Gazzetta n. 41 del 25 maggio 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
AVVISO
Annullamento parziale, in autotutela, del D.R. n. 939 del 2 maggio 2008 di indizione della procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea, presso la facolta' di scienze della formazione.



IL RETTORE

Vista la legge 7.8.1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il D.R. n. 939 del 2.5.2008, il cui avviso e' stato pubblicato in G.U. - IV serie speciale - n. 37 del 13.5.2008, con cui e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea - presso la Facolta' di Scienze della Formazione di questo Ateneo, ed in particolare l'art. 3;
Visto il D.R. n. 418 del 26.2.2010, pubblicato nella G.U. - IV serie speciale - n. 19 del 9.3.2010, con cui e' stata nominata la Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa citata;
Vista la nota rettorale prot. n. 0013587 del 22.3.2010 con cui e' stato avviato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, il procedimento di autotutela, d'ufficio, ai fini di valutare l'annullamento parziale o meno del D.R. n. 939 del 2 maggio 2008 sopracitato, nella parte in cui viene prevista - all'art. 3 - la produzione, in allegato alla domanda di partecipazione, della fotocopia di un documento di identita' "in corso di validita'" a pena di esclusione;
Preso atto che non sono pervenute memorie e documenti, ai sensi dell'art. 10 della L. 241/1990, entro il termine fissato del 1° aprile 2010;
Considerato che l'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000, nel determinare le modalita' di presentazione ad organi della Pubblica Amministrazione di istanze e di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta', prevede, in alternativa alla sottoscrizione delle stesse da parte dell'interessato in presenza del dipendente addetto, la sottoscrizione e presentazione unitamente a "copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore";
Considerato che in base ad una giurisprudenza, che appare consolidata, ove il documento di identita' sia comunque idoneo ad individuare in modo incontrovertibile la paternita' dell'istanza presentata alla Pubblica Amministrazione, non risulta dirimente la validita' o meno del documento di identita' allegato, anche alla luce di quanto dispone l'art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000;
Ritenuto che, alla luce di quanto sopra esposto, l'ipotesi sanzionatoria della esclusione dalla procedura, prevista dall'art. 3 del citato D.R. n. 939 del 2.5.2008 nel caso di mancata produzione di un documento di identita' "in corso di validita'" in allegato alla domanda di partecipazione, manifesta profili di illegittimita' rispetto alla normativa sopra richiamata, tali da inficiare la validita' di un provvedimento di esclusione adottato ai sensi della suddetta previsione;
Considerato, peraltro, che nello stesso art. 3 sono presenti disposizioni contraddittorie con la previsione in esame, ove si legge che "le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' di cui all'Allegato "B" devono essere sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, 3° comma, del D.P.R. 445/2000", in cui si prescinde dalla validita' del documento;
Ritenuto necessario, al fine di conformare la previsione del bando alla norma generale, eliminando altresi' la difformita' evidenziata, procedere all'annullamento parziale, ai sensi degli artt. 21-octies e 21-nonies, dell'art. 3, comma 3 e comma 11 lett. f) del D.R. n. 939 del 2.5.2008 sopracitato, limitatamente alle parti in cui si prevede che il documento di identita' sia, a pena di esclusione, "in corso di validita'";
Valutata la preminenza di ragioni di pubblico interesse al parziale annullamento del D.R. n. 939 del 2.5.2008 sopracitato, in quanto funzionale a garantire la piena legittimita' della procedura di valutazione comparativa in oggetto, nel contemperamento con gli interessi dei partecipanti al procedimento stesso;
Valutata, altresi', la ragionevolezza del termine di annullamento, stante il fatto che la procedura concorsuale e' tuttora in fase solo iniziale di espletamento, essendo stata costituita la commissione giudicatrice con D.R. n. 418 del 26.2.2010;

Decreta:
Art. 1
Il D.R. n. 939 del 2.5.2008, il cui avviso e' stato pubblicato in G.U. - IV serie speciale - n. 37 del 13.5.2008, con cui e' stata indetta la procedura di valutazione comparativa per n. 1 posto di professore ordinario per il settore scientifico-disciplinare M-STO/04 - Storia contemporanea - presso la Facolta' di Scienze della Formazione di questo Ateneo, e' annullato parzialmente, in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della Legge 7 agosto 1990 n. 241, limitatamente alle parti in cui, all'art. 3, e' prevista la produzione, in allegato alla domanda di partecipazione, della fotocopia di un documento di identita' "in corso di validita'" a pena di esclusione.
 
Art. 2
Il presente decreto verra' notificato a tutti i partecipanti al procedimento; lo stesso verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami. A decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso, il presente decreto verra' affisso all'Albo Ufficiale dell'Universita' degli Studi di Perugia e sara' consultabile al seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it/concorsi.
 
Art. 3
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami, riprendono a decorrere i termini per la conclusione della procedura di valutazione comparativa, termine sospeso a decorrere dal 22.3.2010, data di avvio del procedimento di annullamento in autotutela.
 
Art. 4
Avverso il presente provvedimento potra' essere presentato ricorso nel termine di 60 giorni al Giudice amministrativo o nel termine di 120 giorni al Presidente della Repubblica, termini decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV serie speciale - Concorsi ed esami.
Perugia, 7 maggio 2010

Il rettore: Bistoni
 
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