Gazzetta n. 53 del 6 luglio 2010 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
CONCORSO   (scad. 5 agosto 2010)
25 Borse di studio finalizzate all'assunzione nel grado di Coadiutore




Art. 1
Caratteristiche delle borse di studio
La Banca d'Italia indice un concorso a 25 borse di studio per la frequenza, obbligatoria e con profitto, di un corso sulle funzioni, sulle attivita' e sull'organizzazione della Banca d'Italia. Le borse di studio sono finalizzate all'assunzione in esperimento di 25 Coadiutori con orientamento nelle discipline giuridiche.
L'importo lordo settimanale delle borse viene fissato in € 900,00 per i partecipanti residenti fuori della provincia di svolgimento del corso e in € 350,00 per quelli residenti in tale provincia.
La Banca d'Italia comunichera' in tempo utile ai vincitori del concorso la sede del corso e la sua durata.
 
Art. 2
Requisiti di partecipazione e di assunzione
Sono richiesti i requisiti che si indicano di seguito.
1. Laurea specialistica/magistrale, conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti classi: giurisprudenza (S22 o MG/01); teoria e tecniche della normazione e della informazione giuridica (S102); scienze della politica (S70 o M62); scienze delle pubbliche amministrazioni (S71 o M63); relazioni internazionali (S60 o M52); studi europei (S99 o M90); finanza (S19 o M16); scienze dell'economia (S64 o M56); scienze economico-aziendali (S84 o M77); sociologia (S89); metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (S49); sociologia e ricerca sociale (M88); ovvero altro diploma equiparato ad uno dei suddetti titoli ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 ovvero equipollente - secondo la vigente normativa sui pubblici concorsi - ad un diploma di laurea equiparato;
ovvero
diploma di laurea di «vecchio ordinamento», conseguito con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente, in una delle seguenti discipline: giurisprudenza; scienze politiche; economia e commercio; economia e finanza; sociologia ovvero altra laurea ad essi equiparata o equipollente per legge.
Sara' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titoli di studio conseguiti all'estero o di titoli esteri conseguiti in Italia con votazione corrispondente ad almeno 105/110, riconosciuti equipollenti ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopra indicati.
2. Eta' non superiore ai 40 anni, secondo quanto previsto dal Regolamento del Personale della Banca d'Italia in base alla facolta' di deroga di cui all'art. 3, comma 6, della legge 127/1997 in tema di limiti di eta' per la partecipazione ai pubblici concorsi. Il limite massimo di 40 anni:
2.1 e' elevato di un anno per i coniugati e di un anno per ogni figlio fino a un massimo di 2 anni;
2.2 e' elevato di 5 anni nei confronti di vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in attivita' di servizio;
2.3 non e' operante per i dipendenti della Banca inquadrati in un grado diverso da quello di Coadiutore che, forniti degli altri requisiti, chiedono di partecipare al concorso.
La documentazione relativa all'elevazione del limite di eta' ovvero all'esenzione da quest'ultimo deve essere prodotta secondo le modalita' di legge che verranno indicate.
3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge.
4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi tramite enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie.
5. Godimento dei diritti politici.
I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti ulteriori requisiti:
6. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza.
7. Adeguata conoscenza della lingua italiana.
I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 - inclusa l'equipollenza del titolo di studio - devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; gli altri alla data di assunzione. Il possesso del requisito di cui al punto 7 viene verificato durante le prove del concorso.
La Banca d'Italia si riserva di verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego.
La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.
 
Art. 3
Riserve
Una delle borse di studio messe a concorso con il presente bando viene riservata, ai sensi dell'art. 15/II del Regolamento del Personale della Banca d'Italia, agli elementi che hanno superato le prove d'esame appartenenti, nell'ordine e con precedenza, alle seguenti categorie:
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per causa di servizio;
orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in servizio;
orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio ovvero a domanda per inabilita'.
I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva devono farne espressa menzione nella domanda.
Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, la borsa messa a riserva e non assegnata viene attribuita seguendo l'ordine della graduatoria finale.
 
Art. 4

Domanda di partecipazione - Termine per la presentazione della
domanda
La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 5 agosto 2010 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo https://domande.concorsi.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate.
La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda.
Prima dell'invio della domanda il candidato avra' cura di verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare, l'indirizzo al quale la Banca d'Italia inviera' tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di cui all'art. 5, comma 6, e all'art. 6, comma 1.
Tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione, la compilazione e l'invio della domanda, si suggerisce di evitare l'inoltro della stessa nell'imminenza della scadenza del termine.
Un servizio di assistenza e' disponibile dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00 alle ore 18:00 al numero 06 4792 9368.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso.
Se un candidato avanza piu' di una domanda di partecipazione al concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico.
Il giorno della prova i candidati verranno chiamati a confermare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione mediante sottoscrizione di un'apposita dichiarazione all'atto dell'identificazione, previa esibizione di un documento (cfr. art. 8, comma 1).
Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dal concorso le candidature:
a) dalle quali risulti il mancato possesso di uno o piu' requisiti prescritti per la partecipazione al concorso;
b) prive dell'eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di quella relativa all'equivalenza delle votazioni.
I nominativi dei candidati ammessi al test preselettivo di cui al successivo art. 5 vengono pubblicati sul sito internet della Banca, all'indirizzo www.bancaditalia.it, almeno 15 giorni prima dello svolgimento della stessa.
La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda.
La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dell'indirizzo medesimo.
L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando.
I candidati che, nati anteriormente al 5 agosto 1970, intendono usufruire delle elevazioni del limite di eta' o delle esenzioni da tale limite previste ai punti 2.1, 2.2 e 2.3 dell'art. 2 devono farne espressa menzione nella domanda, specificando la condizione di coniugato/a e/o il numero dei figli (punto 2.1), lo stato di vedovo/a di dipendente della Banca d'Italia deceduto in attivita' di servizio (punto 2.2), la qualifica di dipendente della Banca d'Italia (punto 2.3). In caso contrario la domanda non e' ritenuta regolare e comporta in qualsiasi momento l'esclusione dal concorso.
Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 68/1999 i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione del "Quadro A" dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema del "Quadro A". I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 06 4792 9368).
Sulla base di quanto dichiarato nel "Quadro A" le strutture sanitarie della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla specifica condizione di disabilita'. Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
 
Art. 5
Test preselettivo
I candidati sono convocati a sostenere un test preselettivo articolato in tre sezioni che riguardano l'accertamento:
1. della conoscenza delle materie del programma allegato;
2. della conoscenza della lingua inglese;
3. del possesso delle capacita' attitudinali, con particolare riferimento alle capacita' di analisi, di sintesi, di logicita' del ragionamento e di orientamento alla soluzione dei problemi.
Alla prima sezione viene attribuito fino ad un massimo di 60 punti; alla seconda fino ad un massimo di 10 punti; alla terza fino ad un massimo di 30 punti.
Alla predisposizione e allo svolgimento del test sovrintende un Comitato, nominato dal Governatore, che puo' avvalersi di consulenti esterni.
Il test preselettivo e' corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia informatica. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova.
I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al punteggio complessivo del test che risulta dalla somma dei punteggi conseguiti nelle tre sezioni. Vengono quindi chiamati a sostenere la prova scritta di cui all'art. 7 i candidati classificatisi nelle prime 250 posizioni - ovvero fino all'80% dei presenti, con arrotondamento all'unita' superiore, se questi ultimi sono in numero pari o inferiore a 250 - nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile.
In occasione dello svolgimento del test saranno comunicati:
il giorno a partire dal quale saranno pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia "www.bancaditalia.it" i risultati conseguiti da ciascun candidato;
il giorno e il luogo di effettuazione della prova scritta di cui all'art. 7.
I candidati ammessi a sostenere la prova scritta di cui all'art. 7 riceveranno anche convocazione scritta all'indirizzo indicato nel modulo di domanda.
Il punteggio conseguito nel test preselettivo non concorre alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito.
Sul sito internet «www.bancaditalia.it» saranno pubblicati fino al giorno di svolgimento del test - a titolo meramente esemplificativo - i quesiti proposti in occasione della precedente edizione del concorso.
 
Art. 6
Convocazioni
Ai candidati viene data notizia del calendario e del luogo di effettuazione del test preselettivo tramite avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei martedi' o venerdi' del mese di ottobre 2010.
Con le stesse modalita' e gli stessi tempi - qualora per motivi organizzativi non sia possibile determinare data e luogo di svolgimento del test preselettivo - viene indicata la Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso sara' successivamente pubblicato.
Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento del test preselettivo dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
Tali informazioni sono disponibili anche sul sito internet della Banca d'Italia "«www.bancaditalia.it».
La Banca d'Italia non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti non autorizzate.
 
Art. 7
Commissione di concorso. Prove d'esame
Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame.
Le prove d'esame consistono in una prova scritta e in una prova orale sulle materie indicate nel programma allegato e si svolgono a Roma.
La prova scritta prevede lo svolgimento di due elaborati.
I due elaborati riguardano un argomento, a scelta del candidato, tra "Diritto privato (civile e commerciale)" e "Diritto amministrativo" e un argomento di "Legislazione bancaria e finanziaria".
Le tracce proposte dalla Commissione possono assumere la forma di quesiti collegati tra loro che possono avere per oggetto anche l'esame di un caso pratico.
Nella valutazione dei due elaborati la Commissione verifica la capacita' del candidato di individuare e sintetizzare gli aspetti salienti delle questioni proposte, utilizzare il proprio patrimonio concettuale, argomentare, collegare ed esporre.
Per lo svolgimento della prova scritta viene consentita la consultazione unicamente di raccolte di leggi non commentate ne' annotate. Non e', tuttavia, consentita la consultazione delle Istruzioni di Vigilanza della Banca d'Italia e i Regolamenti della CONSOB, nonche' di manuali o appunti di alcun genere.
La prova e' valutata con un massimo di 50 punti, attribuendo a ognuno dei due elaborati, che vengono corretti in forma anonima, fino a un massimo di 25 punti.
Verranno valutate esclusivamente le prove scritte dei candidati che abbiano svolto entrambi gli elaborati. La votazione complessiva della prova risulta dalla somma dei due punteggi utili.
La prova e' superata da coloro che hanno riportato almeno 15 punti in ognuno dei due elaborati.
I concorrenti che superano la prova scritta vengono ammessi a sostenere una prova orale che consiste in un colloquio su tutte le materie indicate nel programma allegato e in una conversazione in lingua inglese; possono formare oggetto di colloquio l'argomento della tesi di laurea e le esperienze professionali maturate. Il colloquio, nel quale potranno essere discussi con il candidato anche casi pratici, tende ad accertare la maturita' di pensiero, la capacita' di giudizio, il livello di preparazione universitaria e la capacita' di cogliere le interrelazioni tra gli argomenti. La conversazione in lingua inglese e' volta a verificarne il livello di conoscenza in relazione a un utilizzo della stessa come strumento di lavoro.
La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti ed e' superata dai candidati che conseguono una votazione minima di 30 punti. Sono considerati idonei i candidati che hanno conseguito una votazione almeno pari alla somma dei punteggi minimi previsti per la prova scritta e per la prova orale.
Ai candidati viene data comunicazione scritta delle votazioni riportate nelle singole prove d'esame.
 
Art. 8
Adempimenti per la partecipazione alle prove
Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento equipollente.
Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
 
Art. 9
Graduatoria
Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate alla prova scritta e alla prova orale.
La Commissione di cui all'art. 7 compila una graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo.
La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito, a eventuali titoli di riserva o preferenza, rilevanti per la Banca d'Italia, dichiarati nella domanda.
Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data preferenza al candidato piu' giovane di eta'.
Le borse di studio vengono assegnate secondo l'ordine della graduatoria finale.
Se uno dei vincitori rinuncia alla borsa, la Banca d'Italia si riserva la facolta' di assegnarla ad altro candidato idoneo seguendo l'ordine della graduatoria finale.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di utilizzare la graduatoria entro ventiquattro mesi dalla data di approvazione della stessa.
 
Art. 10
Adempimenti per gli assegnatari delle borse
La Banca d'Italia comunica l'assegnazione della borsa ai vincitori del concorso. A seguito di tale comunicazione essi devono tempestivamente dare risposta scritta di accettazione o rinuncia della borsa di studio.
I partecipanti al corso di cui all'art. 1 devono presentare i documenti e fornire le informazioni che verranno loro richieste con le modalita' e nei termini indicati nel relativo invito ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso e per l'assunzione. In tale ambito sono comprese anche le dichiarazioni relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi pendenti.
 
Art. 11
Borsa di studio
Una Commissione, nominata dal Governatore della Banca d'Italia, accerta il profitto tratto dalla frequenza del corso da parte dei borsisti. Durante lo svolgimento del corso potra' essere rilevato il profilo attitudinale dei candidati. A tale rilevazione possono partecipare anche consulenti esterni.
La Banca d'Italia si riserva la facolta' di revocare la borsa di studio, non erogando le somme non maturate, ai borsisti che - sentita la Commissione di cui al precedente comma - non danno prova di assiduita' ovvero non dimostrano di seguire le lezioni e le esercitazioni con profitto.
 
Art. 12
Visita medica propedeutica all'assunzione
La Banca d'Italia fa sottoporre i vincitori delle borse di studio a visita medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie al fine di accertare l'idoneita' fisica alle mansioni.
Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli accertamenti che non si trovano gia' in quest'ultima per ragioni connesse con la frequenza del corso sono rimborsate le spese di viaggio dal capoluogo della provincia di residenza e ritorno secondo le tariffe ferroviarie della la classe ed e' corrisposto un contributo alle altre spese nella misura forfetaria di € 80,00 per ogni giornata di permanenza. Ai candidati residenti all'estero sono rimborsate le spese di viaggio, idoneamente documentate, sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici di linea dalla localita' di residenza e ritorno. Se il viaggio avviene con l'aereo il rimborso viene commisurato alla tariffa prevista per la classe economica.
Al luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato si trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.
 
Art. 13
Nomina e assegnazione
La Banca d'Italia procede all'assunzione dei borsisti che, oltre ad aver frequentato con profitto il corso, non hanno tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto e sono in possesso dei requisiti regolamentari previsti per l'assunzione stessa. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di Coadiutore.
L'accettazione della nomina non puo' essere in alcun modo condizionata.
Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al D.P.C.M. 7 febbraio 1994 n. 174, recante norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro" presso gli enti pubblici.
In seguito alla nomina, gli interessati devono assumere servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata all'atto dell'assunzione, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi.
Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro assegnata entro il prescritto termine decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia.
Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungimento della sede di lavoro dalla residenza anagrafica o dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza all'estero.
 
Art. 14
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione.
I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 10, comma 2, del presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia.
Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti.
Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca d'Italia addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio Personale Gestione Risorse.
 
Art. 15
Altre norme richiamate
Il presente bando di concorso tiene conto del D. Lgs. 198/2006, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro.
Roma, 30 giugno 2010

Il Governatore: M. Draghi
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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