Gazzetta n. 298 del 22 dicembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE |
DECRETO 13 ottobre 2022, n. 194 |
Regolamento concernente la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. |
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IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
di concerto con
IL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 17, commi 3 e 4, relativi alla potesta' regolamentare dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'articolo 29, comma 1, concernente la disciplina del reclutamento dei dirigenti scolastici, il quale prevede che «con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo», nonche' l'articolo 25 che disciplina compiti e funzioni dei dirigenti delle istituzioni scolastiche; Visto l'articolo 97, ultimo comma, della Costituzione, ai sensi del quale «agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» e, in particolare, l'articolo 21 che attribuisce l'autonomia alle istituzioni scolastiche e contestualmente conferisce ai capi d'istituto la qualifica dirigenziale; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'articolo 39 che disciplina il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'articolo 2 che disciplina le competenze del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» e, in particolare, l'articolo 1, commi 102, 103 e 107, concernenti l'equipollenza tra titoli rilasciati dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e lauree magistrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'articolo 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 233 del 7 ottobre 2009, concernente l'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 225 del 10 settembre 2020, con cui sono rideterminati i compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per le disabilita' del 9 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 307 del 28 dicembre 2021, recante modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Vista l'interpretazione della clausola 4 della direttiva 1999/70/CE, fornita dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con le pronunce 8 settembre 2011, n. C-177/10 e 18 ottobre 2012, quest'ultima intervenuta nei procedimenti C-302/11 e C-304/11, nonche' della sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 4724 del 18 settembre 2014 di conferma dell'illegittimita' del bando di concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici emanato con decreto direttoriale del 13 luglio 2011 nella parte in cui prescriveva che il requisito del servizio di insegnamento effettivamente prestato dovesse essere maturato dopo la nomina in ruolo; Ritenuto che l'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sia da interpretare in senso conforme alla disciplina comunitaria sopra richiamata, nonche' alla giurisprudenza europea e comunitaria formatasi in materia e che pertanto il requisito dell'anzianita' di servizio richiesta per la partecipazione al concorso sia da intendersi nel senso che i cinque anni di servizio possono essere maturati anche precedentemente all'immissione in ruolo, ferma restando la conferma in ruolo; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 180 del 30 luglio 2021 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimita' costituzionale - in riferimento all'articolo 3 della Costituzione - dell'articolo 485 del decreto legislativo n. 297 del 1994, ritiene, in merito all'applicazione degli istituti che regolano la carriera degli insegnanti, l'assimilazione della disciplina del rapporto di lavoro dei docenti delle scuole paritarie e di quelle statali solo parziale ed esclude, pertanto, di poter estendere in via analogica la possibilita' di valutare il servizio preruolo dei docenti delle scuole paritarie «ai fini della ricostruzione della carriera, della mobilita' scolastica e dell'accesso alle procedure concorsuali riservate»; Ritenuto, pertanto, di poter riconoscere, ai fini del computo dei cinque anni di insegnamento utili all'ammissione al concorso, il servizio svolto antecedentemente all'immissione in ruolo limitatamente alle scuole statali; Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Visto il parere reso dal CSPI nella seduta plenaria n. 73 del 3 febbraio 2022; Acquisito il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze con nota prot. n. 16717 del 9 agosto 2022; Acquisito il concerto del Ministro per la pubblica amministrazione con nota prot. n. 1018 del 12 agosto 2022; Acquisito il parere del Consiglio di Stato n. 01287/2022 (affare n. 01074/2022) espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 19 luglio 2022; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. GABMI n. 72885 del 2 settembre 2022, a norma dell'articolo 17, commi 3 e 4, della citata legge n. 400 del 1988;
Adotta: il seguente regolamento
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente decreto e' adottato in attuazione dell'articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e detta disposizioni concernenti i concorsi per titoli ed esami per il reclutamento dei dirigenti scolastici nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorsi selettivi per titoli ed esami indetti con bando nazionale con cadenza triennale e organizzati su base regionale, subordinatamente alla disponibilita' di posti vacanti e disponibili nel triennio di riferimento. 3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministero: Ministero dell'istruzione; b) Ministro: Ministro dell'istruzione; c) USR: ufficio scolastico regionale o uffici scolastici regionali; d) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR; e) dirigenti tecnici: dirigenti di seconda fascia che svolgono la funzione ispettiva tecnica di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166; f) Testo unico: il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, adottato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; g) decreto legislativo: il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; h) bando: ciascun bando di concorso adottato in attuazione del presente regolamento; i) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione; j) CEFR: il Common European Framework of References for Languages come definito dal Consiglio europeo.
N O T E
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - Si riportano i commi 3 e 4 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1998, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.» - Si riportano l'art. 29 comma 1 e l'art. 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. «Art. 29 (Reclutamento dei dirigenti scolastici). - 1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante concorso selettivo per titoli ed esami, organizzato su base regionale, bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'art. 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al concorso puo' partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianita' complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. E' previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso puo' comprendere una prova preselettiva e comprende una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Le prove scritte e la prova orale sono superate dai candidati che conseguano, in ciascuna prova, il punteggio minimo di sette decimi o equivalente. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalita' di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, le prove e i programmi concorsuali, la valutazione della preselezione, delle prove e dei titoli, la disciplina del periodo di formazione e prova e i contenuti dei moduli formativi relativi ai due anni successivi alla conferma in ruolo.» «Art. 25 (Dirigenti delle istituzioni scolastiche). - 1. Nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica e' istituita la qualifica dirigenziale per i capi di istituto preposti alle istituzioni scolastiche ed educative alle quali e' stata attribuita personalita' giuridica ed autonomia a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni. I dirigenti scolastici sono inquadrati in ruoli di dimensione regionale e rispondono, agli effetti dell'art. 21, in ordine ai risultati, che sono valutati tenuto conto della specificita' delle funzioni e sulla base delle verifiche effettuate da un nucleo di valutazione istituito presso l'amministrazione scolastica regionale, presieduto da un dirigente e composto da esperti anche non appartenenti all'amministrazione stessa. 2. Il dirigente scolastico assicura la gestione unitaria dell'istituzione, ne ha la legale rappresentanza, e' responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, spettano al dirigente scolastico autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane. In particolare, il dirigente scolastico organizza l'attivita' scolastica secondo criteri di efficienza e di efficacia formative ed e' titolare delle relazioni sindacali. 3. Nell'esercizio delle competenze di cui al comma 2, il dirigente scolastico promuove gli interventi per assicurare la qualita' dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio, per l'esercizio della liberta' di insegnamento, intesa anche come liberta' di ricerca e innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della liberta' di scelta educativa delle famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni. 4. Nell'ambito delle funzioni attribuite alle istituzioni scolastiche, spetta al dirigente l'adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del personale. 5. Nello svolgimento delle proprie funzioni organizzative e amministrative il dirigente puo' avvalersi di docenti da lui individuati, ai quali possono essere delegati specifici compiti, ed e' coadiuvato dal responsabile amministrativo, che sovrintende, con autonomia operativa, nell'ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati, ai servizi amministrativi ed ai servizi generali dell'istituzione scolastica, coordinando il relativo personale. 6. Il dirigente presenta periodicamente al consiglio di circolo o al consiglio di istituto motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attivita' formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la piu' ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica. 7. I capi di istituto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ivi compresi i rettori e i vicerettori dei convitti nazionali, le direttrici e vice direttrici degli educandati, assumono la qualifica di dirigente, previa frequenza di appositi corsi di formazione, all'atto della preposizione alle istituzioni scolastiche dotate di autonomia e della personalita' giuridica a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni, salvaguardando, per quanto possibile, la titolarita' della sede di servizio. 8. Il Ministro della pubblica istruzione, con proprio decreto, definisce gli obiettivi, i contenuti e la durata della formazione; determina le modalita' di partecipazione ai diversi moduli formativi e delle connesse verifiche; definisce i criteri di valutazione e di certificazione della qualita' di ciascun corso; individua gli organi dell'amministrazione scolastica responsabili dell'articolazione e del coordinamento dei corsi sul territorio, definendone i criteri; stabilisce le modalita' di svolgimento dei corsi con il loro affidamento ad universita', agenzie specializzate ed enti pubblici e privati anche tra loro associati o consorziati. 9. La direzione dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti, degli istituti superiori per le industrie artistiche e delle accademie nazionali di arte drammatica e di danza, e' equiparata alla dirigenza dei capi d'istituto. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono disciplinate le modalita' di designazione e di conferimento e la durata dell'incarico, facendo salve le posizioni degli attuali direttori di ruolo. 10. Contestualmente all'attribuzione della qualifica dirigenziale, ai vicerettori dei convitti nazionali e alle vicedirettrici degli educandati sono soppressi i corrispondenti posti. Alla conclusione delle operazioni sono soppressi i relativi ruoli. 11. I capi d'istituto che rivestano l'incarico di Ministro o Sottosegretario di Stato, ovvero siano in aspettativa per mandato parlamentare o amministrativo o siano in esonero sindacale, distaccati, comandati, utilizzati o collocati fuori ruolo possono assolvere all'obbligo di formazione mediante la frequenza di appositi moduli nell'ambito della formazione prevista dal presente articolo, ovvero della formazione di cui all'art. 29. In tale ultimo caso l'inquadramento decorre ai fini giuridici dalla prima applicazione degli inquadramenti di cui al comma 7 ed ai fini economici dalla data di assegnazione ad una istituzione scolastica autonoma.» - La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. - La legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. - Il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 maggio 1994, n. 115, S.O. - Si riporta l'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, S.O.: «Art. 21. 1. L'autonomia delle istituzioni scolastiche e degli istituti educativi si inserisce nel processo di realizzazione della autonomia e della riorganizzazione dell'intero sistema formativo. Ai fini della realizzazione della autonomia delle istituzioni scolastiche le funzioni dell'Amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione in materia di gestione del servizio di istruzione, fermi restando i livelli unitari e nazionali di fruizione del diritto allo studio nonche' gli elementi comuni all'intero sistema scolastico pubblico in materia di gestione e programmazione definiti dallo Stato, sono progressivamente attribuite alle istituzioni scolastiche, attuando a tal fine anche l'estensione ai circoli didattici, alle scuole medie, alle scuole e agli istituti di istruzione secondaria, della personalita' giuridica degli istituti tecnici e professionali e degli istituti d'arte ed ampliando l'autonomia per tutte le tipologie degli istituti di istruzione, anche in deroga alle norme vigenti in materia di contabilita' dello Stato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli istituti educativi, tenuto conto delle loro specificita' ordinamentali. 2. Ai fini di quanto previsto nel comma 1, si provvede con uno o piu' regolamenti da adottare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel termine di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei criteri generali e principi direttivi contenuti nei commi 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 e 11 del presente articolo. Sugli schemi di regolamento e' acquisito, anche contemporaneamente al parere del Consiglio di Stato, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati. Con i regolamenti predetti sono dettate disposizioni per armonizzare le norme di cui all'art. 355 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con quelle della presente legge. 3. I requisiti dimensionali ottimali per l'attribuzione della personalita' giuridica e dell'autonomia alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, anche tra loro unificate nell'ottica di garantire agli utenti una piu' agevole fruizione del servizio di istruzione, e le deroghe dimensionali in relazione a particolari situazioni territoriali o ambientali sono individuati in rapporto alle esigenze e alla varieta' delle situazioni locali e alla tipologia dei settori di istruzione compresi nell'istituzione scolastica. Le deroghe dimensionali saranno automaticamente concesse nelle province il cui territorio e' per almeno un terzo montano, in cui le condizioni di viabilita' statale e provinciale siano disagevoli e in cui vi sia una dispersione e rarefazione di insediamenti abitativi. 4. La personalita' giuridica e l'autonomia sono attribuite alle istituzioni scolastiche di cui al comma 1 a mano a mano che raggiungono i requisiti dimensionali di cui al comma 3 attraverso piani di dimensionamento della rete scolastica, e comunque non oltre il 31 dicembre 2000 contestualmente alla gestione di tutte le funzioni amministrative che per loro natura possono essere esercitate dalle istituzioni autonome. In ogni caso il passaggio al nuovo regime di autonomia sara' accompagnato da apposite iniziative di formazione del personale, da una analisi delle realta' territoriali, sociali ed economiche delle singole istituzioni scolastiche per l'adozione dei conseguenti interventi perequativi e sara' realizzato secondo criteri di gradualita' che valorizzino le capacita' di iniziativa delle istituzioni stesse. 5. La dotazione finanziaria essenziale delle istituzioni scolastiche gia' in possesso di personalita' giuridica e di quelle che l'acquistano ai sensi del comma 4 e' costituita dall'assegnazione dello Stato per il funzionamento amministrativo e didattico, che si suddivide in assegnazione ordinaria e assegnazione perequativa. Tale dotazione finanziaria e' attribuita senza altro vincolo di destinazione che quello dell'utilizzazione prioritaria per lo svolgimento delle attivita' di istruzione, di formazione e di orientamento proprie di ciascuna tipologia e di ciascun indirizzo di scuola. L'attribuzione senza vincoli di destinazione comporta l'utilizzabilita' della dotazione finanziaria, indifferentemente, per spese in conto capitale e di parte corrente, con possibilita' di variare le destinazioni in corso d'anno. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, sono individuati i parametri per la definizione della dotazione finanziaria ordinaria delle scuole. Detta dotazione ordinaria e' stabilita in misura tale da consentire l'acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche dei beni di consumo e strumentali necessari a garantire l'efficacia del processo di insegnamento-apprendimento nei vari gradi e tipologie dell'istruzione. La stessa dotazione ordinaria, nella quale possono confluire anche i finanziamenti attualmente allocati in capitoli diversi da quelli intitolati al funzionamento amministrativo e didattico, e' spesa obbligatoria ed e' rivalutata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata. In sede di prima determinazione, la dotazione perequativa e' costituita dalle disponibilita' finanziarie residue sui capitoli di bilancio riferiti alle istituzioni scolastiche non assorbite dalla dotazione ordinaria. La dotazione perequativa e' rideterminata annualmente sulla base del tasso di inflazione programmata e di parametri socio-economici e ambientali individuati di concerto dai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti. 6. Sono abrogate le disposizioni che prevedono autorizzazioni preventive per l'accettazione di donazioni, eredita' e legati da parte delle istituzioni scolastiche, ivi compresi gli istituti superiori di istruzione artistica, delle fondazioni o altre istituzioni aventi finalita' di educazione o di assistenza scolastica. Sono fatte salve le vigenti disposizioni di legge o di regolamento in materia di avviso ai successibili. Sui cespiti ereditari e su quelli ricevuti per donazione non sono dovute le imposte in vigore per le successioni e le donazioni. 7. Le istituzioni scolastiche che abbiano conseguito personalita' giuridica e autonomia ai sensi del comma 1 e le istituzioni scolastiche gia' dotate di personalita' e autonomia, previa realizzazione anche per queste ultime delle operazioni di dimensionamento di cui al comma 4, hanno autonomia organizzativa e didattica, nel rispetto degli obiettivi del sistema nazionale di istruzione e degli standard di livello nazionale. 8. L'autonomia organizzativa e' finalizzata alla realizzazione della flessibilita', della diversificazione, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio scolastico, alla integrazione e al miglior utilizzo delle risorse e delle strutture, all'introduzione di tecnologie innovative e al coordinamento con il contesto territoriale. Essa si esplica liberamente, anche mediante superamento dei vincoli in materia di unita' oraria della lezione, dell'unitarieta' del gruppo classe e delle modalita' di organizzazione e impiego dei docenti, secondo finalita' di ottimizzazione delle risorse umane, finanziarie, tecnologiche, materiali e temporali, fermi restando i giorni di attivita' didattica annuale previsti a livello nazionale, la distribuzione dell'attivita' didattica in non meno di cinque giorni settimanali, il rispetto dei complessivi obblighi annuali di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi che possono essere assolti invece che in cinque giorni settimanali anche sulla base di un'apposita programmazione plurisettimanale. 9. L'autonomia didattica e' finalizzata al perseguimento degli obiettivi generali del sistema nazionale di istruzione, nel rispetto della liberta' di insegnamento, della liberta' di scelta educativa da parte delle famiglie e del diritto ad apprendere. Essa si sostanzia nella scelta libera e programmata di metodologie, strumenti, organizzazione e tempi di insegnamento, da adottare nel rispetto della possibile pluralita' di opzioni metodologiche, e in ogni iniziativa che sia espressione di liberta' progettuale, compresa l'eventuale offerta di insegnamenti opzionali, facoltativi o aggiuntivi e nel rispetto delle esigenze formative degli studenti. A tal fine, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, comma 71, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono definiti criteri per la determinazione degli organici funzionali di istituto, fermi restando il monte annuale orario complessivo previsto per ciascun curriculum e quello previsto per ciascuna delle discipline ed attivita' indicate come fondamentali di ciascun tipo o indirizzo di studi e l'obbligo di adottare procedure e strumenti di verifica e valutazione della produttivita' scolastica e del raggiungimento degli obiettivi. 10. Nell'esercizio dell'autonomia organizzativa e didattica le istituzioni scolastiche realizzano, sia singolarmente che in forme consorziate, ampliamenti dell'offerta formativa che prevedano anche percorsi formativi per gli adulti, iniziative di prevenzione dell'abbandono e della dispersione scolastica, iniziative di utilizzazione delle strutture e delle tecnologie anche in orari extrascolastici e a fini di raccordo con il mondo del lavoro, iniziative di partecipazione a programmi nazionali, regionali o comunitari e, nell'ambito di accordi tra le regioni e l'amministrazione scolastica, percorsi integrati tra diversi sistemi formativi. Le istituzioni scolastiche autonome hanno anche autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo nei limiti del proficuo esercizio dell'autonomia didattica e organizzativa. Gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, il Centro europeo dell'educazione, la Biblioteca di documentazione pedagogica e le scuole ed istituti a carattere atipico di cui alla parte I, titolo II, capo III, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono riformati come enti finalizzati al supporto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche autonome. 11. Con regolamento adottato ai sensi del comma 2 sono altresi' attribuite la personalita' giuridica e l'autonomia alle Accademie di belle arti, agli Istituti superiori per le industrie artistiche, ai Conservatori di musica, alle Accademie nazionali di arte drammatica e di danza, secondo i principi contenuti nei commi 8, 9 e 10 e con gli adattamenti resi necessari dalle specificita' proprie di tali istituzioni. 12. Le universita' e le istituzioni scolastiche possono stipulare convenzioni allo scopo di favorire attivita' di aggiornamento, di ricerca e di orientamento scolastico e universitario. 13. Con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui ai commi 2 e 11 sono abrogate le disposizioni vigenti con esse incompatibili, la cui ricognizione e' affidata ai regolamenti stessi. 14. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono emanate le istruzioni generali per l'autonoma allocazione delle risorse, per la formazione dei bilanci, per la gestione delle risorse ivi iscritte e per la scelta dell'affidamento dei servizi di tesoreria o di cassa, nonche' per le modalita' del riscontro delle gestioni delle istituzioni scolastiche, anche in attuazione dei principi contenuti nei regolamenti di cui al comma 2. E' abrogato il comma 9 dell'art. 4 della legge 24 dicembre 1993, n. 537. 15. Entro il 30 giugno 1999 il Governo e' delegato ad emanare un decreto legislativo di riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello nazionale e periferico che tenga conto della specificita' del settore scolastico, valorizzando l'autonomo apporto delle diverse componenti e delle minoranze linguistiche riconosciute, nonche' delle specifiche professionalita' e competenze, nel rispetto dei seguenti criteri: a. armonizzazione della composizione, dell'organizzazione e delle funzioni dei nuovi organi con le competenze dell'amministrazione centrale e periferica come ridefinita a norma degli articoli 12 e 13 nonche' con quelle delle istituzioni scolastiche autonome; b. razionalizzazione degli organi a norma dell'art. 12, comma 1, lettera p); c. eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera g); d. valorizzazione del collegamento con le comunita' locali a norma dell'art. 12, comma 1, lettera i); e. attuazione delle disposizioni di cui all'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nella salvaguardia del principio della liberta' di insegnamento. 16. Nel rispetto del principio della liberta' di insegnamento e in connessione con l'individuazione di nuove figure professionali del personale docente, ferma restando l'unicita' della funzione, ai capi d'istituto e' conferita la qualifica dirigenziale contestualmente all'acquisto della personalita' giuridica e dell'autonomia da parte delle singole istituzioni scolastiche. I contenuti e le specificita' della qualifica dirigenziale sono individuati con decreto legislativo integrativo delle disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da emanare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei seguenti criteri: a) l'affidamento, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali scolastici, di autonomi compiti di direzione, di coordinamento e valorizzazione delle risorse umane, di gestione di risorse finanziarie e strumentali, con connesse responsabilita' in ordine ai risultati; b) il raccordo tra i compiti previsti dalla lettera a) e l'organizzazione e le attribuzioni dell'amministrazione scolastica periferica, come ridefinite ai sensi dell'art. 13, comma 1; c) la revisione del sistema di reclutamento, riservato al personale docente con adeguata anzianita' di servizio, in armonia con le modalita' previste dall'art. 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; d) l'attribuzione della dirigenza ai capi d'istituto attualmente in servizio, assegnati ad una istituzione scolastica autonoma, che frequentino un apposito corso di formazione. 17. Il rapporto di lavoro dei dirigenti scolastici sara' disciplinato in sede di contrattazione collettiva del comparto scuola, articolato in autonome aree. 18. Nell'emanazione del regolamento di cui all'art. 13 la riforma degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione e' realizzata armonizzando e coordinando i compiti e le funzioni amministrative attribuiti alle regioni ed agli enti locali anche in materia di programmazione e riorganizzazione della rete scolastica. 19. Il Ministro della pubblica istruzione presenta ogni quattro anni al Parlamento, a decorrere dall'inizio dell'attuazione dell'autonomia prevista nel presente articolo, una relazione sui risultati conseguiti, anche al fine di apportare eventuali modifiche normative che si rendano necessarie. 20. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con propria legge la materia di cui al presente articolo nel rispetto e nei limiti dei propri statuti e delle relative norme di attuazione. 20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al comma 20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita' di svolgimento e di certificazione di una quarta prova scritta di lingua francese, in aggiunta alle altre prove scritte previste dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425. Le modalita' e i criteri di valutazione delle prove d'esame sono definiti nell'ambito dell'apposito regolamento attuativo, d'intesa con la regione Valle d'Aosta. E' abrogato il comma 5 dell'art. 3 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.» - Si riporta l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.: «Art. 39 (Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time). - 1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalita' e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilita' finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unita' di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482. 2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'art. 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio e' valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto e' emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unita' in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 e' assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68. Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999. Per ciascuno degli anni 2003 e 2004, le amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' sono tenuti a realizzare una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002. 2-bis. Allo scopo di assicurare il rispetto delle percentuali annue di riduzione del personale di cui al comma 2, la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell'anno precedente, separatamente per i Ministeri e le altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', nonche' per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco. Ai predetti fini i Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica riferiscono al Consiglio dei ministri entro il primo bimestre di ogni anno. 3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorita' e le necessita' operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalita'. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilita' di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilita' e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie. 3-bis. A decorrere dall'anno 1999 la disciplina autorizzatoria di cui al comma 3 si applica alla generalita' delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e riguarda tutte le procedure di reclutamento e le nuove assunzioni di personale. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare a decorrere dallo stesso anno, entro il 31 gennaio, prevede criteri, modalita' e termini anche differenziati delle assunzioni da disporre rispetto a quelli indicati nel comma 3, allo scopo di tener conto delle peculiarita' e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali. 4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unita' di personale, secondo le modalita' di cui ai commi da 5 a 15. 5. Per il potenziamento delle attivita' di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalita' di cui al comma 8 all'assunzione di 2.400 unita' di personale. 6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresi' all'assunzione di 300 unita' di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unita' di personale destinate all'attivita' dell'Istituto nazionale della previdenza sociale; il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unita' al servizio ispettivo. 7. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalita', nonche' i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale, del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilita' volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle Direzioni regionali e provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. 8. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalita': a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la Provincia autonoma di Trento, o compartimentale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze; b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale e' determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilita' dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalita', avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale; c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare; d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali; e) ciascun candidato puo' partecipare ad una sola procedura concorsuale. 9. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'art. 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'art. 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonche' quelle di cui al comma 2 dell'art. 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni. 10. Per assicurare forme piu' efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalita' destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonche' altri funzionari gia' addetti agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalita' di carattere oggettivo. 11. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli. 12. Il comma 47 dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' sostituito dal seguente: «47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998». 13. Le graduatorie dei concorsi per esami, indetti ai sensi dell'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, conservano validita' per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione. 14. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, e' autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unita' di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite concorsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonche' delle attitudini ad acquisire le professionalita' specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale. I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare. Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondente professionalita', ai piani o progetti di cui all'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni. 15. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unita' complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalita', anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'art. 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessita' sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 8 e 11. 16. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilita' di idonei in concorsi gia' espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'art. 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. 17. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, e' ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998. 18. Allo scopo di ridurre la spesa derivante da nuove assunzioni il Consiglio dei ministri, con la determinazione da adottare ai sensi del comma 3, definisce, entro il primo semestre di ciascun anno, anche la percentuale del personale da assumere annualmente con contratto di lavoro a tempo parziale o altre tipologie contrattuali flessibili, salvo che per le Forze armate, le Forze di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale percentuale non puo' essere inferiore al 50 per cento delle assunzioni autorizzate salvo che le corrispondenti riduzioni di spesa siano ugualmente realizzate anche mediante ricorso ad ulteriori tipologie di assunzioni comportanti oneri unitari inferiori rispetto a quelli derivanti dalle ordinarie assunzioni di personale. Per le amministrazioni che non hanno raggiunto una quota di personale a tempo parziale pari almeno al 4 per cento del totale dei dipendenti, le assunzioni possono essere autorizzate, salvo motivate deroghe, esclusivamente con contratto a tempo parziale. L'eventuale trasformazione a tempo pieno puo' intervenire purche' cio' non comporti riduzione complessiva delle unita' con rapporto di lavoro a tempo parziale. 18-bis. E' consentito l'accesso ad un regime di impegno ridotto per il personale non sanitario con qualifica dirigenziale che non sia preposto alla titolarita' di uffici, con conseguenti effetti sul trattamento economico secondo criteri definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro. 19. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le universita' e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale. 20. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 18, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita' si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3. 20-bis. Le amministrazioni pubbliche alle quali non si applicano discipline autorizzatorie delle assunzioni, fermo restando quanto previsto dai commi 19 e 20, programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis, 3, 3-bis e 3-ter, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l'incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Per le universita' restano ferme le disposizioni dell'art. 51. 20-ter. Le ulteriori economie conseguenti all'applicazione del presente articolo, realizzate in ciascuna delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e presso gli enti pubblici non economici con organico superiore a duecento unita', sono destinate, entro i limiti e con le modalita' di cui all'art. 43, comma 5, ai fondi per la contrattazione integrativa di cui ai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro ed alla retribuzione di risultato del personale dirigente. Con la medesima destinazione e ai sensi del predetto art. 43, comma 5, le amministrazioni e gli enti che abbiano proceduto a ridurre la propria consistenza di personale di una percentuale superiore allo 0,4 per cento rispetto agli obiettivi percentuali di riduzione annua di cui al comma 2 possono comunque utilizzare le maggiori economie conseguite. 21. Per le attivita' connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi dalla legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unita'. 22. Al fine dell'attuazione dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, la Presidenza del Consiglio dei ministri e' autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unita', appartenente alle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonche' ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Al personale di cui al presente comma sono attribuiti l'indennita' e il trattamento economico accessorio spettanti al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, se piu' favorevoli». Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e' valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi. 23. All'art. 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». Al comma 18 dell'art. 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'art. 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: «31 dicembre 1997» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 1998». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo. 24. 25. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale e garantendo in ogni caso che cio' non si ripercuota negativamente sulla funzionalita' degli enti pubblici con un basso numero di dipendenti, come i piccoli comuni e le comunita' montane, la contrattazione collettiva puo' prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonche' ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'art. 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'art. 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale puo' essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attivita' che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. 26. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalita' indicati al comma 25, tenendo conto dell'attualita' dell'interesse del dipendente. 27. Le disposizioni dell'art. 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finche' non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo. 28. Nell'esercizio dei compiti attribuiti dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Corpo della guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Nel corso delle verifiche previste dall'art. 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, non e' opponibile il segreto d'ufficio.» - Si riporta l'art. 2 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233, recante «Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 luglio 1999, n. 170: «Art. 2 (Competenze e composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione). - 1. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' organo di garanzia dell'unitarieta' del sistema nazionale dell'istruzione e di supporto tecnico-scientifico per l'esercizio delle funzioni di Governo nelle materie di cui all'art. 1, comma 3, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59. 2. Il Consiglio formula proposte ed esprime pareri obbligatori: a) sugli indirizzi in materia di definizione delle politiche del personale della scuola; b) sulle direttive del Ministro della pubblica istruzione, di seguito denominato «Ministro» in materia di valutazione del sistema dell'istruzione; c) sugli obiettivi, indirizzi e standard del sistema di istruzione definiti a livello nazionale nonche' sulla quota nazionale dei curricoli dei diversi tipi e indirizzi di studio; d) sull'organizzazione generale dell'istruzione. 3. Il Consiglio si pronuncia inoltre sulle materie che il Ministro ritenga di sottoporgli. 4. Il Consiglio esprime, anche di propria iniziativa, pareri facoltativi su proposte di legge e in genere in materia legislativa e normativa attinente all'istruzione e promuove indagini conoscitive sullo stato di settori specifici dell'istruzione, i cui risultati formano oggetto di relazioni al Ministro. 5. Il Consiglio superiore della pubblica istruzione e' formato da trentasei componenti. Di tali componenti: a) quindici sono eletti dalla componente elettiva che rappresenta il personale delle scuole statali nei consigli scolastici locali; e' garantita la rappresentanza di almeno una unita' di personale per ciascun grado di istruzione; b) quindici sono nominati dal Ministro tra esponenti significativi del mondo della cultura, dell'arte, della scuola, dell'universita', del lavoro, delle professioni e dell'industria, dell'associazionismo professionale, che assicurino il piu' ampio pluralismo culturale; di questi, tre sono esperti designati dalla Conferenza unificata Stato-regioni citta' e autonomie locali e tre sono esperti designati dal CNEL; c) tre sono eletti rispettivamente uno dalle scuole di lingua tedesca, uno dalle scuole di lingua slovena ed uno dalle scuole della Valle d'Aosta; d) tre sono nominati dal Ministro in rappresentanza delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute e delle scuole dipendenti dagli enti locali, tra quelli designati dalle rispettive associazioni. 6. Il Consiglio superiore e' integrato da un rappresentante della provincia di Bolzano, a norma dell'art. 9 del testo unificato del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, e decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1981, n. 761, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, o, rispettivamente, da un rappresentante della provincia di Trento, a norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 405, come modificato dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 433, quando e' chiamato ad esprimere il parere sui progetti delle due province concernenti la modifica degli ordinamenti scolastici nelle materie di cui all'art. 2, comma 2, lettera c). 7. Fino al riordino del settore dell'istruzione artistica superiore il consiglio e' integrato da tre rappresentanti eletti del personale docente e dirigente in servizio presso le accademie, i conservatori e gli istituti superiori delle industrie artistiche. 8. Le cariche di parlamentare nazionale o europeo e gli incarichi di Ministro o di Sottosegretario di Stato non sono compatibili con la carica di consigliere del consiglio superiore della pubblica istruzione. I membri del consiglio superiore non sono rieleggibili piu' di una volta. Il personale in servizio nelle scuole statali che sia stato eletto nel consiglio superiore puo' chiedere di essere esonerato dal servizio per la durata del mandato. Il relativo periodo e' valido a tutti gli effetti, ivi compresi l'accesso alla dirigenza e l'accesso alle procedure per il conseguimento di miglioramenti retributivi, come servizio di istituto nella scuola. 9. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i termini e le modalita' per le elezioni, che si svolgono su liste unitarie comprensive del personale delle scuole statali di ogni ordine e grado, nonche' per le designazioni e le nomine dei componenti del consiglio.» - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, recante «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2003, n. 186. - Il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e della direttiva n. 2014/54/UE relativa alle misure intese ad agevolare l'esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei lavoratori» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto 2003, n. 187. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. - Il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 maggio 2006, n. 125, S.O. n. 133. - Il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33, S.O. - Si riportano i commi 102, 103 e 107 dell'art. 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2012, n. 302, S.O.: «102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso nonche' per l'accesso ai corsi di laurea magistrale istituiti dalle universita', i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle universita' appartenenti alle seguenti classi di corsi di laurea di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2007: a) classe L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche; b) classe L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse da quelle di cui alla lettera a). 103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso, i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle universita' appartenenti alle seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007: a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie artistiche, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati; c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche' dalle Accademie di belle arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212; d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).» «107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.» - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80. - La legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. - Il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 gennaio 2020, n. 6. - Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 42 del 20 febbraio 2001, S.O. - Il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2009, n. 300. - Il decreto interministeriale 9 luglio 2009, recante «L'equiparazione dei diplomi di laurea, delle lauree specialistiche e delle lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, e in particolare gli allegati A e» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2009, n. 233. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2020, n. 225. - Il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 9 novembre 2021, recante «Modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento»; la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Dipartimento della funzione pubblica contenente le «Linee guida sulle procedure concorsuali» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2021, n. 307.
Note all'art. 1: - Si riporta l'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 dicembre 2020 n. 309: «Art. 8 1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, e' collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti a capo degli uffici scolastici regionali. Il Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione individua tra i dirigenti che svolgono la funzione tecnico-ispettiva, un coordinatore, al quale non e' corrisposto alcun compenso ovvero emolumento aggiuntivo. Lo stesso e' preposto a svolgere le funzioni di gestione della struttura tecnico-organizzativa delle prove degli esami di Stato. Con decreto del Ministro sono determinate le modalita' di esercizio della funzione tecnico-ispettiva.» |
| Tabella A Tabella di valutazione dei titoli del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica Per un massimo di 30 punti in totale, tra i titoli culturali e quelli di servizio e professionali ===================================================================== | A | | Titoli culturali | | +===+=====+==============================================+==========+ | | |Diploma di laurea di vecchio ordinamento, | | | | |laurea magistrale, laurea specialistica, | | | | |diploma accademico di vecchio ordinamento e | | | |A.1) |diploma accademico di II livello, ulteriori |punti 2,50| | | |rispetto al titolo di accesso alla procedura | | | | |dichiarato con l'istanza di partecipazione | | | | |Per ciascun titolo | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Laurea triennale, diploma accademico di I | | | | |livello, qualora non costituisca titolo di | | | | |accesso alla laurea magistrale o specialistica| | | |A.2) |o al diploma accademico di II livello di cui |punti 1,00| | | |al punto A.1) o indicati quale titolo di | | | | |ammissione alla procedura | | | | |Per ciascun titolo | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Dottorato di ricerca; diploma di | | | | |perfezionamento equiparato per legge o per | | | | |statuto e ricompreso nell'allegato 4 del | | | |A.3) |decreto del Ministro dell'istruzione, |punti 3,00| | | |dell'universita' e della ricerca 8 aprile | | | | |2009, n. 42 | | | | |Per ciascun titolo | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Abilitazione scientifica nazionale a | | | | |professore di I o II fascia di cui | | | |A.4) |all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, |punti 3,00| | | |n. 240 | | | | |Per ciascun titolo | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per attivita' di ricerca scientifica svolta | | | | |per almeno un biennio sulla base di assegni ai| | | | |sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge | | | | |27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell'articolo | | | | |1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. | | | |A.5) |230, ovvero dell'articolo 22 della legge 30 |punti 1,50| | | |dicembre 2010, n. 240 ovvero di attivita' | | | | |equiparabile svolta presso istituzioni | | | | |accademiche estere, sono attribuiti | | | | |complessivamente | | | | |Si valuta un solo contratto | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per ogni borsa di studio conseguita a seguito | | | | |di pubblico concorso indetto da Universita', | | | | |Istituzioni AFAM, C.N.R. ed Enti pubblici di | | | |A.6) |ricerca, ovvero per Istituzioni estere |punti 0,50| | | |equiparabili, ed usufruita per almeno un | | | | |biennio, purche' diverse rispetto a quelle di | | | | |cui al punto A.3 | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Master di primo livello corrispondente a 60 | | | |A.7) |CFU o titolo equiparato rilasciato da |punti 1,00| | | |Universita' italiane o estere | | | | |Sino a un massimo di 1 master | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Master di secondo livello corrispondente a 60 | | | |A.8) |CFU o titolo equiparato rilasciato da |punti 1,50| | | |Universita' italiane o estere. | | | | |Sino a un massimo di 2 master | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per la partecipazione all'assistentato | | | | |Comenius, Grundtvig ovvero per altri titoli ad| | | | |esso assimilabili stabiliti nell'ambito del | | | | |programma "Erasmus +", ovvero per l'incarico | | | |A.9) |di assistente di lingua italiana all'estero |punti 0,50| | | |conseguito a seguito di bandi del Ministero, | | | | |ovvero per l'incarico di lettore di lingua | | | | |italiana all'estero, per ogni titolo | | | | |Sino a un massimo di 2 titoli | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per il titolo di specializzazione sul sostegno| | | |A.10)|sono attribuiti |punti 1,00| | | |Si valuta un solo titolo | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per il titolo di perfezionamento | | | | |all'insegnamento in CLIL conseguito ai sensi | | | | |dell'articolo 14 del DM 249/2010 ovvero titolo| | | | |abilitante all'insegnamento in CLIL in un | | | | |paese UE; per la certificazione CeClil o per | | | | |la certificazione ottenuta a seguito di | | | | |positiva frequenza dei percorsi di | | | | |perfezionamento in CLIL di cui al Decreto del | | | | |Direttore Generale del personale scolastico 6 | | | | |aprile 2012, n. 6 o per la positiva frequenza | | | |A.11)|di Corsi di perfezionamento sulla metodologia | | | | |CLIL della durata pari a 60 CFU, purche' | | | | |congiunti alla certificazione nella relativa | | | | |lingua straniera di cui al decreto del | | | | |Ministro dell'istruzione, dell'universita' e | | | | |della ricerca 7 marzo 2012, prot. 3889, | | | | |pubblicato sulla G.U. n. 79 del 3 marzo 2012 | | | | |sono attribuiti | | | | |Congiuntamente alla certificazione in C1 nella|punti 1,50| | | |corrispettiva lingua | | | | | | | | | |Congiuntamente alla certificazione in C2 nella|punti 2,00| | | |corrispettiva lingua | | | | |Si valuta un solo titolo | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | | | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | | Avvertenze inerenti i titoli culturali | | | | | | | | | |Per i titoli di cui ai punti A.1), A.2), A.4, | | | | |A.5), A.6), A.7), A.8) e A.11) si valuta un | | | | |solo titolo per ogni anno accademico. | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+
===================================================================== | B | | Titoli di servizio e professionali | | +===+=====+==============================================+==========+ | | |Per ogni anno scolastico di servizio prestato | | | | |in qualita' di dirigente scolastico o preside | | | |B.1) |incaricato ai sensi dell'articolo 477 del |punti 2,50| | | |decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 | | | | |Per un massimo di tre anni | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per ogni anno scolastico di servizio prestato | | | | |come collaboratore del capo d'istituto, ai | | | | |sensi dell'art. 7, comma 2, lett. h) del | | | |B.2) |D.lgs. n. 297/1994, come collaboratore del |punti 1,75| | | |dirigente scolastico nominato ai sensi | | | | |dell'art. 34 CCNL 2007 | | | | |Per un massimo di sei anni | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per ogni anno accademico di servizio prestato | | | | |presso le Istituzioni accademiche in qualita' | | | | |di supervisore del tirocinio ai sensi | | | | |dell'art. 1, commi 4 e 5, della legge n. | | | |B.3) |315/1998 ovvero in qualita' di tutor |punti 1,00| | | |coordinatore o organizzatore ai sensi | | | | |dell'art. 11, comma 5, del decreto del | | | | |Ministro dell'istruzione, dell'universita' e | | | | |della ricerca 10 settembre 2010 n. 249 | | | | |Per un massimo di tre anni | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Inclusione nell'elenco degli esperti dei | | | |B.4) |nuclei di valutazione di cui all'articolo 3, |punti 0,50| | | |comma 1 lettera f) del decreto del Presidente | | | | |della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80 | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per ogni anno accademico di servizio prestato | | | | |presso le istituzioni scolastiche in qualita' | | | | |di tutor dei tirocinanti frequentanti i | | | | |previgenti percorsi SSIS, dei corsi COBASLID e| | | | |BIFORDOC, dei percorsi di tirocinio formativo | | | | |attivo, del diploma quadriennale di Didattica | | | |B.5) |della musica valido per l'accesso alle |punti 1,00| | | |graduatorie per le classi di concorso 29/A e | | | | |30/A (ex 31/A e 32/A), o della laurea in | | | | |Scienze della formazione primaria, o dei | | | | |percorsi di specializzazione sul CLIL e sul | | | | |Sostegno di cui al DM 249/2010 | | | | |Per un massimo di tre anni | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per ogni incarico formalmente attribuito per | | | | |le funzioni strumentali, ai sensi | | | | |dell'articolo 33 del CCNL 29/11/2007. | | | |B.6) |Per ogni incarico attribuito ai sensi |punti 1,00| | | |dell'articolo 1, comma 83 della legge n. | | | | |107/2015 | | | | |Per un massimo di sei anni. | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per ogni anno scolastico in cui si e' | | | | |ricoperto l'incarico di membro, diverso dal | | | |B.7) |tutor, dei comitati per la valutazione di cui |punti 0,75| | | |all'articolo 11 del Testo unico. | | | | |Per un massimo di tre anni | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per ogni anno scolastico in cui si e' | | | |B.8) |ricoperto l'incarico specifico di tutor di cui|punti 1,00| | | |all'articolo 11 del Testo unico | | | | |Per un massimo di tre anni | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | |Per ogni contratto di docenza remunerata | | | |B.9) |presso Universita' riconosciute dal Ministero |punti 0,75| | | |dell'Universita' e della Ricerca | | | | |Per un massimo di quattro contratti | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | | | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ | | | Avvertenze inerenti i titoli di servizio e | | | | | professionali | | | | | | | | | |Sono valutati gli incarichi/servizi | | | | |effettivamente prestati per almeno 180 giorni | | | | |per ciascun anno scolastico e/o accademico e | | | | |quelli validi a tutti gli effetti come | | | | |servizio d'istituto, che siano stati | | | | |previamente conferiti con atto formale ed | | | | |effettivamente prestati. | | +---+-----+----------------------------------------------+----------+ |
| Art. 2
Requisiti di ammissione
1. E' ammesso a partecipare alle procedure di cui al presente decreto il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunto con contratto a tempo indeterminato e confermato in ruolo ai sensi della normativa vigente, che abbia effettivamente reso, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali, un servizio di almeno cinque anni e che sia in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio: a) laurea magistrale; b) laurea specialistica; c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000; d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore. 2. I titoli di studio di cui al comma 1 conseguiti all'estero sono considerati validi per l'ammissione al concorso se dichiarati equipollenti o equivalenti a titoli universitari italiani secondo la normativa vigente. 3. Il servizio di insegnamento, anche se maturato antecedentemente alla stipula del contratto a tempo indeterminato, si intende prestato per un anno intero se ha avuto la durata di almeno centottanta giorni o se sia stato prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale. 4. Ai fini dell'ammissione al concorso, si considera valido soltanto il servizio di ruolo effettivamente prestato con esclusione dei periodi di retrodatazione giuridica, restando fermo quanto previsto al comma 3 circa la validita' del servizio prestato anche prima della stipula del contratto a tempo indeterminato. 5. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni. 6. I candidati partecipano al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR responsabile della procedura dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Note all'art. 2: - Il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, recante «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000. |
| Art. 3
Organizzazione del concorso e determinazione del contingente
1. La procedura concorsuale si svolge in tutte le sue fasi a livello regionale. 2. L'USR responsabile della procedura cura l'organizzazione del concorso, nomina le commissioni giudicatrici, approva le graduatorie di merito e procede alle esclusioni previste dall'articolo 2, comma 6. 3. L'USR cura, inoltre, l'organizzazione, lo svolgimento e la valutazione del periodo di formazione e prova di cui agli articoli 14 e 15. 4. Il numero dei posti da mettere a concorso e' determinato con il bando ai sensi dei commi 5, 6 e 7. 5. Sono messi a concorso i posti da dirigente scolastico presso le istituzioni scolastiche statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, che risultino vacanti e disponibili alla data di indizione del concorso. 6. Sono altresi' messi a concorso i posti che si prevede si rendano vacanti e disponibili, nel triennio di riferimento, relativo all'anno scolastico nel corso del quale e' pubblicato il bando e ai due anni scolastici successivi, per collocamento a riposo per limiti di eta', tenuto ulteriormente conto della percentuale media di cessazione dal servizio per altri motivi. 7. Dai posti determinati ai sensi dei commi 5 e 6 sono detratti quelli occorrenti per l'assunzione dei vincitori dei concorsi precedentemente banditi. |
| Art. 4
Bando di concorso
1. Il bando di concorso, adottato secondo le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto legislativo, definisce le modalita' attuative delle disposizioni di cui al presente decreto e disciplina, tra l'altro: a) i requisiti generali di ammissione al concorso, ai sensi dell'articolo 2; b) il contingente di posti messi a bando, suddivisi per regione; c) il termine, il contenuto e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso; d) l'ammontare e le modalita' di versamento del contributo posto a carico dei candidati per far parzialmente fronte alle spese della procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo; e) le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, ai sensi dell'articolo 6; f) le modalita' di svolgimento delle prove concorsuali di cui agli articoli 7 e 8, assicurando la pubblicita' della prova orale; g) le modalita' di informazione ai candidati ammessi alla procedura concorsuale; h) i documenti richiesti per l'assunzione; i) l'informativa sul trattamento dei dati personali. |
| Art. 5
Procedura concorsuale
1. Il concorso si articola nella prova scritta di cui all'articolo 7, nella prova orale di cui all'articolo 8 e nella successiva valutazione dei titoli. 2. I candidati possono presentare istanza di partecipazione, a pena di esclusione, in un'unica regione. 3. I programmi concorsuali sono indicati all'articolo 7, comma 2. |
| Art. 6
Prova preselettiva
1. Qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento sia superiore a quattro volte il numero dei posti complessivamente messi a concorso, si procede in ogni sede regionale allo svolgimento di una prova preselettiva. 2. L'eventuale prova preselettiva, unica per tutto il territorio nazionale, si espleta contestualmente e con identiche modalita' nelle sedi individuate dagli USR, anche in piu' sessioni qualora il numero dei candidati lo richieda. 3. Nel caso in cui lo svolgimento della prova preselettiva debba avvenire in piu' sessioni, in ciascuna di esse sono somministrati differenti quesiti, tratti da una medesima banca dati, di modo che siano assicurate l'omogeneita' e l'equivalenza dei quesiti, cosi' da garantire il medesimo grado di selettivita' della prova. 4. Non sono tenuti a sostenere la prova preselettiva i candidati che versano nelle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 5. La mancata presentazione alla prova preselettiva nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 6. La prova preselettiva consiste in un test articolato in cinquanta quesiti a risposta multipla, predisposti dal Comitato tecnico-scientifico ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), ovvero dai soggetti esterni demandati dal Ministero, vertenti sui medesimi ambiti disciplinari di cui all'articolo 7, comma 2. La ripartizione dei quesiti tra gli ambiti disciplinari e' effettuata nel bando di concorso di cui all'articolo 4. Nel bando di concorso e' altresi' stabilita la durata della prova. 7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti della prova preselettiva. 8. A ciascun candidato viene somministrato il medesimo insieme di quesiti, disposti in ordine casuale e differente fra un candidato e l'altro. 9. Per ciascuno dei cinquanta quesiti a risposta multipla e' attribuito un punteggio pari a 1 punto per ogni risposta esatta e 0 punti per ogni risposta non data o errata. 10. Lo svolgimento e la correzione della prova preselettiva avvengono ambedue mediante l'ausilio di sistemi informatizzati. Il punteggio conseguito dal candidato e' restituito al termine della prova stessa. 11. Alla prova scritta di cui all'articolo 7 e' ammesso, sulla base all'esito della prova preselettiva, un numero di candidati pari a tre volte quello dei posti messi a concorso per ciascuna regione. Sono altresi' ammessi alla prova scritta coloro che, all'esito della prova preselettiva, abbiano conseguito il medesimo punteggio dell'ultimo degli ammessi, nonche' i soggetti di cui al comma 4, che sono esonerati dalla prova di cui al presente articolo. 12. Nel corso della prova preselettiva, i candidati non possono introdurre nella sede di esame manuali, codici, dizionari, testi di legge, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia, telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e altri strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione dei divieti di cui al precedente periodo, e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 13. Il mancato superamento della prova preselettiva comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale nella graduatoria di merito. 14. L'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta e' pubblicato sul sito istituzionale di ciascun USR.
Note all'art. 6: - Si riporta il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.: «2-bis. La persona handicappata affetta da invalidita' uguale o superiore all'80% non e' tenuta a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista.» |
| Art. 7
Prova scritta
1. La prova scritta, unica per tutto il territorio nazionale, consiste in cinque quesiti a risposta aperta, che non devono avere ad oggetto tutti gli ambiti di cui al comma 2, e in due quesiti in lingua inglese di cui al comma 3. 2. I cinque quesiti a risposta aperta vertono sui seguenti ambiti disciplinari: a) Normativa riferita al sistema educativo di istruzione e di formazione e agli ordinamenti degli studi in Italia con particolare attenzione ai processi di riforma in atto; b) Modalita' di conduzione delle organizzazioni complesse e di gestione dei gruppi, con particolare riferimento alla realta' delle istituzioni scolastiche ed educative statali; c) Processi di programmazione, gestione e valutazione delle istituzioni scolastiche, con particolare riferimento alla predisposizione e gestione del Piano triennale dell'offerta formativa, all'elaborazione del Rapporto di autovalutazione, del Piano di miglioramento e della Rendicontazione sociale, nel quadro dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e in rapporto alle esigenze formative del territorio; d) Organizzazione degli ambienti di apprendimento, con particolare riferimento all'inclusione scolastica, all'innovazione digitale e ai processi di innovazione nella didattica, all'interno di una adeguata progettazione pedagogica; e) Organizzazione del lavoro e gestione del personale, con particolare riferimento alla realta' del personale scolastico; f) Valutazione ed autovalutazione del personale, degli apprendimenti e dei sistemi e dei processi scolastici; g) Elementi di diritto civile e amministrativo, con particolare riferimento alle obbligazioni giuridiche e alle responsabilita' tipiche del dirigente scolastico, nonche' di diritto penale con particolare riferimento ai delitti contro la pubblica amministrazione e in danno di minorenni; h) Contabilita' di Stato, con particolare riferimento alla programmazione e gestione finanziaria presso le istituzioni scolastiche ed educative statali e relative aziende speciali; i) Sistemi educativi dei Paesi dell'Unione europea. 3. I due quesiti in lingua inglese consistono ciascuno in cinque domande a risposta multipla volte a verificare la comprensione di un testo fornito ai candidati. Detti quesiti vertono sulle materie di cui al comma 2, lettere d) o i), al fine di verificare il possesso della conoscenza della lingua inglese almeno al livello B2 del CEFR. 4. La prova scritta si svolge mediante l'ausilio di mezzi informatizzati nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli USR. La mancata presentazione per l'espletamento della prova nel giorno, ora e sede stabiliti, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, comporta l'esclusione dal concorso. 5. La durata complessiva della prova di cui al comma 1 viene definita nel bando di concorso. 6. La correzione della prova d'esame e' effettuata dalla commissione anche con l'ausilio di procedimenti automatizzati/informatizzati, con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato. Una volta terminate le correzioni ed attribuite le relative valutazioni da parte delle commissioni esaminatrici, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato, che possono essere svolte con modalita' digitali. Al termine delle operazioni, viene reso noto l'elenco dei candidati ammessi alla prova orale. 7. Nel corso della prova scritta, i candidati possono utilizzare, esclusivamente, leggi e atti aventi forza di legge, purche' non commentati o annotati con dottrina e giurisprudenza, i quali non dovranno riportare alcun tipo di appunto manoscritto. Non sono, pertanto, ammessi fonti di rango secondario e contratti collettivi nazionali di lavoro, circolari ovvero note ministeriali, manuali, supporti cartacei, appunti, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. Non sono altresi' ammessi telefoni cellulari, smartphone, tablet, calcolatrici e ogni altro strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. In caso di violazione, e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 8. Sono ammessi alla prova orale i candidati che conseguono nella prova scritta il punteggio minimo previsto dall'articolo 9 comma 2. |
| Art. 8
Prova orale
1. La prova orale, la cui durata e' definita dal bando di concorso, consiste in: a) un colloquio sugli ambiti disciplinari della prova scritta, che accerta la preparazione professionale del candidato sui medesimi e verifica la capacita' di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; b) una verifica della conoscenza e della capacita' di utilizzo degli strumenti informatici e delle TIC di piu' comune impiego presso le istituzioni scolastiche; c) una verifica della conoscenza della lingua inglese al livello B2 del CEFR, attraverso la lettura e traduzione di un testo scelto dalla commissione esaminatrice e una conversazione in lingua inglese. 2. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo previsto dall'articolo 9, comma 3. |
| Art. 9
Valutazione delle prove e dei titoli
1. Le commissioni esaminatrici dispongono di 230 punti, di cui 100 per la prova scritta, 100 per la prova orale e 30 per i titoli. 2. A ciascuno dei cinque quesiti della prova scritta non espressi in lingua inglese, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 16 punti per ciascuna risposta. A ciascuno dei quesiti in lingua inglese la commissione attribuisce un punteggio nel limite massimo di 10 punti, 2 per ciascuna risposta corretta. Il punteggio complessivo della prova scritta e' dato dalla somma dei punteggi ottenuti in ciascuno dei sette quesiti. I candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti superano la prova scritta e sono ammessi a quella orale. 3. Nell'ambito della prova orale, la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio nel limite massimo di 82 per il colloquio, di 6 per l'accertamento della conoscenza dell'informatica e di 12 per l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. Il punteggio complessivo della prova orale e' dato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti. La prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti. 4. La commissione esaminatrice determina il punteggio da riconoscere ai titoli soltanto per i candidati che hanno superato la prova orale, sulla base delle dichiarazioni rese dagli stessi nella domanda di partecipazione. Sono valutabili i titoli professionali e culturali indicati, con il punteggio attribuibile a ciascuno di essi, nella tabella A allegata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto. 5. Sono valutati gli incarichi e i servizi di cui alla tabella A effettivamente prestati per almeno centottanta giorni per ciascun anno scolastico e quelli validi a tutti gli effetti come servizio d'istituto, che siano stati previamente conferiti con atto formale ed effettivamente prestati. 6. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e del punteggio attribuito nella valutazione dei titoli. |
| Art. 10
Predisposizione delle prove
1. L'eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 6 e la prova scritta di cui all'articolo 7 sono predisposte a livello nazionale dal Ministero, che a tal fine si avvale della collaborazione di un Comitato tecnico-scientifico, nominato dal Ministro con proprio decreto per ogni tornata concorsuale. I componenti del Comitato tecnico-scientifico, di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso, sono scelti tra docenti universitari, avvocati di Stato, magistrati della Corte dei conti, dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi di ruolo e dirigenti tecnici di ruolo. Al Comitato sono aggregati componenti esperti nella lingua inglese, designati tra docenti di ruolo abilitati all'insegnamento per la relativa classe di concorso. Questi ultimi partecipano all'attivita' del Comitato senza che la stessa comporti oneri di sostituzione a carico del bilancio dello Stato. 2. Il Comitato tecnico-scientifico: a) predispone i quesiti, in numero pari a tre volte il numero dei candidati, da cui si estraggono a sorte i quesiti da somministrare il giorno dello svolgimento della prova scritta; b) redige i quesiti a risposta aperta di cui all'articolo 7, comma 1, e quelli a risposta multipla di cui all'articolo 6, comma 6, ovvero valida i quesiti della eventuale prova preselettiva, la cui predisposizione puo' essere demandata dal Ministero a soggetti esterni; c) redige i quesiti a risposta chiusa in lingua inglese di cui all'articolo 7, comma 3; d) definisce i quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate la prova scritta e la prova orale, da pubblicarsi prima dello svolgimento delle prove. 3. I quesiti in cui si articola la prova orale di cui all'articolo 8, comma 1 sono predisposti dalla Commissione esaminatrice, che sceglie altresi' i testi in lingua inglese da leggere e tradurre. 4. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennita', emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati ad eccezione dei rimborsi spese spettanti in base alla normativa vigente in materia di trattamento di missione. |
| Art. 11
Commissione esaminatrice
1. La commissione esaminatrice e' nominata con decreto del dirigente preposto all'USR. 2. La commissione e' composta da un presidente e due componenti. Salvo i casi di motivata impossibilita', e' garantito l'equilibrio di genere, evitando che i componenti delle commissioni siano per piu' di due terzi dello stesso sesso. In sede di prova orale, la commissione e' integrata da un componente esperto in lingua inglese e da un ulteriore componente esperto in informatica. 3. Il presidente e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati e procuratori dello Stato, dirigenti di amministrazioni pubbliche, ove possibile diverse dal Ministero, che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di direzione di uffici dirigenziali generali, professori di prima fascia di universita' statali e non statali. Soltanto in caso di comprovata carenza di personale nelle qualifiche citate, la funzione di presidente e' esercitata da dirigenti amministrativi o tecnici, anche appartenenti all'amministrazione scolastica centrale e periferica o da dirigenti scolastici, con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno dieci anni. 4. I componenti sono designati uno fra i dirigenti scolastici con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni di servizio e l'altro fra i dirigenti tecnici oppure fra i dirigenti amministrativi, in entrambi i casi con un'anzianita', nei ruoli dirigenziali, di almeno cinque anni. 5. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla terza area, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 216 del 17 settembre 2015. 6. I componenti aggregati esperti di lingua inglese sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-24 o A-25, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo. Questi ultimi partecipano all'attivita' della Commissione senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato. 7. I componenti aggregati esperti di informatica sono designati tra i docenti di ruolo abilitati nell'insegnamento della classe di concorso A-41, purche' in possesso di almeno cinque anni di servizio specifico, ivi compreso il preruolo. Questi ultimi partecipano all'attivita' della Commissione senza che la stessa comporti oneri di sostituzione del personale a carico del bilancio dello Stato. 8. Qualora il numero dei candidati ammessi alla prova scritta sia superiore alle duecentocinquanta unita', la composizione della commissione iniziale e' integrata in modo da costituire una sottocommissione per ogni gruppo, o frazione, di duecentocinquanta candidati, inclusi i membri aggregati. Ogni sottocommissione e' composta da un presidente, due componenti ed un segretario, scelti tra le categorie individuate ai sensi dei commi 3, 4 e 5. Il presidente della commissione iniziale coordina i lavori delle sottocommissioni e definisce i criteri generali per lo svolgimento delle attivita' concorsuali. La commissione definisce in una seduta plenaria preparatoria procedure e criteri di valutazione omogenei e vincolanti per tutte le sottocommissioni. Tali procedure e criteri di valutazione sono pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'istruzione contestualmente alla graduatoria finale. 9. I provvedimenti di nomina delle commissioni e delle eventuali sottocommissioni esaminatrici indicano almeno un supplente per ciascun componente, scelto secondo le modalita' di nomina previste dal presente articolo. 10. La commissione e le eventuali sottocommissioni possono svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque l'anonimato nella correzione delle prove, la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Note all'art. 11: - Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015, recante «Definizione delle tabelle di equiparazione fra i livelli di inquadramento previsti dai contratti collettivi relativi ai diversi comparti di contrattazione del personale non dirigenziale» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2015 n. 216. |
| Art. 12 Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della commissione e delle sottocommissioni del concorso e alla nomina di componente del Comitato tecnico-scientifico
1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato della commissione e delle sottocommissioni del concorso, nonche' alla nomina quale componente del Comitato tecnico-scientifico: a) avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b) avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; c) essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; d) essere stati collocati a riposo da piu' di quattro anni dalla data di pubblicazione del bando; e) a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche o elettive parlamentari, regionali o negli Enti locali o l'incarico di sindaco o di assessore, essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; f) avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; g) aver organizzato, gestito o diretto, a partire dall'anno antecedente alla data di indizione del concorso, corsi aventi l'esclusiva finalita' di preparazione ai concorsi per il reclutamento di dirigenti scolastici; h) essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata. |
| Art. 13
Graduatorie di merito
1. All'esito della procedura concorsuale i candidati sono collocati in una graduatoria regionale sulla base del punteggio di cui all'articolo 9, comma 6. A parita' di punteggio complessivo si applicano le preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria che rientrano nel numero dei posti messi a concorso nella regione nella quale hanno partecipato. 2. Le graduatorie, approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR, sono pubblicate sul sito istituzionale dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero. 3. Le graduatorie rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di approvazione, fermo restando il diritto all'assunzione dei candidati che rientrino nel numero dei vincitori definito dal bando anche negli anni successivi. 4. Le graduatorie sono utilizzate ai fini dell'assunzione nei ruoli regionali di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nel limite dei posti vacanti e disponibili annualmente in ciascun USR, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 5. I vincitori sono invitati, dal competente USR, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo alla dirigenza scolastica. 6. I soggetti che rinunciano all'assunzione sono esclusi dalla graduatoria. Sono altresi' eliminati dalla graduatoria i nominativi di coloro che, senza giustificato motivo, non prendono servizio nel termine indicato dall'amministrazione con l'atto di invito alla sottoscrizione del contratto ai sensi del comma 5, o che non perfezionano l'assunzione con la presentazione, entro trenta giorni, dei documenti richiesti dal bando per l'assunzione medesima. 7. Le assunzioni disposte mediante scorrimento delle graduatorie di cui al presente decreto avvengono in ogni caso entro il limite massimo dei posti effettivamente vacanti e disponibili in ciascun USR per anno scolastico, ferma restando la procedura autorizzatoria di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 8. I dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita dal presente decreto sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell'incarico dirigenziale previsto dalla normativa vigente.
Note all'art. 13: - Si riportano i commi 4 e 5 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 agosto 1994, n. 185, S.O.: «4. Le categorie di cittadini che nei pubblici concorsi hanno preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli sono appresso elencate. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 20-bis) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato. 5. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla maggiore eta'.» |
| Art. 14
Periodo di formazione e prova
1. I dirigenti scolastici sono sottoposti, per la conferma in ruolo, al periodo di formazione e prova ai sensi della vigente normativa e del contratto collettivo nazionale di lavoro. 2. Ai sensi delle vigenti disposizioni contrattuali, il periodo di formazione e di prova ha una durata pari all'anno scolastico, nel corso del quale dovra' essere prestato un servizio effettivo di almeno sei mesi. 3. Ai fini del comma 2 si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato. Il periodo di formazione e prova e' sospeso in caso di malattia e negli altri casi espressamente previsti dalle leggi o dagli accordi collettivi. 4. Il periodo di formazione e prova non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza, salvo quanto previsto dal comma 3. 5. Il periodo di formazione e prova assolve alla finalita' di sviluppare, consolidare e verificare le competenze professionali del dirigente scolastico, osservate nell'azione svolta presso l'istituzione scolastica di assegnazione. 6. Le attivita' di formazione, organizzate dagli USR, hanno una durata complessiva minima di 50 ore e sono finalizzate all'arricchimento delle competenze professionali e culturali connesse alla funzione del dirigente scolastico. Il percorso di formazione puo' essere articolato in incontri formativi, seminari, laboratori di carattere operativo basati sullo studio di casi, sullo scambio di problematiche professionali e di buone prassi, sul problem-solving e puo' essere integrato da moduli di formazione on-line. 7. Al fine di supportare il dirigente scolastico neoassunto nello svolgimento dei principali compiti connessi alla funzione, gli USR predispongono e offrono specifiche azioni di accompagnamento, tutoraggio, consulenza professionale avvalendosi della collaborazione di dirigenti scolastici con funzioni di tutor, attraverso attivita' che si affiancano alla formazione di cui al comma 6. Tali attivita', della durata di 25 ore, saranno calendarizzate funzionalmente agli impegni connessi alle scadenze operative. 8. Il dirigente preposto all'USR designa un dirigente scolastico con il compito di svolgere le funzioni di tutor per i dirigenti scolastici neoassunti. Ogni tutor segue al massimo tre dirigenti scolastici, svolge le funzioni di cui al comma 7 ed esercita ogni utile forma di ascolto, consulenza e collaborazione per migliorare la qualita' e l'efficacia dell'azione dirigenziale. Il tutor visita le istituzioni scolastiche di titolarita' dei dirigenti neoassunti almeno due volte nel corso del periodo di formazione e prova e redige la relazione di cui all'articolo 15, comma 7. All'attivita' del tutor e' riconosciuto un compenso economico nell'ambito delle risorse assegnate per la formazione iniziale dei dirigenti scolastici. Al tutor e' altresi' riconosciuta una specifica attestazione dell'attivita' svolta, inserita nel curriculum professionale e che forma parte integrante del fascicolo personale. 9. Con successivo decreto del Ministro sono definiti: a) le modalita' organizzative, l'articolazione e i contenuti didattici generali delle attivita' di formazione di cui al comma 6; b) le attivita' di accompagnamento di cui al comma 7; c) le modalita' e i criteri per la designazione dei tutor; d) le modalita' di documentazione del periodo di formazione e prova da parte del dirigente scolastico neoassunto; e) ulteriori compiti e adempimenti del Ministero, degli USR e dei tutor; f) eventuali forme di collaborazione con universita' e altri soggetti istituzionali nelle attivita' formative. |
| Art. 15
Valutazione del periodo di formazione e prova
1. Il periodo di formazione e di prova assolve alla finalita' di verificare la padronanza delle competenze professionali del dirigente scolastico, con riguardo all'articolo 1, comma 93, della legge 13 luglio 2015, n. 107 e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con riferimento particolare ai seguenti ambiti: a) possesso ed esercizio delle competenze gestionali ed organizzative finalizzate alla correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale; b) possesso ed esercizio delle competenze per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane, la conduzione e la gestione dei gruppi e dei conflitti; c) possesso ed esercizio delle competenze concernenti i rapporti con la comunita' scolastica, il territorio e i referenti istituzionali; d) possesso ed esercizio delle competenze concernenti l'analisi della realta' scolastica di assegnazione, nonche' della progettazione delle iniziative volte al suo miglioramento. 2. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera a), sono valutate la capacita' di svolgere le attivita' gestionali connesse con l'incarico dirigenziale e di ottemperare alle procedure previste dalla normativa vigente, in relazione agli atti di pertinenza del dirigente scolastico, nonche' la correttezza nella gestione delle risorse economiche, finanziarie e strumentali. 3. Ai fini della verifica di cui al comma l, lettera b), sono valutate la capacita' di promozione, gestione e valorizzazione delle risorse umane a disposizione con particolare riferimento all'organizzazione del lavoro, alla formazione in servizio del personale, al sistema degli incentivi; lo svolgimento delle funzioni dirigenziali concernenti il periodo di formazione e di prova del personale neoassunto o in tirocinio; il corretto esercizio dell'eventuale azione disciplinare. 4. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera c), sono valutate, ai sensi della normativa vigente, la capacita' di gestione degli organi collegiali, delle relazioni sindacali, del lavoro di rete, dei rapporti tra scuola, famiglie, comunita', territorio e istituzioni di riferimento. 5. Ai fini della verifica di cui al comma 1, lettera d), sono valutate la capacita' di analisi del contesto socio-educativo, delle esigenze e delle aspettative della comunita' educante, a partire dal rapporto di autovalutazione e dal piano triennale dell'offerta formativa, la capacita' di progettazione e di sviluppo del piano di miglioramento e delle azioni di rendicontazione sociale. 6. I dirigenti preposti agli USR effettuano la valutazione del periodo di prova dei dirigenti scolastici neoassunti avvalendosi dei dirigenti tecnici e dei dirigenti amministrativi nelle aree funzionali dedicate alla dirigenza scolastica, ed in subordine di dirigenti scolastici di comprovata esperienza e specifica professionalita'. Possono, in ogni momento, in caso di necessita', disporre tempestivi interventi ispettivi al fine di verificare l'andamento del servizio svolto dai dirigenti neoassunti e di accertarne eventuali responsabilita'. 7. Entro il mese di giugno di ciascun anno scolastico il tutor invia una relazione dettagliata, comprensiva del parere, all'USR che provvede anche alla raccolta della documentazione relativa alle attivita' di formazione realizzate nonche' delle risultanze delle eventuali verifiche effettuate, ed in generale di ogni elemento utile alla valutazione del servizio. 8. Il dirigente preposto all'USR procede alla valutazione dei dirigenti scolastici in periodo di formazione e prova sulla base della documentazione di cui al comma 7 e di eventuali ulteriori elementi conoscitivi. La documentazione del procedimento e' parte integrante del fascicolo personale del dirigente scolastico. 9. In caso di giudizio favorevole sul periodo di formazione e di prova, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di conferma in ruolo. 10. In caso di giudizio sfavorevole, il dirigente preposto all'USR emette provvedimento motivato di mancato superamento del periodo di formazione e prova e provvede alla risoluzione del contratto e ad avviare la procedura per la ricollocazione nel ruolo di provenienza. 11. I provvedimenti di cui ai commi 9 e 10 sono adottati e comunicati all'interessato, a cura del dirigente preposto all'USR, entro il termine dell'anno scolastico di riferimento. La mancata conclusione della procedura entro il termine prescritto o il suo erroneo svolgimento possono determinare profili di responsabilita'.
Note all'art. 15: - Si riporta il comma 93 dell'art. 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162.: «93. La valutazione dei dirigenti scolastici e' effettuata ai sensi dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nell'individuazione degli indicatori per la valutazione del dirigente scolastico si tiene conto del contributo del dirigente al perseguimento dei risultati per il miglioramento del servizio scolastico previsti nel rapporto di autovalutazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, in coerenza con le disposizioni contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dei seguenti criteri generali: a) competenze gestionali ed organizzative finalizzate al raggiungimento dei risultati, correttezza, trasparenza, efficienza ed efficacia dell'azione dirigenziale, in relazione agli obiettivi assegnati nell'incarico triennale; b) valorizzazione dell'impegno e dei meriti professionali del personale dell'istituto, sotto il profilo individuale e negli ambiti collegiali; c) apprezzamento del proprio operato all'interno della comunita' professionale e sociale; d) contributo al miglioramento del successo formativo e scolastico degli studenti e dei processi organizzativi e didattici, nell'ambito dei sistemi di autovalutazione, valutazione e rendicontazione sociale; e) direzione unitaria della scuola, promozione della partecipazione e della collaborazione tra le diverse componenti della comunita' scolastica, dei rapporti con il contesto sociale e nella rete di scuole.» |
| Art. 16
Disposizioni finanziarie
1. Le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero per lo svolgimento dei concorsi a posti da dirigente scolastico costituiscono limite di spesa ai fini della cadenza temporale del bando e della numerosita' dei posti. |
| Art. 17 Disposizioni particolari per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano
1. Il concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano e' bandito dall'USR per il Friuli-Venezia Giulia in analogia con le disposizioni di cui al presente regolamento, al fine di garantire un identico standard formativo e di reclutamento della dirigenza scolastica. 2. Al fine di salvaguardare la specificita' delle istituzioni scolastiche di cui al comma 1, il concorso prevede lo svolgimento di parte delle prove scritte e orali in lingua slovena. 3. Il bando del concorso per le scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano stabilisce le modalita' di svolgimento del concorso, i criteri per la valutazione dei titoli, i contenuti specifici afferenti alle predette istituzioni scolastiche, nonche' la sede di svolgimento delle prove. Sono applicate, in quanto compatibili, le norme previste dal presente regolamento. 4. Nella commissione esaminatrice deve essere presente almeno un membro con piena conoscenza della lingua slovena. 5. Il numero dei posti da destinare al concorso di cui al comma 1 e' determinato con il bando di cui all'articolo 4. |
| Art. 18
Disposizioni particolari per le Province autonome di Trento e Bolzano
1. Sono fatte salve le potesta' attribuite in materia alle Province autonome di Trento e Bolzano dallo statuto speciale di autonomia e dalle relative norme di attuazione. |
| Art. 19
Disciplina regolamentare del reclutamento
1. Il presente decreto recante la disciplina regolamentare del reclutamento dei dirigenti scolastici sostituisce il precedente decreto 3 agosto 2017, n. 138. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Il presente decreto e' trasmesso ai competenti organi di controllo. Roma, 13 ottobre 2022
Il Ministro dell'istruzione Bianchi
Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta
Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2944
Note all'art. 19: - Il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 3 agosto 2017, n. 138, recante «Regolamento per la definizione delle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 settembre 2017, n. 220. |
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