IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 recante disposizioni in materia di soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura nonche' le successive modifiche apportate dal decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste; Visto il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto»; visto, in particolare, l'art. 3 rubricato «Monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi», cosi' come modificato dall'art. 41, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 e dall'art. 224, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360338 «Modalita' di applicazione dell'art. 151 del regolamento (UE) n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei prodotti agricoli, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari e dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto riguarda il latte bovino»; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 agosto 2021, n. 379378 «Modalita' di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, per quanto concerne le dichiarazioni obbligatorie nel settore del latte ovi-caprino»; Vista la nota del Coordinatore nazionale della Commissione politiche agricole dott. Federico Caner, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 355281 del 16 agosto 2022, che evidenzia «le segnalazioni che stanno arrivando dai primi acquirenti, nonche' dalle rappresentanze degli operatori della filiera, che denunciano le difficolta' nel sistema SIAN per il caricamento conferenti e che possono compromettere il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in oggetto, relativi appunto alla scadenza prevista per il 20 agosto 2022, con conseguente esposizione dei primi acquirenti ai provvedimenti sanzionatori previsti dalla stessa normativa»; Vista l'informativa resa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano con nota prot. n. 358032 del 18 agosto 2022; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 19 agosto 2022, n. 358678, che modifica i menzionati decreti del 6 agosto 2021, n. 360338 e del 27 agosto 2021, n. 379378, che proroga al 20 settembre 2022 il termine per gli adempimenti di cui alla richiesta del Coordinatore nazionale della Commissione politiche agricole del 16 agosto 2022; Visto, in particolare, l'art. 6, comma 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360338, come modificato dal menzionato decreto del 19 agosto 2022, n. 358678, ai sensi del quale «Entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente»; Visti, in particolare, l'art. 6, comma 2 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 agosto 2021, n. 379378, come modificato dal menzionato decreto del 19 agosto 2022, n. 358678, ai sensi del quale «Entro il giorno 20 di ogni mese i primi acquirenti registrano nella banca dati del SIAN gli estremi identificativi dei fornitori, gli indirizzi degli stabilimenti di provenienza o delle aziende di produzione» e l'art. 6, comma 5 del medesimo decreto, ai sensi del quale «Entro il giorno 20 dei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, le aziende che fabbricano prodotti lattiero-caseari registrano nella banca dati del SIAN, i quantitativi di ciascun prodotto fabbricato, i quantitativi di ciascun prodotto ceduto e le relative giacenze di magazzino, registrati nel trimestre precedente»; Vista la nota del Coordinatore nazionale della Commissione politiche agricole dott. Federico Caner, acquisita agli atti del Ministero con prot. n. 468165 del 26 settembre 2022, che evidenzia la «situazione di difficolta' di molti allevatori di rispettare le scadenze mensili per la dichiarazione dei primi acquirenti di latte. A questo si aggiunge il mancato funzionamento del sistema informativo, gia' piu' volte segnalato, che rischia di compromettere il rispetto degli adempimenti normativi, con il pericolo, per le aziende di incorrere in sanzioni, chiedendo, inter alia, di valutare una «rimodulazione dei termini»; Ritenuta, pertanto, meritevole di accoglimento la motivata e circostanziata istanza avanzata dal Coordinatore nazionale della Commissione politiche agricole, mediante una ulteriore proroga del termine del 20 ottobre p.v. per non penalizzare le aziende interessate e garantire, al contempo, la regolare attuazione del sistema di monitoraggio in parola dei flussi di latte bovino e ovi-caprino fra le diverse imprese coinvolte nella tipica dinamica dei processi produttivi del settore; Vista la comunicazione n. 0527893 del 17 ottobre 2022 con la quale si rende informativa alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le. regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano della necessita' ed urgenza di adottare il presente provvedimento;
Decreta:
Articolo unico
1. Per le motivazioni rappresentate in premessa, sono posticipate le seguenti scadenze: a. la scadenza del 20 ottobre 2022, prevista all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 6 agosto 2021, n. 360338, e' prorogata alla data del 20 gennaio 2023; b. le scadenze previste a partire dal 20 agosto 2022 fino al 20 dicembre 2022, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 agosto 2021, n. 379378, relative al termine degli adempimenti da compiere da parte dei primi acquirenti nella banca dati del Sistema informativo agricolo nazionale entro il 20 di ogni mese, sono prorogate alla data del 20 gennaio 2023; c. la scadenza del 20 ottobre 2022, prevista all'art. 6, comma 5, del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 agosto 2021, n. 379378, e prorogata alla data del 20 gennaio 2023. 2. La concessione delle proroghe di cui al comma 1 non modifica gli adempimenti gia' consolidati in entrambi i provvedimenti del Ministero citati in premessa e le scadenze gia' previste per la data del 20 ottobre 2022, nonche' peri termini successivi presenti nell'anno solare. 3. Le proroghe di cui al presente articolo non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 ottobre 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1183 |