Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2022 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 2022
Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia sen. Francesco Paolo SISTO, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'art. 2, comma 4-bis;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 ottobre 2022, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;
Considerato che il Consiglio dei ministri, nella riunione del 9 dicembre 2022, ai fini dell'attribuzione del titolo di vice Ministro, a norma del citato art. 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato sen. Francesco Paolo Sisto, conferitagli dal Ministro della giustizia;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della giustizia;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero della giustizia sen. Francesco Paolo Sisto e' attribuito il titolo di vice Ministro.
Il presente decreto sara' comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.
Dato a Roma, addi' 15 dicembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Nordio, Ministro della giustizia

Registrato alla Corte dei conti il 21 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 3242
 
Allegato

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 23 ottobre 1992, n. 421;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 100;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2020, n. 175;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 aprile 2022, n. 54;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 giugno 2022, n. 102;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale e' stato nominato Ministro della giustizia on. Carlo Nordio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre 2022 con il quale sono stati nominati Sottosegretari di Stato alla Giustizia il sen. Francesco Paolo Sisto, il sen. Andrea Ostellari, l'on. Andrea Delmastro Delle Vedove;
Ritenuta l'esigenza del conferimento della delega di talune competenze del Ministro, nei limiti ed alle condizioni sotto indicate, al vice Ministro sen. Francesco Paolo Sisto;

Decreta:

Art. 1.

Nel rispetto di quanto previsto all'art. 3 del presente provvedimento e fermo restando quanto disposto dagli articoli 4, 14, 15, 16, 17, 19 e 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il vice Ministro sen. Francesco Paolo Sisto e' delegato, nei limiti ed alle condizioni sotto indicate, alla trattazione degli affari di competenza dei Dipartimenti di seguito indicati:
1. Dipartimento per gli affari di giustizia relativamente alla Direzione generale degli affari interni;
2. Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi relativamente alla Direzione generale del bilancio e della contabilita' e alla Direzione generale delle risorse materiali e delle tecnologie;
3. Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' relativamente all'esecuzione penale esterna per gli adulti;
4. Unita' di missione per l'attuazione del PNRR.

 
Art. 2.

Sono riservate al Ministro le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti, nonche' l'adozione di tutti gli altri atti e provvedimenti che per legge sono riservati alla competenza esclusiva del Ministro.
Fermo restando quanto previsto dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono in ogni caso riservati al Ministro:
a. gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo;
b. il «Visto» sulle leggi e sugli altri atti normativi;
c. le relazioni internazionali e, in particolare, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e gli adempimenti relativi all'esecuzione delle convenzioni di collaborazione giudiziaria internazionale;
d. la materia relativa ai rapporti con l'Unione europea, con il G7 e con le altre sedi internazionali per la prevenzione ed il controllo del delitto, l'attivita' preparatoria all'elaborazione di convenzioni internazionali e di accordi bilaterali in materia di cooperazione giudiziaria internazionale;
e. le autorizzazioni a procedere richieste ai sensi dell'art. 313 del codice penale;
f. gli atti della Direzione generale degli affari internazionali e della cooperazione giudiziaria nell'ambito del Dipartimento per gli affari di giustizia;
g. gli atti relativi al procedimento di estradizione;
h. gli atti della Direzione generale dei magistrati nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, per la magistratura ordinaria;
i. gli atti e provvedimenti che attengono al conferimento degli uffici direttivi ai magistrati e quelli che ineriscono alla promozione di ispezioni, inchieste ed azioni disciplinari nei confronti di magistrati;
j. gli atti della Direzione generale del personale e della formazione nell'ambito del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, relativamente ai collocamenti a riposo, equo indennizzo, trattenimento in servizio dei magistrati ordinari;
k. gli atti della Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati nell'ambito del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;
l. gli atti della Direzione generale di statistica nell'ambito del Dipartimento per la transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione;
m. le autorizzazioni previste dall'art. 18-bis, comma 2, lettera a) della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
n. i provvedimenti riguardanti l'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni (ordinamento penitenziario);
o. gli atti comportanti modificazioni dell'ordinamento e delle attribuzioni dei Dipartimenti e degli uffici centrali;
p. i conferimenti di onorificenze e le concessioni di patrocinio;
q. ogni altro atto o provvedimento per i quali una espressa disposizione di legge o di regolamento escluda la possibilita' di delega nonche' quelli che, sebbene rientranti nelle materie indicate nell'art. 1, siano dal Ministro direttamente compiuti o a se' avocati.

 
Art. 3.

La comunicazione istituzionale e con gli organi di informazione, anche nelle materie delegate, deve essere preventivamente concordata, sui contenuti e nelle forme, con il Ministro.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Al coordinamento necessario all'attuazione del presente decreto provvede l'Ufficio di Gabinetto del Ministro.
Roma, 9 dicembre 2022

Il Ministro: Nordio