Gazzetta n. 292 del 15 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 20 giugno 2022
Determinazione dei criteri e delle modalita' per l'assegnazione di contributi a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonche' dei produttori di vino biologico che investano in piu' moderni sistemi digitali.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

di concerto con

IL MINISTRO DEL TURISMO

Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento (UE) n. 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006, cosi' come modificato dall'art. 1 del regolamento (UE) n. 2020/2008 della Commissione dell'8 dicembre 2020, che ha prorogato al 31 dicembre 2022 i termini di scadenza previsti dal predetto regolamento (UE) n. 702/2014;
Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge n. 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici»;
Vista la legge 20 febbraio 2006, n. 96 che detta la disciplina generale dell'agriturismo e i principi fondamentali rispetto ai quali le regioni uniformano le proprie normative in materia;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino»;
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1, commi da 502 a 505, avente ad oggetto la disciplina dell'attivita' enoturistica;
Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23 recante «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 842, ai sensi del quale «con la finalita' di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, e' concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonche' dei produttori di vino biologico che investano in piu' moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini»;
Visto il successivo comma 843 del medesimo art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale stabilisce che con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, riguardante la «ripartizione in capitoli delle unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;
Preso atto che la gestione del finanziamento in oggetto e' di pertinenza del Centro di responsabilita' 3 «Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, e della pesca e dell'ippica», e che il pertinente capitolo 7055 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero e' allocato nell'ambito della Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»;
Considerato che il contributo in oggetto persegue la duplice e concomitante finalita' di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e di recuperare le antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese;
Ritenuto opportuno, pertanto, ammettere a presentare istanza di contributo - nell'ambito della categoria dei produttori di vino DOP, IGP e biologico - esclusivamente i soggetti che esercitino altresi' l'attivita' agrituristica ovvero l'attivita' enoturistica ai sensi della normativa nazionale e regionale;
Ritenuto di dover stabilire i criteri e le modalita' per l'assegnazione del contributo in oggetto, nel limite complessivo di spesa di 1 milione di euro;
Acquisito il formale concerto del Ministero del turismo con nota prot. 6664 del 20 maggio 2022;
Visto il parere reso dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, inoltrato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota n. 10938 dell'8 giugno 2022;
Acquisito il parere favorevole in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del giorno 8 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1

Ambito di applicazione e finalita'

1. Il presente decreto definisce i criteri e le modalita' di assegnazione dei contributi previsti dall'art. 1, comma 842, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per il perseguimento delle seguenti finalita':
a) favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica;
b) recuperare antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese.
2. Le risorse da assegnare nel quadro dell'applicazione del presente decreto ammontano complessivamente a 1 milione di euro per l'annualita' 2022, a valere sulle disponibilita' previste nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
 
Art. 2

Soggetti ammissibili

1. Sono ammessi a presentare istanza di contributo, i seguenti soggetti:
a) produttori di vino DOP, che esercitino altresi' l'attivita' agrituristica ovvero l'attivita' enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
b) produttori di vino IGP, che esercitino altresi' l'attivita' agrituristica ovvero l'attivita' enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente;
c) produttori di vino biologico, che esercitino altresi' l'attivita' agrituristica ovvero l'attivita' enoturistica, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente.
2. Per «produttori» si intendono i viticoltori ed i trasformatori di vino DOP, IGP o biologico, nonche' gli imbottigliatori qualora siano altresi' viticoltori o trasformatori.
 
Art. 3

Attivita' finanziabili

1. Le spese di investimento ammesse a contributo sono quelle concernenti moderni sistemi digitali che, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette dei vini, veicolino il consumatore su un sito web multilingue nel quale siano presenti una descrizione delle caratteristiche peculiari del territorio di riferimento, dal punto di vista storico-culturale e delle tradizioni enogastronomiche, nonche' appositi collegamenti ipertestuali ai siti e alle pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali di produzione.
2. Il sito web di cui al comma 1 del presente articolo deve rispettare i criteri di accessibilita' previsti dalla normativa vigente e deve essere redatto in almeno due lingue, oltre l'italiano.
3. L'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) di cui comma 1 del presente articolo deve avvenire nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
4. Il soggetto ammesso a contributo deve garantire per un periodo minimo di tre anni l'apposizione del codice a barre bidimensionale (QR code) sulle etichette di una quota parte della produzione complessiva imbottigliata indicata nell'istanza di contributo pari almeno al 25% della produzione stessa.
5. Il soggetto ammesso a contributo deve garantire, altresi', per un periodo minimo di tre anni il collegamento ipertestuale tra il codice a barre bidimensionale (QR code) e il sito web multilingue di cui al comma 1 del presente articolo.
 
Art. 4

Modalita' di selezione dei progetti
e importo dei contributi concedibili

1. Le risorse di cui all'art. 1 del presente decreto sono assegnate ai progetti ritenuti ammissibili e valutati positivamente, sulla base dell'ordine cronologico di presentazione, secondo la procedura a sportello.
2. L'importo del contributo concedibile ad un singolo beneficiario e' pari ad un minimo di 10.000,00 euro e sino ad un massimo di 30.000,00 euro.
3. L'importo del contributo di cui al comma 2 del presente articolo e' determinato sulla base dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice.
4. La ripartizione dei fondi disponibili e' effettuata, in base alla graduatoria approvata, in misura direttamente proporzionale al punteggio attribuito dalla Commissione.
5. La percentuale massima di contributo erogabile non puo' superare il 70% delle spese ammesse.
6. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita' di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50% del contributo concesso, previa presentazione, da parte dei beneficiari del contributo, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, maggiorato dell'interesse legale e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione.
 
Art. 5

Commissione giudicatrice

1. Con provvedimento direttoriale, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita una Commissione che provvede a verificare l'ammissibilita' delle istanze e della relativa documentazione, assegnando ad ognuna di esse un punteggio, da attribuire in base alla scheda contenente i criteri di valutazione allegata al medesimo provvedimento.
2. Sono ammissibili a contributo i progetti che abbiano ottenuto un punteggio maggiore o uguale a sei decimi del punteggio attribuibile.
3. Ai componenti della Commissione giudicatrice non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza e rimborsi spese, ne' emolumenti comunque denominati.
 
Art. 6

Modalita' attuative

1. La puntuale definizione dei requisiti richiesti ai soggetti ammissibili, dei termini e modalita' di presentazione delle istanze, dei criteri di selezione, delle spese ammissibili, nonche' ogni ulteriore modalita' attuativa e di dettaglio e' demandata all'adozione di apposito provvedimento da parte del Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 7

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1 milione di euro, per l'anno 2022, si provvede mediante l'utilizzo dello stanziamento iscritto sul capitolo 7055, piano gestionale 1, dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Il presente decreto e' sottoposto al controllo degli organi competenti ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 2022

Il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali
Patuanelli Il Ministro del turismo
Garavaglia

Registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 943