Gazzetta n. 52 del 2 luglio 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' «ALMA MATER STUDIORUM» DI BOLOGNA
NOMINA
Nomina delle commissioni giudicatrici per due procedure di valutazione comparativa a due posti di professore universitario, fascia degli ordinari. (Decreto rettorale n. 741 del 18 giugno 2010).



IL RETTORE

Vista la legge 6 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Visto il D.R. n. 4762/572 del 21 dicembre 2000, contenente il Regolamento dell'Universita' degli studi di Bologna «sulle modalita' di espletamento delle procedure per il reclutamento dei professori universitari di ruolo e dei ricercatori nonche' per i trasferimenti e la mobilita' interna»;
Visto il decreto rettorale n. 1625 del 5 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21 novembre 2008;
Vista la legge del 9 gennaio 2009, n. 1;
Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009, n. 139;
Visto il risultato delle operazioni di voto e di sorteggio per le designazioni dei componenti le commissioni giudicatrici;

Decreta:
Art. 1
Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici per i concorsi a posti di Professore universitario, fascia degli ordinari:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Ai sensi dell'art. 5 del bando di concorso (decreto rettorale n. 1625 del 5 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 21 novembre 2008), consultabile nel seguente sito WEB: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm., le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda ai sensi del punto d) dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero consegnate a mano previo accordo con la struttura di riferimento, nel numero massimo, se previsto, indicato nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede della facolta', Dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori (cd. Sede concorsuale), entro 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto costitutivo delle stesse, all'indirizzo indicato nel Decreto citato. E' facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche ai componenti la commissione presso il proprio Ateneo di appartenenza.
Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in cui il bando di concorso preveda un numero massimo di pubblicazioni (didattiche e/o scientifiche) da inviare, abbiano inviato un numero di pubblicazioni superiore a quello indicato nel Bando di concorso, al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del presente D.R.) si raccomanda di controllare l'esistenza o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione il rispetto dello stesso al momento della spedizione.
Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: l'Universita' che ha bandito la procedura, la facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e recapito concorsuale.
Il mancato invio delle pubblicazioni alla sede della facolta', Dipartimento o istituto ove la commissione svolgera' i suoi lavori entro il termine prescritto non equivale a rinuncia alla partecipazione alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice valutera' il candidato solo sulla base del curriculum e non potra', pertanto, valutare i lavori scientifici anche se personalmente conosciuti. Le commissioni giudicatrici non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se il numero di quelle ricevute fosse conforme a quello indicato nel bando.
Nessuno dei lavori scientifici inviati sara' restituito ai candidati da questa Amministrazione; tuttavia i candidati potranno rientrare in possesso delle stesse, salvo eventuale contenzioso in atto, recandosi personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove la commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del decreto di accertamento della regolarita' degli atti. Trascorso il suddetto termine, questa Amministrazione potra' disporre liberamente del materiale non ritirato.
 
Art. 3
Ai sensi del comma 16 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente decreto rettorale di nomina delle commissioni giudicatrici decorrono i trenta giorni previsti dall'art. 9 del decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari.
 
Art. 4
Le commissioni giudicatrici, ai sensi del comma 12 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 117/2000, sono autorizzate, in sede di riunione preliminare, ad avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Il rettore: Dionigi
 
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