Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2022 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA |
DECRETO 20 ottobre 2022 |
Linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione. |
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IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
di concerto con
IL MINISTRO DELLA CULTURA
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - citta' ed autonomie locali», e in particolare l'art. 8; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante «Attuazione della direttiva n. 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilita'»; Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»; Visto il decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290; Vista la legge 26 agosto 2004, n. 239, recante «Riordino del settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Vista la legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante «Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani», e in particolare l'art. 7; Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», e in particolare l'art. 2 che: al comma 1, ha previsto la ridenominazione del «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero della transizione ecologica»; al comma 2, apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, cosi' attribuendo al Ministero della transizione ecologica le funzioni e i compiti spettanti allo Stato relativi allo sviluppo sostenibile nelle materie, tra le altre, riguardanti la definizione degli obiettivi e delle linee di politica energetica e mineraria nazionale e provvedimenti a essi inerenti; al comma 3, stabilisce che «Le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" e "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare"»; al comma 4, prevede che «Con riguardo alle funzioni di cui all'art. 35, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n. 300 del 1999, come modificato dal presente decreto, le denominazioni "Ministro della transizione ecologica" e "Ministero della transizione ecologica" sostituiscono, ad ogni effetto e ovunque presenti, rispettivamente, le denominazioni "Ministro dello sviluppo economico" e "Ministero dello sviluppo economico"»; Visto il medesimo decreto-legge n. 22 del 2021 e, in particolare, l'art. 6 che, al comma 1, ha previsto la ridenominazione del «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» in «Ministero della cultura»; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto l'art. 61 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in materia di semplificazione dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, ed in particolare: il comma 1 che prevede che il Ministro dello sviluppo economico (ora Ministro della transizione ecologica), di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali e per il turismo (ora Ministro della cultura) e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministro della transizione ecologica), acquisita l'intesa della Conferenza unificata, adotta le linee guida nazionali per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi riguardanti la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alle reti di distribuzione; il comma 2 che stabilisce che: «Le linee guida di cui al comma 1 assicurano la semplificazione delle procedure autorizzative, tramite l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Sono, inoltre, individuati i casi per i quali puo' trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori e i casi in cui, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti di qualunque tipologia, puo' trovare applicazione il meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto sul territorio nonche' sugli interessi dei privati, in virtu' della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di impianto o al tracciato, essendo le stesse contenute entro 50 metri rispetto al tracciato originario»; Visto il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) notificato alla Commissione europea in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022, recante «Approvazione delle linee guida per la procedura di verifica dell'interesse archeologico e individuazione di procedimenti semplificati»; Considerato che la «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» ai sensi dell'art. 117, comma 3, della Costituzione, e' materia di legislazione concorrente e che e' necessario dettare la disciplina generale delle procedure per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla costruzione e all'esercizio degli impianti di distribuzione elettrica; Considerato che tra le leve di attuazione dell'obiettivo di decarbonizzazione del PNIEC vi e' lo sviluppo e il potenziamento delle reti di distribuzione, infrastrutture abilitanti per incrementare l'efficienza e la flessibilita' del sistema elettrico nazionale; Considerato altresi' che tra gli obiettivi del PNRR vi sono, tra gli altri, quelli di: promuovere interventi volti ad aumentare la resilienza della rete elettrica, in particolare la rete di distribuzione; trasformare le reti di distribuzione e la relativa gestione, con interventi sia sulla rete elettrica che sui suoi componenti software, al fine di creare le condizioni per l'affermarsi di nuovi scenari energetici in cui anche consumatori e prosumatori possano svolgere un ruolo; aumentare la capacita' di rete per la distribuzione di energia da fonte rinnovabile; Considerato che: l'art. 7-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che «Le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), predisposto in attuazione del regolamento (UE) n. 2018/1999, come individuati nell'Allegato I-bis, e le opere ad essi connesse costituiscono interventi di pubblica utilita', indifferibili e urgenti»; l'Allegato I-bis alla Parte seconda del decreto legislativo sopracitato, tra le opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi PNIEC, indica, al punto 3.1.2 «Riqualificazione delle reti di distribuzione» i seguenti interventi: a. cabine primarie e secondarie; b. linee elettriche bassa e media tensione; c. telecontrollo e metering; Considerata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 61 del decreto-legge n. 76 del 2020, introducendo una disciplina di semplificazione delle procedure autorizzative di competenza degli enti locali, anche individuando i casi in cui gli interventi siano realizzabili mediante denuncia di inizio lavori, autocertificazione, nonche' i casi in cui gli interventi non siano sottoposti ad alcuna autorizzazione; Considerato che la definizione di linee guida nazionali per lo svolgimento del procedimento unico in materia di reti di distribuzione elettrica e' volta a favorire, in coerenza con i principi previsti dal decreto-legge n. 76 del 2020, un'applicazione omogenea su tutto il territorio nazionale della disciplina di semplificazione prevista dallo stesso decreto, assicurando parita' di condizioni in tutto il territorio nazionale ed escludendo potenziali pregiudizi correlati a tempi diversi di acquisizione delle autorizzazioni necessarie; Considerato che le presenti linee guida hanno l'obiettivo di: prevedere l'adozione di una autorizzazione unica comprendente tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio delle infrastrutture secondo i principi della legge 7 agosto 1990, n. 241; prevedere semplificazioni per l'acquisizione di atti necessari e prodromici agli interventi di realizzazione o rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche; individuare i casi per i quali puo' trovare applicazione una procedura autorizzativa semplificata tramite denuncia di inizio lavori; individuare i casi di applicazione del meccanismo dell'autocertificazione per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti elettriche esistenti; individuare i casi di attivita' libera; Acquisito il concerto del Ministero della cultura con nota dell'11 ottobre 2022; Acquisita l'intesa della Conferenza unificata resa nella seduta del 12 ottobre 2022;
Decreta:
Articolo unico
1. Sono adottate le allegate linee guida che costituiscono parte integrante del presente decreto. 2. Le linee guida in allegato entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 3. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e non comporta oneri per la finanza pubblica. Roma, 20 ottobre 2022
Il Ministro della transizione ecologica Cingolani Il Ministro della cultura Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 18 novembre 2022 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 3237 |
| Allegato LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE E L'ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE APPARTENENTI ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE. 1. Disposizioni generali 1.1. Le presenti linee guida sono formulate al fine di semplificare le procedure autorizzative delle infrastrutture della rete di distribuzione elettrica, secondo i principi generali dell'attivita' amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241. 1.2. Le disposizioni di cui alle presenti linee guida si applicano alle procedure per la costruzione e l'esercizio delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica, per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento delle reti ed impianti, nonche' per le opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi. 1.3. Le presenti linee guida si applicano alle reti e agli impianti di distribuzione di energia elettrica di bassa tensione (fino a 1.000 V), di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) e di alta tensione (superiori a 30.000 V e fino a 220.000 V) non facenti parte della Rete elettrica di trasmissione nazionale. 2. Autorizzazione unica 2.1. Fatta salva l'applicazione delle procedure semplificate di cui ai successivi paragrafi 3 e 4, la costruzione, l'esercizio e la modifica delle reti e degli impianti di distribuzione di energia elettrica e delle opere indispensabili alle stesse, sono soggetti ad autorizzazione unica rilasciata dalla Regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano o dai rispettivi enti delegati dalla Regione e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, da individuarsi quale autorita' competente. Nel caso di reti e di impianti di distribuzione ricadenti nel territorio di due o piu' regioni, e' considerata autorita' competente la regione maggiormente interessata dal progetto in termini di estensione territoriale, che gestisce il procedimento unico di concerto con le altre regioni interessate. 2.2. L'istanza di autorizzazione unica e' presentata, preferibilmente in formato digitale, all'autorita' competente corredata dal progetto definitivo costituito almeno da: a) piano tecnico delle opere da costruire, comprensivo delle opere indispensabili alla costruzione e all'esercizio delle stesse; b) idonea relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche delle reti e degli impianti di distribuzione, con particolare riguardo alle quote impegnate nella posa in opera di elettrodotti interrati; c) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa in materia di valutazione di incidenza, relativa al progetto in autorizzazione; d) ove prescritta, documentazione prevista dalla normativa relativa alle zone soggette a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; e) ricevuta di pagamento degli oneri istruttori, ove previsti; f) documentazione riportante l'indicazione delle particelle catastali, l'estensione delle aree, il piano particellare e l'elenco delle ditte catastali interessate, qualora il richiedente intenda ottenere anche il vincolo preordinato all'esproprio nonche' la dichiarazione di pubblica utilita' dell'opera; g) eventuale specifica documentazione richiesta dalle normative di settore di volta in volta rilevanti per l'ottenimento di autorizzazioni, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, che confluiscono nel procedimento unico; h) nei casi previsti dalla normativa vigente, l'atto del competente soprintendente del Ministero della cultura relativo alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 25 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ovvero la dichiarazione motivata di non assoggettabilita' alla procedura, qualora i lavori non comportino nuovi scavi ovvero le strutture interrate siano collocate in corrispondenza di infrastrutture esistenti, ai sensi di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022; i) planimetria in scala adeguata riportante gli attraversamenti ed i parallelismi delle opere da costruire con eventuali infrastrutture esistenti di enti interferiti e gestori di servizi, cosi' come le sezioni riportanti le distanze di sicurezza rispetto al profilo limite di detti impianti. 2.3. In caso di progetti in aree sottoposte a vincolo, l'istanza deve essere altresi' corredata dalla documentazione richiesta dalla specifica normativa disciplinante il vincolo. Nel caso in cui non sussistano interferenze con aree soggette a vincoli, il richiedente ne da' attestazione nell'istanza di autorizzazione. 2.4. Nel rispetto dei principi di semplificazione, l'autorizzazione unica di cui al punto 2.1. e' rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano tutte le amministrazioni ed enti interessati ai sensi delle norme vigenti, comprese in ogni caso quelle preposte alla prevenzione del rischio archeologico. 2.5. Il procedimento si svolge mediante conferenza di servizi di cui all'art. 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, nell'ambito della quale sono acquisiti tutti i pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi dalle amministrazioni e dagli enti interessati, necessari per la costruzione e l'esercizio della rete e dell'impianto di distribuzione e delle opere indispensabili. 2.6. La documentazione elencata al punto 2.2., integrata, per le aree sottoposte a vincolo, dalla documentazione di cui al punto 2.3., ferma restando l'ulteriore documentazione eventualmente prevista dalle normative di settore e da quelle regionali e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, e' considerata contenuto minimo dell'istanza ai fini della sua procedibilita'. 2.7. Il procedimento unico e' concluso entro il termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza. Il procedimento medesimo e' coordinato con i tempi previsti dagli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2.8. L'autorizzazione unica, conforme alla determinazione motivata di conclusione positiva assunta all'esito dei lavori della conferenza di servizi, sostituisce a tutti gli effetti ogni autorizzazione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni ed enti coinvolti. 2.9. L'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire la rete e gli impianti di distribuzione e le opere indispensabili, in conformita' al progetto approvato e nei termini ivi previsti, nonche', ove occorra, dichiarazione di pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza delle opere e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. 2.10. Qualora necessario, l'autorizzazione unica costituisce di per se' variante allo strumento urbanistico ai sensi dell'art. 52-quater del decreto del Presidente della repubblica n. 327 del 2001. 2.11. Qualora in base alla normativa di settore per il rilascio di uno o piu' titoli abilitativi sia richiesto un livello progettuale esecutivo, oppure laddove la messa in esercizio dell'impianto o l'avvio dell'attivita' necessiti di verifiche, riesami o nulla osta successivi alla realizzazione dell'opera stessa, la amministrazione competente indica in conferenza le condizioni da verificare, secondo un cronoprogramma stabilito nella conferenza stessa, per il rilascio del titolo definitivo. 3. Denuncia di inizio lavori (DIL) 3.1. Ferma restando l'acquisizione del consenso dei proprietari delle aree interessate e, ove richiesti, i nulla osta degli enti competenti in relazione a quanto previsto ai successivi punti 3.2 e 3.3, sono realizzabili mediante denuncia di inizio lavori (DIL) i seguenti interventi, comprese le relative opere indispensabili alla costruzione ed esercizio degli interventi stessi: a) la realizzazione di reti di media tensione interrati, senza limiti di estensione, fermo restando il rispetto degli obblighi relativi alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2022; b) la realizzazione di reti di media tensione in cavo aereo fino a 5 km; c) la realizzazione di reti di media tensione in conduttori nudi fino a 2 km; d) la realizzazione delle opere indispensabili alle reti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ivi comprese le cabine elettriche; e) fermo restando le eventuali obbligatorie verifiche da parte degli organismi preposti alla sicurezza del volo la sostituzione dei sostegni con variazione dell'altezza pari al massimo al 30% dell'altezza dei sostegni esistenti. 3.2. La DIL e' presentata al comune territorialmente competente dal gestore della rete di distribuzione almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, accompagnata dal progetto definitivo e da una dettagliata relazione, sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno all'azienda, che asseveri sotto la propria responsabilita' la conformita' e la compatibilita' delle opere da realizzare con gli strumenti pianificatori approvati e il non contrasto con quelli adottati nonche' ai regolamenti edilizi vigenti, l'assenza di vincoli, nonche' il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni. In caso di interventi che interessano territori di due o piu' comuni, ogni comune riceve ed e' competente a valutare la DIL riguardante il proprio territorio. 3.3. In caso di interventi soggetti a DIL, per i quali sia necessario acquisire svincolo idrogeologico, autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, ovvero autorizzazioni in funzione di tutela del patrimonio archeologico e storico-artistico, della salute o della pubblica incolumita', tali provvedimenti sono acquisiti e allegati alla DIL, salvo che il comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. 3.4. Il comune, ove entro il termine indicato al punto 3.2. sia riscontrata l'assenza di una o piu' delle condizioni stabilite, notifica all'interessato e alle amministrazioni eventualmente interessate l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento, indicando, ove possibile, le modifiche e le integrazioni necessarie per rendere la DIL conforme alle previsioni di legge e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l'autorita' giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. E' comunque salva la facolta' di ripresentare la DIL, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme a quanto previsto ai punti precedenti. 3.5. Per gli interventi di cui al punto 3.3, il termine di trenta giorni decorre dalla data del rilascio dell'ultimo atto di assenso previsto. 3.6. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al punto 3.4., il comune adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo punto 3.4. in presenza delle condizioni e dei termini previsti dall'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3.7. Al termine dei lavori, il gestore della rete o impianto di distribuzione, contestualmente alla comunicazione di fine lavori, dichiara la conformita' della medesima rete o dell'impianto realizzato al progetto presentato con la DIL, allegando dichiarazione sottoscritta da un progettista abilitato, anche interno all'azienda. Tale dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, equivale a certificazione ai fini del collaudo dell'intervento. 3.8. Resta facolta' del gestore di presentare istanza per l'attivazione del procedimento unico di cui al precedente paragrafo 2 all'autorita' competente, anche per gli interventi compresi nel presente paragrafo nei casi di necessita' di acquisizione di dichiarazione di pubblica utilita' o di autorizzazione in variante agli strumenti urbanistici esistenti. 4. Autocertificazione 4.1. Per gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di cui al successivo punto 4.2., e' consentito ricorrere al meccanismo dell'autocertificazione, in ragione del limitato impatto dell'intervento sul territorio e sugli interessi dei privati e in virtu' della preesistenza dell'impianto e delle limitate modifiche apportate alla tipologia di rete o impianto e al relativo tracciato. 4.2. Sono avviati immediatamente, a seguito della presentazione, anche per via telematica, di una autocertificazione, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e a firma del rappresentante legale del gestore della rete e degli impianti di distribuzione, al comune territorialmente competente, gli interventi legati al rinnovo, alla ricostruzione ed al potenziamento di reti e impianti di distribuzione esistenti di media tensione (superiori a 1.000 V e fino a 30.000 V) che comportino, nel rispetto dei vincoli esistenti e fermo restando la disponibilita' dell'area interessata: a) una variazione del tracciato entro 50 metri asse linea laddove venga rispettato l'obiettivo di qualita' di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra; b) una variazione dell'altezza massima fuori terra dei sostegni che non determini comunque il superamento di 15 metri fuori terra; c) fermo restando la disponibilita' dell'area interessata, se questo non comporta un ulteriore riduzione dell'uso del terreno interessato dalla variante, una variazione della tipologia di impianto da aereo in conduttori nudi a cavo aereo, con esclusione di interventi interrati; d) il potenziamento della rete tramite linee fino a 1000 volt, laddove venga rispettato l'obiettivo di qualita' di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e gli eventuali sostegni abbiano una altezza massima di 15 metri fuori terra. 4.3. L'autocertificazione di cui al punto 4.2. deve inderogabilmente contenere: a) la dichiarazione del gestore circa la preesistenza della rete o dell'impianto oggetto di intervento e che la tipologia di intervento da svolgersi rientra nella casistica di cui al punto 4.2.; b) la dichiarazione dell'avvenuta acquisizione degli atti di assenso e delle autorizzazioni eventualmente necessarie ai sensi delle normative di settore, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio; c) i dati identificativi dell'impresa alla quale il gestore intende affidare la realizzazione dei lavori; d) il consenso dei proprietari delle aree interessate. Resta ferma l'esecuzione sotto controllo archeologico delle opere comportanti scavi a quote e/o ad aree diverse da quelle gia' impegnate. 4.4. All'autocertificazione e' allegata una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, anche interno all'azienda, che asseveri, sotto la propria responsabilita', che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici approvati, ai regolamenti edilizi vigenti, alla normativa in materia di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, alla normativa in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e alle altre norme vigenti per la tipologia di impianto che si intende realizzare, comprese quelle in materia di tutela del patrimonio culturale, nonche' al piano paesaggistico. 5. Edilizia libera 5.1. Non necessitano di alcun titolo edilizio, comunque nel rispetto dei vincoli esistenti e ferma restando la disponibilita' dell'area interessata, i seguenti interventi: a) interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle reti e impianti esistenti, anche ai fini dell'ammodernamento tecnologico (quali, a titolo esemplificativo, la installazione di dispositivi, apparecchiature elettromeccaniche, funi di guardia, dispositivi di avvistamento, la sostituzione di sostegni con relative fondazioni, il cambio di conduttori, mensole e le estensioni di impianti di terra, nonche' la mera installazione del contatore e del relativo manufatto di protezione senza alcuna modifica o realizzazione di linee, finalizzata in particolare all'alimentazione di forniture transitorie); b) interventi riguardanti reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica di bassa tensione fino a 1000 V; c) interventi di deramificazione e taglio piante, ad eccezione del taglio di piante di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale di cui all'art. 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10 e all'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 6. Misure di semplificazioni per l'acquisizione di atti necessari e prodromici agli interventi di realizzazione o rinnovo, ricostruzione e potenziamento delle linee elettriche 6.1. Qualora sia previsto il rilascio di un provvedimento di concessione relativo a reti o impianti di distribuzione da realizzarsi su aree demaniali soggette a concessione (i.e. aree stradali, ferroviarie, idriche, marittime), gli enti competenti provvedono al rilascio del provvedimento entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. 6.2. Le reti e gli impianti della rete di distribuzione di energia elettrica, ad eccezione degli immobili adibiti a cabina elettrica in aree private, sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, salvo il caso di reti ed impianti che ricadano in aree o immobili di cui all'art. 136 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' in siti del Patrimonio mondiale Unesco. 6.3. La realizzazione di reti ed impianti di distribuzione dell'energia elettrica, fatto salvo per le opere edilizie adibite a cabine in aree private, non e' sottoposta al rilascio di permesso a costruire o altro titolo abilitativo edilizio. 6.4. Per la realizzazione delle reti ed impianti di distribuzione di energia elettrica di media e bassa tensione non e' richiesto il deposito dei calcoli strutturali dei progetti. 7. Disposizioni transitorie e finali 7.1. Le regioni e le province autonome, qualora necessario, adeguano le rispettive discipline entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti linee guida. Decorso inutilmente il predetto termine, le presenti linee guida si applicano ai nuovi procedimenti. 7.2. Resta ferma la validita' ed efficacia di eventuali disposizioni piu' favorevoli contenute nelle leggi regionali e provinciali che disciplinano l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di reti ed impianti di distribuzione anche tramite attivita' libera, limitatamente agli interventi assentibili mediante DIL o autocertificazione come previsti dalle presenti linee guida. 7.3. Sono fatte salve le competenze delle a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono ai sensi dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. 7.4. Per i procedimenti in corso alla scadenza del termine di cui al punto 7.1, e' facolta' del gestore presentare, entro trenta giorni da tale termine, una nuova istanza ai sensi delle presenti linee guida. |
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