Gazzetta n. 300 del 24 dicembre 2022 (vai al sommario)
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO
COMUNICATO
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di norgestimato e etinilestradiolo, «Effimia».


Estratto determina AAM/PPA n. 960/2022 del 14 dicembre 2022

Autorizzazione variazione e descrizione del medicinale con attribuzione n. A.I.C.: e' autorizzato il grouping B.II.e.5 a)2, con la conseguente immissione in commercio del medicinale EFFIMIA nelle confezioni di seguito indicate:
«0,250 mg/0,035 mg compresse» 126 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047880036 (base 10) 1FP5V4 (base 32);
«0,250 mg/0,035 mg compresse» 273 compresse in blister PVC/PVDC/AL - A.I.C. n. 047880048 (base 10) 1FP5VJ (base 32).
Principio attivo: norgestimato e etinilestradiolo.
Codice pratica: C1B/2022/1796.
Codice di procedura europea: N°IT/H/0735/001/IB/009/G.
Titolare A.I.C.: Italfarmaco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Fulvio Testi n. 330 - 20126 Milano, codice fiscale 00737420158.

Classificazione ai fini della rimborsabilita'

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilita': C - nn.

Classificazioni ai fini della fornitura

Per le nuove confezioni di cui all'art. 1 e' adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura: RNR (medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare di volta in volta).

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, cosi' come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determina.
In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' notificata alla societa' titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.