franato per qualsiasi causa, avente la sua origine al di fuori dei limiti delle opere assicurate, ma solo nel caso in cui il franamento non dipenda dall'esecuzione dei lavori. Le opere assicurate vengono delimitate dalla proiezione verticale delle linee di intersezione tra le scarpate progettate ed il terreno naturale. Se una frana ha la sua origine in parte al di fuori dei suddetti limiti, il risarcimento sara' limitato a quella parte della frana avente la sua origine entro tali limiti; l.7) le spese per crepe superficiali, mancanza di tenuta o di impermeabilita'. 3. Per l'esecuzione dei lavori sotto riportati valgono inoltre le condizioni seguenti: m) lavori su opere ed impianti preesistenti: m.1) i danni materiali e diretti ad opere ed impianti preesistenti assicurati alla Partita 2, causati da lavori di sottomurazione, da altri lavori nel sottosuolo o da interventi su strutture portanti, sono indennizzabili solo nei casi di crollo totale o parziale oppure di lesioni che compromettano in maniera certa e attuale la stabilita' dell'opera e solo oltre l'importo della franchigia o dello scoperto, con il relativo minimo e massimo, riportato nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma; n) lavori su beni artistici: n.1) nel caso di interventi di ristrutturazione, ampliamento, manutenzione ordinaria o straordinaria che interessino in maniera diretta o indiretta beni di interesse artistico, qualora si verifichi un sinistro indennizzabile, la Societa' non risponde della perdita di valore artistico, storico o culturale degli stessi, ma unicamente delle spese necessarie al ripristino dei beni nelle condizioni antecedenti al sinistro, mediante l'impiego di materiali di corrente utilizzo per interventi analoghi nel mercato edilizio nazionale e con l'adozione di tecniche normalmente a disposizione delle imprese di costruzione. 4. Per la presente garanzia, per sinistro e per durata, valgono il limite massimo di indennizzo, lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, e la franchigia, riportati nella Scheda Tecnica, a carico dell'Assicurato, a differenza di quanto stabilito nell'art. 28, secondo comma.
Art. 5. Somma assicurata - Modalita' di aggiornamento della somma assicurata
1. La somma assicurata alla Partita 1 deve corrispondere, alla consegna dei lavori, all'importo di aggiudicazione dei lavori al netto del ribasso d'asta, comprendendo tutti i costi di: a) lavori a corpo b) lavori a misura c) prestazioni a consuntivo d) lavori in economia e) ogni e qualsiasi altro intervento concernente l'appalto oggetto dell'assicurazione. 2. La predetta somma puo' essere al massimo pari all'importo a base di gara. 3. La somma assicurata per le Partite 2 e 3 e' stabilita nel bando di gara. 4. Il Contraente e' successivamente tenuto ad aggiornare la somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario. 5. Il Contraente deve comunicare alla Societa', entro i tre mesi successivi ad ogni dodici mesi a partire dalla data di decorrenza della copertura assicurativa ed entro tre mesi dal termine dei lavori, gli eventuali aggiornamenti della somma assicurata effettuati in base alle eventuali perizie di variante ed aggiornamenti dei costi dei materiali contabilizzati con atti condivisi con la Stazione Appaltante. La Societa' emettera' le relative appendici di polizza per la variazione. 6. Le somme assicurate per le Partite 2 e 3 sono importi a «primo rischio assoluto», per i quali quindi non vale quanto disposto all'art. 25.
Art. 6. Durata dell'assicurazione
1. L'efficacia dell'assicurazione: a) decorre dalle ore 00,00 della data di consegna dei lavori; b) cessa alle ore 24,00 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, previsto per la data indicata nella Scheda Tecnica, e comunque non oltre sei mesi o dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Codice; c) nel caso di emissione di certificati di collaudo provvisorio soltanto per parti delle opere, cessa solo per tali parti, mentre continua relativamente alle restanti parti non ancora collaudate. 2. L'uso anche parziale o temporaneo delle opere o di parti di opere secondo destinazione equivale, agli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio.
Art. 7. Garanzia di manutenzione
1. Qualora sia previsto - ai sensi dell'art. 103, comma 7, quinto periodo, del Codice - un periodo di garanzia di manutenzione, riportato nella Scheda Tecnica, sono indennizzabili i danni materiali e diretti alle cose assicurate alla Partita 1 della Sezione A, nonche' i danni a terzi di cui alla Sezione B, dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione oppure a fatto del Contraente nello svolgimento delle operazioni di manutenzione previste negli obblighi del contratto d'appalto, ferme le delimitazioni - ad esclusione del comma 3 dell'art. 3 - nonche' gli scoperti e relativi minimi o le franchigie convenuti per il periodo di costruzione riportato nella Scheda Tecnica. 2. Dalla garanzia sono in ogni caso esclusi i danni di cui all'art. 1669 cod. civ.. La durata del periodo di manutenzione e' indicata nella Scheda Tecnica e in ogni caso non puo' superare i ventiquattro mesi.
Art. 8. Interruzione o sospensione della costruzione
1. In caso di interruzione o sospensione della costruzione di durata superiore a quindici giorni consecutivi, il Contraente deve darne immediata comunicazione alla Societa'. In mancanza e solo ove ricorrano le condizioni previste all'art. 1898 cod. civ., il Contraente decade dal diritto all'indennizzo. 2. Per l'eventuale proroga si applica quanto previsto all'art. 31. 3. Qualunque sia la durata dell'interruzione o sospensione, il Contraente, pena la decadenza dal diritto all'indennizzo, si impegna a garantire la vigilanza del cantiere e tutte quelle misure atte ad evitare danni conseguenti al suddetto periodo di fermo.
Art. 9. Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
1. I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Societa' solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. 2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili. Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi durante l'esecuzione delle opere
Art. 10. Oggetto dell'assicurazione
1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in relazione alle opere assicurate alla Sezione A, che si siano verificati, durante l'esecuzione dei relativi lavori, nel luogo di esecuzione delle opere indicato Scheda Tecnica e nel corso della durata dell'assicurazione per la Sezione A.
Art. 11. Assicurato
1. Ai fini della presente copertura assicurativa sono considerati Assicurato il Committente e il Contraente. |
| Art. 12. Condizioni dell'assicurazione
1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni: a) il luogo di esecuzione delle opere sia interdetto al pubblico e la relativa segnalazione sia in tutte le ore chiaramente visibile; b) la Stazione Appaltante abbia designato il responsabile dei lavori e gli altri soggetti previsti, secondo le attivita' e le esigenze connesse con i lavori dall'art. 101 del Codice, e in particolare nei casi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori in materia di sicurezza, ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del Codice; c) i lavori che interessino manufatti in aderenza coinvolgendo strutture portanti o sottomurazioni vengano eseguiti dopo la presentazione alla Societa' dello stato documentato degli stessi antecedente l'inizio dei lavori, copia del quale forma parte integrante della presente copertura assicurativa; per il calcolo dell'ammontare del risarcimento si fara' riferimento a tale stato documentato. L'onere della prova dello stato suddetto resta a carico del Contraente. 2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non e' operante.
Art. 13. Delimitazione dell'assicurazione
1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori e i figli del Contraente nonche' qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) qualora il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilita' illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le persone che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio e siano in rapporto anche occasionale di dipendenza o collaborazione con il Contraente, compresi i subappaltatori e i loro dipendenti; d) le societa' le quali, rispetto alla Stazione Appaltante o il contraente, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonche' gli amministratori delle medesime.
Art. 14. Esclusioni specifiche della Sezione B
1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 17, l'assicurazione non comprende: a) i danni alle opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A; b) i danni al macchinario, baraccamenti o attrezzature di cantiere e quelli a cose o animali che l'Assicurato abbia in proprieta', consegna o custodia a qualsiasi titolo e qualunque ne sia la destinazione, nonche' in ogni caso i danni alle opere ed impianti preesistenti; c) i danni causati da qualsiasi tipo di veicoli, fatta eccezione per quelli che siano provocati in occasione del loro impiego in relazione ai lavori assicurati alla Sezione A sul luogo di esecuzione delle opere, purche' in detto luogo l'uso dei veicoli non sia configurabile come circolazione ai sensi e per gli effetti del titolo X del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209; d) i danni causati da natanti o aeromobili, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; e) la responsabilita' verso terzi comunque conseguente a danneggiamenti subiti da cose oggetto di espropriazione, requisizione od occupazione disposte per l'esecuzione dei lavori; f) i danni derivanti dalla costruzione di opere in violazione di diritti altrui; g) i danni derivanti da polvere; h) le responsabilita' dedotte da contratti, salvo quelle che, pur inerendo ad un rapporto contrattuale, si configurino altresi' quali responsabilita' extracontrattuali; i) i danni da furto; l) i danni a cose dovuti a vibrazioni, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; m) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonche' da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; n) i danni a cose dovuti a rimozione o franamento o cedimento del terreno di basi di appoggio o di sostegni in genere, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; o) i danni a cavi e condutture sotterranee, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; p) i danni entro un raggio di 100 metri dal fornello della mina in caso di impiego di materiale esplosivo; q) i danni da azioni di terzi; r) i danni da forza maggiore; s) i danni da errore di progettazione o da insufficiente progettazione.
Art. 15. Durata dell'assicurazione
1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalita' indicate per la Sezione A. 2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui e' efficace la garanzia per la Sezione A.
Art. 16. Massimale per la responsabilita' civile verso terzi
1. Ai sensi dell'art. 103, comma 7, terzo periodo, del Codice, il massimale per la copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi indicato nella Scheda Tecnica, per uno o piu' sinistri che possono verificarsi durante il periodo di efficacia della copertura assicurativa, e' pari al 5% della somma assicurata per le opere nella Sezione A, con un minimo di 500 mila euro ed un massimo di 5 milioni di euro. Norme comuni per le Sezioni A e B
Art. 17. Delimitazione dell'assicurazione
1. La Societa' non e' obbligata a indennizzare: a) le penalita', i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell'opera assicurata, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio non esaustivo, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivita' industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonche' le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; d) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato o delle persone del fatto delle quali esso debba rispondere; e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoche' certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dall'Assicurato o dai suoi preposti per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonche' i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; f) i difetti di rendimento delle opere assicurate. 2. La Societa' non e' inoltre obbligata per: a) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; b) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. 3. La Societa' non e' comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa, ne' per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino pero' da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.
Art. 18. Scoperto o franchigia in caso di sinistro
1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.
Art. 19. Estensione territoriale
1. L'assicurazione vale per opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari Esteri.
Art. 20. Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio
1. La Societa' presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio. 2. L'Assicurato, venuto a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la valutazione del rischio o di variazioni del progetto esecutivo, in base al quale sono state fissate le condizioni di copertura assicurativa, o dei materiali o dei sistemi di costruzione verificatisi durante l'esecuzione dell'opera, deve darne immediata notizia e rimettere al piu' presto mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata un dettagliato rapporto scritto alla Societa', che si riserva di rendere noto a quali condizioni intenda mantenere la copertura. 3. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. 4. I rappresentanti della Societa' hanno libero accesso sul luogo di esecuzione dei lavori in momenti concordati con l'Assicurato e possono esaminare le cose assicurate, nonche' i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.
Art. 21. Denuncia dei sinistri - Obblighi dell'Assicurato
1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, l'Assicurato deve: a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Societa'; b) inviare, al piu' presto, alla Societa', mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto; c) fornire alla Societa' ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entita' del danno, nonche' mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. 2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose puo' essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Societa', soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attivita' o dell'esercizio. 3. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 9, puo' prendere tutte le misure necessarie. 4. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, l'Assicurato deve: a) farne denuncia entro le 48 ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza; b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonche' la data, il luogo e le cause del sinistro; c) far seguire, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonche', se la Societa' lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilita'. 5. In ogni caso l'Assicurato e' responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma, relative alla Sezione A, e alle lettere a) e b) del quarto comma, relative alla Sezione B. 6. L'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento.
Art. 22. Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)
1. L'ammontare del danno e' concordato con le seguenti modalita': a) direttamente dalla Societa', o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata oppure, a richiesta di una delle Parti, b) fra due Periti, nominati uno dalla Societa' ed uno dal Contraente con apposito atto unico. 2. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta al Contraente, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue: a) i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza; b) ciascun Perito ha facolta' di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza pero' avere alcun voto deliberativo; c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e' avvenuto; d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a meta'. 3. Il Committente, qualora lo richieda, puo' partecipare come osservatore alle operazioni peritali. 4. L'ammontare del danno, concordato come sopra, deve essere convalidato dal Responsabile del procedimento di cui all'art. 31 del Codice.
Art. 23. Mandato dei Periti (Sezione A)
1. I Periti devono: a) verificare l'esistenza, la qualita' e la quantita' delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all' art. 5; b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. 2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 22, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, per ognuna delle Parti. 3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonche' di violazione dei patti di cui alla presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilita' dei danni. 4. La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. 5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalita' di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
Art. 24. Premio
1. Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, e' convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione. 2. Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe e/o aggiornamenti concordati sono riportati nella Scheda Tecnica e successive appendici di aggiornamento. 3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale o delle proroghe e/o aggiornamenti. 4. L'aggiornamento del premio, in relazione a quanto previsto all'art. 5, terzo comma, andra' calcolato applicando il tasso originario di stipula piu' gli eventuali maggiori tassi stabiliti in caso di aggravamento di rischio o di proroghe di copertura; i relativi valori sono riportati nella Scheda Tecnica di variazione. 5. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante. 6. La Societa' si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale puo' sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. 7. Il premio iniziale e quello relativo a eventuali proroghe e/o aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Societa' indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista Scheda Tecnica.
Art. 25. Assicurazione parziale - Regola proporzionale
1. Fatti salvi i termini per la comunicazione degli aggiornamenti delle somme assicurate e per la regolazione del premio, al momento del sinistro la Societa' verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 5; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Societa' indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
Art. 26. Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
1. La somma assicurata per ciascuna Partita della Sezione A e il massimale della Sezione B, indicati Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Societa' per uno o piu' sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa. 2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio. 3. Il Contraente puo' richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Societa' concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entita' del premio iniziale relativa all'entita' della somma assicurata o del massimale da reintegrare. 4. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Societa' in caso di sinistro, anche in caso di mancato reintegro.
Art. 27. Inopponibilita' alla Societa' degli atti di rilevazione del danno e successivi
1. Le pratiche iniziate dalla Societa' per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Societa' stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilita' venisse in qualunque tempo riconosciuta.
Art. 28. Pagamento dell'indennizzo
1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo e' eseguito dalla Societa' direttamente alla Stazione appaltante, previo assenso del Contraente, entro 30 giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Societa' delle pronunce definitive dei periti di parte concordi o del terzo perito, sempreche' siano stati consegnati alla Societa' tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilita' del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento e' eseguito dalla Societa' al terzo danneggiato. 2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Societa' risarcira' alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.
Art. 29. Titolarita' dei diritti
1. Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Societa'. 2. E' compito, in particolare, del Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. 3. L'accertamento e la liquidazione dei danni cosi' effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato. 4. L'indennizzo o il risarcimento liquidato ai termini della presente copertura assicurativa non puo' tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 30. Gestione delle controversie - Spese di resistenza (Sezione B)
1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. 2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda. 3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Societa' ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, ne' delle spese di giustizia penale.
Art. 31. Proroga dell'assicurazione
1. La presente assicurazione puo' essere prorogata qualora, per qualsiasi motivo, la data di ultimazione dei lavori sia posposta in accordo con la Stazione Appaltante ovvero il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro la data indicata all'art. 6, primo comma, lett. b). 2. In tale caso il Contraente puo' chiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che la Societa' si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.
Art. 32. Oneri fiscali
1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 33. Rischio cyber
1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 4) utilizzo di cripto valute; 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 2) «Violazione del Sistema Informatico».
Art. 34. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e' tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa' ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 35. Foro competente
1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui e' assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale e' stato concluso il contratto. 2. In caso di controversia tra la Societa' e la Stazione Appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 36. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana. 2.4. Schema tipo 2.4 (d.m. _____) Copertura assicurativa indennitaria decennale e per responsabilita' civile decennale COPERTURA ASSICURATIVA INDENNITARIA DECENNALE E PER RESPONSABILITA' CIVILE DECENNALE Sezione A - Copertura assicurativa indennitaria decennale postuma
Art. 1. Oggetto dell'assicurazione
1. La Societa' si obbliga a tenere indenne il Contraente e il Committente nei limiti e alle condizioni di cui alla presente copertura assicurativa, per i danni materiali e diretti causati alle opere eseguite e assicurate ai sensi della presente Sezione A, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione. 2. L'obbligo della Societa' concerne esclusivamente: Partita 1 - Opere l'indennizzo dei danni materiali e diretti causati alle opere assicurate da uno dei seguenti eventi: a) rovina totale o parziale dell'opera; b) gravi difetti costruttivi; purche' l'evento derivi da difetto di costruzione o da errore del progetto esecutivo e sia riferito a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata. Partita 2 - Demolizione e sgombero il rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla piu' vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle opere assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della Partita 1, nonche' il rimborso dello smaltimento dei residui delle opere assicurate, nel limite del massimale assicurato.
Art. 2. Condizioni di assicurazione
1. L'assicurazione e' prestata alle seguenti condizioni: a) l'opera sia stata realizzata secondo le prescrizioni progettuali e gli ordini di servizio del Direttore dei lavori e in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali; b) l'opera sia usata e destinata secondo il progetto e secondo quanto dichiarato nella Scheda Tecnica; c) il Contraente abbia presentato, prima della decorrenza della copertura assicurativa, i seguenti documenti, che formano parte integrante della presente copertura assicurativa: 1) certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione con la dichiarazione di aver adempiuto alle relative prescrizioni tecniche ivi indicate; 2) certificati di qualita' dell'opera e dei materiali eventualmente previsti per l'effettuazione del collaudo ai sensi dell'art. 102, comma 8, del Codice e all'art. 236 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, ove previsti. 2. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non e' operante.
Art. 3. Esclusioni specifiche per la Sezione A
1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14 la Societa' non e' obbligata per: a) vizi palesi delle opere o vizi occulti comunque noti al Contraente prima della decorrenza della presente assicurazione; b) danni derivanti da modifiche delle opere, intervenute dopo il collaudo provvisorio, che alterino le parti strutturali; c) danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio, fenomeno elettrico, che non derivino da difetto della costruzione o da errore del progetto esecutivo o causato gravi difetti costruttivi, con riferimento a parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata; d) danni da azioni di terzi; e) danni da forza maggiore; f) danni da normale assestamento; g) costi di interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, danni da insufficiente o mancata manutenzione; h) danni cagionati da colpa grave dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera o delle persone del fatto delle quali questi debbano rispondere; i) spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno, salvo specifica inclusione su richiesta della Stazione Appaltante; l) danni dovuti a carichi di esercizio superiori a quelli statici o dinamici previsti in progetto. 2. Relativamente a ristrutturazioni, la Societa' non e' inoltre obbligata per: a) danni ad opere, impianti, basamenti di macchinari circostanti, adiacenti e gia' esistenti; b) danni originatisi al di fuori delle opere assicurate e che conseguentemente le hanno coinvolte.
Art. 4. Somma assicurata
1. La somma assicurata, riportata nella Scheda Tecnica, deve essere pari alla spesa necessaria, al momento del sinistro, per la ricostruzione a nuovo delle opere realizzate escludendo il solo valore dell'area. 2. Ai fini di cui al primo comma, le somme assicurate si intendono automaticamente rivalutate ad ogni ricorrenza annuale della data di decorrenza fissata in polizza, sulla base degli indici ISTAT relativi ai costi di costruzione con il massimo del 5%.
Art. 5. Durata dell'assicurazione
1. L'assicurazione: a) decorre dalla data indicata nella Scheda Tecnica e comunque non prima delle ore 24,00 del giorno in cui abbia luogo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non oltre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; b) termina alla scadenza del decimo anno successivo all'inizio della garanzia, come indicato nella Scheda tecnica.
Art. 6. Determinazione dei danni indennizzabili
1. La determinazione dei danni avviene sulla base delle seguenti modalita': a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo delle opere realizzate oggetto del collaudo, escludendo il solo valore dell'area; b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate; c) stimando il valore ricavabile dai residui. 2. L'ammontare del danno sara' pari all'importo della stima di cui alla lettera b) del primo comma diminuito dell'importo della stima di cui alla lettera c) del medesimo comma, ma non potra' comunque essere superiore ne' alla somma assicurata per le opere al momento del sinistro ai sensi dell'art. 4, una volta effettuata la stima di cui alla lettera a) del primo comma, ne' al limite di indennizzo di cui al quarto comma. 3. Se al momento del sinistro la somma assicurata risulta inferiore al costo di ricostruzione a nuovo delle opere, come stimato alla lettera a) del primo comma, la Societa' rispondera' dei danni cosi' determinati solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il costo di ricostruzione dell'opera, ferma restando l'integrale applicazione dei limiti di indennizzo, degli scoperti, con il relativo minimo e massimo, e delle franchigie indicati nella Scheda tecnica. 4. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, terzo periodo, del Codice, il limite di indennizzo indicato nella Scheda Tecnica per uno o piu' sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa non deve essere inferiore al 20% ne' superiore al 40% della somma assicurata, 5. Una volta accertate la risarcibilita' e l'entita' del sinistro a termini della presente copertura assicurativa, il pagamento dovra' essere effettuato a favore della Stazione Appaltante non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilita' e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.
Art. 7. Interventi provvisori e modifiche non relativi ad operazioni di salvataggio
1. I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all'art. 1914 cod. civ., sono a carico della Societa' solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro. 2. Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili. Sezione B - Copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi decennale postuma
Art. 8. Oggetto dell'assicurazione
1. La Societa' si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della Sezione A come danno materiale diretto.
Art. 9. Delimitazione dell'assicurazione
1. Per la presente Sezione non sono considerati terzi: a) il coniuge, i genitori, i figli del Contraente, nonche' qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando il Contraente non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilita' illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con costoro nei rapporti di cui alla lettera a); c) le societa' le quali, rispetto all'Assicurato o al Contraente che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 cod. civ., nonche' gli amministratori delle medesime.
Art. 10. Esclusioni specifiche per la Sezione B
1. Ad integrazione di quanto previsto all'art. 14, l'assicurazione non comprende: a) i danni ad opere assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista dalla Sezione A; b) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li abbia originati, nonche' da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d'acqua, da alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Art. 11. Durata dell'assicurazione
1. L'assicurazione per quanto riguarda il periodo di copertura, la sua durata, cessazione, interruzione o sospensione, segue le modalita' indicate per la Sezione A. 2. Decorre dalla data fissata nella Scheda Tecnica e comunque non prima del momento in cui e' efficace la garanzia per la Sezione A.
Art. 12. Massimale per la responsabilita' civile verso terzi
1. Ai sensi dell'art. 103, comma 8, ultimo periodo, del Codice, il massimale, indicato nella scheda tecnica, per la copertura assicurativa della responsabilita' civile verso terzi, per uno o piu' sinistri che possono verificarsi durante l'efficacia della copertura assicurativa, deve essere pari al 5% del valore delle opere realizzate, con un minimo di 500.000 euro e un massimo di 5.000.000 di euro. Norme comuni per le Sezioni A e B
Art. 13. Assicurato
1. Ai fini delle norme comuni delle sezioni A e B della presente copertura assicurativa e' considerato Assicurato la Stazione Appaltante.
Art. 14. Delimitazione dell'assicurazione
1. Ai sensi art. 103, comma 8, del Codice, la presente copertura assicurativa e' applicabile alle opere il cui costo di realizzazione e' uguale o superiore al doppio della soglia di cui all'art. 35 del Codice. 2. La Societa' non e' obbligata a indennizzare: a) le penalita', i danni da mancato godimento in tutto o in parte delle opere assicurate, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attivita' industriali, commerciali, agricole, di forniture o di servizi; b) i danni di deperimento, logoramento, usura o graduale deterioramento che siano conseguenza naturale dell'uso o funzionamento o siano causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, da ruggine, corrosione, ossidazione e incrostazione; c) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonche' le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; d) i danni cagionati o agevolati da dolo del Contraente, dell'Assicurato, dell'Utente dell'opera e delle persone del fatto delle quali detti soggetti debbano rispondere; e) i danni che, alla stregua della comune esperienza tecnica, costituiscano conseguenza pressoche' certa di un fatto o evento che dovrebbe essere conosciuto dal Contraente, dall'Assicurato o dai suoi preposti e dall'Utente dell'opera per effetto di sinistri avvenuti in precedenza o di notificazioni ricevute da terzi, nonche' i vizi palesi dell'opera o i vizi occulti comunque noti all'Assicurato prima della decorrenza della presente assicurazione; f) i difetti di rendimento delle opere assicurate. 3. La Societa' non e' inoltre obbligata per: g) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi; h) i danni derivanti, direttamente o indirettamente, o connessi alla presenza di amianto o di prodotti contenenti amianto. 4. La Societa' non e' comunque obbligata per i danni verificatisi oltre la scadenza della copertura assicurativa ovvero denunciati oltre un anno dalla scadenza della copertura assicurativa ne' per quei danni che, pur essendosi verificati durante il periodo di copertura, derivino pero' da cause risalenti ad epoca non compresa nel periodo coperto dall'assicurazione.
Art. 15. Scoperto o franchigia in caso di sinistro
1. Lo scoperto e la franchigia non sono opponibili al danneggiato dalla Societa', la quale e' tenuta a rimborsare l'intero importo del danno, salvo rivalsa, dopo il pagamento, nei confronti dell'Assicurato e Contraente per l'importo della franchigia e dello scoperto.
Art. 16. Estensione territoriale
1. L'assicurazione vale per opere realizzate nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi previsti in relazione a contratti eseguito all'estero nell'ambito di attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e su immobili all'estero all'uso dell'amministrazione del Ministero degli affari esteri.
Art. 17. Dichiarazioni influenti sulla valutazione del rischio
1. La Societa' presta il suo consenso all'assicurazione e ne conviene il premio in base alle dichiarazioni rese dal Contraente, il quale ha l'obbligo di manifestare, tanto alla conclusione del contratto quanto in ogni successivo momento, tutte le circostanze ed i mutamenti che possano influire sul rischio. 2. Nel caso di dichiarazioni inesatte, di reticenze o di omissioni di notifica di variazioni, queste ultime intervenute successivamente alla stipula della presente copertura assicurativa, si applicheranno le disposizioni degli articoli 1892, 1893 e 1894 cod. civ.. 3. I rappresentanti della Societa' hanno libero accesso all'opera assicurata in momenti concordati con il Contraente, la Stazione Appaltante o l'Utente e possono esaminare le cose assicurate, nonche' i dati, documenti e progetti relativi all'opera oggetto della copertura.
Art. 18. Denuncia dei sinistri - Obblighi del Contraente o dell'Assicurato
1. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione A, il Contraente o l'Assicurato deve: a) darne immediata comunicazione mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Societa'; b) inviare, al piu' presto, alla Societa', mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata, un dettagliato rapporto scritto; c) fornire alla Societa' ed ai suoi mandatari tutte le informazioni, i documenti e le prove che possono essergli richiesti; d) provvedere, per quanto possibile, a limitare l'entita' del danno, nonche' mettere in atto tutte le misure necessarie ad evitare il ripetersi del danno; e) conservare e mettere a disposizione le parti danneggiate per eventuali controlli. 2. Il rimpiazzo, il ripristino o la ricostruzione possono essere iniziati subito dopo l'avviso prescritto alla lettera a) del primo comma, ma lo stato delle cose puo' essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Societa', soltanto nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attivita' o dell'esercizio. Se tale ispezione, per qualsiasi motivo, non avvenga entro otto giorni dall'avviso, l'Assicurato, fermo restando quanto stabilito all'art. 7, puo' prendere tutte le misure necessarie. 3. In caso di sinistro che interessi le garanzie prestate con la Sezione B, il Contraente o l'Assicurato deve: a) farne denuncia entro le quarantotto ore dal fatto o dal giorno in cui ne venga a conoscenza; b) assicurarsi che la denuncia contenga la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, nonche' la data, il luogo e le cause del sinistro; c) far seguire, nel piu' breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro, adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa, nonche', se la Societa' lo richieda, ad un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilita'. 4. In ogni caso il Contraente o l'Assicurato e' responsabile di ogni pregiudizio derivante dall'inosservanza dei termini e degli obblighi di cui alle lettere a) e b) del primo comma relative alla Sezione A ed alle lettere a) e b) del terzo comma relativi alla Sezione B. 5. Il Contraente o l'Assicurato che ricorra, per giustificare l'ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti ovvero che manometta od alteri dolosamente le tracce e le parti danneggiate del sinistro, decade dal diritto all'indennizzo o al risarcimento.
Art. 19. Procedura per la valutazione del danno (Sezione A)
1. L'ammontare del danno e' concordato con le seguenti modalita': a) direttamente dalla Societa', o da un Perito da questa incaricato, con l'Assicurato o persona da questi designata oppure, a richiesta di una delle Parti, b) fra due Periti, nominati uno dalla Societa' ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico. 2. In ambedue i casi il Perito si impegna a fornire gli atti conclusivi della perizia entro novanta giorni dal ricevimento di tutta la documentazione relativa al sinistro richiesta all'Assicurato, salvo proroga concessa dalle Parti; in caso contrario, superati i novanta giorni, si formalizza la richiesta del terzo Perito con la procedura che segue: a) i due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza; b) ciascun Perito ha facolta' di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza pero' avere alcun voto deliberativo; c) se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro e' avvenuto; d) ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a meta'.
Art. 20. Mandato dei Periti (Sezione A)
1. I Periti devono: a) verificare l'esistenza, la qualita' e la quantita' delle opere assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 4. b) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio. 2. Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 19, primo comma, lett. b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. 3. I risultati delle operazioni di cui alle lettere a) e b) del primo comma sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonche' di violazione dei patti della presente copertura assicurativa, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilita' dei danni. 4. La perizia collegiale e' valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. 5. I Periti sono dispensati dall'osservanza delle formalita' di cui al titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
Art. 21. Premio
1. Il premio, riportato nella Scheda Tecnica, e' convenuto in misura unica ed indivisibile per le Sezioni A e B e per tutto il periodo dell'assicurazione. 2. Il premio iniziale e' riportato nella relativa Scheda Tecnica. 3. Il pagamento del premio, fatte salve rateizzazioni concordate, deve essere contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale e degli eventuali aggiornamenti. 4. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte del Contraente non comporta l'inefficacia della copertura assicurativa nei confronti della Stazione Appaltante. 5. La Societa' si impegna ad avvertire del mancato pagamento, a mezzo lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, la Stazione Appaltante, la quale puo' sostituirsi al Contraente nel pagamento del premio; in mancanza di intervento sostitutivo della Stazione Appaltante, la copertura cessa per riprendere a condizioni da convenirsi fra le parti. 6. Il premio iniziale e quello relativo agli eventuali aggiornamenti rimangono comunque acquisiti dalla Societa' indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista nella Scheda Tecnica.
Art. 22. Assicurazione parziale - Regola proporzionale
1. Al momento del sinistro la Societa' verifica se negli anni precedenti gli importi assicurati siano stati corrispondenti alle somme che dovevano essere assicurate secondo il disposto di cui all'art. 4; nel caso in cui tali importi coprano solo parte delle somme che dovevano essere assicurate, la Societa' indennizza o risarcisce i danni, relativamente a tutte le partite assicurate in tutte le Sezioni, esclusivamente in proporzione alla parte suddetta.
Art. 23. Diminuzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
1. La somma indicata per ciascuna Partita della Sezione A ai sensi dell'art. 6, quarto comma, e il massimale assicurato per la Sezione B ai sensi dell'art. 12, entrambi indicati nella Scheda Tecnica, rappresentano i limiti massimi, rispettivamente, di indennizzo e di risarcimento dovuti dalla Societa' per tutti i sinistri che possono verificarsi durante tutto il periodo di efficacia della copertura assicurativa. 2. In caso di sinistro le somme assicurate con le singole Partite della Sezione A e i massimali della Sezione B si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di durata dell'assicurazione, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile o risarcibile, al netto di eventuali franchigie o scoperti, con il relativo minimo e massimo, senza corrispondente restituzione del premio. 3. Il Contraente puo' richiedere il reintegro delle somme assicurate e dei massimali; la Societa' concede tale reintegro richiedendo un premio sino ad un massimo di 5 volte l'entita' del premio iniziale relativa all'entita' della somma assicurata o del massimale da reintegrare. 4. Le disposizioni del presente articolo non si intendono operanti ai fini della riduzione proporzionale della somma dovuta dalla Societa' in caso di sinistro, anche qualora vi sia mancato reintegro.
Art. 24. Inopponibilita' alla Societa' degli atti di rilevazione del danno e successivi
1. Le pratiche iniziate dalla Societa' per la rilevazione del danno, l'effettuata liquidazione o il pagamento dell'indennizzo o del risarcimento non pregiudicano le ragioni della Societa' stessa per comminatorie, decadenze, riserve ed altri diritti, la cui applicabilita' venisse in qualunque tempo riconosciuta.
Art. 25. Pagamento dell'indennizzo
1. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione A, il pagamento dell'indennizzo e' eseguito dalla Societa' direttamente alla Stazione appaltante, previo assenso del Contraente, entro trenta giorni dalla data dell'accordo diretto tra le Parti, ovvero dalla data di consegna alla Societa' delle pronunce definitive dei Periti di parte concordi o del terzo Perito, sempreche' siano stati consegnati alla Societa' tutti i documenti necessari per la liquidazione, salvo il caso in cui sia stata sollevata eccezione sull'indennizzabilita' del sinistro. Relativamente ai sinistri di cui alla Sezione B, il pagamento del risarcimento e' eseguito dalla Societa' direttamente al terzo danneggiato. 2. La franchigia e lo scoperto, con il relativo minimo e massimo, rimangono a carico del Contraente, fermo restando che la Societa' risarcira' alla Stazione Appaltante e al terzo danneggiato, se ad esso dovuto, il sinistro al lordo dei predetti franchigia o scoperto.
Art. 26. Clausola di revisione
1. Qualora, durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, l'importo dei sinistri definiti e liquidati superi il 10% della somma assicurata per la relativa Sezione ai sensi dell'art. 4, e' facolta' della Societa' richiedere un'integrazione del premio inizialmente convenuto sino ad un massimo complessivo pari a 5 volte il suddetto premio iniziale.
Art. 27. Titolarita' dei diritti
1. Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla presente copertura assicurativa non possono essere esercitati che dall'Assicurato e dalla Societa'. 2. E' compito, in particolare, dell'Assicurato compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni da parte della Societa'. 3. L'indennizzo o il risarcimento liquidato a termini della presente copertura assicurativa non puo' tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 28. Gestione delle controversie - Spese di resistenza (Sezione B)
1. La Societa' assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze - in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale - a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. 2. Sono a carico della Societa' le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito nella Scheda Tecnica per il danno cui si riferisce la domanda. 3. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Societa' ed Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. 4. La Societa' non riconosce spese sostenute dall'Assicurato per legali e tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende ne' delle spese di giustizia penale.
Art. 29. Oneri fiscali
1. Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 30. Rischio cyber
1. Sono esclusi i danni materiali e immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) perdita, alterazione o distruzione di dati, programmi di codifica o software; 2) indisponibilita' di dati e malfunzionamento di hardware e software e circuiti integrati; 3) interruzione di esercizio conseguenti direttamente ai danni e/o eventi di cui ai numeri 1) e 2); 4) utilizzo di cripto valute; 5) violazione, anche se non intenzionale, dei diritti di proprieta' intellettuale (come per esempio marchio, diritto d'autore, brevetto, ecc.) causati da modifica o alterazione ai programmi dovuti a: a) uso di Internet o intranet; b) trasmissione elettronica dei dati o altre informazioni; c) computer virus o software simili (es. trojan, vermi, ecc.); d) uso di indirizzi Internet, siti-web o intranet; e) qualsiasi funzionamento o malfunzionamento di internet e/o connessione a indirizzi Internet, siti-web o intranet. 2. Sono esclusi i danni immateriali, diretti o indiretti, e patrimoniali conseguenti in tutto o in parte, a: 1) «Violazione della Privacy e dei Dati»; 2) «Violazione del Sistema Informatico».
Art. 31. Forma delle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni alle quali l'Assicurato e' tenuto debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione della Societa' ovvero all'Agenzia alla quale e' assegnata la presente copertura assicurativa.
Art. 32. Foro competente
1. Il foro competente, a scelta della parte attrice, e' esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui e' assegnata la presente copertura assicurativa o presso la quale e' stato concluso il contratto. 2. In caso di controversia tra la Societa' e la Stazione Appaltante, il foro competente e' quello determinato ai sensi dell'art. 25 cod. proc. civ..
Art. 33. Rinvio alle norme di legge
1. Per tutto quanto non e' qui diversamente regolato, si applicano le norme della legge italiana. |
| Allegato B Schede Tecniche (Art. 1, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico Sezione I - Garanzie Fideiussorie
Parte di provvedimento in formato grafico Sezione II - Coperture Assicurative
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Monitoraggio
1. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, elabora una relazione avente ad oggetto lo stato di attuazione del presente regolamento sulla base dei dati e delle informazioni richiesti con cadenza annuale dalle associazioni degli operatori economici che partecipano alla procedura di affidamento e dalle associazioni delle imprese offerenti i nuovi contratti di garanzia e di assicurazione. 2. Il Ministero dello sviluppo economico, previo accordo nel rispetto delle rispettive competenze istituzionali, puo' coinvolgere le altre Autorita' di settore nello svolgimento dell'attivita' ricognitiva. Entro il 30 settembre di ogni anno, la relazione di cui al comma 1 e' trasmessa alla Cabina di regia istituita, ai sensi dell'articolo 212 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 3. Per il primo anno, la relazione e' elaborata entro il 31 dicembre 2023 ed e' trasmessa alla Cabina di regia di cui al comma 2 entro il 31 marzo 2024.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 212 del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: «Art. 212 (Indirizzo e coordinamento). - 1. E' istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri una Cabina di regia con il compito di: a) effettuare una ricognizione sullo stato di attuazione del presente codice e sulle difficolta' riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione anche al fine di proporre eventuali soluzioni correttive e di miglioramento; b) curare, se del caso con apposito piano di azione, la fase di attuazione del presente codice coordinando l'adozione, da parte dei soggetti competenti, di decreti e linee guida, nonche' della loro raccolta in testi unici integrati, organici e omogenei, al fine di assicurarne la tempestivita' e la coerenza reciproca; c) esaminare le proposte di modifiche normative nella materia disciplinata dal presente codice al fine di valutarne l'impatto sulla legislazione vigente, garantire omogeneita' e certezza giuridica, supportando la competente struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri nel coordinamento dei vari interventi regolatori nel settore; d) promuovere la realizzazione, in collaborazione con i soggetti competenti, di un piano nazionale in tema di procedure telematiche di acquisto, al fine della diffusione dell'utilizzo degli strumenti informatici e della digitalizzazione delle fasi del processo di acquisto; e) promuovere accordi, protocolli di intesa, convenzioni, anche con associazioni private per agevolare la bancabilita' delle opere pubbliche. 2. La Cabina di regia segnala, sulla base delle informazioni ricevute, eventuali specifiche violazioni o problemi sistemici all'ANAC per gli interventi di competenza. 3. Entro il 18 aprile 2017 e successivamente ogni tre anni, la Cabina di regia, anche avvalendosi di ANAC, presenta alla Commissione una relazione di controllo contenente, se del caso, informazioni sulle cause piu' frequenti di non corretta applicazione o di incertezza giuridica, compresi possibili problemi strutturali o ricorrenti nell'applicazione delle norme, sul livello di partecipazione delle microimprese e delle piccole e medie imprese agli appalti pubblici e sulla prevenzione, l'accertamento e l'adeguata segnalazione di casi di frode, corruzione, conflitto di interessi e altre irregolarita' gravi in materia di appalti e di concessioni. 4. La Cabina di regia e' la struttura nazionale di riferimento per la cooperazione con la Commissione europea per quanto riguarda l'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici e di concessioni, e per l'adempimento degli obblighi di assistenza e cooperazione reciproca tra gli Stati membri, onde assicurare lo scambio di informazioni sull'applicazione delle norme contenute nel presente codice e sulla gestione delle relative procedure. 5. La composizione e le modalita' di funzionamento della Cabina di regia sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita l'ANAC e la Conferenza unificata, entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente codice.» |
| Art. 3
Disposizioni transitorie
1. Il presente regolamento si applica alle procedure e ai contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di gara siano pubblicati successivamente alla data della sua entrata in vigore nonche', in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora non siano ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte. |
| Art. 4
Abrogazioni
1. Il decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31, e' abrogato. 2. Resta abrogato il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo 2004, n. 123. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 16 settembre 2022
Il Ministro dello sviluppo economico Giorgetti Il Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili Giovannini Visto, il Guardasigilli: Cartabia
Registrato alla Corte dei conti l'8 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1135
Note all'art. 4: - Per i riferimenti al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31, si veda nelle note alle premesse. - Il decreto del Ministro delle attivita' produttive 12 marzo 2004, n. 123, recante gli Schemi di polizza tipo per le garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di lavori pubblici, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 maggio 2004, n. 109, ed e' stato abrogato dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018, n. 31. |
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