Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2022 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2022 |
Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale on. Edmondo CIRIELLI, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 2, comma 4-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, recante nomina dei Sottosegretari di Stato; Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 9 dicembre 2022, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato on. Edmondo Cirielli, conferitagli dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125, e in particolare l'art. 11, comma 3; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Decreta:
Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale on. Edmondo CIRIELLI e' attribuito il titolo di Vice Ministro. Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione. Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2022
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3243 |
| Allegato
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18; Vista la legge 9 luglio 1990, n. 185; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 11 agosto 2014, n. 125 e, in particolare, l'art. 11; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 con il quale l'on. Antonio Tajani e' stato nominato Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022, con il quale l'on. Edmondo Cirielli e' stato nominato Sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale; Ritenuta la necessita' di attribuire al predetto la delega prevista dall'art. 11, comma 3, della legge n. 125 del 2014, anche ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro;
Decreta:
Art. 1.
1. Fatte salve le attribuzioni riservate al Ministro per legge e ai sensi dell'art. 2, quelle spettanti al Segretario generale, ai direttori generali, ai funzionari della carriera diplomatica ed ai dirigenti in conformita' con le pertinenti disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 e del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, nonche' con gli articoli 4, 16, 17 del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, le attribuzioni di seguito indicate sono delegate al Vice Ministro on. Edmondo Cirielli, il quale, nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, lo coadiuva nella trattazione degli atti concernenti: a) le questioni relative alla cooperazione allo sviluppo, ai sensi dell'art. 11, comma 3, della legge 11 agosto 2014, n. 125; b) la partecipazione alla formazione «Sviluppo» del Consiglio «Affari esteri» dell'Unione europea; c) l'accertamento della congruita' del bilancio militare dei Paesi che ricevono dall'Italia aiuti ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125; d) le questioni relative alle attivita' internazionali delle regioni, delle province autonome e degli enti locali nell'ambito della cooperazione allo sviluppo; e) le questioni relative alle agenzie ed organizzazioni internazionali del sistema delle Nazioni Unite ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe; f) le questioni relative all'Unione Africana e alle organizzazioni regionali africane; g) le questioni relative allo spazio e all'aerospazio; h) le questioni relative all'esportazione di armamenti e di beni a duplice uso; i) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Africa, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe; 1) le relazioni bilaterali con i Paesi dell'Europa, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe; m) le relazioni bilaterali con i Paesi del Caucaso e dell'Asia centrale, ad eccezione di quanto ricade in altre deleghe; n) le questioni relative all'Istituto italiano per l'Africa e l'Oriente, ivi inclusi i provvedimenti afferenti alla liquidazione del medesimo; o) il raccordo con il Parlamento e con le altre amministrazioni pubbliche nelle materie indicate e in tutti i casi di volta in volta indicati dal Ministro. |
| Art. 2.
1. Non sono ricompresi nelle deleghe: a) gli atti e le questioni di particolare rilevanza politica, economica, commerciale, culturale, finanziaria o amministrativa e gli atti concernenti direttive di servizio relative a importanti questioni di massima; b) le questioni riguardanti i teatri di crisi internazionale; c) le questioni relative all'Alleanza Atlantica; d) le questioni relative all'Afghanistan e alla Libia; e) le questioni relative ai Balcani occidentali; f) le questioni relative al Mediterraneo e ai Paesi del Nord Africa, del Vicino Oriente, della Penisola Arabica e del Golfo Persico, nonche' alla Turchia; g) le questioni relative agli Stati Uniti d'America, alla Repubblica popolare cinese e alla Federazione Russa; h) le questioni relative alla politica commerciale internazionale; i) le questioni relative all'internazionalizzazione delle imprese, alla promozione degli scambi e all'attrazione degli investimenti; 1) le questioni relative agli eventi e alle manifestazioni di promozione del sistema economico, incluse le missioni di sistema; m) le questioni relative all'Agenzia ICE e alle societa' Simest, SACE e Invitalia; n) le questioni relative all'integrazione europea; o) gli atti riguardanti modifiche all'ordinamento e all'organizzazione delle direzioni generali e dei servizi e ogni tipologia di atti relativi al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; p) la convocazione e l'approvazione dell'ordine del giorno dell'organo collegiale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95. 2. Ogni pubblica presa di posizione di rilevanza politica od operativa sui temi internazionali o in materia di relazioni bilaterali o multilaterali con gli Stati e gli organismi internazionali deve essere preventivamente concordata con il Ministro. 3. Resta ferma la facolta' del Ministro di delegare la trattazione di questioni o la partecipazione a riunioni relative a materie non oggetto della presente delega ovvero di avocare la trattazione di questioni ricomprese nella presente delega. |
| Art. 3
1. Il presente decreto sara' pubblicato, previa registrazione da parte della Corte dei conti, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 novembre 2022
Il Ministro: Tajani |
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