Gazzetta n. 304 del 30 dicembre 2022 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 23 dicembre 2022, n. 200
Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto la legge 3 agosto 2022, n. 129, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, recante riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 settembre 2022;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 7 dicembre 2022, rep. atti n. 255/CSR del 7 dicembre 2022;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati in data 13 dicembre 2022 e del Senato della Repubblica in data 12 dicembre 2022;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 16 dicembre 2022;
Sulla proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'universita' e della ricerca e per la pubblica amministrazione;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche all'articolo 1
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 dopo le parole: «a carattere scientifico» sono inserite le seguenti: «di seguito IRCCS» e dopo le parole: «sono enti» sono inserite le seguenti: «del Servizio sanitario nazionale»;
b) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli IRCCS, al fine di integrare i compiti di cura e assistenza gia' svolti, promuovono altresi' l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Le attivita' sono svolte nell'ambito delle aree tematiche internazionalmente riconosciute, tenuto conto della classificazione delle malattie secondo categorie diagnostiche principali (Major DiagnosticCategory - MDC) integrate dal Ministero della salute con categorie riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento alle classi di eta';»
2. All'articolo 1, dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Gli IRCCS comunicano, entro il 31 marzo 2023 al Ministero della salute e alla regione interessata, l'afferenza ad una o piu' aree tematiche di cui all'allegato 1, parte integrante del presente decreto, sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del rispettivo riconoscimento scientifico.
1-ter. All'esito della comunicazione di cui al comma 1-bis, con decreto del Ministro della salute, sentita la regione competente per territorio, valutata la coerenza dell'area tematica richiesta con la disciplina di riconoscimento di provenienza, sono individuate l'area o le aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva conferma del carattere scientifico. Ove all'esito della valutazione, emergano profili di difformita' tra l'area tematica richiesta e la disciplina di riconoscimento di provenienza, il Ministro della salute, congiuntamente con la regione competente per territorio, individua l'area tematica di afferenza, motivando l'eventuale decisione difforme dalla comunicazione».

NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta l'art. 76 della Cost.:
«Art. 76.
L'esercizio della funzione legislativa non puo'
essere delegato al Governo se non con determinazione di
principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato
e per oggetti definiti.»
L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
La legge 3 agosto 2022, n. 129, recante delega al
Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di cui al decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 1° settembre 2022, n. 204.
- Si riporta il testo dell'articolo 14 della legge 23
agosto 1988 n. 400 recante Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
ministri, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.»
- Il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288,
Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura
a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 27 ottobre 2003, n. 250.

Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Natura e finalita'). - 1. Gli Istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico di seguito IRCCS
sono enti del Servizio Sanitario Nazionale a rilevanza
nazionale dotati di autonomia e personalita' giuridica che,
secondo standards di eccellenza, perseguono finalita' di
ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo
biomedico e in quello dell'organizzazione e gestione dei
servizi sanitari ed effettuano prestazioni di ricovero e
cura di alta specialita' o svolgono altre attivita' aventi
i caratteri di eccellenza di cui all'articolo 13, comma 3,
lettera d). Gli IRCCS, al fine di integrare i compiti di
cura e assistenza gia' svolti, promuovono altresi'
l'innovazione e il trasferimento tecnologico. Le attivita'
sono svolte nell'ambito delle aree tematiche
internazionalmente riconosciute, tenuto conto della
classificazione delle malattie secondo categorie
diagnostiche principali (Major DiagnosticCategory - MDC)
integrate dal ministero della salute con categorie
riferibili a specializzazioni disciplinari non direttamente
collegate alle MDC o per le quali sussistono appositi
programmi di coordinamento nazionale, anche con riferimento
alle classi di eta'.
1-bis. Gli IRCCS comunicano, entro il 31 marzo 2023
al Ministero della salute e alla Regione interessata,
l'afferenza ad una o piu' aree tematiche di cui
all'allegato 1, parte integrante del presente decreto,
sulla base della specializzazione disciplinare oggetto del
rispettivo riconoscimento scientifico.
1-ter. All'esito della comunicazione di cui al comma
1-bis, con decreto del Ministro della salute, sentita la
Regione competente per territorio, valutata la coerenza
dell'area tematica richiesta con la disciplina di
riconoscimento di provenienza, sono individuate l'area o le
aree tematiche di afferenza valide sino alla successiva
conferma del carattere scientifico. Ove all'esito della
valutazione, emergano profili di difformita' tra l'area
tematica richiesta e la disciplina di riconoscimento di
provenienza, il Ministro della salute, congiuntamente con
la Regione competente per territorio, individua l'area
tematica di afferenza, motivando l'eventuale decisione
difforme dalla comunicazione.
2. Ferme restando le funzioni di vigilanza e di
controllo spettanti al Ministero della salute, alle Regioni
competono le funzioni legislative e regolamentari connesse
alle attivita' di assistenza e di ricerca svolte dagli
Istituti di cui al comma 1, da esercitarsi nell'ambito dei
principi fondamentali stabiliti dalla normativa vigente in
materia di ricerca biomedica e tutela della salute.»
 
Allegato 1

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 2

Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato 3
Indicatori e soglie di valutazione per il riconoscimento del
carattere scientifico

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti per il riconoscimento del carattere scientifico di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288 sono individuati i seguenti indicatori e soglie di valutazione:
a) per la lettera d) del comma 3, la qualifica di Centro di riferimento regionale o sovraregionale per singola area tematica di cui all'allegato 1 e' per almeno 1.5 milioni di abitanti, ad eccezione delle regioni con un numero inferiore di abitanti, e deve avere l'indice di case mix (ove applicabile) migliore di almeno il 10% rispetto a quello della media nazionale, e comunque ad esclusione dell'area tematica riabilitativa.
b) per le lettere e) ed f) del comma 3, sono individuati i seguenti standard di benchmarking ricavabili dai sistemi bibliometrici internazionali (SCOPUS, Incites) riferiti a:
1. Impact Factor Normalizzato (IFN) prodotto nell'anno con le soglie di 500 punti/anno per tutte le aree tematiche ad esclusione di Pediatria, Ematologia ed Immunologia, Geriatria, Malattie infettive, per le quali la soglia e' di 700 punti/anno, e delle aree di Neurologia, Oncologia e Cardiologia-Pneumologia per le quali la soglia viene fissata a 900 punti di IFN/anno;
2. «Field Weight Citation» delle pubblicazioni maggiore del 25% rispetto alla media migliore tra quella nazionale ed europea;
3. «% International Collaboration» delle pubblicazioni maggiore del 25% rispetto alla media migliore tra quella nazionale ed europea;
4. «% National Collaboration» delle pubblicazioni maggiore del 25% rispetto alla media migliore tra quella nazionale ed europea.
2. Per le sedi secondarie degli IRCCS, ai fini della verifica che le stesse contribuiscano con capacita' operative di alto livello ai risultati dell'attivita' di ricerca della sede principale dell'IRCCS, sono individuati i seguenti indicatori e soglie di valutazione:
a) per la lettera d) del comma 3, qualora la sede secondaria svolga attivita' assistenziale, la qualifica di Centro di riferimento territoriale;
b) per le lettere e) ed f) del comma 3, il volume dell'attivita' di ricerca pari ad almeno il 25% rispetto alla produzione scientifica della sede principale nonche' gli standard di benchmarking ricavabili dai sistemi bibliometrici internazionali (SCOPUS, Incites) indicati al precedente comma 3 quinquies.
 
Art. 2

Modifiche all'articolo 4
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il collegio sindacale delle Fondazioni IRCCS e degli IRCCS non trasformati dura in carica tre anni ed e' composto, fermo restando l'articolo 16 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da tre membri, di cui uno designato dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della salute».

Note all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 4 (Collegio sindacale). - 1. Il collegio
sindacale:
a) verifica l'amministrazione dell'azienda sotto il
profilo economico;
b) vigila sull'osservanza della legge;
c) accerta la regolare tenuta della contabilita' e
la conformita' del bilancio alle risultanze dei libri e
delle scritture contabili, ed effettua periodicamente
verifiche di cassa.
2. I componenti del collegio sindacale possono
procedere ad atti di ispezione e controllo, anche
individualmente.
3. Il collegio sindacale delle fondazioni IRCCS e
degli IRCCS non trasformati dura in carica tre anni ed e'
composto, fermo restando l'articolo 16 della legge 31
dicembre 2009, n. 196, da tre membri, di cui uno designato
dal presidente della giunta regionale, uno dal Ministro
dell'economia e delle finanze e uno dal Ministro della
salute.
4. Il direttore generale nomina il collegio
sindacale.
5. Il Presidente del collegio sindacale viene eletto
dai sindaci all'atto della prima seduta.
6. I componenti del collegio sindacale sono scelti
tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili
istituito presso il Ministero della giustizia, ovvero fra i
funzionari del Ministero dell'economia e delle finanze che
abbiano esercitato per almeno tre anni le funzioni di
revisori dei conti o di componenti di collegi sindacali.»
 
Art. 3

Modifiche all'articolo 6
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di organizzazione e requisiti degli organi»;
b) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Gli istituti di cui al comma 1, entro il 31 marzo 2023 adeguano gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento in coerenza con gli indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto dell'autonomia regionale, in modo da garantire il coordinamento delle attivita' del direttore generale e quelle del direttore scientifico e al fine di assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca per potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza. Gli statuti o i regolamenti di organizzazione e funzionamento prevedono altresi' che il direttore scientifico sia supportato dalla struttura amministrativa dell'IRCCS, e che tutti i componenti degli organi di governo siano in possesso di un diploma di laurea di cui all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999 n. 509, ovvero laurea specialistica o magistrale e di comprovata esperienza e competenza in campo amministrativo, economico, finanziario, medico o biomedico, assicurando l'assenza di conflitti d'interesse.
1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, le regioni attribuiscono al direttore generale, all'atto della nomina, ulteriori specifici obiettivi funzionali al raccordo tra attivita' di assistenza e quella di ricerca, nonche' alla realizzazione del piano triennale delle linee di ricerca definito per l'Istituto e approvato dal Ministero della salute.».

Note all'art. 3:
- Si riporta l'articolo 6 del citato decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 6 (Disposizioni in materia di organizzazione e
requisiti degli organi). - 1. Le Fondazioni IRCCS, cosi'
come gli IRCCS non trasformati, informano la propria
attivita' a criteri di efficacia, efficienza ed
economicita' e sono tenuti al rispetto del vincolo di
bilancio, attraverso l'equilibrio di costi e ricavi,
compresi i trasferimenti di risorse finanziarie per
specifiche attivita' istituzionali. Essi organizzano la
propria struttura mediante centri di costo in grado di
programmare e rendicontare la gestione economica,
amministrativa e delle risorse umane e strumentali.
1-bis. Gli istituti di cui al comma 1, entro il 31
marzo 2023 adeguano gli statuti o i regolamenti di
organizzazione e funzionamento in coerenza con gli
indirizzi di politica sanitaria e nel rispetto
dell'autonomia regionale, in modo da garantire il
coordinamento delle attivita' del direttore generale e
quelle del direttore scientifico e al fine di assicurare
l'integrazione dell'attivita' assistenziale e
dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca per
potenziarne l'efficacia nelle aree tematiche di afferenza.
Gli statuti o i regolamenti di organizzazione e
funzionamento prevedono altresi' che il direttore
scientifico sia supportato dalla struttura amministrativa
dell'IRCCS, e che tutti i componenti degli organi di
governo siano in possesso di un diploma di laurea di cui
all'ordinamento previgente al decreto ministeriale 3
novembre 1999 n. 509 ovvero laurea specialistica o
magistrale e di comprovata esperienza e competenza in campo
amministrativo, economico, finanziario, medico o biomedico,
assicurando l'assenza di conflitti di interesse.
1-ter. Per le finalita' di cui al comma 1-bis, le
regioni attribuiscono al direttore generale, all'atto della
nomina, ulteriori specifici obiettivi funzionali al
raccordo tra attivita' di assistenza e quella di ricerca,
nonche' alla realizzazione del piano triennale delle linee
di ricerca definito per l'Istituto e approvato dal
Ministero della salute.
 
Art. 4

Modifiche all'articolo 8
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
3-bis. Le reti di ricerca degli IRCCS sono reti di eccellenza che, nelle aree tematiche di cui all'allegato 1 del presente decreto legislativo, perseguono finalita' di ricerca prevalentemente traslazionale, promuovono il progresso delle conoscenze, sperimentano modelli di innovazione nei diversi settori dell'area tematica, anche per potenziare la capacita' operativa del Servizio sanitario nazionale e delle reti regionali, e sono aperte alla collaborazione con gli altri enti del Servizio sanitario nazionale, con universita' ed enti pubblici di ricerca, con reti o gruppi di ricerca, anche internazionali, nonche' con partner scientifici e industriali nazionali e internazionali;
3-ter. Le reti di ricerca degli IRCCS sono costituite ai sensi dell'articolo 36 del codice civile mediante atto pubblico, e lo statuto indica il legale rappresentante, il coordinatore scientifico, le modalita' di funzionamento dell'assemblea dei soci e quelle per condividere la strumentazione e le competenze scientifiche tra i partecipanti.
3-quater. Ferma restando la possibilita' di accedere a reti in area tematica coincidente con quella del riconoscimento della qualifica di IRCCS, ai fini della partecipazione ad una rete di area tematica diversa rispetto a quella di riconoscimento, gli IRCCS documentano il possesso dei seguenti requisiti, che il Ministero della salute provvede a validare:
a) specifica attivita' di ricerca sia con riguardo al numero delle pubblicazioni che al numero dei trials, svolta nell'ultimo triennio relativamente alla area tematica della rete, nel rispetto dei parametri bibliometrici internazionalmente riconosciuti e comunque in misura non inferiore al 5 per cento degli indicatori e soglie di valutazione di cui all'allegato 3, comma 1, lettera b);
b) erogazione dell'attivita' assistenziale desumibile dai flussi informativi correnti, svolta nell'area tematica della rete, in misura pari almeno al 10 per cento rispetto a quella complessiva dell'Istituto;
c) risorse strumentali e piattaforme da condividere nonche' le conoscenze e competenze specifiche riconducibili all'area tematica della rete finalizzate al potenziamento delle capacita' operative degli altri IRCCS.
3-quinquies. Le reti di ricerca degli IRCCS svolgono l'attivita' di ricerca sulla base di una programmazione quadriennale, articolata in traiettorie integrative rispetto alle linee di ricerca dei singoli Istituti, in coerenza con il programma di ricerca sanitaria, di cui all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;
3-sexies. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1, secondo periodo, dell'articolo 10, nei limiti ed in coerenza con la programmazione quadriennale di cui al comma 3-quinquies, gli IRCCS che partecipano alla rete con riconoscimento in area tematica diversa da quella della rete, garantiscono il rispetto dei seguenti parametri:
a) attivita' assistenziale desumibile dai flussi informativi correnti, svolta nell'area tematica della rete, pari al 20 per cento rispetto a quella complessiva dell'istituto;
b) attivita' di ricerca svolta nell'area tematica della rete pari al 20 per cento rispetto a quella complessiva dell'IRCCS, con un minimo del 10 per cento degli indicatori e soglie di valutazione di cui all'allegato 3, comma 1, lettera b);
c) indici bibliometrici relativi all'impatto delle pubblicazioni nell'area tematica della rete pari alla media nazionale dell'area stessa.
3-septies. Il possesso dei requisiti di cui al comma 3-sexies puo' essere comprovato dagli IRCCS mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell'articolo 71 del citato decreto n. 445 del 2000, il Ministero della salute effettua i controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese;
b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. Gli Istituti, nel rispetto della legge 31 maggio 2022, n. 62, garantiscono che l'attivita' di ricerca e cura si conformi ai i principi della correttezza, trasparenza, equita', responsabilita', affidabilita' e completezza riconosciuti a livello internazionale. Essi pubblicano tutti i dati e le fonti della ricerca in modo veritiero e oggettivo, al fine di consentire la verifica e la riproducibilita', con specifico riferimento al mantenimento dei dati utilizzati. A tal fine, per garantire la valutazione dell'attivita' scientifica, anche con riguardo agli effetti di quest'ultima sulla salute della popolazione, utilizzano indicatori di efficacia ed efficienza della qualita' dell'attivita' di ricerca riconosciuti a livello internazionale. Gli Istituti adottano e aggiornano periodicamente un codice di condotta per l'integrita' della ricerca. Il personale in servizio presso gli IRCCS e' tenuto ad aderire ad un codice di condotta che disciplina prescrizioni comportamentali volte al corretto utilizzo delle risorse e al rispetto di regole di fair competition.
5-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, gli IRCCS promuovono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, lo sviluppo delle imprese start up e spin off innovative in materia di ricerca biomedica e biotecnologica.
5-quater. Il personale degli IRCCS e il personale in convenzione con l'IRCCS e' tenuto a rispettare la disciplina delle incompatibilita' tra lo svolgimento delle attivita' legate al rapporto di lavoro con l'IRCCS e lo svolgimento dell'attivita' a favore di spin-off e start up, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti rispettivamente adottati da ciascun IRCCS in materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo oneroso o gratuito anche con riguardo alla fase del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti adottati dall'IRCCS in materia.
5-quinquies. Gli IRCCS di diritto pubblico promuovono la partecipazione dei ricercatori in spin-off e start-up costituite per lo sviluppo dei prodotti della ricerca degli stessi Istituti. Con regolamento interno gli IRCCS definiscono le modalita' di partecipazione del personale, di alternanza lavoro istituzionale e in start-up e spin-off. Alla determinazione dei compensi del predetto personale si provvede nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale di lavoro di riferimento e in base ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5-sexies. Gli IRCCS di diritto pubblico, al fine di trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale, anche mediante contratti di collaborazione industriale, di licenza, nonche' la creazione di spin-off e start up, individuano il partner industriale secondo i criteri e le modalita' seguenti:
a) nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di proprieta' intellettuale, adottano apposito regolamento, volto a disciplinare le procedure ed i criteri per l'individuazione dei partner industriali con adeguate competenze tecnologiche e di ricerca, al fine dell'adozione dell'Albo dei partner industriali, di seguito Albo, nonche' le modalita' e criteri per la stipula degli accordi e il funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
b) la predisposizione e l'aggiornamento periodico dell'Albo sono effettuati mediante procedura di evidenza pubblica, in attuazione del principio di trasparenza e di pubblicita';
c) l'inserimento nell'Albo di cui alla lettera b) subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo di riservatezza;
d) per gli IRCCS pubblici, per le finalita' di cui al presente comma con apposita procedura selettiva individuano i soggetti in possesso degli idonei requisiti di qualificazione e competenze tecnologiche per la stipula dell'accordo. Qualora nessuno dei soggetti iscritti all'elenco sia in possesso dei requisiti richiesti, l'IRCCS pubblico puo' procedere ad ulteriore procedura di evidenza pubblica per l'aggiornamento dell'Albo.

Note all'art. 4:
- Si riporta l'articolo 8 del citato decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come modificato dal
presente decreto:
«Art. 8 (Funzioni di ricerca e di assistenza). - 1.
L'attivita' di ricerca delle Fondazioni e degli Istituti
non trasformati di cui al presente decreto legislativo e'
prevalentemente clinica e traslazionale e si distingue in
corrente e finalizzata.
2. E' ricerca corrente l'attivita' di ricerca
scientifica diretta a sviluppare la conoscenza nell'ambito
della biomedicina e della sanita' pubblica. E' ricerca
finalizzata l'attivita' di ricerca scientifica attuata
attraverso specifici progetti e diretta al raggiungimento
dei particolari e prioritari obiettivi, biomedici e
sanitari, individuati dal Piano sanitario nazionale.
3. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati
programmano l'attivita' di ricerca in coerenza con il
programma di ricerca sanitaria di cui all'articolo 12-bis
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e
successive modificazioni, e con gli atti di programmazione
regionale in materia, privilegiando i progetti eseguibili
in rete e quelli sui quali possono aggregarsi piu' enti,
anche al fine di evitare duplicazioni di attivita' e
dispersione dei finanziamenti.
3-bis. Le reti di ricerca degli IRCCS sono reti di
eccellenza che, nelle aree tematiche di cui all'allegato 1
del presente decreto legislativo, perseguono finalita' di
ricerca prevalentemente traslazionale, promuovono il
progresso delle conoscenze, sperimentano modelli di
innovazione nei diversi settori dell'area tematica, anche
per potenziare la capacita' operativa del Servizio
sanitario nazionale e delle reti regionali, e sono aperte
alla collaborazione con gli altri enti del Servizio
sanitario nazionale, con universita' ed enti pubblici di
ricerca, con reti o gruppi di ricerca, anche
internazionali, nonche' con partner scientifici e
industriali nazionali e internazionali;
3-ter. Le reti di ricerca degli IRCCS sono costituite
ai sensi dell'articolo 36 del codice civile mediante atto
pubblico, e lo statuto indica il legale rappresentante, il
coordinatore scientifico, le modalita' di funzionamento
dell'assemblea dei soci e quelle per condividere la
strumentazione e le competenze scientifiche tra i
partecipanti.
3-quater. Ferma restando la possibilita' di accedere
a reti in area tematica coincidente con quella del
riconoscimento della qualifica di IRCCS, ai fini della
partecipazione ad una rete di area tematica diversa
rispetto a quella di riconoscimento, gli IRCCS documentano
il possesso dei seguenti requisiti, che il Ministero della
salute provvede a validare:
a) specifica attivita' di ricerca sia con riguardo
al numero delle pubblicazioni che al numero dei trials,
svolta nell'ultimo triennio relativamente alla area
tematica della rete, nel rispetto dei parametri
bibliometrici internazionalmente riconosciuti e comunque in
misura non inferiore al 5 per cento degli indicatori e
soglie di valutazione di cui all'allegato 3, comma 1,
lettera b);
b) erogazione dell'attivita' assistenziale
desumibile dai flussi informativi correnti, svolta
nell'area tematica della rete, in misura pari almeno al 10
per cento rispetto a quella complessiva dell'Istituto;
c) risorse strumentali e piattaforme da condividere
nonche' le conoscenze e competenze specifiche riconducibili
all'area tematica della rete finalizzate al potenziamento
delle capacita' operative degli altri IRCCS.
3-quinquies. Le reti di ricerca degli IRCCS svolgono
l'attivita' di ricerca sulla base di una programmazione
quadriennale, articolata in traiettorie integrative
rispetto alle linee di ricerca dei singoli Istituti, in
coerenza con il programma di ricerca sanitaria, di cui
all'articolo12-bis del decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502;
3-sexies. Ai fini del finanziamento di cui al comma
1, secondo periodo, dell'articolo 10, nei limiti ed in
coerenza con la programmazione quadriennale di cui al comma
3-quinquies, gli IRCCS che partecipano alla rete con
riconoscimento in area tematica diversa da quella della
rete, garantiscono il rispetto dei seguenti parametri:
a) attivita' assistenziale desumibile dai flussi
informativi correnti, svolta nell'area tematica della rete,
pari al 20 per cento rispetto a quella complessiva
dell'Istituto;
b) attivita' di ricerca svolta nell'area tematica
della rete pari al 20 per cento rispetto a quella
complessiva dell'IRCCS, con un minimo del 10 per cento
degli indicatori e soglie di valutazione di cui
all'allegato 3, comma 1, lettera b);
c) indici bibliometrici relativi all'impatto delle
pubblicazioni nell'area tematica della rete pari alla media
nazionale dell'area stessa.
3-septies. Il possesso dei requisiti di cui al comma
3-sexies puo' essere comprovato dagli IRCCS mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' resa ai
sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell'articolo
71 del citato decreto n. 445 del 2000, il Ministero della
salute effettua i controlli a campione sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese.
4. Le Fondazioni IRCCS e gli Istituti non trasformati
attuano misure idonee di collegamento e sinergia con altre
strutture di ricerca e di assistenza sanitaria, pubbliche e
private, con le Universita', con istituti di riabilitazione
e con analoghe strutture a decrescente intensita' di cura,
avvalendosi, in particolare, delle reti di cui all'articolo
43 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'interno delle
quali attuare comuni progetti di ricerca, praticare comuni
protocolli di assistenza, operare la circolazione delle
conoscenze e del personale con l'obiettivo di garantire al
paziente le migliori condizioni assistenziali e le terapie
piu' avanzate, nonche' le ricerche pertinenti.
5. Al fine di trasferire i risultati della ricerca in
ambito industriale e salvaguardando comunque la finalita'
pubblica della ricerca, le istituzioni e gli enti
disciplinate dal presente decreto legislativo possono
stipulare accordi e convenzioni, costituire e/o partecipare
a consorzi, societa' di persone o di capitali, con soggetti
pubblici e privati di cui sia accertata la qualificazione e
l'idoneita'. In nessun caso eventuali perdite dei consorzi
e delle societa' partecipate possono essere poste a carico
della gestione degli enti. I predetti rapporti devono
disciplinare:
a) le modalita' di distribuzione dei profitti
connessi alla eventuale brevettazione dei risultati ed al
loro sfruttamento, vincolandone in ogni caso la
destinazione al finanziamento delle attivita'
istituzionali;
b) adeguate regole di trasparenza dei flussi
finanziari, con obblighi di rendicontazione;
c) obiettivi e tempi certi per il loro
raggiungimento;
d) idonee modalita' di informazione, verifica e
controllo dell'andamento del programma da parte degli
organi di indirizzo e degli organi di gestione.
5-bis. Gli Istituti, nel rispetto della legge 31
maggio 2022, n. 62, garantiscono che l'attivita' di ricerca
e cura si conformi ai i principi della correttezza,
trasparenza, equita', responsabilita', affidabilita' e
completezza riconosciuti a livello internazionale. Essi
pubblicano tutti i dati e le fonti della ricerca in modo
veritiero e oggettivo, al fine di consentire la verifica e
la riproducibilita', con specifico riferimento al
mantenimento dei dati utilizzati. A tal fine, per garantire
la valutazione dell'attivita' scientifica, anche con
riguardo agli effetti di quest'ultima sulla salute della
popolazione, utilizzano indicatori di efficacia ed
efficienza della qualita' dell'attivita' di ricerca
riconosciuti a livello internazionale. Gli Istituti
adottano e aggiornano periodicamente un codice di condotta
per l'integrita' della ricerca. Il personale in servizio
presso gli IRCCS e' tenuto ad aderire ad un codice di
condotta che disciplina prescrizioni comportamentali volte
al corretto utilizzo delle risorse e al rispetto di regole
di fair competition.
5-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo
65 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, gli
IRCCS promuovono, nel rispetto delle disposizioni vigenti
in materia, lo sviluppo delle imprese start up e spin off
innovative in materia di ricerca biomedica e
biotecnologica.
5-quater. Il personale degli IRCCS e il personale in
convenzione con l'IRCCS e' tenuto a rispettare la
disciplina delle incompatibilita' tra lo svolgimento delle
attivita' legate al rapporto di lavoro con l'IRCCS e lo
svolgimento dell'attivita' a favore di spin-off e start up,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai
regolamenti rispettivamente adottati da ciascun IRCCS in
materia di incompatibilita', cumulo di impieghi e
disciplina degli incarichi extra-istituzionali a titolo
oneroso o gratuito anche con riguardo alla fase del
trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca,
secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai
regolamenti adottati dall'IRCCS in materia.
5-quinquies. Gli IRCCS di diritto pubblico promuovono
la partecipazione dei ricercatori in spin-off e start-up
costituite per lo sviluppo dei prodotti della ricerca degli
stessi Istituti. Con regolamento interno gli IRCCS
definiscono le modalita' di partecipazione del personale,
di alternanza lavoro istituzionale e in start-up e
spin-off. Alla determinazione dei compensi del predetto
personale si provvede nel rispetto della contrattazione
collettiva nazionale di lavoro di riferimento e in base ai
principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5-sexies. Gli IRCCS di diritto pubblico, al fine di
trasferire i risultati della ricerca in ambito industriale,
anche mediante contratti di collaborazione industriale, di
licenza, nonche' la creazione di spin-off e start up,
individuano il partner industriale secondo i criteri e le
modalita' seguenti:
a) nel rispetto delle vigenti disposizioni in
materia di proprieta' intellettuale, adottano apposito
regolamento, volto a disciplinare le procedure ed i criteri
per l'individuazione dei partner industriali con adeguate
competenze tecnologiche e di ricerca, al fine dell'adozione
dell'Albo dei partner industriali, di seguito Albo, nonche'
le modalita' e criteri per la stipula degli accordi e il
funzionamento, la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo;
b) la predisposizione e l'aggiornamento periodico
dell'Albo sono effettuati mediante procedura di evidenza
pubblica, in attuazione del principio di trasparenza e di
pubblicita';
c) l'inserimento nell'Albo di cui alla lettera b)
subordinato alla sottoscrizione di apposito accordo di
riservatezza;
d) per gli IRCCS pubblici, per le finalita' di cui
al presente comma con apposita procedura selettiva
individuano i soggetti in possesso degli idonei requisiti
di qualificazione e competenze tecnologiche per la stipula
dell'accordo. Qualora nessuno dei soggetti iscritti
all'elenco sia in possesso dei requisiti richiesti, l'IRCCS
pubblico puo' procedere ad ulteriore procedura di evidenza
pubblica per l'aggiornamento dell'Albo.
6. Nell'ambito dei progetti di ricerca di cui al
presente articolo e senza oneri aggiuntivi, gli enti
possono sperimentare nuove modalita' di collaborazione con
ricercatori medici e non medici, anche attraverso la
contitolarita' di quote o azioni negli enti e societa' di
cui al comma 5.
7. Le Fondazioni e gli Istituti non trasformati
svolgono attivita' di alta formazione nell'ambito delle
discipline e attivita' di riferimento.»
 
Art. 5

Modifiche all'articolo 11
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

1. All'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: «L'incarico del direttore scientifico degli IRCCS pubblici comporta l'incompatibilita' con qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato, fatta salva l'attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo dell'Istituto, senza ulteriore compenso.».

Note all'art. 5:
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del citato
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 11 (Personale). - 1. Nelle Fondazioni di cui
all'articolo 2 il rapporto di lavoro del personale ha
natura privatistica. Il personale dipendente alla data di
trasformazione in Fondazione mantiene, ad esaurimento, il
rapporto di lavoro di diritto pubblico e puo' optare per un
contratto di diritto privato entro centottanta giorni dal
decreto di trasformazione. Al personale che non opta per il
rapporto di lavoro privato continua ad applicarsi la
disciplina prevista dai decreto legislativo 30 dicembre
1992, n. 502, e decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e successive modificazioni; per detto personale nulla e'
innovato sul piano della contrattazione collettiva
nazionale di comparto. Per il personale delle Fondazioni di
cui all'articolo 2, che opta per il rapporto di lavoro
privato e per quello di nuova assunzione nelle stesse
Fondazioni si applicano trattamenti economici derivanti da
finanziamenti pubblici non superiori a quelli previsti dai
contratti pubblici della dirigenza medica e non medica e
del comparto sanita'.
2. Negli Istituti non trasformati, il trattamento
giuridico ed economico del personale e' sottoposto alla
disciplina del citato decreto legislativo n. 502 del 1992,
e successive modificazioni, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche'
alla contrattazione collettiva nazionale di comparto. La
commissione di cui al comma 2 dell'articolo 15-ter del
decreto legislativo n. 502 del 1992 e' composta, oltre che
dal direttore scientifico, che la presiede, da due
dirigenti dei ruoli del personale del Servizio sanitario
nazionale, preposti a una struttura complessa della
disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno scelto dal
Comitato tecnico scientifico e uno individuato dal
direttore generale. Nei medesimi Istituti e' consentita
l'assunzione diretta, di diritto privato a tempo
determinato, per incarichi afferenti i progetti finalizzati
di ricerca sulla base di specifici requisiti di natura
professionale.
3. Nelle Fondazioni e negli Istituti non trasformati
gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico,
direttore amministrativo e direttore sanitario sono di
natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre
anni e non superiore a cinque. Il direttore generale deve
essere in possesso del diploma di laurea e avere svolto
un'esperienza qualificata di direzione in enti, aziende,
strutture pubbliche o private di media o grande dimensione
con autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle
risorse umane, tecniche e finanziarie, svolta nei dieci
anni precedenti la nomina. Il direttore scientifico deve
essere in possesso di comprovate capacita' scientifiche e
manageriali. L'incarico del direttore scientifico degli
IRCCS pubblici comporta l'incompatibilita' con qualsiasi
altro rapporto di lavoro pubblico e privato, fatta salva
l'attivita' di ricerca preclinica, clinica, traslazionale e
di formazione, esercitata nell'interesse esclusivo
dell'Istituto, senza ulteriore compenso. Il direttore
sanitario deve essere laureato in medicina e chirurgia e
avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnico-sanitaria in enti, aziende o strutture sanitarie,
pubbliche o private, di media o grande dimensione. Il
direttore amministrativo deve essere in possesso del
diploma di laurea in discipline giuridiche o economiche ed
avere svolto un'esperienza almeno quinquennale di direzione
tecnica o amministrativa in enti, aziende o strutture
sanitarie, pubbliche o private, di media o grande
dimensione. Le funzioni di direttore sanitario e di
direttore amministrativo cessano al compimento del
sessantacinquesimo anno di eta', fermi restando gli effetti
di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 503.»
 
Art. 6

Modifiche all'articolo 12
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo il comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
«2-bis. Gli IRCCS di diritto privato, al fine di assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca, entro il 31 marzo 2023 adeguano i propri atti di organizzazione in modo da garantire il coordinamento delle attivita' del direttore generale e quelle del direttore scientifico.
2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresi' prevedere che il direttore scientifico, sia in possesso dei requisiti di comprovata professionalita' e competenza, anche manageriale, correlati alla specificita' dei medesimi Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse.
2-quater. Ferma restando l'autonomia giuridico-amministrativa di cui al comma 1, gli IRCCS di diritto privato inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale con la relativa certificazione di una societa' di revisione indipendente, il bilancio sezionale della ricerca, un bilancio separato per i fondi pubblici, nonche' rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica. Essi inviano al Ministero della salute ogni atto di modifica della persona giuridica, di revisione della dotazione organica e della titolarita' dell'accreditamento sanitario.
2-quinquies. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento il mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico.».

Note all'art. 6:
- Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 12 (Istituti di diritto privato). - 1. E' fatta
salva l'autonomia giuridico-amministrativa degli Istituti
di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto
privato.
2. L'assunzione di personale sanitario dipendente
presso gli Istituti di diritto privato e' subordinata
all'espletamento di procedure di selezione e di valutazione
dei candidati atte a verificarne la professionalita' e
l'esperienza; l'assunzione e' comunque condizionata al
possesso degli stessi requisiti previsti per le
corrispondenti qualifiche degli enti e strutture del
Servizio sanitario nazionale.
2-bis. Gli IRCCS di diritto privato, al fine di
assicurare l'integrazione dell'attivita' assistenziale e
dell'attivita' di formazione con l'attivita' di ricerca,
entro il 31 marzo 2023 adeguano i propri atti di
organizzazione in modo da garantire il coordinamento delle
attivita' del direttore generale e quelle del direttore
scientifico.
2-ter. Gli atti di organizzazione devono altresi'
prevedere che il direttore scientifico, sia in possesso dei
requisiti di comprovata professionalita' e competenza,
anche manageriale, correlati alla specificita' dei medesimi
Istituti, assicurando l'assenza di conflitto di interesse.
2-quater. Ferma restando l'autonomia
giuridico-amministrativa di cui al comma 1, gli IRCCS di
diritto privato inviano annualmente al Ministero della
Salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la
relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale
con la relativa certificazione di una societa' di revisione
indipendente, il bilancio sezionale della ricerca, un
bilancio separato per i fondi pubblici, nonche' rendiconti
finanziari dell'attivita' non economica ed economica. Essi
inviano al Ministero della salute ogni atto di modifica
della persona giuridica, di revisione della dotazione
organica e della titolarita' dell'accreditamento sanitario.
2-quinquies. Il Ministero della salute,
nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui
all'articolo 1, comma 2, puo' verificare in ogni momento il
mantenimento dei requisiti e degli standard per il
riconoscimento del carattere scientifico.»
 
Art. 7

Modifiche all'articolo 13
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

1. All'articolo 13 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1, l'istituzione di nuovi Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve essere coerente e compatibile con la programmazione sanitaria della regione interessata e con la disciplina europea concernente gli organismi di ricerca; essa e' subordinata al riconoscimento dei requisiti di cui al comma 3 ed avviene con riferimento ad una o piu' aree tematiche, di cui all'allegato 1 del presente decreto, ed ai soli presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta. Gli istituti politematici sono riconosciuti con riferimento a piu' aree tematiche biomediche integrate»;
b) al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla lettera c), dopo le parole «livello tecnologico delle attrezzature,» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «adeguatezza della struttura organizzativa rispetto alle finalita' di ricerca ed equilibrio economico finanziario e patrimoniale, nonche' almeno il 35 per cento dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato secondo il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanita' pubblica e/o privata. Ai fini del computo di tale percentuale non si calcola il personale dedicato all'assistenza sanitaria nonche' il personale distaccato in via esclusiva in base alle convenzioni con le Universita';
2) alla lettera d), dopo le parole «Servizio sanitario nazionale», sono aggiunte infine, le seguenti «della complessita' delle prestazioni erogate, delle caratteristiche strutturali, del volume e tipologia delle attivita' e del percorso assistenziale nonche' della qualifica di centro di riferimento clinico - assistenziale a livello regionale o sovraregionale per l'area tematica di appartenenza;
3) alla lettera e), sono aggiunte infine dopo le parole: «specifica disciplina assegnata» sono inserite le seguenti «secondo sistemi bibliometrici internazionalmente riconosciuti»;
4) la lettera f) e' sostituita dalla seguente: «f) dimostrata capacita' di operare in rete con gli Istituti di ricerca della stessa area di riferimento, di collaborare con altri enti pubblici e privati nonche' di comprovare il numero delle sperimentazioni cliniche multicentriche e il numero delle partecipazioni a bandi comunitari.».
c) dopo il comma 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti:
3-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3, ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS, nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto legislativo, e' individuato per ciascuna area tematica di cui all'allegato 1 del presente decreto nonche' per ogni macro area territoriale nazionale, il bacino minimo di utenza su base territoriale, che consenta un'adeguata attivita' di ricerca a garanzia dei percorsi innovativi di cura e l'accesso a nuovi farmaci e l'individuazione dei relativi centri di riferimento regionali o sovraregionali.
3-ter. Il Ministero della salute, ai fini dell'esame delle istanze per il riconoscimento del carattere scientifico, verifica la compatibilita' dell'istanza con il fabbisogno nazionale di prestazioni di eccellenza che richiedono tecnologie avanzate e farmaci innovativi, nonche' con il fabbisogno nazionale di ricerca sanitaria, e verifica la sussistenza del bacino minimo di utenza per MDC, come definito al comma 3-bis, e delle caratteristiche epidemiologiche della popolazione insistente nell'area di riferimento. A tali fini, si tiene conto del numero delle sperimentazioni cliniche no profit annualmente condotte nelle relative aree tematiche, del numero dei pazienti arruolati, nonche' del numero dei pazienti affetti dalle patologie riconducibili alla medesima area.
3-quater. In caso di richiesta di trasferimento di sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso territorio comunale, alle strutture diverse da quelle afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-ter, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3-quinquies. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 3, all'allegato 3 sono individuati gli indicatori e le soglie di valutazione elevate, anche per le sedi secondarie degli IRCCS al fine di garantire che le stesse, essendo dotate di capacita' operative di alto livello, contribuiscano ai risultati dell'attivita' di ricerca della sede principale dell'IRCCS.
3-sexies. Ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS, in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, puo' essere vincolata una quota per il finanziamento della ricerca degli stessi IRCCS, nel rispetto della programmazione delle attivita' e dei volumi degli stessi Istituti.
3-septies. Le regioni in cui insistono diverse sedi di un medesimo IRCCS adottano specifici accordi per definire un piano di sviluppo valido per le diverse sedi dell'Istituto anche con riferimento ad un sistema di accreditamento e di convenzionamento uniforme, disciplinando l'implementazione dei percorsi di diagnosi e cura dei pazienti, i piani assunzionali e disciplinando la copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari, anche relative all'attivita' di ricerca.

Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'articolo 13 del citato
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 13 (Riconoscimento). - 1. Fatte salve le
disposizioni di cui all'articolo 1, l'istituzione di nuovi
Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico deve
essere coerente e compatibile con la programmazione
sanitaria della Regione interessata e con la disciplina
europea concernente gli organismi di ricerca; essa e'
subordinata al riconoscimento dei requisiti di cui al comma
3 ed avviene con riferimento ad una o piu' aree tematiche,
di cui all'allegato 1 del presente decreto, ed ai soli
presidi nei quali la stessa attivita' e' svolta. Gli
istituti politematici sono riconosciuti con riferimento a
piu' aree tematiche biomediche integrate.
2. Le strutture pubbliche che chiedono il
riconoscimento possono costituirsi nella forma delle
Fondazioni di cui all'articolo 2; le strutture private
debbono costituirsi in una delle forme giuridiche
disciplinate dal codice civile.
3. Il riconoscimento del carattere scientifico e'
soggetto al possesso, in base a titolo valido, dei seguenti
requisiti:
a) personalita' giuridica di diritto pubblico o di
diritto privato;
b) titolarita' dell'autorizzazione e
dell'accreditamento sanitari;
c) economicita' ed efficienza dell'organizzazione,
qualita' delle strutture e livello tecnologico delle
attrezzature, adeguatezza della struttura organizzativa
rispetto alle finalita' di ricerca ed equilibrio economico
finanziario e patrimoniale, nonche' almeno il 35 per cento
dei ricercatori con contratto di lavoro subordinato secondo
il contratto collettivo nazionale di lavoro della sanita'
pubblica e/o privata. Ai fini del computo di tale
percentuale non si calcola il personale dedicato
all'assistenza sanitaria nonche' il personale distaccato in
via esclusiva in base alle convenzioni con le Universita';
d) caratteri di eccellenza del livello
dell'attivita' di ricovero e cura di alta specialita'
direttamente svolta negli ultimi tre anni, ovvero del
contributo tecnico-scientifico fornito, nell'ambito di
un'attivita' di ricerca biomedica riconosciuta a livello
nazionale e internazionale, al fine di assicurare una piu'
alta qualita' dell'attivita' assistenziale, attestata da
strutture pubbliche del Servizio sanitario nazionale della
complessita' delle prestazioni erogate, delle
caratteristiche strutturali, del volume e tipologia delle
attivita' e del percorso assistenziale nonche' della
qualifica di centro di riferimento clinico - assistenziale
a livello regionale o sovraregionale per l'area tematica di
appartenenza;
e) caratteri di eccellenza della attivita' di
ricerca svolta nell'ultimo triennio relativamente alla
specifica disciplina assegnata secondo sistemi
bibliometrici internazionalmente riconosciuti;
f) dimostrata capacita' di operare in rete con gli
Istituti di ricerca della stessa area di riferimento, di
collaborare con altri enti pubblici e privati nonche' di
comprovare il numero delle sperimentazioni cliniche
multicentriche e il numero delle partecipazioni a bandi
comunitari;
g) dimostrata capacita' di attrarre finanziamenti
pubblici e privati indipendenti;
h) certificazione di qualita' dei servizi secondo
procedure internazionalmente riconosciute.
3-bis. Fatte salve le disposizioni di cui al comma 3,
ai fini del riconoscimento della qualifica di IRCCS,
nell'allegato 2, parte integrante del presente decreto
legislativo, e' individuato per ciascuna area tematica di
cui all'allegato 1 del presente decreto nonche' per ogni
macro area territoriale nazionale, il bacino minimo di
utenza su base territoriale, che consenta un'adeguata
attivita' di ricerca a garanzia dei percorsi innovativi di
cura e l'accesso a nuovi farmaci e l'individuazione dei
relativi centri di riferimento regionali o sovraregionali.
3-ter.Il Ministero della salute, ai fini dell'esame
delle istanze per il riconoscimento del carattere
scientifico, verifica la compatibilita' dell'istanza con il
fabbisogno nazionale di prestazioni di eccellenza che
richiedono tecnologie avanzate e farmaci innovativi,
nonche' con il fabbisogno nazionale di ricerca sanitaria, e
verifica la sussistenza del bacino minimo di utenza per
MDC, come definito al comma 3-bis, e delle caratteristiche
epidemiologiche della popolazione insistente nell'area di
riferimento. A tali fini, si tiene conto del numero delle
sperimentazioni cliniche no profit annualmente condotte
nelle relative aree tematiche, del numero dei pazienti
arruolati, nonche' del numero dei pazienti affetti dalle
patologie riconducibili alla medesima area.
3-quater. In caso di richiesta di trasferimento di
sede da parte di un IRCCS all'interno dello stesso
territorio comunale, alle strutture diverse da quelle
afferenti alla rete dell'emergenza-urgenza, non si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 8-ter, comma
3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3-quinquies. Ai fini della verifica del possesso dei
requisiti di cui al comma 3, all'allegato 3 sono
individuati gli indicatori e le soglie di valutazione
elevate, anche per le sedi secondarie degli IRCCS al fine
di garantire che le stesse, essendo dotate di capacita'
operative di alto livello, contribuiscano ai risultati
dell'attivita' di ricerca della sede principale dell'IRCCS.
3-sexies. Ai fini del riconoscimento di nuovi IRCCS,
in sede di riparto del fabbisogno sanitario nazionale
standard, puo' essere vincolata una quota per il
finanziamento della ricerca degli stessi IRCCS, nel
rispetto della programmazione delle attivita' e dei volumi
degli stessi Istituti.
3-septies. Le regioni in cui insistono diverse sedi
di un medesimo IRCCS adottano specifici accordi per
definire un piano di sviluppo valido per le diverse sedi
dell'Istituto anche con riferimento ad un sistema di
accreditamento e di convenzionamento uniforme,
disciplinando l'implementazione dei percorsi di diagnosi e
cura dei pazienti, i piani assunzionali e disciplinando la
copertura di perdite di bilancio o di squilibri finanziari,
anche relative all'attivita' di ricerca.»
 
Art. 8

Modifiche all'articolo 15
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

1. All'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, le parole «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni».

Note all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'articolo 15 del citato
decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, come
modificato dal presente decreto:
«Art. 15 (Revisione e revoca). - 1. Le Fondazioni
IRCCS, gli Istituti non trasformati e quelli privati
inviano ogni quattro anni al Ministero della salute i dati
aggiornati circa il possesso dei requisiti di cui
all'articolo 13, nonche' la documentazione necessaria ai
fini della conferma, secondo quanto stabilito dal decreto
di cui al comma 1 dell'articolo 14.
2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle
funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo'
verificare in ogni momento la sussistenza delle condizioni
per il riconoscimento delle Fondazioni IRCCS, degli
Istituti non trasformati e di quelli privati. Nel caso di
sopravvenuta carenza di tali condizioni, il Ministero
informa la regione territorialmente competente ed assegna
all'ente un termine non superiore a sei mesi entro il quale
reintegrare il possesso dei prescritti requisiti. Il
Ministro della salute e la regione competente possono
immediatamente sostituire i propri designati all'interno
dei consigli di amministrazione, nonche' sospendere
cautelativamente l'erogazione dei finanziamenti nei
confronti degli enti interessati. Alla scadenza di tale
termine, sulla base dell'esito della verifica, il Ministro
della salute, d'intesa con il Presidente della regione
interessata, conferma o revoca il riconoscimento.
3. In caso di revoca del riconoscimento, le
Fondazioni IRCCS e gli Istituti, pubblici e privati,
riacquistano la natura e la forma giuridica rivestite prima
della concessione del riconoscimento, fermo restando
l'obbligo di terminare i progetti di ricerca finanziati con
risorse pubbliche o, in caso di impossibilita', di
restituire i fondi non utilizzati.»
 
Art. 9

Modifiche all'articolo 16
del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288

1. L'articolo 16 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, e' sostituito dal seguente:
«Art. 16 (Vigilanza). - 1. Gli IRCCS di diritto pubblico inviano annualmente al Ministero della salute la programmazione dell'attivita' di ricerca e la relativa rendicontazione, il bilancio d'esercizio annuale, il bilancio sezionale della ricerca, i rendiconti finanziari dell'attivita' non economica ed economica, le eventuali modifiche alla persona giuridica, le revisioni alla dotazione organica o della titolarita' dell'accreditamento sanitario.
2. Il Ministero della salute, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 1, comma 2, puo' chiedere dati e informazioni relativi al mantenimento dei requisiti e degli standard per il riconoscimento del carattere scientifico.
3. I consigli di amministrazione delle Fondazioni IRCCS e gli organi degli IRCCS non trasformati possono essere sciolti con provvedimento del Ministro della salute, adottato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Presidente della regione, quando:
a) risultano gravi irregolarita' nell'amministrazione, ovvero gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di legge o statutarie;
b) il conto economico chiude con una perdita superiore al 20 per cento del patrimonio per due esercizi successivi;
c) vi e' impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione e gestione.
4. Con il decreto di scioglimento il Ministro della salute, d'intesa con il Presidente della regione interessata, nomina un Commissario straordinario, con il compito di rimuovere le irregolarita' e sanare la situazione di passivita', sino alla ricostituzione degli ordinari organi di amministrazione.»
 
Art. 10

Disposizioni in materia
di personale della ricerca sanitaria

1. Fatte salve le risorse di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, comma 424, nonche' i vincoli del comma 428 della medesima legge, la durata del secondo periodo contrattuale di lavoro subordinato a tempo determinato del personale di ricerca sanitaria, di cui di cui all'articolo 1, commi da 422 a 434 della citata legge n. 205 del 2017, puo' essere ridotta rispetto all'arco temporale dei cinque anni, in caso di valutazione positiva secondo la disciplina stabilita dal comma 427 della legge n. 205/2017, anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale (SSN) e nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ai sensi del comma 423 della legge n. 205 del 2017, gli IRCCS ridefiniscono gli atti aziendali di organizzazione prevedendo una specifica e autonoma sezione per le funzioni di ricerca e definiscono quote riservate, da destinare al personale della ricerca sanitaria, assunto con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Gli IRCCS entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo nell'ambito dei posti della dotazione organica del personale, definiscono il numero di posti destinati alle attivita' di ricerca per l'inquadramento a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria.
3. Fermo restando quanto previsto in relazione alla mobilita' verso le universita', dall'articolo 26 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 e dal decreto attuativo del Ministro dell'universita' e della ricerca 29 aprile 2022 n. 367, al fine di favorire lo scambio di esperienze professionali nel sistema della ricerca, il personale degli IRCCS di diritto pubblico impiegato in attivita' di ricerca traslazionale, preclinica e clinica, compatibilmente con le risorse per il periodo di vigenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, puo' essere comandato o distaccato presso altro IRCCS di diritto pubblico o ente pubblico di ricerca nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di pubblico impiego.

Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi da 422 al
434 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante Bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O:
«422. Al fine di garantire e promuovere il
miglioramento della qualita' e dell'efficienza
dell'attivita' di ricerca sanitaria, parte integrante del
Servizio sanitario nazionale, secondo i principi della
Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione
della Commissione delle Comunita' europee dell'11 marzo
2005 (2005/251/CE) , e di consentire un'organica disciplina
dei rapporti di lavoro del personale della ricerca
sanitaria, e' istituito, presso gli IRCCS pubblici e gli
Istituti zooprofilattici sperimentali, di seguito
complessivamente denominati « Istituti », fermo restando il
rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale, un
ruolo non dirigenziale della ricerca sanitaria e delle
attivita' di supporto alla ricerca sanitaria.
423. Il rapporto di lavoro del personale di cui al
comma 422 e' disciplinato, sulla base di quanto previsto
nei commi da 424 a 434, nell'ambito del contratto
collettivo nazionale di lavoro del comparto Sanita', in
un'apposita sezione, con definizione dei trattamenti
economici dei relativi profili, prendendo a riferimento
quelli della categoria apicale degli altri ruoli del
comparto e valorizzando, con riferimento al personale della
ricerca sanitaria, la specificita' delle funzioni e delle
attivita' svolte, con l'individuazione, con riferimento ai
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al comma 424,
di specifici criteri, connessi anche ai titoli
professionali nonche' alla qualita' e ai risultati della
ricerca, ai fini dell'attribuzione della fascia economica.
In relazione a quanto previsto dal comma 422, gli atti
aziendali di organizzazione degli Istituti prevedono,
nell'ambito delle vigenti dotazioni organiche e senza nuovi
o maggiori oneri, una specifica e autonoma sezione per le
funzioni di ricerca, facente capo, negli IRCCS, al
direttore scientifico e, negli Istituti zooprofilattici
sperimentali, al direttore generale.
424. Per garantire un'adeguata flessibilita' nelle
attivita' di ricerca, gli Istituti assumono, per lo
svolgimento delle predette attivita', entro il limite del
20 per cento per l'anno 2018 e del 30 per cento a decorrere
dall'anno 2019 delle complessive risorse finanziarie
disponibili per le attivita' di ricerca, personale con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, nel
rispetto del contratto collettivo nazionale di lavoro di
cui al comma 423 e del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il limite di cui al primo
periodo e' incrementato con le risorse aggiuntive
trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute,
pari a complessivi 19 milioni di euro per l'anno 2018, a 50
milioni di euro per l'anno 2019, a 70 milioni di euro per
l'anno 2020 e a 90 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2021.
425. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo accordo sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definiti, nel rispetto delle condizioni e delle
modalita' di reclutamento stabilite dall'articolo 35 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti, i
titoli e le procedure concorsuali per le assunzioni di cui
al comma 424.
426. Gli Istituti possono bandire le procedure
concorsuali per il reclutamento del personale di cui al
comma 424 nonche' procedere all'immissione in servizio dei
vincitori con contratto di lavoro subordinato a tempo
determinato della durata di cinque anni, con possibilita'
di un solo rinnovo per la durata massima di ulteriori
cinque anni, previa valutazione ai sensi del comma 427.
L'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo e'
subordinata alla verifica della disponibilita' finanziaria
nell'ambito delle risorse di cui al citato comma 424.
427. Il personale assunto ai sensi del comma 426 e'
soggetto a valutazione annuale e a valutazione di idoneita'
per l'eventuale rinnovo a conclusione dei primi cinque anni
di servizio, secondo modalita', condizioni e criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative. L'esito negativo
della valutazione annuale, per tre anni consecutivi,
determina la risoluzione del contratto. Previo accordo tra
gli Istituti e con il consenso dell'interessato, e' ammessa
la cessione del contratto a tempo determinato,
compatibilmente con le risorse esistenti nell'ambito delle
disponibilita' finanziarie di cui al comma 424.
428. Gli Istituti, nel rispetto delle vigenti
disposizioni legislative in materia di contenimento delle
spese di personale, nell'ambito dei posti della complessiva
dotazione organica del personale destinato alle attivita'
di assistenza o di ricerca, possono inquadrare a tempo
indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale,
compresi quelli della dirigenza per il solo personale della
ricerca sanitaria, previa verifica dei requisiti prescritti
dalle disposizioni vigenti, il personale che abbia
completato il secondo periodo contrattuale con valutazione
positiva, secondo la disciplina stabilita con il decreto
del Ministro della salute previsto dal comma 427.
429. Al fine di valorizzare i giovani che esprimono
alto potenziale e di favorire il rientro dall'estero di
personale fornito di elevata professionalita', gli Istituti
possono sottoscrivere i contratti a tempo determinato, per
la durata del relativo progetto di ricerca, con gli
sperimentatori principali vincitori di bandi pubblici
competitivi nazionali, europei o internazionali, secondo
quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al comma 425. Il costo del contratto
grava sui fondi del progetto finanziato con il bando
pubblico e il contratto puo' essere prorogato per il
completamento del primo quinquennio di cui al comma 426,
subordinatamente alla disponibilita' delle risorse
finanziarie di cui al comma 424.
430. Gli Istituti possono altresi' utilizzare una
quota fino al 5 per cento delle disponibilita' finanziarie
di cui al comma 424 per stipulare contratti di lavoro
subordinato a tempo determinato di cui al comma 426 con
ricercatori residenti all'estero, la cui produzione
scientifica soddisfi i parametri stabiliti con il decreto
del Ministro della salute di cui al comma 427.
431. Il personale con rapporto di lavoro a tempo
determinato di cui ai commi 424 e 432 e' ammesso alla
partecipazione per l'accesso in soprannumero al relativo
corso di specializzazione, secondo le modalita' previste
dall'articolo 35, commi 4 e 5, del decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368.
432. In sede di prima applicazione, entro centottanta
giorni dalla data di entrata in vigore della sezione del
contratto collettivo del comparto Sanita' di cui al comma
423, il personale in servizio presso gli Istituti alla data
del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile
instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero
titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di
studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura
selettiva pubblica, che abbia maturato, alla data del 31
dicembre 2019, fatti salvi i requisiti maturati al 31
dicembre 2017 un'anzianita' di servizio ovvero sia stato
titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi
sette, puo' essere assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato secondo la disciplina e nei limiti delle
risorse di cui al comma 424 e secondo le modalita' e i
criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute
di cui al comma 427.
432-bis. Il Ministero della salute, sentite le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative,
tenuto conto di quanto previsto dal decreto del Ministro
della salute di cui al comma 427, individua i criteri cui
gli Istituti si attengono ai fini dell'attribuzione delle
fasce economiche al personale di cui al comma 432.
433. Al fine di garantire la continuita'
nell'attuazione delle attivita' di ricerca, nelle more
dell'assunzione del personale di cui al comma 432, gli
Istituti, in deroga all'articolo 7, comma 5-bis, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono
continuare ad avvalersi, con le forme contrattuali di
lavoro in essere, del personale in servizio alla data del
31 dicembre 2017, nei limiti delle risorse finanziarie di
cui al comma 424.
434. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui
ai commi da 422 a 432 sono stipulati in deroga ai limiti di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e all'articolo 2, comma 71, della
legge 23 dicembre 2009, n. 191.»
- Si riporta il testo dell'articolo 26 del
decreto-legge 6 novembre 2021 n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 recante
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose, pubblicata nella Gazz. Uff. 31
dicembre 2021, n. 310 S.O.:
«Art. 26 (Sostegno della mobilita', anche
internazionale, dei docenti universitari). - 1.
All'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n.
230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio e a
valere sulle facolta' assunzionali disponibili a
legislazione vigente, le universita' possono procedere alla
copertura di posti di professore ordinario, di professore
associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di
studiosi stabilmente impegnati all'estero o presso istituti
universitari o di ricerca esteri, anche se ubicati nel
territorio italiano, in attivita' di ricerca o insegnamento
a livello universitario, che ricoprono da almeno un
triennio presso istituzioni universitarie o di ricerca
estere una posizione accademica equipollente sulla base di
tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre
anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito
il Consiglio universitario nazionale, ovvero di studiosi
che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici
programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati
con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,
sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema
universitario e della ricerca e il Consiglio universitario
nazionale, finanziati, in esito a procedure competitive
finalizzate al finanziamento di progetti condotti da
singoli ricercatori, da amministrazioni centrali dello
Stato, dall'Unione europea o da altre organizzazioni
internazionali.";
b) al terzo periodo le parole "Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca" sono
sostituite dalle seguenti "Ministro dell'universita' e
della ricerca" e dopo le parole «previo parere" sono
inserite le seguenti: ", in merito alla coerenza del
curriculum dello studioso con il settore concorsuale in cui
e' ricompreso il settore scientifico disciplinare per il
quale viene effettuata la chiamata, nonche' in merito al
possesso dei requisiti per il riconoscimento della chiara
fama,".
2. Alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, dopo il comma 5, sono aggiunti i
seguenti:
"5-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita'
di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente, per fare fronte a
specifiche esigenze didattiche, di ricerca o di terza
missione, le universita' possono procedere alla chiamata di
professori ordinari e associati in servizio da almeno
cinque anni presso altre universita' nella fascia
corrispondente a quella per la quale viene bandita la
selezione, ovvero di studiosi stabilmente impegnati
all'estero in attivita' di ricerca o di insegnamento, che
ricoprono da almeno cinque anni presso universita'
straniere una posizione accademica equipollente sulla base
di tabelle di corrispondenza definite e aggiornate ogni tre
anni dal Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito
il Consiglio universitario nazionale, mediante lo
svolgimento di procedure selettive in ordine alla
corrispondenza delle proposte progettuali presentate dal
candidato alle esigenze didattiche, di ricerca o di terza
missione espresse dalle universita'. Per le chiamate di
professori ordinari ai sensi del primo periodo, ai
candidati e' richiesto il possesso dei requisiti previsti
dalla normativa vigente per gli aspiranti commissari per le
procedure di Abilitazione scientifica nazionale, di cui
all'articolo 16. Le universita' pubblicano nel proprio sito
internet istituzionale l'avviso pubblico ai fini della
raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura
di posti di personale docente di cui al presente articolo.
La presentazione della candidatura ai fini della
manifestazione di interesse non da' diritto, in ogni caso,
all'ammissione alle procedure d'accesso alle qualifiche del
personale docente dell'Universita'. La proposta di chiamata
viene deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto
favorevole della maggioranza assoluta dei professori
ordinari, nel caso di chiamata di un professore ordinario,
ovvero dei professori ordinari e associati, nel caso di
chiamata di un professore associato, e viene sottoposta,
previo parere del Senato accademico, all'approvazione del
Consiglio di Amministrazione, che si pronuncia entro il
termine di trenta giorni. La proposta di chiamata puo'
essere formulata anche direttamente dal Senato accademico,
ferma restando l'approvazione del Consiglio di
Amministrazione secondo le modalita' di cui al secondo
periodo.
5-ter. Alle procedure selettive di cui al comma
5-bis possono partecipare anche dirigenti di ricerca e
primi ricercatori presso gli enti pubblici di ricerca
ovvero i soggetti inquadrati nei ruoli a tempo
indeterminato, ovvero a tempo determinato ai sensi
dell'articolo 1, commi 422 e seguenti della legge 27
dicembre 2017, n. 205, degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS), che svolgano attivita' di
ricerca traslazionale, preclinica e clinica. Coloro che
partecipano alle procedure di cui al presente comma devono
essere in servizio da almeno cinque anni presso l'ente di
appartenenza ed essere in possesso dell'abilitazione
scientifica nazionale per il settore concorsuale e la
fascia a cui si riferisce la procedura.
5-quater. Dalle disposizioni di cui ai commi
5-bis e 5-ter non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica.".
b) all'articolo 18, comma 4, dopo le parole
«universita' stessa» sono aggiunte le seguenti: ", ovvero
alla chiamata di cui all'articolo 7, comma comma 5-bis".
2-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, sono inseriti i
seguenti:
"3-bis. Nell'ambito delle relative disponibilita'
di bilancio e a valere sulle facolta' assunzionali
disponibili a legislazione vigente, gli Enti possono
procedere alla copertura di posti di primo ricercatore,
primo tecnologo, dirigente di ricerca e dirigente tecnologo
mediante chiamata diretta di personale in servizio con la
medesima qualifica da almeno cinque anni presso altro Ente.
Le chiamate sono effettuate mediante lo svolgimento di
procedure selettive in ordine alla corrispondenza delle
proposte progettuali presentate dal candidato alle esigenze
del piano triennale di attivita'. Gli Enti pubblicano nel
proprio sito internet l'avviso pubblico ai fini della
raccolta delle manifestazioni di interesse per la copertura
dei posti di cui al presente comma.
3-ter. Alle procedure selettive di cui al comma
3-bis possono partecipare anche professori universitari
associati, per l'inquadramento come primo ricercatore o
primo tecnologo, e professori universitari ordinari, per
l'inquadramento come dirigente di ricerca o dirigente
tecnologo, purche' in servizio da almeno cinque anni presso
l'universita'".
2-ter. Le modalita' attuative delle disposizioni di
cui al presente articolo sono stabilite con decreto del
Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il
Ministro della salute.»
 
Art. 11
Disposizioni in materia di prestazioni di alta specialita' erogate
dagli IRCCS in favore dei pazienti extraregionali
1. Allo scopo di garantire un equo accesso di tutti i cittadini alle prestazioni di alta specialita' erogate dagli IRCCS, secondo principi di appropriatezza e di ottimizzazione dell'offerta assistenziale del Servizio sanitario nazionale, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'acquisto, presso tali istituti, di prestazioni sanitarie di alta specialita' rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS da erogare a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle ove insistono le strutture, in coerenza con la programmazione regionale e nazionale e con i vincoli dettati dalla normativa vigente in materia di acquisto di prestazioni sanitarie da privato accreditato, anche avvalendosi della deroga di cui all'articolo 1, comma 574, lettera b), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ivi ricomprendendo l'ulteriore spesa di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. A decorrere dall'anno 2023, nell'ambito del fabbisogno sanitario standard e' individuato per il medesimo anno un fondo pari a euro 40.000.000, da rivalutare annualmente da parte del Ministero della salute sulla base dei fabbisogni assistenziali soddisfatti, destinato alla remunerazione delle prestazioni di cui al comma 1 e ripartito tra le regioni e le province autonome in coerenza con le prestazioni di alta specialita' rientranti nelle aree tematiche dei singoli IRCCS rilevate nell'ambito dei flussi informativi. Tale riparto integra l'accordo per la regolazione delle prestazioni rese dagli IRCCS per l'alta specialita' in mobilita' dell'anno di riferimento. In sede di consuntivazione le regioni e le province autonome, per le strutture aventi sedi nel proprio territorio, sono responsabili per i controlli di appropriatezza, propedeutici alla regolazione finanziaria e alla eventuale rivalutazione del fabbisogno. Sono destinatarie di tale fondo tutte le strutture che sottoscrivono gli accordi contrattuali ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
3. Le prestazioni di cui al comma 1, erogate dagli IRCCS, sono regolate attraverso gli ordinari meccanismi della matrice della mobilita' sanitaria, nell'ambito del riparto del fabbisogno sanitario nazionale standard, con la sola eccezione dell'ulteriore spesa di cui all'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, remunerata all'atto del riparto delle medesime somme sottoposta alle regole di cui al relativo decreto attuativo.

Note all'art. 11:
- Si riporta l'articolo 1, comma 574, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di
stabilita' 2016), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
dicembre 2015, n. 302, S.O.:
«574. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: "A tutti i singoli
contratti e a tutti i singoli accordi" sono sostituite
dalle seguenti: "Ai contratti e agli accordi" e le parole:
"percentuale fissa," sono soppresse;
b) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
"A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo
di riorganizzazione del settore ospedaliero privato
accreditato in attuazione di quanto previsto dal
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2
aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo
dell'alta specialita' all'interno del territorio nazionale,
le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano
possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza
ospedaliera di alta specialita', nonche' di prestazioni
erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a
carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini
residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza
ricomprese negli accordi per la compensazione della
mobilita' interregionale di cui all'articolo 9 del Patto
per la salute sancito in sede di Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano con intesa del 10 luglio 2014 (atto
rep. 82/CSR), e negli accordi bilaterali fra le regioni per
il governo della mobilita' sanitaria interregionale, di cui
all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa
del 3 dicembre 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
3 del 5 gennaio 2010, in deroga ai limiti previsti dal
primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso,
l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga
di cui al periodo precedente, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare
misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le
prestazioni inappropriate di bassa complessita' erogate in
regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero
ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate
dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da
assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui
al primo periodo, nonche' gli obiettivi previsti
dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al
raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche
misure alternative a valere su altre aree della spesa
sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta
specialita' e i relativi criteri di appropriatezza sono
definiti con successivo accordo sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. In
sede di prima applicazione sono definite prestazioni di
assistenza ospedaliera di alta specialita' i ricoveri
individuati come "ad alta complessita'" nell'ambito del
vigente Accordo interregionale per la compensazione della
mobilita' sanitaria, sancito in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano. Le regioni
trasmettono trimestralmente ai Ministeri della salute e
dell'economia e delle finanze i provvedimenti di propria
competenza di compensazione della maggiore spesa sanitaria
regionale per i pazienti extraregionali presi in carico
dagli IRCCS. Ne danno altresi' comunicazione alle regioni
di residenza dei medesimi pazienti e al coordinamento
regionale per la salute e per gli affari finanziari al fine
di permettere, alla fine dell'esercizio, le regolazioni in
materia di compensazione della mobilita' sanitaria
nell'ambito del riparto delle disponibilita' finanziarie
del Servizio sanitario nazionale. Le regioni pubblicano per
ciascun IRCCS su base trimestrale il valore delle
prestazioni rese ai pazienti extraregionali di ciascuna
regione".»
- Si riporta l'articolo 1, comma 496 della legge 30
dicembre 2020, n. 178, recante Bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale
per il triennio 2021-2023, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322, S.O.;
«496. Fermo restando quanto previsto dai commi da 491
a 494, al fine di consentire il mantenimento dei requisiti
previsti dal decreto del Ministro della salute 5 febbraio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3
aprile 2015, e il livello di particolare qualificazione di
eccellenza nella cura e nella ricerca scientifica, puo'
essere garantito l'accesso alle prestazioni rese dagli
istituti di ricovero e cura a carattere scientifico in
favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle
di appartenenza, rivalutando il fabbisogno sulla base della
domanda storica come desumibile dai dati di produzione di
cui all'ultima compensazione tra le regioni nonche' di
un'ulteriore spesa complessiva annua non superiore a 20
milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. E'
corrispondentemente incrementato il livello del
finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui
concorre lo Stato a decorrere dall'anno 2021.»
 
Art. 12

Disposizioni finali e transitorie

1. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-regioni, sono aggiornati periodicamente, e comunque entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nel rispetto delle evoluzioni scientifiche, gli allegati 1, 2, e 3 del presente decreto, nonche' i requisiti di cui ai commi 3-quater e 3-sexies dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, introdotti dall'articolo 4 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo del collegio sindacale.
3. Le reti tematiche IRCCS gia' istituite alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano entro il 31 agosto 2023 alle disposizioni di cui all'articolo 4, dal comma 3-bis al comma 3-septies del presente decreto.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 si applicano decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e valgono anche per le istanze non ancora definite a quella data. Le medesime disposizioni si applicano alla prima conferma successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto per gli Istituti gia' riconosciuti e comunque non prima di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
 
Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
 
Art. 14

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il 31 dicembre 2022.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 23 dicembre 2022

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei
ministri

Schillaci, Ministro della salute

Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Bernini, Ministro dell'universita' e
della ricerca

Zangrillo, Ministro per la pubblica
amministrazione Visto, il Guardasigilli: Nordio