Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2022 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |
DELIBERA 20 ottobre 2022 |
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della societa' dell'informazione. (Delibera n. 375/22/CONS). |
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L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONE
Nella riunione di Consiglio del 20 ottobre 2022; Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b); Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515; Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 recante «Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio» (di seguito, anche LDA); Visto il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, recante «Attuazione della direttiva n. 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico»; Vista la direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante «modifica della direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»; Vista la direttiva (UE) n. 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 «sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive nn. 96/9/CE e 2001/29/CE»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive nn. 96/9/CE e 2001/29/CE»; Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 181, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva n. 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» (di seguito «Tusma»); Viste le funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter attribuite all'Autorita' dalla legge 22 aprile 1941, n. 633; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177, ai sensi del quale «[a]l fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie di cui agli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, attribuite dal presente decreto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, gli adempimenti di competenza dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, sono finanziati mediante il contributo di cui all'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, posto a carico degli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand. Per i soggetti di cui al primo periodo, l'Autorita', con propria deliberazione, adottata ai sensi dell'art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, stabilisce i termini e le modalita' di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione.»; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»; Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 177/2021, l'Autorita' cura, nell'ambito del registro degli operatori di comunicazione, l'iscrizione al medesimo registro dei «prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa, nonche' quelle operanti nel settore del video on demand» (art. 1, comma 6, lettera a), numero 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249); Vista la delibera n. 223/12/Cons, del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 124/22/Cons; Vista la delibera n. 261/21/Cons del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»; Considerato che l'art. 4 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177 pone il contributo per il funzionamento dell'Autorita' a carico di una serie di soggetti che - alla luce delle funzioni alla stessa attribuite ai sensi degli articoli 18-bis, 43-bis, 46-bis, 80, 84, 102-decies, 110-ter, 110-quater, 110-sexies e 180-ter della legge 22 aprile 1941 - sono cosi' identificati: a) «editori di pubblicazioni di carattere giornalistico» (anche solo «editori»): i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633; b) «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»: le persone fisiche o giuridiche o l'associazione non riconosciuta che prestano servizi della societa' dell'informazione, intesi come le attivita' economiche svolte in linea - on-line -, nonche' i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 e che consente l'utilizzo on-line delle pubblicazioni di carattere giornalistico; ivi compresi: le «imprese di media monitoring e rassegne stampa» che prestano un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata; le «imprese operanti nel settore del video on demand» che forniscono un servizio della societa' dell'informazione consistente nella fornitura on-line di video a richiesta da parte dell'utente; alla luce delle funzioni attribuite all'Autorita' dall'art. 102-decies LDA, i «prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line», ossia i prestatori di servizi della societa' dell'informazione che presentano cumulativamente i seguenti requisiti: a) ha come scopo principale, o tra i principali scopi, di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere o di altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad es. streaming di musica, ebook etc.); b) le opere o gli altri materiali protetti sono caricati dai suoi utenti; c) le opere o gli altri materiali protetti sono organizzati e promossi allo scopo di trarne profitto direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 102-sexies, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633; tra i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line sono compresi anche coloro che offrono un «servizio di piattaforma per la condivisione di video» ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ossia un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del TFUE, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, o di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera a), della direttiva n. 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione e' determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento; Considerato che i fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video contribuiscono alle spese dell'Autorita' con il contributo di cui alla legge n. 266/2005, art. 1, comma 66-ter, come introdotto dall'art. 72, comma 3, del Tusma; Considerato che le imprese operanti nel settore del video on demand - in virtu' dell'art. 110-ter LDA, anche in relazione ai considerati 51 e 52 e all'art. 12 della direttiva (UE) n. 2019/790 - fornitrici di servizi di media audiovisivi «a richiesta» o «non lineari» ai sensi dell'art. 3, lettere a), b) e q) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 contribuiscono alle spese per l'anno 2022 dell'Autorita' con il contributo fissato con la delibera n. 377/22/Cons recante «Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media»; Considerato che gli editori di giornali, riviste e periodici contribuiscono alle spese per l'anno 2022 dell'Autorita' con contributo fissato con la delibera n. 377/22/Cons recante «Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2022 dai soggetti che operano nel settore dei servizi media» sulla base, inter alia, dei ricavi derivanti dalla utilizzazione on-line delle pubblicazioni effettuate direttamente dagli stessi; Considerato che il contributo dovuto dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della societa' dell'informazione (compresi i fornitori di servizi di rassegne stampa, le imprese di media monitoring, le imprese operanti nel settore del video on demand, i prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line, etc.) e' determinato sulla base dei ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, conseguiti per: a) l'utilizzo on-line di pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della societa' dell'informazione, compresi i fornitori di servizi di rassegne stampa e media monitoring. Per «pubblicazione di carattere giornalistico» si intende «un insieme composto principalmente da opere letterarie di carattere giornalistico, che puo' includere altre opere e materiali protetti, come fotografie o videogrammi, e costituisce un singolo elemento all'interno di una pubblicazione periodica o regolarmente aggiornata, recante un titolo unico, quale un quotidiano o una rivista di interesse generale o specifico, con la funzione di informare il pubblico su notizie, o altri argomenti, pubblicata su qualsiasi mezzo di comunicazione sotto l'iniziativa, la responsabilita' editoriale e il controllo di un editore o di un'agenzia di stampa» ai sensi dell'art. 43-bis, comma 2 della legge 22 aprile 1941, n. 633. Tale fonte di ricavo e' attribuibile: i) agli editori, per i ricavi derivanti dalla stipula di contratti che concedono i diritti d'uso delle pubblicazioni ai prestatori di servizi della societa' dell'informazione (c.d. equo compenso); ii) ai prestatori di servizi della societa' dell'informazione, per i ricavi da pubblicita', abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni derivanti dallo sfruttamento on-line delle suddette pubblicazioni; iii) ai fornitori di servizi di rassegne stampa e media monitoring, per i ricavi derivanti dalla vendita dei propri servizi on-line ai prestatori di servizi della societa' dell'informazione e agli utenti finali; b) lo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore da parte dei prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line. Si fa riferimento a tutti i ricavi da pubblicita', abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni conseguiti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line per lo sfruttamento delle opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore (ad esempio, streaming di musica, ebook etc.), anche caricati dagli utenti del servizio, che il prestatore organizza e promuove a scopo di lucro; c) lo sfruttamento di opere audiovisive da parte di soggetti della societa' dell'informazione, diversi dai fornitori dei servizi di media audiovisivi a richiesta, che forniscono servizi di video on demand. Si fa riferimento ai ricavi da pubblicita', abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni derivanti dai compensi direttamente corrisposti dagli utenti e, ove presenti, dalla vendita di spazi pubblicitari; Ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione e in assenza di dati riferiti ai precedenti anni rilevati attraverso le dichiarazioni contributive, valorizzare i suddetti ricavi realizzati nel territorio italiano, sulla base di report e indagini di mercato condotte da primari centri di ricerca, nella misura di circa 1 miliardo di euro; Considerato che sulla base delle competenze attribuite all'Autorita' in materia e' stato predisposto un complesso piano di attivita' da svolgere nell'anno 2022, dettagliatamente riportato nell'allegato C alla presente delibera; Ritenuto opportuno stimare i costi amministrativi complessivamente sostenuti nell'anno 2022 per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie con riferimento alla tutela dei diritti degli autori attraverso la valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi incluse la quota parte dei costi sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali) per la parte afferente all'esercizio delle competenze in materia di copyright; Rilevato che, applicando tale metodologia, i costi amministrativi che l'Autorita' stima di sostenere nell'anno 2022 per lo svolgimento delle sopra elencate attivita' e' pari a circa 2 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato C alla presente delibera; Ritenuto necessario, pertanto, alla luce dei costi amministrativi relativi alle attivita' programmate in rapporto al valore stimato per la base imponibile, fissare, in prima applicazione, l'aliquota al valore massimo consentito dalla legge del 2 per mille ai ricavi conseguiti sul territorio italiano, come risultanti dall'ultimo bilancio o dalle ultime scritture contabili, approvati precedentemente all'adozione della presente delibera, anche se contabilizzati all'estero; Ritenuto di stabilire in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' delle imprese che versano in stato di crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali; Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'uniformita' delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, adottare un modello telematico unico per il calcolo del contributo dovuto all'Autorita' (Allegato A), basato sulla classificazione delle attivita' economiche denominata Ateco 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica Istat sul sito web www.istat.it che permetta la ripartizione dei ricavi delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi settori di competenza: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione on-line e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) altri ricavi. Tale ripartizione e' volta a garantire - ai soggetti operanti in diversi settori di competenza - che non vi sia sovrapposizione tra le diverse linee di ricavo ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione; Ritenuto opportuno illustrare le modalita' operative di compilazione del modello telematico e il sistema di calcolo del contributo DDA mediante l'adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2022 dagli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico e dai prestatori di servizi della societa' dell'informazione»; Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio; Considerato che il presente atto interviene a valle delle altre delibere contributive relative all'anno 2022 e, pertanto, alcuni soggetti potrebbero aver incluso ricavi indicati dalla presente delibera nella base imponibile gia' oggetto di altra contribuzione. In tal caso, previa presentazione di idonea documentazione, essi potranno corrispondere esclusivamente l'eventuale differenza tra il contributo gia' versato a qualsiasi altro titolo all'Autorita' per l'anno 2022 e quello dovuto ai sensi della presente delibera; Udita la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';
Delibera:
Art. 1
Soggetti tenuti alla contribuzione
1. Gli editori di pubblicazioni di carattere giornalistico, sia in forma singola che associata o consorziata, nonche' i prestatori di servizi della societa' dell'informazione, comprese le imprese di media monitoring e rassegne stampa e quelle operanti nel settore del video on demand contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2022, come previsto dall'art. 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. 2. Ai fini di cui al comma 1 si applicano le seguenti definizioni: a. «editori di pubblicazioni di carattere giornalistico»: i soggetti che, sia in forma singola che associata o consorziata, nell'esercizio di un'attivita' economica, editano le pubblicazioni di carattere giornalistico, anche se stabiliti in un altro Stato membro, ai sensi dell'art. 43-bis, comma 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633, come modificata dall'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 177; b. «prestatori dei servizi della societa' dell'informazione»: le persone fisiche o giuridiche che prestano servizi della societa' dell'informazione, intesi come le attivita' economiche svolte in linea - on-line -, nonche' i servizi definiti dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70; c. «imprese di media monitoring e rassegne stampa»: i prestatori di servizi della societa' dell'informazione che prestano un servizio consistente, tra l'altro, ma non esclusivamente, nella selezione, indicizzazione, organizzazione, collazione, estrazione, trasmissione, messa a disposizione di contenuti editoriali, normalmente dietro retribuzione, a distanza, anche mediante attrezzature informatiche di trattamento e memorizzazione di dati ed a richiesta individuale di un destinatario di servizi anche mediante copia cartacea successivamente digitalizzata; d. «prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line»: i prestatori di servizi della societa' dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi e' quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantita' di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il fornitore organizza e promuove a scopo di lucro, ai sensi dell'art. 2, comma 6 della direttiva (UE) n. 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive nn. 96/9/CE e 2001/29/CE; e. «imprese operanti nel settore del video on demand»: i soggetti della societa' dell'informazione che forniscono un servizio on-line per la visione di prodotti audiovisivi su richiesta dell'utente. 3. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera. |
| Art. 2
Misura della contribuzione
1. L'importo del contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, e' determinato per l'anno 2022 applicando l'aliquota contributiva del 2 per mille ai ricavi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, come risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera, conseguiti per: a) l'utilizzo on-line di pubblicazioni di carattere giornalistico: i) ricavi realizzati dagli editori come corrispettivo di contratti che concedono i diritti d'uso delle pubblicazioni ai prestatori di servizi della societa' dell'informazione - c.d. equo compenso; ii) ricavi da pubblicita', abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni realizzati dai prestatori di servizi della societa' dell'informazione per lo sfruttamento on-line delle suddette pubblicazioni; iii) ricavi dei fornitori di servizi di rassegne stampa e media monitoring derivanti dalla vendita dei propri servizi on-line ai prestatori di servizi della societa' dell'informazione e agli utenti finali; b) lo sfruttamento di opere protette dal diritto d'autore per servizi di condivisione di contenuti on-line: ricavi da pubblicita', abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni conseguiti dai prestatori di servizi di condivisione di contenuti on-line per lo sfruttamento delle opere o altri materiali protetti dal diritto d'autore, anche caricati dagli utenti del servizio, che il prestatore organizza e promuove a scopo di lucro; c) lo sfruttamento di opere audiovisive per servizi di video on demand on-line: ricavi da pubblicita', abbonamenti, sottoscrizioni e sovvenzioni derivanti dai compensi direttamente corrisposti dagli utenti e/o dalla vendita di spazi pubblicitari. 2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che alla scadenza del termine per il pagamento versino in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero siano soggette a procedure concorsuali. |
| Art. 3
Termini e modalita' di versamento
1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 15 dicembre 2022, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni. 2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' adotta le piu' opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente. 3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del Servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento e intimazione per il mancato versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni di cui all'art. 4. In caso di mancata o errata quantificazione, l'accertamento e l'intimazione e' adottata con delibera dell'Autorita'. |
| Art. 4
Dichiarazione telematica
1. Entro il 15 dicembre 2022 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, comma 1. 2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorita' rende disponibile on-line il modello telematico «Contributo DDA - VSP - Anno 2022» (allegato A alla presente delibera, in fac-simile) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera). 3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it 4. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249. |
| Art. 5
Disposizioni finali
1. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente delibera. 2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'. Roma, 20 ottobre 2022
Il Presidente Lasorella
Il commissario relatore Capitanio
Il segretario generale Gamba __________ Avvertenza: Gli allegati alla delibera n. 375/22/Cons sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: http://www.agcom.it/ |
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