Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 14 ottobre 2022
Criteri e modalita' per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica.


IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il regolamento (UE) della Commissione del 17 giugno 2014 n. 651 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 26 giugno 2014, n. L 187 e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41;
Visto il regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014 n. 702 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 1857/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Unione europea 1° luglio 2014, n. L 193 e, in particolare, l'art. 31;
Visto il regolamento (UE) del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 n. 848 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (2014/C 204/01);
Visto il piano d'azione comunitario per lo sviluppo dell'agricoltura biologica COM (2021) 141 final del 25 marzo 2021;
Viste le disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato di cui al regio-decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e relativo regolamento approvato con regio-decreto 23 maggio 1924, n. 827;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», ed in particolare l'art. 12, statuente che «la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalita' cui le amministrazioni stesse devono attenersi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e, in particolare, l'art. 13, comma 2, lettera h) modificato da ultimo dall'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che definisce i distretti biologici / biodistretti;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 concernente «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, «Codice dei contratti pubblici»;
Visto il decreto-legge del 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, recante disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello sviluppo economico, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei trasporti Forze armate e per la continuita' delle funzioni dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
Vista la legge del 27 dicembre 2019, n. 160 concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 ed in particolare l'art. 1, comma 522, che istituisce nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo denominato «Fondo per l'agricoltura biologica», al fine di dare attuazione a interventi a favore delle forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attivita' a questa connessa, con una dotazione pari a 4 milioni di euro per l'anno 2020 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
Visto il decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e, in particolare, l'art. 68, comma 15-bis, che dispone per l'anno 2021 un ulteriore stanziamento di 15 milioni di euro per il «Fondo per l'agricoltura biologica»;
Vista la legge 9 marzo 2022, n. 23 concernente «Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitivita' della produzione agricole, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020, ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 89, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020 n. 53 di modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012: «Disposizioni per l'attuazione del regolamento di esecuzione n. 426/11 e la gestione informatizzata della notifica di attivita' con metodo biologico ai sensi dell'art. 28 del regolamento (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91»;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 631 del 9 aprile 2013 che istituisce il tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica per approfondire, con tecnici ed esperti qualificati in materia, aree tematiche di particolare interesse che costituiscono oggetto dei lavori della commissione europea e del Consiglio europeo in materia di agricoltura biologica, nonche' problematiche complesse relative alla predisposizione di provvedimenti di carattere generale;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 18 luglio 2018 n. 6793 «Disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007 e n. 889/2008 e loro successive modifiche e integrazioni, relativi alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici. Abrogazione e sostituzione del decreto n. 18354 del 27 novembre 2009»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, riguardante la «ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024»;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 153139 del 1° aprile 2021 recante «delega di attribuzioni del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, per taluni atti di competenza dell'amministrazione, al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni», registrato dalla Corte dei conti in data 21 aprile 2021 al numero 208, ove all'art. 1 e' previsto che sono delegate al Sottosegretario di Stato, sen. Francesco Battistoni, le funzioni relative, tra l'altro, all'agricoltura biologica; l'art. 2 prevede che al sen. Francesco Battistoni e' delegata, nell'ambito delle competenze di cui all'art. 1, la firma dei relativi atti e provvedimenti;
Ritenuto necessario di determinare i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilita' del «Fondo per l'agricoltura biologica» secondo quanto stabilito all'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Preso atto che la gestione finanziata del «Fondo per l'agricoltura biologica» e' di pertinenza del Centro di responsabilita' 3 «Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, e della pesca e dell'ippica», e che il pertinente capitolo 7749 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero e' allocato nell'ambito della Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» - Programma «Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione»;
Sentito il tavolo tecnico compartecipato in agricoltura biologica costituito con decreto ministeriale n. 631 del 09 aprile 2013, in data 16 novembre 2021;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 25 maggio 2022;

Decreta:

Art. 1

Oggetto e ambito di intervento

1. Il presente decreto disciplina i criteri e le modalita' per l'attuazione degli interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica, finanziati a valere sulla disponibilita' del «Fondo per l'agricoltura biologica» di cui all'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, cosi' come incrementato dall'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. Gli specifici interventi volti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica sono selezionati mediante procedura ad evidenza pubblica per la concessione di contributi in conto capitale.
3. Il Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica - pone in essere tutte le necessarie procedure, con l'emanazione dei relativi provvedimenti, per la gestione delle risorse del «Fondo per l'agricoltura biologica» finalizzata alla concessione dei contributi di cui al comma 2, per l'attuazione degli interventi per le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e per la promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica».
4. Gli interventi di cui al presente decreto, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, riguardano le categorie di aiuti previste dal regolamento (UE) n. 702/2014 che dichiara compatibili con il mercato interno alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, e in particolare:
a. aiuti per il trasferimento di conoscenze e per azioni di informazione (art. 21 del regolamento (UE) n. 702/2014), destinati ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze (come corsi di formazione, seminari e coaching), ad attivita' dimostrative e ad azioni di informazione;
b. aiuti per i servizi di consulenza (art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014), intesi ad aiutare le aziende agricole, filiere e distretti di agricoltura biologica a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonche' la sostenibilita' e la resilienza climatiche dell'azienda o dell'investimento;
c. aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli (art. 24 del regolamento (UE) n. 702/2014), volti all'organizzazione e alla partecipazione a concorsi, fiere ed esposizioni; pubblicazioni destinate a sensibilizzare il grande pubblico in merito ai prodotti agricoli biologici, alle filiere biologiche e ai distretti biologici/biodistretti.
5. Nei limiti delle risorse disponibili come da art. 1, comma 522 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e dell'art. 68, comma 15-bis del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e di quanto disposto nel regolamento (UE) n. 702/2014, l'attuazione degli interventi e' disciplinata con successivi provvedimenti che individuano, oltre a quanto e' previsto dal presente decreto, le categorie di intervento, l'ammontare delle risorse disponibili, le tipologie di investimento, i requisiti di accesso dei Soggetti proponenti, le condizioni di ammissibilita' dei Progetti, le spese ammissibili, la forma e le intensita' delle agevolazioni, nonche' le modalita' di presentazione delle domande, i criteri di valutazione e le modalita' di concessione ed erogazione delle agevolazioni.
6. I contributi concessi ai sensi del presente decreto sono esenti dall'obbligo di notifica alla commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento (UE) n. 1857/2006.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, fatte salve le definizioni di cui all'art. 3 del regolamento (UE) n. 2018/848, si intende per:
a) «Filiera biologica»: l'insieme degli operatori biologici coinvolti nelle fasi della produzione biologica (produzione, preparazione e distribuzione/immissione sul mercato) organizzata con qualsiasi forma giuridica, comprese quelle previste dall'art. 10 della legge 9 marzo 2022, n. 23, che preveda, su base regionale o interregionale, in modo numericamente prevalente risp,etto al totale la partecipazione degli operatori biologici che svolgono attivita' di produzione primaria;
b) «Operatore biologico»: l'operatore di cui all'art. 3, punto 13), del regolamento (UE) n. 2018/848 inserito nell'elenco di cui all'art. 7 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 2049 del 1° febbraio 2012;
c) «Associazioni biologiche»: le associazioni di esclusiva rappresentanza degli operatori biologici, legalmente costituite i cui soci abbiano la propria sede o operino tramite organizzazioni proprie associate in almeno dieci regioni o province autonome;
d) «Distretto biologico/biodistretto»: cosi' come definito dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23. Nelle regioni che abbiano adottato una normativa specifica in materia di biodistretti o distretti biologici si applicano le definizioni stabilite dalla medesima normativa;
e) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
f) «Provvedimenti»: avvisi attuativi emanati dal Ministero in attuazione del presente decreto;
g) «Soggetto proponente»: il soggetto che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del progetto, nonche' la rappresentanza dei propri componenti per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di erogazione delle agevolazioni;
h) «Soggetti della filiera»: gli operatori biologici che concorrono direttamente alle diverse fasi della filiera biologica;
i) «Progetto»: l'insieme degli interventi proposti dal singolo soggetto proponente;
j) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero, la societa' di cui all'art. 8 del decreto ministeriale n. 174/2006 e s.m.i.
k) «Direzione generale»: Dipartimento delle politiche competitive della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica, direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare, della pesca e dell'ippica.
 
Art. 3

Risorse finanziarie

1. Le risorse finanziarie disponibili sono quelle previste dal «Fondo per l'agricoltura biologica» di cui all'art. 1, comma 522, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate dall'art. 68, comma 15-bis, del decreto-legge del 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
2. La totalita' delle risorse finanziarie di cui al comma 1, al netto di quelle eventualmente imputate al «soggetto gestore» come specificato nel comma 4 del presente articolo, vengono destinate ai soggetti proponenti di cui all'art. 6 secondo la seguente ripartizione:
a) il 40% e' destinato a finanziare interventi proposti da filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende;
b) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da associazioni biologiche;
c) il 30% e' destinato a finanziare interventi proposti da distretti biologici/biodistretti.
3. L'intensita' delle agevolazioni sara' stabilita nei singoli provvedimenti nel rispetto delle percentuali massime previste dagli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014. In ogni caso, ai sensi degli articoli. 21 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'intensita' di aiuto non supera il 100 % dei costi ammissibili. In relazione agli aiuti per servizi di consulenza di cui all'art. 22 del regolamento (UE) n. 702/2014, l'importo dell'aiuto e' limitato a euro 1.500,00 per consulenza.
4. Per la definizione, l'attuazione, l'istruttoria e il monitoraggio delle misure finanziate con il «Fondo per l'agricoltura biologica», il Ministero puo' avvalersi del soggetto gestore, attraverso apposite convenzioni ai sensi dell'art. 9, comma 1 del decreto legislativo n. 50/2016, i cui oneri sono imputati alle risorse del Fondo medesimo nella misura di euro 350.000,00 annui, a partire dall'annualita' 2022.
 
Art. 4

Finalita'

1. Gli interventi di cui all'art. 5 sono rivolti a favorire le forme di produzione agricola a ridotto impatto ambientale e alla promozione di filiere e distretti di agricoltura biologica e di ogni attivita' a queste connessa. A tal fine si ritiene necessario stimolare processi di organizzazione dei rapporti tra i differenti soggetti delle filiere agricole biologiche, con l'obiettivo di:
a) promuovere la transizione ecologica del comparto agroalimentare attraverso processi di riconversione alla produzione con metodo biologico;
b) sviluppare la collaborazione e l'integrazione fra i soggetti della filiera che permettano di riconoscere il maggior valore aggiunto alla produzione primaria biologica;
c) stimolare le relazioni di mercato e garantire ricadute positive sulla produzione agricola di prossimita' e sull'economia del territorio interessato, in particolare mediante la realizzazione di un sistema integrato, volto alla valorizzazione e alla vendita di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici.
 
Art. 5

Progetti e interventi ammissibili

1. Sono ammissibili a contributo, ai sensi del presente decreto, i progetti che perseguono le finalita' di cui all'art. 4, attraverso la realizzazione di uno o piu' interventi secondo quanto definito ai successivi commi.
2. I progetti possono rivestire carattere nazionale o locale:
a) i progetti a carattere nazionale devono essere realizzati in almeno cinque regioni e/o provincie autonome italiane ed avere ricadute in ambito nazionale;
b) i progetti a carattere locale devono essere realizzati in ambito regionale ed interregionale ed avere ricadute nell'area definita dall'intervento.
3. I progetti, sia a carattere nazionale che a carattere locale, si articolano nelle categorie di interventi previste dal regolamento (UE) 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 all'art. 1, comma 2, del presente decreto.
4. Nei provvedimenti attuativi il Ministero individua le categorie di interventi ammissibili in relazione ad ogni tipologia di soggetto proponente, nel rispetto dei costi ammissibili previsti dagli articoli. 21,22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
5. Qualora in una delle due categorie di progetti (nazionale o locale) non venissero presentate domande di contributo tali da esaurire le risorse disponibili, il Ministero si riserva la facolta' di impiegare tali risorse per finanziare l'altra categoria di progetti.
6. Qualora le domande di contributo presentate eccedessero le disponibilita' previste, il Ministero si riserva la facolta' di incrementare tali disponibilita' con ulteriori fonti di finanziamento coerenti. Nel caso in cui non si rendessero disponibili risorse aggiuntive, i progetti saranno ammessi a finanziamento in base ai criteri di priorita' indicati nei provvedimenti attuativi.
 
Art. 6

Soggetti proponenti

1. Per i progetti a carattere nazionale di cui all'art. 5 comma 2, lettera a) del presente decreto, possono presentare domanda di accesso ai contribuiti:
a) le filiere biologiche giuridicamente costituite o costituende in raggruppamenti di imprese, aventi almeno le seguenti caratteristiche:
i. compagine costituita da operatori biologici coinvolti nella produzione primaria con la partecipazione di almeno un operatore coinvolto nella preparazione e nella distribuzione di prodotti agricoli ed agroalimentari biologici;
ii. gli operatori biologici coinvolti nella produzione primaria presenti nel raggruppamento dovranno essere in numero maggioritario, e dovranno avere nel complesso sede operativa in almeno cinque regioni e/o province autonome;
iii. i soggetti del raggruppamento dovranno avere interessi comuni nella commercializzazione di uno o piu' prodotti della filiera biologica.
b) le associazioni biologiche.
2. Per i progetti a carattere locale di cui all'art. 5, comma 2, lettera b) del presente decreto, possono presentare domanda di accesso ai contribuiti i distretti biologici/biodistretti, cosi' come definiti dall'art. 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23, riconosciuti dalle regioni e dalle province autonome di competenza alla data di apertura dei bandi di cui all'art. 1, comma 2.
 
Art. 7

Modalita' di presentazione della proposta progettuale

1. La direzione generale procede alla pubblicazione di un apposito avviso pubblico sul sito istituzionale www.politicheagricole.it
2. La documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo specificato nei successivi provvedimenti di cui all'art. 1, comma 5, del presente decreto, accompagnata da una lettera di trasmissione firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, salvo diversa indicazione della direzione generale.
 
Art. 8

Commissione di valutazione

1. Il Ministero puo' avvalersi di una o piu' commissioni ministeriali di valutazione, da nominarsi con successivo provvedimento, composte da funzionari del ministero. Il ministero, se necessario, in considerazione della peculiarita' del metodo di produzione biologico, designa uno o piu' esperti scientifici, anche esterni all'amministrazione, qualificati nella materia specifica delle tematiche dei progetti. La commissione puo' riunirsi in presenza o in modalita' telematica. Ai componenti delle commissioni ministeriali non vengono corrisposti compensi, indennita', gettoni di presenza e rimborsi spese ne' emolumenti comunque denominati.
 
Art. 9
Istruttoria, valutazione dei progetti ed eleggibilita' al
finanziamento

1. La commissione di valutazione, sulla base della documentazione trasmessa alla direzione generale, verifica i requisiti di ammissibilita' e valuta i contenuti tecnico-scientifici dei progetti presentati, ivi incluso il piano finanziario dei progetti stessi.
2. Le proposte progettuali di cui all'art. 5 del presente decreto, sono esaminate e valutate sulla base dei criteri generali di seguito riportati:
a) rispondenza e chiarezza degli obiettivi;
b) qualita' del progetto e grado di innovazione;
c) trasferibilita' e ricadute applicative dei risultati attesi;
d) competenza gestionale ed amministrativa del proponente e dei partecipanti, anche in relazione alle modalita' di monitoraggio interno al progetto e alla verificabilita' dei risultati;
e) ulteriori criteri di valutazione specifici indicati nei relativi avvisi pubblici.
3. La commissione di valutazione predispone un apposito verbale contenente i risultati dell'istruttoria, dandone pubblicita'.
 
Art. 10

Modalita' di concessione del contributo

1. La direzione generale, a seguito dell'istruttoria effettuata dalla commissione di valutazione, provvede all'approvazione del progetto, alla determina del contributo da concedere per lo svolgimento del progetto medesimo, alle modalita' di erogazione del contributo stesso e all'ammissione al contributo dei soggetti beneficiari.
2. Il contributo e' erogato nelle percentuali massime della spesa ammessa a finanziamento con le modalita' riportate all'interno degli articoli 21, 22 e 24 del regolamento (UE) n. 702/2014.
3. La direzione generale, con l'emanazione del decreto di determinazione e concessione del contributo, tra l'altro, individua:
a) soggetto proponente e beneficiari;
b) l'importo totale della spesa ammessa e del contributo concesso;
c) l'ammontare dell'anticipo;
d) la ripartizione della spesa ammessa per singole voci di spesa;
e) la durata ed il termine di conclusione del progetto.
 
Art. 11

Interventi ammissibili e modalita' di rendicontazione

1. I costi ammissibili e le modalita' di rendicontazione, in aggiunta a quanto riportato all'art. 5 del presente decreto, sono definiti nel decreto di determina e concessione del contributo.
2. Le spese sono riconosciute in sede di verifica della rendicontazione presentata solo se sostenute nell'ambito del periodo in cui il progetto e' in corso e solo se attinenti allo svolgimento delle attivita' espressamente indicate nella proposta progettuale.
3. La descrizione delle risorse utilizzate e le relative spese devono consentire un'efficace valutazione dell'attivita' effettuata, dei risultati ottenuti e dei relativi costi sostenuti.
 
Art. 12

Termine per la realizzazione degli interventi

1. La realizzazione degli interventi deve essere completata entro il termine indicato nel decreto di approvazione progetto e di determina e concessione del contributo. Le spese devono essere effettuate entro il termine di conclusione del progetto.
2. La data di inizio dell'intervento, se non espressamente indicata all'interno del decreto di determinazione e concessione contributo e/o nell'accordo di collaborazione, coincide con la data di registrazione del provvedimento da parte dell'organo di controllo.
 
Art. 13

Spese ammissibili e intensita' di aiuto

1. Le spese ammissibili e le intensita' massime di aiuto sono quelle previste per ogni singola categoria di aiuto del regolamento (UE) 702/2014 e indicate dal Ministero nei provvedimenti attuativi.
2. Ai fini del calcolo dell'intensita' di aiuto e delle spese ammissibili, tutte le cifre utilizzate sono intese al lordo di qualsiasi imposta o altro onere. I costi ammissibili sono accompagnati da prove documentarie chiare, specifiche e aggiornate. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) non e' ammissibile agli aiuti, salvo nel caso in cui non sia recuperabile ai sensi della legislazione nazionale sull'IVA.
3. L'ammontare complessivo del contributo in conto capitale non puo' superare l'importo delle spese ammissibili e le sovvenzioni concesse devono comunque rispettare i limiti di intensita' massime di aiuto previsti.
 
Art. 14

Cumulo

1. Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», nella misura in cui tali aiuti riguardino costi ammissibili individuabili diversi. Gli aiuti possono essere cumulati con qualsiasi altro aiuto di Stato, compresi gli aiuti «de minimis», in relazione agli stessi costi ammissibili, in tutto o in parte coincidenti, purche' tale cumulo non porti al superamento dell'intensita' di aiuto (o l'entita' dell'aiuto) stabilita per ciascun tipo di aiuto.
 
Art. 15

Trasparenza dell'aiuto

1. Gli aiuti concessi sulla base del presente decreto assumono la forma di sovvenzioni e, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 702/2014, sono considerati aiuti «trasparenti».
 
Art. 16

Effetto di incentivazione

1. Ai fini del rispetto del principio secondo cui gli aiuti siano «necessari e costituiscano un incentivo all'ulteriore sviluppo dell'attivita'» (c.d. effetto incentivazione), ai sensi dell'art. 6, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 702/2014, il soggetto proponente per beneficiare dei contributi, deve presentare domanda di contributo scritta, prima dell'avvio delle attivita' per le quali chiede l'aiuto, nella quale sono contenute le informazioni previste dal sopracitato art. 6, paragrafo 2.
 
Art. 17

Pubblicazione

1. Il Ministero trasmette alla Commissione europea, mediante il sistema di notifica elettronica della Commissione ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CE) n. 794/2004, una sintesi degli aiuti previsti nel presente decreto e nei provvedimenti attuativi nel formato standardizzato di cui all'allegato II del regolamento 702/2014.
2. Il Ministero provvede alla pubblicazione del presente decreto e degli atti successivi secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del regolamento (UE) 702/2014.
3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 ottobre 2022

Il Sottosegretario di Stato: Battistoni

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1210