Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - UFFICIO PER LE POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITA' |
DECRETO 17 ottobre 2022 |
Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022. |
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IL MINISTRO PER LE DISABILITA'
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Vista la legge 11 febbraio 1980, n. 18, recante «Indennita' di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, recante «Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, recante «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilita' e il relativo protocollo opzionale, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e sottoscritta dall'Italia il 30 marzo 2007; Vista la legge 3 marzo 2009, n. 18, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', con protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilita'»; Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2010) che, all'art. 2, comma 109, abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2010, l'art. 5 della legge 30 novembre 1989, n. 386, relativo, tra l'altro, alla partecipazione delle Province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione o utilizzo di finanziamenti statali; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2020» e, in particolare, l'art. 1, comma 254, che istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, destinata alla copertura finanziaria di interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attivita' di cura non professionale del caregiver familiare; Visto l'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, il quale definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado che, a causa di malattia, infermita' o disabilita', anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata, o sia titolare di indennita' di accompagnamento; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021» che, all'art. 1, comma 483, ha previsto l'incremento del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare di cinque milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 11 marzo 1997, n. 59» e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 3, comma 4, lettera f), del decreto-legge del 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»; Visto il decreto 27 ottobre 2020 recante «Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020»; Visto il decreto 28 dicembre 2021 recante «Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 dicembre 2021 concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2022, dal quale risulta che la dotazione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare e' pari ad euro 24.849.974,00; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 di costituzione del nuovo Governo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 febbraio 2021 con il quale la sen. Erika Stefani e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto in data 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Erika Stefani e' stato conferito l'incarico di Ministro per le disabilita'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale al Ministro senza portafoglio sen. Erika Stefani e' stata conferita la delega di funzioni in materia di disabilita'; Visto, in particolare, l'art. 3, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 marzo 2021 con il quale il Ministro e' delegato ad esercitare le funzioni di indirizzo e coordinamento per l'utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3 ottobre 2022, recante «Adozione del Piano nazionale per la non autosufficienza e riparto del Fondo per le non autosufficienze del triennio 2022-2024»; Considerato che la situazione di profondo disagio sociale ed economico verificatasi nel corso della fase piu' acuta dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che continuera' a produrre effetti anche nelle fasi successive, nonche' le evidenti ripercussioni di natura socioeconomica che colpiscono, principalmente i soggetti in situazione di particolare fragilita', rendono prioritario e necessario intervenire a sostegno della figura del caregiver familiare, cosi' come individuata dall'art. 1, comma 255, della legge 30 dicembre 2017, n. 205, mediante l'utilizzo del Fondo istituito dal medesimo art. 1, comma 254, della legge n. 205 del 2017, per interventi a carattere sperimentale; Acquisito il concerto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali con nota prot. n. 8864, dell'11 ottobre 2022; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 12 ottobre 2022;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022 pari, complessivamente, a euro 24.849.974,00, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle regioni, per il successivo trasferimento agli ambiti territoriali, che le utilizzano per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare, di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dando priorita': a) ai caregiver di persone in condizione di disabilita' gravissima, cosi' come definita dall'art. 3 del decreto 26 settembre 2016 del Ministro del lavoro e delle politiche recante «Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016», tenendo anche conto dei fenomeni di insorgenza anticipata delle condizioni previste dall'art. 3 del medesimo decreto; b) ai caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione; c) a programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita. |
| Allegato 1
Tabella 1 Riparto tra le regioni delle risorse loro destinate a valere sul Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare Fondi previsti per l'annualita' 2022
===================================================================== | | Quota | Somme assegnate | | | regionale di | alla Regione - | | Regioni | riparto (%) | Annualita' 2022 | +================================+==============+===================+ |Abruzzo | 2,37 | 588.944,38| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Basilicata | 1,05 | 260.924,73| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Calabria | 3,42 | 849.869,11| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Campania | 8,54 | 2.122.187,78| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Emilia Romagna | 7,75 | 1.925.872,99| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Friuli Venezia Giulia | 2,34 | 581.489,39| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Lazio | 9,15 | 2.273.772,62| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Liguria | 3,28 | 815.079,15| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Lombardia | 15,93 | 3.958.600,86| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Marche | 2,80 | 695.799,27| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Molise | 0,65 | 161.524,83| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Piemonte | 7,91 | 1.965.632,94| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Puglia | 6,68 | 1.659.978,26| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Sardegna | 2,92 | 725.619,24| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Sicilia | 8,19 | 2.035.212,87| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Toscana | 7,02 | 1.744.468,17| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Umbria | 1,71 | 424.934,56| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Valle d'Aosta | 0,25 | 62.124,94| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |Veneto | 8,04 | 1.997.937,91| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |TOTALE | 100 | 24.849.974,00| +--------------------------------+--------------+-------------------+ |
| Allegato A
Monitoraggio dei flussi finanziari
Parte di provvedimento in formato grafico |
| Art. 2
Tipologie di azioni finanziabili
1. Le regioni, sentite le autonomie locali e le organizzazioni rappresentative di categoria nel rispetto dei modelli organizzativi regionali, individuano nel dettaglio i progetti da attuare nell'ambito delle seguenti tipologie di azioni finanziabili: a) interventi di assistenza diretta in favore dei caregiver regionali mediante l'erogazione di contributi di sollievo o assegni di cura; b) interventi di assistenza diretta o indiretta tramite la predisposizione di bonus sociosanitari utilizzabili per prestazioni di assistenza sociosanitaria; c) assistenza diretta o indiretta per la fruizione di prestazioni di tregua dall'assistenza alla persona con disabilita', attuabili con interventi di sollievo, ad esempio per il fine settimana che favoriscano una sostituzione nell'assistenza o un ricovero in struttura residenziale aventi carattere di temporaneita'; d) attivazione e sviluppo di progetti finalizzati a percorsi di sostegno psicologico individuale o di gruppo; e) interventi volti ad attivita' di formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disabilita' grave e gravissima o comunque rientranti nella definizione di cui all'art. 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, richiamata in premessa. f) Interventi programmati per effetto del decreto 18 dicembre 2021 recante «Criteri e modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per l'anno 2021.» |
| Art. 3
Criteri di riparto delle risorse
1. Le risorse finanziarie di cui all'art. 1 sono ripartite tra ciascuna regione sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la ripartizione del Fondo per le non autosufficienze 2022-2024, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 ottobre 2022. 2. Le regioni possono cofinanziare gli interventi di cui all'art. 1, comma 2, anche attraverso la valorizzazione di risorse umane, di beni e servizi messi a disposizione dalle stesse regioni per la realizzazione dei citati interventi. 3. Ai fini del cofinanziamento di cui al comma 2 non sono considerate utili altre risorse di derivazione statale. |
| Art. 4
Erogazione delle risorse
1. Le regioni adottano, nell'ambito della generale programmazione di integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le non autosufficienze e del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver, specifici indirizzi integrati di programmazione per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilita'. 2. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri trasferisce alle regioni le risorse secondo gli importi indicati nella tabella 1 allegata al presente decreto di cui forma parte integrante a seguito di specifica richiesta, nella quale sono indicati gli indirizzi di programmazione di cui al comma 1, la tipologia degli interventi di cui agli articoli 1 e 2, nonche' la compartecipazione finanziaria di cui all'art. 3, comma 2. 3. Alla richiesta di cui al comma 2, da inviare in formato elettronico all'indirizzo Pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, deve essere allegata una delibera di giunta regionale concernente il piano di massima delle attivita' per la realizzazione degli interventi da finanziare ai fini della valorizzazione del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, comprensivo di un cronoprogramma di attuazione e dei relativi costi. 4. L'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, entro quarantacinque giorni dalla ricezione della richiesta di cui al comma 2, all'erogazione, in un'unica soluzione, delle risorse destinate a ciascuna regione, previa verifica della coerenza degli interventi con le finalita' di cui all'art. 1 e con le tipologie di azioni finanziabili di cui all'art. 2 del presente decreto. 5. Le regioni procedono al trasferimento della quota delle risorse spettanti agli ambiti territoriali, secondo quanto previsto nella programmazione regionale, e nel rispetto dei modelli organizzativi regionali entro sessanta giorni dall'effettivo versamento delle stesse alle regioni da parte dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita'. L'erogazione agli ambiti territoriali e' comunicata all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' in formato elettronico all'indirizzo Pec: ufficio.disabilita@pec.governo.it entro trenta giorni dall'effettivo trasferimento delle risorse. 6. In virtu' del principio generale di trasparenza di cui all'art. 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le regioni comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilita' tutti i dati necessari al monitoraggio delle risorse trasferite di cui al comma 2, entro sessanta giorni dalla erogazione delle medesime da parte degli ambiti territoriali, secondo le modalita' di cui all'Allegato A che forma parte integrante del presente decreto. |
| Art. 5
Monitoraggio annualita' precedenti
1. L'erogazione delle risorse assegnate dal presente decreto per l'annualita' 2022 e' comunque subordinata alla trasmissione, mediante la compilazione del suddetto Allegato A, dei dati di monitoraggio relativi alle risorse gia' liquidate e messe a disposizione delle regioni per le annualita' 2018-2019-2020. |
| Art. 6
Oneri finanziari
1. Agli oneri derivanti dal presente decreto si provvede, per l'anno 2022, a valere sul capitolo di spesa 861, P.G.1, Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, iscritto nel CdR 20 «Politiche in favore delle persone con disabilita'» per l'esercizio finanziario 2022. Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti. Roma, 17 ottobre 2022
Il Ministro per le disabilita' Stefani Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3068 |
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