Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2022 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022, n. 162
Testo del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 255 del 31 ottobre 2022), coordinato con la legge di conversione 30 dicembre 2022, n. 199 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale - alla pag . 1) recante «Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonche' in materia di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonche' di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali».

Avvertenza:
- Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354

1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4-bis:
1) al comma 1, al primo periodo, le parole: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale» e le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunita' di detti reati.»;
2) il comma 1-bis e' sostituito dai seguenti:
«1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, nonche' il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purche' gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attivita' o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune determinato.
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.»;
3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato e' stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresi' il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante e' detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attivita' economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitivita' di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine puo' essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessita' degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato e' stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, e' onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.»;
4) al comma 2-bis, le parole: «Ai fini della concessione dei benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;
5) dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:
«2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando e' richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.
2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.»;
6) il comma 3-bis e' abrogato.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento
penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e
limitative della liberta'), come modificato dalla presente
legge:
«Art. 4-bis (Divieto di concessione dei benefici e
accertamento della pericolosita' sociale dei condannati per
taluni delitti). - 1. L'assegnazione al lavoro all'esterno,
i permessi premio e le misure alternative alla detenzione
previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata,
possono essere concessi ai detenuti e internati per i
seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e
internati collaborino con la giustizia a norma
dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi
per finalita' di terrorismo, anche internazionale, o di
eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di
atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e
416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi
delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo
comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies
e 630 del codice penale, all'articolo 12, commi 1 e 3, del
testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo
unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23
gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono
fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e
17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e
successive modificazioni. La disposizione del primo periodo
si applica altresi' in caso di esecuzione di pene inflitte
anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in
relazione ai quali il giudice della cognizione o
dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per
eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo
primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero l'impunita' di detti reati. La disposizione del
primo periodo si applica altresi' in caso di esecuzione di
pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi
indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione
o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per
eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo
primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al
condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo
ovvero l'impunita' di detti reati.
1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli
internati per delitti commessi per finalita' di terrorismo,
anche internazionale, o di eversione dell'ordine
democratico mediante il compimento di atti di violenza, per
i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice
penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni
previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al
fine di agevolare l'attivita' delle associazioni in esso
previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e
3, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del
testo unico delle disposizioni legislative in materia
doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico
delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purche'
gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni
civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria
conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilita' di
tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e
ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla
partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla
mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione
criminale di eventuale appartenenza, che consentano di
escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel
quale il reato e' stato commesso, nonche' il pericolo di
ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite
terzi, tenuto conto delle circostanze personali e
ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno
della mancata collaborazione, della revisione critica della
condotta criminosa e di ogni altra informazione
disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il
giudice accerta altresi' la sussistenza di iniziative
dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme
risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, anche in assenza di collaborazione con la
giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis,
primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602,
609-octies e 630 del codice penale, purche' gli stessi
dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli
obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla
condanna o l'assoluta impossibilita' di tale adempimento e
alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto
alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del
detenuto al percorso rieducativo, che consentano di
escludere l'attualita' di collegamenti, anche indiretti o
tramite terzi, con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, tenuto conto delle circostanze personali e
ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno
della mancata collaborazione, della revisione critica della
condotta criminosa e di ogni altra informazione
disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il
giudice di sorveglianza accerta altresi' la sussistenza di
iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia
nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia
riparativa.
1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei
benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite
prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere
attivita' o di avere rapporti personali che possono portare
al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti
con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. A
tal fine il giudice puo' disporre che il condannato non
soggiorni in uno o piu' comuni, o soggiorni in un comune
determinato.
1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per
taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il
delitto di cui all'articolo 416 del codice penale
finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si
applicano le disposizioni del comma 1-bis.
1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi, purche' non vi siano elementi tali da far
ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalita'
organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o
internati per i delitti di cui agli articoli 575, 600-bis,
secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies,
628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale,
all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi
aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo
testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del
codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e
all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo
di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII,
capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli
609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e
dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico
delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e
successive modificazioni.
1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli
articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater,
600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies,
609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base
dei risultati dell'osservazione scientifica della
personalita' condotta collegialmente per almeno un anno
anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto
comma dell'articolo 80 della presente legge. Le
disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in
ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice
penale salvo che risulti applicata la circostanza
attenuante dallo stesso contemplata.
1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini
della concessione dei benefici ai detenuti e internati per
i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis,
600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui
all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater,
609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonche'
agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se
commessi in danno di persona minorenne, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la
positiva partecipazione al programma di riabilitazione
specifica di cui all'articolo 13-bis della presente legge.
2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al
comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di
sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per
il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la
sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di
detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide
trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.
Al suddetto comitato provinciale puo' essere chiamato a
partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui
il condannato e' detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-bis e
1-bis.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare
la fondatezza degli elementi offerti dall'istante,
dettagliate informazioni in merito al perdurare
dell'operativita' del sodalizio criminale di appartenenza o
del contesto criminale nel quale il reato e' stato
consumato, al profilo criminale del detenuto o
dell'internato e alla sua posizione all'interno
dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o
misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico
e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse
durante la detenzione. Il giudice» chiede altresi' il
parere del pubblico ministero presso il giudice che ha
emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di
condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo
grado e del Procuratore nazionale antimafia e
antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione
dell'istituto ove l'istante e' detenuto o internato e
dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al
suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate,
accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e
patrimoniali, al tenore di vita, alle attivita' economiche
eventualmente svolte e alla pendenza o definitivita' di
misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri,
le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al
quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla
richiesta. Il termine puo' essere prorogato di ulteriori
trenta giorni in ragione della complessita' degli
accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche
in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti
degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria
svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di
collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica
o eversiva o con il contesto nel quale il reato e' stato
commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali
collegamenti, e' onere del condannato fornire, entro un
congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In
ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di
concessione dei benefici il giudice indica specificamente
le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza
medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del
quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere
concessi al detenuto o internato sottoposto a regime
speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis
solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale
regime speciale sia stato revocato o non prorogato.
2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di
sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide
acquisite dettagliate informazioni dal questore. In ogni
caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla
richiesta delle informazioni.
2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non
si applicano quando e' richiesta la modifica del
provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non
sono decorsi piu' di tre mesi dalla data in cui il
provvedimento medesimo e' divenuto esecutivo a norma
dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede
quando e' richiesta la concessione di un permesso premio da
parte di un condannato gia' ammesso a fruirne e non sono
decorsi piu' di tre mesi dal provvedimento di concessione
del primo permesso premio.
2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che
abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al
comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le
funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal
pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del
distretto ove e' stata pronunciata la sentenza di primo
grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il
pubblico ministero puo' partecipare all'udienza mediante
collegamento a distanza.
3. Quando il comitato ritiene che sussistano
particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti
potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in
ambiti non locali o extranazionali, ne da' comunicazione al
giudice e il termine di cui al comma 2 e' prorogato di
ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed
informazioni da parte dei competenti organi centrali.
3-bis. (abrogato)».
 
Art. 2
Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.»;
b) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi e' stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la liberta' vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.».

Riferimenti normativi



- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di
lotta alla criminalita' organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attivita' amministrativa), convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 2. - 1. I condannati per i delitti indicati nei
commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge
26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla
liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni
indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei
benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e
3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.
2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri
limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale
e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge
29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non
possono comunque essere ammessi alla liberazione
condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della
pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi e'
stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti
indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26
luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo
rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate
dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento
successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177,
secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla
data del provvedimento di liberazione condizionale e la
liberta' vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230,
primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre
per il condannato il divieto di incontrare o mantenere
comunque contatti con soggetti condannati per i reati di
cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di
procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai
sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1
dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati
indicati nelle citate lettere.
3. La disposizione del comma 2 non si applica alle
persone indicate nell'articolo 58-ter della legge 26 luglio
1975, n. 354.».
 
Art. 3

Disposizioni transitorie in materia di divieto di
concessione dei benefici penitenziari

1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilita', operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonche' nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purche' siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualita' di collegamenti con la criminalita' organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. Nondimeno, la liberta' vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

Riferimenti normativi

- Per l'articolo 4-bis della citata legge 26 luglio
1975, n. 354, si vedano i riferimenti normativi
all'articolo 1.
- Si riporta il testo degli articoli 62, numero 6, 114,
116 e 230 del codice penale:
«Art. 62 (Circostanze attenuanti comuni). - Attenuano
il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o
circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:
1. - 5. (Omissis);
6. l'avere, prima del giudizio, riparato
interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e,
quando sia possibile, mediante le restituzioni; o
l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto
nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato
spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le
conseguenze dannose o pericolose del reato.»
«Art. 114 (Circostanze attenuanti). - Il giudice,
qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle
persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli
110 e 113 abbia avuto minima importanza nella preparazione
o nell'esecuzione del reato, puo' diminuire la pena.
Tale disposizione non si applica nei casi indicati
nell'articolo 112.
La pena puo' altresi' essere diminuita per chi e' stato
determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato,
quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4
del primo comma e nel terzo comma dell'articolo 112.»
«Art. 116 (Reato diverso da quello voluto da taluno
dei concorrenti). - Qualora il reato commesso sia diverso
da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne
risponde, se l'evento e' conseguenza della sua azione od
omissione.
Se il reato commesso e' piu' grave di quello voluto, la
pena e' diminuita riguardo a chi volle il reato meno
grave.»
«Art. 230 (Casi nei quali deve essere ordinata la
liberta' vigilata). - La liberta' vigilata e' sempre
ordinata:
1. se e' inflitta la pena della reclusione per non
meno di dieci anni: e non puo', in tal caso, avere durata
inferiore a tre anni;
2. quando il condannato e' ammesso alla liberazione
condizionale;
3. se il contravventore abituale o professionale,
non essendo piu' sottoposto a misure di sicurezza, commette
un nuovo reato, il quale sia nuova manifestazione di
abitualita' o professionalita';
4. negli altri casi determinati dalla legge.
Nel caso in cui sia stata disposta l'assegnazione a una
colonia agricola o ad una casa di lavoro, il giudice, al
termine dell'assegnazione, puo' ordinare che la persona da
dimettere sia posta in liberta' vigilata, ovvero puo'
obbligarla a cauzione di buona condotta.».
- Si riporta il testo dell'articolo 51, commi 3-bis e
3-quater, del codice di procedura penale:
«Art. 51 (Uffici del pubblico ministero. Attribuzioni
del procuratore della Repubblica distrettuale). - 1. - 3.
(Omissis).
3-bis. Quando si tratta dei procedimenti per i delitti,
consumati o tentati, di cui agli articoli 416, sesto e
settimo comma, 416, realizzato allo scopo di commettere
taluno dei delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3 e
3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti
previsti dagli articoli 473 e 474, 600, 601, 602, 416-bis,
416-ter, 452-quaterdecies e 630 del codice penale, per i
delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal
predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare
l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso
articolo, nonche' per i delitti previsti dall'articolo 74
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, le funzioni indicate nel
comma 1 lettera a) sono attribuite all'ufficio del pubblico
ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto
nel cui ambito ha sede il giudice competente.
3-ter. (Omissis).
3-quater. Quando si tratta di procedimenti per i
delitti consumati o tentati con finalita' di terrorismo le
funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite
all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del
capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice
competente.
3-quinquies. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 4, comma 1, lettere
a), b), d), e), f) e g), del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e
delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in
materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136):
«Art. 4 (Soggetti destinatari). - 1. I provvedimenti
previsti dal presente capo si applicano:
a) agli indiziati di appartenere alle associazioni
di cui all'articolo 416-bis c.p.;
b) ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura
penale ovvero del delitto di cui all'articolo 12-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992,
n. 356, o del delitto di cui all'articolo 418 del codice
penale;
c) (Omissis);
d) agli indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-quater, del codice di procedura
penale e a coloro che, operanti in gruppi o isolatamente,
pongano in essere atti preparatori, obiettivamente
rilevanti, ovvero esecutivi diretti a sovvertire
l'ordinamento dello Stato, con la commissione di uno dei
reati previsti dal capo I del titolo VI del libro II del
codice penale o dagli articoli 284, 285, 286, 306, 438,
439, 605 e 630 dello stesso codice, nonche' alla
commissione dei reati con finalita' di terrorismo anche
internazionale ovvero a prendere parte ad un conflitto in
territorio estero a sostegno di un'organizzazione che
persegue le finalita' terroristiche di cui all'articolo
270-sexies del codice penale;
e) a coloro che abbiano fatto parte di associazioni
politiche disciolte ai sensi della legge 20 giugno 1952, n.
645, e nei confronti dei quali debba ritenersi, per il
comportamento successivo, che continuino a svolgere una
attivita' analoga a quella precedente;
f) a coloro che compiano atti preparatori,
obiettivamente rilevanti, ovvero esecutivi diretti alla
ricostituzione del partito fascista ai sensi dell'articolo
1 della legge n. 645 del 1952, in particolare con
l'esaltazione o la pratica della violenza;
g) fuori dei casi indicati nelle lettere d), e) ed
f), siano stati condannati per uno dei delitti previsti
nella legge 2 ottobre 1967, n. 895, e negli articoli 8 e
seguenti della legge 14 ottobre 1974, n. 497, e successive
modificazioni, quando debba ritenersi, per il loro
comportamento successivo, che siano proclivi a commettere
un reato della stessa specie col fine indicato alla lettera
d);
h) - i-quater. (Omissis).».
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 25 della legge
13 settembre 1982, n. 646

1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono inserite le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;
b) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e' trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 25 della legge 13
settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure
di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni
alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n.
57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione
parlamentare sul fenomeno della mafia), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 25. - 1. A carico delle persone nei cui
confronti sia stato adottato un decreto di cui al comma
2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n.
354, sia stata emanata sentenza di condanna anche non
definitiva per taluno dei reati previsti dall'articolo 51,
comma 3-bis, del codice di procedura penale ovvero per il
delitto di cui all'articolo 12-quinquies, comma 1, del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero
sia stata disposta, con provvedimento anche non definitivo,
una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio
1965, n. 575, il nucleo di polizia economico-finanziaria
del Corpo della guardia di finanza, competente in relazione
al luogo di dimora abituale del soggetto, puo' procedere
alla verifica della relativa posizione fiscale, economica e
patrimoniale ai fini dell'accertamento di illeciti valutari
e societari e comunque in materia economica e finanziaria,
anche allo scopo di verificare l'osservanza della
disciplina dei divieti autorizzatori, concessori o
abilitativi di cui all'articolo 10 della citata legge n.
575 del 1965, e successive modificazioni.
2. Le indagini di cui al comma 1 sono effettuate anche
nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma
3, e all'articolo 10, comma 4, della legge 31 maggio 1965,
n. 575, e successive modificazioni. Nei casi in cui il
domicilio fiscale, il luogo di effettivo esercizio
dell'attivita', ovvero il luogo di dimora abituale dei
soggetti da sottoporre a verifica sia diverso da quello
delle persone di cui al comma 1, il nucleo di polizia
economico-finanziaria puo' delegare l'esecuzione degli
accertamenti di cui al presente comma ai reparti del Corpo
della guardia di finanza competenti per territorio.
3. Copia della sentenza di condanna o del provvedimento
di applicazione della misura di prevenzione e' trasmessa, a
cura della cancelleria competente, al nucleo di polizia
economico-finanziaria indicato al comma 1. Copia del
decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della
legge 26 luglio 1975, n. 354, e' trasmessa, a cura del
Ministero della giustizia, al nucleo di polizia
economico-finanziaria di cui al comma 1.
4. Per l'espletamento delle indagini di cui al presente
articolo, i militari del Corpo della guardia di finanza,
oltre ai poteri e alle facolta' previsti dall'articolo 2
del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, si avvalgono
dei poteri di cui all'articolo 2-bis, comma 6, della legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni, nonche'
dei poteri attribuiti agli appartenenti al nucleo speciale
di polizia valutaria ai sensi del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
5. La revoca del provvedimento con il quale e' stata
disposta una misura di prevenzione non preclude
l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti
nel corso degli accertamenti svolti ai sensi del comma 1.
6. Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi
e dell'imposta sul valore aggiunto, ai dati, alle notizie e
ai documenti acquisiti ai sensi del comma 4 si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 51, secondo comma, numero
2), secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e all'articolo 32, primo comma, numero 2),
secondo periodo, del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni.».
 
Art. 5

Norme in materia di occupazioni abusive e
organizzazione di raduni illegali

1. Dopo l'articolo 633 del codice penale e' inserito il seguente:
«Art. 633-bis (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumita' pubblica).- Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, e' punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumita' pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
E' sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonche' di quelle utilizzate per realizzare le finalita' dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto.».
1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: «nell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «negli articoli 633 e 633-bis».
2.(soppresso)
3.(soppresso)

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 634 del codice
penale, come modificato dalla presente legge:
«Art. 634 (Turbativa violenta del possesso di cose
immobili). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli
articoli 633 e 633-bis, turba, con violenza alla persona o
con minaccia, l'altrui pacifico possesso di cose immobili,
e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa
da euro 103 a euro 309.
Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia
quando e' commesso da piu' di dieci persone.».
 
Art. 5-bis
Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del
regime di procedibilita'.

1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorita' giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorita' giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi.»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto e' connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 85 del decreto
legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge
27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per
l'efficienza del processo penale, nonche' in materia di
giustizia riparativa e disposizioni per la celere
definizione dei procedimenti giudiziari), come modificato
dalla presente legge:
«Art. 85 (Disposizioni transitorie in materia di
modifica del regime di procedibilita'). - 1. Per i reati
perseguibili a querela della persona offesa in base alle
disposizioni del presente decreto, commessi prima della
data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la
presentazione della querela decorre dalla predetta data, se
la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto
costituente reato.
2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le
misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono
efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, l'autorita' giudiziaria che
procede non acquisisce la querela. A questi fini,
l'autorita' giudiziaria effettua ogni utile ricerca della
persona offesa, anche avvalendosi della polizia
giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al
primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del
codice di procedura penale sono sospesi.
2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai
commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di
procedura penale.
2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis,
612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della
data di entrata in vigore del presente decreto, si continua
a procedere d'ufficio quando il fatto e' connesso con un
delitto divenuto perseguibile a querela della persona
offesa in base alle disposizioni del presente decreto.».
 
Art. 5-ter
Introduzione dell'articolo 85-bis del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di
termini per la costituzione di parte civile.

1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 85-bis (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile).- 1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono gia' stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 5-quater
Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale
telematico.

1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, le parole: «, e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176» sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto e' immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.»;
b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
«6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonche' della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalita' stabilite dal provvedimento. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
6-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali e' consentito il deposito telematico con le modalita' di cui al comma 6-bis.
6-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico e' attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalita' del portale. L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.
6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non e' consentito e non produce alcun effetto di legge.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 87 del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 87 (Disposizioni transitorie in materia di
processo penale telematico). - 1. Con decreto del Ministro
della giustizia, da adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali, sono definite le regole tecniche riguardanti il
deposito, la comunicazione e la notificazione con modalita'
telematiche degli atti del procedimento penale, anche
modificando, ove necessario, il regolamento di cui al
decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n.
44, e, in ogni caso, assicurando la conformita' al
principio di idoneita' del mezzo e a quello della certezza
del compimento dell'atto.
2. Nel rispetto delle disposizioni del presente
decreto e del regolamento di cui al comma 1, ulteriori
regole tecniche possono essere adottate con atto
dirigenziale del Direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia.
3. Con decreto del Ministro della giustizia, da
adottarsi entro il 31 dicembre 2023 ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il
Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio
nazionale forense, sono individuati gli uffici giudiziari e
le tipologie di atti per cui possano essere adottate anche
modalita' non telematiche di deposito, comunicazione o
notificazione, nonche' i termini di transizione al nuovo
regime di deposito, comunicazione e notificazione.
4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
sino al diverso termine di transizione previsto dal
regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e
per le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad
applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in
vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli
articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5,
134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3,
391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447,
comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582,
comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale,
nonche' le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e
4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi
2-bis, 2-ter e 2-quater, 111-bis, 111-ter, 122, comma
2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter,
483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura
penale, cosi' come introdotte dal presente decreto, si
applicano a partire dal quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di
cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie
di atti in esso indicati. Sino alle stesse date, la
dichiarazione e l'elezione di domicilio prevista dal comma
2 dell'articolo 153-bis del codice di procedura penale,
come introdotto dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del
presente decreto, nonche' le comunicazioni previste dal
comma 3 dello stesso articolo 153-bis sono effettuate con
le forme ivi previste in alternativa al deposito in via
telematica.
6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al
comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in
esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni
dell'articolo 164 delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale,
di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro
il medesimo termine le parti private possono presentare
l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare
all'estero. In tal caso, l'atto e' immediatamente trasmesso
alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento
impugnato.
6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla
pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero
sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al
comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in
esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste
e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del
codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta
di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di
procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333
del codice di procedura penale, della querela di cui
all'articolo 336 del codice di procedura penale e della
relativa procura speciale, nonche' della nomina del
difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate
dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli
uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali
avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del
processo penale telematico individuato con provvedimento
del Direttore generale per i sistemi informativi
automatizzati del Ministero della giustizia e con le
modalita' stabilite nel medesimo provvedimento, anche in
deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della
giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti
si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta
di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento. Il deposito e'
tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di
scadenza.
6-ter. Con uno o piu' decreti del Ministro della
giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali
e' consentito il deposito telematico con le modalita' di
cui al comma 6-bis.
6-quater. Il malfunzionamento del portale del
processo penale telematico e' attestato dal Direttore
generale per i sistemi informativi automatizzati, con
provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici
del Ministero della giustizia con indicazione del relativo
periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il
deposito degli atti e' prorogato di diritto fino al giorno
successivo al ripristino della funzionalita' del portale.
L'autorita' giudiziaria puo' autorizzare il deposito di
singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni
specifiche.
6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per
quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio
tramite posta elettronica certificata non e' consentito e
non produce alcun effetto di legge.
7. Le disposizioni del presente articolo si applicano
anche in relazione agli atti del procedimento penale
militare, ma i regolamenti di cui ai commi 1 e 3 sono
adottati, entro il 31 dicembre 2023, con decreto del
Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio
della magistratura militare e il Garante per la protezione
dei dati personali. Le ulteriori regole tecniche di cui al
comma 2 possono essere adottate, d'intesa con il Consiglio
della magistratura militare, con atto dirigenziale del
responsabile della transizione al digitale del Ministero
della difesa.».
 
Art. 5-quinquies


Introduzione dell'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di
semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e
istanze.

1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 87-bis (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attivita' di deposito di atti, documenti e istanze).- 1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, e' consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalita' di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalita' di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito puo' essere eseguito mediante l'invio di piu' messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresi' all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico e' sottoscritto digitalmente secondo le modalita' indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformita' all'originale.
4. L'atto di impugnazione e' trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalita' e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalita' indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, e' trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione e' altresi' inammissibile:
a) quando l'atto di impugnazione non e' sottoscritto digitalmente dal difensore;
b) quando l'atto e' trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non e' presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;
c) quando l'atto e' trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.
8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilita' dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuita' della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2.».
 
Art. 5-sexies
Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di
indagini preliminari.

1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 88-bis (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari).- 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha gia' disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonche' in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 5-septies
Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di
inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere.

1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 88-ter (Disposizioni transitorie in materia di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere).- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilita' delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 5-octies
Introduzione dell'articolo 89-bis del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di
udienza predibattimentale.

1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 89-bis (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale).- 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma l, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio e' emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 5-novies
Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia
riparativa.

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma l, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 92 del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 92 (Disposizioni transitorie in materia di
giustizia riparativa. Servizi esistenti). - 1. La
Conferenza locale per la giustizia riparativa, entro il
termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, provvede alla ricognizione dei servizi di
giustizia riparativa in materia penale erogati alla stessa
data da soggetti pubblici o privati specializzati,
convenzionati con il Ministero della giustizia ovvero che
operano in virtu' di protocolli di intesa con gli uffici
giudiziari o altri soggetti pubblici.
2. La Conferenza valuta i soggetti di cui al comma 1
con riferimento all'esperienza maturata almeno nell'ultimo
quinquennio e il curricolo degli operatori in servizio alla
data di entrata in vigore del presente decreto, verificando
altresi' la coerenza delle prestazioni erogate e dei
requisiti posseduti dagli operatori con quanto disposto
dagli articoli 42, 64 e 93, e redige al termine un elenco
da cui attingono gli enti locali per la prima apertura dei
centri di cui all'articolo 63.
2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia
riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b),
lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma
1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7,
comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a),
all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2),
all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1),
all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f)
e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera
a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25,
comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b),
numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera
a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero
1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g),
numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2),
e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c),
all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78,
comma l, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2),
all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1,
lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e
nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.».
 
Art. 5-decies
Introduzione dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di
mutamento del giudice nel corso del dibattimento.

1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 93-bis (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento).- 1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando e' chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023.».
 
Art. 5-undecies
Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, in materia di disciplina transitoria per le
videoregistrazioni.

1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: «decorso un anno» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi sei mesi».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 94 (Disposizioni transitorie in materia di
videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i),
si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto periodo, e 9, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se
sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo
provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento
all'atto di impugnazione proposto per primo.».
 
Art. 5-duodecies
Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di
impugnazione.

1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonche' le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo.».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 94 del citato
decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, come
modificato dalla presente legge:
«Art. 94 (Disposizioni transitorie in materia di
videoregistrazioni e di giudizi di impugnazione). - 1. Le
disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, lettera i),
si applicano decorsi sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto.
2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui
all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e
quinto periodo, e 9, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se
sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo
provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento
all'atto di impugnazione proposto per primo.».
 
Art. 5-terdecies
Introduzione dell'articolo 97-bis del decreto legislativo 10 ottobre
2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di
iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna
alle sanzioni sostitutive.

1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' inserito il seguente:
«Art. 97-bis (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive).- 1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto.».
2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: «casellario giudiziario», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «casellario giudiziale».
 
Art. 5-quaterdecies
Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi
all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici

1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 15 e 16 del
decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del
Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59):
«Art. 15 (Federazioni sportive nazionali e discipline
sportive associate). - 1. Le federazioni sportive nazionali
e le discipline sportive associate svolgono l'attivita'
sportiva in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi
del CIO, delle federazioni internazionali e del CONI, anche
in considerazione della valenza pubblicistica di specifiche
tipologie di attivita' individuate nello statuto del CONI.
Ad esse partecipano societa' ed associazioni sportive e,
nei soli casi previsti dagli statuti delle federazioni
sportive nazionali e delle discipline sportive associate in
relazione alla particolare attivita', anche singoli
tesserati.
2. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate hanno natura di associazione con
personalita' giuridica di diritto privato. Esse non
perseguono fini di lucro e sono soggette, per quanto non
espressamente previsto nel presente decreto, alla
disciplina del codice civile e delle relative disposizioni
di attuazione.
3. I bilanci delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate sono approvati
annualmente dall'organo di amministrazione federale e sono
sottoposti alla approvazione della Giunta nazionale del
CONI. Nel caso di parere negativo dei revisori dei conti
della Federazione o Disciplina associata o nel caso di
mancata approvazione da parte della Giunta nazionale del
CONI, dovra' essere convocata l'assemblea delle societa' e
associazioni per deliberare sull'approvazione del bilancio.
4. L'assemblea elettiva degli organi direttivi
provvede all'approvazione dei bilanci programmatici di
indirizzo dell'organo di amministrazione che saranno
sottoposti alla verifica assembleare alla fine di ogni
quadriennio e del mandato per i quali sono stati approvati.
5. Le federazioni sportive nazionali e le discipline
sportive associate sono riconosciute, ai fini sportivi, dal
Consiglio nazionale.
6. Il riconoscimento della personalita' giuridica di
diritto privato alle nuove federazioni sportive nazionali e
discipline sportive associate e' concesso a norma del
decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000,
n. 361 previo riconoscimento, ai fini sportivi, da parte
del Consiglio nazionale.
7. Il CONI, le federazioni sportive nazionali e le
discipline sportive associate restano rispettivamente
titolari dei beni immobili e mobili registrati loro
appartenenti. Il CONI puo' concedere in uso alle
federazioni sportive nazionali e alle discipline sportive
associate beni di sua proprieta'.»
«Art. 16 (Statuti delle federazioni sportive
nazionali e delle discipline sportive associate). - 1. Le
federazioni sportive nazionali e le discipline sportive
associate sono rette da norme statutarie e regolamentari
sulla base del principio di democrazia interna, del
principio di partecipazione all'attivita' sportiva da parte
di chiunque in condizioni di parita' e in armonia con
l'ordinamento sportivo nazionale ed internazionale.
2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e
delle discipline sportive associate prevedono le procedure
per l'elezione del presidente e dei membri degli organi
direttivi, promuovendo le pari opportunita' tra donne e
uomini. Il presidente e i membri degli organi direttivi
restano in carica quattro anni e non possono svolgere piu'
di tre mandati. Qualora gli statuti prevedano la
rappresentanza per delega, il CONI, al fine di garantire
una piu' ampia partecipazione alle assemblee, stabilisce,
con proprio provvedimento, i principi generali per
l'esercizio del diritto di voto per delega in assemblea al
fine, in particolare, di limitare le concentrazioni di
deleghe di voto mediante una riduzione del numero delle
deleghe medesime che possono essere rilasciate, in numero
comunque non superiore a cinque. Qualora le federazioni
sportive nazionali e le discipline sportive associate non
adeguino i propri statuti alle predette disposizioni, il
CONI, previa diffida, nomina un commissario ad acta che vi
provvede entro sessanta giorni dalla data della nomina. Gli
statuti delle federazioni sportive nazionali e delle
discipline sportive associate possono prevedere un numero
di mandati inferiore al limite di cui al presente comma,
fatti salvi gli effetti delle disposizioni transitorie in
vigore. La disciplina di cui al presente comma si applica
anche agli enti di promozione sportiva, nonche' ai
presidenti e ai membri degli organi direttivi delle
strutture territoriali delle federazioni sportive nazionali
e delle discipline sportive associate.
3.
4.
5. Negli organi direttivi nazionali deve essere
garantita la presenza, in misura non inferiore al trenta
per cento del totale dei loro componenti, di atleti e
tecnici sportivi, dilettanti e professionisti, in attivita'
o che siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo
decennio alla federazione o disciplina sportiva
interessata, in possesso dei requisiti stabiliti dagli
statuti delle singole federazioni e discipline associate. A
tal fine lo statuto assicura forme di equa rappresentanza
di atlete e atleti. Lo statuto puo' prevedere, altresi', la
presenza degli ufficiali di gara negli organi direttivi.
6. Gli statuti definiscono i poteri di vigilanza e
controllo esercitabili dalla federazione e dalla disciplina
associata nei confronti delle articolazioni associative
interne alla propria organizzazione.».
- Si riporta il testo dell'articolo 218 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77:
«Art. 218 (Disposizioni processuali eccezionali per i
provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione
e alla conclusione delle competizioni e dei campionati,
professionistici e dilettantistici). - 1. In considerazione
dell'eccezionale situazione determinatasi a causa della
emergenza epidemiologica da COVID-19, le federazioni
sportive nazionali, riconosciute dal Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano
Paralimpico (CIP), possono adottare, anche in deroga alle
vigenti disposizioni dell'ordinamento sportivo,
provvedimenti relativi all'annullamento, alla prosecuzione
e alla conclusione delle competizioni e dei campionati,
professionistici e dilettantistici, ivi compresa la
definizione delle classifiche finali, per la stagione
sportiva 2019/2020, nonche' i conseguenti provvedimenti
relativi all'organizzazione, alla composizione e alle
modalita' di svolgimento delle competizioni e dei
campionati, professionistici e dilettantistici, per la
successiva stagione sportiva 2020/2021.
2. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei
regolamenti del CONI, e conseguentemente delle federazioni
sportive di cui gli articoli 15 e 16 del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di
giustizia sportiva per la trattazione delle controversie
aventi a oggetto i provvedimenti di cui al comma 1 secondo
i criteri e i requisiti di cui al presente comma, la
competenza degli organi di giustizia sportiva e'
concentrata, in unico grado e con cognizione estesa al
merito, nel Collegio di garanzia dello sport. Il ricorso
relativo a tali controversie, previamente notificato alle
altre parti, e' depositato presso il Collegio di garanzia
dello Sport entro sette giorni dalla pubblicazione
dell'atto impugnato a pena di decadenza. Il Collegio di
garanzia dello Sport decide in via definitiva sul ricorso,
omessa ogni formalita' non essenziale al contraddittorio,
entro il termine perentorio di quindici giorni dal
deposito, decorso il quale il ricorso si ha per respinto e
l'eventuale decisione sopravvenuta e' priva di effetti. La
decisione e' impugnabile ai sensi del comma 3.
3. Le controversie sulla decisione degli organi di
giustizia sportiva resa ai sensi del comma 2, ovvero sui
provvedimenti di cui al comma 1 se la decisione non e' resa
nei termini, sono devolute alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo e alla competenza inderogabile del
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma.
Il termine per ricorrere decorre dalla pubblicazione della
decisione impugnata, ovvero dalla scadenza del termine
relativo, ed e' di quindici giorni. Entro tale termine il
ricorso, a pena di decadenza, e' notificato e depositato
presso la segreteria del giudice adito. Si applicano i
limiti dimensionali degli atti processuali previsti per il
rito elettorale, di cui all'articolo 129 del codice del
processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, dal decreto del
Presidente del Consiglio di Stato del 22 dicembre 2016. La
causa e' discussa nella prima udienza utile decorsi sette
giorni dalla scadenza del termine per il deposito del
ricorso, senza avvisi. A pena di decadenza, i ricorsi
incidentali e i motivi aggiunti sono notificati e
depositati, al pari di ogni altro atto di parte, prima
dell'apertura dell'udienza e, ove cio' si renda necessario,
la discussione della causa puo' essere rinviata per una
sola volta e di non oltre sette giorni. Il giudizio e'
deciso all'esito dell'udienza con sentenza in forma
semplificata, da pubblicarsi entro il giorno successivo a
quello dell'udienza. La motivazione della sentenza puo'
consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni
contenute negli scritti delle parti che il giudice ha
inteso accogliere e fare proprie. Se la complessita' delle
questioni non consente la pubblicazione della sentenza
entro il giorno successivo a quello dell'udienza, entro lo
stesso termine e' pubblicato il dispositivo mediante
deposito in segreteria e la motivazione e' pubblicata entro
i dieci giorni successivi.
4. Nei giudizi proposti ai sensi del comma 3 il
giudice provvede sulle eventuali domande cautelari prima
dell'udienza con decreto del presidente unicamente se
ritiene che possa verificarsi un pregiudizio irreparabile
nelle more della decisione di merito assunta nel rispetto
dei termini fissati dallo stesso comma 3, altrimenti
riserva la decisione su tali domande all'udienza collegiale
e in tale sede provvede su di esse con ordinanza solo se
entro il giorno successivo a quello dell'udienza non e'
pubblicata la sentenza in forma semplificata e se la
pubblicazione del dispositivo non esaurisce le esigenze di
tutela anche cautelare delle parti. Ai giudizi di cui al
comma 3 non si applica l'articolo 54, comma 2, del codice
del processo amministrativo, di cui all'allegato 1 al
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
5. L'appello al Consiglio di Stato e' proposto, a
pena di decadenza, entro quindici giorni decorrenti dal
giorno successivo a quello dell'udienza, se entro tale data
e' stata pubblicata la sentenza in forma semplificata, e in
ogni altro caso dalla data di pubblicazione della
motivazione. Al relativo giudizio si applicano le
disposizioni dei commi 3 e 4.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano
esclusivamente ai provvedimenti, richiamati al comma 1,
adottati tra la data di entrata in vigore del presente
decreto e il sessantesimo giorno successivo a quella in cui
ha termine lo stato di emergenza dichiarato con la delibera
del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 2020, n. 26.».
 
Art. 6

Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo
10 ottobre 2022, n. 150

1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e' aggiunto il seguente:
«Art. 99-bis (Entrata in vigore). - 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.»
 
Art. 7

Disposizioni in materia di obblighi
di vaccinazione anti sars-cov-2

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
3) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
b) all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;
c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022».
1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attivita' e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) al comma 2, al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e, al terzo periodo, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2023»;
c) al comma 4, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
d) al comma 5, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo degli articoli 4, 4-bis, 4-ter e
4-sexies del decreto-legge 1°aprile 2021, n. 44 (Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di
concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 2021, n. 76, come modificati dalla presente
legge:
«Art. 4 (Obblighi vaccinali per gli esercenti le
professioni sanitarie e gli operatori di interesse
sanitario). - 1. Fino al 1° novembre 2022, al fine di
tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni
di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e
assistenza, in attuazione del piano di cui all'articolo 1,
comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, gli
esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di
interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della
legge 1° febbraio 2006, n. 43, per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 sono obbligati a sottoporsi a
vaccinazione gratuita, comprensiva, a far data dal 15
dicembre 2021, della somministrazione della dose di
richiamo successiva al ciclo vaccinale primario, nel
rispetto delle indicazioni e dei termini previsti con
circolare del Ministero della salute. La vaccinazione
costituisce requisito essenziale per l'esercizio della
professione e per lo svolgimento delle prestazioni
lavorative dei soggetti obbligati. La vaccinazione e'
somministrata altresi' nel rispetto delle indicazioni
fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano in conformita' alle previsioni contenute nel
piano di cui al primo periodo.
1-bis. L'obbligo di cui al comma 1 e' esteso, a
decorrere dal 15 febbraio 2022, anche agli studenti dei
corsi di laurea impegnati nello svolgimento dei tirocini
pratico-valutativi finalizzati al conseguimento
dell'abilitazione all'esercizio delle professioni
sanitarie. La violazione dell'obbligo di cui al primo
periodo determina l'impossibilita' di accedere alle
strutture ove si svolgono i tirocini pratico-valutativi. I
responsabili delle strutture di cui al secondo periodo sono
tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui
al presente comma secondo modalita' a campione individuate
dalle istituzioni di appartenenza.
2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute,
in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate,
attestate dal proprio medico curante di medicina generale
ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari
del Ministero della salute in materia di esenzione dalla
vaccinazione anti SARS-CoV-2, non sussiste l'obbligo di cui
ai commi 1 e 1-bis e la vaccinazione puo' essere omessa o
differita.
3. Gli Ordini degli esercenti le professioni
sanitarie, per il tramite delle rispettive Federazioni
nazionali, che a tal fine operano in qualita' di
responsabili del trattamento dei dati personali,
avvalendosi della Piattaforma nazionale digital green
certificate (Piattaforma nazionale-DGC) eseguono
immediatamente la verifica automatizzata del possesso delle
certificazioni verdi COVID-19 comprovanti lo stato di
avvenuta vaccinazione anti SARS-CoV-2, secondo le modalita'
definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 giugno 2021, n. 87. Qualora dalla Piattaforma
nazionale-DGC non risulti l'effettuazione della
vaccinazione anti SARSCoV-2, anche con riferimento alla
dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario,
nelle modalita' stabilite nella circolare di cui al comma
1, l'Ordine professionale territorialmente competente
invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla
ricezione dell'invito, la documentazione comprovante
l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione
relativa all'omissione o al differimento della stessa ai
sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta
di vaccinazione, da eseguirsi entro un termine non
superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito,
ovvero la documentazione comprovante l'insussistenza dei
presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1,
nonche' a specificare l'eventuale datore di lavoro e
l'indirizzo di posta elettronica certificata di
quest'ultimo. In caso di presentazione di documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, l'Ordine invita
l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non
oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione
attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.
4. Decorsi i termini di cui al comma 3, qualora
l'Ordine professionale accerti il mancato adempimento
dell'obbligo vaccinale, anche con riguardo alla dose di
richiamo, ne da' comunicazione alla Federazione nazionale
competente, all'interessato, all'azienda sanitaria locale
competente, limitatamente alla professione di farmacista,
e, per il personale che abbia un rapporto di lavoro
dipendente, anche al datore di lavoro, ove noto.
L'inosservanza degli obblighi di comunicazione di cui al
primo periodo da parte degli Ordini professionali verso le
Federazioni nazionali rileva ai fini e per gli effetti
dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo
Provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233,
ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561. L'atto di
accertamento dell'inadempimento dell'obbligo vaccinale e'
adottato da parte dell'Ordine professionale
territorialmente competente, all'esito delle verifiche di
cui al comma 3, ha natura dichiarativa e non disciplinare,
determina l'immediata sospensione dall'esercizio delle
professioni sanitarie ed e' annotato nel relativo Albo
professionale.
5. La sospensione di cui al comma 4 e' efficace fino
alla comunicazione da parte dell'interessato all'Ordine
professionale territorialmente competente e, per il
personale che abbia un rapporto di lavoro dipendente, anche
al datore di lavoro, del completamento del ciclo vaccinale
primario e, per i professionisti che hanno completato il
ciclo vaccinale primario, della somministrazione della dose
di richiamo e comunque non oltre il 1° novembre 2022. Per
il periodo di sospensione non sono dovuti la retribuzione
ne' altro compenso o emolumento, comunque denominato. Il
datore di lavoro verifica l'ottemperanza alla sospensione
disposta ai sensi del comma 4 e, in caso di omessa
verifica, si applicano le sanzioni di cui all'articolo
4-ter, comma 6. In caso di intervenuta guarigione l'Ordine
professionale territorialmente competente, su istanza
dell'interessato, dispone la cessazione temporanea della
sospensione, sino alla scadenza del termine in cui la
vaccinazione e' differita in base alle indicazioni
contenute nelle circolari del Ministero della salute. La
sospensione riprende efficacia automaticamente qualora
l'interessato ometta di inviare all'Ordine professionale il
certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni
dalla scadenza del predetto termine di differimento.
6. Per gli esercenti le professioni sanitarie che si
iscrivono per la prima volta agli albi degli Ordini
professionali territoriali l'adempimento dell'obbligo
vaccinale e' requisito ai fini dell'iscrizione fino al 1°
novembre 2022. A tal fine la verifica dell'adempimento
dell'obbligo vaccinale avviene con la presentazione della
certificazione verde COVID-19.
7. Per il periodo in cui la vaccinazione di cui al
comma 1 e' omessa o differita, il datore di lavoro adibisce
i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse,
senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare
il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
8. Per il medesimo periodo di cui al comma 7, al fine
di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio
dell'attivita' libero-professionale, i soggetti di cui al
comma 2 adottano le misure di prevenzione
igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di
sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute,
di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e
delle politiche sociali, entro il 15 dicembre 2021.
9. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
10. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo
vaccinale da parte degli operatori di interesse sanitario
di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4-ter, commi 2, 3 e 6.»
«Art. 4-bis (Estensione dell'obbligo vaccinale ai
lavoratori impiegati in strutture residenziali,
socio-assistenziali e socio-sanitarie). - 1. Dal 10 ottobre
2021 e fino al 1° novembre 2022, l'obbligo vaccinale
previsto dall'articolo 4, comma 1, si applica altresi' a
tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi
titolo, la propria attivita' lavorativa nelle strutture di
cui all'articolo 1-bis, incluse le strutture
semiresidenziali e le strutture che, a qualsiasi titolo,
ospitano persone in situazione di fragilita'.
2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai
soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di
idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri
definiti con circolare del Ministero della salute.
3. I responsabili delle strutture di cui all'articolo
1-bis, incluse le strutture semiresidenziali e le strutture
che, a qualsiasi titolo, ospitano persone in situazione di
fragilita', e i datori di lavoro dei soggetti che, a
qualunque titolo, svolgono nelle predette strutture
attivita' lavorativa sulla base di contratti esterni
assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al comma 1 del
presente articolo. Fermo restando quanto previsto
dall'articolo 17-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.
18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile
2020, n. 27, per la finalita' di cui al primo periodo del
presente comma i responsabili e i datori di lavoro possono
verificare l'adempimento dell'obbligo acquisendo le
informazioni necessarie secondo le modalita' definite con
il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui
all'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno
2021, n. 87.
4. Per la verifica dell'adempimento dell'obbligo
vaccinale da parte dei soggetti di cui al comma 1, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 4-ter, commi
2, 3 e 6.
5. La violazione delle disposizioni del primo periodo
del comma 3 del presente articolo e' sanzionata ai sensi
dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9, del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta fermo quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
luglio 2020, n. 74.»
«Art. 4-ter (Obbligo vaccinale per il personale delle
strutture di cui all'articolo 8-ter del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502). - 1. Dal 15 dicembre 2021 e fino
al 1° novembre 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione
dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da
adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo,
entro i termini di validita' delle certificazioni verdi
COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si
applica anche alle seguenti categorie:
a);
b;
c) personale che svolge a qualsiasi titolo la
propria attivita' lavorativa nelle strutture di cui
all'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, ad esclusione di quello che svolge attivita'
lavorativa con contratti esterni, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 4 e 4-bis;
d).
1-bis.
2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale
per lo svolgimento delle attivita' lavorative dei soggetti
obbligati ai sensi del comma 1. I responsabili delle
strutture in cui presta servizio il personale di cui al
comma 1 assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al
medesimo comma 1. Si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4, commi 2 e 7.
3. I soggetti di cui al comma 2 verificano
immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale di cui
al comma 1 acquisendo le informazioni necessarie anche
secondo le modalita' definite con il decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87. Nei casi
in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti
SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di
vaccinazione nelle modalita' stabilite nell'ambito della
campagna vaccinale in atto, i soggetti di cui al comma 2
invitano, senza indugio, l'interessato a produrre, entro
cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la
documentazione comprovante l'effettuazione della
vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o
al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di
vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a
venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque
l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di
cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione
attestante la richiesta di vaccinazione, i soggetti di cui
al comma 2 invitano l'interessato a trasmettere
immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla
somministrazione, la certificazione attestante
l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata
presentazione della documentazione di cui al secondo e
terzo periodo i soggetti di cui al comma 2 accertano
l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne danno immediata
comunicazione scritta all'interessato. L'atto di
accertamento dell'inadempimento determina l'immediata
sospensione dal diritto di svolgere l'attivita' lavorativa,
senza conseguenze disciplinari e con diritto alla
conservazione del rapporto di lavoro. Per il periodo di
sospensione, non sono dovuti la retribuzione ne' altro
compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione
e' efficace fino alla comunicazione da parte
dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del
successivo completamento del ciclo vaccinale primario o
della somministrazione della dose di richiamo, e comunque
non oltre il 1° novembre 2022. In caso di intervenuta
guarigione si applica la disposizione dell'articolo 4,
comma 5.
4.
5. Lo svolgimento dell'attivita' lavorativa in
violazione dell'obbligo vaccinale di cui al comma 1 e'
punito con la sanzione di cui al comma 6 e restano ferme le
conseguenze disciplinari secondo i rispettivi ordinamenti
di appartenenza. Le disposizioni di cui al primo periodo si
applicano anche in caso di esercizio della professione o di
svolgimento dell'attivita' lavorativa in violazione degli
obblighi vaccinali di cui agli articoli 4 e 4-bis.
6. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2
e' sanzionata ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 3, 5 e 9,
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. Resta
fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74. La
sanzione e' irrogata dal prefetto e si applicano, per
quanto non stabilito dal presente comma, le disposizioni
delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre
1981, n. 689, in quanto compatibili. Per le violazioni di
cui al comma 5, la sanzione amministrativa prevista dal
comma 1 del citato articolo 4 del decreto-legge n. 19 del
2020 e' stabilita nel pagamento di una somma da euro 600 a
euro 1.500.»
«Art. 4-sexies (Sanzioni pecuniarie). - 1. - 2.
(Omissis).
3. L'irrogazione della sanzione di cui al comma 1,
nella misura ivi stabilita, e' effettuata dal Ministero
della salute per il tramite dell'Agenzia delle
entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli
elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale
periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo
Ministero, anche acquisendo i dati resi disponibili dal
Sistema Tessera Sanitaria sui soggetti assistiti dal
Servizio Sanitario Nazionale vaccinati per COVID-19,
nonche' su quelli per cui non risultano vaccinazioni
comunicate dal Ministero della salute al medesimo sistema
e, ove disponibili, sui soggetti che risultano esenti dalla
vaccinazione. Per la finalita' di cui al presente comma, il
Sistema Tessera Sanitaria e' autorizzato al trattamento
delle informazioni su base individuale inerenti alle
somministrazioni, acquisite dall'Anagrafe Nazionale Vaccini
ai sensi dell'articolo 3, comma 5-ter, del decreto-legge 14
gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 marzo 2021, n. 29, nonche' al trattamento dei dati
relativi agli esenti, acquisiti secondo le modalita'
definite con il decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all'articolo 9-bis, comma 3, del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.
4. Il Ministero della salute, avvalendosi
dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai
soggetti inadempienti l'avvio del procedimento
sanzionatorio e indica ai destinatari il termine perentorio
di dieci giorni dalla ricezione, per comunicare all'Azienda
sanitaria locale competente per territorio l'eventuale
certificazione relativa al differimento o all'esenzione
dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e
oggettiva impossibilita'. Entro il medesimo termine, gli
stessi destinatari danno notizia all'Agenzia delle
entrate-Riscossione dell'avvenuta presentazione di tale
comunicazione.
5. (Omissis).
6. L'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel caso in
cui l'Azienda sanitaria locale competente non confermi
l'insussistenza dell'obbligo vaccinale, ovvero
l'impossibilita' di adempiervi, di cui al comma 4,
provvede, in deroga alle disposizioni contenute nella legge
24 novembre 1981, n. 689, e mediante la notifica, ai sensi
dell'articolo 26 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro
duecentosettanta giorni dalla relativa trasmissione, di un
avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010,
n. 122.
7. - 8. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'articolo 2 del decreto-legge
24 marzo 2022, n. 24 (Disposizioni urgenti per il
superamento delle misure di contrasto alla diffusione
dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione
dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Misure urgenti connesse alla cessazione
delle funzioni del Commissario straordinario per
l'attuazione e il coordinamento delle misure di
contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica
COVID-19). - 1. Al fine di continuare a disporre, anche
successivamente alla data del 31 marzo 2022, di una
struttura con adeguate capacita' di risposta a possibili
aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in
ragione della epidemia di COVID-19, nei limiti delle
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, dal 1° aprile 2022 e' temporaneamente
istituita un'Unita' per il completamento della campagna
vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto
della pandemia, che opera fino al 30 giugno 2023. Il
direttore dell'Unita' e' nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,
n. 27, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Il direttore agisce con i poteri attribuiti al
Commissario straordinario dal predetto articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020 e, con proprio provvedimento,
definisce la struttura dell'Unita', avvalendosi di una
parte del personale della Struttura di supporto alle
attivita' del citato Commissario straordinario, nonche' di
personale in servizio presso il Ministero della salute,
secondo le modalita' indicate dallo stesso Ministero, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della salute, e' nominato un
dirigente di prima fascia, appartenente ai ruoli del
Ministero della salute, al quale sono attribuite le
funzioni vicarie, che opera in coordinamento e a supporto
del direttore dell'Unita' di cui al presente comma, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'Unita' subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al Commissario straordinario per l'attuazione
e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e, in raccordo con
il Ministero della salute e con il supporto tecnico
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, cura la
definizione e, ove possibile, la conclusione delle
attivita' amministrative, contabili e giuridiche ancora in
corso alla data del 31 marzo 2022, gia' attribuite alla
competenza del predetto Commissario straordinario. Al
direttore dell'Unita' e' assegnata la titolarita' della
contabilita' speciale e del conto corrente bancario, di cui
al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del
2020. Alla medesima Unita' si applicano, ove compatibili,
le disposizioni di cui al citato articolo 122 del
decreto-legge n. 18 del 2020.
2. Al 30 giugno 2023, l'Unita' procede alla chiusura
della contabilita' speciale e del conto corrente di cui al
comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31
dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo
pluriennale, mediante decreto del Ragioniere Generale dello
Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le
eventuali risorse non piu' necessarie sono acquisite
all'erario. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unita' di cui
al comma 1 e' soppressa e il Ministero della salute
subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e
passivi facenti capo all'Unita' di cui al comma 1.
3. Al fine di rafforzare l'efficienza operativa delle
proprie strutture per garantire le azioni di supporto nel
contrasto alle pandemie in favore dei sistemi sanitari
regionali, assicurando gli approvvigionamenti di farmaci e
vaccini per la cura delle patologie epidemico-pandemiche
emergenti e di dispositivi di protezione individuale, anche
in relazione agli obiettivi ed agli interventi connessi,
nell'immediato, alla attuazione del piano strategico
nazionale dei vaccini di cui all'articolo 1, commi 457 e
seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il
Ministero della salute e' autorizzato ad assumere, a
decorrere dal 1° ottobre 2022, con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti
facolta' assunzionali, un contingente di personale cosi'
composto: 3 dirigenti di seconda fascia, 3 dirigenti
sanitari; 50 unita' di personale non dirigenziale con
professionalita' anche tecnica, da inquadrare nell'area
III, posizione economica F1, del comparto funzioni
centrali. La dotazione organica del Ministero della salute
e' incrementata di 3 dirigenti di II fascia, di 3 dirigenti
sanitari e di 50 unita' di personale non dirigenziale
appartenenti all'area III. Le assunzioni del presente comma
sono autorizzate in deroga all'articolo 6, comma 7, del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonche'
in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di euro 760.837 per l'anno 2022 ed
euro 3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Al reclutamento del contingente di personale di
cui al comma 3 si provvede mediante l'indizione di concorsi
pubblici, senza obbligo di previo espletamento delle
procedure di mobilita', con le modalita' semplificate
previste dall'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021,
n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio
2021, n. 76, anche avvalendosi della Commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 35, comma 5,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche'
tramite l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi
pubblici o attraverso procedure di mobilita' volontaria ai
sensi dell'articolo 30 del citato decreto legislativo n.
165 del 2001. Il personale assunto e' progressivamente
assegnato, fino al 30 giugno 2023, all' Unita' di cui al
comma 1, in sostituzione del personale appartenente ad
altre amministrazioni in servizio presso la predetta
Unita'. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata,
per l'anno 2022, una spesa pari ad euro 200.000 per la
gestione delle procedure concorsuali e una spesa pari ad
euro 124.445 per le maggiori spese di funzionamento
derivanti dall'assunzione del predetto contingente di
personale.
5. Il Ministero della salute provvede entro il 30
giugno 2023 alla definizione del nuovo assetto
organizzativo. Le funzioni attribuite al predetto Ministero
dal presente articolo, nelle more della riorganizzazione,
sono assicurate dal Segretariato generale di cui
all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 11 febbraio 2014, n. 59 o da altra direzione
generale individuata con decreto del Ministro della salute.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 3 e
4, pari a euro 1.085.282 per l'anno 2022 e ad euro
3.043.347 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma
«Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da
ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della salute.
7. Ai fini dell'immediata attuazione del presente
articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
8. All'articolo 47-bis del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, al comma 2, dopo le parole «degli
alimenti» sono inserite le seguenti: «, di contrasto di
ogni emergenza sanitaria, nonche' ogni iniziativa volta
alla cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti.».
8-bis. All'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, dopo la lettera e-ter)
e' inserita la seguente:
«e-quater) la somministrazione, con oneri a carico
degli assistiti, presso le farmacie, da parte di farmacisti
opportunamente formati a seguito del superamento di
specifico corso abilitante e di successivi aggiornamenti
annuali, organizzati dall'Istituto superiore di sanita', di
vaccini anti SARS-CoV-2 e di vaccini antinfluenzali nei
confronti dei soggetti di eta' non inferiore a diciotto
anni, previa presentazione di documentazione comprovante la
pregressa somministrazione di analoga tipologia di vaccini,
nonche' l'effettuazione di test diagnostici che prevedono
il prelevamento del campione biologico a livello nasale,
salivare o orofaringeo, da effettuare in aree, locali o
strutture, anche esterne, dotate di apprestamenti idonei
sotto il profilo igienico-sanitario e atti a garantire la
tutela della riservatezza. Le aree, i locali o le strutture
esterne alla farmacia devono essere compresi nella
circoscrizione farmaceutica prevista nella pianta organica
di pertinenza della farmacia stessa».».
 
Art. 7-bis
Finanziamento delle attivita' delle amministrazioni centrali in
attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione
e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023.

1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 261, al secondo periodo, le parole: «350 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «314,2 milioni di euro» ed e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanita' per le medesime finalita' per l'anno 2023.»;
b) al comma 258, primo periodo, le parole: «in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023».

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 258 e 261,
della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024):
«258. Il livello del finanziamento del fabbisogno
sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e'
determinato in 124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in
126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061
milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli
interventi di cui ai commi 261, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285,
286, 288, 290, 293, 294 e 295 nell'ambito del finanziamento
di cui al presente comma, ferma restando l'applicazione,
ove non diversamente previsto, delle disposizioni
legislative vigenti in materia di compartecipazione delle
autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno
sanitario.»
«261. Nelle more dell'adozione da parte delle regioni
e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei
decreti attuativi dei piani pandemici regionali e
provinciali, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro
per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano
strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a
una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, di cui
all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano il 25 gennaio 2021, a valere sul
fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022.
Per le medesime finalita', e nelle more dell'adozione dei
decreti attuativi dei piani pandemici regionali e
provinciali, e' autorizzata la spesa massima di 314,2
milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario
nazionale standard per l'anno 2023, il cui importo e'
definito, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario.
Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad
entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle
disposizioni legislative vigenti in materia di
compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento
del relativo fabbisogno sanitario. Per consentire
l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni
centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di
preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu)
2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione
del Ministero della salute sono complessivamente
incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di
cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto
superiore di sanita' per le medesime finalita' per l'anno
2023.».
 
Art. 7-ter

Disposizioni in materia
di green pass

1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e 1-septies sono abrogati.
2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-bis e 2-quater sono abrogati.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 1-bis del citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 1-bis (Disposizioni per l'accesso dei
visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali,
sociosanitarie e hospice). - 1. Dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto e'
ripristinato l'accesso, su tutto il territorio nazionale,
di familiari e visitatori a strutture di ospitalita' e di
lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice,
strutture riabilitative e strutture residenziali per
anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tutte le
strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, e in quelle
socio-assistenziali, secondo le linee guida definite con
l'ordinanza del Ministro della salute 8 maggio 2021,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 10 maggio
2021, cui le direzioni sanitarie delle predette strutture
si conformano immediatamente, adottando le misure
necessarie alla prevenzione del contagio da COVID -19. Nel
rispetto delle predette misure e, in ogni caso, a
condizione che siano assicurate idonee misure di protezione
individuale, le direzioni sanitarie garantiscono la
continuita' delle visite da parte di familiari con cadenza
giornaliera, consentendo loro anche di prestare assistenza
quotidiana nel caso in cui la persona ospitata sia non
autosufficiente.
1-bis. - 1-septies.(abrogati)».
 
Art. 7-quater

Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge
22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza

1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) le parole: «fino al decimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «fino al quinto giorno»;
2) le parole: «e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a cio' abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto» sono soppresse;
b) al comma 3:
1) al primo periodo, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 1»;
2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

Riferimenti normativi

- Si riporta il testo dell'articolo 10-ter del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 (Misure urgenti per la
graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel
rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19), convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 10-ter (Isolamento e autosorveglianza). - 1. A
decorrere dal 1° aprile 2022 e' fatto divieto di mobilita'
dalla propria abitazione o dimora alle persone sottoposte
alla misura dell'isolamento per provvedimento
dell'autorita' sanitaria in quanto risultate positive al
SARS-CoV-2, fino all'accertamento della guarigione, salvo
che per il ricovero in una struttura sanitaria o altra
struttura allo scopo destinata.
2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1,
a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti
confermati positivi al SARS-CoV-2 e' applicato il regime
dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di
indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie
di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e
con esclusione delle ipotesi di cui all'articolo 10-quater,
comma 4, lettere a), b) e, limitatamente alle attivita'
sportive all'aperto o al chiuso, se svolte in condizioni di
sicurezza rispetto al rischio di contagio, c), e comma 5,
fino al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo
contatto stretto con soggetti confermati positivi al
SARS-CoV-2.
3. Con circolare del Ministero della salute sono
definite le modalita' attuative del comma 1.».
 
Art. 8

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.