Gazzetta n. 299 del 23 dicembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 2022, n. 195 |
Regolamento recante recepimento dell'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri»; Visto, in particolare, l'articolo 112 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, che disciplina il procedimento negoziale tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione sindacale, composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, per la regolamentazione di alcuni aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, ai fini della stipulazione di un accordo i cui contenuti sono recepiti in un decreto del Presidente della Repubblica; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 299 del 21 dicembre 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia»; Vista l'ipotesi di accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio 2019-2021, sottoscritta il 14 ottobre 2022, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, dalla delegazione di parte pubblica e dall'Organizzazione sindacale rappresentativa sul piano nazionale del personale della carriera diplomatica SNDMAE; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, adottato in attuazione del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Visti l'articolo 1, commi 436, 437 e 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e l'articolo 1, comma 922, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che dispongono in ordine al finanziamento del predetto accordo sindacale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 2022, con la quale e' stata approvata la predetta ipotesi di accordo, previa verifica delle compatibilita' finanziarie, ai sensi del citato articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per la pubblica amministrazione, del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Campo di applicazione
1. Ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e successive modificazioni, la presente ipotesi di accordo si applica al personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia.
NOTE
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - Si riporta il testo dell'art. 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, recante «Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 18 febbraio 1967, n. 44: «Art. 112 (Procedimento negoziale per la disciplina di alcuni aspetti del rapporto di impiego). - I seguenti aspetti del rapporto di impiego del personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, sono disciplinati sulla base di un procedimento negoziale tra una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la funzione pubblica, che la presiede, e dai Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, ed una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative del personale diplomatico, con cadenza triennale tanto per la parte economica che normativa, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica: a) il trattamento economico, strutturato sulla base dei criteri indicati nei commi seguenti; b) l'orario di lavoro; c) il congedo ordinario e straordinario; d) la reperibilita'; e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia; f) i permessi brevi per esigenze personali; g) le aspettative ed i permessi sindacali. Ai fini dell'applicazione del primo comma del presente articolo si considerano rappresentative del personale diplomatico le organizzazioni sindacali che abbiano una rappresentativita' non inferiore al cinque per cento, calcolata sulla base del dato associativo espresso dalla percentuale delle deleghe per il versamento dei contributi sindacali rispetto al totale delle deleghe rilasciate nell'ambito considerato. La delegazione sindacale e' individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro degli affari esteri. Il procedimento negoziale si svolge secondo le seguenti modalita': a) la procedura negoziale e' avviata dal Ministro per la funzione pubblica almeno quattro mesi prima della scadenza dei termini di cui al primo comma del presente articolo. Le trattative si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo; b) le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo; c) l'ipotesi di accordo e' corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonche' la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validita'. L'ipotesi di accordo non puo' in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonche' nel bilancio; d) entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo il Consiglio dei Ministri, verificate le compatibilita' finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui alla lettera b) che precede, approva l'ipotesi di accordo, i cui contenuti sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, per il quale si prescinde dal parere del Consiglio di Stato. Il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, in relazione alla specificita' ed unitarieta' di ruolo della carriera diplomatica, assicura, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati secondo appositi parametri, in tale sede definiti, rapportati alla figura apicale, del trattamento economico del personale della carriera diplomatica. Il trattamento economico e' onnicomprensivo, con soppressione di ogni forma di automatismo stipendiale, ed e' articolato in una componente stipendiale di base, nonche' in altre due componenti, correlate la prima alle posizioni funzionali ricoperte e agli incarichi e alle responsabilita' esercitati e la seconda ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati. La componente stipendiale di base verra' determinata tenendo conto dell'esigenza di realizzare un proporzionato rapporto fra quella dell'ambasciatore e quelle di ciascuno dei rimanenti gradi della carriera diplomatica. La graduazione delle posizioni funzionali ricoperte dai funzionari diplomatici durante il servizio prestato in Italia, sulla base dei livelli di responsabilita' e di rilevanza degli incarichi assegnati, e' effettuata con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo. La componente del trattamento economico correlata alle posizioni funzionali ricoperte ed agli incarichi e alle responsabilita' esercitati, verra' attribuita, tramite il procedimento negoziale di cui al primo comma del presente articolo, a tutto il personale della carriera diplomatica, mantenendo un proporzionato rapporto con quella individuata per le posizioni funzionali e gli incarichi del livello piu' elevato. La componente del trattamento economico correlata ai risultati conseguiti, con le risorse umane ed i mezzi disponibili, rispetto agli obiettivi assegnati, verra' attribuita tenendo conto della efficacia, della tempestivita' e della produttivita' del lavoro svolto dai funzionari diplomatici. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentite le organizzazioni sindacali di cui al secondo comma del presente articolo, si provvedera' alla individuazione delle modalita' per la valutazione dei risultati conseguiti dai singoli funzionari. Per il finanziamento delle componenti retributive di posizione e di risultato, e' costituito un apposito fondo, nel quale confluiscono tutte le risorse finanziarie, diverse da quelle destinate allo stipendio di base, individuate a tale scopo tramite il procedimento negoziale.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 11 luglio 2018, n. 159. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 novembre 2019, recante «Individuazione della delegazione sindacale che partecipa al procedimento negoziale per la definizione dell'accordo per il triennio 2019 - 2021, riguardante il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 21 dicembre 2019. - Si riportano i commi 436, 437 e 440 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»: «436. Per il triennio 2019-2021 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 1.100 milioni di euro per l'anno 2019, in 1.750 milioni di euro per l'anno 2020 e in 3.375 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. 437. Gli importi di cui al comma 436, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.». «440. Nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri di cui ai commi 436 e 438, si da' luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione: a) dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1° aprile 2019 al 30 giugno 2019 e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1° luglio 2019; b) al personale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dell'elemento perequativo una tantum ove previsto dai relativi contratti collettivi nazionali di lavoro riferiti al triennio 2016-2018, nelle misure, con le modalita' e i criteri ivi definiti e con decorrenza dal 1° gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento.». - Si riporta il comma 922 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»: «922. L'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 18 unita' per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 50 unita' per l'anno 2023. La dotazione organica della carriera diplomatica e' incrementata, nel grado iniziale di segretario di legazione, di 18 unita' a decorrere dall'anno 2021, di ulteriori 18 unita' a decorrere dall'anno 2022 e di ulteriori 50 unita' a decorrere dall'anno 2023. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 434.927 per l'anno 2021, di euro 2.174.636 per l'anno 2022, di euro 4.687.548 per l'anno 2023 e di euro 8.311.940 annui a decorrere dall'anno 2024.».
Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 112, del citato d.P.R. n. 18 del 1967, si vedano le note alle premesse. |
| Art. 2
Decorrenza e durata
1. Il presente accordo concerne il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021 per gli aspetti giuridici ed economici. 2. Salvo quanto espressamente previsto, la disciplina degli aspetti giuridici ed economici decorre dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica che recepisce il presente accordo. |
| Art. 3 Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85
1. Le norme stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 2018, n. 85, continuano ad applicarsi con le seguenti modificazioni: a) dopo l'articolo 4 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Ferie e riposi solidali). - 1. Su base volontaria ed a titolo gratuito, il personale della carriera diplomatica puo' cedere, in tutto o in parte, ad altra unita' di personale che abbia esigenza di prestare assistenza a figli minori che necessitino di cure costanti, per particolari condizioni di salute: a) le giornate di ferie, nella propria disponibilita', eccedenti le quattro settimane annuali di cui il lavoratore deve necessariamente fruire; b) le quattro giornate di riposo per le festivita' soppresse di cui all'art. 4. 2. Il personale di cui all'art. 1 che si trovi nelle condizioni di necessita' considerate nel comma 1, puo' presentare specifica richiesta all'amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, previa presentazione di adeguata certificazione, comprovante lo stato di necessita' delle cure in questione, rilasciata esclusivamente da idonea struttura sanitaria pubblica o convenzionata. 3. Ricevuta la richiesta, l'amministrazione rende tempestivamente nota al restante personale della carriera diplomatica di cui all'art. 1 l'esigenza, garantendo l'anonimato del richiedente. 4. Coloro che intendono aderire alla richiesta, su base volontaria, formalizzano la propria decisione, indicando il numero di giorni di ferie o di riposo che intendono cedere. 5. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti superi quello dei giorni richiesti, la cessione dei giorni e' effettuata in misura proporzionale tra tutti gli offerenti. 6. Nel caso in cui il numero di giorni di ferie o di riposo offerti sia inferiore a quello dei giorni richiesti e le richieste siano plurime, le giornate cedute sono distribuite in misura proporzionale tra tutti i richiedenti. 7. Il personale richiedente puo' fruire delle giornate cedute solo a seguito dell'avvenuta completa fruizione delle giornate di ferie o di festivita' soppresse allo stesso spettanti, nonche' dei permessi retribuiti di cui all'art. 10, comma 1, lett. c). 8. Una volta acquisite, fatto salvo quanto previsto al comma 7, le ferie e le giornate di riposo rimangono nella disponibilita' del richiedente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione. Le ferie e le giornate di riposo sono utilizzate nel rispetto delle relative discipline. 9. Ove cessino le condizioni di necessita' legittimanti, prima della fruizione, totale o parziale, delle ferie e delle giornate di riposo da parte del richiedente, i giorni tornano nella disponibilita' degli offerenti, secondo un criterio di proporzionalita'. 10. La presente disciplina ha carattere sperimentale e potra' essere oggetto di revisione, anche ai fini di una possibile estensione del beneficio ad altri soggetti, in occasione del prossimo rinnovo del presente accordo.»; b) all'articolo 5, comma 8, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine.»; c) all'articolo 9: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Congedi dei genitori e disposizioni a tutela della maternita' e della paternita'» 2) dopo il comma 9 e' inserito il seguente: «9 bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore del personale della carriera diplomatica, le disposizioni concernenti il congedo di paternita' obbligatorio di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105, in quanto applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.». d) all'articolo 10: 1) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «decesso o documentata grave infermita' del coniuge,», sono inserite le seguenti: «anche legalmente separato, della parte di unione civile»; 2) al comma 2, dopo le parole «dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio» sono inserite, in fine, le seguenti: «o l'unione civile»; e) all'articolo 14: 1) al comma 3, la parola «maggio» e' sostituita con la parola «marzo»; 2) al comma 4, la parola «maggio» e' sostituita con la parola «marzo»; f) all'articolo 17, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': Ambasciatore 112.590,21 € Ministro Plenipotenziario 96.362,74 € Consigliere d'Ambasciata 75.396,39 € Consigliere di Legazione 59.081,30 € Segretario di Legazione 44.974,67 € 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': Ambasciatore 113.008,96 € Ministro Plenipotenziario 96.781,49 € Consigliere d'Ambasciata 75.815,14 € Consigliere di Legazione 59.500,05 € Segretario di Legazione 45.393,42 € 3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': Ambasciatore 114.064,04 € Ministro Plenipotenziario 97.836,57 € Consigliere d'Ambasciata 76.870,22 € Consigliere di Legazione 60.555,13€ Segretario di Legazione 46.414,87 €»; g) all'articolo 19, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente: a) Euro 327.273 a decorrere dal 1° gennaio 2019; b) Euro 506.020 a decorrere dal 1° gennaio 2020; c) Euro 956.388 a decorrere dal 1° gennaio 2021. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto dell'indennita' di posizione attribuita al personale in servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.»; h) all'articolo 20: 1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonche' le relative modalita' applicative, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita': A) a decorrere dal 1° gennaio 2019: a) Segretario Generale 155.000,00 €
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 93.300,00 €
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 62.826,45 €
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 57.018,15 €
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 43.930,11 €
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.264,20 €
e) Capo Sezione 15.488,80 €
f) Funzionario addetto agli uffici 11.616,60 € B) a decorrere dal 1° gennaio 2020: a) Segretario Generale 155.000,00 €
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 93.300,00 €
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 63.762,30 €
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 57.867,48 €
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 44.584,49 €
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.551,15 €
e) Capo Sezione 15.719,52 €
f) Funzionario addetto agli uffici 11.789,64 € C) a decorrere dal 1° gennaio 2021: a) Segretario Generale 155.000,00 €
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 93.300,00 €
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 64.900,00 €
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 58.900,00 €
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 45.380,00 €
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.900,00 €
e) Capo Sezione 16.000,00 €
f) Funzionario addetto agli uffici 12.000,00 € 2) Il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 sono rideterminate, nei valori annui lordi per tredici mensilita' di seguito indicati: A) a decorrere dal 1° gennaio 2019: Ambasciatore 21.200,30 € Ministro Plenipotenziario 13.746,31 € Consigliere di Ambasciata 8.470,44 € Consigliere di Legazione 7.938,01 € Segretario di Legazione 7.260,38 € B) a decorrere dal 1° gennaio 2020: Ambasciatore 21.516,09 € Ministro Plenipotenziario 13.951,07 € Consigliere di Ambasciata 8.596,61 € Consigliere di Legazione 8.056,25 € Segretario di Legazione 7.368,53 € C) a decorrere dal 1° gennaio 2021: Ambasciatore 21.900,00 € Ministro Plenipotenziario 14.200,00 € Consigliere di Ambasciata 8.750,00 € Consigliere di Legazione 8.200,00 € Segretario di Legazione 7.500,00 €»; i) all'articolo 22: 1) alla rubrica le parole «nell'interesse del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono soppresse; 2) al comma 1 dopo le parole «comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse» e' aggiunta la seguente parola: «dichiarato»; 3) al comma 4 le parole «, che si applica anche al triennio 2016-2018,» sono soppresse; l) all'articolo 23: 1) al comma 1 le parole «indennita' di fine rapporto» sono sostituite dalle seguenti: «indennita' di buonuscita»; 2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente comma: «2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 17 (Stipendio tabellare) e dell'art. 20 (Retribuzione di posizione) hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti dai predetti articoli 17 e 20. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.»; m) all'articolo 25: 1) al comma 1, le parole «dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124, della legge 22 maggio 2017, n. 81 e della direttiva del Presidente del Consigli dei Ministri 1° giugno 2017, n. 3» sono sostituite dalle seguenti: «della normativa vigente in materia.».
Note all'art. 3: - Si riporta il testo degli articoli 5, 9, 10, 14, 17, 19, 20, 22, 23 e 25 del citato decreto del Presidente della 24 maggio 2018, n. 85, recante «Recepimento dell'Accordo sindacale per il personale della carriera diplomatica, relativamente al servizio prestato in Italia, per il triennio normativo ed economico 2016-2018», come modificato dal presente decreto: «Art. 5 (Assenze per malattia e motivi di salute). - 1. In caso di assenza per malattia e per infortunio non dipendente da causa di servizio, il funzionario diplomatico che abbia superato il periodo di prova previsto dall'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 18 mesi durante il quale gli verra' corrisposta la retribuzione prevista dal comma 4. L'Amministrazione informa l'interessato dell'approssimarsi del predetto termine con congruo anticipo, comunque non inferiore a tre mesi. Ai fini del computo dei 18 mesi, si tiene conto di tutte le assenze allo stesso titolo verificatesi nei tre anni precedenti l'insorgenza dell'episodio morboso in corso. Superato tale periodo, al funzionario diplomatico, che ne fa richiesta, puo' essere concesso in casi particolarmente gravi di assentarsi per un ulteriore periodo di 18 mesi, durante il quale non sara' corrisposta alcuna retribuzione. Prima di concedere tale ulteriore periodo di assenza, l'Amministrazione ha facolta' di procedere, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti, all'accertamento delle sue condizioni di salute, anche al fine di stabilire la sussistenza di eventuali cause di assoluta e permanente inidoneita' psicofisica allo svolgimento delle funzioni proprie della carriera diplomatica. Tale accertamento e' effettuato mediante visita medica collegiale, durante la quale l'interessato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia. In materia di idoneita' psicofisica al servizio, si applica al personale della carriera diplomatica la disciplina, in quanto compatibile, dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 2011, n. 171. A tal fine, i riferimenti ai contratti collettivi contenuti nel predetto decreto del Presidente della Repubblica si intendono effettuati ai corrispondenti istituti disciplinati dal presente decreto. 2. Superati i periodi di conservazione del posto di cui al comma 1, o nel caso in cui il funzionario diplomatico a seguito dell'accertamento previsto nello stesso comma sia dichiarato permanentemente non idoneo a svolgere alcuna delle funzioni proprie della carriera diplomatica, l'Amministrazione puo' disporre la cessazione del rapporto di lavoro. 3. I periodi di assenza di cui al comma 1, limitatamente ai primi 18 mesi, non interrompono la maturazione dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti. 4. Ferme le disposizioni contenute nell'articolo 71, comma 1 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il trattamento economico spettante al funzionario diplomatico nel periodo di conservazione del posto e' il seguente: a) la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, per i primi nove mesi di assenza; b) 90 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per i successivi tre mesi di assenza; c) 50 per cento della retribuzione di cui alla lettera a), per gli ulteriori sei mesi di assenza. 5. La retribuzione di cui al comma 4, lettera a), e' integralmente dovuta al funzionario diplomatico in ogni caso di ricovero ospedaliero, day hospital, day surgery, ricovero domiciliare certificato dalla ASL o da struttura sanitaria competente, purche' sostitutivo del ricovero ospedaliero, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero e per il successivo periodo di convalescenza post ricovero. 6. Nel caso in cui l'infermita' derivante da infortunio non dipendente da causa di servizio sia ascrivibile a responsabilita' di terzi, il funzionario diplomatico e' tenuto a dare comunicazione di tale circostanza all'Amministrazione, ai fini della rivalsa da parte di quest'ultima verso il terzo responsabile per la parte corrispondente alle retribuzioni erogate durante il periodo di assenza ai sensi del comma 4 e agli oneri riflessi relativi. 7. Restano ferme le vigenti norme di legge poste a tutela dei malati di Tbc. In caso di donazioni di organi, ivi compresa la donazione di midollo osseo, ovvero in caso di gravi patologie che richiedano terapie salvavita temporaneamente e/o parzialmente invalidanti, sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia, di cui al comma 1, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle terapie. Rientrano nella medesima disciplina anche i giorni di assenza dovuti agli effetti collaterali delle citate terapie, comportanti incapacita' lavorativa per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare. La certificazione relativa sia alla gravita' della patologia che al carattere invalidante della necessaria terapia e' rilasciata dalla competente struttura sanitaria pubblica, privata o convenzionata che ha effettuato la diagnosi o presso la quale e' stata effettuata la terapia. Per i suddetti giorni di assenza spetta la retribuzione di cui alla lettera a) del comma 4. 8. In caso di assenza per invalidita' temporanea dovuta ad infortunio sul lavoro, il funzionario ha diritto alla conservazione del posto fino alla guarigione clinica. Per l'intero periodo, al funzionario spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale. La retribuzione di risultato compete nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tal fine. 9. In caso di malattia riconosciuta dipendente da causa di servizio, al funzionario diplomatico spetta la retribuzione di cui al comma 8 fino alla guarigione clinica. Decorso il periodo massimo di conservazione del posto, trova applicazione quanto previsto al comma 2. Nel caso in cui l'Amministrazione decida di non disporre la cessazione del rapporto di lavoro prevista da tale disposizione, per l'ulteriore periodo di assenza al funzionario diplomatico non spetta alcuna retribuzione. 10. Il funzionario diplomatico, in occasione delle assenze previste nel presente articolo, e' tenuto al rispetto scrupoloso di tutte le disposizioni che regolano la materia ed in particolare di quelle che concernono la tempestiva comunicazione dello stato di infermita', del luogo di dimora nonche' all'invio della relativa certificazione quando questa non e' trasmessa telematicamente dal medico.». «Art. 9 (Congedi dei genitori e disposizioni a tutela della maternita' e della paternita'). - 1. Ai funzionari diplomatici si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternita' e paternita'. 2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli articoli 16 e 17, commi 1 e 2, e del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e anche nei casi di cui all'articolo 28 del citato decreto legislativo, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, nonche' la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attivita' svolta risulti comunque valutabile a tale fine. 3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianita' di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2. 4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalita' di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di eta' del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2. 5. In caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternita' e paternita' non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento. 6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 7. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal rientro effettivo in servizio del funzionario diplomatico. 8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il funzionario diplomatico presenta la relativa domanda con un preavviso di giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui presta servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali, la domanda puo' essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni. 9 bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore del personale della carriera diplomatica, le disposizioni concernenti il congedo di paternita' obbligatorio di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105, in quanto applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.». «Art. 10 (Permessi per esigenze personali). - 1. Il funzionario diplomatico ha diritto di assentarsi nei seguenti casi: a) partecipazione a concorsi od esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove ed al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle relative sedi di svolgimento delle stesse, ovvero, previa intesa con il responsabile della struttura di appartenenza, a congressi, convegni, seminari e corsi di aggiornamento professionale facoltativo entro il limite complessivo di otto giorni per ciascun anno; b) decesso o documentata grave infermita' del coniuge, anche legalmente separato, della parte di unione civile o del convivente ai sensi dell'articolo 1, commi 36 e seguenti della legge 20 maggio 2016, n. 76, o di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni lavorativi, anche frazionati, per evento. I giorni di permesso devono essere utilizzati entro sette giorni dal decesso o dall'accertamento dell'insorgenza della grave infermita' o dalla necessita' di provvedere a conseguenti specifici interventi terapeutici. Nel caso di grave infermita' dei soggetti di cui alla presente lettera b), il funzionario diplomatico, entro sette giorni dall'evento predetto, puo' concordare con il responsabile della struttura presso cui presta servizio, in alternativa ai giorni di permesso, diverse modalita' di espletamento dell'attivita' lavorativa, anche per periodi superiori a tre giorni; c) documentati motivi personali o familiari, entro il limite complessivo di tre giorni per ciascun anno. 2. Il funzionario diplomatico ha inoltre il diritto di assentarsi per quindici giorni consecutivi in occasione del matrimonio o l'unione civile. Tale permesso deve essere fruito entro 45 giorni dalla data in cui e' stato contratto il matrimonio. 3. Le assenze sopra elencate possono cumularsi nell'anno solare, sono valutate agli effetti dell'anzianita' di servizio e non riducono il periodo di congedo disciplinato dall'articolo 4. 4. I predetti periodi di assenza non producono effetti sul trattamento economico dei funzionari diplomatici. 5. Le assenze previste dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, non sono computate ai fini del raggiungimento del limite fissato dal presente articolo e non riducono il congedo ordinario. 6. Il funzionario diplomatico ha altresi' diritto ad assentarsi, con conservazione della retribuzione, per tutti gli eventi in relazione ai quali specifiche disposizioni di legge o dei relativi regolamenti di attuazione prevedono la concessione di permessi o congedi comunque denominati.». «Art. 14 (Adempimenti dell'Amministrazione in materia di distacchi, permessi e aspettative sindacali). - 1. Ai fini dell'accertamento delle deleghe per la riscossione del contributo sindacale di cui al comma 2 dell'articolo 11 ed al comma 3 dell'articolo 12, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione fornisce alle Organizzazioni sindacali nazionali i dati riferiti alle predette deleghe e li confronta con esse in vista della loro certificazione e della sottoscrizione della relativa documentazione. Ove dovessero riscontrare errori od omissioni in base ai dati in proprio possesso, le Organizzazioni sindacali provvedono a documentare le richieste di rettifica in un apposito incontro con la predetta Direzione generale per le risorse e l'innovazione, nel corso del quale si procede all'esame della documentazione presentata ed alla conseguente rettifica della relativa documentazione nel caso di riscontro positivo della richiesta. La Direzione generale per le risorse e l'innovazione invia, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, utilizzando anche procedure informatizzate predisposte dal medesimo Dipartimento della funzione pubblica. 2. Ai fini di quanto previsto dal comma 1, le deleghe per la riscossione del contributo sindacale, delle quali risultino titolari le Organizzazioni sindacali che abbiano dato vita ad aggregazioni associative, sono attribuite al nuovo soggetto sindacale a condizione che le stesse documentino di essersi dotate di un unico codice per l'accreditamento del contributo delle deleghe stesse o che le deleghe siano confermate dagli iscritti a favore del nuovo soggetto. 3. Entro il 31 marzo di ciascun anno, la Direzione generale per le risorse e l'innovazione, utilizzando le procedure informatizzate predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, e' tenuta a comunicare al Dipartimento della funzione pubblica gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e per sindacato, del personale che ha fruito di distacchi sindacali nell'anno precedente. 4. Entro la stessa data del 31 marzo di ciascun anno, la stessa Direzione generale per le risorse e l'innovazione, utilizzando le procedure informatizzate indicate nel comma 3, e' tenuta a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica il contingente annuo delle ore di permessi retribuiti definito ai sensi dell'articolo 12, nonche' gli elenchi nominativi, suddivisi per qualifica e sindacato, del personale dipendente che ha fruito dei permessi sindacali retribuiti e non nell'anno precedente, con l'indicazione per ciascun nominativo del numero complessivo dei giorni e delle ore. Il Dipartimento della funzione pubblica verifica il rispetto dei limiti previsti dalla presente ipotesi per quanto attiene ai distacchi e dai provvedimenti adottati dall'Amministrazione per quanto attiene ai permessi retribuiti. 5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica puo' disporre ispezioni nei confronti del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, qualora non ottemperi tempestivamente agli obblighi indicati nei commi 1, 3 e 4 e puo' fissare un termine per l'adempimento. In caso di ulteriore inerzia, il Dipartimento della funzione pubblica non fornisce ulteriori assensi preventivi richiesti dalla stessa Amministrazione ai sensi dell'articolo 11, comma 3, e dell'articolo 13, comma 2, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 13. Dell'inadempimento risponde, comunque, il funzionario responsabile del procedimento appositamente nominato dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 6. I dati riepilogativi degli elenchi di cui ai commi 2 e 3, distinti per sindacato, per qualifica e per sesso, sono pubblicati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica in allegato alla relazione annuale sullo stato della pubblica amministrazione, da presentare al Parlamento ai sensi dell'articolo 16 della legge 29 marzo 1983, n. 93. 7. I funzionari che dispongono o consentono l'utilizzazione di distacchi, aspettative e permessi sindacali in violazione della normativa vigente sono responsabili personalmente.». «Art. 17 (Stipendio tabellare). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2019 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': Ambasciatore 112.590,21 € Ministro Plenipotenziario 96.362,74 € Consigliere d'Ambasciata 75.396,39 € Consigliere di Legazione 59.081,30 € Segretario di Legazione 44.974,67 € 2. A decorrere dal 1° gennaio 2020 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': Ambasciatore 113.008,96 € Ministro Plenipotenziario 96.781,49 € Consigliere d'Ambasciata 75.815,14 € Consigliere di Legazione 59.500,05 € Segretario di Legazione 45.393,42 € 3. A decorrere dal 1° gennaio 2021 lo stipendio tabellare, comprensivo dell'indennita' integrativa speciale, e' rideterminato, per ciascun grado della carriera diplomatica, nei seguenti importi annui lordi per tredici mensilita': Ambasciatore 114.064,04 € Ministro Plenipotenziario 97.836,57 € Consigliere d'Ambasciata 76.870,22 € Consigliere di Legazione 60.555,13€ Segretario di Legazione 46.414,87 € 4. Il conglobamento dell'indennita' integrativa speciale nello stipendio tabellare non modifica le modalita' di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico, anche con riferimento all'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle disposizioni vigenti. 5. Gli importi stabiliti dal presente articolo assorbono e conglobano l'indennita' di vacanza contrattuale corrisposta ai sensi dell'articolo 2, comma 35 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e dell'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. 6. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto che recepisce l'accordo sindacale e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo. L'importo di tale copertura e' pari al 30 per cento della previsione ISTAT dell'inflazione, misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara' pari al 50 per cento del predetto indice. 7. Per l'erogazione dell'elemento provvisorio della retribuzione di cui al comma 6 si applica la procedura di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. La procedura deve essere attivata entro trenta giorni dall'acquisizione della richiesta prodotta dall'Organizzazione sindacale firmataria del presente decreto.». «Art. 19 (Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato). - 1. Il fondo di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, n. 114, ferme restando le integrazioni previste dai successivi decreti di recepimento dei relativi accordi, continua ad essere definito con le modalita' ivi indicate. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' alimentato dalle seguenti ulteriori risorse finanziarie, al lordo delle ritenute a carico del dipendente: a) Euro 327.273 a decorrere dal 1° gennaio 2019; b) Euro 506.020 a decorrere dal 1° gennaio 2020; c) Euro 956.388 a decorrere dal 1° gennaio 2021. 3. Nell'ambito del fondo di cui al comma 1 una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse, al netto dell'indennita' di posizione attribuita al personale in servizio all'estero, viene destinata al finanziamento della retribuzione di risultato.». «Art. 20 (Retribuzione di posizione). - 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, nonche' le relative modalita' applicative, le misure della retribuzione di posizione, correlata alle posizioni funzionali che sono state individuate con decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, sono rideterminate nei seguenti valori annui lordi per tredici mensilita':
A) a decorrere dal 1° gennaio 2019: a) Segretario Generale 155.000,00 €
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 93.300,00 €
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 62.826,45 €
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 57.018,15 €
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 43.930,11 €
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.264,20 €
e) Capo Sezione 15.488,80 €
f) Funzionario addetto agli uffici 11.616,60 €
B) a decorrere dal 1° gennaio 2020: a) Segretario Generale 155.000,00 €
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 93.300,00 €
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 63.762,30 €
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 57.867,48 €
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 44.584,49 €
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.551,15 €
e) Capo Sezione 15.719,52 €
f) Funzionario addetto agli uffici 11.789,64 € C) a decorrere dal 1° gennaio 2021: a) Segretario Generale 155.000,00 €
b1) Capo di Gabinetto, Vice Segretario Generale 110.000,00 €
b) Capo del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera b del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 93.300,00 €
c1) Vice Capo di Gabinetto e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 64.900,00 €
c) Capo della segreteria di Vice Ministro e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera c del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 58.900,00 €
d) Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera d del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 45.380,00 €
e1) Funzionario vicario di Capo Ufficio e rimanenti posizioni funzionali di cui all'articolo 1, lettera e1 del decreto del Ministro degli affari esteri n. 1518/2013 19.900,00 €
e) Capo Sezione 16.000,00 €
f) Funzionario addetto agli uffici 12.000,00 € 2. Per i funzionari diplomatici collocati alle dirette dipendenze dei capi degli uffici di livello dirigenziale generale con un incarico di consulenza, ricerca e studio o di trattazione di particolari materie, di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, la retribuzione di posizione e' fissata in base al livello delle funzioni svolte, secondo quanto previsto nel predetto decreto, nelle misure di cui alle lettere c), d) ed e) dell'articolo 1 del decreto medesimo. 3. Le misure minime della retribuzione di posizione per ciascun grado della carriera diplomatica, tenuto conto di quanto stabilito al comma 1, nonche' all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 16 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85 sono rideterminate, nei valori annui lordi per tredici mensilita' di seguito indicati:
A) a decorrere dal 1° gennaio 2019: Ambasciatore 21.200,30 € Ministro Plenipotenziario 13.746,31 € Consigliere di Ambasciata 8.470,44 € Consigliere di Legazione 7.938,01 € Segretario di Legazione 7.260,38 € B) a decorrere dal 1° gennaio 2020: Ambasciatore 21.516,09 € Ministro Plenipotenziario 13.951,07 € Consigliere di Ambasciata 8.596,61 € Consigliere di Legazione 8.056,25 € Segretario di Legazione 7.368,53 € C) a decorrere dal 1° gennaio 2021: Ambasciatore 21.900,00 € Ministro Plenipotenziario 14.200,00 € Consigliere di Ambasciata 8.750,00 € Consigliere di Legazione 8.200,00 € Segretario di Legazione 7.500,00 €». «Art. 22 (Funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo). - 1. Qualora i funzionari diplomatici comandati o collocati fuori ruolo nell'interesse dichiarato del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale presso amministrazioni dello Stato, organi costituzionali o enti territoriali italiani, di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro degli affari esteri 1° agosto 2013, n. 1518, percepiscano una retribuzione onnicomprensiva inferiore a quella loro spettante presso l'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, comprensiva di stipendio tabellare, retribuzione di posizione e retribuzione di risultato, ai sensi del presente decreto, la differenza verra' corrisposta a compensazione dall'Amministrazione degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nell'ambito delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto e previa valutazione congiunta con le amministrazioni, organi od enti in questione, dei risultati raggiunti nel periodo considerato. 2. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, si fa riferimento ad una delle misure previste per le posizioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 1° agosto 2013, n. 1518, individuate tramite decreto del direttore generale per le risorse e l'innovazione sulla base degli elementi acquisiti in merito ai livelli di responsabilita' e rilevanza degli incarichi affidati. 3. Ai fini dell'applicazione del comma 1 e della determinazione del differenziale di cui al medesimo comma, per le figure di Consigliere diplomatico del Presidente della Repubblica e di Consigliere diplomatico del Presidente del Consiglio dei ministri, si fa riferimento alla misura prevista per la posizione di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 del citato decreto 1° agosto 2013, n. 1518. 4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 19 del presente decreto.». «Art. 23 (Effetti del nuovo trattamento economico). - 1. Le misure del nuovo trattamento economico risultanti dall'applicazione degli articoli 17, 20, 21 e 22 hanno effetto, secondo la disciplina vigente, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonauscita, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi e sui contributi di riscatto. 2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 17 (Stipendio tabellare) e dell'art. 20 (Retribuzione di posizione) hanno effetto integralmente sulla determinazione del trattamento di quiescenza del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza contrattuale, alle scadenze e negli importi previsti dai predetti articoli 17 e 20. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita, nonche' di quella prevista dall'art. 2122 del Codice Civile, si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.». «Art. 25 (Lavoro agile). - 1. Nel quadro delle modalita' dirette a conseguire una maggiore conciliazione tra la vita lavorativa e la vita familiare, il funzionario diplomatico puo' avvalersi dell'istituto del lavoro agile compatibilmente con le esigenze di servizio e secondo le modalita' di attuazione stabilite dall'Amministrazione attraverso apposite misure organizzative, definite ai sensi della normativa vigente in materia.». |
| Art. 4
Proroga di efficacia di norme
1. Al personale di cui all'articolo 1 continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente accordo, le norme stabilite dai precedenti decreti di recepimento degli accordi. |
| Art. 5
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente accordo, complessivamente pari a 12.666.700 euro per l'anno 2022 e a 4.411.500 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede: a) quanto a 8.255.200 euro per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno; b) quanto a 4.411.500 euro annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 21 ottobre 2022
MATTARELLA
Draghi, Presidente del Consiglio dei ministri
Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione
Di Maio, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Franco, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Nordio
Registrato alla Corte dei conti il 5 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3082
Note all'art. 5: - Per il testo dell'art. 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si vedano le note alle premesse. |
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