Gazzetta n. 302 del 28 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 5 luglio 2022
Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Farmacista - Classe LM-13. (Decreto n. 651/2022).


IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA

di concerto con

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio;
Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale, nella Tabella delle classi di laurea magistrale, prevede la LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale;
Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli articoli 1 e 3;
Visto in particolare il secondo comma del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresi' disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'art. 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice»;
Visto il decreto del segretario generale n. 1946 del 23 novembre 2020, come modificato dal decreto del segretario generale n. 98 del 31 gennaio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla revisione della LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale;
Vista la nota del direttore generale prot. n. 3282 del 4 febbraio 2022 con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro;
Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro;
Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022;
Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022;
Sentite le rappresentanze nazionali dell'ordine professionale, come previsto dall'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 163 del 2021;
Ritenuto di adeguare l'ordinamento didattico della Classe LM-13 alle sopracitate disposizioni normative;

Decreta:

Art. 1

Abilitazione all'esercizio della professione di farmacista

1. Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione.
 
Art. 2

Tirocinio pratico-valutativo

1. Il tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) e' un percorso formativo a carattere professionalizzante finalizzato all'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento delle attivita' del farmacista nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
2. Sulla base di quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lettera b), della direttiva 2005/36/CE, i corsi di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'art. 1 comprendono un periodo di sei mesi, anche non continuativi, di tirocinio professionale da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico e/o una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali posti sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attivita' di tirocinio e' svolta per non piu' di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 da svolgersi presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 crediti formativi universitari (di seguito, CFU).
3. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria e, in coerenza con le finalita' del tirocinio stesso, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attivita' della struttura ospitante. Il TPV comprende contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attivita' del farmacista, compresi indicativamente i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati ed integrati in un apposito protocollo stipulato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani e dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane (di seguito, CRUI), sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Il protocollo definisce altresi' le modalita' di attivazione, di svolgimento e di valutazione del tirocinio.
4. La presenza in farmacia avviene nei giorni in cui la farmacia presta servizio e con l'assistenza del tutor professionale.
5. Per l'attivazione del TPV, il Dipartimento a cui afferisce il corso o la competente struttura di raccordo stipulano una specifica convenzione con l'Ordine provinciale dei farmacisti o con l'azienda sanitaria locale od ospedaliera di riferimento della farmacia, sulla base del protocollo di cui al comma 3.
6. Il tirocinio puo' essere svolto anche all'estero, previa verifica di conformita' dei contenuti didattici con le vigenti normative e previa autorizzazione da parte dell'universita', sentito l'Ordine professionale territorialmente competente. Il tirocinio di cui al presente comma puo' essere inserito in programmi di mobilita' internazionale, in entrata o in uscita, o in accordi bilaterali tra universita'.
7. Il TPV puo' essere svolto, anche per periodi non continuativi in ogni caso non inferiori a un mese, in un numero di sedi ospitanti non superiore a tre. Il numero di tirocinanti accolti dalla farmacia e' pari al rapporto massimo di un tirocinante per ogni farmacista strutturato a tempo pieno.
8. Ai fini dell'accesso al TPV lo studente deve essere in possesso dei seguenti requisiti minimi:
a) aver acquisito almeno 160 CFU ed essere iscritto almeno al quarto anno del corso di laurea;
b) aver superato due esami caratterizzanti, di cui uno di Chimica farmaceutica (SSD CHIM/08) e uno di Farmacologia (SSD BIO/14);
c) aver almeno frequentato uno dei corsi di Tecnologia farmaceutica (SSD CHIM/09);
d) aver acquisito la disponibilita' allo svolgimento dell'attivita' formativa da parte del responsabile della farmacia ospitante e/o della farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali nonche' del tutor professionale e del tutor accademico;
e) aver ritirato presso l'ateneo il «Diario del tirocinante», predisposto su modello conforme a quello approvato dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani d'intesa con la CRUI.
9. L'Ordine dei Farmacisti, nel cui ambito territoriale ha sede la farmacia ospitante, la farmacia ospedaliera oppure i servizi farmaceutici territoriali, vigila sul regolare svolgimento dell'attivita' di tirocinio.
10. La formazione del tirocinante puo' essere integrata con la partecipazione, su base volontaria, a seminari formativi organizzati dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani.
11. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante:
a) indossa il camice bianco con un cartellino identificativo indicante la qualificazione di tirocinante, rilasciato dall'Ordine professionale della provincia nel cui territorio e' ubicata la farmacia ospitante;
b) fornisce al tutor professionale, con cadenza periodica, una reportistica dell'attivita' svolta, al fine di consentire la verifica dell'apprendimento e l'aggiornamento del diario del tirocinante;
c) si attiene alle norme di tutela della privacy, garantendo la riservatezza per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.
12. Il Consiglio di Corso di studio assegna a ciascuno studente un «tutor accademico». Il «tutor accademico» e' il docente incaricato di seguire lo studente nel percorso di TPV, interagendo con il «tutor professionale» ai fini di un miglior espletamento delle attivita' di tirocinio.
13. Il «tutor professionale» e' un farmacista iscritto all'albo con almeno due anni di attivita' professionale, designato dal titolare o direttore della farmacia ospitante e/o direttore della farmacia ospedaliera o dei servizi farmaceutici territoriali e dipendente della stessa, che ha la responsabilita' di seguire e assistere direttamente il tirocinante durante la pratica professionale, garantendo l'osservanza delle modalita' di svolgimento del tirocinio. Il tutor professionale svolge i seguenti compiti:
a) seguire lo studente nel tirocinio ed interagire con il tutor accademico per il miglior espletamento del tirocinio medesimo;
b) concordare con il tirocinante l'orario giornaliero del tirocinio in farmacia, le eventuali variazioni dell'orario e le modalita' pratiche di svolgimento;
c) curare e accertare che il tirocinio sia svolto in modo appropriato;
d) certificare sul «Diario del tirocinante» l'effettivo impegno orario del tirocinante, trascrivere una sintesi periodica dell'attivita' svolta e una valutazione complessiva delle attivita' svolte.
14. Al termine dell'attivita' formativa semestrale, il «Diario del tirocinante», debitamente vistato dall'Ordine professionale e dal tutor accademico, e' presentato dal tirocinante all'ateneo di appartenenza.
15. L'acquisizione dei 30 CFU di tirocinio pratico valutativo e' condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale.
 
Art. 3

Prova pratica valutativa

2. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (di seguito, PPV) che precede la discussione della tesi di laurea.
3. La PPV ha lo scopo di verificare le competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio e di accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione e verte sugli ambiti previsti dall'art. 2, comma 3.
4. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed e' costituita da almeno quattro membri. I membri della commissione sono, per la meta', docenti universitari, di cui uno con funzione di Presidente, designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso di studi, e, per l'altra meta', farmacisti designati dall'Ordine professionale territorialmente competente, iscritti da almeno cinque anni al relativo Albo professionale.
4. Gli studenti che conseguono il giudizio di idoneita' alla PPV accedono alla discussione della tesi di laurea. In sede di discussione della tesi partecipano non piu' di due membri designati dall'Ordine professionale e in esito alla discussione e' conferito il titolo abilitante all'esercizio della professione di farmacista, fermo restando il rispetto dei principi di cui agli articoli 42 e 43 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.
 
Art. 4

Adeguamento della disciplina della classe LM-13

1. Gli obiettivi formativi qualificanti LM-13 Classe delle lauree magistrali in Farmacia e farmacia industriale di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, sono integrati come segue:
a) prima del periodo: «I laureati nei corsi di laurea magistrale della classe sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorica e pratica necessarie all'esercizio della professione di farmacista e per operare, quale esperto del farmaco e dei prodotti per la salute (cosmetici, dietetici e nutrizionali, erboristici, diagnostici e chimico-clinici, presidi medico-chirurgici, articoli sanitari, ecc.), nei relativi settori» e' aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in farmacia e farmacia industriale - classe LM-13 abilita all'esercizio della professione di farmacista. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione tecnica del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea.»;
b) i periodi: «In osservanza alle direttive europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni, e comprendono un periodo di almeno sei mesi di tirocinio professionale presso una farmacia aperta al pubblico, o in un ospedale sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico, per non meno di 30 CFU. Relativamente alla definizione di curricula preordinati alla esecuzione delle attivita' previste dalla direttiva 85/432/CEE, i regolamenti didattici di Ateneo si conformano alle prescrizioni del presente decreto e degli art. 6, comma 3 e art. 10 comma 2 del decreto ministeriale n. 270/2004», previsti negli obiettivi formativi della classe di laurea, sono sostituiti dai seguenti: «In osservanza alle direttive europee, i corsi di laurea magistrale della classe hanno la durata di cinque anni e comprendono, anche ai sensi della legge 8 novembre 2021, n. 163, un periodo di sei mesi di Tirocinio Pratico-Valutativo (TPV) presso una farmacia aperta al pubblico e/o in una farmacia ospedaliera o presso i servizi farmaceutici territoriali, sotto la sorveglianza del servizio farmaceutico. L'attivita' di TPV deve essere svolta per non piu' di 40 ore a settimana, per un totale di 900 ore, di cui almeno 450 ore presso una farmacia aperta al pubblico, e corrisponde a 30 C.F.U. Il TPV costituisce parte integrante della formazione universitaria, si svolge attraverso la partecipazione assistita e verificata dello studente alle attivita' della struttura ospitante e deve comprendere contenuti minimi ineludibili di valenza tecnico-scientifica e pratico-operativa dell'attivita' del farmacista, compresi i seguenti ambiti: deontologia professionale; conduzione e svolgimento del servizio farmaceutico; somministrazione/dispensazione, conservazione e preparazione dei medicinali; prestazioni erogate nell'ambito del SSN; informazione ed educazione sanitaria della popolazione; gestione imprenditoriale della farmacia e tutti i servizi previsti dalla normativa vigente. Tali ambiti sono specificati e integrati in un apposito protocollo predisposto dalla Federazione degli Ordini dei farmacisti italiani d'intesa con la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, sentito il Consiglio universitario nazionale e la Conferenza delle scienze del farmaco. Relativamente alla definizione di curricula preordinati alla esecuzione delle attivita' previste dalla direttiva 2005/36/CE, i regolamenti didattici di Ateneo si conformano alle prescrizioni del presente decreto nonche' dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 10, comma 2, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270».
 
Art. 5
Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi
percorsi formativi

1. L'adeguamento da parte delle universita' dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi dell'art. 3, comma 3, e dell'art. 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio.
2. Coloro che, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, risultano iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Farmacia e farmacia industriale del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-13 come modificata dal presente decreto. Le attivita' di tirocinio professionale eventualmente gia' svolte possono essere riconosciute dalle universita', d'intesa con l'Ordine professionale competente, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del tirocinio pratico-valutativo di cui all'art. 2.
Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 luglio 2022

Il Ministro dell'universita'
e della ricerca
Messa Il Ministro della salute
Speranza

Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2056