Gazzetta n. 81 del 12 ottobre 2010 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI PERUGIA
CONCORSO   (scad. 11 novembre 2010)
Concorso per l'ammissione al XXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca - A.A. 2010/2011



IL RETTORE

Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto l'art. 29 dello statuto dell'Ateneo;
Visto il regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi di dottorato dell'Universita' degli studi di Perugia, emanato con decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008;
Visti i regolamenti delle scuole di dottorato circa l'articolazione delle prove di accesso ai corsi;
Visti, in particolare, il regolamento della scuola di dottorato in «ingegneria» ed il regolamento della scuola di dottorato in «scienze matematiche, fisiche, informatiche, chimiche, geologiche e farmaceutiche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Vista la nota MIUR prot. n. 606 del 17 marzo 2010, con cui sono state assegnate a questa Universita' undici borse di dottorato sul fondo di sostegno dei giovani, per l'esercizio finanziario 2009;
Vista la delibera del senato accademico in data 13 luglio 2010, con cui si e' proceduto alla ripartizione delle suddette borse di studio tra le varie scuole di dottorato di ricerca, dando mandato al rettore di autorizzare l'istituzione/rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca del XXVI ciclo relativi all'A.A. 2010/2011;
Vista la delibera del consiglio di amministrazione in data 14 luglio 2010, concernente la copertura finanziaria di undici borse di studio di dottorato;
Visto il decreto rettorale 1598 del 28 luglio 2010 con cui e' stata disposta l'istituzione/rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca relativi all'A.A. 2010/2011 (XXVI ciclo) ivi riportati, e' stata autorizzata l'attivazione dei corsi di dottorato con totale finanziamento a carico di enti esterni di almeno due borse e con cui e' stata autorizzata l'emanazione del relativo bandi di concorso, una volta perfezionate le procedure necessarie per l'acquisizione dei finanziamenti esterni per almeno due borse di studio;
Visti i verbali delle scuole di dottorato di ricerca concernenti il riparto delle undici borse loro assegnate tra i corsi di dottorato di rispettiva competenza;
Visto il decreto rettorale n. 1772 del 9 settembre 2010, con cui e' stato stabilito l'ammontare del contributo per la partecipazione a prove d'accesso e sono state stabilite le fasce di contributo per l'accesso, nonche' la frequenza ai corsi a decorrere dall'A.A. 2010/2011;
Viste le convenzioni e gli accordi pervenuti da enti esterni per il finanziamento di borse aggiuntive per i corsi di dottorato di ricerca;
Visto il decreto rettorale n. 1842 del 17 settembre 2010 di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XXVI ciclo, ivi riportati, aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Perugia - A.A. 2010/2011;

Decreta:
Art. 1
Indizione


Parte di provvedimento in formato grafico

 
Art. 2
Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione di cui al precedente articolo coloro i quali siano in possesso, alla data di scadenza del presente bando, di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento precedente all'entrata in vigore del decreto ministeriale n. 509/1999, come modificato dal decreto ministeriale n. 270/2004, o di laurea specialistica o magistrale, conseguita presso universita' italiane, in conformita' a quanto precisato all'art. 1 del presente bando di concorso in merito alle lauree richieste per l'ammissione, ovvero di analogo titolo accademico conseguito presso universita' straniere, riconosciuto equipollente o di cui si chiede l'equipollenza ai soli fini dell'ammissione al corso.
I candidati con titolo di studio conseguito presso universita' straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti utili a consentire al consiglio della scuola interessata la dichiarazione di equipollenza in parola, in particolare: il diploma di laurea, in originale o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e relativa dichiarazione di valore a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo.
Le domande che perverranno prive o carenti della suddetta documentazione non potranno essere considerate ammissibili.
Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati A e A1 (quest'ultimo solo in caso di richiesta di equipollenza), che fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi in essi richiesti.
 
Art. 3
Domande di ammissione
La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo lo schema allegato (allegato A - allegato A1 nel caso di richiesta di equipollenza), debitamente firmata, con firma autografa, a pena di esclusione, ed indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Perugia - Piazza dell'Universita' n. 1 - 06123 Perugia, dovra' pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - mediante il servizio postale o mediante consegna diretta all'ufficio protocollo dell'Ateneo nei giorni ed orari di apertura dello stesso.
Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno di sabato o in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile.
Ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo il timbro di arrivo del protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche' spedite entro il termine dei trenta giorni prima indicato.
La domanda deve essere sottoscritta con firma autografa, senza necessita' di autenticazione, in presenza del dipendente addetto, ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita', pena l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in corso di validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dichiarare in calce alla fotocopia dello stesso che i dati ivi contenuti non hanno subito variazioni dalla data di rilascio.
Nella domanda l'aspirante alla partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000:
1. le proprie generalita', la data e il luogo di nascita, la residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero telefonico, il fax e l'indirizzo di posta elettronica, con espresso impegno a comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto riguarda i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari, si richiede l'indicazione di un recapito italiano o della propria Ambasciata in Italia, eletta quale proprio domicilio;
2. indicazione del singolo ed esatto nome del corso di dottorato, per il quale presenta domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione;
3. la propria cittadinanza;
4. di possedere adeguata conoscenza della lingua italiana (solo per i cittadini stranieri comunitari o extracomunitari);
5. il titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, nonche' la data di conseguimento e l'universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero il titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) se conseguito presso una universita' straniera;
6. la/e lingua/e straniera/e la cui conoscenza sara' oggetto della prova di lingua in sede di prova orale;
7. la lingua in cui si chiede di sostenere tutte le prove di esame (se diversa da quella italiana);
8. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca;
9. di essere/non essere cittadino extracomunitario titolare di borsa di studio M.A.E.;
10. di optare per la cittadinanza italiana nel caso di doppia cittadinanza, di cui una sia quella italiana;
11. solo per i portatori di handicap: l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (si dovra' produrre, in allegato alla domanda di partecipazione, idonea certificazione medica, in originale o copia autenticata, attestante la disabilita' che da' diritto ai benefici richiesti, a pena di decadenza dai benefici richiesti).
Qualora il candidato intenda partecipare al concorso per diversi corsi di dottorato, dovra' presentare distinte domande, e relativa documentazione, per ognuno di essi.
(N.B.) Ai fini della corretta redazione della domanda e della corretta produzione della documentazione richiesta per l'ammissione al presente concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualita' personali e fatti tassativamente elencati nell'art. 46 citato) e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui possono essere dichiarati stati, qualita' personali, fatti che siano a diretta conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato che la fotocopia di un atto, di un documento, di una pubblicazione, di un titolo di studio, di un titolo di servizio e' conforme all'originale) possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai cittadini dell'Unione europea; i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, salvo che le leggi o i regolamenti concernenti l'immigrazione e la condizione dello straniero non dispongano diversamente, e salvo che l'utilizzabilita' delle dichiarazioni sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni.
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorieta' sono regolarmente rese se sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero se sono sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia (viene allegato al bando uno schema di tali dichiarazioni: allegato B).
L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare:
fotocopia di un documento di identita';
quietanza attestante il versamento di € 60,00 da effettuarsi su apposito modulo (distinto per ogni corso di dottorato e contraddistinto, oltre che dal nome del dottorato, anche dal numero che il corso stesso ha come riferimento nel bando) scaricabile al sito internet www.unipg.it/studenti «Dottorati di ricerca» (in nessun caso si procedera' al rimborso del sopra citato contributo);
titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme:
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio in Italia: certificazione, in originale o copia autenticata, o copia dichiarata conforme all'originale, conformemente all'allegato B, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ovvero autocertificazione resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante il possesso del titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, nonche' la data di conseguimento, l'Universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione;
per i candidati che hanno conseguito il titolo di studio all'estero: il diploma di laurea in originale o copia autenticata, corredato di traduzione ufficiale in lingua italiana, legalizzato (ove necessario) e relativa dichiarazione di valore a cura della rappresentanza diplomatica o consolare italiana competente per territorio nel Paese di conseguimento del titolo, nonche' i documenti utili a consentire al consiglio della scuola interessata la dichiarazione di equipollenza (vedere N.B.);
i titoli valutabili in relazione al corso di dottorato a cui si fa domanda di ammissione (vedere art. 4 del presente bando), nel rispetto delle forme di seguito specificate a pena di non valutazione:
originale o copia autenticata;
(limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati, vedere N.B.) copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando l'allegato B;
(limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati, vedere N.B.) autocertificazione del possesso dei titoli, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando l'allegato B; tale forma di presentazione del titolo non e' valida per le tesi di laurea, le pubblicazioni e le lettere di referenza, che presuppongono, ai fini della valutazione, la lettura dei rispettivi contenuti;
ai titoli redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola, deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui e' consentito (vedere N.B.), redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 utilizzando l'allegato B.
Le pubblicazioni sono valutabili se edite (ivi compresi gli estratti di stampa) entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. Per le pubblicazioni stampate in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere stati adempiuti gli obblighi di cui al decreto luogotenenziale n. 660/1945; se stampate in Italia successivamente a tale data, deve essere stato effettuato il deposito legale nelle forme di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006, purche' prodotti secondo le modalita' sopraindicate.
Sul plico contenente la domanda e gli allegati sopraindicati, comprese le pubblicazioni, deve essere riportata la dicitura: «Domanda di ammissione al corso di dottorato di ricerca in ..................... dell'Universita' degli studi di Perugia - XXVI ciclo», nonche' il mittente.
Non e' consentito il riferimento a documenti o pubblicazioni presentati presso questa od altre amministrazioni, o a documenti allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso.
Non saranno prese in considerazione le domande e la documentazione prevista dal presente articolo che non siano prodotte nel termine stabilito dal presente decreto.
Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita' di presentazione delle domande possono essere richiesti all'ufficio concorsi (numeri telefonici 075/5852219-2333 - e-mail: rossana.ragni@unipg.it).
L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'amministrazione universitaria, inoltre, non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative al concorso per cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
 
Art. 4
Selezioni per l'accesso
A] Corsi di dottorato afferenti alla scuola di dottorato in «scienze matematiche, fisiche, informatiche, chimiche, geologiche e farmaceutiche» (dottorato n. 9], dottorato n. 10], dottorato n. 11]).
Selezione, per titoli ed esame, in cui:
sono titoli valutabili:
la tesi di laurea,
le pubblicazioni,
le esperienze professionali o altri titoli,
le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri;
la prova d'esame consiste in un colloquio, inteso ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nel settore o nei settori scientifici coinvolti nel corso di dottorato per cui il candidato ha presentato domanda di ammissione. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu' lingue straniere, nel rispetto delle competenze linguistiche indicate nella domanda di partecipazione.
La commissione dispone di un numero complessivo di 90 punti, di cui 30 punti riservati ai titoli e 60 punti alla prova orale. La commissione procede alla determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di valutazione dei titoli e della prova d'accesso.
La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento della prova orale. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 42/60.
La prova puo' essere espletata, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano. Tale richiesta del candidato e' subordinata alla espressa accettazione da parte della commissione giudicatrice, che sara' comunicata ai candidati prima dell'inizio della prova d'accesso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale, la commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio attribuito alla prova orale e alla valutazione dei titoli.
B] Corsi di dottorato afferenti alla scuola di dottorato in «ingegneria» (dottorato n. 1], dottorato n. 2], dottorato n. 3]).
Selezione, per titoli ed esami, in cui:
sono titoli valutabili:
la tesi di laurea,
le pubblicazioni,
le esperienze professionali o altri titoli;
le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un colloquio, intesi ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nel settore o nei settori scientifici coinvolti nel corso di dottorato per cui il candidato ha presentato domanda di ammissione. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco, spagnolo. Il superamento della prova di lingua costituisce un requisito indispensabile per l'ammissione ai corsi.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di cui 30 punti riservati ai titoli, 40 punti riservati alla prova scritta e 30 punti alla prova orale. La commissione procede alla determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'accesso.
La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano. Tale richiesta del candidato e' subordinata alla espressa accettazione da parte della commissione giudicatrice, che sara' comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove d'accesso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale, la commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio attribuito alle delle due prove e alla valutazione dei titoli.
C] Corsi di dottorato afferenti alla scuola di dottorato in «scienze agrarie, veterinarie, ambientali ed alimentari» (dottorato n. 4]), alla scuola di dottorato in «scienze biologiche, biomediche e biotecnologiche» (dottorato n. 5], dottorato n. 6], dottorato n. 7]), alla scuola di dottorato in «scienze giuridiche, economiche e statistiche» (dottorato n. 8]), alla scuola di dottorato in «scienze mediche e chirurgiche» (dottorato n. 12], dottorato n. 13]).
Selezione, per titoli ed esami, in cui:
sono titoli valutabili:
la tesi di laurea,
le pubblicazioni,
le esperienze professionali o altri titoli,
le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri;
le prove d'esame consistono in una prova scritta ed in un colloquio, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, nel settore o nei settori scientifico-disciplinari di riferimento del corso di dottorato per cui il candidato ha presentato domanda di ammissione. La prova orale comprende anche la verifica della conoscenza di una o piu' lingue straniere, mediante apposito colloquio, nel rispetto delle competenze linguistiche indicate nella domanda di partecipazione.
La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti, di cui 30 punti riservati ai titoli, 40 punti riservati alla prova scritta e 30 punti alla prova orale. La commissione procede alla determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d'accesso.
La valutazione dei titoli e' effettuata dalla commissione prima dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che nella prova scritta abbiano riportato un punteggio non inferiore a 28/40. La prova orale si intende superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30.
Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato, in una lingua diversa dall'italiano. Tale richiesta del candidato e' subordinata alla espressa accettazione da parte della commissione giudicatrice, che sara' comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove d'accesso.
Al termine di ogni seduta prevista per la prova orale, la commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa.
Ultimata la prova orale, la commissione redige la graduatoria generale di merito sommando, per ciascun candidato, il punteggio attribuito alle due prove e alla valutazione dei titoli.
In tutti i casi di cui ai punti A], B] e C] del presente articolo, le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli studi di Perugia, nelle sedi che verranno indicate con le modalita' di seguito esposte.
Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il luogo in cui le medesime verranno espletate, sara' disponibile sul sito internet www.unipg.it/studenti, alla voce «dottorati di ricerca» e all'albo ufficiale di questa Universita', almeno venti giorni prima dell'espletamento delle prove stesse. In data 9 novembre 2010 sara' pubblicato un apposito avviso.
Non saranno inviate comunicazioni personali in merito.
La mancata presentazione del candidato il giorno, all'ora e nel luogo di espletamento delle prove comportera' l'esclusione del candidato per rinuncia, qualunque ne sia la causa.
Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame di cui al presente articolo, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita', passaporto, patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, porto d'armi, tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
I predetti documenti non devono essere scaduti per decorso del termine di validita' previsto per ciascuno di essi.
Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identita' o di riconoscimento non in corso di validita', gli stati, le qualita' personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purche' l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio.
I verbali delle selezioni devono essere trasmessi all'amministrazione che provvede con decreto rettorale all'approvazione degli atti del concorso, ovvero al rinvio degli stessi alla commissione per eventuali regolarizzazioni ed integrazioni. Dopo l'approvazione, le graduatorie vengono pubblicate sul sito web e all'albo dell'Universita'.
Ai candidati e' consentito l'accesso agli atti nei modi stabiliti dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento di Ateneo in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso. L'amministrazione puo' rinviare l'accesso al momento della conclusione del concorso.
 
Art. 5
Commissioni giudicatrici
Le commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente presso l'Universita' degli studi di Perugia.
Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni dalla notifica della nomina dovranno espletare tutte le prove concorsuali previste dal bando di concorso.
 
Art. 6
Ammissione ai corsi
Le graduatorie di merito, approvate all'esito del presente concorso, vengono pubblicate sul sito web e all'albo dell'Universita'.
I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. In caso di parita' di merito, ai fini della graduatoria prevale il candidato piu' giovane di eta', ma per l'assegnazione delle borse di studio prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente.
I candidati ammessi al corso decadono qualora non procedano all'immatricolazione ai sensi dell'art. 7 del presente bando entro 7 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie all'albo dell'Universita'. In tal caso subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci prima dell'inizio del corso.
In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.
Per quanto riguarda l'ammissione di idonei in soprannumero, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, punto c, dall'art. 22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3, del regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi di dottorato.
 
Art. 7
Documenti per l'immatricolazione
I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine perentorio di giorni sette a decorrere dal giorno successivo a quello della pubblicazione all'albo ufficiale dell'Universita' della relativa graduatoria di merito, ovvero a quello del ricevimento della comunicazione da parte dell'ufficio scuole di dottorato e assegni di ricerca in caso di scorrimento della graduatoria medesima, i seguenti documenti:
a) domanda di iscrizione al corso contenente:
autocertificazione di cittadinanza;
autocertificazione del diploma di laurea con la relativa votazione;
in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione o corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza;
dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di borse di studio di dottorato.
I cittadini comunitari ed extracomunitari devono essere in possesso, fatta eccezione della titolarita' della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
b) una fotocopia del documento di identita' in corso di validita'.
 
Art. 8
Borse di studio
Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando, l'importo delle borse non puo' essere inferiore a quanto determinato dall'art. 1, comma 1, lettera a) legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni. Esso e' aumentato del 50 per cento in caso di soggiorno all'estero. Per le borse di studio finanziate da enti esterni, l'eventuale incremento dell'importo conseguente ad attuazioni di disposizioni legislative e/o regolamentari, sara' corrisposto dall'Ateneo solo a seguito dell'effettiva erogazione da parte dell'ente finanziatore.
Le borse sono assegnate dalla commissione giudicatrice secondo l'ordine della graduatoria di merito. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente.
Ove un vincitore borsista, rinunci in corso d'anno alla borsa, questa verra' assegnata al primo vincitore non borsista, per la parte residua. Nel caso di borsa finanziata in base ad un accordo con soggetti pubblici e/o privati, in cui sia stato specificato un progetto di ricerca, il dottorando subentrante dovra' accettare di proseguire la ricerca finanziata. La rinuncia alla borsa s'intende definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso.
L'assegnazione di una borsa per la frequenza di un corso e' di regola compatibile con altri redditi, nei limiti stabiliti dalla legge.
Se e' ammesso al corso un pubblico dipendente, il suo trattamento e' quello previsto dalle leggi in materia.
La borsa e' erogata per l'intera durata del corso. Il pagamento avviene al massimo ogni bimestre.
Ove una o piu' borse attribuite al corso non siano assegnate, esse, su richiesta del consiglio della scuola, possono essere utilizzate per la stessa scuola nel successivo ciclo. L'eventuale importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione di un dottorando, che non sia stata assegnata ad altro dottorando non borsista, puo' essere utilizzato per aumentare i posti assegnati alla medesima scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare il residuo. In caso contrario l'importo residuo sara' comunque riassegnato l'anno successivo alla stessa scuola.
 
Art. 9
Contributi per l'accesso e la frequenza
Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando, l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e' graduato secondo fasce di condizione economica definite come segue:
dottorandi che non fruiscono di borse di studio o che fruiscono di borse finanziate da soggetti pubblici o privati di cui all'art. 3, comma 1, punto d) del regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi dottorato:
Parte di provvedimento in formato grafico


dottorandi che fruiscono di borse di studio finanziate con fondi di cui alle lettere a, b e c, comma 1 dell'art. 3 del regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi dottorato:
Parte di provvedimento in formato grafico


Altre tasse:
Parte di provvedimento in formato grafico


I dottorandi di cui alla prima tabella, per poter ottenere la riduzione dell'importo del contributo devono presentare al momento dell'iscrizione la documentazione relativa al reddito sui modelli disponibili presso l'ufficio dottorato e assegni di ricerca e in rete al sito www.unipg.it/studenti, alla voce dottorati di ricerca.
 
Art. 10
Attivita' dei dottorandi
Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando, i diritti ed i doveri del dottorando sono stabiliti dai regolamenti delle scuole.
In ogni caso il dottorando ha diritto:
a) ad essere seguito da un tutore;
b) alla verifica annuale del suo progetto formativo e di ricerca;
c) alla sospensione della frequenza in caso di maternita' o di grave malattia. Se la sospensione dura piu' di trenta giorni e' sospesa anche l'erogazione della borsa, che verra' ripresa al termine della sospensione.
In ogni caso il dottorando ha il dovere:
a) di svolgere il programma formativo stabilito;
b) di non compiere attivita' incompatibili con la frequenza del corso e comunque di rendere noto lo svolgimento di ogni ulteriore attivita' compiuta che potrebbe essere incompatibile con la frequenza del corso;
c) di presentare al collegio dei docenti, al termine di ogni anno, la relazione sulle attivita' svolte e sullo stato di avanzamento della ricerca;
d) d'iscriversi, se ammessi, all'anno successivo entro il 31 dicembre di ogni anno;
e) di non iscriversi contemporaneamente a piu' corsi o ad una scuola di specializzazione;
f) di presentare, al termine del corso, una tesi di ricerca che giunga ad esprimere una valutazione personale sui temi trattati;
g) di versare i contributi di cui all'art. 28 del presente regolamento.
Il dottorando e' escluso:
a) in caso di giudizio negativo del collegio dei docenti espresso a fine anno o per gravi inadempienze nell'attivita' di formazione;
b) in caso di svolgimento di attivita' incompatibili con la frequenza del corso, fra le quali rientrano le prestazioni di lavoro non autorizzate dal collegio dei docenti;
c) per assenze ingiustificate;
d) in caso di mancato pagamento dei contributi annuali.
L'esclusione e' deliberata dal collegio dei docenti e disposta dal direttore della scuola. L'interessato puo' appellarsi, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, al senato accademico che e' tenuto a deliberare nei successivi sessanta giorni anche eventualmente per mezzo di una commissione appositamente costituita.
L'esclusione comporta la revoca della borsa con l'obbligo di restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno per cui e' stato emesso il provvedimento. In ogni caso il dottorando inadempiente non sara' ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo.
 
Art. 11
Conferimento del titolo
Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca - XXVI ciclo, di cui al presente bando, il titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si consegue a seguito del superamento dell'esame finale, consistente nella discussione pubblica della tesi da tenersi entro il 28 febbraio di ogni anno. L'esame puo' essere ripetuto una sola volta, senza proroga della borsa di studio. La tesi puo' essere redatta anche in lingua straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti.
Successivamente al rilascio del titolo, l'Universita' cura il deposito di copia della tesi finale presso le biblioteche nazionali di Roma e Firenze.
Gli accordi di cooperazione interuniversitari internazionale possono prevedere specifiche procedure per il conseguimento del titolo.
 
Art. 12
Restituzione della documentazione
presentata per l'ammissione
I candidati potranno richiedere, trascorsi quattro mesi dalla data di pubblicazione all'albo dell'Universita' del provvedimento di approvazione degli atti del concorso, non computando il periodo di sospensione dei termini giudiziari, ed entro i successivi due mesi, la restituzione della documentazione presentata.
La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo eventuale contenzioso in atto, direttamente all'interessato o a persona munita di delega. Trascorsi i termini di cui sopra, l'Universita' non e' piu' responsabile della conservazione e della restituzione della documentazione.
 
Art. 13
Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Universita' degli studi di Perugia, per le finalita' di gestione della presente procedura e saranno trattati presso una banca dati automatizzata.
Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi di Perugia.
 
Art. 14
Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento di cui al presente decreto e' la dott.ssa Rossana Ragni - e-mail: rossana.ragni@unipg.it, tel. 075/5852219 - 2333 - fax 075/5855168.
 
Art. 15
Pubblicita'
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». A decorrere dalla data di pubblicazione del bando, il presente decreto verra' affisso all'albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Perugia e sara' consultabile al seguente indirizzo telematico: http://www.unipg.it/studenti alla voce «dottorati di ricerca».
 
Art. 16
Disposizioni finali
Per quanto non previsto nel presente bando, si rimanda alla normativa vigente in materia di dottorati di ricerca e a quanto stabilito dal regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi di dottorato, emanato con decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008.
Perugia, 30 settembre 2010

Il rettore: Bistoni
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico

 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico

 
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