Gazzetta n. 78 del 1 ottobre 2010 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA DIFESA
AVVISO
Modifica al decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª serie speciale, n. 60 del 30 luglio 2010 con il quale e' stato indetto il concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi 4 Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.



IL VICE DIRETTORE GENERALE
della Direzione generale per il personale militare

Visto il decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, con il quale e' stato indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito;
Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109 concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia;
Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9 agosto 2010 impartita dalla Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010 in applicazione della citata legge 12 luglio 2010, n.109, che ha modificato due direttive tecniche della stessa Direzione generale emesse, rispettivamente, in data 5 dicembre 2005 (integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007), riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' determinanti l'inidoneita' al servizio militare, e sempre in data 5 dicembre 2005 (integrata con decreto dirigenziale 20 settembre 2007), concernente il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare;
Ritenuto pertanto necessario modificare gli accertamenti sanitari del concorso indetto con il sopracitato decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, per inserire le disposizioni di cui alla predetta direttiva applicativa della Direzione generale della sanita' militare in data 10 agosto 2010;
Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
Visto il decreto dirigenziale 22 giugno 2010, con il quale al Generale di divisione aerea Roberto Zappa, quale Vice Direttore generale della Direzione generale per il personale militare, e' stata conferita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia, tra le altre, di reclutamento del personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, tra cui i provvedimenti modificativi ed integrativi dei bandi di concorso;

Decreta:
Art. 1
L'art. 8 del decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Prove di efficienza fisica). - 1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo, presumibilmente nel mese di novembre 2010, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno nei giorni che saranno resi noti agli interessati con lettera raccomandata o telegramma. Al fine di garantire l'economicita' e l'efficacia dell'azione amministrativa, tale comunicazione potra' essere inviata per via telematica (e-mail). Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore.
2. I concorrenti, nel periodo di permanenza presso il Centro, compatibilmente con le potenzialita' dello stesso, potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti:
a) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' (non antecedente ad un anno all'atto di presentazione alle prove di efficienza fisica) rilasciato da medici della Federazione medico - sportiva italiana, o da personale sanitario delle strutture pubbliche o private convenzionate che esercita in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione dal concorso;
b) certificato rilasciato in data non anteriore ai tre mesi da quella di convocazione agli accertamenti sanitari da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso;
c) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto;
d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale modello sara' presentato dal candidato alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione;
e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata convenzionata, da non oltre tre mesi dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV determinato con test ELISA di 3ª o 4ª generazione. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere presentata in originale o in copia conforme. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi - dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate, rilasciato da strutture sanitarie pubbliche.
3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti:
a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i tre mesi precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso;
b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro i cinque giorni lavorativi precedenti la data di presentazione alle prove medesime. Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposti, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 9, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 9, comma 3.
Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia conforme.
4. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato E contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica senza attribuzione di alcun punteggio incrementale. In tal caso i concorrenti potranno effettuare, qualora lo desiderino, gli esercizi facoltativi, al fine di conseguire il punteggio incrementale indicato nel gia' citato allegato E al presente decreto.
5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica:
a) verifichera' la validita' delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale;
b) avviera' senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari la concorrente per la quale il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al successivo art. 9, comma 3;
c) sottoporra' i concorrenti agli esercizi obbligatori e/o facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale;
d) attribuira' ai concorrenti che abbiano superato uno o entrambi gli esercizi facoltativi il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato E al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 2 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13».
 
Art. 2
L'art. 9 del decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Accertamenti sanitari). - 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
2. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modifiche ed integrazioni, impartite, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli accertamenti sanitari saranno volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti fisici: a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se di sesso femminile;
b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato mediante visita oculistica;
c) percezione uditiva della voce di ordinaria conversazione ad almeno sette metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a quattro metri dall'altro, ovvero ad almeno sei metri di distanza da un orecchio e ad una distanza non inferiore a cinque metri dall'altro;
d) normale assetto della struttura della personalita' nelle sue componenti intellettiva, affettiva e comportamentale.
3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
a) visita cardiologica con E.C.G.;
b) visita oculistica;
c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico;
d) visita psicologica ed eventuale visita psichiatrica;
e) valutazione ginecologica (per le sole concorrenti di sesso femminile);
f) analisi completa delle urine con esame del sedimento: in particolare sara' effettuata la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamina, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici, metadone, benzodiazepine ed altri. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa);
g) analisi del sangue concernente:
1) emocromo completo;
2) VES;
3) glicemia;
4) creatininemia;
5) trigliceridemia;
6) colesterolemia;
7) transaminasemia (GOT e GPT);
8) bilirubinemia totale e frazionata;
9) gamma GT;
h) esami diagnostici volti ad accertare l'abuso di alcool mediante ricerca della CDT;
i) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici);
l) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente.
4. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente art. 8, comma 3 la commissione non potra' procedere agli accertamenti previsti e dovra' esimersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.
5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il seguente profilo sanitario minimo:

Parte di provvedimento in formato grafico


Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5.
6. Saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti: a) affetti da disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia o disartria);
b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l 'uso, anche saltuario, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico;
c) affetti da malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo;
d) imperfezioni ed infermita' che seppur non contemplate nelle precedenti lettere, risultano comunque incompatibili con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito.
7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti giudizi:
a) «idoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5;
b) «inidoneo quale ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione - Casella postale 15317 (Ufficio postale Roma Laurentina) - 00143 Roma, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica istanza, corredata da idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre i termini perentori sopraindicati.
La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti all'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 5, comma 5 che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo.
9. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato.
10. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno, da parte dalla Direzione generale per il personale militare, la relativa comunicazione formale.
11. I concorrenti dichiarati «inidonei» anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 7 o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato saranno esclusi dal concorso».
 
Art. 3
L'allegato C al predetto decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, citato nelle premesse, e' sostituito dal seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 4
L'allegato D al predetto decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, e' abrogato.
 
Art. 5
Per quanto non previsto dal presente decreto, rimangono invariate le originarie disposizioni di cui al bando di concorso indetto con decreto dirigenziale n. 151/2010 del 19 luglio 2010, citato nelle premesse.
Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 15 settembre 2010

Il Generale di divisione aerea: Zappa
 
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