Gazzetta n. 297 del 21 dicembre 2022 (vai al sommario) |
COMMISSIONE DI GARANZIA DEGLI STATUTI E PER LA TRASPARENZA E IL CONTROLLO DEI RENDICONTI DEI PARTITI POLITICI |
COMUNICATO |
Statuto del Partito politico «Sud chiama Nord per le Autonomie» |
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Art. 1.
Denominazione e simbolo
E' costituito il partito denominato «SUD CHIAMA NORD PER LE AUTONOMIE» d'ora innanzi anche semplicemente Partito. Il Partito ha per simbolo un cerchio esterno di colore nero, con all'interno un altro cerchio di colore bianco che contiene tre campi rispettivamente di colore giallo, rosso e bianco, con una linea bianca che separa il campo giallo da quello rosso. Sul campo giallo e' riportata la dicitura SUD CHIAMA NORD, SUD con il colore nero e con la lettera D recante una freccia stilizzata verso l'alto e CHIAMA NORD con il colore rosso su due righe. Sul campo rosso e' riportata la dicitura PER LE AUTONOMIE di colore bianco. Sul campo bianco non e' riportata nessuna dicitura. Il simbolo ha un'inclinazione di 4 gradi verso sinistra a voler rappresentare un movimento verso destra. Il simbolo e la denominazione del Partito possono essere modificati esclusivamente per espressa deliberazione a maggioranza dei due terzi dei partecipanti al Consiglio federale del Partito. In allegato al presente statuto, allegato a), e' riprodotto il simbolo a colori in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio di dieci centimetri, l'altro da un cerchio dal diametro di tre centimetri e la denominazione del Partito che sara' utilizzato, tranne diverse e concordate modifiche, per le competizioni elettorali. |
| Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2.
Sede
La sede del Partito e' a Fiumedinisi, attualmente in via Armo Inferiore n. 2. La sede puo' essere trasferita in qualsiasi momento all'interno del territorio nazionale con delibera della Giunta esecutiva. |
| Art. 3.
Finalita' del Partito
Sud chiama Nord per le Autonomie pone al centro della propria azione politica la difesa e la valorizzazione delle identita' locali aggregando e promuovendo le realta' civiche e garantendone l'autodeterminazione. Inoltre, il Partito, ispirandosi ai principi autonomistici e federativi dei territori, vuole definire ed attuare un concreto «patto di solidarieta' Sud Nord» con un nuovo quadro di politiche europee finalizzate ad eliminare le sperequazioni sociali economiche ed infrastrutturali tra il meridione ed il resto dei territori europei che non rendono competitivo il «Sistema Italia». |
| Art. 4.
Soci e federati
Soci di Sud chiama Nord per le Autonomie sono coloro che abbiano compiuto i quattordici anni di eta' e che condividendo i principi del Partito facciano richiesta di iscrizione secondo i principi previsti dal presente Statuto. Il numero dei soci e' illimitato e sono suddivisi nelle seguenti tipologie: Socio attivista e' colui che si impegna a contribuire all'attuazione dei principi statutari di Sud chiama Nord per le Autonomie mediante la propria personale e gratuita collaborazione, con il versamento annuale della quota associativa o di altre eventuali contribuzioni volontarie una tantum per specifiche iniziative, con la candidatura alle competizioni elettorali nelle liste predisposte dal partito o in rappresentanza del partito in liste predisposte congiuntamente con altri partiti o movimenti, con la partecipazione a tutte le attivita' del partito usufruendo di tutti i servizi e vantaggi derivanti dal rapporto di affiliazione e con l'uso senza alcuna limitazione, se non espressamente prevista, dei beni strumentali del Partito. La qualifica di Socio attivista e' incompatibile con l'iscrizione o l'adesione a qualsiasi altro partito o movimento politico, a liste civiche non autorizzati dall'organo competente o ricompresi tra quelli preclusi da Sud chiama Nord per le Autonomie. Il verificarsi di tale incompatibilita' e' motivo di espulsione dal Partito e dai comitati di riferimento per competenza territoriale, secondo le procedure previste dal presente Statuto. Socio simpatizzante e' colui che e' iscritto anche ad altri movimenti o partiti politici e che si affilia a Sud chiama Nord per le Autonomie perche' ne condivide i principi ed i valori ed intende contribuire a sostenerne le attivita' collaborando saltuariamente o contribuendo economicamente per specifiche iniziative. Rivestono la qualifica di socio simpatizzante i soci che non hanno compiuto la maggiore eta'; i soci simpatizzanti minorenni non contribuiscono economicamente a sostenere le attivita' del Partito se non con il versamento della quota associativa annuale. I soci simpatizzanti non possono essere candidati nelle liste di Sud chiama Nord per le Autonomie o ricoprire incarichi di rappresentanza politica negli organi del Partito ma hanno il diritto di essere informati delle attivita' del Partito e partecipare a tutte le iniziative usufruendo delle medesime possibilita' ed agevolazioni riservate per i soci sostenitori. La partecipazione dei soci simpatizzanti alle riunioni degli organi nazionali o territoriali e' meramente consultiva e non concorre alla determinazione dei quorum di validita' dell'assemblea. Socio ambasciatore e' il socio attivista che riveste cariche pubbliche istituzionali nelle autonomie locali, nei consigli o parlamenti regionali, italiano ed europeo. Gli ambasciatori sono i responsabili dell'attuazione dei principi di buon governo nelle istituzioni che rappresentano i valori e connotano l'azione politica di Sud chiama Nord per le Autonomie. Gli ambasciatori, per l'espletamento del proprio mandato, hanno il diritto di usufruire di tutte le relazioni politiche e sociali e dei servizi di segreteria che Sud chiama Nord per le Autonomie ha avuto la capacita' di creare nel tempo. Gli ambasciatori sono tenuti, oltre agli obblighi ed ai doveri gia' previsti per i soci attivisti, a partecipare ai corsi di formazione ed aggiornamento organizzati periodicamente dal Partito e devono contribuire alle complessive attivita' versando periodicamente il seguente contributo: il dieci per cento (10%) dell'indennita' lorda, compreso l'eventuale trattamento di fine mandato, prevista dalle normative vigenti in base alle fasce di popolazione per il ruolo istituzionale ricoperto nelle autonomie locali; il quindici per cento (15%) dell'indennita' lorda, compreso l'eventuale trattamento di fine mandato, prevista dalle normative vigenti per il ruolo istituzionale ricoperto nei parlamenti o negli organi di Governo regionale, nazionale o europeo; un contributo straordinario non superiore al cinque per cento (5%) dell'indennita' annuale lorda riscossa o da riscuotere per il ruolo istituzionale ricoperto nelle autonomie locali al fine di contribuire alle spese delle campagne elettorali sovracomunali ove il Partito sia presente con proprie liste e/o con liste composite e/o con propri candidati in altre liste; un contributo straordinario non superiore al dieci per cento (10%) dell'indennita' annuale lorda riscossa o da riscuotere per il ruolo istituzionale ricoperto nei parlamenti o negli organi di governo regionale, nazionale o europeo al fine di contribuire alle spese delle campagne elettorali sovracomunali ove il Partito sia presente con proprie liste e/o con liste composite e/o con propri candidati in altre liste. Le predette modalita' di contribuzione da parte dei soci ambasciatori saranno dettagliatamente disciplinate da specifici accordi che dovranno essere stipulati tra il Partito e gli stessi ambasciatori. Sud chiama Nord per le Autonomie articola la propria attivita' di proselitismo mediante la partecipazione dei soci alle iniziative dei «comitati» territoriali e/o tematici di cui al successivo art. 8. I soci attivisti, simpatizzanti ed ambasciatori hanno il dovere di: rappresentare e sostenere il Partito conformando il loro comportamento a requisiti di onorabilita' e rispettabilita'; impegnarsi nel proprio ambiente sociale, culturale, territoriale o lavorativo per la crescita del Partito diffondendo i suoi programmi e le sue idee. I Federati sono i movimenti politici nazionali o territoriali e le aggregazioni civiche territoriali che richiedono di affiliarsi a Sud chiama Nord per le Autonomie per condividere le iniziative politiche in attuazione dei rispettivi principi statutari. I soci devono versare la quota annuale associativa e sottoscrivere la relativa domanda di adesione con il rilascio della tessera identificativa dell'affiliazione. Con la domanda di rinnovo della tessera annuale i soci devono versare la quota associativa e riconfermare l'accettazione dello statuto e degli eventuali regolamenti statutari di Sud chiama Nord per le Autonomie. La mancata presentazione della domanda di rinnovo dell'adesione comporta la perdita della qualita' di socio. La perdita della qualifica di socio si ha, inoltre, nei seguenti casi: 1. per dimissioni; 2. per decadenza a seguito del mancato versamento della quota annuale di iscrizione; 3. per espulsione, secondo quanto previsto dall'art. 22 del presente Statuto. La cessazione del rapporto associativo, per qualsiasi causa avvenga, non comporta alcuna liquidazione a favore dell'ex socio o dei suoi eredi. La perdita della qualifica di socio non comporta la decadenza per il medesimo degli obblighi o contribuzioni economiche precedentemente assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di adesione o all'atto di una designazione o accettazione di candidatura nelle liste promosse da Sud chiama Nord per le Autonomie. |
| Art. 5.
Sponsor
Gli sponsor di Sud chiama Nord per le Autonomie sono coloro che, pur condividendo le finalita' del Partito, non intendono creare alcun vincolo associativo limitandosi a garantire il sostegno economico per singole iniziative promosse da Sud chiama Nord per le Autonomie, in attuazione degli scopi statutari, mediante l'elargizione di contributi economici o in beni e servizi non ripetibili per la gestione corrente di Sud chiama Nord per le Autonomie. |
| Art. 6.
Cariche sociali
Tutte le cariche previste dal presente statuto sono assunte dai soci attivisti mediante libere elezioni ispirate ai principi democratici. Nella composizione degli organi interni e non esecutivi viene garantita in modo proporzionale la presenza delle eventuali minoranze. Le cariche previste dal presente statuto non danno diritto a corrispettivo alcuno, ad eccezione del rimborso delle spese, effettivamente sostenute, documentate e richieste entro l'anno solare. I soci possono essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attivita' svolta per conto del Partito purche' siano regolarmente documentate, richieste ed autorizzate dal tesoriere anche con atto successivo. Sud chiama Nord per le Autonomie promuove la parita' dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (2/3). |
| Art. 7.
Gruppi del Fare
Sud chiama Nord per le Autonomie riconosce le spontanee aggregazioni costituite sulla piattaforma denominata «Sudchiamanordperleautonomie.it» composte da almeno quindici elementi, che dichiarino di conoscere ed accettare lo Statuto del Partito, i suoi principi e le sue finalita' statutarie, che si impegnano a promuovere e condividere sul territorio mediante l'organizzazione di incontri e di eventi divulgativi. Le aggregazioni che si costituiranno sulla piattaforma «Sudchiamanordperleautonomie.it» prendono la denominazione di «Gruppo del Fare» in sigla GDF alla quale si aggiungera' Sud chiama Nord per le Autonomie e la denominazione territoriale di appartenenza (es. - Roma; - Milazzo, etc.). Ogni «Gruppo del Fare» in sigla GDF dovra' designare un proprio portavoce, il quale rappresenta il gruppo nei rapporti all'esterno e risponde nei confronti dei terzi e del Partito delle attivita' svolte dallo stesso. |
| Art. 8.
Comitati
Sud chiama Nord per le Autonomie e' organizzata in articolazioni territoriali (provinciale, comunale, comprensoriale, tematica) denominate «comitati» con la specificazione del livello territoriale seguita dalla sigla Sud chiama Nord per le Autonomie ed il nome dell'ambito territoriale di riferimento. Ciascun Comitato gode di autonomia organizzativa, gestionale, patrimoniale e finanziaria nei limiti stabiliti dal presente Statuto e dalla legge e ha liberta' di iniziativa e di attivita' nel rispetto della linea politica, programmatica e d'azione generale espressa dal Congresso federale e dal Consiglio federale di Sud chiama Nord per le Autonomie. I comitati eleggono un Segretario ed un Consiglio direttivo, che comprenda, oltre al segretario, un tesoriere ed almeno un responsabile organizzativo; di norma rimangono in carica fino alla celebrazione del Congresso federale. Gli incarichi possono essere revocati dal Segretario nazionale o dal Coordinatore federale di concerto con il primo. I comitati, comunque denominati, sono disciplinati dalle norme del presente statuto in quanto compatibili. Ciascun comitato prima di utilizzare i segni distintivi di Sud chiama Nord per le Autonomie deve essere espressamente autorizzato a completamento delle attivita' di verifica della corretta costituzione dei comitati medesimi. I responsabili legali e gli organi decisionali dei comitati dovranno rispondere con le risorse di cui all'art. 10 del presente statuto e/o in proprio di ogni eventuale disavanzo di bilancio e di ogni obbligazione assunta per conto del comitato dagli stessi rappresentato. |
| Art. 9.
Commissariamento e scioglimento dei comitati
Il Consiglio federale puo', in presenza di gravi motivi e su proposta del Coordinatore federale, commissariare gli organi dei comitati territoriali, anche regionali, con contestuale nomina di un commissario per il tempo necessario, e comunque non oltre un anno, alla ricostituzione dell'organo commissariato. Il provvedimento del Consiglio federale e' immediatamente esecutivo. Avverso il provvedimento di commissariamento puo' essere proposto ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, al Comitato disciplinare e di garanzia. Sono da considerarsi gravi motivi che comportano il commissariamento: a) inadeguatezza degli incaricati nominati in seno al comitato a svolgere le funzioni connesse al proprio ruolo; b) irregolarita' amministrative; c) irregolarita' economiche e finanziarie. Le procedure di commissariamento sono previste anche in caso di scioglimento, chiusura o sospensione del comitato con la nomina di un commissario ad acta con il compito di ricostituire il Comitato. |
| Art. 10.
Risorse economiche e fondo comune
Il fondo Comune di Sud chiama Nord per le Autonomie e' costituito dai beni mobili ed immobili e dai valori che comunque gli dovessero pervenire per acquisti, donazioni, successioni, avanzi di bilancio o dalle somme accantonate a qualsiasi scopo, nel rispetto della legge. In particolare il fondo comune e' costituito: dalle quote associative e dai contributi ordinari e/o straordinari dei soci e degli sponsor; dagli investimenti mobiliari ed immobiliari; dalle erogazioni e dai lasciti a favore del Partito e dalle eventuali devoluzioni di beni ad esso fatte a qualsiasi titolo da soggetti privati; dai ricavi derivanti da eventuali attivita' commerciali marginali svolte, direttamente o mediante proprie societa', per fini istituzionali; dai contributi e rimborsi derivanti da convenzioni con enti privati per specifiche attivita'; dalle anticipazioni dei soci per far fronte a specifiche necessita' nei limiti della normativa vigente; da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge, ivi comprese le contribuzioni volontarie dei cittadini, in base alla normativa vigente. Il patrimonio associativo ed ogni altra risorsa economico-finanziaria derivante anche da utili o avanzi di gestione, come ogni eventuale reimpiego di cespiti costituenti il patrimonio medesimo, devono essere indirizzati o utilizzati al solo scopo del raggiungimento delle finalita' del Partito, anche quali beni a carattere strumentale. E' vietata la distribuzione ai soci, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonche' di fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito. I contributi associativi, ordinari e straordinari, sono intrasmissibili e non sono rivalutabili. Le risorse sono ripartite fra Sud chiama Nord per le Autonomie e i comitati territoriali. Le risorse destinate ai Comitati territoriali sono costituite dal cinquanta per cento (50%) delle entrate derivanti dalle somme incassate per il tesseramento nazionale e dal cinquanta per cento (50%) delle entrate derivanti dalle somme che verranno devolute, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 maggio 2014, in attuazione del decreto-legge n. 149/2013, art. 12, con il due per mille dell'IRPEF dai sostenitori di Sud chiama Nord per le Autonomie e saranno ripartite proporzionalmente agli iscritti tra tutti i comitati. Sono interamente destinati ai comitati territoriali i proventi da ciascuno di essi raccolti grazie a manifestazioni o partecipazioni, le donazioni volontarie dei cittadini secondo la normativa vigente. |
| Art. 11.
Esercizio sociale e rendiconto
L'esercizio sociale inizia l'uno gennaio e finisce il trentuno dicembre. Il Tesoriere predispone nei termini previsti dalla legge il rendiconto relativo all'esercizio dell'anno precedente ed un bilancio preventivo annuale in conformita' alla disciplina legale applicabile e lo trasmette alla Giunta esecutiva per l'esame. A seguito dell'approvazione della Giunta esecutiva il Rendiconto di esercizio ed il bilancio preventivo annuale sono sottoposti all'approvazione definitiva del Consiglio federale, nei termini previsti dalla legge. Sud chiama Nord per le Autonomie assicura la trasparenza e l'accesso alle informazioni relative al proprio assetto statutario, al suo funzionamento interno, alla gestione economico-finanziaria e ai rendiconti, anche mediante la loro pubblicazione sul proprio sito internet, garantendone l'accessibilita' anche a persone disabili, con completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilita', semplicita' di consultazione, qualita', omogeneita' e interoperabilita'. Entro il 15 luglio di ciascun anno sul sito internet di Sud chiama Nord per le Autonomie sono pubblicati lo statuto, il Rendiconto di esercizio corredato dalla Relazione sulla gestione e dalla nota integrativa, la Relazione dell'Organo federale di controllo, il verbale di approvazione del Rendiconto da parte del Consiglio federale, nonche' ulteriori allegati previsti dalla disciplina legale. |
| Art. 12.
Scelta delle candidature per le assemblee rappresentative
La selezione delle candidature per le assemblee rappresentative avviene in forma democratica, in base a quanto previsto dal presente Statuto e nel rispetto delle norme di legge. Le cariche elettive riferite a comuni e citta' non capoluogo di provincia vengono proposte dai comitati comunali competenti mediante l'adozione di motivata deliberazione, e condivise dal Consiglio federale. Le cariche elettive riferite a citta' capoluogo di provincia ed ai Consigli dei Liberi Consorzi comunali e delle Citta' metropolitane vengono proposte dal Comitato provinciale competente mediante l'adozione di motivata deliberazione, e condivise dal Consiglio federale. Il Consiglio federale delibera la composizione delle liste relative alle consultazioni elettorali regionali, politiche ed europee. Le candidature dei soci attivisti, che intendono rappresentare Sud chiama Nord per le Autonomie nelle istituzioni locali, regionali, nazionali ed europee, terranno conto della militanza, della capacita' organizzativa, dell'esperienza nell'ambito degli enti locali e della pubblica amministrazione, delle capacita' manageriali nell'ambito imprenditoriale privato e del gradimento popolare espresso mediante forme di consultazioni preventive e campagne di adesione al Partito Sud chiama Nord per le Autonomie. |
| Art. 13.
Organi sociali
Gli organi di Sud chiama Nord per le Autonomie sono: 1. Il Congresso federale; 2. Il Consiglio federale; 3. Il Presidente federale; 4. Il Vice Presidente federale; 5. La Giunta esecutiva; 6. Il Segretario federale; 7. Il Coordinatore federale; 8. Il Tesoriere federale; 9. Il Comitato disciplinare e di garanzia; 10. L'Organo federale di controllo. Sud chiama Nord per le Autonomie promuove la parita' dei sessi negli organismi collegiali e nelle cariche elettive stabilite dallo Statuto, prevedendo che nelle candidature nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore ai due terzi (2/3). Ai fini del conseguimento della rappresentanza delle posizioni minoritarie, in tutti gli organismi collegiali non esecutivi di ogni livello nazionale e territoriale, alle eventuali minoranze interne dovra' essere assicurata una rappresentanza percentuale nelle quote elettive di tali organismi proporzionale al risultato conseguito in sede congressuale. Le deliberazioni degli organi sociali debbono constatare da verbale redatto da persona designata all'apertura della seduta a svolgere le funzioni di segretario verbalizzante che lo sottoscrive unitamente a chi presiede. |
| Art. 14.
Il Congresso federale
Il Congresso federale e' il massimo organo del Partito e ne definisce ed indirizza la linea politica. Sono membri di diritto e votanti: il Segretario federale, i membri del Consiglio federale, i Segretari provinciali con almeno cento Soci attivisti, i Parlamentari, i deputati regionali, i Sindaci, gli Assessori ed i Consiglieri comunali delle citta' capoluogo di provincia, purche' in regola con le norme sul tesseramento dei Soci ambasciatori. Esso e' composto, altresi', da tutti gli iscritti al partito che vi partecipano mediante delegati eletti su base provinciale in proporzione al numero degli iscritti. Il Congresso federale e' preposto al rinnovo delle cariche sociali previste dal presente statuto ed e' competente per le modifiche dello stesso. Il Congresso federale e' convocato dal Segretario federale in via ordinaria ogni tre anni ed in via straordinaria su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio federale o su richiesta del Segretario federale. Le delibere del Congresso federale sono assunte a maggioranza dei presenti. Il Congresso federale approva le modifiche del presente statuto con il voto favorevole di una maggioranza qualificata dei tre quarti (3/4) dei presenti. Qualsiasi documento, per essere oggetto di discussione e votazione, deve essere presentato dattiloscritto e sottoscritto secondo le norme previste nell'apposito regolamento del Congresso. Il funzionamento del Congresso e' disciplinato da apposito regolamento, approvato dal Consiglio federale, con delibera a maggioranza dei due terzi (2/3) dei suoi componenti. |
| Art. 15.
Il Consiglio federale
Il Consiglio federale determina l'azione generale di Sud chiama Nord per le Autonomie, in attuazione della linea politica e programmatica stabilita dal Congresso federale. Dura in carica tre anni, salvo il caso di contemporanee dimissioni di piu' della meta' dei suoi membri. I membri del Consiglio federale decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive. Il Consiglio federale e' composto da: il Segretario federale; il Coordinatore federale; il Tesoriere federale; i membri della Giunta esecutiva; i Sindaci dei comuni capoluogo; i deputati, i consiglieri e gli assessori regionali; i parlamentari nazionali ed europei; i rappresentati legali o, suo delegato, dei Federati di rango regionale o nazionale. Il Consiglio e' convocato dal Segretario federale, almeno due volte l'anno. In caso di inottemperanza potra' autoconvocarsi mediante richiesta al Segretario federale sottoscritta dalla meta' piu' uno dei componenti del Consiglio federale. L'avviso di convocazione dovra' essere pubblicato sul sito internet del Partito almeno quindici giorni antecedenti la data di convocazione, nonche' trasmesso mezzo Pec ai componenti con il medesimo termine di preavviso. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno dodici ore. La riunione puo' essere svolta anche in un luogo diverso dalla sede sociale o anche con modalita' telematica. In tal caso, nella convocazione verra' reso noto di voler sfruttare tale modalita' indicando, oltre al giorno, alla data ed all'ora prescelta, anche lo strumento utilizzato (conference call, piattaforma audio-video, videoconferenza), il link o le credenziali necessarie per accedere alla riunione, le modalita' con le quali saranno identificati i partecipanti e tracciata la loro partecipazione, nonche' i termini con cui saranno esercitati i diritti di voto. La seduta del Consiglio federale e' valida se sono presenti in prima convocazione almeno il cinquanta per cento (50%) degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto. Il Consiglio federale delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto del Segretario federale vale doppio. Il voto puo' essere espresso anche per delega scritta. Ogni componente del Consiglio federale puo' esprimere, oltre al proprio voto, non piu' di due voti per delega. Il Consiglio federale: a) approva il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio nei termini previsti dalla legge; b) approva la relazione sulle principali attivita' ed iniziative intraprese nell'anno precedente; c) approva la ripartizione delle risorse tra Sud chiama Nord per le Autonomie ed i comitati territoriali secondo il criterio dettato all'art. 10; d) determina la quota associativa annuale; e) propone e delibera sulla revoca del Coordinatore federale; f) propone e delibera sulla revoca del Tesoriere federale; g) propone e delibera sulla revoca del Segretario federale; h) propone e delibera sulla revoca del Presidente federale; i) delibera, con la maggioranza dei tre quarti (3/4) degli intervenuti in carica, sullo scioglimento del Partito; j) approva, con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli intervenuti, i regolamenti, ivi incluso il regolamento congressuale, predisposti dalla Giunta esecutiva; k) approva, con una maggioranza dei due terzi (2/3) dei presenti, sulle modifiche del simbolo e della denominazione del Partito; l) vigila sul comportamento politico dei comitati e delibera l'eventuale commissariamento o lo scioglimento nei casi piu' gravi; m) approva il Codice etico. Il Consiglio federale determina la linea politica anche in relazione alla sottoscrizione di accordi con altri partiti in occasione di consultazione elettorale. In occasione di consultazioni elettorali politiche ed europee, il Consiglio federale delibera la composizione delle liste. In occasione delle consultazioni elettorali regionali, il Consiglio Federale delibera gli eventuali accordi con altre liste. Stabilisce i criteri generali per la composizione delle liste per le consultazioni elettorali regionali nonche' il numero delle liste elettorali. |
| Art. 16.
La Giunta esecutiva
La Giunta esecutiva cura la gestione amministrativa, patrimoniale e contabile del Partito; e' preposta allo svolgimento di tutte le attivita' di rilevanza economica e finanziaria e svolge tale funzione nel rispetto del principio di economicita' della gestione, assicurandone l'equilibrio finanziario. La Giunta esecutiva e' composta da un minimo di cinque ad un massimo di cinquantasette componenti eletti dal Congresso federale tra i soci attivisti iscritti a Sud chiama Nord per le Autonomie in relazione alla espansione provinciale del Partito al fine di garantire la rappresentanza di tutte le province ove Sud chiama Nord per le Autonomie e' presente con i comitati territoriali. Fanno parte di diritto della Giunta esecutiva: il Segretario federale, il Coordinatore federale, il Tesoriere federale, il Presidente federale ed il Vice Presidente federale. Il Presidente federale, che presiede la Giunta esecutiva e' eletto dal Congresso federale e rimane in carica tre anni ed allo stesso spetta la rappresentanza legale del Partito ed e' il responsabile per il trattamento dei dati personali. Il Presidente federale e' coadiuvato nelle sue funzioni da un Vice Presidente federale che viene eletto dal Congresso federale. In caso di cessazione o impedimento temporaneo del Presidente federale, il Vice Presidente federale ne assume le funzioni su indicazione del Segretario federale che dovra' convocare il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Presidente federale entro centoventi giorni dalla cessazione della carica del Presidente federale. I membri della Giunta esecutiva rimangono in carica per tre anni e decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive. La Giunta esecutiva e' convocata almeno una volta ogni tre mesi dal Presidente federale. L'avviso di convocazione dovra' essere inviato a mezzo Pec che dovra' essere trasmessa ai componenti almeno ventiquattro ore prima della data fissata per la convocazione. Nei casi di urgenza, ad insindacabile giudizio del Presidente federale, la convocazione dovra' essere trasmessa con almeno due ore di anticipo rispetto all'orario della convocazione. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno e l'indicazione dell'anno, del mese, del giorno, dell'ora e del luogo della prima o della eventuale seconda convocazione. Tra la prima e la seconda convocazione devono passare almeno dodici ore. Se si tratta di una convocazione in via d'urgenza, tra la prima e la seconda convocazione, deve trascorrere l'intervallo di un'ora. La riunione puo' essere svolta anche in un luogo diverso dalla sede sociale o anche con modalita' telematica. In tal caso, nella convocazione verra' reso noto di voler sfruttare tale modalita' indicando, oltre al giorno, alla data ed all'ora prescelta, anche lo strumento utilizzato (conference call, piattaforma audio-video, videoconferenza), il link o le credenziali necessarie per accedere alla riunione, le modalita' con le quali saranno identificati i partecipanti e tracciata la loro partecipazione, nonche' i termini con cui saranno esercitati i diritti di voto. La seduta della Giunta esecutiva e' valida se sono presenti in prima convocazione almeno i tre quinti (3/5) degli aventi diritto, in seconda convocazione qualunque sia la presenza degli aventi diritto. La Giunta esecutiva delibera a maggioranza dei presenti, salvo diversa previsione dello Statuto. In caso di parita' di voti, il voto del Presidente federale vale doppio. Il voto puo' essere espresso anche per delega scritta. Ogni componente della Giunta esecutiva puo' esprimere, oltre al proprio voto, non piu' di due voti per delega. In particolare la Giunta esecutiva: a) adotta, con la maggioranza assoluta dei componenti intervenuti, i provvedimenti di espulsione dei soci; b) si pronuncia sui reclami presentati dai soci raggiunti da un provvedimento disciplinare irrogato da parte del Comitato disciplinare e di Garanzia; c) determina l'ammontare della spesa per le campagne elettorali; d) determina la ripartizione delle risorse tra Sud chiama Nord per le Autonomie e i comitati secondo il criterio dettato all'art. 10. La Giunta esecutiva delibera sulle seguenti materie: a) l'apertura e la gestione di conti correnti e deposito titoli bancari e postali e tutte le altre attivita' di natura economico e patrimoniale in conformita' con le finalita' del Partito nei limiti previsti dal presente Statuto; b) la sottoscrizione di contratti od atti unilaterali in genere; c) l'assunzione, la gestione, il licenziamento del personale; d) la stipula di contratti di lavoro o di collaborazione anche temporanea; e) la gestione della contabilita' di Sud chiama Nord per le Autonomie, la redazione del rendiconto e l'adempimento di tutte le formalita' conseguenti, in conformita' alle leggi vigenti in materia; f) il trasferimento della sede legale del Partito nell'ambito del territorio nazionale; g) ogni altro adempimento previsto a suo carico dalla legge. La Giunta esecutiva formula proposte di modifica del presente Statuto, che sottopone al Congresso federale. La Giunta esecutiva predispone i regolamenti attuativi dello Statuto e/o di funzionamento del Partito e li sottopone all'approvazione del Consiglio federale. La Giunta esecutiva riceve semestralmente una rendicontazione da parte dei comitati territoriali che adottano la denominazione «Sud chiama Nord per le Autonomie» sull'utilizzo dei fondi effettivamente erogati dal Partito. Puo', inoltre, richiedere informazioni aggiuntive ove lo reputi necessario. |
| Art. 17.
Il Segretario federale
Il Segretario federale rappresenta la massima carica politica di Sud chiama Nord per le Autonomie e viene eletto dal Congresso federale. Il Segretario federale si occupa di: a) promuovere e curare gli indirizzi politici del Partito ed assumere i poteri decisionali conseguenziali; b) intraprendere ed intrattenere rapporti con le altre forze politiche; c) proporre la linea politica al Consiglio federale. Il Segretario federale dura in carica tre anni, puo' essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi: 1) ingiustificata inoperosita'; 2) indegnita' morale; 3) attivita' svolta in contrasto con le finalita' del presente Statuto; 4) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio federale; 5) impossibilita', per inabilita' fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto. Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal Consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Segretario Federale, il Presidente federale convoca il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Segretario federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi giorni dalla cessazione dalla carica del Segretario federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario la Giunta esecutiva nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Segretario federale. |
| Art. 18.
Il Coordinatore federale
Il Coordinatore federale viene eletto dal Congresso, rappresenta la massima carica organizzativa di Sud chiama Nord per le Autonomie ed ha i seguenti compiti: cura i rapporti con gli enti; propone al Comitato disciplinare e di garanzia eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci; assume in caso di urgenza ed improrogabile necessita', nelle more della decisione da parte del Comitato disciplinare e di garanzia, provvedimenti cautelari e disciplinari; promuove e cura gli indirizzi organizzativi del Partito ed assume i poteri decisionali conseguenziali; revoca, di concerto con il Segretario federale, gli incarichi al segretario, tesoriere e responsabile organizzativo nominati nell'ambito dei comitati; propone al Consiglio Federale il commissariamento dei comitati per gravi motivi. Il Coordinatore federale dura in carica tre anni, puo' essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi: a) ingiustificata inoperosita'; b) indegnita' morale; c) attivita' svolta in contrasto con le finalita' del presente Statuto; d) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio federale; e) impossibilita', per inabilita' fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto. Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal Consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Coordinatore federale, il Presidente federale convoca il Congresso federale straordinario per l'elezione del nuovo Coordinatore federale. Il Congresso Federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi giorni dalla cessazione dalla carica del Coordinatore federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario la Giunta esecutiva nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Coordinatore federale. |
| Art. 19.
Il Tesoriere federale
Il Tesoriere federale e' nominato dal Congresso federale ed ha i seguenti compiti: accende conti correnti del Partito previa delibera della Giunta esecutiva; esegue tutte le disposizioni contabili e finanziarie che gli vengano impartite dalla Giunta esecutiva; e' responsabile della tenuta dei libri sociali, dei registri contabili e degli atti giustificativi di spese del Partito; predispone il bilancio di previsione ed il rendiconto di esercizio del Partito che sottopone all'esame della Giunta esecutiva ed all'approvazione definitiva da parte del Consiglio federale. Il Tesoriere federale dura in carica tre anni, puo' essere rimosso esclusivamente nei seguenti casi: a) ingiustificata inoperosita'; b) indegnita' morale; c) attivita' svolta in contrasto con le finalita' del presente Statuto; d) inosservanza delle deliberazioni del Consiglio federale; e) impossibilita', per inabilita' fisica e/o mentale, di svolgere le mansioni previste dallo statuto. Il Provvedimento di rimozione deve essere proposto dal Consiglio federale con la maggioranza di un terzo (1/3) dei propri componenti ed approvato dal medesimo organo con la maggioranza dei due terzi (2/3) dei componenti in carica. In caso di dimissioni, impedimento permanente o decesso del Tesoriere federale, il Presidente federale convoca il Congresso federale per l'elezione del nuovo Tesoriere federale. Il Congresso federale straordinario deve comunque tenersi entro centoventi giorni dalla cessazione dalla carica del Tesoriere federale. Nelle more della celebrazione del Congresso federale straordinario la Giunta esecutiva nomina, tra i suoi membri, il soggetto che assume transitoriamente le funzioni del Tesoriere federale. |
| Art. 20.
Il Comitato disciplinare e di garanzia
Il Comitato disciplinare e di garanzia e' l'organo che assume provvedimenti disciplinari di cui all'art. 22 nei confronti dei soci. Le modalita' di deliberazione del Comitato disciplinare e di garanzia sono regolate dal presente Statuto nel rispetto del principio del contraddittorio. Esso dura in carica tre anni ed e' composto da cinque componenti, di cui tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso, che scelgono al loro interno il Presidente. Ove nel corso del mandato venissero a mancare uno o piu' membri anche supplenti, questi saranno sostituiti con delibera della Giunta esecutiva e resteranno in carica fino al termine naturale dell'Organo. I componenti del Comitato di disciplina e garanzia non devono rivestire alcuna carica all'interno del Partito. Il giudizio del Comitato disciplinare e di garanzia e' reclamabile alla Giunta esecutiva come organo di appello. Il Comitato disciplinare e di garanzia inoltre: a) garantisce il rispetto delle regole di funzionamento della democrazia interna e l'attuazione dello statuto, con particolare attenzione alla rappresentanza di genere ed al rispetto delle minoranze interne; b) si pronuncia sulle controversie insorte tra i comitati; c) adotta le sanzioni disciplinari nei casi di violazione dello statuto; d) verifica la rispondenza delle candidature ai criteri stabiliti dal presente statuto. |
| Art. 21.
L'Organo federale di controllo
L'Organo federale di controllo e' composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Congresso federale. Il Congresso federale sceglie - tra i membri effettivi - il Presidente. I membri dell'Organo federale di controllo sull'amministrazione durano in carica per tre esercizi, sono rieleggibili e possono essere revocati solo per giusta causa e decadono dalla carica ipso iure se, senza giustificato motivo, non partecipano o non conferiscono delega ad altro membro regolarmente in carica per almeno due adunanze consecutive. I membri scaduti durano in carica fino alla nomina dei nuovi componenti. In caso di revoca e/o di decadenza i membri supplenti subentrano ai componenti decaduti e/o revocati fino alla convocazione del Congresso federale per la nomina dei Consiglieri e la ricostituzione dell'Organo federale di controllo. I membri dell'Organo federale di controllo devono essere dotati di idonei requisiti di professionalita' e competenza. L'Organo federale di controllo vigila in conformita' alle disposizioni di legge. Esso si riunisce in via ordinaria ogni novanta giorni, anche con modalita' telematica, su convocazione del suo Presidente. Interviene alle riunioni del Congresso federale, del Consiglio federale e della Giunta esecutiva, nei casi in cui riceva la relativa convocazione. L'Organo federale di controllo presenta una propria relazione annuale che e' allegata al rendiconto annuale del Partito. I membri dell'Organo federale di controllo non possono rivestire altre cariche all'interno del Partito. Non possono essere nominati membri dell'Organo federale di controllo coloro che rivestono cariche nei comitati. Il Consiglio federale vigila sul rispetto di tali requisiti. |
| Art. 22.
Procedimento disciplinare e sanzioni disciplinari ai soci
Sud chiama Nord per le Autonomie vigila sul comportamento politico dei soci e sul rispetto da parte dei soci del presente statuto. Le sanzioni applicabili nei confronti dei soci sono: a) il richiamo scritto; b) il declassamento a Socio simpatizzante; c) la sospensione fino ad un periodo massimo di dieci mesi con eventuale decadenza dalle cariche interne ed esterne ricoperte; d) l'espulsione da Sud chiama Nord per le Autonomie e dal Comitato territoriale a causa di indegnita' o di ripetuti comportamenti gravemente lesivi della dignita' di altri soci, o a causa di gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' di Sud chiama Nord per le Autonomie o del Comitato territoriale o ne compromettano l'immagine politica. Per indegnita' si intende il venir meno dei requisiti morali necessari per essere socio di Sud chiama Nord per le Autonomie e del comitato territoriale offrendone un'immagine non consona ai relativi principi ispiratori del Partito. Per gravi ragioni che ostacolino o pregiudichino l'attivita' di Sud chiama Nord per le Autonomie o del comitato territoriale si intende qualsiasi comportamento che, con atti, fatti, dichiarazioni o atteggiamenti, anche omissivi, danneggi oggettivamente l'azione politica di Sud chiama Nord per le Autonomie o del comitato territoriale, ovvero cerchi di comprometterne l'unita' o il patrimonio ideale. L'organo competente all'irrogazione delle sanzioni e' il Comitato disciplinare e di garanzia. Ogni organo sociale, ad eccezione della Giunta esecutiva, e qualsiasi socio regolarmente iscritto puo' richiedere un provvedimento disciplinare a carico di un socio iscritto al territorio di competenza relazionando per iscritto sulle motivazioni e i fatti utili al giudizio. Il richiedente deve contestualmente inviare copia della richiesta di provvedimento sanzionatorio e delle suddette motivazioni tramite Pec al socio interessato che potra' presentare una propria memoria difensiva e/o una richiesta di audizione entro dieci giorni, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento. E' facolta' del Comitato disciplinare e di garanzia comminare un provvedimento differente rispetto a quello richiesto. L'organo giudicante procedera' all'accertamento dei fatti e all'audizione entro il termine di trenta giorni del socio deferito che ne abbia fatto richiesta. L'eventuale rinuncia del socio al proprio diritto di difesa non esime il Comitato disciplinare e di Garanzia dallo svolgere le attivita' indispensabili ad una corretta ricostruzione dei fatti, prima di deliberare in merito. Sulle decisioni del Comitato disciplinare e di garanzia e' ammesso reclamo alla Giunta esecutiva entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione. In caso di reclamo: avverso i provvedimenti di cui alle lettere a), b), c) di cui al comma 1 del presente articolo la Giunta esecutiva, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento, invita il reclamante a presentare entro cinque giorni una propria memoria difensiva e/o ne chiede l'audizione; avverso il provvedimento disciplinare dell'espulsione (lettera d) la Giunta esecutiva, dopo aver consultato gli atti relativi al procedimento, invita il reclamante a presentare entro dieci giorni una propria memoria difensiva e/o ne chiede l'audizione. La richiesta di accesso agli atti del procedimento interrompe il decorso dei termini per la trasmissione delle memorie difensive, che riprendono a decorrere dopo l'avvenuto accesso agli atti. La Giunta esecutiva, dopo l'accertamento dei fatti e l'eventuale audizione dell'interessato, entro il termine di trenta giorni, si pronuncia sul reclamo accogliendo la richiesta o eventualmente respingendola, con facolta' altresi' di comminare un provvedimento disciplinare diverso. La Giunta esecutiva entro sessanta giorni dalla ricezione del reclamo puo' accogliere, modificare o annullare il provvedimento impugnato. Scaduti i termini le decisioni sono definitive. La decisione di riammettere un soggetto in precedenza espulso o cancellato dai libri sociali e' di competenza del Comitato disciplinare e di garanzia su richiesta del Consiglio direttivo del Comitato competente. |
| Art. 23.
Libri Sociali
I Libri Sociali, fermo restando, quanto richiesto dalle normative vigenti, sono: il libro delle deliberazioni del Consiglio federale; il libro delle deliberazioni della Giunta esecutiva; il libro delle determinazioni federali; il libro dei soci tenuto su supporto informatico ed ogni anno stampato e firmato rispettivamente dal Coordinatore federale e dal Presidente federale. |
| Art. 24.
Trattamento dei dati personali
Sud chiama Nord per le Autonomie garantisce i diritti di riservatezza, identita' personale e protezione dei dati personali, ai sensi della vigente normativa e, in particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al regolamento UE n. 2016/679, del decreto legislativo n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo n. 101/2018 e delle direttive e provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali. Il responsabile per la protezione dei dati personali e' il Presidente federale. Le modalita' di utilizzo dei dati sono rese note agli interessati in sede di rilascio dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 2016/679. |
| Art. 25.
Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di scioglimento del Partito il suo patrimonio dovra' essere devoluto a dei movimenti con finalita' analoghe o ai fini di pubblica utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge. La quota di partecipazione non e' trasmissibile e non e' rivalutabile. E' espressamente vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o capitale durante la vita del Partito, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposti dalla legge. |
| Art. 26.
Norma transitoria
Fino alla celebrazione del prossimo congresso di Sud chiama Nord per le Autonomie, al momento dell'approvazione del presente Statuto vengono transitoriamente nominati: a) il Segretario federale; b) il Coordinatore federale; c) il Tesoriere federale; d) il Presidente federale; e) il Vice Presidente federale; f) la Giunta esecutiva. L'Organo federale di controllo sara' nominato entro il 31 dicembre 2022 nell'ambito dei soci attivisti in regola con le modalita' di affiliazione al 30 novembre 2022. Il Consiglio federale fino alla celebrazione del prossimo congresso, sara' composto, da coloro che si assoceranno a Sud chiama Nord per le Autonomie. La Giunta esecutiva e' composta, dai componenti di diritto e da un minimo di cinque ad un massimo di cinquantasette componenti eletti tra i soci attivisti iscritti a Sud chiama Nord per le Autonomie in relazione alla espansione nazionale del Partito al fine di garantire la rappresentanza della maggior parte delle province ove il Partito e' presente con i comitati territoriali e assumera' transitoriamente tutte le decisioni previste dal presente statuto ivi incluse quelle del Consiglio federale e del Congresso federale fino all'insediamento dei suddetti organi. Il prossimo congresso di Sud chiama Nord per le Autonomie sara' celebrato entro e non oltre il 30 settembre 2024. Il presente Statuto entra immediatamente in vigore. |
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