Gazzetta n. 301 del 27 dicembre 2022 (vai al sommario)
LEGGE 16 dicembre 2022, n. 196
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonche' di Commissioni presso l'AIFA. Differimento dei termini per l'esercizio delle deleghe in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:
Art. 1

1. Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, recante disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonche' di Commissioni presso l'AIFA, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Alla legge 28 aprile 2022, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, alinea, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi»;
b) all'articolo 9, comma 15, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri

Tajani, Ministro degli affari
esteri e della cooperazione
internazionale

Crosetto, Ministro della difesa

Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio

Avvertenza:
Il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n.
261 dell'8 novembre 2022.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 34.

N O T E

Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo degli artt. 9 e 16 della legge 28
aprile 2022 n. 46 (Norme sull'esercizio della liberta'
sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, nonche' delega al Governo
per il coordinamento normativo), pubblicata nella Gazz.
Uff. 12 maggio 2022, n. 110, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 9 (Svolgimento dell'attivita' di carattere
sindacale e delega al Governo per la disciplina
dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale
impiegato in luogo di operazioni). - 1. I rappresentanti
delle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari svolgono l'attivita' sindacale fuori dal servizio.
2. Alle associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari riconosciute rappresentative a
livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 puo' essere
concesso senza oneri per l'amministrazione nella sede
centrale e in quelle periferiche di livello areale e
comunque non inferiore al livello regionale,
compatibilmente con le disponibilita' e secondo le
modalita' determinate con il regolamento di attuazione di
cui all'articolo 16, comma 3, informate le associazioni,
l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle
associazioni stesse.
3. Ai fini dello svolgimento dell'attivita' sindacale,
alle associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative ai sensi dell'articolo 13 sono
riconosciuti distacchi e permessi sindacali retribuiti
nonche' permessi e aspettative sindacali non retribuiti
assegnati sulla base dell'effettiva rappresentativita' del
personale, calcolata ai sensi dell'articolo 13, e con le
modalita' di cui all'articolo 16, comma 4.
4. Con la contrattazione di cui all'articolo 11,
nell'ambito delle risorse ad essa destinate, sono
stabiliti:
a) il contingente massimo dei distacchi autorizzabili
per ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento
militare nonche' il numero massimo annuo dei permessi
retribuiti per i rappresentanti delle associazioni
rappresentative;
b) la misura dei permessi e delle aspettative
sindacali non retribuiti che possono essere concessi ai
rappresentanti sindacali.
5. La ripartizione del contingente dei distacchi
sindacali e dei permessi retribuiti tra le associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari e'
effettuata con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione ai sensi dell'articolo 16, comma 4.
6. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale
non retribuita sono presentate dalle associazioni
professionali a carattere sindacale tra militari
rappresentative alla Forza armata o alla Forza di polizia a
ordinamento militare cui appartiene il personale
interessato, la quale, accertati i requisiti oggettivi
previsti dalla presente legge, provvede, entro il termine
massimo di trenta giorni dalla richiesta, a darne
comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero della
difesa o, per il personale del Corpo della guardia di
finanza, al Ministero dell'economia e delle finanze, per i
conseguenti provvedimenti di stato.
7. Le associazioni professionali a carattere sindacale
tra militari possono procedere alla revoca dei distacchi e
delle aspettative in ogni momento, comunicandola alla Forza
armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di
riferimento nonche' al Ministero della difesa o al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Dipartimento
della funzione pubblica per i provvedimenti conseguenti. Le
variazioni relative ai distacchi e alle aspettative devono
essere comunicate entro il 31 gennaio di ogni anno.
8. Sono vietati l'utilizzo della ripartizione dei
distacchi in forma compensativa nonche' il loro utilizzo in
forma frazionata.
9. I distacchi e le aspettative sindacali non
retribuite non possono durare piu' di tre anni. Nessun
militare puo' essere posto in distacco o in aspettativa
sindacale non retribuita piu' di cinque volte. Tra ciascun
distacco o aspettativa sindacale non retribuita deve
intercorrere almeno un triennio di servizio effettivo.
10. I dirigenti delle associazioni professionali a
carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi
dell'articolo 13, che intendono fruire dei permessi
sindacali di cui al presente articolo, devono darne
comunicazione scritta al proprio comandante, individuato
nell'autorita' deputata alla concessione della licenza,
almeno cinque giorni prima o, in casi eccezionali, almeno
48 ore prima, tramite l'associazione di appartenenza avente
titolo. Il comandante autorizza il permesso sindacale salvo
che non ostino prioritarie e improcrastinabili esigenze di
servizio e sempre che venga garantita la regolare
funzionalita' del servizio.
11. E' vietata ogni forma di cumulo dei permessi
sindacali, giornalieri od orari.
12. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di
cui al presente articolo deve essere certificata entro tre
giorni all'autorita' individuata ai sensi del comma 10 da
parte dell'associazione professionale a carattere sindacale
tra militari che ha chiesto e utilizzato il permesso.
13. I permessi sindacali di cui al presente articolo
sono equiparati al servizio. Tenuto conto della
specificita' delle funzioni istituzionali e della
particolare organizzazione delle Forze armate e delle Forze
di polizia a ordinamento militare, i permessi sono
autorizzati in misura corrispondente al turno di servizio
giornaliero e non possono superare mensilmente, per ciascun
rappresentante sindacale, nove turni giornalieri di
servizio.
14. Per i permessi sindacali retribuiti di cui al
presente articolo e' corrisposto il trattamento economico
corrispondente a quello di servizio, con esclusione delle
indennita' e dei compensi per il lavoro straordinario e di
quelli collegati all'effettivo svolgimento delle
prestazioni.
15. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
un decreto legislativo per disciplinare le particolari
limitazioni all'esercizio dell'attivita' di carattere
sindacale da parte del personale impiegato in attivita'
operativa, addestrativa, formativa ed esercitativa, anche
fuori del territorio nazionale, inquadrato in contingenti o
a bordo di unita' navali ovvero distaccato individualmente,
secondo il seguente principio e criterio direttivo:
consentire l'esercizio e la tutela dei diritti sindacali
del personale militare salvaguardando le preminenti
esigenze di funzionalita', sicurezza e prontezza operativa
correlate alle specifiche operazioni militari.
16. Il decreto legislativo di cui al comma 15 e'
adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione, sentite le
associazioni professionali a carattere sindacale tra
militari rappresentative a livello nazionale ai sensi
dell'articolo 13 e previa acquisizione del parere del
Consiglio di Stato, da rendere nel termine di trenta giorni
dalla data di trasmissione dello schema del decreto
legislativo, decorso il quale il Governo puo' comunque
procedere. Lo schema del decreto legislativo, corredato di
relazione tecnica, e' successivamente trasmesso alle Camere
per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari
competenti per materia e per i profili finanziari, che si
pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di
trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo puo'
essere comunque adottato. Se il termine previsto per il
parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del
termine previsto al comma 15 o successivamente, la scadenza
di quest'ultimo e' prorogata di novanta giorni. Il Governo,
qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari,
trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei
necessari elementi integrativi di informazione e
motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono
esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine
di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione.
Decorso tale termine, il decreto legislativo puo' comunque
essere adottato.
17. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
del decreto legislativo di cui al comma 15, il Governo puo'
adottare, nel rispetto del principio e criterio direttivo e
della procedura di cui ai commi 15 e 16, uno o piu' decreti
legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.
18. Dall'attuazione della delega di cui al comma 15 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.»
«Art. 16 (Delega al Governo per il coordinamento
normativo e regolamenti di attuazione). - 1. Il Governo e'
delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti
legislativi per il coordinamento normativo delle
disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.
195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, come modificato dall'articolo 5, comma 5,
della presente legge, e del codice dell'ordinamento
militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.
66, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) abrogazione delle disposizioni legislative e
regolamentari che disciplinano gli istituti della
rappresentanza militare;
b) novellazione del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al fine di inserirvi le
disposizioni della presente legge;
c) modificazioni e integrazioni normative
necessarie per il coordinamento delle disposizioni
contenute nelle leggi, negli atti aventi forza di legge,
nei regolamenti e nei decreti con le norme della presente
legge;
d) semplificazione e maggiore efficienza delle
procedure di contrattazione del comparto sicurezza e
difesa, attraverso la previsione di un primo livello di
negoziazione nel quale regolare gli aspetti comuni a tutte
le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento
militare, nonche' di un secondo livello attraverso cui
regolare gli aspetti piu' caratteristici delle singole
Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare, ivi
compresa la distribuzione della retribuzione accessoria e
di produttivita';
e) istituzione di un'area negoziale per il
personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di
polizia a ordinamento militare, nel rispetto del principio
di equiordinazione con le Forze di polizia a ordinamento
civile. L'istituzione dell'area negoziale di cui al
precedente periodo avviene nel rispetto dei vincoli
previsti dall'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio
2017, n. 95, e nell'ambito delle risorse previste a
legislazione vigente per la sua attuazione.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma
1, corredati di relazione tecnica, sono sottoposti al
parere delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro
trenta giorni dalla trasmissione.
3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, e' adottato il regolamento di
attuazione della presente legge.
4. Con decreto adottato dal Ministro per la pubblica
amministrazione, sentiti i Ministri della difesa e
dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle rispettive
competenze, e le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari, e' determinato, nel limite massimo
fissato ai sensi dell'articolo 9, comma 4, il contingente
dei distacchi e dei permessi sindacali per ciascuna Forza
armata e Forza di polizia a ordinamento militare, da
ripartire tra le associazioni professionali a carattere
sindacale tra militari con criterio proporzionale, sulla
base della rappresentativita' calcolata ai sensi
dell'articolo 13.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, il
Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri
direttivi e della procedura di cui al presente articolo,
uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive.
6. Dall'attuazione della delega di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.»
 
Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8
NOVEMBRE 2022, N. 169

All'articolo 1:
al comma 3, la parola: «derivano» e' sostituita dalle seguenti: «devono derivare».
Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«Art. 1-bis (Integrazione dei settori di spesa nei contratti relativi alle missioni internazionali). - 1. All'articolo 538-bis, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "a partire dal 1° gennaio di ciascun anno, i servizi di assicurazione e di trasporto, l'approvvigionamento di carbolubrificanti, la manutenzione di mezzi, sistemi d'arma e apparati di telecomunicazione" sono sostituite dalle seguenti: ", i servizi di assicurazione, di trasporto e di vettovagliamento, gli interventi infrastrutturali, l'approvvigionamento di carbolubrificanti e di munizionamento, nonche' l'acquisto e la manutenzione di equipaggiamenti, mezzi, sistemi d'arma, sistemi per il comando e controllo, sistemi per le comunicazioni, sistemi per la raccolta informativa, sistemi per la ricognizione e sorveglianza, sistemi cyber e impianti di telecomunicazioni, comprensivi delle scorte,";
b) dopo le parole: "il Ministero della difesa e' autorizzato ad avviare," e' inserita la seguente: "anche".
Art. 1-ter (Acquisizioni di beni e cessioni a titolo gratuito nell'ambito delle attivita' di politica militare). - 1. Nel capo III del titolo II del libro terzo del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 544 e' aggiunto il seguente:
"Art. 544-bis (Acquisizioni nell'ambito delle attivita' di politica militare). - 1. Per le iniziative aventi finalita' di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, nonche' per le iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani, il Ministero della difesa, nel rispetto delle disposizioni in materia di contratti pubblici e nei limiti delle risorse assegnate, e' autorizzato, per la successiva cessione a titolo gratuito, all'acquisizione dei materiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera o), del regolamento, e di servizi nonche' alla realizzazione di lavori e opere, ad esclusione dei materiali di cui all'articolo 2 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. Con uno o piu' provvedimenti del Capo di stato maggiore della difesa e' definito l'elenco dei materiali, dei servizi, dei lavori e delle opere di cui al comma 1, anche ai fini delle procedure in materia di scarico contabile".
Art. 1-quater (Disposizioni in materia di maestri direttori delle bande della Polizia di Stato e della Guardia di finanza). - 1. All'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio del maestro direttore fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".
2. Agli oneri finanziari derivanti dal comma 1 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facolta' assunzionali della Polizia di Stato disponibili a legislazione vigente, nei limiti della durata del trattenimento in servizio di cui al medesimo comma 1.
3. All'articolo 25 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. Il maestro direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantunesimo anno di eta' se ricopre il grado di colonnello, ovvero del sessantesimo anno di eta' se ricopre un grado inferiore. Il maestro vice direttore della banda della Guardia di finanza cessa dal servizio permanente al compimento del sessantesimo anno di eta'";
b) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
"2-bis. Il Comandante Generale puo' disporre, di anno in anno, il trattenimento in servizio permanente del maestro direttore della banda della Guardia di finanza che ha raggiunto il limite di eta' di cui al comma 2, fino al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'".
4. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche al maestro direttore della banda della Guardia di finanza in servizio permanente alla data del 1° dicembre 2022. Qualora alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto l'ufficiale di cui al primo periodo risulti cessato dal servizio per limiti di eta' e richiamato ai sensi dell'articolo 986 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, lo stesso puo' essere riammesso nel servizio permanente a decorrere dalla data di collocamento in congedo e nel medesimo grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio.
5. Agli oneri finanziari derivanti dai commi 3 e 4 si provvede a valere sulle risorse destinate alle facolta' assunzionali della Guardia di finanza disponibili a legislazione vigente, nei limiti della spesa connessa alla prosecuzione del servizio ai sensi della lettera a) del comma 3 e alla durata del trattenimento in servizio di cui alla lettera b) del medesimo comma 3».
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: «del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: «e fatto salvo quanto stabilito dal comma 1-bis del presente articolo», le parole: «con le medesime procedure di cui all'articolo 2» sono sostituite dalle seguenti: «con le procedure di cui al medesimo articolo 2» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «E' fatta salva, in ogni caso, la facolta' del Commissario ad acta per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del servizio sanitario regionale della regione Calabria di nominare i direttori generali degli enti del servizio sanitario regionale, con le procedure previste dal decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171»;
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Il Commissario ad acta, nell'esercizio delle proprie funzioni, puo' avvalersi, per il medesimo periodo di cui al comma 1, della collaborazione dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181. La collaborazione e' prestata, nell'ambito delle attivita' di competenza dell'Agenzia delle entrate e previa stipula di un'apposita convenzione tra la regione Calabria e l'Agenzia delle entrate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1-ter. All'articolo 16-septies, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dopo le parole: "Dipartimento tutela della salute, servizi sociali e socio-sanitari della Regione Calabria e" sono inserite le seguenti: "l'Azienda per il governo della sanita' della Regione Calabria - Azienda Zero, nonche' presso".
1-quater. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 16-septies del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono premesse le seguenti parole: "per le finalita' del presente comma e"»;
al comma 2, le parole: «dell'AGENAS, come approvato in occasione del rendiconto generale annuale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), come accertato in sede di approvazione del rendiconto generale annuale»;
al comma 3, le parole: «disposizioni recate dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di cui al presente articolo»;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In ottemperanza alla sentenza della Corte costituzionale n. 228 dell'11 novembre 2022, al fine di concorrere all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nonche' di assicurare il rispetto della direttiva europea sui tempi di pagamento e l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari della regione Calabria, non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. I pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale effettuati prima della data di entrata in vigore della legge 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione in legge del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, non producono effetti dalla suddetta data e non vincolano gli enti del servizio sanitario regionale e i tesorieri, i quali possono disporre, per il pagamento dei debiti, delle somme agli stessi trasferite a decorrere dalla medesima data. Le disposizioni del presente comma si applicano fino al 31 dicembre 2023 e non sono riferite ai crediti risarcitori da fatto illecito e retributivi da lavoro.
3-ter. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Quando, per sopravvenute ragioni soggettive od oggettive, e' necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalita' di cui al presente comma anche oltre i termini di cui al primo e al secondo periodo"».
All'articolo 3:
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Dalla scadenza del termine di cui al comma 1, la Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) e il Comitato prezzi e rimborso (CPR) sono soppressi e le relative funzioni sono attribuite ad una commissione unica denominata Commissione scientifica ed economica del farmaco (CSE). La Commissione e' costituita da dieci componenti, nominati nel rispetto dei criteri e con le modalita' individuati con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso decreto sono disciplinate le modalita' di nomina e le funzioni del presidente dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), quale organo e rappresentante legale dell'Agenzia, nonche' del direttore amministrativo e del direttore tecnico-scientifico istituiti dall'articolo 13, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
1-ter. A decorrere dalla data di efficacia del provvedimento di nomina del primo presidente dell'AIFA, all'articolo 48, comma 4, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera a) e' abrogata;
b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
"b) il consiglio di amministrazione costituito dal presidente e da quattro componenti, di cui due designati dal Ministro della salute e due dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano".
1-quater. All'articolo 13, comma 1-bis, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, le parole: "del direttore generale" sono soppresse.
1-quinquies. Dall'attuazione dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
alla rubrica sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, loro successiva soppressione e istituzione della Commissione scientifica ed economica del farmaco».
Al titolo, dopo le parole: «presso l'AIFA» sono aggiunte le seguenti: «e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia».