Gazzetta n. 294 del 17 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 19 ottobre 2022
Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E E FORESTALI

Visto l'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ed in particolare il comma 3, lettera c);
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, in particolare l'art. 220;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo ai contributi in regime «de minimis» concessi dallo Stato;
Visto il regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale serie L n. 193 del 1° luglio 2014, pag. 1), e successive modifiche, in particolare l'art. 26;
Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 (pubblicati nella Gazzetta Ufficiale 2014/C 204/01);
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») in particolare l'art. 259, comma 1, lettera c);
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013;
Vista la decisione di esecuzione (UE) n. 2021/2310 della Commissione del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) n. 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' in alcuni Stati membri;
Vista la comunicazione della Commissione europea 2008/C 14/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C14 del 19 gennaio 2008, relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE;
Visto il decreto ministeriale del 25 giugno 2010 e relativo «Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione, controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, cosi' come modificato ed integrato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154»;
Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 310 del 31 dicembre 2021 - Supplemento ordinario n. 49), che all'art. 1, comma 528, cosi' come modificato dall'art. 26-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01), e' destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana nonche' delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022;
Preso atto dell'esistenza, nell'ambito dello stanziamento complessivo del capitolo di spesa n. 7098 pg. 01, della quota non inferiore a 40 milioni di euro per l'anno 2022, cosi' come previsto dall'art. 1, comma 528, della legge n. 234 del 2021 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni» e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
Viste le note emanate dal Ministero della salute, a partire da quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' e che hanno determinato anche l'istituzione delle Zone di ulteriore restrizione (ZUR), determinate con l'attivita' di monitoraggio territoriale effettuate secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto zooprofilattico delle Venezie;
Visto il piano pubblico di controllo e eradicazione dell'influenza aviaria consultabile al link https://www.izsvenezie.it/documenti/temi/influenza-aviaria//piani-sor veglianza/piano-nazionale-influenza-aviaria-2021.pdf
Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022 relativo a «Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 dicembre 2021», che dispone l'impiego per il medesimo periodo di euro 30.000.000 (trentamilioni/00) di cui all'art. 1, comma 528, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e successive modificazioni ed integrazioni a sostegno delle aziende avicole che hanno subito danni indiretti per l'adozione di misure di prevenzione, eradicazione e contenimento dell'epidemia di influenza aviaria;
Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo, le misure di contenimento e restrizione sanitaria conseguenti all'epidemia di influenza aviaria, si sono protratte oltre il periodo del 31 dicembre 2021, termine stabilito dal decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022, ovvero sino al 31 maggio 2022 compreso, prevedendo di conseguenza tutte le limitazioni imposte dal caso, quali l'abbattimento degli animali, il fermo di impresa, l'impossibilita' di commercializzare il prodotto secondo i normali canali commerciali e altre tipologie di danno indiretto;
Considerato che per gli imprenditori del settore avicolo e' necessario poter ristabilire in breve tempo la produzione e far fronte alla crisi derivata dai focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' H5N1 e che pertanto occorre definire un livello minimo del finanziamento, erogabile a titolo di parziale sostegno dei danni indiretti da correlare all'attivita' d'impresa per il periodo di restrizione sanitaria alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 1° gennaio - 31 maggio 2022;
Preso atto altresi' che le organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo hanno manifestato la necessita' e l'urgenza di prevedere interventi di sostegno economico anche per le aziende della filiera le quali, benche' non ubicate all'interno delle zone di restrizione sanitarie, hanno comunque subito, nel periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, danni indiretti e indipendenti dalla loro volonta' nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende colpite dalle misure sanitarie restrittive di polizia veterinaria situate nelle zone focolaio di influenza aviaria;
Ritenuto pertanto necessario accogliere le motivate e circostanziate istanze su esposte avanzate dalle organizzazioni di rappresentanza del settore avicolo in quanto ricadenti nel quadro generale degli interventi di sostegno economico a favore delle aziende avicole italiane che hanno subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23 ottobre - 31 maggio 2022;
Vista la circolare del Presidente del Consiglio dei ministri con prot. USG - 0006090 P-1.1. del 21 luglio 2022, emanata a seguito delle dimissioni dell'esecutivo e dello scioglimento anticipato delle Camere, nella quale si richiama l'impegno del Governo al disbrigo degli affari correnti, ivi compresi l'adozione di atti amministrativi e regolamentari urgenti;
Considerato che il presente provvedimento e' conforme a quanto dispone la sopracitata circolare del Presidente del Consiglio dei ministri;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancita nella seduta del 28 settembre 2022;

Decreta:

Articolo unico

1. Si dispone, in continuita' con quanto previsto dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022, il finanziamento di un ulteriore intervento di euro 10.000.000 (diecimilioni/00) per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 528 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, cosi' come modificato dall'art. 26-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, destinato al sostegno delle imprese della filiera avicola, impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione, interessate dalle misure veterinarie e di polizia sanitaria e ubicate nelle zone regolamentate indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali, nel periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 maggio 2022.
2. Il finanziamento, di cui al comma 1, e' erogato alle imprese della filiera avicola, impegnate nella produzione agricola primaria e della trasformazione, cosi' come identificate nel succitato decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022 e con le risorse appostate sul capitolo di spesa n. 7098 pg. 01, per l'anno 2022.
3. Si dispone altresi', in ragione di quanto rappresentato in premessa, di includere nel quadro degli interventi economici di sostegno al comparto avicolo, anche quelle aziende che, seppur non ubicate nelle aree sottoposte a restrizione sanitarie per la movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi, hanno comunque subito danni indiretti e indipendenti dalla loro volonta' nel programmare, gestire e trasportare gli avicoli di loro produzione verso le aziende situate invece nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022, nonche' gli incubatoi ubicati sia nelle aree sottoposte a restrizione sanitaria sia nelle zone focolaio di influenza aviaria, per il periodo 23 ottobre 2021 - 31 maggio 2022.
4. Ai fini dell'attuazione del presente decreto, si fa riferimento a quanto gia' determinato e regolamentato nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 216437 del 12 maggio 2022, compresa la Tabella A aggiornata ai punti 2), 4), per quanto riportato al precedente comma 3, che ne costituisce parte integrante; analogamente, si fa riferimento al menzionato decreto per quanto attiene l'attivita' di AGEA e degli organismi pagatori territorialmente competenti e i relativi obblighi di trasparenza.
Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2022

Il Ministro: Patuanelli

Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1197
 
Tabella "A"

Parte di provvedimento in formato grafico