Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2022 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 12 dicembre 2022
Trasporto pubblico locale - Valutazione di idoneita' dell'accordo aziendale sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, riguardante il personale dipendente dell'Azienda Autolinee Toscane S.p.a. di Firenze, concluso, in data 27 aprile 2022, con le segreterie regionali della Toscana delle organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA (Pos. 619/22). (Delibera n. 22/288).


LA COMMISSIONE

Su proposta del Commissario delegato per il settore, prof. Domenico Carrieri, premesso che:
a seguito dell'aggiudicazione della gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nella Regione Toscana, a decorrere dalla data del 1° novembre 2021 la Autolinee Toscane S.p.a. di Firenze ha rilevato, quale soggetto unico, la gestione del servizio delle Aziende preesistenti (CTT NORD s.r.l., COPIT S.p.a., CAP s.c.r.l, ATAF Gestioni s.r.l., BUSITALIA s.r.l., LI-NEA S.p.a., Trasporti Toscani s.r.l., Autolinee Toscane S.p.a., TIEMME S.p.a., 3MT s.r.l., CLUB s.c.p.a., F.lli Magherini s.r.l., Autolinee Segui s.r.l., Autoservizi Baschetti s.r.l., Autolinee Fabbri s.r.l., Bybus s.r.l., F.lli Bargagli s.r.l., ALABUS e ALA Golden Tour s.r.l.);
sono gia' state definite in precedenti accordi aziendali - previa valutazione della Commissione di garanzia - le prestazioni indispensabili da assicurare per l'effettuazione dei servizi essenziali e per la garanzia dei presidi aziendali, oltre che le procedure e le modalita' di inizio sciopero e di ripresa del servizio, i servizi a lunga percorrenza ed i servizi minimi garantiti;
le parti, preso atto della sostanziale convergenza dei suddetti accordi, hanno ritenuto di dover intervenire allo scopo di armonizzare le sole fasce orarie a livello aziendale (su tutto il territorio regionale), per la garanzia dei servizi essenziali, nella condivisa necessita' di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti delle persone, tra cui la tutela della liberta' di circolazione;
a tal fine, in data 27 aprile 2022, l'Azienda e le segreterie regionali della Toscana delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e, separatamente, la segreteria regionale della Toscana dell'Organizzazione sindacale UGL FNA, hanno concluso un accordo con il quale hanno inteso uniformare a livello aziendale le fasce orarie di servizio completo da garantire in caso di sciopero, riguardante tutto il personale dipendente della Autolinee Toscane S.p.a.;
con nota del 4 maggio 2022, la Autolinee Toscane S.p.a., ha trasmesso copia del predetto accordo alla Commissione per gli adempimenti di competenza;
con nota del 19 ottobre 2022, prot. n. 12991/TPL, il testo dell'accordo e' stato trasmesso alle associazioni degli utenti e dei consumatori, secondo quanto previsto dall'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, per l'acquisizione del relativo parere entro dieci giorni dalla ricezione della medesima nota;
in data 27 ottobre 2022, U.DI.CON ha espresso il proprio avviso in merito al predetto accordo;
decorso tale termine, nessun'altra delle predette associazioni ha espresso il proprio avviso in ordine al citato accordo;
Considerato che:
lo sciopero nel settore del trasporto pubblico locale e' attualmente disciplinato dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, dall'accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in materia di esercizio del diritto di sciopero nel servizio del trasporto pubblico locale, nonche' dalla regolamentazione provvisoria delle prestazioni indispensabili e delle altre misure di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni nel settore del trasporto pubblico locale, da considerarsi sostitutiva di quanto disposto nel citato accordo nazionale del 28 febbraio 2018 in tema di: Informazione all'utenza (art. 9) e Rarefazione (art. 11) (delibera del 23 aprile 2018, n. 18/138, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2018, n. 115);
l'art. 17 del predetto accordo nazionale del 28 febbraio 2018, al fine di consentire l'emanazione dei regolamenti di servizio, rinvia ad accordi collettivi, aziendali o territoriali «con le rappresentanze sindacali aziendali (RSA/RSU) e, ove non presenti, con le articolazioni territoriali delle Organizzazioni sindacali stipulanti il C.C.N.L. autoferrotranvieri le seguenti modalita' operative:
i servizi esclusi dall'ambito di applicazione della disciplina dell'esercizio del diritto di sciopero (noleggio, sosta, servizi amministrativi ...);
procedure da adottare all'inizio dello sciopero e alla ripresa del servizio;
procedure da adottare per garantire il servizio durante tutta la durata delle fasce;
criteri, procedure e garanzie da adottare per i servizi a lunga percorrenza;
garanzia dei presidi aziendali atti ad assicurare la sicurezza e la protezione degli utenti, dei lavoratori, degli impianti e dei mezzi;
eventuali procedure da adottare per forme alternative di agitazioni sindacali;
in caso di trasporto di merci, garanzia dei servizi necessari al trasporto di prodotti energetici di risorse naturali, di beni di prima necessita', di animali vivi, di merci deperibili, nonche' per la continuita' delle attivita' produttive;
individuazione delle aziende che per tipo, orari e tratte programmate possano garantire un servizio alternativo a quello erogato dall'azienda interessata dallo sciopero;
individuazione dei servizi da garantire in occasione dello sciopero di cui all'art. 12.»;
l'art. 11, lettera A), del predetto accordo nazionale del 28 febbraio 2018 stabilisce, altresi', che «L'area del bacino di utenza coincidera' con l'area territoriale di operativita' dell'azienda interessata dallo sciopero. Gli accordi aziendali o territoriali attuativi della presente proposta dovranno contenere la dettagliata descrizione del tipo e dell'area territoriale nella quale si effettua il servizio erogato dalla azienda.»;
Rilevato che:
le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo, indicate nell'accordo, oggetto della presente valutazione, sono state cosi' individuate:
dalle ore 4,15 alle ore 8,14 e dalle ore 12,30 alle ore 14,29;
Precisato che:
per tutti gli ulteriori profili, di cui all'art. 2 della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, non espressamente disciplinati nell'accordo in esame, restano in vigore le regole contenute nella disciplina del settore, nonche' quelle contenute nei precedenti accordi aziendali valutati idonei dalla Commissione di garanzia (punti 2 e 3 delle premesse);
Valuta idoneo:
ai sensi dell'art. 13, lettera a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, l'accordo aziendale concluso, in data 27 aprile 2022, con le segreterie regionali della Toscana delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA, e riguardante le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero del personale dipendente della Autolinee Toscane S.p.a. di Firenze;

Dispone
la trasmissione della presente delibera all'Azienda Autolinee Toscane S.p.a. di Firenze, alle segreterie regionali della Toscana delle Organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FAISA CISAL e UGL FNA, nonche', per opportuna conoscenza, al Prefetto di Firenze;
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' l'inserimento sul sito internet della Commissione.
Roma, 12 dicembre 2022

Il Presidente: Santoro-Passarelli
 
Verbale di accordo

Il giorno 27 aprile 2022 in modalita' videoconferenza tra:
AUTOLINEE TOSCANE S.p.a. rappresentata da Alessandro Stocchi e Mirko Bertolucci e
le OO.SS.:
FILT-CGIL in persona di Simone Masini, Simone Fulchieri, Paride Antonelli, Alessio Bernini, Riccardo Tozzi, Federico Franco, Gianni Trigona;
FIT-CISL in persona di Paolo Panchetti, Gianluca Mannucci, Elena Paolella, Elisa Cannella, Luca Mannini, Paolo Brogi, Diego Cuciniello, Luca Attoniti, Paolo Nencetti, Carlo Pane, Nicola Da San Martino;
UIL-TRASPORTI in persona di David Zullo, Fabrizio Burgalassi, Alberto Nardini, Valerio Rossi, Antonio Sarnataro, Simone Sbanchi, Fabio Groppello, Andrea Maccheroni, Emiliano Dafichi, Massimo Sarotti, Alfonso Marzi, Fabio Schiano, Mauro Bani, Cristiano Zirone;
FAISA CISAL in persona di Claudio Cecchi, Simone Andreoni, Massimo Milli, Luigi Barba, Paolo Masserizzi, Marco Sartini, Gennaro Ferrillo, Umberto Mascelloni, Lorenzo Bonanni, Marco Landi, Mirko Ulivi, Nicola Vitaloni;
Premesso che:
a seguito dell'aggiudicazione della gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nella Regione Toscana, Autolinee Toscane, quale soggetto unico, ha rilevato la gestione del servizio dalle diverse aziende preesistenti a decorrere dal 1° novembre 2021;
sull'intero territorio regionale sono presenti diversi trattamenti normativi e retributivi provenienti dai precedenti gestori mantenuti al personale transitato al 1° novembre 2021 presso Autolinee Toscane;
per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di sciopero, lo stesso e' stato normato dai precedenti gestori e le OO.SS., al fine di consentire l'esercizio dello stesso nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale (servizio pubblico essenziale) nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili;
sono pertanto stati definiti plurimi accordi di secondo livello o regolamenti di servizio successivamente comunicati alla Commissione garanzia sciopero per le dovute valutazioni, in cui le parti, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dalla legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli impianti, hanno concordato le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, le procedure e le modalita' di inizio sciopero e di ripresa del servizio, i servizi a lunga percorrenza, i servizi minimi garantiti, e la garanzia dei presidi aziendali;
le parti preso atto degli accordi vigenti, e della sostanziale convergenza delle varie discipline inerenti i temi di cui al capoverso precedente, ritengono di dover intervenire esclusivamente al fine di armonizzare ed uniformare le sole fasce di garanzia a livello aziendale (su tutto il territorio regionale) per la copertura dei servizi essenziali, nella condivisa necessita' di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti delle persone, tra cui si annovera la tutela della liberta' di circolazione;

Tutto cio' premesso,
si concorda quanto segue:

Art. 1.

Premesse

Le premesse sono da intendersi integralmente richiamate e costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Campo di applicazione

Destinatari del presente accordo sono tutti i lavoratori in forza di Autolinee Toscane S.p.a.
Nei confronti di tutti i lavoratori trovera' applicazione, limitatamente alla definizione delle fasce di garanzia per lo svolgimento dei servizi essenziali, la normativa stabilita dal presente accordo in termini globalmente sostitutivi di accordi collettivi di secondo grado ed intese, nonche' di trattamenti, usi, prassi e provvidenze frutto anche di delibere e/o regolamenti aziendali in essere presso le Aziende CTT NORD s.r.l., COPIT S.p.a., CAP s.c.r.l., ATAF Gestioni s.r.l., BUSITALIA s.r.l., LI-NEA S.p.a., Trasporti Toscani s.r.l., Autolinee Toscane S.p.a., TIEMME S.p.a., 3MT s.r.l., CLUB s.c.p.a., F.lli Magherini s.r.l., Autolinee Sequi s.r.l., Autoservizi Baschetti s.r.l., Autolinee Fabbri s.r.l., Bybus s.r.l., F.lli Bargagli s.r.l., ALABUS e ALA Golden Tour s.r.l. anche se non espressamente qui richiamati/e.

Art. 3.

Servizi essenziali

Preso atto che sono gia' state definite in precedenti accordi di secondo livello - previa valutazione della Commissione di garanzia - le prestazioni indispensabili da assicurare per l'effettuazione dei servizi essenziali e per la garanzia dei presidi aziendali, oltre che le procedure e le modalita' di inizio sciopero e di ripresa del servizio, i servizi a lunga percorrenza ed i servizi minimi garantiti, con la presente intesa, le parti intendono disciplinare ed uniformare a livello aziendale le fasce di servizio completo da garantire anche in caso di sciopero secondo quanto di seguito indicato:
4,15 - 8,14;
12,30 - 14,29.

Autolinee Toscane S.p.a.
Stocchi - Bertolucci

Le OO.SS.:

FILT-CGIL - (firmato)

FIT-CISL - (firmato)

UIL-TRASPORTI - (firmato)

FAISA CISAL - (firmato)

Verbale di accordo

Il giorno 27 aprile 2022 in modalita' videoconferenza tra:
AUTOLINEE TOSCANE S.p.a. rappresentata da Alessandro Stocchi e Mirko Bertolucci e
la O.S.
UGL FNA in persona di Cipriano Paolinelli, Milco Pini, Graziani Davide, Graziano Maneschi, Gabriele Morandi, Michela Mati, Marcello Fontani;
Premesso che:
a seguito dell'aggiudicazione della gara per la gestione del servizio di trasporto pubblico locale su gomma nella Regione Toscana, Autolinee Toscane, quale soggetto unico, ha rilevato la gestione del servizio dalle diverse aziende preesistenti a decorrere dal 1° novembre 2021;
sull'intero territorio regionale sono presenti diversi trattamenti normativi e retributivi provenienti dai precedenti gestori mantenuti al personale transitato al 1° novembre 2021 presso Autolinee Toscane;
per quanto riguarda la regolamentazione del diritto di sciopero, lo stesso e' stato normato dai precedenti gestori e le OO.SS., al fine di consentire l'esercizio dello stesso nell'ambito del servizio di trasporto pubblico locale (servizio pubblico essenziale) nel rispetto di misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili;
sono pertanto stati definiti plurimi accordi di secondo livello o regolamenti di servizio successivamente comunicati alla Commissione garanzia sciopero per le dovute valutazioni, in cui le parti, nel rispetto del diritto di sciopero e delle finalita' indicate dalla legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in relazione alla natura del servizio ed alle esigenze della sicurezza, nonche' alla salvaguardia dell'integrita' degli impianti, hanno concordato le prestazioni indispensabili che sono tenute ad assicurare, le procedure e le modalita' di inizio sciopero e di ripresa del servizio, i servizi a lunga percorrenza, i servizi minimi garantiti, e la garanzia dei presidi aziendali;
le parti preso atto degli accordi vigenti, e della sostanziale convergenza delle varie discipline inerenti i temi di cui al capoverso precedente, ritengono di dover intervenire esclusivamente al fine di armonizzare ed uniformare le sole fasce di garanzia a livello aziendale (su tutto il territorio regionale) per la copertura dei servizi essenziali, nella condivisa necessita' di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti delle persone, tra cui si annovera la tutela della liberta' di circolazione;

Tutto cio' premesso,
si concorda quanto segue:

Art. 1.

Premesse

Le premesse sono da intendersi integralmente richiamate e costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Campo di applicazione

Destinatari del presente accordo sono tutti i lavoratori in forza di Autolinee Toscane S.p.a.
Nei confronti di tutti i lavoratori trovera' applicazione, limitatamente alla definizione delle fasce di garanzia per lo svolgimento dei servizi essenziali, la normativa stabilita dal presente accordo in termini globalmente sostitutivi di accordi collettivi di secondo grado ed intese, nonche' di trattamenti, usi, prassi e provvidenze frutto anche di delibere e/o regolamenti aziendali in essere presso le Aziende CTT NORD s.r.l., COPIT S.p.a., CAP s.c.r.l., ATAF Gestioni s.r.l., BUSITALIA s.r.l., LI-NEA S.p.a., Trasporti Toscani s.r.l., Autolinee Toscane S.p.a., TIEMME S.p.a., 3MT s.r.l., CLUB s.c.p.a., F.lli Magherini s.r.l., Autolinee Sequi s.r.l., Autoservizi Baschetti s.r.l., Autolinee Fabbri s.r.l., Bybus s.r.l., F.lli Bargagli s.r.l., ALABUS e ALA Golden Tour s.r.l. anche se non espressamente qui richiamati/e.

Art. 3.

Servizi essenziali

Preso atto che sono gia' state definite in precedenti accordi di secondo livello - previa valutazione della Commissione di garanzia - le prestazioni indispensabili da assicurare per l'effettuazione dei servizi essenziali e per la garanzia dei presidi aziendali, oltre che le procedure e le modalita' di inizio sciopero e di ripresa del servizio, i servizi a lunga percorrenza ed i servizi minimi garantiti, con la presente intesa, le parti intendono disciplinare ed uniformare a livello aziendale le fasce di servizio completo da garantire anche in caso di sciopero secondo quanto di seguito indicato:
4,15 - 8,14;
12,30 - 14,29.
Autolinee Toscane S.p.a.
Stocchi - Bertolucci

Le OO.SS.
UGL FNA - (firmato)