Gazzetta n. 56 del 16 luglio 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI ROMA TRE
CONCORSO   (scad. 26 agosto 2010)
Bando di concorso per la partecipazione al XXVI ciclo della Formazione dottorale (A.A. 2010/2011).



IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi Roma Tre;
Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, contenente il «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13.07.1999;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008, contenente la rideterminazione dell'importo annuale lordo delle borse di dottorato di ricerca;
Visto il regolamento della formazione alla ricerca (dottorati di ricerca e scuole dottorali), emanato con decreto rettorale n. 907/2009 del 22.05.2009;
Visti i propri decreti relativi all'istituzione dei dottorati di ricerca e delle scuole dottorali con sede amministrativa presso l'Ateneo;
Acquisite le proposte dei collegi dottorali e le delibere dei dipartimenti interessati;
Viste le delibere di attivazione del ciclo formative assunte dal Consiglio di amministrazione in data 27/04/2010 e dal Senato accademico in data 18 maggio 2010;
Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:
Art. 1
XXVI ciclo della formazione dottorale: anno 2010/2011
E' attivato il XXVI ciclo della formazione dottorale dell'Universita' Roma Tre, articolato in
dottorati di ricerca (di seguito indicati come dottorati)
e
scuole dottorali (di seguito indicate come scuole) di seguito elencati, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi Roma Tre, per l'ammissione ai quali e' indetto pubblico concorso.
Tutti i corsi (dottorati e scuole) hanno durata di tre anni accademici (a decorrere dal 1° gennaio 2011) e rilasciano il titolo di dottore di ricerca.
Per i posti a titolo oneroso identificati con la dicitura «Contributo a carico del Dipartimento» nessun esborso e' richiesto ai dottorandi.
Ai sensi dell'art. 8 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, i vincitori in situazione di handicap con un'invalidita' riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento, qualora vincitori di posto con contributo a carico, saranno esonerati totalmente dal pagamento dietro presentazione di idonea certificazione.
Le borse denominate «FG (Fondo Giovani)», finanziate dal MIUR nell'ambito del «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti», e quelle denominate «Regione Lazio», finanziate dalla Regione nell'ambito del Protocollo di intesa per favorire l'inserimento di giovani nelle attivita' di ricerca scientifica e tecnologica, sono legate a specifici progetti di ricerca, secondo quanto esplicitato nelle pagine informative dei singoli dottorati o scuole per le quali tali borse siano previste.
Oltre a quelle gia' indicate nel bando potranno rendersi disponibili altre borse di studio triennali (borse convenzionate o borse finanziate dal MIUR, ad es. su progetti di ricerca di interesse nazionale); l'attribuzione di tali eventuali borse sara' deliberata dal Senato accademico entro la data di avvio dei corsi, su proposta del Collegio dei docenti, a seguito di perfezionamento dell'atto da cui deriva la disponibilita' finanziaria; l'individuazione del dottorando cui attribuire la borsa, che potra' essere esclusivamente uno tra i candidati risultati idonei in questo concorso, seguira' le norme previste dal regolamento di Ateneo in materia di formazione dottorale.
In tutti i casi di borse finanziate da enti esterni, l'Universita' non procedera' all'erogazione della borsa al dottorando assegnatario prima dell'avvenuto trasferimento da parte dell'ente finanziatore della relativa annualita'.
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Partecipazione al concorso
1. Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione
a ciascun dottorato e/o
ad una sola sezione/area di ciascuna scuola di cui al precedente articolo, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso, all'atto della presentazione della domanda, di qualsiasi laurea (almeno quadriennale) conseguita secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, ovvero di qualsiasi laurea di secondo livello.
2. Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto di cui al comma precedente entro il giorno antecedente la data di svolgimento della prima prova concorsuale, evidenziata sul sito web all'indirizzo di cui sopra. In tal caso l'ammissione al concorso sara' disposta «con riserva» ed i candidati dovranno, in sede di prova concorsuale, sottoscrivere l'apposito modulo di autocertificazione di avvenuto conseguimento del titolo.
3. Possono inoltre presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione - sotto condizione della prescritta dichiarazione di equipollenza - coloro che hanno conseguito o sono in procinto di conseguire un titolo accademico estero. Qualora il titolo accademico conseguito all'estero non sia gia' stato dichiarato equipollente ad una laurea italiana dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca (MIUR) questo dovra' essere preventivamente riconosciuto equipollente dal Collegio al solo fine dell'ammissione al concorso.
La dichiarazione ministeriale di equipollenza, o i documenti (tradotti e legalizzati secondo le norme vigenti) utili a consentire al Collegio la dichiarazione di equipollenza in parola, dovranno pervenire al dipartimento sede del dottorato o della scuola improrogabilmente entro il quindicesimo giorno antecedente la data di svolgimento della prima prova concorsuale, evidenziata sul sito web all'indirizzo di cui sopra.
In caso di mancata (o incompleta) trasmissione di quanto sopra non sara' consentita la partecipazione al concorso.
 
Art. 3
Domanda di ammissione
Per partecipare ai concorsi il candidato deve iscriversi unicamente per via telematica tramite il sito web dell'Universita' Roma Tre all'indirizzo http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/ rendendo tutte le dichiarazioni richieste nel modulo online secondo le istruzioni ivi indicate. L'incompleta compilazione della domanda impedira' l'inoltro della stessa.
Al termine della procedura di inserimento della richiesta on line sara' possibile stampare (nonche' ricevere per posta elettronica) la ricevuta che attesta l'avvenuto regolare inoltro della domanda di partecipazione, che non dovra' essere inviata all'Ateneo.
Sara' cura del candidato verificare sulla ricevuta stessa l'esattezza e completezza dei dati inseriti, posto che solo entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande potranno essere accolte eventuali richieste di modifica o integrazione, avanzate utilizzando l'apposito servizio di help desk on line.
Il termine per la presentazione on line e' fissato alle ore 14.00 del giorno 26 agosto 2010.
Non saranno prese in considerazione le domande pervenute in altra forma.
Il candidato dovra' presentare una domanda di iscrizione per ciascun concorso cui intende partecipare.
Nessun contributo economico e' richiesto per la partecipazione ai concorsi.
Laddove per la partecipazione al concorso, oltre alla domanda online, sia prescritta la preventiva presentazione di altra documentazione - titoli, lettere di presentazione, copia della tesi, etc. - questa (diversa da quella di cui al precedente art. 2, punto 3: «Candidati con titolo estero») dovra' essere inviata direttamente al dipartimento sede del dottorato o della scuola, ove dovra' pervenire improrogabilmente entro la data specificatamente indicata (per ciascun dottorato o scuola) sulla pagina web all'indirizzo di cui all'art. 1.
I candidati, a loro spese e previa richiesta scritta, potranno provvedere entro 6 mesi dalla data di emanazione del presente bando, al recupero della documentazione presentata; trascorso tale periodo l'Amministrazione non sara' piu' responsabile, in alcun modo, del suddetto materiale.
I candidati riconosciuti portatori di handicap ai sensi della legge n. 104/92, che abbiamo necessita' di ausilio o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove dovranno far pervenire entro il 31 agosto 2010, a mezzo raccomandata a/r indirizzata al dipartimento sede del dottorato o della scuola, esplicita richiesta in tal senso.
E' onere dei candidati comunicare eventuali cambiamenti del proprio recapito: l'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso, ne' per eventuali disguidi postali.
L'Ateneo non assume parimenti alcuna responsabilita' per eventuali disguidi informatici non imputabili a malfunzionamenti del sistema di ricezione on line delle domande.
 
Art. 4
Procedura concorsuale
Il concorso di ammissione al corso consiste in piu' prove, di cui una orale, intese ad accertare la preparazione, le capacita' e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica.
Sulla pagina web all'indirizzo di cui al precedente art. 1 sono indicate distintamente per ciascun dottorato e per ciascuna scuola (eventualmente articolate per sezioni/aree):
le modalita' di articolazione della procedura concorsuale, che puo' anche prevedere la valutazione di documentazione eventualmente richiesta ai candidati;
le materie o le tematiche oggetto delle prove d'esame.
Per i cittadini stranieri e' richiesta un'adeguata conoscenza della lingua italiana.
 
Art. 5
Svolgimento delle prove
Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi Roma Tre, a partire dalla data evidenziata per ciascun concorso sulla pagina web all'indirizzo di cui all'art. 1, nei locali che verranno indicati con le modalita' di cui al comma successivo.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione del giorno, del mese, dell'ora e del luogo in cui le medesime si svolgeranno, sara' reso pubblico per ciascun dottorato/scuola dottorale con almeno 15 giorni di anticipo attraverso la pubblicazione sul sito internet dell'Universita' dedicato alla formazione dottorale, disponibile al seguente indirizzo: http://host.uniroma3.it/uffici/ricerca/
I candidati hanno l'obbligo di prendere visione del suddetto diario (non saranno inviate convocazioni per sostenere il concorso).
Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita'.
 
Art. 6
Commissioni d'esame
Le commissioni per gli esami di ammissione ai dottorati ed alle scuole saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente.
 
Art. 7
Valutazione delle prove
Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 60 punti per ognuna delle prove.
E' ammesso alla/e prova/e orale/i il candidato che abbia conseguito nella/e prova/e precedenti un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di piu' prove sara' considerata la media tra le prove stesse, che dovra' risultare non inferiore a 40/60.
La prova orale si intende superata solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 40/60. In caso di piu' prove orali sara' considerata la media tra le prove stesse che dovra' risultare non inferiore a 40/60.
Alla fine di ogni seduta dedicata alla/e prova/e orale/i la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo del dipartimento presso cui si e' svolta la prova.
Al termine di tutte le prove concorsuali la commissione compila la graduatoria generale di merito, sulla base della somma dei punteggi ottenuti (max 120/120) dai candidati nelle singole prove.
 
Art. 8
Ammissione ai corsi e attribuzione delle borse
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni dottorato e per ogni scuola (o sezione di essa).
A parita' di merito, per la fruizione delle borsa prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.04.1997 e successive modifiche e integrazioni.
In caso di parita' di voti per l'attribuzione di un posto senza borsa saranno preferiti i candidati che:
1. abbiano conseguito la laurea con il punteggio piu' alto;
2. a parita' di punteggio di laurea, abbiano la media degli esami con il punteggio piu' alto;
3. a parita' di punteggio di laurea e media degli esami, abbiano conseguito la laurea nel minor tempo, tenuto conto della durata legale/normale del corso; a parita' degli elementi indicati nei punti 1, 2, 3 saranno preferiti i candidati piu' giovani.
Le borse sono attribuite ai candidati ai sensi dell'art. 13 del regolamento di Ateneo; l'assegnazione delle eventuali specifiche tematiche di ricerca sara' deliberata del Collegio dei docenti.
L'attribuzione di borse finanziate da enti esterni conseguira' all'assegnazione di queste ultime da parte del Collegio; gli assegnatari di borsa di studio dovranno sottoscrivere una formale accettazione della stessa, a valere quale conoscenza delle condizioni previste al precedente art. 1.
 
Art. 9
Documentazione da presentare per l'iscrizione
I candidati risultati vincitori secondo la graduatoria saranno ammessi al corso nel caso formalizzino la loro iscrizione secondo le modalita' che saranno comunicate loro - per il tramite delle commissioni giudicatrici - dall'ufficio ricerca: in caso di mancata, incompleta o tardiva formalizzazione subentrera' nella posizione il successivo candidato secondo l'ordine della graduatoria.
I candidati risultati idonei secondo la stessa predetta graduatoria, dovranno formalizzare la loro disponibilita' all'eventuale subentro in caso di rinunce dei vincitori entro il termine e con le modalita' prescritte nella documentazione che sara' loro fornita - per il tramite delle commissioni giudicatrici - dall'ufficio ricerca.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo dottorato o scuola dottorale.
 
Art. 10
Borse di studio
Le borse di studio, il cui attuale importo annuo e' di € 13.638,47 al lordo della quota dei contributi previdenziali facenti carico al borsista, sono conferite ai vincitori, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, secondo l'ordine della graduatoria.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' fruirne una seconda volta.
In caso di rinuncia alla borsa di studio, da trasmettere all'ufficio ricerca mediante l'apposito modello, il dottorando non avra' diritto al percepimento del rateo spettante per il mese in cui la rinuncia viene formalizzata.
 
Art. 11
Rilascio del Titolo
Previa valutazione positiva del Collegio dei docenti, a conclusione del triennio dei corsi della formazione dottorale e' previsto, ai sensi della vigente normativa, l'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato alla consegna, da parte dell'interessato, della tesi finale, della quale l'Universita' garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita' attraverso l'inserimento nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, oltre che mediante il prescritto deposito presso le biblioteche nazionali di Roma e di Firenze.
 
Art. 12
Rinvio
Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Roma, 30 giugno 2010

Il rettore: Fabiani
 
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