Gazzetta n. 65 del 17 agosto 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' EUROPEA DI ROMA
CONCORSO   (scad. 16 settembre 2010)
Istituzione del XXVI ciclo dei corsi di dottorato



IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge del 3 luglio 1998, n. 210, che demanda alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento, l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di accesso e di conseguimento del titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la durata, il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento e l'importo delle borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di convenzioni con soggetti pubblici e privati;
Visto il decreto ministeriale del 30 aprile 1999, n. 224, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 1999, n. 162, con il quale e' stato emanato il regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
Visto l'art. 6 del decreto ministeriale del 22 ottobre 2004, n. 270, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12 novembre 2004, n. 266;
Visti gli articoli 4 e 20 dello statuto dell'Universita' europea di Roma approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005 ed emanato con decreto rettorale n. 14-ter del 4 agosto 2006;
Visto l'art. 2 del regolamento didattico d'Ateneo approvato con decreto ministeriale 4 maggio 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 110 del 13 maggio 2005 e modificato con i decreti rettorali n. 14-bis del 4 agosto 2006, n. 29-07, n. 30-07 del 23 luglio 2007, n. 08-09 del 5 marzo 2009, n. 230-09 del 3 novembre 2009 e n. 50-10 del 7 maggio 2010;
Visti gli articoli 3, 4, 5 e 23 del regolamento del dipartimento di didattica e di ricerca in scienze umane dell'Universita' degli studi europea di Roma, emanato con decreto rettorale n. 116/07 del 4 settembre 2007;
Visti gli articoli 1, 2, 3, 10, 13, 14, 15 e 16 del regolamento del centro dipartimentale per la ricerca dell'Universita' degli studi europea di Roma, emanato con decreto rettorale n. 36/08 del 25 giugno 2008;
Preso atto delle proposte provenienti dagli ambiti e presentate dal centro dipartimentale per la ricerca di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca XXVI ciclo con sede amministrativa presso l'Universita' europea di Roma;
Vista la delibera con la quale il comitato ordinatore, in funzione di senato accademico e di dipartimento di didattica e di ricerca in scienze umane, anche nelle articolazioni dei rispettivi consigli di ambito, nella seduta del 14 aprile 2010, ha espresso parere favorevole in relazione al regolamento delle scuole dottorali e dei corsi di dottorato, l'istituzione del XXVI ciclo dei corsi di dottorato con sede amministrativa presso l'Universita' europea di Roma e l'emanazione del relativo bando;
Vista la delibera con la quale il consiglio di amministrazione, nella seduta dell'11 maggio 2010 ha valutato le proposte e determinato le risorse economico-finanziarie da destinare ai predetti corsi;
Acquisito il parere favorevole del nucleo di valutazione interna;

Decreta:
Art. 1
Istituzione del XXVI ciclo
Presso l'Universita' europea di Roma e' istituito il XXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca in:
1. categorie giuridiche e tecnologia;
2. storia della civilta' europea. Radici, cultura, identita';
3. psicologia cognitiva e valutazione clinica;
4. teoria e metodi per l'analisi economica.
 
Art. 2
Selezioni
Sono indetti pubblici concorsi, per curriculum universitario ed esami, per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1.
I connotati essenziali di ciascun dottorato sono riportati negli allegati numeri 1-4 al presente decreto del quale formano parte integrante e sostanziale.
 
Art. 3
Requisiti di ammissione
Possono accedere al dottorato di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro i quali abbiano conseguito uno dei seguenti titoli di studio:
laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/1999 e laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/2004 e successive modifiche e integrazioni;
diploma di laurea conseguito secondo i vecchi ordinamenti;
titolo accademico equipollente conseguito presso universita' straniere.
In quest'ultimo caso, se il titolo non e' gia' stato dichiarato equipollente ad uno dei titoli di studio italiani richiesti, l'ammissione al concorso e' subordinata al riconoscimento del titolo, ai soli fini dell'ammissione al corso, da parte del collegio dei docenti del dottorato di ricerca. Possono partecipare agli esami di ammissione anche coloro i quali conseguano il titolo di studio richiesto prima della data di espletamento del concorso di ammissione. In tal caso, l'ammissione verra' disposta «con riserva» ed il candidato sara' tenuto a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato attestante il conseguimento del titolo di studio o dichiarazione sostitutiva prima dell'espletamento della prova scritta.
 
Art. 4
Domanda di partecipazione alla selezione
Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta libera secondo lo schema allegato (allegato n. 5) al presente bando, devono essere dirette al rettore dell'Universita' europea di Roma - via degli Aldobrandeschi, 190 - 00163 Roma, e pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La documentazione, inoltrata, tramite servizio postale, dovra' essere contenuta in un plico sul quale dovra' essere apposta la seguente dicitura: «Documentazione selezione ammissione dottorato di ricerca».
Qualora il termine per la ricezione delle domande di selezione coincida con un giorno festivo, esso e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile.
In caso di invio a mezzo posta, si considerano prodotte in tempo utile le domande inoltrate, con sola raccomandata a.r., entro il termine di scadenza previsto dal bando, in tal caso fa fede il timbro postale di spedizione.
Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' dottorati dovranno essere redatte altrettante domande, che potranno essere inviate anche con un'unica spedizione. Se nella stessa domanda venissero indicati piu' dottorati, sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per primo.
La domanda, firmata di proprio pugno dal candidato e redatta in lingua italiana con chiarezza e precisione sotto la responsabilita' del candidato stesso pena l'esclusione dal concorso, deve contenere le seguenti dichiarazioni:
a) il cognome (cognome da nubile per le donne coniugate), il nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza, la cittadinanza e il codice fiscale;
b) l'esatta denominazione del concorso cui intende partecipare;
c) di concorrere ai posti in soprannumero senza borsa di studio, con la sola valutazione del curriculum da parte della commissione giudicatrice (solo per i cittadini extra-comunitari, che non intendono partecipare alle prove concorsuali);
d) di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per i cittadini comunitari e stranieri);
e) l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, della media dei voti riportati nel corso degli esami previsti dalla propria carriera universitaria, del voto finale, della durata del corso di studi, dell'universita' che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti, dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza; tali documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. I candidati che non sono in possesso del titolo di studio saranno ammessi con «riserva» e saranno tenuti a presentare, a pena di decadenza, il relativo certificato di conseguimento titolo o dichiarazione sostitutiva prima dell'espletamento della prova scritta;
f) di impegnarsi a frequentare a tempo pieno il corso di dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti;
g) le lingue straniere conosciute e la lingua straniera scelta per la prova orale;
h) di essere/non essere dipendente di amministrazioni pubbliche;
i) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
j) di aver preso visione del bando di concorso;
k) il recapito eletto ai fini del concorso specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico e l'eventuale indirizzo di posta elettronica con espressa menzione dell'impegno di comunicare tempestivamente ogni variazione dello stesso.
Possibilmente per quanto riguarda i cittadini comunitari e stranieri, un recapito italiano o l'indicazione della propria Ambasciata in Italia, eletta quale domicilio.
Alla domanda di partecipazione al concorso deve essere allegata la fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
Alla domanda di partecipazione al concorso i cittadini extracomunitari che non intendono partecipare alle prove concorsuali devono allegare, pena l'esclusione, il proprio curriculum. I candidati con disabilita' dovranno specificare nella domanda di partecipazione, ai sensi del vigente normativa, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame.
Non saranno ammessi a partecipazione al concorso coloro le cui domande non riportino:
il cognome ed il nome;
la residenza e il recapito ove si intende ricevere le comunicazioni relative al concorso;
la denominazione del dottorato di ricerca cui si intende partecipare;
l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso di studi, dell'universita' che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa.
Saranno, inoltre, esclusi automaticamente dal concorso i candidati che non conseguiranno il titolo di studio richiesto prima dell'espletamento della prova scritta.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per il mancato recapito della domanda di ammissione dipendente da errore attribuibile al candidato, ovvero da eventuali disguidi postali imputabili a fatto di terzi, caso fortuito o forza maggiore.

Domanda di ammissione in soprannumero cittadini extracomunitari

Per i cittadini extracomunitari e' prevista, in alternativa, l'ammissione in soprannumero nel limite della meta' dei posti istituiti, con arrotondamento all'unita' per difetto.
Pertanto i cittadini extracomunitari che non intendono concorrere per la borsa di studio possono chiedere di essere valutati sulla base del proprio curriculum. A tal fine i candidati, dovranno:
indicare nell'istanza di partecipazione di voler concorrere in soprannumero;
inviare il proprio curriculum il quale dovra' contenere, in particolare, l'esatta denominazione del titolo di studio posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, della durata del corso di studi, dell'universita' che lo ha rilasciato ovvero il titolo equipollente conseguito presso una universita' straniera, nonche' la data del decreto ministeriale con il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa. I candidati in possesso di titolo accademico straniero non ancora dichiarato equipollente ad uno dei titoli italiani richiesti, dovranno allegare alla domanda i documenti utili a consentire al collegio dei docenti la dichiarazione di equipollenza.
Si precisa che tali documenti dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane all'estero, secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.
In particolare lo studente extra-comunitario dovra' produrre, qualora venga ammesso al corso di dottorato, la dichiarazione di valore del proprio titolo di studio entro la data di inizio dei corsi di dottorato di ricerca.
 
Art. 5
Prove di selezione
Le prove di selezione sono intese ad accertare la preparazione del candidato, la sua attitudine alla ricerca scientifica e la conoscenza di una o piu' lingue straniere.
L'esame di ammissione al corso consiste nella valutazione del curriculum universitario e dei titoli, in una prova scritta e in un colloquio.
La commissione giudicatrice del concorso di ammissione dispone di 100 punti per ciascun candidato, dei quali 20 sono riservati alla valutazione del curriculum universitario, post-universitario e professionale ed alle eventuali pubblicazioni, 40 alla valutazione della prova scritta, 40 alla valutazione della prova orale.
La valutazione dei titoli avviene prima della correzione della prova scritta e per i soli candidati che abbiano consegnato l'elaborato di tale prova.
Non sono ammessi alla prova orale i candidati che riportino un punteggio inferiore a 40, sommando i voti ottenuti nella valutazione del curriculum universitario e post-universitario e della prova scritta. I risultati della valutazione dei titoli e della prova scritta sono resi pubblici prima della prova orale. Sono ritenuti idonei i candidati che conseguano come voto complessivo almeno 80/100.
Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera.
Il curriculum universitario e i titoli vengono valutati secondo le seguenti modalita':
a) voto di laurea o di diploma in centodecimi fino a 10 punti:
da 109 a 110 e lode, punti 10;
da 107 a 108, punti 8;
da 105 a 106, punti 6;
da 103 a 104, punti 4;
da 101 a 102, punti 2;
da 99 a 100, punti 1;
b) la valutazione dei titoli, pubblicazioni ed ulteriori titoli di studio, fino ad un massimo di 10 punti:
master o corsi equiparati, punti da 1 a 3;
pubblicazioni ai sensi e secondo i criteri dell'art. 3, decreto ministeriale 28 luglio 2009, n. 89, punti da 1 a 7.
Il diario delle prove, con l'indicazione della sede, della data e dell'ora verra' reso pubblico con almeno quindici giorni di anticipo attraverso la pubblicazione sul sito web dell'Universita' www.universitaeuropeadiroma.it, nella sezione ricerca, dottorati di ricerca. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
 
Art. 6
Commissioni giudicatrici e loro adempimenti
Le commissioni giudicatrici dei concorsi per gli esami di ammissione ad ogni corso di dottorato di ricerca saranno formate e nominate dal rettore, su proposta del collegio dei docenti di ruolo del centro dipartimentale per la ricerca. Ogni commissione sara' composta da tre docenti di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca; la nomina di tali esperti e' obbligatoria nel caso di convenzioni od intese con piccole e medie imprese.
Espletate le prove del concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove e nella valutazione del curriculum universitario e dei titoli.
 
Art. 7
Graduatoria di merito
La graduatoria di merito sara' formulata secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato ed approvata con decreto rettorale. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati avra' precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane d'eta'.
I candidati saranno dichiarati vincitori secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza dei posti messi a concorso per ciascun dottorato.
In caso di mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 8, o di rinuncia entro trenta giorni dall'inizio dei corsi, subentreranno altrettanti candidati secondo l'ordine della graduatoria.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
 
Art. 8
Domanda di iscrizione
I decreti rettorali di approvazione delle graduatorie dei singoli concorsi di dottorato saranno affissi all'albo ufficiale dell'Ateneo, nonche' resi noti sul sito internet di Ateneo www.universitaeuropeadiroma.it entro i quindici giorni successivi all'espletamento delle prove concorsuali. Tale affissione rappresentera' notifica ufficiale ai vincitori dei risultati concorsuali.
I vincitori entro e non oltre il termine di quindici giorni dalla succitata affissione, dovranno presentare o far pervenire - a pena di decadenza - alla segreteria generale dell'Universita' europea di Roma, via degli Aldobrandeschi n. 190 - Roma, piano terra, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedi' al giovedi' dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30, la richiesta di iscrizione al corso secondo il modello rilasciato dall'amministrazione stessa e reperibile anche sul sito internet dell'Ateneo www.universitaeuropeadiroma.it, che dovra' contenere, oltre i propri dati anagrafici, le seguenti dichiarazioni:
a) di non essere iscritto/a e di impegnarsi a non iscriversi ad altro corso di diploma, di laurea o di dottorato, per tutta la durata del corso su indicato;
b) di non essere iscritto/a ad una scuola di specializzazione e, in caso affermativo, di impegnarsi a sospenderne la frequenza prima dell'inizio del corso;
c) di avere/non avere gia' usufruito in precedenza di altra borsa di studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato;
d) di volersi/non volersi impegnare in attivita' didattiche presso l'Universita', nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti, secondo le modalita' previste dal regolamento di Ateneo;
e) di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione;
f) di impegnarsi, qualora intraprenda o gia' svolga attivita' esterne, a darne comunicazione all'amministrazione universitaria, affinche' il collegio dei docenti si esprima circa la compatibilita' o meno tra la frequenza del corso di dottorato e gli impegni derivanti dalle suddette attivita', che non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta per il dottorato;
g) qualora divenga assegnatario della borsa di studio, di non cumulare la borsa stessa con altra borsa di studio a qualsiasi titolo conferita tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorato, nonche' le seguenti autocertificazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
cittadinanza posseduta;
titolo di studio conseguito;
reddito personale complessivo presunto riferito all'anno 2010 (anno di erogazione della eventuale borsa di studio).
Le persone con invalidita' pari o superiore al 66% dichiareranno il loro status al fine dell'esonero dal pagamento del contributo.
I candidati devono, inoltre, presentare contestualmente alla domanda di iscrizione al corso, pena la decadenza, i seguenti documenti:
fotocopia del documento d'identita', debitamente firmata;
fotocopia del codice fiscale;
n. 2 fotografie recenti e di uguale formato (cm 4 × 4,5), firmate a tergo;
ricevuta del versamento della prima rata del contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi, pari a € 1000 da effettuarsi:
tramite bonifico sul c/c bancario IT62K0335901600100000005493 intestato alla Universita' degli studi europea;
presso lo sportello di cassa dell'ufficio economato (dal lunedi' al giovedi' dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e venerdi' dalle ore 10.30 alle ore 12.30).
Coloro che non avranno provveduto a regolarizzare la propria iscrizione entro i termini perentori sopracitati saranno considerati rinunciatari; coloro che avranno rilasciato dichiarazioni mendaci saranno dichiarati decaduti e i posti vacanti saranno assegnati ad altri aspiranti che seguono nella graduatoria degli idonei.
L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni del domicilio da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dello stesso ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
 
Art. 9
Borse di studio
Le borse di studio, il cui numero e' indicato per ciascun corso di dottorato all'allegato corrispondente, pari ad un importo, per il primo anno di corso, di € 13.638,47 (assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata) cosi' come stabilito dall'art. 1 del decreto ministeriale 18 giugno 2008, vengono assegnate, previa valutazione comparativa del merito e secondo l'ordine definito nelle rispettive graduatorie di merito formulate dalle commissioni giudicatrici.
Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le relative convenzioni siano stipulate in data antecedente l'espletamento delle prove scritte dei concorsi di ammissione.
L'aumento del numero delle borse di studio puo', previa delibera degli organi di governo dell'Ateneo da assumersi prima dell'espletamento delle prove scritte, determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. L'eventuale aumento del numero delle borse di studio e dei posti messi a concorso sara' reso noto esclusivamente tramite avviso sul sito web dell'Ateneo.
La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso; le borse sono confermate con il passaggio all'anno successivo, salvo motivata delibera del collegio dei docenti e fermo restando le limitazioni reddituali imposte per usufruire della borsa stessa.
Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare con soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del dottorando. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura del 50%, subordinatamente alla sussistenza della relativa copertura finanziaria. Tali periodi non possono in alcun caso superare la meta' della durata dell'intero corso di dottorato. La richiesta ai fini dell'incremento di cui sopra deve essere diretta dal coordinatore del corso al rettore e deve essere corredata da attestazione che l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando rientra nell'ambito dell'attuazione del programma di studi e di ricerca a suo tempo formulati.
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, previa attestazione di frequenza rilasciata dal coordinatore del corso; per la fruizione della stessa il limite di reddito personale complessivo annuo e' fissato in € 13.000,00 lordi.
Esso va riferito all'anno solare di erogazione della borsa medesima. Alla determinazione di tale reddito concorrono redditi di origine patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente con esclusione di quelli aventi natura occasionale.
In caso di mancata corresponsione di una rata, per ritardo dell'inizio dei corsi o per ritardata presentazione dell'attestato di frequenza, questa verra' cumulata con le rate successive.
Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.
Coloro i quali hanno diritto alla borsa di studio devono presentare all'atto dell'iscrizione una dichiarazione presuntiva relativa al reddito personale complessivo lordo ed all'assenza delle cause di incompatibilita' contenute nel presente paragrafo. Tale dichiarazione deve essere ripetuta all'inizio di ogni successivo anno di frequenza del corso. I fruitori delle borse di studio dovranno, inoltre, provvedere alla costituzione di una posizione contributiva INPS, iscrivendosi alla «Gestione separata» dell'Istituto medesimo. La modulistica relativa agli adempimenti citati sara' reperibile presso la segreteria generale.
 
Art. 10
Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi
Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di dottorato, che deve essere versato da coloro che non usufruiscono della borsa di studio, ammonta a € 2000 annue cosi' suddiviso:
prima rata: € 1000 (all'atto dell'iscrizione);
seconda rata: € 1000 (entro il 18 marzo 2011).
 
Art. 11
Obblighi dei dottorandi
All'inizio di ogni anno accademico ogni studente definisce, col concorso del proprio supervisore, un piano di studi e lo sottopone al consiglio di dottorato che lo approva, richiedendo eventualmente allo studente opportune modifiche.
Entro il primo anno di corso ogni studente deve frequentare tutti i corsi previsti nel piano di studi. Inoltre in ciascun anno di corso ogni studente deve partecipare attivamente ai cicli di seminari previsti dal suo piano di studi. La frequenza agli insegnamenti ed ai seminari e' obbligatoria.
Alla fine del secondo anno, il dottorando deve aver completato il piano di studi personalizzato e deve fare una relazione sullo stato d'avanzamento della tesi.
Il terzo anno e' interamente dedicato al lavoro di tesi, che deve essere prodotta entro la fine del terzo anno e deve contenere risultati originali e rilevanti, degni di pubblicazione su rivista di livello internazionale.
Al termine di ognuno dei tre anni di corso ogni studente presenta una particolareggiata relazione sull'attivita' e le ricerche svolte al consiglio di dottorato, che ne cura la conservazione.
E' consentito l'esercizio di attivita' compatibili, previa autorizzazione del collegio dei docenti. Tali attivita' esterne non devono in alcun modo porsi in conflitto con l'attivita' svolta dal dottorando.
Eventuali differimenti della data di inizio o interruzioni verranno consentiti ai dottorandi che dimostrino di trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e successive modifiche e integrazioni, oppure che si trovino nella condizione di malattia grave e prolungata. Nel caso di assenza ingiustificata o di inadempimento degli obblighi, il collegio dei docenti proporra' con propria delibera l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso il dottorando e' obbligato alla restituzione per intero, con riferimento all'anno in questione, della borsa di studio oppure delle rate eventualmente riscosse.
Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' europea di Roma possono svolgere limitata attivita' didattica sussidiaria o integrativa nei corsi di laurea e/o di diploma, nell'ambito della programmazione effettuata dal collegio dei docenti, secondo le modalita' fissate dal regolamento di Ateneo.
 
Art. 12
Titolo di dottore di ricerca
Il titolo di dottore di ricerca si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, al termine della durata del corso di dottorato. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato e previa sottoscrizione di apposita dichiarazione di non compromettere in alcun modo i diritti di terzi, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'Ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'.
Il titolo di dottore di ricerca e' conferito a conclusione del corso dal rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale, che puo' essere ripetuto una sola volta.
Le commissioni giudicatrici dell'esame finale saranno formate e nominate, per ogni corso di dottorato, in conformita' ai regolamenti di ateneo.
 
Art. 13
Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento amministrativo per la procedura di valutazione comparativa di cui al presente bando, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'art. 2, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, e' la dott.ssa Anisa Bruci tel. (+39) 06.66543804, fax (+39) 06.66543933, e-mail: ricerca@unier.it
 
Art. 14
Trattamento dei dati personali
L'amministrazione universitaria con riferimento al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 e successive integrazioni e modificazioni, recante disposizioni sulla tutela delle persone e di altri soggetti, si impegna ad utilizzare i dati personali forniti dal candidato solo per fini istituzionali e per l'espletamento delle procedure concorsuali.
 
Art. 15
Pubblicita'
Il presente bando di concorso con il fac-simile per la domanda di ammissione e' disponibile sul sito web dell'Universita' europea di Roma http://www.universitaeuropeadiroma.it

Roma, 22 luglio 2010

Il rettore: Scarafoni
 
Allegato 1
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Allegato 2
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Allegato 5
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