Gazzetta n. 293 del 16 dicembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA 11 dicembre 2022 |
Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia, a partire dal giorno 26 novembre 2022. (Ordinanza n. 951). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 novembre 2022, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022; Considerato che dalle prime ore del 26 novembre 2022 il territorio dell'Isola di Ischia e' stato interessato da eventi meteorologici di eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone, causando vittime, dispersi, l'allagamento e l'isolamento di diverse localita' e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato altresi', che i summenzionati eventi hanno provocato movimenti franosi, esondazioni, allagamenti, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ai manufatti stradali e ad edifici pubblici e privati, nonche' danni alla rete dei servizi essenziali di rilevante entita' e diffusione; Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022 recante: «Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia (NA), a partire dal giorno 26 novembre 2022»; Ravvisata la necessita', in ragione dell'entita' e dello straordinario impatto degli eventi in rassegna e delle peculiarita' del territorio colpito, di individuare un soggetto attuatore specificamente rivolto agli interventi di riduzione del rischio residuo; Ravvisata la necessita' di introdurre ulteriori disposizioni finalizzate a consentire il rapido espletamento delle iniziative volte al superamento della situazione di emergenza, rafforzando l'operativita' delle strutture coinvolte nella gestione emergenziale in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Campania;
Dispone:
Art. 1 Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attivita' di analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosita' dell'area interessata.
1. In ragione dell'entita' e dello straordinario impatto degli eventi di cui in premessa e delle peculiarita' del territorio colpito dai predetti eventi, il direttore generale per i lavori pubblici e la protezione civile della Regione Campania e' nominato soggetto attuatore del Commissario delegato di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 948 del 2022, per il coordinamento della realizzazione degli studi e delle analisi propedeutiche alla prima definizione della pericolosita' dell'area interessata dagli eventi in rassegna e alla individuazione degli interventi di riduzione del rischio residuo di cui all'art. 25, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. 2. Per l'espletamento delle attivita' di cui al presente articolo, il soggetto attuatore, che opera a titolo gratuito, puo' avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto all'art. 3. 3. Per l'individuazione degli interventi di cui al comma 1, il soggetto attuatore e' autorizzato ad avvalersi del supporto dei centri di competenza di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 1/2018 nonche' di altri enti, centri, istituti di ricerca e universita', muniti di particolari conoscenze ed esperienze in relazione allo specifico contesto territoriale. Tali attivita' di supporto sono assicurate a valere sulle risorse finanziarie disponibili per la gestione emergenziale di cui all'art. 11 dell'ordinanza n. 948 del 2022 e la quantificazione dei relativi oneri e' comunicata al Commissario delegato ai fini del recepimento nell'ambito della pianificazione prevista dall'art. 1 dell'OCDPC n. 948/2022. 4. Nell'espletamento delle attivita' previste dal presente articolo il soggetto attuatore, provvede, coordinandosi con il Commissario delegato, con le modalita' e le deroghe di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948 del 30 novembre 2022. 5. Sono fatti salvi gli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, dell'OCDPC n. 948/2022. |
| Art. 2 Integrazioni all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 948/2022 in relazione alla modulistica allegata
1. La modulistica predisposta dal Dipartimento della protezione civile ed allegata alla predetta OCDPC n. 948/2022 per le finalita' di cui all'art. 4, comma 3, puo' essere utilizzata anche per la ricognizione da effettuare con riferimento all'art. 25, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Detta ricognizione dei danni, che non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti finalizzati al ristoro dei medesimi pregiudizi, e' inviata al Dipartimento della protezione civile, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28, comma 1, del medesimo decreto legislativo. |
| Art. 3
Prestazioni di lavoro straordinario
1. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza. Detta ricognizione e' effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna. Il medesimo Commissario provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili pro-capite. 2. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnati nelle attivita' connesse all'emergenza, anche in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta una indennita' mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, ovvero pari al 15% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per i primi sessanta giorni a decorrere dalla data dell'evento in rassegna, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. 3. Nell'ambito delle risorse stanziate per l'emergenza, il Dipartimento della protezione civile e' autorizzato a provvedere direttamente all'istruttoria e liquidazione delle somme corrispondenti all'applicazione al personale del medesimo Dipartimento, per i primi sessanta giorni a far data dal 26 novembre 2022, in relazione all'effettivo impiego, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo. 4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza e a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 4, dell'OCDPC n. 948/2022 sono quantificate le somme necessarie e le modalita' per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari. 5. Con proprio provvedimento il Commissario puo' autorizzare, su motivata richiesta, la prosecuzione delle misure di cui ai commi 1 e 2 anche oltre il termine dei primi sessanta giorni e fino al termine dello stato di emergenza, rimodulando, anche in progressiva riduzione, i limiti ivi previsti, con proprio provvedimento nel quale sono individuati gli enti autorizzati e i relativi contingenti. |
| Art. 4
Integrazioni all'OCDPC n. 948/2022
1. Il secondo periodo dell'art. 7, comma 1, dell'OCDPC n. 948/2022 e' sostituito con il seguente: «Il Commissario delegato, avvalendosi del supporto della Regione Campania per le attivita' istruttorie, provvede alle relative istanze di rimborso, nel rispetto delle disposizioni contenute nella direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24 febbraio 2020, ai fini della successiva rendicontazione al Dipartimento della protezione civile in conformita' a quanto previsto dall'art. 1.». |
| Art. 5 Potenziamento della capacita' operativa della struttura del Commissario delegato
1. Al personale della struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione dell'Isola di Ischia Commissario delegato ai sensi della OCDP n. 948/2022, e della struttura per la ricostruzione sisma centro Italia ove impiegato per l'emergenza in rassegna, direttamente impegnato nelle attivita' di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attivita' connesse all'emergenza, si applicano le disposizioni di cui all'art. 3. 2. Il Commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario e a forme di incentivazione per il personale in servizio presso le strutture di cui al comma 1, nell'ambito delle convenzioni in essere con le societa' di cui all'art. 18, comma 5, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109 e all'art. 50, comma 3, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e ne assicura la copertura a carico delle risorse rese disponibili per fronteggiare il presente contesto emergenziale. 3. Al personale di cui al comma 1 sono altresi' riconosciute le spese per le missioni effettuate a Napoli o all'Isola di Ischia nella misura di quanto previsto per i dipendenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. 4. Il Commissario delegato, in considerazione della peculiarita' del contesto emergenziale, e' altresi' autorizzato ad avvalersi, fino al termine dello stato di emergenza, di ulteriori professionalita' tecniche e amministrative necessarie per l'espletamento delle funzioni connesse all'emergenza, entro il limite massimo di dieci unita', di cui due anche di livello dirigenziale, individuandole nell'ambito del personale gia' in servizio presso le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero presso altre strutture pubbliche, anche temporaneamente costituite ai fini del superamento di distinti contesti emergenziali e di ricostruzione. Gli oneri per la corresponsione al predetto personale dei compensi di cui all'art. 3, commi 1, 2 e 5 della presente ordinanza sono posti a carico delle risorse stanziate per l'emergenza. Relativamente alle figure dirigenziali e titolari di posizione organizzativa individuate ai sensi del presente articolo, l'indennita' mensile di cui all'art. 3, comma 2, e' riconosciuta nella misura del 50% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai propri ordinamenti, ovvero pari al 25% della retribuzione mensile complessiva ove i contratti di riferimento non contemplino la retribuzione di posizione, commisurata ai giorni di effettivo impiego. 5. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal comma 4 il Commissario provvede mediante la sottoscrizione con gli enti e le strutture di appartenenza di accordi ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, nei quali sono disciplinate anche le modalita' di erogazione dei compensi previsti oltre che il rimborso delle spese per missioni effettuate a Napoli o all'Isola di Ischia nella misura di quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. |
| Art. 6 Misure per il rafforzamento della capacita' operativa del Comune di Casamicciola Terme
1. Al fine di consentire la piena operativita' e capacita' di risposta della struttura comunale nella gestione delle misure volte al contrasto dell'emergenza in rassegna, il Commissario delegato puo' autorizzare il ricorso da parte del Comune di Casamicciola Terme a incarichi individuali ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e a contratti di lavoro a tempo determinato, comprese altre forme di lavoro flessibile, anche attingendo a graduatorie concorsuali vigenti di amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 165/2001, in favore di personale di comprovata esperienza e professionalita' connessa alla natura delle attivita' emergenziali, nel limite massimo complessivo di cinque unita' per la durata dello stato di emergenza ed entro il limite di spesa di euro 200.000,00. 2. Il Commissario delegato e' altresi' autorizzato a riconoscere fino al termine dello stato di emergenza, previa rendicontazione, un rimborso in favore del Comune di Casamicciola Terme delle spese di missione, per la sola quota parte eccedente gli ordinari stanziamenti di bilancio comunale a tal fine previsti, effettuate a Napoli o all'Isola d'Ischia dal personale direttamente impiegato per la gestione emergenziale in rassegna. 3. Gli oneri connessi all'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse disponibili per l'emergenza in rassegna. |
| Art. 7
Monitoraggio e controllo
4. Al fine di prevenire e contrastare condotte lesive degli interessi pubblici il Commissario delegato effettua il monitoraggio ed il controllo, anche a campione, del corretto utilizzo delle misure previste dalla OCDPC n. 948/2022 in relazione al contributo per l'autonoma sistemazione e all'assistenza alberghiera, sulla base di apposito protocollo d'intesa sottoscritto con la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile e la Guardia di finanza. |
| Art. 8
Facolta' di nomina di un Vice-commissario
1. Il Commissario delegato, al fine di essere coadiuvato nelle attivita' di gestione dell'emergenza, puo', per la durata dello stato di emergenza, avvalersi di un Vice-Commissario, anche al fine di assicurare il coordinamento tra i soggetti attuatori. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, il Commissario delegato puo' conferire un incarico retribuito avvalendosi delle facolta' previste dall'art. 10 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e successive modifiche e integrazioni, nei limiti delle risorse finanziarie stanziate per fronteggiare l'emergenza. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 dicembre 2022
Il Capo del Dipartimento: Curcio |
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