Gazzetta n. 302 del 28 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY
DECRETO 6 dicembre 2022
Scioglimento, senza nomina del commissario liquidatore, di trentadue societa' cooperative.


IL DIRETTORE GENERALE
per la vigilanza sugli enti cooperativi e sulle societa'

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 17 luglio 1975, n. 400;
Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;
Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile che prevede lo scioglimento d'autorita' degli enti cooperativi che non hanno depositato il bilancio d'esercizio per piu' di due anni;
Visto altresi' il decreto del Ministero dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 per cui, ai fini dello scioglimento d'ufficio ex art. 2545-septiesdecies del codice civile, non si procede alla nomina del commissario liquidatore «laddove il totale dell'attivo patrimoniale, purche' composto solo da poste di natura mobiliare, dell'ultimo bilancio approvato dagli organi sociali risulti inferiore ad euro 25.000,00»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale e' stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le societa' del Ministero dello sviluppo economico;
Visto l'art. 2 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy;
Considerato che, laddove presente, e' stato visionato l'ultimo bilancio di esercizio presentato e che per lo stesso non si e' rilevata la presenza di beni immobili;
Considerato che per tutte le cooperative inserite nell'elenco allegato al presente decreto e' stato effettuato l'accesso al sistema Sister che ha fornito esito negativo in merito all'esistenza di valori catastali;
Considerato che l'obbligo di cui all'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e' stato assolto dando comunicazione dell'avvio del procedimento;
Considerato che, ai sensi dell'art. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in data 21 ottobre 2021 e' stato pubblicato sul portale istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy l'avviso dell'avvio del procedimento di scioglimento per atto d'autorita' senza nomina del commissario liquidatore di trentadue societa' cooperative, essendosi resa necessaria tale pubblicazione in quanto molti dei destinatari sono risultati privi di domicilio digitale valido;
Rilevato che nessuno dei soggetti interessati ha fatto pervenire memorie e altra documentazione in merito all'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di commissario liquidatore;
Considerato che dagli accertamenti effettuati, le cooperative di cui all'allegato elenco, si trovano nelle condizioni previste dalla sopra citata disposizione;

Decreta:

Art. 1

E' disposto lo scioglimento senza nomina del liquidatore di trentadue societa' cooperative riportate nell'allegato elenco, parte integrante del decreto.
 
Allegato

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Avverso il presente provvedimento e' possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.
Roma, 6 dicembre 2022

Il direttore generale: Vitale