Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 2022, n. 195
Regolamento recante recepimento dell'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»;
Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 21 dicembre 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»;
Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2019-2021, sottoscritta il 14 ottobre 2022, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale del personale della carriera diplomatica SNDMAE;
Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l'articolo 1, comma 922, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2022, con la quale e' stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.

NOTE

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 112 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante
«Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44:
«Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina
di alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti
aspetti del rapporto di impiego del personale della
carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in
Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento
negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta
dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e
dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di
Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle
organizzazioni sindacali rappresentative del personale
diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte
economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con
decreto del Presidente della Repubblica:
a) il trattamento economico, strutturato sulla base
dei criteri indicati nei commi seguenti;
b) l'orario di lavoro;
c) il congedo ordinario e straordinario;
d) la reperibilita';
e) l'aspettativa per motivi di salute e di
famiglia;
f) i permessi brevi per esigenze personali;
g) le aspettative ed i permessi sindacali.
Ai fini dell'applicazione del primo comma del
presente articolo si considerano rappresentative del
personale diplomatico le organizzazioni sindacali che
abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per
cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso
dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei
contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe
rilasciate nell'ambito considerato.
La delegazione sindacale e' individuata con decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il
Ministro degli affari esteri.
Il procedimento negoziale si svolge secondo le
seguenti modalita':
a) la procedura negoziale e' avviata dal Ministro
per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della
scadenza dei termini di cui al primo comma del presente
articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione
di un'ipotesi di accordo;
b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono
trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai
Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le
loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla
sottoscrizione dell'ipotesi di accordo;
c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti
contenenti l'individuazione del personale interessato, i
costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento
economico, nonche' la quantificazione complessiva della
spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della
copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di
validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso
comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico
di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto
a quanto stabilito nel documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge
finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel
bilancio;
d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione
dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri,
verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le
eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede,
approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti
con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale
si prescinde dal parere del Consiglio di Stato.
Il procedimento negoziale di cui al primo comma del
presente articolo, in relazione alla specificita' ed
unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura,
nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi
omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in
tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del
trattamento economico del personale della carriera
diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo,
con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale,
ed e' articolato in una componente stipendiale di base,
nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle
posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle
responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati
conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati.
La componente stipendiale di base verra' determinata
tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato
rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno
dei rimanenti gradi della carriera diplomatica.
La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte
dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in
Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di
rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con
decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le
organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del
presente articolo. La componente del trattamento economico
correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli
incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra'
attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al
primo comma del presente articolo, a tutto il personale
della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato
rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali
e gli incarichi del livello piu' elevato.
La componente del trattamento economico correlata ai
risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi
disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra'
attribuita tenendo conto della efficacia, della
tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai
funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli
affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui
al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla
individuazione delle modalita' per la valutazione dei
risultati conseguiti dai singoli funzionari.
Per il finanziamento delle componenti retributive di
posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo,
nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie,
diverse da quelle destinate allo stipendio di base,
individuate a tale scopo tramite il procedimento
negoziale.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio
2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale
per il personale della carriera diplomatica, relativamente
al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo
ed economico 2016-2018» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 11 luglio 2018, n. 159.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
in data 27 novembre 2019, recante «Individuazione della
delegazione sindacale che partecipa al procedimento
negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio
2019 - 2021, riguardante il personale della carriera
diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21
dicembre 2019.
- Si riportano i commi 436, 437 e 440 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e
bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»:
«436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a
carico del bilancio statale per la contrattazione
collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
per i miglioramenti economici del personale statale in
regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100
milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro
per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a
decorrere dal 2021.
437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi
degli oneri contributivi ai fini previdenziali e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di
cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,
concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di
cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge
31 dicembre 2009, n. 196.».
«440. Nelle more della definizione dei contratti
collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti
negoziali riguardanti il personale in regime di diritto
pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle
risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438,
si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai
rispettivi ordinamenti, all'erogazione:
a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai
provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di
diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli
stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019
al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1°
luglio 2019;
b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento
perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti
collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio
2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi
definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla
data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne
disciplinano il riassorbimento.».
- Si riporta il comma 922 dell'art. 1 della legge 30
dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023»:
«922. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma
301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata
di 18 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50
unita' per l'anno 2023. La dotazione organica della
carriera diplomatica e' incrementata, nel grado iniziale di
segretario di legazione, di 18 unita' a decorrere dall'anno
2021, di ulteriori 18 unita' a decorrere dall'anno 2022 e
di ulteriori 50 unita' a decorrere dall'anno 2023. Per
l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di
euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno
2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940
annui a decorrere dall'anno 2024.».

Note all'art. 1:
- Per il testo dell'art. 112, del citato d.P.R. n. 18
del 1967, si vedano le note alle premesse.
 
Art. 2

Decorrenza e durata

1. Il presente accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli aspetti giuridici ed economici.
2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente accordo.
 
Art. 3
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018,
n. 85

1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente:
«Art. 4-bis (Ferie e riposi solidali). - 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il personale della carriera diplomatica puo' cedere, in tutto o in parte, ad altra unita' di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute:
a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire;
b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di cui all'art. 4.
2. Il personale di cui all'art. 1 che si trovi nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1, puo' presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata.
3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota al restante personale della carriera diplomatica di cui all'art. 1 l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente.
4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere.
5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti.
6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti.
7. Il personale richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei permessi retribuiti di cui all'art. 10, comma 1, lett. c).
8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline.
9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'.
10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra' essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo del presente accordo.»;
b) all'articolo 5, comma 8, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.»;
c) all'articolo 9:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Congedi dei genitori e disposizioni a tutela della maternita' e della paternita'»
2) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9 bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore del personale della carriera diplomatica, le disposizioni concernenti il congedo di paternita' obbligatorio di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105, in quanto applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.».
d) all'articolo 10:
1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decesso o documentata grave infermita' del coniuge,», sono inserite le seguenti: «anche legalmente separato, della parte di unione civile»;
2) al comma 2, dopo le parole «dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio» sono inserite, in fine, le seguenti: «o l'unione civile»;
e) all'articolo 14:
1) al comma 3, la parola «maggio» e' sostituita con la parola «marzo»;
2) al comma 4, la parola «maggio» e' sostituita con la parola «marzo»;
f) all'articolo 17, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore 112.590,21 € Ministro Plenipotenziario 96.362,74 € Consigliere d'Ambasciata 75.396,39 € Consigliere di Legazione 59.081,30 € Segretario di Legazione 44.974,67 €

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore 113.008,96 € Ministro Plenipotenziario 96.781,49 € Consigliere d'Ambasciata 75.815,14 € Consigliere di Legazione 59.500,05 € Segretario di Legazione 45.393,42 €

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita':
Ambasciatore 114.064,04 € Ministro Plenipotenziario 97.836,57 € Consigliere d'Ambasciata 76.870,22 € Consigliere di Legazione 60.555,13€ Segretario di Legazione 46.414,87 €»;

g) all'articolo 19, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente:
a) Euro 327.273 a decorrere dal 1° gennaio 2019;
b) Euro 506.020 a decorrere dal 1° gennaio 2020;
c) Euro 956.388 a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto dell'indennita' di posizione attribuita al personale in servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.»;
h) all'articolo 20:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonche' le relative modalita' applicative, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
A) a decorrere dal 1° gennaio 2019:
a) Segretario Generale 155.000,00 €

b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €

b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 93.300,00 €

c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 62.826,45 €

c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 57.018,15 €

d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 43.930,11 €

e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.264,20 €

e) Capo Sezione 15.488,80 €

f) Funzionario addetto agli uffici 11.616,60 €

B) a decorrere dal 1° gennaio 2020:
a) Segretario Generale 155.000,00 €

b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €

b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 93.300,00 €

c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 63.762,30 €

c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 57.867,48 €

d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 44.584,49 €

e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.551,15 €

e) Capo Sezione 15.719,52 €

f) Funzionario addetto agli uffici 11.789,64 €

C) a decorrere dal 1° gennaio 2021:
a) Segretario Generale 155.000,00 €

b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €

b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 93.300,00 €

c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 64.900,00 €

c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 58.900,00 €

d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 45.380,00 €

e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.900,00 €

e) Capo Sezione 16.000,00 €

f) Funzionario addetto agli uffici 12.000,00 €

2) Il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 sono rideterminate, nei valori annui lordi per tredici mensilita' di seguito indicati:
A) a decorrere dal 1° gennaio 2019:
Ambasciatore 21.200,30 € Ministro Plenipotenziario 13.746,31 € Consigliere di Ambasciata 8.470,44 € Consigliere di Legazione 7.938,01 € Segretario di Legazione 7.260,38 €
B) a decorrere dal 1° gennaio 2020:
Ambasciatore 21.516,09 € Ministro Plenipotenziario 13.951,07 € Consigliere di Ambasciata 8.596,61 € Consigliere di Legazione 8.056,25 € Segretario di Legazione 7.368,53 €

C) a decorrere dal 1° gennaio 2021:
Ambasciatore 21.900,00 € Ministro Plenipotenziario 14.200,00 € Consigliere di Ambasciata 8.750,00 € Consigliere di Legazione 8.200,00 € Segretario di Legazione 7.500,00 €»;

i) all'articolo 22:
1) alla rubrica le parole «nell'interesse del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono soppresse;
2) al comma 1 dopo le parole «comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse» e' aggiunta la seguente parola: «dichiarato»;
3) al comma 4 le parole «, che si applica anche al triennio 2016-2018,» sono soppresse;
l) all'articolo 23:
1) al comma 1 le parole «indennita' di fine rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «indennita' di buonuscita»;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 17 (Stipendio tabellare) e dell'art. 20 (Retribuzione di posizione) hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti dai predetti articoli 17 e 20. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.»;
m) all'articolo 25:
1) al comma 1, le parole «dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e della direttiva del Presidente del Consigli dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa vigente in materia.».

Note all'art. 3:
- Si riporta il testo degli articoli 5, 9, 10, 14, 17,
19, 20, 22, 23 e 25 del citato decreto del Presidente della
24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo
sindacale per il personale della carriera diplomatica,
relativamente al servizio prestato in Italia, per il
triennio normativo ed economico 2016-2018», come modificato
dal presente decreto:
«Art. 5 (Assenze per malattia e motivi di salute). -
1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non
dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico
che abbia superato il periodo di prova previsto
dall'articolo 103 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato
dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n.
85, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo
di 18 mesi durante il quale gli verra' corrisposta la
retribuzione prevista dal comma 4. L'Amministrazione
informa l'interessato dell'approssimarsi del predetto
termine con congruo anticipo, comunque non inferiore a tre
mesi. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di
tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre
anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in
corso. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico,
che ne fa richiesta, puo' essere concesso in casi
particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore
periodo di 18 mesi, durante il quale non sara' corrisposta
alcuna retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore
periodo di assenza, l'Amministrazione ha facolta' di
procedere, con le modalita' previste dalle disposizioni
vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute,
anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali
cause di assoluta e permanente inidoneita' psicofisica allo
svolgimento delle funzioni proprie della carriera
diplomatica. Tale accertamento e' effettuato mediante
visita medica collegiale, durante la quale l'interessato ha
diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
In materia di idoneita' psicofisica al servizio, si applica
al personale della carriera diplomatica la disciplina, in
quanto compatibile, dettata dal decreto del Presidente
della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i
riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto
decreto del Presidente della Repubblica si intendono
effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal
presente decreto.
2. Superati i periodi di conservazione del posto di
cui al comma 1, o nel caso in cui il funzionario
diplomatico a seguito dell'accertamento previsto nello
stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a
svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera
diplomatica, l'Amministrazione puo' disporre la cessazione
del rapporto di lavoro.
3. I periodi di assenza di cui al comma 1,
limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la
maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli
effetti.
4. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71,
comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario
diplomatico nel periodo di conservazione del posto e' il
seguente:
a) la retribuzione costituita dalla componente
stipendiale di base e da quella correlata alla posizione
funzionale, per i primi nove mesi di assenza;
b) 90 per cento della retribuzione di cui alla
lettera a), per i successivi tre mesi di assenza;
c) 50 per cento della retribuzione di cui alla
lettera a), per gli ulteriori sei mesi di assenza.
5. La retribuzione di cui al comma 4, lettera a), e'
integralmente dovuta al funzionario diplomatico in ogni
caso di ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery,
ricovero domiciliare certificato dalla ASL o da struttura
sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero
ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il
successivo periodo di convalescenza post ricovero.
6. Nel caso in cui l'infermita' derivante da
infortunio non dipendente da causa di servizio sia
ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario
diplomatico e' tenuto a dare comunicazione di tale
circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da
parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la
parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il
periodo di assenza ai sensi del comma 4 e agli oneri
riflessi relativi.
7. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a
tutela dei malati di Tbc. In caso di donazioni di organi,
ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso
di gravi patologie che richiedano terapie salvavita
temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi
dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al
comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day
hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie.
Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di
assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate
terapie, comportanti incapacita' lavorativa per un periodo
massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. La
certificazione relativa sia alla gravita' della patologia
che al carattere invalidante della necessaria terapia e'
rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica,
privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o
presso la quale e' stata effettuata la terapia. Per i
suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui
alla lettera a) del comma 4.
8. In caso di assenza per invalidita' temporanea
dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto
alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica.
Per l'intero periodo, al funzionario spetta la retribuzione
costituita dalla componente stipendiale di base e da quella
correlata alla posizione funzionale. La retribuzione di
risultato compete nella misura in cui l'attivita' svolta
risulti comunque valutabile a tal fine.
9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da
causa di servizio, al funzionario diplomatico spetta la
retribuzione di cui al comma 8 fino alla guarigione
clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del
posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2. Nel
caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la
cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale
disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al
funzionario diplomatico non spetta alcuna retribuzione.
10. Il funzionario diplomatico, in occasione delle
assenze previste nel presente articolo, e' tenuto al
rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano
la materia ed in particolare di quelle che concernono la
tempestiva comunicazione dello stato di infermita', del
luogo di dimora nonche' all'invio della relativa
certificazione quando questa non e' trasmessa
telematicamente dal medico.».
«Art. 9 (Congedi dei genitori e disposizioni a tutela
della maternita' e della paternita'). - 1. Ai funzionari
diplomatici si applicano le disposizioni contenute nel
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni, in materia di congedi dei genitori e a
sostegno della maternita' e paternita'.
2. Ai funzionari diplomatici in astensione
obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 16 e 17,
commi 1 e 2, e del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
151, e successive modificazioni, e anche nei casi di cui
all'articolo 28 del citato decreto legislativo, spetta la
retribuzione costituita dalla componente stipendiale di
base e da quella correlata alla posizione funzionale,
nonche' la retribuzione di risultato nella misura in cui
l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine.
3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale
previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo
26 marzo 2001, n. 151, per le madri o in alternativa per i
padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente
per entrambi i genitori e fruibili anche in modo
frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini
dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la
retribuzione di cui al comma 2.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al
comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del
bambino, nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 47
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle madri
ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun
anno di eta' del bambino computati complessivamente per
entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto
previsto al comma 2.
5. In caso di parto prematuro, spettano comunque i
mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita' e
paternita' non goduti prima della data presunta del parto,
da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di
cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001,
n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a
quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39
possono essere utilizzate anche dal padre.
7. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel
caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli
eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli
stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche
nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di
assenza non siano intervallati dal rientro effettivo in
servizio del funzionario diplomatico.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei
periodi di congedo parentale ai sensi dell'articolo 32 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il funzionario
diplomatico presenta la relativa domanda con un preavviso
di giorni cinque con comunicazione in forma scritta al
responsabile della struttura presso cui presta servizio. In
presenza di comprovate eccezionali situazioni personali, la
domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore
antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al
lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si
applica quanto previsto dall'articolo 56, del decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive
modificazioni.
9 bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in
favore del personale della carriera diplomatica, le
disposizioni concernenti il congedo di paternita'
obbligatorio di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022
n. 105, in quanto applicabili anche ai dipendenti delle
pubbliche amministrazioni.».
«Art. 10 (Permessi per esigenze personali). - 1. Il
funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei
seguenti casi:
a) partecipazione a concorsi od esami,
limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al
tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle
relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa
intesa con il responsabile della struttura di appartenenza,
a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento
professionale facoltativo entro il limite complessivo di
otto giorni per ciascun anno;
b) decesso o documentata grave infermita' del
coniuge, anche legalmente separato, della parte di unione
civile o del convivente ai sensi dell'articolo 1, commi 36
e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76, o di un
parente entro il secondo grado o di un affine di primo
grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche
frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere
utilizzati entro sette giorni dal decesso o
dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o
dalla necessita' di provvedere a conseguenti specifici
interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei
soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario
diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, puo'
concordare con il responsabile della struttura presso cui
presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso,
diverse modalita' di espletamento dell'attivita'
lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni;
c) documentati motivi personali o familiari, entro
il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno.
2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto
di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione
del matrimonio o l'unione civile. Tale permesso deve essere
fruito entro 45 giorni dalla data in cui e' stato contratto
il matrimonio.
3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi
nell'anno solare, sono valutate agli effetti
dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di
congedo disciplinato dall'articolo 4.
4. I predetti periodi di assenza non producono
effetti sul trattamento economico dei funzionari
diplomatici.
5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive
modificazioni, non sono computate ai fini del
raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e
non riducono il congedo ordinario.
6. Il funzionario diplomatico ha altresi' diritto ad
assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti
gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di
legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la
concessione di permessi o congedi comunque denominati.».
«Art. 14 (Adempimenti dell'Amministrazione in materia
di distacchi, permessi e aspettative sindacali). - 1. Ai
fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del
contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed
al comma 3 dell'articolo 12, la Direzione generale per le
risorse e l'innovazione fornisce alle Organizzazioni
sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e
li confronta con esse in vista della loro certificazione e
della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove
dovessero riscontrare errori od omissioni in base ai dati
in proprio possesso, le Organizzazioni sindacali provvedono
a documentare le richieste di rettifica in un apposito
incontro con la predetta Direzione generale per le risorse
e l'innovazione, nel corso del quale si procede all'esame
della documentazione presentata ed alla conseguente
rettifica della relativa documentazione nel caso di
riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale
per le risorse e l'innovazione invia, entro il 31 marzo di
ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per
la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, utilizzando anche procedure informatizzate
predisposte dal medesimo Dipartimento della funzione
pubblica.
2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe
per la riscossione del contributo sindacale, delle quali
risultino titolari le Organizzazioni sindacali che abbiano
dato vita ad aggregazioni associative, sono attribuite al
nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse
documentino di essersi dotate di un unico codice per
l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che
le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del
nuovo soggetto.
3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Direzione
generale per le risorse e l'innovazione, utilizzando le
procedure informatizzate predisposte dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, e' tenuta a comunicare al Dipartimento della
funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per
qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di
distacchi sindacali nell'anno precedente.
4. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno,
la stessa Direzione generale per le risorse e
l'innovazione, utilizzando le procedure informatizzate
indicate nel comma 3, e' tenuta a comunicare alla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
funzione pubblica il contingente annuo delle ore di
permessi retribuiti definito ai sensi dell'articolo 12,
nonche' gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e
sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei
permessi sindacali retribuiti e non nell'anno precedente,
con l'indicazione per ciascun nominativo del numero
complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della
funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti
dalla presente ipotesi per quanto attiene ai distacchi e
dai provvedimenti adottati dall'Amministrazione per quanto
attiene ai permessi retribuiti.
5. La Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre
ispezioni nei confronti del Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, qualora non ottemperi
tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e
puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di
ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica
non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla
stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
e dell'articolo 13, comma 2, salvo quanto disposto dal
comma 3 dell'articolo 13. Dell'inadempimento risponde,
comunque, il funzionario responsabile del procedimento
appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri e
della cooperazione internazionale ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi
2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso,
sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla
relazione annuale sullo stato della pubblica
amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi
dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93.
7. I funzionari che dispongono o consentono
l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi
sindacali in violazione della normativa vigente sono
responsabili personalmente.».
«Art. 17 (Stipendio tabellare). - 1. A decorrere dal
1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare, comprensivo
dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per
ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti
importi annui lordi per tredici mensilita':

Ambasciatore 112.590,21 €
Ministro Plenipotenziario 96.362,74 €
Consigliere d'Ambasciata 75.396,39 €
Consigliere di Legazione 59.081,30 €
Segretario di Legazione 44.974,67 €

2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio
tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa
speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della
carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per
tredici mensilita':

Ambasciatore 113.008,96 €
Ministro Plenipotenziario 96.781,49 €
Consigliere d'Ambasciata 75.815,14 €
Consigliere di Legazione 59.500,05 €
Segretario di Legazione 45.393,42 €

3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio
tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa
speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della
carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per
tredici mensilita':

Ambasciatore 114.064,04 €
Ministro Plenipotenziario 97.836,57 €
Consigliere d'Ambasciata 76.870,22 €
Consigliere di Legazione 60.555,13€
Segretario di Legazione 46.414,87 €

4. Il conglobamento dell'indennita' integrativa
speciale nello stipendio tabellare non modifica le
modalita' di determinazione della base di calcolo in atto
del trattamento pensionistico, anche con riferimento
all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n.
335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento
economico complessivo fruito dal personale in servizio
all'estero in base alle disposizioni vigenti.
5. Gli importi stabiliti dal presente articolo
assorbono e conglobano l'indennita' di vacanza contrattuale
corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della legge
22 dicembre 2008, n. 203, e dell'articolo 9, comma 17, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre
mesi dalla data di scadenza del presente decreto che
recepisce l'accordo sindacale e' riconosciuta, a partire
dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di
bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali,
una copertura economica che costituisce un'anticipazione
dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto
del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30 per
cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata
dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei
beni energetici importati applicata agli stipendi
tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto
importo sara' pari al 50 per cento del predetto indice.
7. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della
retribuzione di cui al comma 6 si applica la procedura di
cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive
modificazioni. La procedura deve essere attivata entro
trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta
dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente
decreto.».
«Art. 19 (Fondo per la retribuzione di posizione e la
retribuzione di risultato). - 1. Il fondo di cui
all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della
Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le
integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento
dei relativi accordi, continua ad essere definito con le
modalita' ivi indicate.
2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle
seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle
ritenute a carico del dipendente:
a) Euro 327.273 a decorrere dal 1° gennaio 2019;
b) Euro 506.020 a decorrere dal 1° gennaio 2020;
c) Euro 956.388 a decorrere dal 1° gennaio 2021.
3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota
non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto
dell'indennita' di posizione attribuita al personale in
servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della
retribuzione di risultato.».
«Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. Ferme
restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con
modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e
all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014,
n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno
2014, n. 89, nonche' le relative modalita' applicative, le
misure della retribuzione di posizione, correlata alle
posizioni funzionali che sono state individuate con decreto
del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518,
sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per
tredici mensilita':

A) a decorrere dal 1° gennaio 2019:

a) Segretario Generale 155.000,00 €

b1) Capo di Gabinetto,
Vice Segretario Generale 110.000,00 €

b) Capo del Cerimoniale
Diplomatico della
Repubblica e rimanenti
posizioni funzionali di
cui all'articolo 1,
lettera b del decreto del
Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 93.300,00 €

c1) Vice Capo di
Gabinetto e rimanenti
posizioni funzionali di
cui all'articolo 1,
lettera c1 del decreto
del Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 62.826,45 €

c) Capo della segreteria
di Vice Ministro e
rimanenti posizioni
funzionali di cui
all'articolo 1, lettera c
del decreto del Ministro
degli affari esteri n.
1518/2013 57.018,15 €

d) Capo Ufficio e
rimanenti posizioni
funzionali di cui
all'articolo 1, lettera d
del decreto del Ministro
degli affari esteri n.
1518/2013 43.930,11 €

e1) Funzionario vicario
di Capo Ufficio e
rimanenti posizioni
funzionali di cui
all'articolo 1, lettera
e1 del decreto del
Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 19.264,20 €

e) Capo Sezione 15.488,80 €

f) Funzionario addetto
agli uffici 11.616,60 €


B) a decorrere dal 1° gennaio 2020:

a) Segretario Generale 155.000,00 €

b1) Capo di Gabinetto,
Vice Segretario Generale 110.000,00 €

b) Capo del Cerimoniale
Diplomatico della
Repubblica e rimanenti
posizioni funzionali di
cui all'articolo 1,
lettera b del decreto del
Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 93.300,00 €

c1) Vice Capo di
Gabinetto e rimanenti
posizioni funzionali di
cui all'articolo 1,
lettera c1 del decreto
del Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 63.762,30 €

c) Capo della segreteria
di Vice Ministro e
rimanenti posizioni
funzionali di cui
all'articolo 1, lettera c
del decreto del Ministro
degli affari esteri n.
1518/2013 57.867,48 €

d) Capo Ufficio e
rimanenti posizioni
funzionali di cui
all'articolo 1, lettera d
del decreto del Ministro
degli affari esteri n.
1518/2013 44.584,49 €

e1) Funzionario vicario
di Capo Ufficio e
rimanenti posizioni
funzionali di cui
all'articolo 1, lettera
e1 del decreto del
Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 19.551,15 €

e) Capo Sezione 15.719,52 €

f) Funzionario addetto
agli uffici 11.789,64 €

C) a decorrere dal 1° gennaio 2021:

a) Segretario Generale 155.000,00 €

b1) Capo di Gabinetto,
Vice Segretario Generale 110.000,00 €

b) Capo del Cerimoniale
Diplomatico della
Repubblica e rimanenti
posizioni funzionali di
cui all'articolo 1,
lettera b del decreto del
Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 93.300,00 €

c1) Vice Capo di
Gabinetto e rimanenti
posizioni funzionali di
cui all'articolo 1,
lettera c1 del decreto
del Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 64.900,00 €

c) Capo della segreteria
di Vice Ministro e
rimanenti posizioni
funzionali di cui
all'articolo 1, lettera c
del decreto del Ministro
degli affari esteri n.
1518/2013 58.900,00 €

d) Capo Ufficio e
rimanenti posizioni
funzionali di cui
all'articolo 1, lettera d
del decreto del Ministro
degli affari esteri n.
1518/2013 45.380,00 €

e1) Funzionario vicario
di Capo Ufficio e
rimanenti posizioni
funzionali di cui
all'articolo 1, lettera
e1 del decreto del
Ministro degli affari
esteri n. 1518/2013 19.900,00 €

e) Capo Sezione 16.000,00 €

f) Funzionario addetto
agli uffici 12.000,00 €

2. Per i funzionari diplomatici collocati alle
dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello
dirigenziale generale con un incarico di consulenza,
ricerca e studio o di trattazione di particolari materie,
di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari
esteri 1° agosto 2013, n. 1518, la retribuzione di
posizione e' fissata in base al livello delle funzioni
svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle
misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del
decreto medesimo.
3. Le misure minime della retribuzione di posizione
per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto
di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto
legislativo 24 marzo 2000, n. 85 sono rideterminate, nei
valori annui lordi per tredici mensilita' di seguito
indicati:

A) a decorrere dal 1° gennaio 2019:

Ambasciatore 21.200,30 €
Ministro Plenipotenziario 13.746,31 €
Consigliere di Ambasciata 8.470,44 €
Consigliere di Legazione 7.938,01 €
Segretario di Legazione 7.260,38 €

B) a decorrere dal 1° gennaio 2020:

Ambasciatore 21.516,09 €
Ministro Plenipotenziario 13.951,07 €
Consigliere di Ambasciata 8.596,61 €
Consigliere di Legazione 8.056,25 €
Segretario di Legazione 7.368,53 €

C) a decorrere dal 1° gennaio 2021:

Ambasciatore 21.900,00 €
Ministro Plenipotenziario 14.200,00 €
Consigliere di Ambasciata 8.750,00 €
Consigliere di Legazione 8.200,00 €
Segretario di Legazione 7.500,00 €».

«Art. 22 (Funzionari diplomatici comandati o
collocati fuori ruolo). - 1. Qualora i funzionari
diplomatici comandati o collocati fuori ruolo
nell'interesse dichiarato del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale presso amministrazioni
dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali
italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro
degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, percepiscano
una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro
spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri e
della cooperazione internazionale, comprensiva di stipendio
tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di
risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza
verra' corrisposta a compensazione dall'Amministrazione
degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui
all'articolo 19 del presente decreto e previa valutazione
congiunta con le amministrazioni, organi od enti in
questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della
determinazione del differenziale di cui al medesimo comma,
si fa riferimento ad una delle misure previste per le
posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1
dell'articolo 1 del citato decreto 1° agosto 2013, n. 1518,
individuate tramite decreto del direttore generale per le
risorse e l'innovazione sulla base degli elementi acquisiti
in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli
incarichi affidati.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della
determinazione del differenziale di cui al medesimo comma,
per le figure di Consigliere diplomatico del Presidente
della Repubblica e di Consigliere diplomatico del
Presidente del Consiglio dei ministri, si fa riferimento
alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 1° agosto
2013, n. 1518.
4. All'attuazione delle disposizioni di cui al
presente articolo si provvede nei limiti delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 19 del
presente decreto.».
«Art. 23 (Effetti del nuovo trattamento economico). -
1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti
dall'applicazione degli articoli 17, 20, 21 e 22 hanno
effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento
ordinario di quiescenza, normale e privilegiato,
sull'indennita' di buonauscita, sull'equo indennizzo, sulle
ritenute assistenziali e previdenziali e relativi
contributi e sui contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione
dell'art. 17 (Stipendio tabellare) e dell'art. 20
(Retribuzione di posizione) hanno effetto integralmente
sulla determinazione del trattamento di quiescenza del
personale comunque cessato dal servizio, con diritto a
pensione, nel periodo di vigenza contrattuale, alle
scadenze e negli importi previsti dai predetti articoli 17
e 20. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, nonche'
di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si
considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di
cessazione del rapporto di lavoro.».
«Art. 25 (Lavoro agile). - 1. Nel quadro delle
modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione
tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario
diplomatico puo' avvalersi dell'istituto del lavoro agile
compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le
modalita' di attuazione stabilite dall'Amministrazione
attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi
della normativa vigente in materia.».
 
Art. 4

Proroga di efficacia di norme

1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente accordo, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi.
 
Art. 5

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente accordo, complessivamente pari a 12.666.700 euro per l'anno 2022 e a 4.411.500 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 8.255.200 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
b) quanto a 4.411.500 euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 21 ottobre 2022

MATTARELLA

Draghi, Presidente del Consiglio
dei ministri

Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione

Di Maio, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Franco, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3082

Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 1, comma 436, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse.