Gazzetta n. 303 del 29 dicembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 7 novembre 2022 |
Disposizioni attuative del regolamento (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori e all'attivita' di supervisione dell'autorita' competente. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013; Visti in particolare gli articoli 8 e 9 del regolamento (UE) 2021/2116 concernenti i requisiti e le funzioni dell'Autorita' competente e degli organismi pagatori; Visto il regolamento delegato (UE) 2022/127 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro; Visto in particolare l'art. 1 del regolamento delegato (UE) 2022/127 concernente condizioni di riconoscimento degli organismi pagatori; Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/128 della Commissione del 21 dicembre 2021, recante modalita' di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza; Visto in particolare l'art. 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, concernente la procedura per il riconoscimento degli organismi pagatori; Vista la linea direttrice n. 1 per il riconoscimento della Commissione europea; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante la definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali, in particolare l'art. 3; Visto il decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante la riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA - ed il riordino del sistema dei controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, cosi' come modificato dal decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 4 riguardante la ripartizione tra la funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e di concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante il codice dei contratti pubblici; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, recante il regolamento relativo ai criteri e alle modalita' per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle imprese»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 12 del 16 gennaio 2018, recante disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori, che ha abrogato i decreti ministeriali 20 ottobre 2006, 27 marzo 2007 e 17 giugno 2009; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale l'on. Francesco Lollobrigida e' stato nominato Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea del 30 gennaio 2015, prot. n. 697 con il quale e' stato confermato il riconoscimento di Agea quale organismo di coordinamento ai sensi dell'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013; Considerato che l'art. 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, prevede che l'autorita' competente designa un organismo di audit e lo incarica di eseguire un esame (riesame pre-riconoscimento) prima della concessione del riconoscimento; Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, l'organismo di audit e' un'autorita' di revisione contabile, oppure un altro organismo pubblico o privato, o un'unita' organizzativa di un'autorita', in possesso delle qualifiche, competenze e capacita' necessarie per effettuare revisioni ed indipendente dall'organismo pagatore oggetto del riconoscimento; Ritenuto necessario, ai fini di una efficace, efficiente e corretta attuazione del piano strategico nazionale della PAC, che tutti i soggetti della governance siano in grado di offrire garanzie sufficienti in ordine alle proprie funzioni, e' pertanto opportuno che tutti gli organismi pagatori siano riconosciuti per tutti i regimi di spesa che, per loro natura, non devono essere gestiti a livello nazionale; Ritenuta, quindi, necessaria la rideterminazione dell'autorita' competente all'adozione del provvedimento di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori in coerenza con la ripartizione delle competenze e delle attribuzioni discendenti dal decreto legislativo n. 165/2001 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019; Ritenuto che le modifiche apportate dai citati regolamenti unionali al quadro normativo relativo alla disciplina degli organismi pagatori rendono necessaria l'adozione di nuove modalita' e procedure; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 28 settembre 2022;
Decreta:
Art. 1
Autorita' competente
1. L'autorita' competente all'adozione dei provvedimenti di rilascio e ritiro del riconoscimento degli organismi pagatori, di cui all'art. 1, paragrafo 1 del regolamento (UE) 2022/128, e' individuata nel direttore generale per le politiche internazionali e dell'Unione europea, incardinato presso il Dipartimento delle politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale. 2. L'autorita' competente istituisce, con proprio provvedimento, un apposito gruppo di lavoro, composto da personale qualificato da acquisite conoscenze in materia di politica agricola comune, di organismi pagatori e di sistemi informativi, al fine di svolgere le attivita' propedeutiche al riconoscimento e la costante supervisione degli organismi pagatori. 3. Con il provvedimento di cui al comma 2, l'autorita' competente individua l'organizzazione e il funzionamento del gruppo e fissa il contenuto delle predette attivita'. 4. Le attivita' di cui al comma 3 riguardano il compimento delle attivita' istruttorie finalizzate al riconoscimento di nuovi organismi pagatori, l'espletamento sulla base di un'analisi del rischio di appositi audit presso gli organismi pagatori riconosciuti, la valutazione delle schede di monitoraggio trimestrali da disciplinare con apposita circolare ministeriale, l'analisi delle relazioni dell'Organismo di certificazione, della Corte dei conti europea e della Corte dei conti nazionale, degli esiti delle indagini effettuate dalla Commissione europea e di ogni altro elemento informativo utile ad assicurare la costante supervisione sugli organismi pagatori ai sensi dell'art. 2 del regolamento (UE) 2022/128. |
| Allegato
Modello elenchi oneri informativi ai sensi del D.P.R. del 14 novembre 2012, n. 252
Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 2021/128 della Commissione del 21 dicembre 2021 relativamente al riconoscimento degli organismi pagatori. Oneri eliminati Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non elimina oneri informativi per il cittadino e le imprese. Oneri introdotti Denominazione dell'onere: il presente provvedimento non introduce oneri informativi per il cittadino e le imprese. |
| Art. 2
Organismo di audit
1. L'organismo di audit di cui all'art. 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/128 e' individuato, dall'autorita' competente, secondo quanto stabilito dalla normativa unionale e nazionale vigente in materia di affidamento di servizi pubblici. |
| Art. 3
Riconoscimento degli organismi pagatori
1. Le regioni prive di un proprio organismo pagatore, ai fini del riconoscimento di organismo pagatore dei servizi ed organismi dalle stesse istituiti, inoltrano, con posta elettronica certificata (PEC), apposita istanza all'autorita' competente, specificando che i regimi di spesa per i quali e' richiesto il riconoscimento di organismo pagatore sono tutti quelli che, per loro natura, non devono essere gestiti a livello nazionale. 2. Le regioni che, anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, abbiano istituito con legge regionale servizi od organismi ai fini del riconoscimento di organismo pagatore, inoltrano, con posta elettronica certificata (PEC), apposita istanza all'autorita' competente, specificando i regimi di spesa per i quali e' richiesto il riconoscimento di organismo pagatore. 3. All'istanza deve essere allegata la documentazione idonea a dimostrare la conformita' dei soggetti istanti, di cui ai commi 1 e 2, ai criteri indicati nell'Allegato I del regolamento (UE) 2022/127. In particolare: a) l'atto costitutivo dell'organismo o del servizio e, ove prescritto, lo statuto, da cui devono risultare i poteri, gli obblighi e le responsabilita' dell'organismo o del servizio, nonche' la struttura organizzativa, la definizione delle funzioni e della pianta organica con evidenza della natura giuridica dei contratti di lavoro del personale dell'organismo che dia un'adeguata garanzia di stabilita', in coerenza con il regolamento (UE) 2022/127; b) atti inerenti alle attivita' di formazione del personale, con particolare riferimento alla materia di sensibilizzazione al problema delle frodi, in linea con quanto previsto al paragrafo 1 lettera c) punto iii) dell'allegato I al regolamento (UE) 2022/127 ove si indica un sistema di misure ad hoc idonee a delineare una strategia antifrode dell'organismo pagatore; c) gli eventuali atti formali attraverso i quali si attribuisce ad altri organismi o servizi la delega di funzioni di cui al paragrafo 1 lettera d) dell'allegato I al regolamento (UE) 2022/127; d) la descrizione delle procedure amministrative, contabili e di controllo interno sulla base delle quali saranno effettuati i pagamenti in attuazione delle norme unionali; e) la descrizione delle procedure di monitoraggio per prevenire ed individuare frodi e irregolarita'; f) la descrizione delle procedure e la documentazione per i regimi di spesa per i quali si deve avere il riconoscimento; g) le disposizioni adottate per la tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea; h) gli esiti della verifica dell'organismo di coordinamento AGEA, in cui si attesta l'idoneita' del sistema informatico dell'organismo o del servizio ad assicurare il corretto e regolare flusso dei dati necessari agli adempimenti previsti dalla regolamentazione unionale; i) il sistema istituito per individuare tutti gli importi dovuti e per annotare in un registro dei debitori tutti i debiti prima che siano riscossi; j) le misure adottate e gli atti comprovanti l'assenza di conflitti di interesse; k) il mansionario. 4. Ai fini del riconoscimento, gli organismi o servizi istituiti dalle regioni si conformano ai criteri contenuti nell'Allegato I al regolamento (UE) 2022/127, nonche' alle specifiche Linee direttrici adottate dalla Commissione europea. 5. L'autorita' competente, ricevuta l'istanza provvede ad individuare l'organismo di audit di cui all'art. 2. 6. L'autorita' competente, individuato l'organismo di cui al comma 5, nei successivi cinque giorni provvede a trasmettere allo stesso la documentazione di cui al comma 3, necessaria alla predisposizione della relazione cosi' come previsto dall'art. 1, paragrafo 4, comma 2, del regolamento (UE) 2022/128. 7. Entro venti giorni dalla ricezione della documentazione di cui al comma 3, l'organismo di audit, comunica, con PEC, al richiedente il calendario delle verifiche, ai fini del riscontro delle condizioni per il riconoscimento previste dalla regolamentazione unionale, dandone avviso all'autorita' competente. 8. Il termine entro il quale l'organismo di audit completa l'istruttoria e' fissato in novanta giorni dalla data di inizio dell'attivita' di verifica. 9. Entro trenta giorni dal completamento delle attivita' di verifica di cui al comma 7, l'organismo di audit presenta all'autorita' competente, mediante PEC, la relazione di cui al comma 6. 10. L'autorita' competente, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, procede, nei successivi trenta giorni, sulla base della relazione dell'organismo di audit, all'adozione dell'atto formale per il riconoscimento ove ritiene sussistenti i requisiti a tal fine prescritti dalla regolamentazione comunitaria di settore. 11. L'organismo di coordinamento AGEA, nell'avviso di cui al comma 10, si esprime tenuto, altresi', conto di quanto previsto all'art. 9, paragrafo 3, all'art. 10 e all'art. 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. 12. L'organismo di coordinamento AGEA sovraintende alle modalita' di passaggio di competenze tra l'AGEA organismo pagatore ed il nuovo organismo pagatore. |
| Art. 4
Riconoscimento provvisorio
1. Qualora, all'esito delle attivita' di verifica di cui all'art. 3, l'autorita' competente accerti che non risultano soddisfatte le condizioni prescritte per il riconoscimento, in conformita' all'art. 1, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2022/128, fornisce all'organismo o servizio, con lettera inviata tramite PEC, le istruzioni indicanti le condizioni da rispettare per il riconoscimento. 2. Al fine di consentire all'organismo o servizio di attuare le modifiche necessarie per soddisfare le condizioni di cui al comma 1, con apposito decreto dell'autorita' competente puo' essere accordato il riconoscimento a titolo provvisorio per un periodo che sara' fissato in funzione della gravita' del problema riscontrato e, comunque, non superiore a dodici mesi. 3. Il termine di cui al comma 2, puo' essere prorogato, in casi debitamente giustificati e previa autorizzazione della Commissione europea, su richiesta dello Stato membro. 4. Il riconoscimento a titolo provvisorio e' accordato esclusivamente nelle ipotesi in cui le carenze riscontrate non incidano sulla regolarita' delle operazioni oggetto di finanziamento dell'Unione europea. |
| Art. 5
Effetti del riconoscimento
1. Le competenze e le funzioni previste dal regolamento (UE) 2021/2116, dal regolamento delegato (UE) 2022/127 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/128, sono attribuite all'organismo pagatore con decorrenza dalle campagne o annualita' che iniziano nell'esercizio finanziario successivo a quello del riconoscimento. |
| Art. 6
Modifica del riconoscimento
1. Gli organismi pagatori riconosciuti solo per alcuni regimi di spesa, devono presentare specifica istanza, tramite PEC, all'autorita' competente, ai fini dell'ampliamento del riconoscimento di organismo pagatore a tutti i regimi di spesa non riconducibili a quelli che per loro natura sono gestiti a livello nazionale. 2. L'istanza deve essere corredata della documentazione integrativa correlata alla nuova assunzione della responsabilita' di spesa. 3. Ai fini della modifica del riconoscimento, l'attivita' istruttoria e' condotta dall'autorita' competente la quale, previa selezione dell'organismo di cui all'art. 2, comunica con PEC il calendario delle verifiche necessarie per il riscontro delle condizioni per la modifica del riconoscimento. 4. Ai fini degli effetti della modifica del riconoscimento si applica l'art. 5. |
| Art. 7
Riesame del riconoscimento
1. In conformita' all'art. 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2022/128, l'autorita' competente esercita una costante supervisione sugli organismi pagatori, anche per mezzo dell'esame delle certificazioni e delle relazioni redatte dagli organismi di certificazione, al fine di assicurare il soddisfacimento da parte dei medesimi dei criteri per il riconoscimento. 2. L'attivita' di supervisione di cui al comma 1 e' esercitata, altresi', sulla base di ogni utile elemento che l'organismo di coordinamento AGEA fornisce all'autorita' competente. 3. Qualora una o piu' condizioni prescritte per il riconoscimento non siano piu' rispettate o presentino lacune, tali da incidere sulla capacita' di esercitare le funzioni proprie degli organismi pagatori, l'autorita' competente sottopone a verifica il riconoscimento concesso all'organismo pagatore. 4. Sulla base delle risultanze delle verifiche di cui al comma 3, l'autorita' competente comunica all'organismo pagatore interessato il relativo piano di interventi correttivi da attuare nonche' il termine entro il quale lo stesso deve essere realizzato e che, comunque, non puo' essere superiore a dodici mesi. 5. L'autorita' competente informa la Commissione europea in merito al piano e alla sua esecuzione. |
| Art. 8
Revoca del riconoscimento
1. Qualora l'organismo pagatore non attui integralmente e nel termine stabilito il piano di interventi correttivi di cui all'art. 7, comma 4, l'autorita' competente adotta con proprio decreto, acquisito l'avviso dell'organismo di coordinamento AGEA, l'atto di revoca del riconoscimento. 2. La revoca di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui, entro il 15 ottobre 2023, gli organismi pagatori gia' riconosciuti all'entrata in vigore del presente decreto, non abbiano presentato istanza di modifica idonea ad ottenere l'estensione del riconoscimento per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6. 3. La revoca di cui al comma 1 si applica anche nel caso in cui, entro il 31 dicembre 2024, gli organismi pagatori riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 2, non abbiano presentato istanza di modifica idonea ad ottenere l'estensione del riconoscimento per ottemperare agli obblighi di cui all'art. 6. 4. Le funzioni dell'organismo pagatore cui e' revocato il riconoscimento, in assenza di individuazione e di riconoscimento di altro organismo, sono assunte dall'organismo pagatore AGEA, affinche' i pagamenti ai beneficiari non siano interrotti. 5. L'organismo di coordinamento AGEA sovraintende alle modalita' di passaggio di competenze tra l'organismo pagatore revocato e l'AGEA organismo pagatore. |
| Art. 9
Comunicazioni
1. L'organismo di coordinamento AGEA comunica alla Commissione europea, nei termini e con le modalita' previste dalla regolamentazione dell'Unione europea, i provvedimenti adottati dall'autorita' competente in materia di riconoscimento, di modifica e di revoca delle funzioni di organismo pagatore previste dal presente decreto. |
| Art. 10
Abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e' abrogato il decreto ministeriale 20 novembre 2017. Il presente decreto e' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione.
Roma, 7 novembre 2022
Il Ministro: Lollobrigida
Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo, reg. n. 1223 |
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