Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 agosto 2022
Individuazione dei criteri e delle modalita' per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il comma 1089, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo cui nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito il Fondo per il commercio equo e solidale, con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018, per le finalita' di cui al comma 1090;
Visto il successivo comma 1090, del citato art. 1, della legge n. 205 del 2017, secondo cui le pubbliche amministrazioni che bandiscono gare di appalto per la fornitura di prodotti di consumo alle proprie strutture possono prevedere, nei capitolati di gara, meccanismi che promuovono l'utilizzo di prodotti del commercio equo e solidale. In favore delle imprese aggiudicatrici e riconosciuto, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo istituito ai sensi del comma 1089, un rimborso fino al 15 per cento dei maggiori costi conseguenti alla specifica indicazione di tali prodotti nell'oggetto del bando. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalita' per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso di cui al presente comma;
Vista la comunicazione della Commissione al Consiglio sul commercio equo e solidale COM(1999)619 definitivo e la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale, europeo Contribuire allo sviluppo sostenibile: il ruolo del commercio equo e solidale e dei programmi non governativi in ambito commerciale a garanzia della sostenibilita' COM(2009) 215 definitivo;
Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»;
Visto il regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, modificato dal regolamento (UE) n. 2019/316 del 21 febbraio 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 511 del 22 febbraio 2019;
Visto il regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 190 del 28 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 aprile 1998, n. 99 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 dicembre 1986, n. 302 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 febbraio 2001, n. 42 e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e, in particolare, gli articoli 46, 47 e 71 concernenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorieta';
Visti gli articoli 1, comma 1, 5-bis, comma 1, e 6 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto, legislativo 6 settembre 2011, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 settembre 2011, n. 226 e successive modificazioni e integrazioni recante «Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136»;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in particolare, l'art. 52, ai sensi del quale al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi, di trasparenza e di pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privato che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 31 maggio 2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234», e successive modificazioni;
Vista la nota prot. n. 15368 del 28 luglio 2022 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze, ha espresso, d'ordine del Ministro, il formale concerto;
Visto l'art. 3, comma 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, sono adottate le seguenti, definizioni:
a) «prodotti del commercio equo e solidale»: i prodotti derivanti da processi di produzione che assicurino il perseguimento delle seguenti finalita':
i. il pagamento al produttore di un prezzo equo e concordato, che garantisca un salario equo e copra i costi di una produzione sostenibile, il miglioramento della qualita' del prodotto e dei processi produttivi in un'ottica di miglioramento dell'impatto ambientale, nonche' il costo della vita, anche tenuto conto delle vigenti convenzioni internazionali e delle linee guida eventualmente dettate dall'Organizzazione internazionale del lavoro;
ii. il pagamento al produttore, qualora richiesto, di una parte del prezzo al momento dell'ordine;
iii. la tutela dei diritti dei lavoratori, sia nelle condizioni di lavoro, con riferimento alla salute e alla sicurezza, sia nella retribuzione, ed inoltre senza discriminazioni di genere ne' ricorso allo sfruttamento del lavoro minorile;
iv. un rapporto continuativo tra produttore ed acquirente che preveda a carico di quest'ultimo iniziative finalizzate al graduale miglioramento sia della qualita' dei prodotti e dei servizi, tramite l'assistenza al produttore, sia delle condizioni di vita della comunita' locale;
v. il rispetto dell'ambiente;
vi. la garanzia che le informazioni offerte ai consumatori offrano possibilita' di scelta con buona cognizione di causa relativamente alla disponibilita' dei prodotti ed al significato dei marchi;
vii. la trasparenza delle strutture organizzative;
viii. la tutela del produttore che si trova in condizione di svantaggio nell'accesso al mercato in ragione dell'area geografica e delle condizioni eventualmente restrittive, con scelte orientate al rispetto dell'ambiente e allo sviluppo della comunita' locale.
b) «Ministero»: il Ministero dello sviluppo economico;
c) «Registro nazionale degli aiuti»: il registro, istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, cosi' come modificato e integrato dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, finalizzato a raccogliere dati e informazioni relativamente agli aiuti di Stato, notificati e in esenzione, agli aiuti «de minimis» e a quelli concessi a compensazione per servizi di interesse economico generale;
d) «regolamento de minimis»: il pertinente regolamento, tra il regolamento (UE) n. 1407/2013, il regolamento (UE) n. 1408/2013 e il regolamento (UE) n. 717/2014, applicabile sulla base dell'attivita' svolta dalla societa' benefit beneficiaria.
 
Art. 2

Finalita' e oggetto

1. Il presente decreto individua i criteri e le modalita' per la definizione dei prodotti del commercio equo e solidale che beneficiano del riconoscimento del rimborso, in attuazione del comma 1090, art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
 
Art. 3

Riconoscimento del rimborso

1. Ai fini dell'accesso al rimborso di cui al comma 1090 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le imprese aggiudicatarie delle gare di appalto bandite dalle pubbliche amministrazioni che, in conformita' a quanto previsto nei relativi capitolati di gara, abbiano fornito prodotti del commercio equo e solidale possono richiedere un rimborso fino al 15% dei maggiori costi supportati per effetto delle indicazioni di tali prodotti nell'oggetto del bando.
 
Art. 4

Rimborso concedibile

1. Il rimborso e' concesso, nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi del pertinente regolamento de minimis, nella misura stabilita massima dall'art. 3. Il rimborso massimo concedibile a ciascun beneficiario non puo', comunque, eccedere l'importo di 10.000,00 euro.
 
Art. 5

Modalita' di accesso al rimborso

1. Per fruire del rimborso di cui al presente decreto, le imprese di cui all'art. 3 presentano al Ministero un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero. Ciascun soggetto beneficiario puo' presentare una sola istanza di accesso.
2. L'istanza, formulata ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e' accompagnata da apposita documentazione, rilasciata all'impresa dall'amministrazione che ha bandito la gara di appalto, che attesta la sussistenza dei requisiti previsti dal presente decreto, nonche' l'importo dei maggiori costi di cui all'art. 3.
3. Ai fini di cui al comma 2, ricade nel rimborso un importo corrispondente al 15% delle voci di costo per acquisto di materie prime, semilavorati, materiali di consumo e prodotti del commercio equo e solidale i cui costi sono determinati sulla base degli importi di fattura, che dovra' fare chiaro riferimento al costo unitario del bene fornito, piu' eventuali dazi doganali, trasporto e imballo.
4. I termini e le modalita' di presentazione delle istanze di rimborso, anche attraverso appositi sistemi informatici, sono definiti con successivo provvedimento del direttore generale per il mercato, la concorrenza, la tutela del consumatore, e la normativa tecnica. Con il medesimo provvedimento e' reso disponibile lo schema di istanza di ammissione al rimborso.
5. Quota parte delle risorse iscritte annualmente nel Fondo per il commercio equo e solidale istituito dall'art. 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a non piu' del 2% (due per cento) delle stesse, puo' essere utilizzata per remunerare il soggetto gestore della misura individuato tra gli unti in house delle amministrazioni, al fine di consentire piena operativita' della misura e adeguato supporto istruttorio per le attivita' di ricezione e controllo della rendicontazione delle istanze di rimborso.
 
Art. 6

Procedura di concessione

1. Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze di rimborso, verifica la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 3, la completezza dell'istanza, il rispetto dei massimali previsti dal regolamento de minimis.
2. Concluse positivamente le verifiche di cui al comma 1, il Ministero, sulla base della documentazione e delle dichiarazioni rese dal soggetto richiedente, determina il rimborso entro il limite della misura massima di cui all'art. 4. Nel caso in cui l'importo complessivo dei rimborsi concedibili ai soggetti istanti sia superiore all'ammontare della dotazione finanziaria dell'intervento, il Ministero procede al riparto delle risorse disponibili in proporzione all'importo del rimborso richiesto da ciascuna impresa
3. Il Ministero, dopo aver verificato tramite Registro nazionale degli aiuti il rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal regolamento de minimis, procede alla registrazione dell'aiuto individuale determinato ai sensi del comma 2 nel predetto Registro e adotta un provvedimento di concessione cumulativo per tutti i soggetti beneficiari.
4. Il Ministero, prima di registrare l'aiuto individuale sul Registro nazionale degli aiuti e di adottare il provvedimento di concessione, procede agli adempimenti di cui dalla vigente normativa antimafia
 
Art. 7

Cumulo

1. Il rimborso di cui al presente decreto puo' concorrere con altri aiuti a titolo di «de minimis», nel rispetto dei limiti di cumulo previsti dalla normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di importanza minore.
2. Il rimborso di cui al presente decreto e cumulabile con altre misure di aiuto in esenzione da notifica aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili nei limiti dell'intensita' di aiuto superiore piu' elevata prevista dalla pertinente normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato.
 
Art. 8

Controlli

1. Il Ministero procede, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ad effettuare idonei controlli e ispezioni, anche a campione, in misura proporzionale al rischio e all'entita' del beneficio, sulla veridicita' delle dichiarazioni, nonche' sulle condizioni per la fruizione e il mantenimento del rimborso.
 
Art. 9

Revoca del rimborso

1. Il rimborso concesso e revocato dal Ministero nei seguenti casi:
a) venga accertata, successivamente alla concessione del rimborso, l'assenza di uno o piu' requisiti, ovvero di documentazione incompleta o irregolare, per fatti imputabili al soggetto richiedente e non sanabili;
b) il soggetto beneficiario non consenta lo svolgimento dei controlli di cui all'art. 8;
2. Disposta la revoca del rimborso, il Ministero provvede al recupero presso i soggetti beneficiari dell'importo indebitamente percepito per il successivo versamento all'Entrata dello Stato, ai sensi dell'art. 9, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
 
Art. 10

Modalita' di comunicazione tra soggetti beneficiari e Ministero

1. In applicazione degli articoli 5-bis, comma 1, e 6, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni e integrazioni, il Ministero adotta e comunica gli atti e i provvedimenti amministrativi nei confronti dei soggetti beneficiari utilizzando, esclusivamente, la posta elettronica certificata e ogni altra tecnologia dell'informazione e della comunicazione, ivi compresi appositi sistemi informatici all'uopo realizzati pera la gestione della procedura. Il Ministero declina qualsiasi responsabilita' per il mancato perfezionamento delle comunicazioni laddove sia causato dal malfunzionamento della casella di posta elettronica certificata dei soggetti destinatari delle stesse.
 
Art. 11

Obblighi di trasparenza a carico del soggetto beneficiario

1.I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione dei rimborsi ricevuti ai sensi del presente decreto, in ottemperanza di quanto previsto dall'art. 1, comma 125 e seguenti, della legge 4 agosto 2017, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni. Ai predetti fini, i soggetti beneficiari sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista dall'art. 1, comma 125-quinquies della predetta legge n. 124 del 2017 nella nota integrativa del bilancio oppure, ove non tenuti alla redazione della nota integrativa, sul proprio sito internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza. I predetti obblighi non si applicano, ai sensi del comma 127 del medesimo articolo i della legge n. 124 del 2017, qualora l'importo monetario di sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria effettivamente erogati al soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000,00 euro nel periodo considerato.
 
Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 agosto 2022

Il Ministro
dello sviluppo economico
Giorgetti Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Franco

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo, n. 1206