Gazzetta n. 302 del 28 dicembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 5 luglio 2022 |
Attuazione degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163 - Laurea magistrale a ciclo unico abilitante alla professione di Medico veterinario - Classe LM-42. (Decreto n. 652/2022). |
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IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e in particolare l'art. 1 che istituisce il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli articoli 2, comma 1, n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; Visto l'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509», e in particolare l'art. 11, relativo ai regolamenti didattici dei corsi di studio; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, recante «Determinazione delle classi di laurea magistrale», il quale, nella Tabella delle classi di laurea magistrale, prevede la LM-42 Classe delle lauree magistrali in medicina veterinaria; Vista la legge 8 novembre 2021, n. 163, recante «Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti», e in particolare gli artt. 1 e 3; Visto in particolare il secondo comma del citato art. 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, secondo cui «sono altresi' disciplinate, di concerto con il Ministro vigilante sull'ordine o sul collegio professionale e sentite le rappresentanze nazionali del rispettivo ordine o collegio professionale, le modalita' di svolgimento e di valutazione del tirocinio pratico-valutativo, ivi compresa la determinazione dei crediti formativi universitari di cui all'art. 1, comma 2, e della prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio, nonche' la composizione paritetica della commissione giudicatrice»; Visto il decreto del direttore generale n. 112 del 4 febbraio 2022, di costituzione del tavolo tecnico di lavoro finalizzato alla formulazione di proposte attuative delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163; Vista la nota del direttore generale prot. n. 3892 dell'11 febbraio 2022, con la quale, ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 8 novembre 2021, n. 163, sono stati designati i componenti del predetto tavolo tecnico di lavoro; Ritenuto di far propria la proposta elaborata dal tavolo tecnico di lavoro; Sentito il Consiglio universitario nazionale, il quale ha espresso il proprio parere nell'adunanza del 24 marzo 2022; Sentito il Consiglio superiore di sanita', il quale ha espresso il proprio parere nella seduta del 10 maggio 2022; Sentita la rappresentanza nazionale dell'ordine professionale, come previsto dall'art. 3, comma 2, della predetta legge n. 163 del 2021; Ritenuto di adeguare l'ordinamento didattico della Classe LM-42 alle sopracitate disposizioni normative;
Decreta:
Art. 1
Abilitazione all'esercizio della professione di medico veterinario.
1. Ai sensi degli artt. 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria - classe LM-42 abilita all'esercizio della professione di Medico veterinario. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. |
| Art. 2
Tirocinio pratico-valutativo.
1. Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti previste per la classe di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria - classe LM-42 almeno trenta crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio pratico-valutativo (di seguito, TPV) interno ai corsi di studio. 2. Il TPV e' finalizzato all'acquisizione di competenze ed abilita' professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione Medico veterinaria, in conformita' con le «competenze del primo giorno» stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea. In particolare, lo studente acquisisce competenze pratico-professionalizzanti nei seguenti settori: clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici; sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito. 3. Gli obiettivi di apprendimento del periodo di tirocinio, individuati mediante convenzione sottoscritta dalla Conferenza dei rettori delle universita' italiane e dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani, sentita la Conferenza dei direttori di Dipartimento di Medicina veterinaria, sono esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio. 4. Ogni CFU del TPV e' pari a venticinque ore di attivita', di cui almeno diciotto riservate ad attivita' pratiche. Le restanti ore sono di autoapprendimento («self-directed learning»). 5. Lo studente agisce in prima persona sotto la supervisione del tutor. La mera osservazione dell'esecuzione di manualita' effettuate da altri non e' attivita' di tirocinio. 6. Il tirocinio e' svolto, sotto la supervisione di un tutor, sia in ambiente accademico («intramurario») sia nei luoghi dove si esercita la professione («extramurario»). Il tirocinio extramurario puo' essere svolto in Italia o all'estero, presso enti o istituti di ricerca, laboratori, aziende private o amministrazioni pubbliche, strutture e servizi veterinari del Sistema sanitario nazionale, previa convenzione stipulata dall'ateneo. L'attivita' di tirocinio extramuraria prevede la responsabilita' di un tutor individuato in un Medico veterinario che svolge la professione. Per il Medico veterinario professionista che agisce da tutor degli studenti per l'attivita' extramuraria e' prevista una formazione finalizzata a fornire competenze di base sui concetti di esecuzione e valutazione della didattica pratica. L'attivita' di tirocinio e' svolta in piccoli gruppi di studenti ed e' orientata all'acquisizione di abilita' e competenze professionali. 7. Lo studente compila un libretto che contiene l'elenco delle presenze e delle abilita' e competenze da acquisire. Il tutor appone la firma che verifica e certifica le abilita' all'atto dello svolgimento della relativa attivita'. La firma finale del docente responsabile di una specifica area di tirocinio certifica l'avvenuto svolgimento di quell'area di tirocinio. 8. Per la certificazione da parte del docente responsabile di un'area di tirocinio, lo studente deve essere in possesso almeno dell'80 per cento delle presenze nonche' della totalita' delle abilita' previste sul libretto del tirocinio. 9. Ai fini dell'accesso alla prova pratica valutativa di cui all'art. 3, lo studente deve avere acquisito la certificazione di avvenuto svolgimento da parte dei docenti responsabili di ciascuna area di tirocinio previsto dal regolamento didattico. |
| Art. 3
Prova pratica valutativa.
1. L'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale di cui all'art. 1 comprende lo svolgimento di una prova pratica valutativa (di seguito PPV) che precede la discussione della tesi di laurea. 2. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze ed abilita' di cui all'art. 2, commi 2 e 3, acquisite durante il periodo di tirocinio e necessarie al neolaureato per affrontare il primo giorno di lavoro (c.d. «Day-one skills/competences»). 3. Le universita' sedi del corso della laurea magistrale a ciclo unico in medicina veterinaria assicurano lo svolgimento della PPV almeno tre volte durante l'anno solare. 4. I syllabi contenenti gli obiettivi della PPV nonche' gli argomenti su cui essa viene effettuata sono individuati dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani d'intesa con la Conferenza dei rettori delle universita' italiane, sentita la Conferenza dei direttori di Dipartimento di medicina veterinaria. Ciascun syllabus indica con chiarezza i contenuti su cui lo studente si prepara per lo svolgimento della PPV. 5. La PPV e' strutturata in tre parti, una per ciascuna filiera professionalizzante: a) clinica degli animali da compagnia, cavallo ed animali esotici; b) sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; c) produzioni animali e medicina degli animali da reddito. 6. La PPV puo' essere strutturata come prova OSCE (Objective Structured Clinical Examination) per quanto applicabile. 7. La commissione giudicatrice della PPV ha composizione paritetica ed e' composta da almeno sei membri. I membri della commissione giudicatrice sono, per la meta', docenti universitari designati dal Dipartimento a cui afferisce il corso ed individuati preferibilmente tra quei docenti che possiedono l'iscrizione all'albo degli Ordini professionali, uno dei quali con funzione di Presidente, e, per l'altra meta', da professionisti di comprovata esperienza, anche in tema di formazione, designati dalle rappresentanze territorialmente competenti dell'Ordine dei medici verinari. 8. Ai fini del superamento della PPV lo studente consegue un giudizio di idoneita', che non concorre a determinare il voto di laurea, e accede alla discussione della tesi di laurea. |
| Art. 4
Adeguamento della disciplina della classe LM-42
1. Gli obiettivi formativi qualificanti LM-42 Classe delle lauree magistrali in medicina veterinaria di cui alle tabelle allegate al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 luglio 2007, n. 157, sono integrati come segue: a) prima del periodo «I laureati nei corsi di laurea magistrale in medicina veterinaria sono dotati delle basi scientifiche e della preparazione teorico-pratica necessarie all'esercizio della professione medico veterinaria ed in possesso delle basi metodologiche e culturali necessarie alla formazione permanente, nonche' dei fondamenti metodologici della ricerca scientifica.» e' aggiunto il seguente periodo: «Ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 8 novembre 2021, n. 163, l'esame finale per il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria (classe LM-42) abilita all'esercizio della professione di Medico veterinario. A tal fine il predetto esame finale comprende lo svolgimento di una Prova pratica valutativa (PPV) delle competenze professionali acquisite con il tirocinio interno ai corsi di studio, volta ad accertare il livello di preparazione del candidato per l'abilitazione all'esercizio della professione, che precede la discussione della tesi di laurea. La PPV ha lo scopo di verificare l'acquisizione delle competenze ed abilita' professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformita' con le «competenze del primo giorno» stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea vigente. I syllabi contenenti gli obiettivi della PPV nonche' gli argomenti su cui essa viene effettuata sono individuati dalla Federazione nazionale ordini veterinari italiani d'intesa con la Conferenza dei rettori delle Universita' italiane, sentita la Conferenza dei direttori di Dipartimento di Medicina veterinaria. Ai fini del superamento della PPV gli studenti devono acquisire un giudizio di idoneita' a seguito del quale accedono alla discussione della tesi di laurea. I laureati della classe devono raggiungere le competenze previste dallo specifico profilo professionale.»; b) il periodo «I laureati della classe magistrale potranno acquisire specifiche professionalita' medico-veterinarie avendo svolto un tirocinio pratico, per un periodo non inferiore a trenta CFU, svolto in periodi prestabiliti dalla struttura didattica, ma preferibilmente nell'ultimo anno, presso universita' o in riconosciute strutture pubbliche (aziende sanitarie locali, istituti zooprofilattici) o private (accreditate dagli organi accademici competenti).» previsto negli obiettivi formativi della classe di laurea, e' sostituito dai seguenti: «Nell'ambito delle attivita' formative professionalizzanti almeno trenta Crediti formativi universitari (CFU) sono acquisiti con lo svolgimento di un Tirocinio pratico-valutativo (TPV) interno ai corsi di studio. Il TPV e' finalizzato all'acquisizione di competenze ed abilita' professionalizzanti nelle diverse filiere in cui si esplica la professione medico veterinaria, in conformita' con le «competenze del primo giorno» stabilite dalla European Association of Establishments for Veterinary Education e con la normativa europea vigente. In particolare, lo studente deve acquisire competenze pratico-professionalizzanti nei seguenti settori: clinica degli animali da compagnia, del cavallo e degli animali esotici; sanita' pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; produzioni animali e medicina degli animali da reddito. Gli obiettivi di apprendimento derivanti dalla frequentazione del periodo di TPV, individuati nell'ambito di una convenzione tra Conferenza dei rettori delle Universita' italiane e Federazione nazionale ordini veterinari italiani, sentita la Conferenza dei direttori di Dipartimento di Medicina veterinaria, sono esplicitati nei regolamenti didattici dei corsi di studio». |
| Art. 5 Adeguamento dei regolamenti didattici di Ateneo e passaggio ai nuovi percorsi formativi
1. L'adeguamento da parte delle universita' dei regolamenti didattici di Ateneo ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 6, comma 1, della legge 8 novembre 2021, n. 163, si applica a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali, previa positiva valutazione, ai sensi della normativa vigente, dell'accreditamento dei medesimi corsi di studio. 2. Coloro che a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di adozione dei decreti rettorali risultano iscritti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina veterinaria del previgente ordinamento didattico non abilitante possono optare per il passaggio al nuovo percorso abilitante afferente alla classe di laurea magistrale a ciclo unico LM-42 come modificata dal presente decreto. Le attivita' di tirocinio professionale eventualmente gia' svolte potranno essere riconosciute dalle universita', d'intesa con l'Ordine professionale competente, su richiesta dello studente, ai fini del completamento del TPV di cui all'art. 2. Il presente decreto e' inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 luglio 2022
Il Ministro dell'universita' e della ricerca Messa Il Ministro della salute Speranza
Registrato alla Corte dei conti il 29 luglio 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dell'istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero della cultura, del Ministero della salute, n. 2040 |
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