Gazzetta n. 296 del 20 dicembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 21 ottobre 2022 |
Definizione dei criteri e delle modalita' di utilizzazione del Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visti gli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/1972, (CEE) n. 234/1979, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonche' alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose ed all'uso dell'alcol etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008; Visto il regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche; Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, ed in particolare l'art. 16 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, che regolamenta il sistema di qualita' nazionale zootecnica riconosciuto a livello nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 68 del 24 marzo 2011; Visto l'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», che istituisce il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, di seguito SQNPI, in conformita' all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), che stabilisce le modalita' per definire i sistemi di qualita' agroalimentare finalizzati a garantire una qualita' del prodotto finale significativamente superiore alle norme commerciali correnti che, nel caso in specie, e' ottenuta grazie alle modalita' produttive definite dalla norma tecnica della produzione integrata, verificate secondo uno specifico piano di controllo, da organismi terzi accreditati secondo le norme vigenti; Visto il decreto ministeriale 4 marzo 2011 che regolamenta il sistema di qualita' nazionale zootecnica (SQNZ), riconosciuto a livello nazionale, ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione; Visto il decreto ministeriale 8 maggio 2014 che ha attuato l'art. 2, comma 6, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», che disciplina il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata (SQNPI); Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»; Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52 relativo all'istituzione del Registro nazionale degli aiuti di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53, recante «Regolamento recante modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali», a norma dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132; Visto il decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, recante «Riordino degli enti e delle societa' di promozione e istituzione della societa' "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 5, del predetto decreto legislativo n. 1/1999, che prevede che con apposite convenzioni sono disciplinati i rapporti con le amministrazioni statali interessate e Invitalia, utili per la realizzazione delle attivita' proprie della medesima e di quelle, strumentali al perseguimento di finalita' pubbliche, che le predette amministrazioni ritengano di affidare, anche con l'apporto di propri fondi, alla medesima societa'; Visto altresi' che il medesimo art. 2, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1/1999 dispone che il contenuto minimo delle convenzioni e' stabilito con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali; Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 maggio 2018, recante «Aggiornamento dei contenuti minimi delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a., in attuazione dell'articolo 9-bis, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98»; Visto il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici e, in particolare, l'art. 5 che detta principi comuni in materia di esclusione dall'ambito di applicazione del medesimo decreto per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del settore pubblico, stabilendo altresi' le condizioni necessarie per la configurazione di un soggetto quale organismo in house di un'amministrazione pubblica; Visto l'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, che iscrive di diritto Invitalia nell'elenco delle stazioni appaltanti qualificate; Considerato che per Invitalia ricorrono tutte le condizioni previste dal comma 1 del citato art. 5, atteso che la societa' medesima, oltre ad essere partecipata al 100 per cento dallo Stato, e' assoggettata, ai sensi del decreto legislativo del 9 gennaio 1999, n. 1 e dell'art. 1, commi da 460 a 464, della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, al controllo analogo del Ministero dello sviluppo economico, che lo esercita congiuntamente con le altre amministrazioni dello Stato, e che la stessa societa', per espressa disposizione statutaria, e' obbligata ad effettuare oltre l'80 per cento del proprio fatturato attraverso lo svolgimento di compiti ad essa affidati dalle amministrazioni dello Stato; Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024» e, in particolare, l'art. 1, comma 868, che istituisce il «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, ed il «Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023; Visto il successivo comma 869, del medesimo art. 1, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ai sensi del quale entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 202 del 30 agosto 2022, recante la «Definizione dei criteri e delle modalita' di utilizzazione del Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», ai sensi dell'art. 1, comma 869, della legge 30 dicembre 2021, n. 234; Ritenuto di dover promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonche' di dover valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalita' alberghiera; Considerato che occorre prevedere i criteri e le modalita' di utilizzazione del «Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano», con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti definizioni: a) «decreto legislativo n. 123/1998»: il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; b) «DOP»: denominazione di origine protetta; la sigla identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato Paese, la cui qualita' o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787; c) «DSAN»: dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; d) «legge n. 241/1990»: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; e) «legge n. 234/2021»: la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (c.d. legge di bilancio 2022); f) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - MIPAAF; g) «IGP»: indicazione geografica protetta; la sigla identifica un prodotto originario di un determinato luogo, regione o Paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualita', la reputazione o altre caratteristiche, e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013 e (UE) 2019/787; h) «impresa»: impresa operante in almeno uno dei seguenti settori: Ristorazione con somministrazione (codice ATECO: 56.10.11), Produzione di pasticceria fresca (codice ATECO 10.71.20), Gelaterie e pasticcerie (codice ATECO 56.10.30); i) «Invitalia»: Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. - Invitalia, societa' in house dello Stato; j) «prodotti biologici»: prodotti derivanti dalla produzione biologica, esclusi i prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici, di cui all'art. 3 del regolamento (UE) 2018/848; k) «registro nazionale aiuti»: lo strumento nazionale per verificare che gli aiuti pubblici siano concessi nel rispetto delle disposizioni previste dalla normativa comunitaria, al fine di verificare il cumulo dei benefici e, nel caso degli aiuti «de minimis», il superamento del massimale di aiuto concedibile previsto dall'Unione europea; l) «regolamento de minimis»: regolamento (UE) n. 1407/2013; m) «regolamento di esenzione»: regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26 giugno 2014 e successive modificazioni ed integrazioni, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; n) «sanzione interdittiva»: sanzione amministrativa di cui all'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; o) «SQNPI»: il sistema di qualita' nazionale di produzione integrata, istituito dall'art. 2, comma 3, della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante «Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari», in conformita' all'art. 22 del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); p) «SQNZ»: il sistema di qualita' nazionale zootecnica, disciplinato dal decreto ministeriale 4 marzo 2011, n. 4337, ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione. |
| Art. 2
Finalita' dell'intervento e ambito di applicazione
1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 869, della legge n. 234/2021, l'intervento di cui al presente decreto - finalizzato a promuovere e sostenere le imprese di eccellenza nei settori della ristorazione e della pasticceria e a valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano - disciplina i limiti, i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione di contributi alle imprese, a fronte della sottoscrizione di contratti di apprendistato tra le imprese stesse e giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalita' alberghiera, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 6, comma 2, del presente decreto. |
| Art. 3
Risorse finanziarie
1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 868, della legge n. 234/2021, la dotazione finanziaria disponibile per la concessione dei contributi di cui all'art. 2 del presente decreto e' pari a complessivi euro 20.000.000,00, di cui euro 6.000.000,00 per l'anno 2022 ed euro 14.000.000,00 per l'anno 2023, comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento di cui all'art. 4 del presente decreto. |
| Art. 4
Soggetto gestore e funzionario delegato
1. Per il supporto agli adempimenti tecnici ed amministrativi relativi alla gestione della misura di cui al presente decreto il Ministero si avvale di Invitalia. 2. Gli oneri connessi alle attivita' di cui al comma 1, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del decreto legislativo n. 123/1998, sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 3 del presente decreto, entro il limite massimo del 2 per cento delle medesime risorse. 3. Con apposita convenzione tra il Ministero e Invitalia, sono regolati i reciproci rapporti connessi alle attivita' previste dal presente decreto. 4. A seguito della registrazione, da parte degli organi di controllo, della convenzione prevista dal comma precedente, il Ministero nomina un dipendente di Invitalia quale funzionario delegato di contabilita' ordinaria ai sensi dell'art. 44-ter, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ai fini dell'erogazione dei contributi di cui all'art. 2. |
| Art. 5
Soggetti beneficiari
1. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese in possesso dei seguenti requisiti: a) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.11 («Ristorazione con somministrazione»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI, SQNZ e prodotti biologici per almeno il 25 per cento del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; b) se operanti nel settore identificato dal codice ATECO 56.10.30 («Gelaterie e pasticcerie») e dal codice ATECO 10.71.20 («Produzione di pasticceria fresca»): essere regolarmente costituite ed iscritte come attive nel registro delle imprese da almeno dieci anni o, alternativamente, aver acquistato - nei dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente decreto - prodotti certificati DOP, IGP, SQNPI e prodotti biologici per almeno il 5 per cento del totale dei prodotti alimentari acquistati nello stesso periodo; c) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria e non sono sottoposte a procedura concorsuale o a qualsiasi altra situazione equivalente ai sensi della normativa vigente; d) non sono in situazione di difficolta', cosi' come definita dal regolamento di esenzione; e) sono iscritte presso INPS o INAIL e hanno una posizione contributiva regolare, cosi' come risultante dal documento unico di regolarita' contributiva (DURC); f) sono in regola con gli adempimenti fiscali; g) hanno restituito le somme eventualmente dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h) non hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in un conto bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 maggio 2007 («impegno Deggendorf»). 2. Sono, in ogni caso, escluse dalle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese: a) nei cui confronti sia stata applicata sanzione interdittiva; b) i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda. 3. Le imprese attestano il possesso dei requisiti di cui al comma 1, nonche' l'assenza delle cause di esclusione di cui al comma 2 del presente articolo tramite presentazione, all'atto della domanda di contributo, di DSAN resa nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, secondo le modalita' previste dal decreto direttoriale di cui all'art. 8 del presente decreto. |
| Art. 6
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese relative alla remunerazione lorda relativa all'inserimento nell'impresa, con contratto di apprendistato, di uno o piu' giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalita' alberghiera. 2. I giovani diplomati di cui al comma 1 del presente articolo devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria superiore presso un Istituto professionale di Stato per l'enogastronomia e l'ospitalita' alberghiera (IPSEOA) da non oltre cinque anni; b) non aver compiuto, alla data di sottoscrizione del suddetto contratto di apprendistato, i trenta anni di eta'. 3. I pagamenti delle spese di cui al presente articolo devono essere effettuati esclusivamente attraverso conti correnti dedicati intestati all'impresa e con modalita' che consentano la piena tracciabilita' del pagamento. 4. Non sono ammesse le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo. |
| Art. 7
Contributo concedibile, regime agevolativo e divieto di cumulo
1. A valere sulle risorse di cui all'art. 3, puo' essere concesso dal Ministero alle imprese un contributo in conto corrente non superiore: a) al 70 per cento delle spese totali ammissibili; b) ad euro 30.000,00 (trentamila/00) per singola impresa. 2. I contributi di cui all'art. 2 del presente decreto sono concessi nell'ambito del regolamento de minimis. |
| Art. 8
Presentazione delle domande e concessione dei contributi
1. I termini e le modalita' di presentazione delle domande di agevolazione sono definiti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con provvedimento del direttore della Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica del Ministero, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero: www.politicheagricole.it e di Invitalia: www.invitalia.it Al provvedimento sono allegati gli schemi in base ai quali devono essere presentate le domande di agevolazione. 2. Con il medesimo provvedimento, sono, altresi', definiti gli ulteriori elementi e precisazioni utili a disciplinare l'attuazione dell'intervento agevolativo, ivi comprese le modalita' di richiesta dell'anticipo e degli acconti di cui all'art. 10 del presente decreto ed eventuali specificazioni in ordine alle spese ammissibili. 3. Le imprese possono presentare una sola domanda di agevolazione a valere sugli interventi di cui al presente decreto. Alla domanda di contributo deve essere allegato il piano di formazione degli apprendisti. 4. I contributi sono concessi dal Ministero nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, previa verifica da parte di Invitalia della completezza e regolarita' delle DSAN presentate dalle imprese richiedenti ai sensi dell'art. 5, comma 3, del presente decreto, secondo le modalita' stabilite dalla convenzione prevista dall'art. 4, comma 3, del presente decreto. 5. Nel caso in cui le verifiche istruttorie di cui al comma 4 si concludano con esito negativo, ovvero per le domande ritenute comunque non ammissibili per insussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dal presente decreto, il Ministero procede a comunicare i motivi ostativi all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. |
| Art. 9
Erogazione dei contributi
1. Ai fini dell'erogazione dei contributi, l'impresa deve presentare apposita richiesta, con le modalita' e nei termini previsti dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto. 2. La richiesta di erogazione deve essere trasmessa dall'impresa al Ministero entro i trenta giorni successivi alla data prevista come termine finale del contratto di apprendistato. 3. L'impresa deve allegare alla richiesta di erogazione dell'agevolazione la seguente documentazione, relativa alle risorse professionali di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto: a) elenco delle risorse professionali assunte con contratto di apprendistato; b) relazione tecnico-illustrativa sull'attivita' svolta, che evidenzi gli obiettivi conseguiti rispetto al piano di formazione di cui all'art. 8, comma 3, del presente decreto, con l'indicazione analitica delle spese sostenute ai sensi dell'art. 6 del presente decreto e l'elenco dei riferimenti dei documenti di spesa di cui alle successive lettere d) ed e); c) copia del titolo di studio previsto dall'art. 6, comma 2, lettera a), del presente decreto, per ciascuna delle risorse professionali sopra indicate; d) copia delle buste paga relative al personale assunto di cui all'art. 6, comma 2, del presente decreto; e) documentazione atta ad attestare la piena tracciabilita' delle spese sostenute dall'impresa (ordinativi di pagamento ed estratti conto). 4. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di erogazione, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarita' della documentazione trasmessa, procede all'erogazione delle agevolazioni spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria. |
| Art. 10
Anticipo del contributo e pagamento di acconti
1. E' consentita, compatibilmente con le disponibilita' di cassa, l'erogazione di un anticipo nella misura massima del 50 per cento del contributo richiesto, previa presentazione, da parte dei beneficiari del finanziamento, di fidejussione bancaria o assicurativa. La fidejussione deve garantire la restituzione dell'importo anticipato, e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice di procedura civile e la sua operativita' entro quindici giorni a semplice richiesta dell'amministrazione. 2. L'anticipo - se richiesto e spettante - viene erogato in occasione dell'emanazione del provvedimento di concessione di cui all'art. 8. 3. In alternativa a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, nel caso di contratti di apprendistato di durata superiore ai dodici mesi, l'impresa beneficiaria puo' richiedere il pagamento di una somma, a titolo di acconto, pari a: a) 1/3 (un terzo) del contributo concesso ai sensi dell'art. 8, comma 4, al termine del primo anno del contratto di apprendistato; b) 2/3 (due terzi) del contributo concesso ai sensi dell'art. 8, comma 4, al termine del secondo anno del contratto di apprendistato. Qualora l'impresa abbia gia' richiesto il pagamento dell'acconto previsto dalla lettera a), l'importo previsto nel primo periodo e' ridotto a 1/3 (un terzo). 4. Ai fini del pagamento degli acconti previsti dal comma precedente, l'impresa deve presentare apposita richiesta, con le modalita' e nei termini previsti dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto. Alla richiesta deve essere allegata la documentazione prevista dall'art. 9, comma 3. 5. Il Ministero, entro novanta giorni dalla ricezione della richiesta di pagamento di cui al comma 4, previa verifica da parte di Invitalia del rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi e della completezza e regolarita' della documentazione trasmessa, procede al pagamento degli acconti spettanti sul conto corrente indicato dall'impresa beneficiaria. |
| Art. 11
Controlli
1. In qualsiasi fase dell'iter agevolativo, il Ministero puo' effettuare controlli anche a campione sulle iniziative agevolate. 2. Ai fini del controllo documentale deve essere tenuta disponibile, presso ciascuna impresa, tutta la documentazione relativa alle attivita' svolte per un periodo di cinque anni a partire dalla data di concessione del contributo. 3. Le imprese sono tenute a fornire tutti i documenti che saranno richiesti al fine di consentire e favorire le attivita' di monitoraggio e controllo da parte del Ministero. 4. E' comunque previsto da parte dell'ente gestore un controllo di monitoraggio fisico sulle attivita' intraprese su un minimo del 5 per cento dei beneficiari delle agevolazioni di cui al presente decreto. |
| Art. 12
Revoca
1. Il Ministero puo' revocare i contributi concessi ai sensi del presente decreto nei seguenti casi: a) verifica dell'assenza di uno o piu' requisiti di ammissibilita', ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili; b) false dichiarazioni rese e sottoscritte dall'impresa beneficiaria; c) apertura di una procedura di liquidazione volontaria o di altre procedure concorsuali con finalita' liquidatorie antecedentemente alla data di erogazione dell'agevolazione; d) mancato adempimento degli obblighi di monitoraggio e controllo di cui all'art. 11; e) negli altri casi di revoca, totale o parziale, previsti dal provvedimento di concessione di cui all'art. 8, comma 4, nonche' in relazione alle condizioni e agli obblighi a carico dell'impresa beneficiaria ovvero derivanti da specifiche norme settoriali, anche appartenenti all'ordinamento europeo; f) delocalizzazione dell'attivita' economica interessata dall'investimento in Stati non appartenenti all'Unione europea, ad eccezione degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo, entro cinque anni dalla data di ultimazione dell'iniziativa agevolata; g) licenziamento della risorsa assunta prima dello scadere del dodicesimo mese; h) ogni altro inadempimento rispetto a quanto previsto dal presente decreto e dal provvedimento di cui all'art. 8, comma 1, del presente decreto. 2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il soggetto beneficiario deve restituire l'importo del contributo erogato, mediante versamento delle relative somme su un apposito capitolo dello stato di previsione per le entrate del bilancio dello Stato, indicato nel provvedimento di revoca. |
| Art. 13
Disposizioni finali
1. Il Ministero garantisce l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, informazione e relazione derivanti dall'istituzione del regime di aiuti di cui al presente decreto. 2. La misura di sostegno disciplinata dal presente decreto e' pubblicata sulla piattaforma telematica denominata «Incentivi.gov.it», ai sensi dell'art. 18-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' sul sito istituzionale del Ministero. Roma, 21 ottobre 2022
Il Ministro: Patuanelli
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, n. 1196 |
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