Gazzetta n. 295 del 19 dicembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 28 novembre 2022 |
Approvazione dell'accordo con l'American Bureau of Shipping, concernente delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia soggette alle convenzioni internazionali. |
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IL DIRETTORE GENERALE per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
di concerto con
IL DIRETTORE GENERALE del Patrimonio naturalistico e mare del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, di attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attivita' delle amministrazioni marittime, che ha abrogato il decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento (CE) n. 391/2009 relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto interdirettoriale 8 settembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 257 del 3 novembre 2017, concernente l'approvazione dell'accordo di delega datato 6 settembre 2017 all'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali; Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2021, n. 458 recante «Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero della transizione ecologica», per effetto del quale tutte gli adempimenti relativi alla convenzione MARPOL sono attribuiti alla Direzione generale patrimonio naturalistico e mare; Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, che all'art. 1 ha modificato le denominazioni del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica; Considerato che il citato accordo di delega all'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping, datato 6 settembre 2017, e' giunto alla sua naturale scadenza il 6 settembre 2022; Vista la nota PEC del 18 maggio 2022, con cui American Bureau of Shipping ha presentato nuova istanza di delega dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali ai sensi del decreto legislativo n. 104/2011; Preso atto che nelle more del procedimento di rielaborazione dell'accordo di delega si e' reso necessario mantenere la validita' dell'accordo del 6 settembre 2017 fino al 31 ottobre 2022; Considerato che American Bureau of Shipping ha svolto il proprio lavoro a soddisfazione dell'amministrazione; Ritenuto necessario approvare l'accordo di delega ad American Bureau of Shipping dei servizi di certificazione statutaria delle navi registrate in Italia, rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali sottoscritto in data 27 ottobre 2022;
Decreta:
Art. 1
1. All'organismo American Bureau of Shipping e' delegato lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, e classificate con l'organismo stesso. 2. Le modalita' di svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui al comma 1 sono specificate nell'accordo sottoscritto in data 27 ottobre 2022 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il Ministero della transizione ecologica e l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping. 3. L'accordo di cui al comma 2 assume vigenza dalla data di sottoscrizione e costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 28 novembre 2022
Il direttore generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Di Matteo Il direttore generale del patrimonio naturalistico e mare Montanaro |
| Allegato Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia
tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il Ministero della transizione ecologica della Repubblica italiana
e
l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping Premessa. 1. Il presente accordo e' stipulato in conformita' alla normativa nazionale vigente e, in particolare, ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, attuativo della direttiva 2009/15/CE, come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2015, n. 190, di attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE, recante modifica della citata direttiva 2009/15/CE, e ai sensi del regolamento (CE) n. 391/2009 come emendato dal regolamento (UE) 2019/1243; e' stato predisposto sulla base del modello di cui alla circolare IMO MSC-MEPC.5/Circ.16 ed in ottemperanza a quanto previsto dalle seguenti risoluzioni IMO con i relativi allegati: A.1070 (28) «Codice per l'implementazione degli strumenti IMO»; codice per gli organismi riconosciuti, di cui alla Risoluzione MSC.349(92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 2. Il presente accordo e' valido tra l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministero della transizione ecologica. Stipulano il presente accordo: per conto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la dott.ssa Maria Teresa Di Matteo, dirigente generale del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili - in qualita' di direttore della Direzione generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne; per conto del Ministero della transizione ecologica, il dott. Oliviero Montanaro, dirigente generale del Ministero della transizione ecologica, in qualita' di direttore della Direzione generale patrimonio naturalistico e mare; per conto dell'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping l'ing. Paolo Puccio, il quale agisce in qualita' di dirigente di ABS Italy S.r.l. 3. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e il Ministero della transizione ecologica sono denominati in seguito per brevita' «amministrazione», mentre l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping e' indicato in seguito per brevita' ABS. 4. Il presente accordo e' composto da diciassette articoli e da due Appendici, che costituiscono parte integrante dell'accordo stesso.
Art. 1 Finalita' dell'accordo
1.1. Finalita' del presente accordo e' quella di delegare all'ABS lo svolgimento dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e successive modifiche ed integrazioni, e classificate con l'organismo stesso. 1.2 Il presente accordo definisce l'ampiezza, i termini, le condizioni e i requisiti della suddetta delega concessa all'ABS. |
| Art. 2 Oggetto dell'Accordo
2.1 I servizi di certificazione statutaria comprendono: l'autorizzazione all'ABS dell'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con l'ABS, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevita' definiti «strumenti applicabili» o identificati dagli acronimi SOLAS, LOAD LINES e MARPOL), nonche' al rilascio dei relativi certificati di cui alla tabella al punto 3.1 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104; l'affidamento all'ABS dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia e classificate con l'ABS e/o delle societa' (1) che gestiscono le navi registrate in Italia, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti applicabili, nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'amministrazione per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave, o avente giurisdizione sulla sede della societa' - dei relativi certificati di cui alla tabella al punto 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per la parte radio per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri, di competenza del Ministero dello sviluppo economico) ed a riferire all'amministrazione. 2.2 Le attivita' autorizzate ed affidate comprendono anche approvazione e/o verifica di piani, manuali, disegni, ed altri documenti, in conformita' alle convenzioni, ai codici e alle linee guida dell'IMO, nella loro versione aggiornata, nonche' ad eventuali istruzioni aggiuntive dell'amministrazione e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, correlati al rilascio delle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. L'attivita' di verifica deve risultare da atto formale. Al fine di poter svolgere tali attivita' complementari, l'ABS dovra' adempiere agli obblighi di informazione di cui al punto 1.1.6 dell'Appendice 2 del presente accordo. 2.3 L'ABS si impegna ad adottare le misure di controllo pertinenti in conformita' con le proprie procedure o come espressamente richiesto dall'amministrazione e dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, al fine di garantire che quanto soggetto a visite, audit e ispezioni corrisponda ai dettagli della certificazione o ai requisiti degli strumenti applicabili. 2.4 L'ABS, nell'espletamento dei compiti di ispezione e controllo di cui al punto 2.1 del presente accordo, si impegna a cooperare con gli ufficiali del controllo dello Stato di approdo per agevolare, per conto dell'amministrazione e del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, la rettifica, laddove richiesto, delle deficienze rilevate e delle altre irregolarita' accertate, nonche' ad effettuare le visite imposte in caso di fermo nave, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164, e anche nell'ambito dei compiti sul monitoraggio delle navi nazionali. 2.5 Qualora una nave registrata in Italia, ed in classe con l'ABS, sia detenuta in un porto estero, il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, dandone informazione all'amministrazione, intraprendera' un'indagine sulle deficienze riscontrate nell'ambito del controllo dello Stato di approdo, al fine di chiarire la natura delle deficienze stesse, anche con riferimento ad eventuali responsabilita' dell'ABS, ferme restando le attivita' previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 164. 2.6 I servizi statutari resi ed i certificati rilasciati dall'ABS sono accettati come servizi resi e come certificati rilasciati dall'amministrazione, a condizione che l'ABS operi in conformita' a quanto previsto dagli strumenti applicabili e dalle seguenti risoluzioni IMO, nella loro versione aggiornata: risoluzione A.1156 (32) «Linee guida sul sistema armonizzato di ispezione e certificazione» (HSSC 2021); codice per gli organismi riconosciuti, di cui alla risoluzione MSC.349 (92) del 21 giugno 2013, ad eccezione della parte 2, sezioni 1.1, 1.3, 3.9.3.1, 3.9.3.2 e 3.9.3.3. 2.7 La concessione da parte dell'amministrazione, su istanza dell'ABS, di eventuali autorizzazioni e/o affidamenti per servizi di certificazione statutaria relativi agli strumenti applicabili che non rientrano tra quelli previsti nelle tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo sono valutate caso per caso e concordate con l'ABS, introducendo modifiche alle suddette tabelle. 2.8 Nel caso in cui nuove certificazioni siano rese obbligatorie dagli strumenti applicabili, l'amministrazione, su istanza da parte dell'ABS, predispone il testo di «Addendum» al presente accordo, per integrare le tabelle di cui ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 con la delega della nuova certificazione. L'Addendum sara' sottoscritto dall'amministrazione e dall'ABS. 2.9 L'ABS si impegna a non intraprendere attivita' che possano dar luogo a conflitti di interesse. In particolare, l'ABS e il suo personale non svolgono alcuna attivita' che possa entrare in conflitto con la loro indipendenza di giudizio e integrita' in relazione ai servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1. L'ABS e il suo personale responsabile dell'esecuzione dei suddetti servizi non devono essere il progettista, il costruttore, il fornitore, l'installatore, l'acquirente, il proprietario, l'utilizzatore o il gestore di quanto soggetto ai menzionati servizi, ne' il rappresentante autorizzato di questi soggetti. L'ABS non deve dipendere sostanzialmente da una singola impresa commerciale per le sue entrate. 2.10 L'ABS ha una rappresentanza con personalita' giuridica nel territorio dello Stato italiano. __________
(1) Per societa' si intende quanto definito all'art. 2, comma 3) del regolamento (CE) n. 336/2006, come emendato, ovvero l'armatore della nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilita' dell'esercizio della nave e che, nell'assumere tale responsabilita', ha convenuto di assolvere a tutti i compiti e le responsabilita' imposti dal Codice ISM. |
| Art. 3 Interpretazioni, equivalenze ed esenzioni
3.1 L'ABS riconosce che l'interpretazione degli strumenti applicabili, la determinazione delle esenzioni, delle equivalenze o delle deviazioni dalle loro previsioni, sono prerogativa del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, e del Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL e collabora alla loro definizione, come necessario. 3.2 La prima esenzione, l'equivalenza, la deviazione dai requisiti degli strumenti applicabili in relazione a ciascuna unita', sono soggette all'approvazione da parte del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, e da parte del Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL. 3.3 La prima esenzione, rilasciata nella forma di un certificato o registrata all'interno di un certificato rilasciato dall'ABS - in regime di autorizzazione - deve essere trasmessa al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES e al Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, unitamente a copia dei verbali delle ispezioni e dei controlli effettuati dall'ABS ai fini del rilascio del pertinente certificato, nonche' ad ogni altra utile documentazione. 3.4 Nell'ambito dell'erogazione dei servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1 del presente accordo, l'ABS deve valutare l'esistenza delle condizioni che hanno determinato il rilascio alla nave della prima esenzione, equivalenza o deviazione dai requisiti degli strumenti applicabili. Laddove, in esito a tale valutazione, non emergano variazioni, l'ABS procede: per i servizi di certificazione statutaria in regime di autorizzazione di cui alla tabella 3.1 dell'Appendice 1 al presente accordo direttamente al rinnovo del certificato di esenzione o alla sua registrazione all'interno del pertinente certificato; per i servizi di certificazione statutaria in regime di affidamento di cui alla tabella 3.2 dell'Appendice 1 al presente accordo alla registrazione dell'esenzione, dell'equivalenza o della deviazione da requisiti applicabili nella pertinente dichiarazione ai fini da rendere all'autorita' marittima competente alla convalida o al rinnovo del relativo certificato. In caso di variazioni l'ABS dovra', invece, procedere ai sensi al punto 3.2 del presente accordo. |
| Art. 4 Obblighi di informazione
4.1 L'ABS si impegna a riferire al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto le informazioni come specificato nel presente articolo, nonche' a riferire all'amministrazione le informazioni di cui all'Appendice 2 dell'accordo, con la frequenza e nei termini concordati dall'organismo e dall'amministrazione. 4.2 L'ABS informa il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL quando una nave e' risultata operare con deficienze e irregolarita' tali che la condizione della nave o delle sue dotazioni non corrispondono sostanzialmente ai dettagli dei suoi certificati o ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e/o delle prescrizioni unionali e nazionali in modo tale che, a giudizio dell'organismo stesso, la nave non e' in grado di procedere in mare senza pericolo per la nave stessa, le persone a bordo, o senza una grave minaccia di danni all'ambiente; nel caso in cui non venga adottata un'azione correttiva a soddisfazione dell'organismo, l'ABS consultera' immediatamente il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per le Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, per il consenso al ritiro dei certificati rilasciati in autorizzazione secondo quanto previsto dal punto 2.1, primo alinea del presente accordo. Per quanto riguarda gli atti emessi per le attivita' in affidamento di cui al punto 2.1, secondo alinea, l'ABS seguira' le istruzioni ricevute dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. 4.3 L'amministrazione fornisce all'ABS tutta la documentazione necessaria affinche' lo stesso possa svolgere l'attivita' delegata. 4.4 L'ABS informa per iscritto l'armatore/societa' di gestione ai fini ISM della nave: a. senza indugio in caso di certificati scaduti; b. entro un mese dalla data di approvazione di nuove modifiche normative internazionali, europee e/o nazionali, che abbiano riflessi sui servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1 del presente accordo; c. senza indugio quando non sono state effettuate le regolari visite prescritte. Le comunicazioni sub a) e c) dovranno pervenire per conoscenza al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed al Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL. 4.5 Se eventuali irregolarita' non sono state rettificate entro il termine imposto, l'ABS informera' il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, ed il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, allegando un rapporto esplicativo delle ulteriori azioni previste dall'organismo stesso. Tale comunicazione dovra' pervenire altresi' all'autorita' marittima che ha emesso il certificato ed alla Capitaneria di porto di iscrizione della nave. 4.6 L'armatore/societa' di gestione ai fini ISM resta comunque responsabile dell'effettuazione tempestiva delle visite per il rilascio/rinnovo/vidimazione della certificazione. 4.7 Nel caso in cui una nave registrata in Italia subisca un danno o manifesti una deficienza che riguardi la certificazione statutaria, l'ABS informa il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, e il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL, descrivendo il danno/la deficienza e la riparazione effettuata. Se la nave e' all'estero l'ispettore dell'organismo stesso si accertera' che il comandante della nave o l'armatore/societa' di gestione ai fini ISM abbiano inviato un rapporto sull'accaduto allo Stato di approdo. Di tale accertamento si fara' menzione nel rapporto di visita. 4.8 L'ABS informa immediatamente l'amministrazione quando perviene una richiesta di classificazione di una nave a cui si applicano i requisiti statutari e che sara' o e' stata iscritta nei registri nazionali. 4.9 In presenza di situazioni a bordo di una nave e/o in seno alla societa' di gestione ai fini ISM che comportino una observation e/o una non-conformity come definita all'interno del ISM Code, l'ABS provvede a specificare - alla nave ed alla societa' di gestione ai fini ISM - le condizioni e la tempistica alle quali adeguarsi per ripristinare la conformita' ai requisiti applicabili. 4.10 In presenza di situazioni a bordo di una nave e/o in seno alla societa' di gestione ai fini ISM che comportino una major non-conformity, come definita nell'ISM Code l'ABS deve sempre consultare: a) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in caso di nave all'estero; b) l'autorita' marittima del luogo in cui si trova la nave, se in Italia; per proporre e concordare le misure da porre in essere per ripristinare la conformita' ai requisiti applicabili. 4.11 In caso di carenze che, pur non eliminate, non impediscono alla nave di operare in sicurezza, entro il lasso di tempo stabilito per la loro eliminazione, in quanto non costituiscono pericolo per la nave stessa, l'ambiente, il carico o le persone a bordo (minor deficiencies), l'ABS provvede a specificare - alla nave ed all'armatore/societa' di gestione ai fini ISM - le condizioni e la tempistica alle quali adeguarsi per ripristinare la conformita' ai requisiti applicabili. 4.12 In caso di eventi pericolosi, incidenti, guasti a macchinari o strutturali, o avarie, che si riferiscono all'ambito dei servizi statutari di cui al punto 2.1, di cui l'ABS e' a conoscenza si presentino su una nave e che determinino deficienze ritenute dall'ABS maggiori (major deficiencies) ossia carenze che, se non gestite, impediscono alla nave di operare in sicurezza in quanto costituiscono un pericolo per la nave stessa, l'ambiente, il carico o le persone a bordo - relative alle certificazioni emesse ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES - l'ABS deve sempre consultare: a) il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, in caso di nave all'estero; b) l'autorita' marittima del luogo in cui si trova la nave, se in Italia; per proporre e concordare le misure da porre in essere per ripristinare la conformita' ai requisiti applicabili. Per analogo scenario e medesime finalita', ma con riferimento alle certificazioni emesse ai sensi della Convenzione MARPOL, l'ABS consulta il Ministero della transizione ecologica. 4.13 Le comunicazioni di cui ai punti da 4.7 a 4.12 devono contenere il nome dell'armatore/societa' di gestione ai fini ISM, della nave e relativo numero IMO, ed una descrizione dello scenario occorso. 4.14 L'ABS dovra' comunicare per iscritto all'amministrazione ed al Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto i nomi ed il numero IMO di tutte le navi rimosse dall'elenco dell'ABS delle navi classificate e certificate per le quali l'ABS ha svolto i servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1. Il rapporto deve contenere una descrizione dei motivi della rimozione dalla classe, e questo deve essere fatto entro trenta giorni da quando la rimozione diventa effettiva. 4.15 Il mancato o il ritardato adempimento agli obblighi di informazione di cui al presente articolo e di cui all'Appendice 2 dell'accordo giustifica da parte dell'amministrazione l'attivazione della procedura di sospensione dell'organismo secondo quanto previsto dall'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. 4.16 Le comunicazioni di cui al presente accordo avvengono attraverso posta elettronica certificata. A tal fine, l'amministrazione e l'ABS forniscono, all'atto della sottoscrizione del presente Accordo, appositi indirizzi di posta elettronica certificata. In caso di cambiamento di tali indirizzi, l'amministrazione e l'ABS forniscono i nuovi indirizzi nel piu' breve tempo possibile, assicurando che non vi siano interruzioni nel servizio. 4.17 Le comunicazioni afferenti a deficienze e non conformita' della nave/societa' di gestione ai fini ISM possono essere scambiate con posta elettronica funzionale. |
| Art. 5 Partecipazione dell'Amministrazione allo sviluppo delle norme dell'organismo
5.1 L'Amministrazione e l'ABS, riconoscendo l'importanza di una collaborazione tecnica, concordano di cooperare in tal senso e di mantenere un dialogo efficace. L'amministrazione sceglie di contribuire al processo di sviluppo da parte dell'ABS di nuove norme o modifica di norme esistenti riguardanti le ispezioni e i controlli delle navi, attraverso la partecipazione di soggetti designati dall'amministrazione e dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto, i quali riceveranno le bozze di nuovi regolamenti con l'informativa via posta elettronica funzionale. L'ABS tiene conto, facendo le proprie valutazioni, di eventuali raccomandazioni formulate al riguardo dall'amministrazione e dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto. |
| Art. 6 Cooperazione con gli altri organismi
6.1 L'ABS si impegna a consultare periodicamente gli altri organismi per mantenere l'equivalenza e tendere all'armonizzazione delle rispettive norme e procedure e della loro applicazione, secondo quanto previsto dall'art. 10 del regolamento (CE) n. 391/2009. |
| Art. 7 Trasferimento di classe
7.1. L'ABS non rilascia certificati statutari per conto dell'amministrazione a una nave che venga declassata o che cambi classe per motivi di sicurezza se non dopo avere consultato il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto per le certificazioni rilasciate ai sensi delle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES, e il Ministero della transizione ecologica per la Convenzione MARPOL per decidere se e' necessario procedere ad un'ispezione completa. 7.2 L'ABS rilascia, come organismo subentrante, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, i certificati della nave solo dopo assicurazione di completamento con esito positivo di tutte le visite scadute e delle raccomandazioni o delle condizioni di classe scadute precedentemente stabilite nei confronti della nave dall'organismo cedente. 7.3 L'ABS notifica all'organismo cedente, in caso di acquisizione nella propria classe di una nave da altro organismo riconosciuto, prima del rilascio dei certificati, la data di rilascio dei certificati e conferma la data, il luogo e le misure adottate per porre rimedio ai ritardi nell'esecuzione delle visite o nell'applicazione delle raccomandazioni e delle condizioni di classe. 7.4 Le procedure di cui ai punti 7.2 e 7.3 si applicano prima dell'assegnazione della classe alla nave, o prima che una nave non classificata sia classificata con l'ABS. 7.5 L'ABS fornisce all'amministrazione, per le navi battenti bandiera italiana, caso per caso e su specifica richiesta dell'amministrazione stessa, copia di tutte le informazioni di cui ai punti 7.2 e 7.3. 7.6 L'ABS, come organismo subentrante, in occasione di acquisizione nella propria classe di navi provenienti da altri organismi di classifica, procede secondo i propri regolamenti e di quanto piu' specificamente successivamente indicato. 7.7 L'ABS non puo' acquisire in classe, secondo le disposizioni della Reg. II-1/3-1 della SOLAS'74 come emendata, una nave portarinfuse solide (bulk carrier) o una petroliera (oil tanker) a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione SOLAS'74, come emendata, se sia stata progettata e costruita sotto sorveglianza di altro organismo i cui regolamenti non siano stati sottoposti a verifica, a cura dell'IMO, in accordo alla risoluzione MSC.454(100) «Revised guidelines for verification of conformity with goal-based ship construction standards for bulk carriers and oil tankers» e trovati rispondenti ai requisiti prescritti nella Risoluzione MSC.287(87) «International goal-based construction standards for bulk carriers and oil tankers». 7.8 Al fine di consentire all'amministrazione di aderire al requisito contenuto al paragrafo 19 della citata risoluzione MSC.454(100), l'ABS procede ad informare tempestivamente l'amministrazione su qualsiasi tipo di variazione che sara' apportata alla parte del regolamento di classe inerente le norme costruttive applicabili alle navi portarinfuse solide (bulk carrier) o alle petroliere (oil tanker), a cui si applicano le disposizioni di cui alla Reg.II-1/3-10 della Convenzione SOLAS'74, come emendata. |
| Art. 8 Monitoraggio e verifiche
8.1 L'amministrazione puo' partecipare alla verifica che la Commissione europea effettua, ai sensi dell'art. 8, comma 1 del regolamento (CE) n. 391/2009, su base regolare e almeno ogni due anni, ai fini della valutazione della permanenza in capo all'ABS dei requisiti che ne hanno consentito il riconoscimento comunitario, ovvero la rispondenza ai criteri di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 391/2009. 8.2 L'amministrazione verifica che i servizi statutari di cui all'Appendice 1 del presente accordo delegati all'ABS siano svolti con propria soddisfazione, valutando altresi' i precedenti dell'organismo stesso in materia di sicurezza e di prevenzione dell'inquinamento marino, sulla base dei dati prodotti nell'ambito del Memorandum d'intesa di Parigi relativo al controllo delle navi da parte dello Stato di approdo e/o di altri programmi simili, nonche' mediante audit, ispezioni, indagini supplementari, o altre attivita' di monitoraggio. 8.3 Tali verifiche possono essere effettuate direttamente dall'amministrazione, con la collaborazione del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto e/o da altro ente che la stessa si riserva di designare, garantendone le necessarie imparzialita' e competenza. 8.4 La frequenza delle verifiche e' determinata, tra l'altro, dai risultati delle verifiche stesse; in ogni caso, il periodo che intercorre tra una verifica e l'altra non e' comunque superiore a due anni. 8.5 L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere in ogni tempo alle verifiche infrabiennali che riterra' opportune, dando all'ABS un mese di preavviso scritto, anche disponendo ispezioni particolareggiate a campione delle navi registrate in Italia e certificate dall'organismo stesso. 8.6 Il rapporto sulle verifiche compiute sara' comunicato all'ABS che fara' conoscere le sue osservazioni all'amministrazione, entro sessanta giorni dal ricevimento del rapporto. 8.7 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a sottoporre agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive tutte le pertinenti istruzioni, norme, circolari interne e linee guida e ogni altra informazione e documentazione idonea a dimostrare che le funzioni delegate sono svolte dall'organismo stesso conformemente alla normativa in vigore. 8.8 Nel corso delle verifiche, l'ABS si impegna a garantire agli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive l'accesso ai sistemi di documentazione, compresi i sistemi informatici, impiegati dall'organismo stesso, relativamente alle ispezioni e ai controlli effettuati sulle navi, alle raccomandazioni emesse e ad ogni altra informazione concernente le navi registrate in Italia e classificate con l'organismo. 8.9 In ogni caso gli ispettori dell'amministrazione incaricati delle verifiche ispettive sono vincolati da obblighi di riservatezza. 8.10 I costi sostenuti per l'effettuazione delle verifiche di cui al presente articolo sono a carico dell'ABS. 8.11 Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo, l'ABS conserva in modo appropriato informazioni e statistiche su eventi relativi a danni e sinistri riguardanti la flotta italiana in classe, nonche' informazioni e statistiche relative a detenzioni e deficienze attribuite alla responsabilita' dell'ABS stesso. 8.12 Ai fini del monitoraggio di cui al presente articolo il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili valorizza - tra le altre cose e secondo specifiche procedure concordate - anche gli elementi di informazione ricevuti dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto riferibili a carenze, nella condotta dell'ABS, rispetto alla corretta implementazione di requisiti tecnici in materia di sicurezza della navigazione discendenti dalle Convenzioni SOLAS e LOAD LINES. Analogamente, ma con riferimento all'implementazione della Convenzione MARPOL, il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili valorizza gli elementi di informazione ricevuti dal Ministero della transizione ecologica. Le procedure concordate di cui sopra includono altresi' le modalita' per la partecipazione - quota parte - alle verifiche degli organismi. 8.13 Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, acquisito il contributo di competenza da parte del Ministero della transizione ecologica, riferisce alla Commissione ed agli Stati membri dell'Unione europea i risultati delle verifiche e del monitoraggio compiuti nei confronti dell'ABS ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 9 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. |
| Art. 9 Compensi per i servizi di certificazione statutaria
9.1 I compensi per i servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo svolti dall'ABS per conto dell'amministrazione sono addebitati dall'organismo stesso direttamente ai soggetti richiedenti tali servizi. 9.2 L'amministrazione resta estranea ai rapporti economici tra l'ABS e i soggetti che richiedono i servizi di certificazione statutaria di cui al punto 9.1. |
| Art. 10 Riservatezza
10.1 Per quanto riguarda le attivita' relative al presente accordo, sia l'ABS, sia l'amministrazione sono vincolati dai seguenti obblighi di riservatezza. 10.2 L'ABS, il suo personale e chiunque agisca in suo nome e per suo conto, si impegnano a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'amministrazione in relazione ai servizi delegati, senza il consenso dell'amministrazione stessa, salvo per quanto e' ragionevolmente necessario a consentire all'organismo di svolgere i servizi di certificazione statutaria in base al presente accordo. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto gli obblighi derivanti dal rapporto dell'organismo con le amministrazioni di bandiera e con le altre organizzazioni internazionali, nonche' gli obblighi derivanti da normative internazionali o unionali. 10.3 Salvo quanto altrimenti previsto dal presente accordo, l'amministrazione si impegna a mantenere come riservata e a non rivelare a terzi alcuna informazione derivata dall'ABS in relazione alle funzioni di controllo esercitate dall'amministrazione stessa in base al presente accordo o secondo gli obblighi di legge. In ogni caso, sono esclusi dalle norme di riservatezza del presente punto le relazioni alla Commissione europea e agli altri Stati membri di cui al precedente punto 8.13, nonche' gli obblighi derivanti da normative internazionali o unionali. |
| Art. 11 Ispettori
11.1 Ai fini dello svolgimento dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo, l'ABS si impegna a far svolgere il servizio ad ispettori che prestino la loro attivita' alle proprie esclusive dipendenze. 11.2 Conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 391/2009, l'amministrazione consente in via eccezionale, valutandone caso per caso la motivazione, l'utilizzo di ispettori esclusivi alle dipendenze di altri organismi riconosciuti a livello europeo, con i quali l'ABS stesso abbia preso accordi. A tale riguardo, la Direzione generale (o la sede principale in Italia) dell'ABS richiede quanto prima al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili la possibilita' di tale utilizzo, specificando le motivazioni alla base dell'esigenza, nonche' gli ambiti nei quali detti ispettori saranno impegnati e di quali qualifiche essi debbano essere in possesso. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, valutata detta richiesta, puo' nominare un ispettore esclusivo di altro organismo o, eventualmente, non accettare tale utilizzo, dandone tempestivamente comunicazione all'ABS. 11.3 In ogni caso, le prestazioni degli ispettori che non siano dipendenti esclusivi dell'ABS sono vincolate al sistema di qualita' del medesimo. 11.4 In conformita' con gli strumenti applicabili, l'ABS puo' scegliere di avvalersi di servizi che influiscano sulla conformita' ai requisiti o accettare il lavoro di una terza parte approvata dall'ABS. L'ABS garantisce di controllare completamente la prestazione di tali servizi attraverso il proprio sistema di gestione della qualita'. Ai fini della responsabilita' nei confronti dell'amministrazione, il lavoro svolto dall'organizzazione di cui si e' avvalso, o dal fornitore di servizi, costituisce lavoro dell'ABS. 11.5 In ogni caso, l'ABS si impegna a non avvalersi di terze parti per i servizi di certificazione statutaria di cui al punto 2.1 del presente accordo. |
| Art. 12 Responsabilita'
12.1 Qualora l'amministrazione sia stata considerata responsabile di un incidente da un organo giurisdizionale con sentenza definitiva o attraverso procedure arbitrali di soluzione di una controversia con conseguente obbligo di indennizzare le parti lese, in caso di perdite o danni materiali, lesioni personali o morte di cui e' provato, dinanzi all'organo giurisdizionale in questione, che risultano da un atto o da un'omissione volontaria ovvero da una colpa grave, ovvero da un atto o da un'omissione negligente o imprudente dell'ABS, dei suoi servizi, del suo personale, dei suoi agenti o di chiunque agisca in nome di tale organismo, l'amministrazione ha diritto a un indennizzo da parte dell'ABS nella misura in cui l'organo giurisdizionale accerti che le perdite, i danni materiali, le lesioni personali o la morte siano dovuti all'organismo medesimo. 12.2 L'ABS si impegna a stipulare, entro trenta giorni, una polizza assicurativa, a garanzia dei rischi derivanti dalla responsabilita' di cui al punto 12.1, e a mantenerla in vigore per l'intera durata del presente accordo. Su richiesta dell'amministrazione, l'ABS produce copia del certificato di assicurazione che attesta la stipula di tale polizza. |
| Art. 13 Spese
13.1 I costi per le procedure di autorizzazione ed affidamento, per le verifiche di cui all'art. 8 e per il rilascio dei certificati, comprese le ispezioni di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, sono a carico dell'ABS. 13.2 Alla copertura dei costi di cui al punto 13.1 provvede l'ABS sulla base delle tariffe e con le modalita' stabilite ai sensi del decreto interministeriale di cui all'art. 12, comma 1, del citato decreto legislativo n. 104 del 2011. 13.3 Fino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'art. 12 comma 1 del citato decreto legislativo n. 104 del 2011 restano a carico dell'ABS le spese di missione sostenute per le verifiche di cui all'art. 8 del presente accordo. 13.4 Il mancato o incompleto pagamento delle tariffe di cui ai precedenti punti 13.1 e 13.2 entro sessanta giorni dalla data del decreto interministeriale di cui ai suddetti punti, comporta la revoca dell'autorizzazione e dell'affidamento. |
| Art. 14 Durata, emendamenti e cessazione dell'Accordo
14.1 Fatto salvo quanto previsto per la procedura di sospensione di cui all'art. 8 della direttiva 2009/15/CE, come recepito dall'art. 11 del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, il presente accordo ha durata di cinque anni, a partire dalla data di stipula dell'accordo stesso. L'amministrazione si riserva di valutare se confermare o meno la delega all'ABS dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 del presente accordo, in base alle esigenze della propria flotta. 14.2 Ciascuna delle parti puo' recedere dall'accordo dandone preavviso scritto all'altra parte di almeno dodici mesi. 14.3 Fatto salvo quanto previsto al punto 2.7, dalla data di decorrenza dell'accordo fino alla scadenza del quarto anno dello stesso, ciascuna delle parti puo' manifestare la propria intenzione di modificare in tutto o in parte o integrare i contenuti dell'accordo, dandone comunicazione per iscritto all'altra parte. In tal caso, qualora entro il primo semestre del quinto anno di durata dell'accordo, si pervenga ad accordo scritto tra le parti circa le modifiche da apportare, il nuovo testo sostituisce o integra il presente accordo, a decorrere dalla scadenza naturale del quinquennio in essere. 14.4 Il rinnovo dell'accordo avviene comunque su istanza dell'ABS, da presentare almeno sei mesi prima della scadenza dell'accordo vigente. |
| Art. 15 Interpretazione dell'Accordo
15.1 Il presente accordo e' interpretato e regolato in conformita' alla normativa vigente nello Stato italiano ed in particolare al decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ed al regolamento (CE) n. 391/2009. |
| Art. 16 Lingua di lavoro
16.1 L'ABS pubblica e mantiene sistematicamente una versione aggiornata delle proprie norme, regolamenti, procedure, istruzioni e modelli di rapporto in lingua inglese. 16.2 La lingua da utilizzare per le comunicazioni con l'amministrazione e' esclusivamente l'italiano. 16.3 Le comunicazioni afferenti a deficienze e non conformita' della nave/societa' di gestione ai fini ISM possono essere scambiate anche in lingua inglese. |
| Art. 17 Foro competente
17.1 Qualsiasi controversia sorta in relazione all'applicazione del presente accordo, ove non possa essere risolta mediante accordo bonario delle parti, sara' decisa dal Foro di Roma. 17.2 A tal fine le parti eleggono domicilio come segue: per l'amministrazione presso la sede del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili situata in viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma e presso la sede del Ministero della transizione ecologica situata in via Cristoforo Colombo n. 44 - 00147 Roma; per l'ABS presso la propria rappresentanza in Italia denominata ABS Italy S.r.l. in Edificio Millo - via al Porto Antico - 16128 Genova. Letto, approvato e sottoscritto
Roma, 27 ottobre 2022
Il direttore generale per la vigilanza sulle autorita' di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne Di Matteo
Il direttore generale del patrimonio naturalistico e mare Montanaro
Il dirigente di ABS Italy S.r.l. Puccio |
| APPENDICE 1
All'Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia
tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il Ministero della transizione ecologica della Repubblica italiana
e
l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping 1. Servizi di certificazione statutaria. All'ABS, per le navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali e classificate con l'organismo stesso, sono date le seguenti deleghe per i servizi di certificazione statutaria: autorizzazione, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, all'ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come definite all'art. 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104, e classificate con l'ABS, al fine di verificarne la conformita' ai requisiti delle convenzioni internazionali come sopra definite, unitamente ai protocolli, ai successivi emendamenti, ai relativi codici obbligatori ed alle pertinenti disposizioni nazionali (in seguito per brevita' definiti «strumenti applicabili»), nonche' al rilascio dei relativi certificati, come specificati alla tabella di cui al punto 3.1. affidamento, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 giugno 2011 n. 104, dei compiti di ispezione e controllo delle navi registrate in Italia rientranti nel campo di applicazione delle convenzioni internazionali come sopra definite e classificate con l'ABS, e/o delle societa' che gestiscono le navi registrate in Italia al fine di verificarne la conformita' ai requisiti degli strumenti applicabili, nonche' di rilasciare la «dichiarazione ai fini» per l'emissione - direttamente da parte dell'amministrazione per il tramite delle autorita' marittime locali e, all'estero, per il tramite delle autorita' consolari, o per il tramite della Capitaneria di porto di iscrizione della nave o avente giurisdizione sulla sede della societa' - dei relativi certificati come specificati alla tabella di cui al punto 3.2 (con esclusione del certificato di sicurezza radioelettrica per navi da carico e degli accertamenti tecnici per gli aspetti di competenza del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle comunicazioni per quanto riguarda il certificato di sicurezza passeggeri). 2. Elenco delle convenzioni e dei codici internazionali applicabili, nella versione in vigore al momento dell'applicazione delle disposizioni che ad esse rinviano: 2.1 la Convenzione internazionale del 1966 sulla linea di carico (LL66), resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, entrato in vigore il 21 luglio 1968 e successivi emendamenti del 1971 e 1979 resi esecutivi in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1984, n. 968; emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione. 2.2 la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS '74) firmata a Londra nel 1974 e resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, e con legge 4 giugno 1982, n. 488, che ha approvato il successivo protocollo del 17 febbraio 1978; Emendamenti di cui al «Protocollo del 1988 (HSSC)» sistema armonizzato di visite e di certificazione. 2.3 la Convenzione internazionale per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi (MARPOL 73/78) firmata a Londra nel 1973 e ratificata con legge 29 settembre 1980, n. 662, emendata con il protocollo del 1978 e con il protocollo del 1997, rispettivamente ratificati con legge 4 giugno 1982, n. 438, e con legge 6 febbraio 2006, n. 57. 2.4 Elenco dei codici internazionali applicabili richiamati dalle suddette Convenzioni: GRAIN Code (SOLAS 74 Cap. VI Parte C; Ris. MSC.23 (59)); IBC Code (SOLAS 74 Cap. VII Parte B; Ris. MSC.4 (48) come emendata); BCH Code (Ris. MEPC.20(22) e MSC.9(53) come emendate); IGC Code (SOLAS 74 Cap. VII Parte C; Ris. MSC.5(48)) come emendata); GC Code (Ris. A.328(IX) come emendata); EGC Code per navi esistenti adibite al trasporto alla rinfusa di gas liquefatti; HSC Code 1994 (SOLAS 74 Cap.X; Ris.36(63) come emendata); HSC Code 2000 (SOLAS 74 Cap.X; Ris. MSC.97(73) come emendata); ISM Code (SOLAS 74 Cap.IX; Ris. A.741(18) come emendata); IMSBC Code (SOLAS 74 Cap.VI; Ris. MSC.268(85)); NOx Technical Code 2008 (MARPOL Annesso VI; Ris. MEPC.177(58)); SPS Code 1983 (Ris. A.534(13); SPS Code 2008 (Ris. MSC.266(84)); ESP Code (SOLAS 74 Cap. XI-1/2; Ris. A. 744 (18)); BLU Code (SOLAS 74 Cap. VI/7 e Cap. XII/8); IMDG Code (SOLAS 74 Cap. VII); IGF Code (SOLAS 74 Cap. II/1 e Cap. II/2); POLAR Code (SOLAS 74 Cap. XIV). 3.1 Servizi di certificazione statutaria delegati in AUTORIZZAZIONE per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.
Parte di provvedimento in formato grafico 3.2 Servizi di certificazione statutaria delegati in AFFIDAMENTO per ciascuno strumento applicabile di cui al precedente punto 2.
Parte di provvedimento in formato grafico |
| APPENDICE 2
All'Accordo per la delega dei servizi di certificazione statutaria per le navi registrate in Italia
tra
il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, il Ministero della transizione ecologica della Repubblica italiana
e
l'organismo riconosciuto American Bureau of Shipping 1. Obblighi di informazione e rapporti dell'ABS con l'amministrazione. 1.1 Gli obblighi di informazione sul lavoro svolto dall'ABS per conto dell'amministrazione, a seguito della delega dei servizi di certificazione statutaria di cui all'Appendice 1 dell'accordo, sono i seguenti: 1.1.1 trasmettere all'amministrazione, con frequenza semestrale, una copia di ogni certificato rilasciato secondo quanto previsto dall'Appendice 1 e, in caso di ispezione iniziale, il rapporto di ispezione (art. 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.2 fornire trimestralmente all'amministrazione tutte le informazioni relative alle assegnazioni, ai trasferimenti, alle modifiche, alle sospensioni o alle revoche di classe fatte dall'ABS, (art. 10, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.3 informare semestralmente l'amministrazione su deficienze o inadeguatezze riscontrate nelle navi certificate (art. 10, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.4 fornire semestralmente all'amministrazione un elenco recante le date e i luoghi delle visite periodiche e di rinnovo (art. 10, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.5 garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta, a tutti i piani e i documenti inclusi i rapporti d'ispezione per il rilascio dei certificati (art. 10, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.6 garantire all'Amministrazione l'accesso alla documentazione del proprio sistema di gestione della qualita' per via remota o via posta certificata; 1.1.7 fornire all'amministrazione, entro sessanta giorni dalla stipula del presente accordo, l'elenco di piani, manuali, disegni, etc., correlati alle certificazioni di cui alle tabelle ai punti 3.1 e 3.2 dell'Appendice 1 allegata al presente accordo, ove gli strumenti applicabili ne prevedano l'approvazione da parte dell'amministrazione. Tale elenco dovra' essere tempestivamente aggiornato in caso di modifiche delle attivita' da svolgere; 1.1.8 pubblicare sul proprio sito web, attraverso Equasis, tutte le seguenti informazioni sulle visite scadute, o sui ritardi nell'applicazione delle raccomandazioni o delle condizioni di classe, sulle condizioni operative o sulle restrizioni operative stabilite nei confronti delle navi della propria classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; tali informazioni debbono comprendere le motivazioni delle decisioni prese, nonche' i dati relativi all'armatore, compresi telefono e fax se disponibili (art. 10, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.9 per le navi non registrate in Italia, garantire all'amministrazione l'accesso, su richiesta e con il relativo consenso dello Stato di bandiera e dell'armatore, alle informazioni a disposizione dell'ABS riguardanti le suddette navi in classe con l'organismo stesso; 1.1.10 garantire all'amministrazione, anche tramite pubblicazione su sito web dell'organismo, attraverso Equasis, l'accesso diretto e gratuito alle banche dati contenenti le informazioni pertinenti sulla propria flotta classificata, su trasferimenti, modifiche, sospensioni e ritiri della classe, indipendentemente dalla bandiera battuta dalle navi; 1.1.11 pubblicare annualmente il Libro Registro delle navi o mantenerlo in una banca dati elettronica accessibile al pubblico; 1.1.12 fornire all'amministrazione in formato elettronico o con accesso in via informatica tutte le norme e i regolamenti applicabili alle navi, provvedendo ai relativi aggiornamenti (art. 10, comma 1, lettera h ed l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.13 fornire semestralmente all'amministrazione l'elenco degli ispettori autorizzati che svolgono i servizi di certificazione statutaria e prestano la loro attivita' alle esclusive dipendenze dell'ABS (art. 10, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.14 fornire entro i termini prescritti eventuali ulteriori informazioni ove in tal senso concordato tra l'ABS e l'amministrazione con semplice scambio di corrispondenza dell'amministrazione stessa con la rappresentanza in Italia dell'organismo. (art. 10, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104); 1.1.15 fornire all'amministrazione l'elenco dei modelli e delle check-list relativamente ai servizi di certificazione statutaria delegati, provvedendo ai relativi aggiornamenti. (art. 10, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104). 1.2 L'ABS si impegna ad istituire un collegamento telematico attivo h 24 con l'amministrazione, per garantire l'afflusso di tutti i dati relativi all'attivita' svolta in favore dell'amministrazione stessa. L'amministrazione deve essere messa in condizione di poter effettuare ricerche statistiche in base a parametri qualitativi delle navi e per periodo di tempo. 1.3 L'ABS adempie, nei confronti dell'amministrazione, agli obblighi previsti al precedente punto 1.1 secondo la procedura approvata dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili. |
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