Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2022 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 20 ottobre 2022
Misura e modalita' di versamento del contributo dovuto all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video. (Delibera n. 376/22/CONS).


L'AUTORITA'
PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione di Consiglio del 20 ottobre 2022;
Vista la legge 14 dicembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'» e, in particolare, l'art. 2, comma 38, lettera b);
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo», come modificata, da ultimo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 515;
Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» e, in particolare, l'art. 1, comma 65, ai sensi del quale «[...] le spese di funzionamento [...] dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni [...] sono finanziate dal mercato di competenza, per la parte non coperta da finanziamento a carico del bilancio dello Stato, secondo modalita' previste dalla normativa vigente ed entita' di contribuzione determinate con propria deliberazione da ciascuna Autorita', nel rispetto dei limiti massimi previsti per legge, versate direttamente alle medesime Autorita'. Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalita' di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento. Decorso il termine di venti giorni dal ricevimento senza che siano state formulate osservazioni, le deliberazioni adottate dagli organismi ai sensi del presente comma divengono esecutive.»;
Vista la delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, recante «Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni» come da ultimo modificata dalla delibera n. 124/22/CONS;
Vista la delibera n. 261/21/CONS del 29 luglio 2021, recante «Attuazione della nuova organizzazione dell'Autorita': individuazione degli uffici di secondo livello»;
Vista la direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 recante «Modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato»;
Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/ UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell'evoluzione delle realta' del mercato» (di seguito anche «TUSMA» o «Testo unico»), e, in particolare, gli articoli:
3, comma 1, lettera c), in cui il «servizio di piattaforma per la condivisione di video» e' definito come un servizio, quale definito dagli articoli 56 e 57 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ove l'obiettivo principale del servizio stesso, di una sua sezione distinguibile o di una sua funzionalita' essenziale sia la fornitura di programmi, video generati dagli utenti o entrambi destinati al grande pubblico, per i quali il fornitore della piattaforma per la condivisione di video non ha responsabilita' editoriale, al fine di informare, intrattenere o istruire attraverso reti di comunicazioni elettroniche ai sensi dell'art. 2, lettera a), della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, e la cui organizzazione e' determinata dal fornitore della piattaforma per la condivisione di video, anche con mezzi automatici o algoritmi, in particolare mediante visualizzazione, attribuzione di tag e sequenziamento»;
9, comma 2, ai sensi del quale «[l]'Autorita', in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici e di servizi di piattaforma di condivisione di video, esercita le competenze previste dalle norme del presente testo unico, nonche' quelle gia' attribuite dalle altre norme vigenti, anche se non incluse nel testo unico, e, in particolare le competenze di cui alle leggi 6 agosto 1990, n. 223, 14 novembre 1995, n. 481 e 31 luglio 1997, n. 249.»;
Visti, altresi', gli articoli 4, 41 e 42 del TUSMA che attribuiscono all'Autorita' nuove competenze in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video (anche servizi di video sharing platform - VSP);
Visto, inoltre, l'art. 72, comma 3, del TUSMA, ai sensi del quale «Al fine di assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie attribuite dal presente testo unico all'Autorita', dopo il comma 66-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e' inserito il seguente: "66-ter. L'esercizio delle competenze attribuite all'Autorita' ai sensi delle disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 e' finanziato mediante il contributo di cui al comma 66, posto a carico delle piattaforme di condivisione di video di cui alle predette disposizioni attuative della direttiva (UE)1808/2018 operanti sul territorio nazionale. Per i soggetti di cui al periodo precedente, l'Autorita', con propria deliberazione adottata ai sensi del comma 65, stabilisce i termini e le modalita' di versamento di detto contributo e fissa l'entita' di contribuzione nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi realizzati nel territorio nazionale, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, relativi al valore della produzione, risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato, ovvero, per i soggetti non obbligati alla redazione di tale bilancio, delle omologhe voci di altre scritture contabili che attestino il valore complessivo della produzione."»;
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005, il contributo a copertura delle spese di funzionamento dell'Autorita' e' dovuto dai fornitori del servizio di piattaforma per la condivisione di video operanti sul territorio nazionale, come definiti all'art. 3, comma 1, lettera c), del TUSMA;
Considerato che il contributo versato dai citati soggetti e' calcolato, ai sensi dell'art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva ai ricavi da essi realizzati nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, quali, a titolo non esaustivo, i ricavi da pubblicita' online, abbonamenti e sottoscrizioni, donazioni e sovvenzioni derivanti dalla fornitura del servizio di piattaforma per la condivisione di video;
Considerato che l'aliquota contributiva sopra richiamata - ai sensi del medesimo art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005 - e' fissata dall'Autorita' nel limite massimo del 2 per mille dei ricavi conseguiti dai fornitori del servizio di piattaforma per la condivisione di video operanti nel territorio italiano e in un valore congruo tale da assicurare la copertura dei costi amministrativi complessivamente sostenuti per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video;
Ritenuto opportuno, in sede di prima applicazione e in assenza di dati riferiti ai precedenti anni rilevati attraverso le dichiarazioni contributive, valorizzare i suddetti ricavi realizzati nel territorio italiano, sulla base di report e indagini di mercato condotte da primari centri di ricerca, nella misura di circa 600 milioni di euro;
Considerate le attivita' in corso di svolgimento nell'anno 2022 e tenuto conto dei diversi gruppi di lavoro interdisciplinari istituiti al fine di dare attuazione alla normativa di rango primario in materia di servizi di VSP e di svolgere le relative attivita' di vigilanza, come dettagliatamente riportato nell'allegato C alla presente delibera;
Ritenuto opportuno stimare i costi amministrativi complessivamente sostenuti nell'anno 2022 per l'esercizio delle funzioni di regolazione, vigilanza, composizione delle controversie e sanzionatorie in materia di servizi di piattaforma per la condivisione video attraverso la valorizzazione delle risorse umane e strumentali direttamente e indirettamente impiegate per lo svolgimento di tali attivita', ivi incluse la quota parte dei costi sostenuti dalle strutture di supporto e di indirizzo politico (c.d. strutture «trasversali») per la parte afferente all'esercizio delle competenze in materia di VSP;
Rilevato che, applicando tale metodologia, i costi amministrativi che l'Autorita' sostiene nell'anno 2022 per lo svolgimento delle attivita' concernenti il servizio di piattaforma per la condivisione video sono stimati in 1,2 milioni di euro, come dettagliato nell'allegato C alla presente delibera;
Ritenuto necessario, in prima applicazione, alla luce delle stime per l'anno 2022 dei costi amministrativi dettati dallo svolgimento dei compiti attribuiti dalla legge in materia di servizi di piattaforma per la condivisione di video e della base imponibile del contributo dovuto dai fornitori di VSP, fissare l'aliquota nella misura del 2 per mille dei ricavi conseguiti in Italia dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, come risultanti dall'ultimo bilancio o dalle ultime scritture contabili (anche di diritto straniero) approvati precedentemente all'adozione della presente delibera;
Ritenuto di stabilire in linea con le pertinenti disposizioni della raccomandazione 2003/361/CE relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, la non assoggettabilita' al contributo dei soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), in considerazione di ragioni di economicita' delle attivita' amministrative inerenti all'applicazione del prelievo, nonche' delle imprese che versano in stato di, crisi, avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero sono soggette a procedure concorsuali;
Ritenuto opportuno, al fine di garantire l'uniformita' delle dichiarazioni e di agevolare l'azione amministrativa di verifica e riscossione, adottare un modello telematico unico per il calcolo del contributo dovuto all'Autorita' (Allegato A), basato sulla classificazione delle attivita' economiche denominata ATECO 2007 pubblicata dall'Istituto nazionale di statistica ISTAT sul sito web www.istat.it, che permetta la ripartizione dei ricavi, delle vendite e delle prestazioni (voce A1 del conto economico o equivalente) nelle sue componenti utili alla determinazione delle contribuzioni dovute all'Autorita' nei diversi settori di competenza: 1) servizi e reti di comunicazione elettronica (CE); 2) servizi media (SM); 3) servizi postali (SP); 4) servizi di intermediazione online e motori di ricerca (platform to business PtoB); 5) diritto d'autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (DDA); 6) servizio di piattaforma per la condivisione di video (servizi VSP); 7) altri ricavi. Tale ripartizione e' volta a garantire - ai soggetti operanti in diversi settori di competenza - che non vi sia sovrapposizione tra le diverse linee di ricavo ai fini della determinazione dei contributi, creando una corrispondenza univoca tra base imponibile e mercato di competenza ed evitando il rischio di doppia imposizione;
Ritenuto opportuno illustrare le modalita' operative di compilazione del modello telematico e il sistema di calcolo del contributo VSP mediante l'adozione di «Istruzioni relative al contributo dovuto all'Autorita' per l'anno 2022 dai fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video» (Allegato B);
Ritenuto opportuno chiarire che, nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' deve versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio;
Considerato che il presente atto interviene a valle delle altre delibere contributive relative all'anno 2022 e, pertanto, alcuni soggetti potrebbero aver incluso ricavi indicati dalla presente delibera nella base imponibile gia' oggetto di altra contribuzione. In tal caso, previa presentazione di idonea documentazione, essi potranno corrispondere esclusivamente l'eventuale differenza tra il contributo gia' versato a qualsiasi altro titolo all'Autorita' per l'anno 2022 e quello dovuto ai sensi della presente delibera;
Udita la relazione del Commissario Massimiliano Capitanio, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:

Art. 1

Soggetti tenuti alla contribuzione

1. I fornitori di servizi di piattaforma per la condivisione di video, definiti all'art. 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, contribuiscono alle spese di funzionamento dell'Autorita' per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 66-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
2. Nel caso di rapporti di controllo o collegamento di cui all'art. 2359 del codice civile, ovvero di societa' sottoposte ad attivita' di direzione e coordinamento di cui all'art. 2497 del codice civile, anche mediante rapporti commerciali all'interno del medesimo gruppo, ciascuna societa' esercente le attivita' di cui al comma 1 e' tenuta a versare un autonomo contributo nei limiti e con le modalita' disciplinate dalla presente delibera.
 
Art. 2

Misura della contribuzione

1. L'importo del contributo dovuto dai soggetti di cui al precedente art. 1, comma 1, e' fissato per l'anno 2022, ai sensi dell'art. 1, comma 66-ter, della legge n. 266/2005, applicando l'aliquota contributiva del 2 per mille ai ricavi realizzati per la fornitura di servizi di piattaforma per la condivisione video nel territorio italiano, anche se contabilizzati nei bilanci di societa' aventi sede all'estero, e come risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima dell'adozione della presente delibera.
2. Non sono tenuti al versamento del contributo i soggetti il cui imponibile sia pari o inferiore a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), le imprese che, alla scadenza del termine per il pagamento, versino in stato di crisi avendo attivita' sospesa, in liquidazione, ovvero siano soggette a procedure concorsuali.
 
Art. 3

Termini e modalita' di versamento

1. Il versamento del contributo di cui all'art. 1 deve essere eseguito entro il 15 dicembre 2022, sul conto corrente bancario intestato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
2. In caso di mancato o parziale pagamento del contributo, l'Autorita' adotta le piu' opportune misure atte al recupero dell'importo non versato, anche attraverso la riscossione coattiva mediante ruolo, applicando, a decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, gli interessi legali e le maggiori somme dovute ai sensi della normativa vigente.
3. A decorrere dalla scadenza del termine per il pagamento, il direttore del servizio programmazione finanziaria e bilancio adotta gli atti di accertamento e intimazione per il mancato versamento del contributo quantificato dal contribuente nelle dichiarazioni di cui all'art. 4. In caso di mancata o errata quantificazione, l'accertamento e l'intimazione sono adottati con delibera dell'Autorita'.
 
Art. 4

Dichiarazione telematica

1. Entro il 15 dicembre 2022 i soggetti tenuti al versamento del contributo di cui all'art. 1 dichiarano all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni i dati anagrafici ed economici strumentali alla determinazione del contributo di cui all'art. 2, comma 1.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'Autorita' rende disponibile online il modello telematico «Contributo DDA - VSP - Anno 2022» (allegato A alla presente delibera, in fac-simile) corredato delle relative istruzioni alla compilazione (allegato B alla presente delibera).
3. La dichiarazione di cui al comma 1 e' trasmessa esclusivamente in via telematica utilizzando il portale www.impresainungiorno.gov.it
4. La mancata o tardiva dichiarazione nonche' l'indicazione, nel modello telematico, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1, commi 29 e 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.
 
Art. 5

Disposizioni finali

1. Gli allegati A, B e C costituiscono parte integrante della presente delibera.
2. La presente delibera, ai sensi dell'art. 1, comma 65, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' sottoposta, per l'approvazione, al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e successivamente pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito web dell'Autorita'.

Il Presidente
Lasorella

Il Commissario relatore
Capitanio

Il segretario generale
Gamba

__________
Avvertenza:
Gli allegati alla delibera n. 376/22/CONS sono disponibili sul sito istituzionale dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni: www.agcom.it