Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 22 settembre 2022
Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale - anno 2022/2025.


IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario ai fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani di ripresa e resilienza;
Visto il piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
Vista, in particolare, la missione 6, componente 2 del PNRR, investimento 2.2: «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - Sub-investimento 2.2 a): «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;
Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione» e, in particolare, l'art. 11, comma 2-bis, ai sensi del quale «Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso»;
Visto l'art. 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonche' le modalita' di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;
Visto l'art. 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attivita' di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;
Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parita' di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;
Visti gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;
Tenuto conto che il comma 2 dell'art. 5 del regolamento (UE) 2021/21 prevede, tra i principi orizzontali ivi previsti, che «Il dispositivo finanzia unicamente le misure che rispettano il principio «non arrecare un danno significativo»;
Considerato che il principio di «non arrecare un danno significativo» e' definito, ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto 6), del regolamento (UE) 2021/21, come «non sostenere o svolgere attivita' economiche che arrecano un danno significativo all'obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852»;
Visto l'art. 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
Visto il regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalita' di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACT-EU);
Visto il regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
Visti i regolamenti (UE) n. 2021/1056, 2021/1057, 2021/1058, 2021/1059, 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021;
Visto l'art. 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 «Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'art. 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42» che definisce e disciplina il contratto istituzionale di sviluppo;
Visto l'art. 9-bis del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 il quale prevede che per accelerare la realizzazione di nuovi progetti strategici, sia di carattere infrastrutturale sia di carattere immateriale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti articolati in singoli interventi tra loro funzionalmente connessi, in relazione a obiettivi e risultati, finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'art. 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, le amministrazioni competenti possono stipulare un contratto istituzionale di sviluppo;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, recante «Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno», contenente disposizioni in materia di valorizzazione dei Contratti istituzionali di sviluppo (CIS);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, «le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali gia' previste nel PNRR Il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso i dati rilevati dal sistema di monitoraggio attivato dal Servizio centrale per il PNRR verifica il rispetto del predetto obiettivo e, laddove necessario, sottopone gli eventuali casi di scostamento alla Cabina di regia, che adotta le occorrenti misure correttive e propone eventuali misure compensative»;
Visto in particolare, l'art. 6 del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 con il quale e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, un ufficio centrale di livello dirigenziale generale, denominato «Servizio centrale per il PNRR», con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, rendicontazione e controllo del PNRR;
Visto, inoltre, l'art. 8, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, ai sensi del quale ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attivita' di' gestione, nonche' al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021 «In caso di mancato rispetto da parte delle regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, delle citta' metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del ((PNRR)) e assunti in qualita' di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o diffirmita' nell'esecuzione dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 o di altre amministrazioni specificamente indicate»;
Visto, inoltre, l'art. 15, comma 4, del suddetto decreto-legge n. 77 del 2021, nel quale viene previsto che gli enti di cui al comma 3 dello stesso articolo possono accertare, tra l'altro, le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti;
Visto l'art. 56, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 che individua il contratto istituzionale di sviluppo (CIS) quale strumento di attuazione rafforzata degli interventi finanziati dal PNRR di competenza del Ministero della salute e il comma 2-bis, il quale stabilisce che «Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, il Ministro della salute promuove e stipula appositi contratti istituzionali di sviluppo e ne coordina la successiva attuazione»;
Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
Visto, in particolare, il secondo periodo del comma 1 dell'art. 7 del citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, ai sensi del quale «Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla individuazione delle amministrazioni di cui all'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, come modificato nella «Tabella A» dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2021, recante «Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione», con il quale sono state assegnate alle singole amministrazioni titolari degli interventi le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del citato piano e, in particolare, sono state assegnate al Ministero della salute risorse per la realizzazione dell'intervento previsto dalla missione 6, Componente 2, Intervento «2.2 Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - Sub-misura lettera (a) «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale» per un importo pari ad euro 101.973.006,00;
Visto il decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, recante «Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali», e in particolare l'art. 10, comma 3, che prevede che «La notifica della citata decisione di esecuzione del consiglio UE - ECOFIN recante «Approvazione della valutazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia», unitamente al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2, costituiscono la base giuridica di riferimento per l'attivazione, da parte delle amministrazioni responsabili, delle procedure di attuazione dei singoli interventi previsti dal PNRR, secondo quanto disposto dalla vigente normativa nazionale ed europea, ivi compresa l'assunzione dei corrispondenti impegni di spesa, nei limiti delle risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2»;
Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze dell'il ottobre 2021 avente ad oggetto «Procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'art. 1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178» laddove prevede all'art. 3, comma 3, che, con riferimento alle risorse del PNRR dedicate a specifici progetti in materia sanitaria, le regioni e province autonome accendono appositi capitoli relativi alla spesa sanitaria del bilancio gestionale al fine di garantire un'esatta imputazione delle entrate e delle uscite relative al finanziamento specifico, in coerenza con l'art. 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021 avente ad oggetto «Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Trasmissione delle istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR»;
Tenuto conto del decreto del Ministro della salute del 2 novembre 2021 avente ad oggetto il «Riparto delle somme disponibili nel PNRR per la formazione dei medici di medicina generale» per il ciclo formativo triennale 2021-2023 per un importo pari a euro 33.991.002,00;
Visto il decreto del Ministro della salute del 5 aprile 2022 con il quale e' stato approvato lo schema di contratto istituzionale di sviluppo (CIS) con l'allegato comprensivo del piano operativo (POR) e delle schede intervento;
Considerato che, in merito all'attuazione delle attivita' della citata sub-misura lettera (a) del citato intervento 2.2 da parte delle regioni e province autonome, i contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti riportano le relative modalita' attuative, le fasi con cui vengono definiti i fabbisogni formativi per ciascun ciclo di formazione triennale, le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali, di pubblicazione della relativa graduatoria e di contestuale trasmissione della documentazione per le finalita' di monitoraggio e rendicontazione;
Visto il decreto del Ministro della salute del 21 giugno 2022 recante la presa d'atto dei contratti istituzionali di' sviluppo (CIS) e dei relativi piani operativi (POR) sottoscritti tra il Ministero della salute e le regioni e province autonome;
Vista la nota prot. n. 692360U del 28 luglio 2022 del coordinatore della Commissione salute della Conferenza delle regioni e delle province autonome, con la quale sono stati comunicati i 900 posti aggiuntivi, comprensivi della riserva del 40% dei posti per le regioni del meridione, come previsto dal citato art. 2, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per il corso di formazione specifica di medicina generale per il triennio 2021-2024 finanziati nell'ambito della missione 6 Salute, Componente 2, Intervento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario», approvati dalla Commissione salute nella seduta del 26 luglio 2022, relativi alle tre annualita' del predetto ciclo formativo triennale;
Vista la circolare n. 32 del 30 dicembre 2021 del Ministero dell'economia e delle finanze recante la guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH) che fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti;
Ritenuto di dover provvedere a ripartire con il presente decreto le sole risorse relative al ciclo triennale 2022-2025, rinviando a un successivo decreto l'assegnazione delle residue risorse finanziarie;

Decreta:

Art. 1

1. Le risorse finanziarie per la realizzazione dell'intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), missione 6, componente 2, intervento 2.2 «Sviluppo delle competenze tecniche-professionali, digitali e manageriali del personale del sistema sanitario» - Sub-misura «Borse aggiuntive in formazione di medicina generale», per il ciclo del triennio 2022-2025 pari ad euro 33.991.002,00, sono assegnate alle singole regioni e province autonome come indicato nell'allegata Tabella A, che fa parte integrante del presente decreto. Per le modalita' attuative del ciclo formativo del triennio 2022-2025, si rinvia ai Piani operativi allegati ai Contratti istituzionali di sviluppo (CIS) sottoscritti dal Ministero della salute con le regioni e province autonome.
2. Le regioni e le province autonome accertano le entrate derivanti dal trasferimento delle risorse del PNRR sulla base della formale deliberazione di riparto o assegnazione del contributo a proprio favore, senza dover attendere l'impegno dell'amministrazione, erogante, con imputazione agli esercizi di esigibilita' ivi previsti, ai sensi della normativa vigente.
3. Le regioni e province autonome provvedono a trasmettere al Ministero della salute i' dati necessari alla rendicontazione finanziaria, procedurale e fisica degli interventi, incluse le informazioni anagrafiche relative ai singoli percettori delle borse di studio.
4. Le regioni e province autonome, in quanto soggetti attuatori, richiedono il codice unico di progetto (CUP), accedendo alla sezione anagrafica - strumento attuativo del sistema CUP per gli interventi sotto la voce «PNRR Borse medicina generale 22-25».
5. Ai fini dell'audit e della tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea e nazionale tutti i soggetti di cui all'art. 22, comma 2; lettera e) del regolamento (UE) 2021/241, nonche' l'Unita' di audit del PNRR di cui all'art. 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e gli altri soggetti con compiti istituzionali di controllo della spesa hanno accesso ai dati e ai documenti necessari per esercitare le loro funzioni. Le regioni e province autonome consentono l'esercizio delle funzioni di controllo, audit e verifica, anche con accesso in loco e mantengono disponibile la documentazione a supporto secondo quanto previsto dalla normativa europea e nazionale in materia.
Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 settembre 2022

Il Ministro: Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 13 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 3134
 
Tabella A

Parte di provvedimento in formato grafico