Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 8 novembre 2022, n. 169
Testo del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 261 dell'8 novembre 2022), coordinato con la legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 196 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonche' di Commissioni presso l'AIFA ((e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia)). Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari».

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'articolo 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1
Proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento
del dispositivo NATO VJTF

1. E' autorizzata, fino al 31 dicembre 2022, la proroga della partecipazione di personale militare alle iniziative della NATO per l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata ((Very High Readiness Joint Task Force)) (VJTF), di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della legge 21 luglio 2016, n. 145.
3. Dall'attuazione del presente articolo non ((devono derivare)) nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 1 del
decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 [Disposizioni urgenti
sulla crisi in Ucraina], coordinato con la legge di
conversione 5 aprile 2022, n. 28, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 87 del 13 aprile 2022:
«Art. 1 (Partecipazione di personale militare al
potenziamento di dispositivi della NATO). - 1. E'
autorizzata, fino al 30 settembre 2022, la partecipazione
di personale militare alle iniziative della NATO per
l'impiego della forza ad elevata prontezza, denominata Very
High Readiness Joint Task Force (VJTF).».
- Le disposizioni di cui ai capi III, IV e V della
legge 21 luglio 2016, n. 145 [Disposizioni concernenti la
partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali],
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
178 del 1° agosto 2016, prevedono norme sul personale, in
materia penale e in materia contabile.
 
Art. 1-bis

((Integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi
alle missioni internazionali

1. All'articolo 538-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «, i servizi di assicurazione, di trasporto e di vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti e di munizionamento, nonche' l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,»;
b) dopo le parole: «il Ministero della difesa e' autorizzato ad avviare,» e' inserita la seguente: «anche».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 538-bis, comma 1
del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 [Codice
dell'ordinamento militare], pubblicato nel Supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 106
dell'8 maggio 2010, come modificato dalla presente legge:
«Art. 538-bis (Contratti relativi alle missioni
internazionali) - 1. Al fine di garantire, senza soluzione
di continuita', i servizi di assicurazione, di trasporto e
vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali,
l'approvvigionamento di carbolubrificanti, di
munizionamento, nonche' l'acquisto e la manutenzione di
equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il
comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi
per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e
sorveglianza, sistemi cyber, impianti di telecomunicazioni,
comprensivi delle scorte, finanziati dai provvedimenti di
autorizzazione e proroga delle missioni internazionali
delle Forze armate, il Ministero della difesa e'
autorizzato ad avviare, anche nell'anno precedente il
finanziamento, le procedure di affidamento dei relativi
contratti fino alla fase di stipulazione compresa, mentre
resta fermo che puo' procedere all'approvazione dei
contratti e all'impegno delle relative spese solo al
momento del perfezionamento delle procedure contabili di
allocazione delle risorse finanziarie derivanti dai
menzionati provvedimenti di autorizzazione e proroga delle
missioni internazionali sui pertinenti capitoli del
relativo stato di previsione della spesa.».
 
Art. 1-ter

((Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito
nell'ambito delle attivita' di politica militare

1. Nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544 e' aggiunto il seguente:
«Art. 544-bis (Acquisizioni nell'ambito delle attivita' di politica militare). - 1. Per le iniziative aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonche' per le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, e' autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del regolamento, e di servizi nonche' alla realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. Con uno o piu' provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa e' definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori e delle opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile.».))


Riferimenti normativi

- Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'articolo 447, comma 1, lettera o) del decreto del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 [Testo
unico delle disposizioni regolamentari in materia di
ordinamento militare], pubblicato nel Supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 140 del 18
giugno 2010:
«Art. 447 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
titolo si intende:
a)-n) (omissis);
o) per materiali: le armi, gli armamenti, le
munizioni, le macchine, i programmi informatici, gli oli e
i carburanti, gli attrezzi, i mobili, gli utensili, i
viveri, i foraggi, i medicinali, il vestiario,
l'equipaggiamento e i manufatti in genere, i combustibili,
le materie prime, le merci, i mezzi e tutti gli altri beni
destinati al servizio istituzionale. I materiali si
distinguono in:
1) materiali in duplice uso, quando il materiale
non e' specificatamente militare;
2) materiali specificatamente militari, quando
sono destinati esclusivamente ai fini delle Forze armate
ovvero a Forze di polizia e solo eccezionalmente possono
essere consegnati, per ragioni tecniche, in provvisoria
custodia a terzi, al riguardo abilitati; la custodia deve
risultare da prova scritta;».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185 [Nuove
norme sul controllo dell'esportazione, importazione e
transito dei materiali di armamento], pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 1990:
«Art. 2 (Materiali di armamento). - 1. Ai fini della
presente legge, sono materiali di armamento quei materiali
che, per requisiti o caratteristiche, tecnico-costruttive e
di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per
un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia.
2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono
classificati nelle seguenti categorie:
a) armi nucleari, biologiche e chimiche;
b) armi da fuoco automatiche e relativo
munizionamento;
c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e
relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui
al comma 3;
d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri;
e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso
militare;
f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente
costruiti per uso militare;
g) aeromobili ed elicotteri e relativi
equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare;
h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di
quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo
1;
i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e
fotografici appositamente costruiti per uso militare;
l) materiali speciali blindati appositamente
costruiti per uso militare;
m) materiali specifici per l'addestramento militare;
n) macchine, apparecchiature ed attrezzature
costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo
delle armi e delle munizioni;
o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti
per uso militare.
3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere
nelle categorie di cui al comma 2 e' individuato anche con
riferimento ai prodotti per la difesa di cui all'allegato
alla direttiva 2009/43/CE, e successive modificazioni.
L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento
dell'elenco dei materiali di armamento, ove resi necessari
da disposizioni comunitarie, sono disposti con decreto del
Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, dell'interno, dell'economia e delle finanze
e dello sviluppo economico, avuto riguardo all'evoluzione
della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche'
agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce.
4. Ai fini della presente legge sono considerati
materiali di armamento:
a) ai soli fini dell'esportazione e dei trasferimenti
verso altri Stati dell'Unione europea, le parti di ricambio
e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma
2, identificati nell'elenco di cui al comma 3;
b) limitatamente alle operazioni di esportazione,
trasferimento verso altri Stati dell'Unione europea e
transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di
documentazione e d'informazione necessari alla
fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui
al comma 2.
5. La presente legge si applica anche alla concessione
di licenze per la fabbricazione fuori del territorio
nazionale dei materiali di cui al comma 2 e alla lettera a)
del comma 4.
6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per
la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero,
quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al
trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta
esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa,
sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
entro trenta giorni dalla data dell'istanza, purche'
costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente
autorizzato.
7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e
materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di
proprieta' del committente, sia in Italia sia all'estero,
che comportino, per l'intervento di imprese italiane,
variazioni operative a fini bellici del mezzo o del
materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della
presente legge.».
 
Art. 1-quater

((Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande
della Polizia di Stato e della Guardia di finanza


1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.».
2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facolta' assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.
3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di eta' se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di eta' se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di eta'.»;
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Il Comandante Generale puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di eta' di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.».
4. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di eta' e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso puo' essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.
5. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facolta' assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e alla durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 29 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 [Nuovo
ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato],
pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1987, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 29 (Limiti di eta'). - 1. Gli appartenenti alla
banda musicale della Polizia di Stato cessano dal servizio
al compimento del sessantesimo anno di eta'.
1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto,
puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in
servizio del maestro direttore fino al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta'.».
- Si riporta il testo dell'articolo 25 decreto
legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 [Riordinamento della
banda musicale della Guardia di finanza], pubblicato nel
Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 62 del 14
marzo 1991, come modificato dalla presente legge:
«Art. 25 (Limiti d'eta' per il personale). - 1. I
sottufficiali esecutori e l'archivista della banda della
Guardia di finanza cessano dal servizio permanente al
compimento del 56° anno di eta'.
2. Il maestro direttore della banda della Guardia di
finanza cessa dal servizio permanente al compimento del
sessantunesimo anno di eta' se ricopre il grado di
colonnello, ovvero del sessantesimo anno di eta' se ricopre
un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda
della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al
compimento del sessantesimo anno di eta'.
2-bis. Il Comandante Generale puo' disporre, di anno in
anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro
direttore della banda della Guardia di finanza che ha
raggiunto il limite di eta' di cui al comma 2, fino al
compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.».
- Per completezza di informazione si riporta il testo
dell'articolo 986 del citato decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66:
«Art. 986 (Tipologia dei richiami in servizio). - 1.
Il militare in congedo puo' essere richiamato in servizio:
a) d'autorita', secondo le norme e nei casi
previsti dal presente codice;
b) a domanda, con o senza assegni, in qualsiasi
circostanza e per qualunque durata;
c) previo consenso, in caso di richiamo nelle forze
di completamento.
2. Il richiamo d'autorita' e' disposto con decreto del
Ministro della difesa.
3. Il richiamo a domanda:
a) senza assegni, e' disposto con decreto
ministeriale;
b) con assegni, ha luogo con decreto ministeriale,
previa adesione del Ministro dell'economia e delle finanze.
4. Il militare in congedo, richiamato in servizio, e'
impiegato in relazione all'eta' e alle condizioni
fisiche.».
 
Art. 2

Proroga delle misure per il servizio sanitario
della regione Calabria


1. Il termine di 24 mesi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, e' prorogato di 6 mesi, fatta eccezione per le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, secondo e terzo periodo, 5 e 6, del medesimo decreto ((e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo)). I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, decadono, ove non confermati ((con le procedure di cui al medesimo articolo 2)), entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. ((E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171.
1-bis. Il Commissario ad acta, nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione e' prestata, nell'ambito delle attivita' di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: «Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e» sono inserite le seguenti: «l'Azienda per il governo della sanita' della Regione Calabria - Azienda Zero, nonche' presso».
1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: «per le finalita' del presente comma e».))

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, relativi alla proroga delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, si provvede, nel limite di 256.700 euro per l'anno 2022 e di 577.500 per l'anno 2023, utilizzando l'avanzo di amministrazione ((dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale)). Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 132.200 per l'anno 2022 e a euro 297.500 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
3. Ai fini dell'immediata attuazione delle ((disposizioni di cui al presente articolo)), il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
((3-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonche' di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro.
3-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo.».))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 7, comma 1, 2,
commi 1 e 3, 5 e 6 del decreto-legge 10 novembre 2020, n.
150, coordinato con la legge di conversione 30 dicembre
2020, n. 181 [Misure urgenti per il rilancio del servizio
sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli
organi elettivi delle regioni a statuto ordinario],
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
323 del 31 dicembre 2020:
«Art. 7 (Disposizioni transitorie e finali). - 1. Le
disposizioni di cui al presente capo si applicano fino al
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma
1, e comunque per un periodo non superiore a 24 mesi dalla
data di entrata in vigore del presente decreto.»;
«Art. 2 (Commissari straordinari degli enti del
Servizio sanitario regionale). - 1. Il Commissario ad acta
di cui all'articolo 1, entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con
la Regione, nonche' con il rettore nei casi di aziende
ospedaliere universitarie, nomina un Commissario
straordinario per ogni ente, o anche per piu' enti, del
servizio sanitario regionale. In mancanza d'intesa con la
Regione entro il termine perentorio di dieci giorni, la
nomina e' effettuata con decreto del Ministro della salute,
su proposta del Commissario ad acta, previa delibera del
Consiglio dei ministri, a cui e' invitato a partecipare il
Presidente della Giunta regionale con preavviso di almeno
tre giorni.
2. (Omissis).
3. L'ente del Servizio sanitario regionale corrisponde
al Commissario straordinario il compenso stabilito dalla
normativa regionale per i direttori generali dei rispettivi
enti del servizio sanitario. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, adottato di concerto col
Ministro della salute entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, e' definito un
compenso aggiuntivo per l'incarico di Commissario
straordinario, comunque non superiore a euro 50.000 al
lordo degli oneri riflessi a carico del bilancio del
Ministero della salute. La corresponsione del compenso
aggiuntivo di cui al secondo periodo e' subordinata alla
valutazione positiva nell'ambito della verifica di cui al
comma 6. Restano comunque fermi i limiti di cui
all'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. Per l'attuazione del
presente comma e' autorizzata la spesa di euro 75.000 per
l'anno 2020, di euro 450.000 per l'anno 2021 e di euro
375.000 per l'anno 2022. Alla relativa copertura si
provvede, per l'anno 2020 mediante corrispondente utilizzo
delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, per gli
anni 2021 e 2022 mediante corrispondente utilizzo del fondo
di parte corrente iscritto nello stato di previsione del
Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter,
comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»;
«Art. 5 (Supporto e collaborazione al Commissario ad
acta). - 1. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario ad acta puo' avvalersi del Corpo della Guardia
di finanza per lo svolgimento di attivita' dirette al
contrasto delle violazioni in danno degli interessi
economici e finanziari connessi all'attuazione del piano di
rientro dai disavanzi del Servizio sanitario nella Regione
e del programma operativo per la gestione dell'emergenza da
COVID-19 previsto dall'articolo 18 del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 aprile 2020, n. 27. A tal fine, il Corpo della
Guardia di finanza opera nell'ambito delle autonome
competenze istituzionali, esercitando i poteri previsti dal
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
1-bis. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il
Commissario ad acta puo' avvalersi altresi' della
collaborazione dell'Agenzia delle entrate qualora debba
svolgere attivita' che coinvolgano le competenze della
medesima Agenzia.
2. Il supporto e la collaborazione del Corpo della
Guardia di finanza e dell'Agenzia delle entrate sono
prestati senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»;
«Art. 6 (Contributo di solidarieta' e finanziamento
del sistema di programmazione e controllo del Servizio
sanitario della regione Calabria). - 1. Al fine di
supportare gli interventi di potenziamento del servizio
sanitario regionale stante la grave situazione
economico-finanziaria e sanitaria presente nella regione
Calabria, e' accantonata a valere sulle risorse finalizzate
all'attuazione dell'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,
per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
la somma di 60 milioni di euro in favore della regione
stessa.
2. L'erogazione della somma di cui al comma 1, e'
condizionata alla presentazione e approvazione del
programma operativo di prosecuzione del Piano di rientro
per il periodo 2022-2023 e alla sottoscrizione, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, di uno specifico
Accordo tra lo Stato e le Regioni contenente le modalita'
di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
3. La verifica di quanto previsto dall'Accordo di cui
al comma 2 e' demandata in sede congiunta al Comitato
permanente per l'erogazione dei LEA e al Tavolo di verifica
degli adempimenti, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa
del 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005.
4. Per la realizzazione di interventi diretti a
garantire la disponibilita' di dati economici, gestionali e
produttivi delle strutture sanitarie operanti a livello
locale, per consentirne la produzione sistematica e
l'interpretazione gestionale continuativa, ai fini dello
svolgimento delle attivita' di programmazione e di
controllo regionale ed aziendale in attuazione del Piano di
rientro, ai sensi dell'articolo 2, comma 70, della legge 23
dicembre 2009, n. 191, e per la certificazione annuale dei
bilanci delle aziende e del bilancio sanitario consolidato
regionale e in aderenza a quanto disciplinato dal comma 1,
dell'articolo 19, del decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118, e' autorizzata per la regione Calabria la spesa di
15 milioni di euro per la sottoscrizione dell'Accordo di
programma finalizzato, ai sensi dell'articolo 79, comma
1-sexies, lettera c), del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, a valere sulle risorse di cui all'articolo 20
della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive
modificazioni, mediante utilizzo della quota di riserva per
interventi urgenti di cui alla deliberazione del Comitato
interministeriale per la programmazione economica n. 51 del
24 luglio 2019, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 15
del 20 gennaio 2020.».
- Il decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171
[Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1,
lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia
di dirigenza sanitaria] e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale - Serie generale - n. 206 del 3 settembre 2016.
- Si riporta il testo dell'articolo 16-septies, comma
2, lettere a) e d), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n.
146, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre
2021, n. 215 [Misure urgenti in materia economica e
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili],
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
301 del 20 dicembre 2021, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 16-septies (Misure di rafforzamento dell'Agenas
e del servizio sanitario della Regione Calabria). - 1.
(Omissis).
2. In ottemperanza alla sentenza della Corte
costituzionale n. 168 del 23 luglio 2021 e al fine di
concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza, nonche' al fine di assicurare il rispetto della
direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del
piano di rientro dei disavanzi sanitari della Regione
Calabria:
a) l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari
regionali (Agenas) assegna il personale assunto ai sensi
del comma 472 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
a supporto del commissario ad acta per l'attuazione del
piano di rientro dai disavanzi sanitari della Regione
Calabria fino al 31 dicembre 2024. Il predetto personale,
sulla base dei fabbisogni stimati dal commissario ad acta,
puo' operare anche presso il Dipartimento tutela della
salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione
Calabria e l'Azienda per il governo della sanita' della
Regione Calabria - Azienda Zero, nonche' presso gli enti di
cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118, del servizio sanitario
della medesima regione che assicurano le risorse
strumentali necessarie;
b)-c) (omissis);
d) per le finalita' del presente comma e al fine di
garantire la piena operativita' delle attivita' proprie
della gestione sanitaria accentrata (GSA) del servizio
sanitario della Regione Calabria operante ai sensi
dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, la Regione Calabria, nel rispetto dei vincoli
assunzionali previsti dalla normativa vigente e a valere
sulle risorse del proprio bilancio, e' autorizzata, per la
gestione della predetta GSA, al reclutamento con contratto
di lavoro subordinato a tempo determinato, di durata non
superiore a trentasei mesi, di 1 unita' di personale
dirigenziale e di 4 unita' di personale non dirigenziale da
inquadrare nella categoria D, tramite procedura selettiva
pubblica operata, d'intesa con il commissario ad acta
ovvero avvalendosi della Commissione per l'attuazione del
progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni (RIPAM) di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il
menzionato contingente di personale puo' essere integrato,
a valere sulle risorse del bilancio della Regione Calabria,
da un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel
rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa
vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000 euro
per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Per il medesimo
triennio 2022-2024 la Regione Calabria e' autorizzata a
conferire due incarichi dirigenziali in deroga ai limiti
percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165;».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 4, del
citato decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181:
«Art. 1 (Commissario ad acta e supporto alla
struttura commissariale). - 1.-3. (Omissis).
4. Il Commissario ad acta si avvale dell'Agenzia
nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) che
fornisce supporto tecnico e operativo. A tal fine, l'AGENAS
puo' avvalersi di personale comandato, ai sensi
dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n.
127, nel limite di dodici unita' e puo' ricorrere a profili
professionali attinenti ai settori dell'analisi,
valutazione, controllo e monitoraggio delle performance
sanitarie, prioritariamente con riferimento alla
trasparenza dei processi, con contratti di lavoro
flessibile nel limite di venticinque unita', stipulati con
soggetti individuati tramite procedura selettiva. Per la
copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del secondo
periodo, nel limite di euro 244.000 per l'anno 2020, di
euro 1.459.000 per l'anno 2021 e di euro 1.216.000 per
l'anno 2022, si provvede utilizzando l'avanzo di
amministrazione dell'AGENAS, come approvato in occasione
del rendiconto generale annuale. Alla compensazione degli
effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento
netto, pari a euro 125.660 per l'anno 2020, a euro 751.385
per l'anno 2021 e a euro 626.240 per l'anno 2022, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la
compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le
medesime finalita' di cui al primo periodo, i contratti di
lavoro flessibile stipulati ai sensi dell'articolo 8, comma
3, del decreto-legge 30 aprile 2019 n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, possono
essere prorogati sino al 31 dicembre 2020 con oneri a
valere sulle somme non spese accertate per l'anno 2020 di
cui al comma 4 del medesimo articolo 8».
- La sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11
novembre 2022 e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
- 1a Serie speciale - n. 46 del 16 novembre 2022.
- Si riporta il testo dell'articolo 19 del decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 [Disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -
Serie generale - n. 172 del 26 luglio 2011:
«Art. 19 (Oggetto e ambito di applicazione). - 1. Le
disposizioni del presente titolo, che costituiscono
principi fondamentali del coordinamento della finanza
pubblica ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della
Costituzione e sono finalizzate alla tutela dell'unita'
economica della Repubblica italiana, ai sensi dell'articolo
120, secondo comma, della Costituzione, al fine di
garantire che gli enti coinvolti nella gestione della spesa
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario
nazionale concorrano al perseguimento degli obiettivi di
finanza pubblica sulla base di principi di armonizzazione
dei sistemi contabili e dei bilanci, sono dirette a
disciplinare le modalita' di redazione e di consolidamento
dei bilanci da parte dei predetti enti, nonche' a dettare i
principi contabili cui devono attenersi gli stessi per
l'attuazione delle disposizioni ivi contenute.
2. Gli enti destinatari delle disposizioni del presente
titolo sono:
a) le regioni, per la parte del bilancio regionale
che riguarda il finanziamento e la spesa del relativo
servizio sanitario, rilevata attraverso scritture di
contabilita' finanziaria;
b) le regioni:
i) per la parte del finanziamento del servizio
sanitario, regionale direttamente gestito, rilevata
attraverso scritture di contabilita'
economico-patrimoniale, qualora le singole regioni
esercitino la scelta di gestire direttamente presso la
regione una quota del finanziamento del proprio servizio
sanitario, d'ora in poi denominata gestione sanitaria
accentrata presso la regione;
ii) per il consolidamento dei conti degli enti
sanitari di cui alla lettera c) e, ove presente ai sensi
del punto i), della gestione sanitaria accentrata presso la
regione;
c) aziende sanitarie locali; aziende ospedaliere;
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
pubblici, anche se trasformati in fondazioni; aziende
ospedaliere universitarie integrate con il Servizio
sanitario nazionale;
d) istituti zooprofilattici di cui al decreto
legislativo 30 giugno 1993, n. 270.».
- La legge 17 dicembre 2021, n. 215 [Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre
2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili]
e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 301 del 20 dicembre 2021.
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, coordinato con la
legge di conversione 14 giugno 2019, n. 55 [Disposizioni
urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici,
per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici], pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 140 del 17 giugno 2019, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 4 (Commissari straordinari, interventi
sostitutivi e responsabilita' erariali). - 1. Con uno o
piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 31 dicembre 2020, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli
interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato
grado di complessita' progettuale, da una particolare
difficolta' esecutiva o attuativa, da complessita' delle
procedure tecnico - amministrative ovvero che comportano un
rilevante impatto sul tessuto socio - economico a livello
nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o
il cui completamento si rende necessaria la nomina di uno o
piu' Commissari straordinari che e' disposta con i medesimi
decreti. Il parere delle Commissioni parlamentari viene
reso entro venti giorni dalla richiesta; decorso
inutilmente tale termine si prescinde dall'acquisizione del
parere. Con uno o piu' decreti successivi, da adottare con
le modalita' di cui al primo periodo entro il 31 dicembre
2021, il Presidente del Consiglio dei ministri puo'
individuare, sulla base dei medesimi criteri di cui al
primo periodo, ulteriori interventi per i quali disporre la
nomina di Commissari straordinari. In relazione agli
interventi infrastrutturali di rilevanza esclusivamente
regionale o locale, i decreti di cui al presente comma sono
adottati, ai soli fini dell'individuazione di tali
interventi, previa intesa con il Presidente della Regione
interessata. Gli interventi di cui al presente articolo
sono identificati con i corrispondenti codici unici di
progetto (CUP) relativi all'opera principale e agli
interventi ad essa collegati. Il Commissario straordinario
nominato, prima dell'avvio degli interventi, convoca le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale. Quando, per sopravvenute ragioni
soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla
sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime
modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di
cui al primo e al secondo periodo.».
 
Art. 3
((Proroga della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del
Comitato prezzi e rimborso operanti presso l'Agenzia italiana del
farmaco))
, loro successiva soppressione e istituzione della
Commissione scientifica ed economica del farmaco
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole «15 ottobre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023».
((1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione e' costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalita' individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonche' del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
1-ter. A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' abrogata;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;».
1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: «del direttore generale» sono soppresse.
1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.))


Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 38, comma 1, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, coordinato con la
legge di conversione 29 dicembre 2021, n. 233 [Disposizioni
urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni
mafiose], pubblicato nel Supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 310 del 31
dicembre 2021, come modificato dalla presente legge:
«Art. 38 (Proroga della Commissione consultiva
tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso
operanti presso l'Agenzia italiana del farmaco). - 1. Nelle
more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA), finalizzata anche a promuovere gli
investimenti in ricerca e sviluppo di carattere pubblico
sui farmaci in attuazione della missione n. 6 del PNRR, e
comunque fino al 28 febbraio 2023, restano in carica i
componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica
(CTS) e del Comitato prezzi e rimborso (CPR), di cui
all'articolo 19 del decreto del Ministro della salute 20
settembre 2004, n. 245, nominati con decreto del Ministro
della salute del 20 settembre 2018.».
- Si riporta il testo dell'articolo 48, comma 4, e
comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
coordinato con la legge di conversione 24 novembre 2003, n.
326 [Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la
correzione dell'andamento dei conti pubblici], pubblicato
nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 274 del 25 novembre 2003, come modificato
dalla presente legge:
«Art. 48 (Tetto di spesa per l'assistenza
farmaceutica). - 1. - 3. (Omissis).
4. Sono organi dell'Agenzia da nominarsi con decreto
del Ministro della salute:
a) (abrogata);
b) il consiglio di amministrazione costituito dal
presidente e da quattro componenti, di cui due designati
dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
c) il collegio dei revisori dei conti costituito da
tre componenti, di cui uno designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, con funzioni di presidente,
uno dal Ministro della salute e uno dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome.
5.-12. (Omissis).
13. Con uno o piu' decreti del Ministro della salute,
di concerto con il Ministro della funzione pubblica e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono adottate le
necessarie norme regolamentari per l'organizzazione e il
funzionamento dell'Agenzia, prevedendo che l'Agenzia per
l'esplicazione delle proprie funzioni si organizza in
strutture amministrative e tecnico scientifiche, compresa
quella che assume le funzioni tecnico scientifiche gia'
svolte dalla Commissione unica del farmaco e disciplinando
i casi di decadenza degli organi anche in relazione al
mantenimento dell'equilibrio economico finanziario del
settore dell'assistenza farmaceutica.
- Si riporta il testo dell'articolo 13, comma 1-bis del
decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, coordinato con la
legge di conversione 25 giugno 2019, n. 60 [Misure
emergenziali per il servizio sanitario della Regione
Calabria e altre misure urgenti in materia sanitaria],
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
152 del 1° luglio 201., come modificato dalla presente
legge:
«Art. 13 (Disposizioni in materia di carenza di
medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale). -
01.-1. (Omissis).
1-bis. Al fine di garantire il necessario monitoraggio
sul territorio nazionale volto a prevenire stati di carenza
di medicinali, a tutela della salute pubblica, sono
istituite, a supporto dell'Agenzia italiana del farmaco, le
figure dirigenziali di livello generale del direttore
amministrativo e del direttore tecnico-scientifico. Al fine
di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri
derivanti dall'incremento di due posti di funzione
dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo
sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di
funzione dirigenziale di livello non generale equivalente
sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48,
comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica,
l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla
base delle disposizioni di cui al presente comma.».
 
Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.