Gazzetta n. 41 del 25 maggio 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
AVVISO
Annullamento in autotutela del D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010



IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Premesso che con D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010 questo Ateneo ha indetto le procedure selettive, per titoli, riservate al personale tecnico amministrativo in servizio a tempo indeterminato presso questa Universita', in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del medesimo D.D.A., finalizzate al passaggio alla posizione economica immediatamente superiore all'interno delle rispettive categorie di inquadramento, ai sensi del C.C.I. sottoscritto in data 30 dicembre 2009;
Premesso che con nota prot. entrata n. 9713 del 4 marzo 2010 alcuni dipendenti dell'Ateneo hanno presentato istanza di modifica (annullamento parziale) in autotutela inerente l'inciso «nello status di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato» del D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010;
Premesso, in particolare, che nella suddetta istanza viene denunciata l'illegittimita' del richiamato inciso del bando in quanto incidente sul requisito di partecipazione alla progressione stessa, ovvero «aver maturato, alla data del 31 dicembre 2008, nello status di dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, almeno due anni di servizio effettivo nella posizione economica di appartenenza» di cui all'art. 2 del D.D.A. stesso;
Considerato che gli istanti hanno affermato l'illegittimita' della previsione di cui e' stata chiesta la cassazione in quanto suscettibile di pregiudicare coloro che avessero maturato i due anni di servizio effettivo per effetto di rapporti di lavoro subordinato non solo a tempo indeterminato bensi' anche a tempo determinato, risultando, pertanto, tale previsione in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla Direttiva n. 1999/70 del Consiglio dell'Unione europea (anche alla luce delle sentenze della Corte di Giustizia Europea, nonche' della sentenza del Tribunale di Torino, sez. lavoro, n. 4148 del 9 novembre 2009);
Premesso che per effetto della suddetta istanza, e' stato comunicato l'avvio del procedimento di autotutela con avviso pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Ateneo, sulla pagina web dell'Ateneo e sulla Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 25 del 30 marzo 2010;
Premesso che, con nota prot. entrata n. 17387 del 15 aprile 2010, e' stata presentata memoria difensiva ai sensi dell'art. 10 della L. n. 241/1990 a firma di molti candidati alla suddetta procedura, delle OO.SS. e delle R.S.U., con cui e' stato richiesto il rigetto della suddetta istanza;
Premesso, in particolare, che in tale memoria si sostiene la non accoglibilita' dell'istanza di annullamento parziale presentata in quanto si afferma che sussistono «motivazioni oggettive» - ai sensi della clausola 4 del citato Accordo Quadro - che giustificano la previsione censurata, rinvenibile nella ragionevolezza di richiedere uno «stabile rapporto di lavoro» quale presupposto per la progressione, nonche' nelle previsioni dell'accordo stralcio 2009 del contratto integrativo, in quanto «ha destinato risorse... sufficienti a finanziare le progressioni economiche orizzontali di un numero di unita inferiore a quello complessivamente in servizio»;
Considerati gli approfondimenti istruttori condotti in ordine alle motivazioni addotte a fondamento dell'istanza di annullamento e della memoria difensiva da ultimo richiamata;
Considerato, in particolare che:
la clausola 4 del richiamato Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato afferma che «Per quanto riguarda le condizioni di impiego, i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato a meno che sussistano ragioni oggettive.»;
la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 13 settembre 2007 sul procedimento C-307/05 ha, tra l'altro, affermato:
a) che le prescrizioni della direttiva n. 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione europea del 28 giugno 1999 e dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP sui lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 si applicano anche «...ai contratti e rapporti di lavoro a tempo determinato conclusi con le amministrazioni... del settore pubblico...» ed hanno «...lo scopo... di garantire il rispetto del divieto di discriminazione per quanto riguarda il lavoro a tempo determinato..., a meno che un trattamento differenziato non si giustifichi per ragioni oggettive...»;
b) che «la nozione di condizioni di impiego di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato... dev'essere interpretata nel senso che essa puo' servire da base ad una pretesa... che mira all'attribuzione, ad un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianita' che l'ordinamento nazionale riserva ai soli lavoratori a tempo indeterminato.»;
c) che «la nozione di ragioni oggettive» che possono legittimare un diverso trattamento tra lavoratore a tempo determinato e lavoratore a tempo indeterminato, «dev'essere intesa nel senso che essa si riferisce a circostanze precise e concrete che contraddistinguono una determinata attivita'», e prosegue dicendo che «Dette circostanze possono risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti sono stati conclusi e dalle caratteristiche inerenti a queste ultime...»;
d) che la nozione di «ragioni oggettive» di cui alle clausole 4 e 5 del suddetto Accordo quadro «non autorizza a giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori a tempo determinato e i lavoratori a tempo indeterminato per il fatto che questa sia prevista da una norma interna generale ed astratta, quale una legge o un contratto collettivo»; da tale affermazione conseguirebbe l'illegittimita' delle previsioni contenute nel contratto integrativo tese a riservare al solo personale di ruolo l'accesso a progressioni economiche;
le statuizioni interpretative della Corte di Giustizia Europea entrano a far parte dell'ordinamento comunitario e sono direttamente applicabili agli Stati membri;
l'unico distinguo che puo' intravedersi tra le attivita' demandate al personale a tempo determinato e le attivita' demandate al personale a tempo indeterminato e' rinvenibile nel solo fatto che mentre le prime sono funzionari a sopperire ad esigenze di natura temporanea ed eccezionale, le seconde sono funzionali a sopperire alle esigenze legate all'ordinario svolgimento delle attivita' istituzionali, distinguo che non sembra possa integrare quelle «ragioni oggettive» di cui alla citata clausola 4, come interpretata dalla sentenza della Corte di Giustizia Europea;
le disposizioni del C.C.N.L. relative alle progressioni economiche all'interno della categoria (in particolare articoli 79-82-87-88) non escludono da tali progressioni il personale a tempo determinato ed, anzi, l'art. 22 dispone che al personale a tempo determinato «si applica il trattamento economico e normativo previsto... per il personale assunto a tempo indeterminato, compatibilmente con la durata del contratto a termine»;
Considerato, pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che la clausola del bando oggetto di censura - art. 2, comma 1, del D.D.A. n. 97/2010 -, nonche' l'art. 1 del bando medesimo, appaiono in contrasto con la citata clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato recepito con Direttiva n. 1999/70/CE - attuata nel nostro Ordinamento con il decreto legislativo n. 368/2001;
Valutato che quanto dedotto nella memoria difensiva sopra richiamata non e' idoneo a dimostrare che nella presente fattispecie sussistano gli estremi di effettive «ragioni oggettive», ovvero «motivi oggettivi», che legittimerebbero una disparita' di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato;
Rilevato, in particolare, che il riferimento alle risorse che dovrebbero finanziare le progressioni orizzontali non ha alcuna efficacia dirimente, alla luce della natura selettiva della procedura oggetto del D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010;
Valutato, alla luce di tutto quanto sopra esposto, che si deve procedere ai sensi degli articoli 21-octies e 21-nonies L. n. 241/1990, all'annullamento del D.D.A. n. 97 del 4 febbraio 2010, risultando altrimenti il D.D.A. n. 97 citato viziato di illegittimita' in ordine all'art. 1 ed all'art. 2, comma 1, del medesimo, in quanto tali disposizioni limitano la partecipazione alla procedura solo al personale di ruolo che abbia maturato i due anni di servizio richiesti per effetto di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, dovendosi, invece consentire la partecipazione anche a coloro che siano titolari di rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato ed abbiano maturato due anni di servizio per effetto di tale tipologia di rapporti di lavoro;
Riscontrata la preminenza dell'interesse pubblico alla legittimita' della suddetta procedura, nel contemperamento con gli interessi dei partecipanti alla procedura medesima;
Rilevata, altresi', la ragionevolezza del termine del presente intervento in autotutela;
Rilevato, congiuntamente, che tale determinazione comporta la necessita' di rimettere alla contrattazione collettiva integrativa la ridefinizione, nel rispetto di quanto emerge dal presente provvedimento, delle direttive sulla base delle quale procedere ad emanare un nuovo bando per le progressioni orizzontali;

Decreta:
Art. 1
Di annullare, per i motivi esposti in premessa ed ivi integralmente richiamati, il D.D.A. n. 97/2010.
 
Art. 2
Il presente decreto verra' notificato, stante l'elevato numero di persone interessate, a mezzo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nella prima data utile. Dalla data di pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (termine di sessanta giorni per ricorso al Giudice amministrativo - TAR Umbria; termine di centoventi giorni per ricorso straordinario al Presidente della Repubblica). Il presente decreto sara' altresi' pubblicato all'Albo e sul web dell'Ateneo.
Perugia, 11 maggio 2010

Il direttore amministrativo: Lacaita
 
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