Gazzetta n. 294 del 17 dicembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 ottobre 2022
Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze per il triennio 2022-2024.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

su proposta

DEL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

e

DEL MINISTRO PER LE DISABILITA'

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

e

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riguardo all'art. 3-septies concernente l'integrazione socio-sanitaria;
Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»;
Visto l'art. 1, comma 1264 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», che, al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni assistenziali su tutto il territorio nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, istituisce presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato Fondo per le non autosufficienze;
Visto l'art. 1, comma 1265 della legge n. 296 del 2006, come modificato dall'art. 3, comma 4, lettera b) del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, in base al quale gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del Fondo per le non autosufficienze sono adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la famiglia e le disabilita' e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto l'art. 2, comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato (legge finanziaria 2010)», che, a decorrere dal 1° gennaio 2010, abroga l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi speciali istituiti per garantire livelli minimi di prestazioni in modo uniforme su tutto il territorio nazionale;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»;
Visto l'art. 1, comma 109 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», laddove dispone che le eventuali risorse derivanti dalle attivita' di accertamento della permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidita' civile, cecita' civile, sordita' civile, handicap e disabilita' svolte dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dalle verifiche straordinarie annue aggiuntive ivi previste, sono destinate ad incrementare il Fondo per le non autosufficienze sino alla concorrenza di 40 milioni di euro annui;
Visto l'art. 1, comma 411 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ai sensi del quale, in sede di revisione dei criteri di riparto del Fondo per le non autosufficienze previsti dall'art. 1, comma 3 del decreto ministeriale di riparto del Fondo per il 2016, e' compresa la condizione delle persone affette dal morbo di Alzheimer;
Visto l'art. 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, recante «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'», che istituisce la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e, in particolare, il comma 6, lettera c), che attribuisce alla Rete la responsabilita' di elaborare un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze di cui all'art. 1, comma 1264 della legge n. 296 del 2006, nonche' il comma 7, secondo il quale il Piano ha natura triennale, con eventuali aggiornamenti annuali, ed e' adottato nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferisce sono ripartiti alle regioni;
Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;
Visti i commi da 159 a 171 dell'art. 1 della legge n. 234 del 2021, concernenti i Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), e, in particolare, il comma 162, secondo cui i servizi socio assistenziali nei confronti delle persone anziane non autosufficienti sono erogati delle aree individuate alle lettere a), b) e c) del comma medesimo, e il comma 167, ai sensi del quale, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono determinate le modalita' attuative, le azioni di monitoraggio e le modalita' di verifica del raggiungimento dei LEPS per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168;
Visto l'atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni sociosanitarie, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie con delega in materia di politiche per la famiglia, 26 settembre 2016, concernente il Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, per l'anno 2016;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 agosto 2019, che istituisce presso il Ministero medesimo il Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) del decreto legislativo n. 147 del 2017;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, concernente l'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e il riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2019-2021, ed in particolare l'allegato F, recante «Linee di indirizzo per progetti di vita indipendente»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 31 dicembre 2021, concernente la «Ripartizione in capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e per il triennio 2022-2024», ed in particolare, la tabella 4, riguardante il bilancio di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che ha assegnato al capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», una disponibilita' per gli anni 2022-2024, pari a euro 822.000.000 per il 2022; euro 865.300.000 per il 2023; euro 913.600.000 per il 2024;
Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 25 del 10 febbraio 2022, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al n. 884 del 21 febbraio 2022, che assegna le risorse finanziarie per l'anno 2022 ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale appartenenti al Ministero medesimo, attribuite ai capitoli delle missioni e programmi di spesa della citata tabella 4, di cui fa parte la Missione 3 «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» (24) - Programma 3.2 «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva» (24.12) - CDR 9 «Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale»;
Visto il decreto del Ministro della salute, di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, 23 maggio 2022, n. 77, concernente il «Regolamento recante la definizione di modelli standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale»;
Visto il Piano per la non autosufficienza per il triennio 2022-2024, approvato con modificazioni dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale nella riunione del 25 luglio 2022 e proposto per l'adozione;
Considerato che, nelle more dell'accertamento della individuazione di eventuali risorse aggiuntive, si procedera' con atto distinto al relativo riparto;
Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e alla ripartizione delle risorse gravanti sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», per il triennio 2022-2024;
Accertata la disponibilita' finanziaria sul capitolo 3538, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2022;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita nella seduta del 3 agosto 2022;
Acquisito il parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui all'art. 1, comma 29 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, espresso in data 7 settembre 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 592 della legge n. 234 del 2021;

Decreta:

Art. 1

Piano nazionale per la non autosufficienza

1. Su proposta della Rete della protezione e dell'inclusione sociale, e' adottato il Piano nazionale per la non autosufficienza, relativo al triennio 2022-2024, di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.
2. Il piano di cui al comma 1 costituisce l'atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti al Fondo per le non autosufficienze e individua, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi ai fini della graduale attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio nazionale, come stabilito all'art. 1, commi da 159 a 171 della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Sulla base delle indicazioni programmatiche del piano di cui al comma 1, nel rispetto e nella valorizzazione delle modalita' di confronto con le autonomie locali e favorendo la consultazione delle parti sociali e degli enti del Terzo settore territorialmente rappresentativi in materia di non autosufficienza, e comunque prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita' e delle persone anziane non autosufficienti, le regioni adottano un Piano regionale per la non autosufficienza, ovvero altro atto di programmazione regionale degli interventi e dei servizi necessari per l'attuazione del piano nazionale, a valere sulle risorse di cui al presente decreto, eventualmente integrate con risorse proprie.
4. Il piano regionale, ovvero l'atto di programmazione regionale, individua, in particolare, su base triennale gli specifici interventi e servizi sociali per la non autosufficienza finanziabili a valere sulle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'art. 2. Il piano regionale o l'atto di programmazione sono redatti secondo le modalita' di cui all'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, e contiene:
a) il quadro di contesto e le modalita' di attuazione dell'integrazione sociosanitaria;
b) le modalita' di individuazione dei beneficiari;
c) la descrizione degli interventi e dei servizi programmati, e, in particolare, le caratteristiche dei servizi socioassistenziali volti a promuovere la continuita' e la qualita' di vita a domicilio delle persone anziane non autosufficienti, comprese le nuove forme di coabitazione solidale delle persone anziane nelle aree indicate dall'art. 1, comma 162, lettere a), b) e c) della legge n. 234 del 2021, nonche' le altre forme di intervento di cui al comma 164 del medesimo articolo;
d) la programmazione delle risorse finanziarie;
e) le modalita' di monitoraggio degli interventi;
f) le risorse e gli ambiti territoriali coinvolti nell'implementazione delle «Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente» di cui all'art. 4 del presente decreto.
5. Gli Ambiti territoriali sociali garantiscono anche l'offerta dei servizi e degli interventi nelle aree di attivita' declinate all'art. 1, comma 162, lettere a), b) e c) della legge n. 234 del 2021, sulla base del Progetto di assistenza individualizzato (PAI) definito, con il concorso del destinatario, dalle equipe multidimensionali operanti presso i Punti unici di accesso (PUA), ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 163 del medesimo articolo. Tali equipe sono rafforzate mediante l'utilizzo delle risorse destinate al reclutamento del personale aggiuntivo con professionalita' sociale di cui all'art. 5 del presente decreto, come indicato nella tabella n. 3 denominata «Personale PUA». L'offerta di servizi di cui all'art. 1, comma 162 della legge n. 234 del 2021 puo' essere integrata da contributi, diversi dalla indennita' di accompagnamento, per il sostegno alle persone non autosufficienti e per il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza secondo le previsioni del Piano nazionale per la non autosufficienza e nel rispetto di quanto previsto ai commi 163 e 164 del medesimo articolo, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 255 della legge n. 205/2017.
6. La programmazione e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' entro novanta giorni dalla avvenuta pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero, della avvenuta registrazione della Corte dei conti del presente decreto. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede all'erogazione delle risorse spettanti a ciascuna regione, una volta valutata, entro trenta giorni dalla ricezione dello schema di Piano regionale ovvero dell'atto di programmazione regionale, la coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza.
7. Gli interventi previsti nel presente Piano, in un quadro piu' generale di valutazione multidimensionale del bisogno e di progettazione personalizzata, sono condizionati all'ISEE secondo quanto previsto dalla programmazione regionale. Nel caso di interventi forniti a persone in condizioni di gravissima disabilita', le soglie di accesso non possono essere inferiori a 50.000,00 euro, accresciuti a 65.000,00 in caso di beneficiari minorenni, dove l'ISEE da utilizzare e' quello per prestazioni di natura sociosanitaria.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato A

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato C

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato D

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato E

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato F

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Risorse del Fondo per le non autosufficienze

1. Le risorse complessivamente afferenti al Fondo per le non autosufficienze nel triennio 2022-2024 sono pari a 822 milioni di euro nel 2022, 865,3 milioni di euro nel 2023 e 913,6 milioni di euro nel 2024.
2. Al fine dell'assegnazione della quota di riparto del FNA, per ogni regione e per ogni esercizio finanziario, dalle risorse disponibili sono state individuate quelle da dedicare alle azioni per la realizzazione dei progetti per la Vita indipendente e per le assunzioni del personale con professionalita' sociale finalizzate all'implementazione dei PUA.
3. La quota di riparto e' assegnata alle regioni per l'intero ammontare secondo i criteri di cui all'art. 1, comma 2, del decreto ministeriale 26 settembre 2016, e secondo le quote percentuali riportate nel Piano di cui all'art. 1 e nella colonna (A) della tabella 1 del presente decreto.
4. Le somme ripartite alle regioni nelle annualita' 2022, 2023 e 2024 sono indicate rispettivamente nelle colonne (B), (C) e (D) della tabella 1, al netto delle quote di cui al comma 2 del presente articolo. Le regioni procedono al trasferimento delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, entro sessanta giorni dall'effettivo trasferimento delle stesse alle regioni da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse secondo le modalita' di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto.
5. Eventuali ulteriori risorse derivanti da provvedimenti di incremento dello stanziamento sul capitolo di spesa 3538 «Fondo per le non autosufficienze», saranno ripartite fra le regioni con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita', secondo le quote percentuali di cui alla colonna (A) della tabella 1.
6. Le regioni utilizzano le risorse di cui al presente decreto, secondo quanto previsto dal citato art. 1, comma 168 della legge n. 234/2021, al fine di garantire anche gli interventi a favore di persone in condizione di disabilita' gravissima e comunque fino al soddisfacimento della platea individuata all'art. 3 del decreto ministeriale 26 settembre 2016, ivi inclusi gli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica e delle persone con stato di demenza molto grave, tra cui quelle affette dal morbo di Alzheimer in tale condizione.
 
Art. 3

Monitoraggio ed erogazione

1. Le regioni si impegnano a monitorare e rendicontare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali gli interventi programmati a valere sulle risorse loro destinate secondo le indicazioni del Piano di cui all'art. 1, come declinate nel presente articolo.
2. L'erogazione delle risorse di ciascuna annualita' e' condizionata alla rendicontazione da parte della regione sugli utilizzi delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalita' di cui all'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto. Le regioni rilevano le informazioni di cui al primo periodo nella specifica sezione del Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 22 agosto 2019, avendo come unita' di rilevazione l'ambito territoriale e secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 5 del medesimo decreto. L'erogazione e' condizionata alla rendicontazione dell'effettivo utilizzo di almeno il 75%, su base regionale, delle risorse. Eventuali somme non rendicontate devono comunque essere esposte entro la successiva erogazione.
3. Le regioni si impegnano altresi' a rilevare a livello di ambito territoriale, a fini del monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, il numero e le caratteristiche delle persone assistite nel proprio territorio al 31 dicembre di ciascun anno, secondo il modello di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto, rendendole disponibili, secondo le modalita' di cui al citato art. 6, comma 5 del decreto ministeriale 22 agosto 2019, entro il 31 maggio dell'anno successivo.
 
Art. 4

Progetti per la vita indipendente

1. Sono finanziate azioni volte alla realizzazione dei progetti previsti dalle «Linee di indirizzo per Progetti di vita indipendente», sulla base della programmazione regionale inclusive di cofinanziamento, di cui all'allegato F del Piano nazionale per la non autosufficienza 2019-2021, per n. 183 ambiti coinvolti ed un ammontare complessivo di risorse a livello nazionale pari a 14.640.000 euro per ciascun anno del triennio 2022-2024, a valere sulla quota del Fondo per le non autosufficienze trasferita a ciascuna regione, come indicato nella tabella 2 del presente decreto. Le suddette linee di indirizzo individuano le modalita' attuative e, per ogni progetto di Vita indipendente, ogni ambito puo' accedere di un finanziamento pari a 80.000 euro, cui dovra' sommarsi un cofinanziamento di 20.000 euro garantito dalle regioni.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali vigila in ordine all'attuazione uniforme sul territorio nazionale di quanto previsto al comma 1.
 
Art. 5

Personale con professionalita' sociale
per il rafforzamento dei PUA

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 163 della legge n. 234 del 2021, ai fini del rafforzamento dei PUA, nell'ambito delle risorse disponibili, sono previsti 20 milioni per il 2022 e 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2023-2024 da destinare alle assunzioni di personale con professionalita' sociale presso gli Ambiti territoriali sociali, come indicato nella tabella 3 del presente decreto.
2. I dati relativi al personale con professionalita' sociale per il rafforzamento dei PUA vanno raccolti, a cura degli Ambiti territoriali sociali, nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini dell'inserimento nel Sistema informativo dell'offerta dei servizi sociali.
 
Art. 6

Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle Province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. Le Province autonome di Trento e Bolzano possono provvedere all'erogazione di servizi destinati alle persone non autosufficienti perseguendo le finalita' del piano di cui al comma 1 nell'ambito della propria competenza legislativa e relativa potesta' amministrativa.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.

Roma, 3 ottobre 2022

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi

Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Orlando

Il Ministro per le disabilita'
Stefani

Il Ministro della salute
Speranza

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg. n. 2965