IL MINISTRO DELL'INTERNO
Visto l'art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine puo' essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze; Visto l'art. 163, comma 3, del TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio; Vista la richiesta dell'Associazione nazionale comuni italiani (A.N.C.I.) e dell'Unione province d'Italia (U.P.I.) in data 8 dicembre 2022, di differimento del predetto termine per tutti gli enti locali al 31 marzo 2023, considerati in particolare la grande indeterminatezza sul versante delle entrate e i riflessi, ancora incerti, di molte previsioni di carattere fiscale e contabile; Ritenuto pertanto necessario e urgente differire, per i suddetti motivi, il termine della deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione 2023/2025; Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta del 13 dicembre 2022, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita nella stessa seduta;
Decreta:
Articolo unico Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali
1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e' differito al 31 marzo 2023. 2. Ai sensi dell'art. 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 13 dicembre 2022
Il Ministro: Piantedosi |