Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2022 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
DECRETO 22 dicembre 2022
Disposizioni per l'accertamento del valore della produzione commercializzata dichiarata dalle OP/AOP nell'ambito dei programmi operativi del settore olio d'oliva e delle olive da tavola di cui al regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021.


IL DIRETTORE GENERALE
delle politiche internazionali e dell'Unione europea

Visto il regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 in particolare l'art. 3 che disciplina deroghe in casi di forza maggiore e in circostanze eccezionali;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonche' per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
Visti gli articoli 21 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni che contengono la definizione di fattura elettronica e l'indicazione delle caratteristiche e dei requisiti tecnici della stessa, esempi di modalita' tecniche per garantire autenticita' dell'origine e integrita' del contenuto della fattura elettronica e modalita' di conservazione;
Vista la legge 29 dicembre 1990, n. 428 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea ed in particolare l'articolo 4 comma 3, che consente di adottare con decreto, provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti a norme comunitarie di settore in materia di politica comune agricola e forestale;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni concernente il Codice dell'amministrazione digitale;
Visto l'art. 1, commi 209 - 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 che istituisce l'obbligo di fatturazione elettronica verso la pubblica amministrazione;
Visto l'art. 1, commi 324 - 335, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di modifica degli articoli 21 e 39 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 13 febbraio 2018 n. 617 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove disposizioni nazionali in materia di riconoscimento e controllo delle organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola e loro associazioni;
Visto il decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022 recante disposizioni nazionali sui programmi operativi delle OP e AOP del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, n. 0554709 del 29 ottobre 2022, recante proroga della data di presentazione dei programmi operativi delle organizzazioni di produttori e associazioni di organizzazioni di produttori del settore dell'olio d'oliva e delle olive da tavola, di cui al decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 273 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;
Tenuto conto di quanto dispone in particolare l'art. 3, comma 1, lettera b, punto 2, del decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022 nel quale si specifica che l'accertamento del valore della produzione commercializzata sara' effettuato attraverso il sistema telematico di cui al portale SIAN, sulla base dei dettagli tecnici forniti dal ministero con successivo e specifico provvedimento dopo l'approvazione dei programmi operativi e prima del pagamento del saldo;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Con il presente decreto e' stabilita la procedura per l'accertamento del valore della produzione commercializzata delle organizzazioni dei produttori (OP) e delle Associazioni delle organizzazioni di produttori (AOP) ai fini della determinazione dell'aiuto UE per i programmi operativi approvati, di cui al decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022.
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2

Valore della produzione commercializzata (VPC)

1. Il valore della produzione commercializzata dell'OP e dell'AOP e' stabilito dalle disposizioni di cui agli articoli da 30 a 32 del regolamento delegato UE n. 2022/126, nonche' dal decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022 ed e' determinato secondo le indicazioni riportate nell'allegato 1 del presente decreto direttoriale.
 
Art. 3

Accertamento del valore della produzione commercializzata (VPC)

1. Ai fini dell'accertamento del VPC, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b), punto 2, del decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022, le OP e/o AOP all'atto della presentazione del programma esecutivo, entro il 10 gennaio di ciascun anno, dichiarano il VPC, come dal documento n. 17 (Autodichiarazione del valore della produzione commercializzata), allegato I, del decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022.
2. La suddetta autodichiarazione e' resa dal rappresentante legale della OP/AOP sulla base delle informazioni codificate in uno o piu' «file» da caricare sulla piattaforma informatica SIAN.
3. Il valore della produzione commercializzata e' dichiarato per l'anno di riferimento di cui all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022.
4. Nei «file» di cui al comma 2, devono essere riportate:
le fatture ed i corrispettivi, in formato «XML» e;
il numero identificativo SDI (Sistema di identificazione del cassetto fiscale); numero che individua il protocollo delle fatture fiscali e dei corrispettivi con i dati commerciali del titolare del documento fiscale in parola, riprodotti nella fattura ed afferenti alla determinazione del VPC, di cui all'allegato IV del decreto ministeriale n. 0502276 del 6 ottobre 2022 e secondo quanto indicato all'allegato 1 del presente decreto direttoriale.
5. L'importo delle fatture e dei corrispettivi deve essere indicato al netto di IVA, al netto degli acquisti dai non soci e non deve comprendere le spese di trasporto interne dell'OP e/o dell'AOP, in conformita' a quanto previsto nell'allegato IV del decreto ministeriale n. 0502276, del 6 ottobre 2022.
6. L'OP e/o l'AOP puo' inserire nel calcolo del VPC anche la vendita dei sottoprodotti e l'importo degli indennizzi percepiti per assicurazioni sul raccolto o sulla produzione per i rischi imputabili a calamita' naturali, avversita' atmosferiche, fitopatie o infestazioni parassitarie, come sancito dalle disposizioni UE e stabilito nell'allegato IV, del decreto ministeriale n. 0502276, del 6 ottobre 2022;
7. La validazione delle informazioni rese sulla base dei precedenti commi 2, 3 e 4, deve essere asseverata, come da allegato 2 del presente decreto, da parte di un dottore commercialista/esperto contabile o di un revisore legale dei conti iscritto nel Registro dei revisori legali istituito presso il MEF, in ottemperanza alle vigenti disposizioni nazionali che regolano l'attivita' professionale dei soggetti deputati a svolgere le mansioni di cui sopra.
8. La presentazione della dichiarazione di asseverazione deve essere caricata sulla piattaforma SIAN, entro il 6 febbraio di ciascun anno di riferimento del programma esecutivo, da parte del legale rappresentante o delegato della OP/AOP, pena l'esclusione dalle provvidenze UE di cui al regolamento UE 2021/2115.
9. L'Amministrazione si riserva di effettuare ulteriori controlli, avvalendosi anche di piattaforme informatiche gestite da altre amministrazioni, in aggiunta a quelli effettuati secondo le vigenti disposizioni che disciplinano le modalita' operative del sistema richiamato nel presente art. 3.
10. Ulteriori disposizioni operative potranno essere impartite con circolare AGEA.
 
Art. 4

Pubblicazione del decreto

1. Il presente decreto e' pubblicato sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 dicembre 2022

Il direttore generale: Polizzi